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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 13/02/2025, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
RG 922/2022
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Mario De Vergottini, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Filippo Bassu in Sassari, Via Manno n. 11;
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1 dall'Avv. Maria Paola Tavera, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in
Sassari, Via Manno n. 27;
CONVENUTA
OGGETTO: rapporto di agenzia
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso al Tribunale di Sassari, quale Giudice del Lavoro, depositato in data
23.6.2022, ha convenuto in giudizio , al Pt_1 Controparte_1
fine di sentir accogliere le conclusioni di seguito riportate.
2. Parte ricorrente ha allegato lo svolgimento di un rapporto di collaborazione quale promotore finanziario con l'odierno convenuto dal 26.9.2011 all'11.2.2019, data in cui la ha intimato il recesso per giusta causa dal rapporto di agenzia. CP_2
3. ha rappresentato che la risoluzione seguiva a una pluralità di addebiti Pt_1
contestati al private banker, così sintetizzati: - mancata comunicazione del decesso di un cliente assegnato e produzione di un questionario di profilatura in data successiva a detto decesso;
- accettazione di una procura generale e ricezione di doni di rilevante valore, anche in favore di propri familiari, da parte di clienti assegnati effettuati a mezzo di assegni e bonifici bancari a valere sui conti correnti di titolarità dei medesimi clienti;
- ricevimento di bonifici di rilevante valore, anche in favore di familiari, per un totale complessivo di € 116.160,00 sempre provenienti da conti correnti di titolarità dei clienti assegnati;
- operatività su rapporti bancari di titolarità di clienti assegnati mediante utilizzo dei relativi codici di accesso telematico, in alcuni casi anche in data successiva al decesso del medesimo cliente;
- atteggiamento non collaborativo nell'ambito degli accertamenti effettuati dall'Audit della a seguito di segnalazioni inerenti ad i suddetti eventi. CP_2
4. La preponente ha altresì rappresentato che l'agente aveva aderito al Regolamento di
Nuova Indennità di Portafoglio, al fine di incentivare l'attività del promotore finanziario, nell'ambito del quale:
a) con cessione n. 3627/3625 del 20.9.2013 la ha assegnato 22 nuovi clienti al CP_2 promotore, con quest'ultimo che si impegnava a versare alla un importo di rivalsa CP_2 di € 19.012,86 quale Valore Tecnico del Portafoglio, mediante n. 72 rate mensili di €
265,82;
b) con cessione n. 3718/3716 del 24.9.2013 la ha assegnato al promotore un nuovo CP_2 cliente con RFA di € 640.776,68, con il sig. che si impegnava a corrispondere P_ alla un importo di rivalsa di € 11.513,87 quale Valore Tecnico del Portafoglio, CP_2
mediante n. 48 rate mensili di € 240,94;
c) con cessione n. 3639/3638 del 25.9.2013, la ha assegnato al ricorrente circa 90 CP_2
nuovi clienti, con il promotore che si impegnava a corrispondere alla un importo di CP_2 rivalsa concordato in € 19.691,02, mediante n. 48 rate mensili di € 412,06.
5. ha poi sostenuto che parte ricorrente richiedeva in data 12.6.2015 una Pt_1
modifica e/o allungamento del piano di ammortamento delle cessioni di portafoglio appena richiamate;
tale richiesta veniva accettata dalla CP_2
2 6. Nell'ambito di tale accordo le cessioni sopraindicate hanno assunto delle nuove numerazioni, nn. 6597, 6598 e 6599, secondo quanto articolato dalla parte ricorrente.
7. La ricorrente ha altresì rilevato che tali cessioni, così come le precedenti, prevedevano, tra l'altro, l'obbligo di restituzione delle rate ancora dovute alla in caso di risoluzione CP_2 del rapporto intimato per giusta causa, da parte del proponente o dell'agente, e che la era autorizzata a porre in essere tutte le compensazioni del caso. Pt_1
8. In ragione di quanto sopra, la ha quantificato in capo alla parte convenuta un Pt_1 rimanente debito di € 18.207,59, per il quale ha proposto la presente azione giudiziaria, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare che il signor , a seguito del recesso per Controparte_1
giusta causa dal rapporto di Agenzia operato da Parte_1
sia condannato a corrispondere alla ricorrente l'importo di € 18.207,59,
[...]
oltre interessi ed il maggior danno da svalutazione monetaria dalla data di insorgenza della mora sino al saldo.
Con vittoria delle spese”.
9. Si è costituito tardivamente (in data 20.2.2023 a fronte dell'udienza del 21.2.2023) il sig.
, disconoscendo il documento n. 14 prodotto dalla difesa avversaria, relativo P_
alla richiesta avanzata in data 11.6.2015 da parte resistente per la concessione di una dilazione maggiore rispetto alla restituzione dell'indennità di portafoglio di cui si discute.
10. Parte resistente ha poi sostenuto di aver sempre corrisposto mensilmente gli importi dovuti mediante trattenute sulle provvigioni maturate dal mese di ottobre 2013 fino all'interruzione del rapporto di agenzia, con la conseguenza che all'11.2.2019 il debito residuo ammonterebbe al minor importo di € 1.860,74.
11. Sicché il sig. ha avanzato le seguenti conclusioni: P_
“
1. Contrariis reiectis;
2. Dichiarare l'infondatezza in fatto e diritto della domanda attorea, e per l'effetto rigettarsi la stessa, anche nel merito, fatta eccezione per l'importo di € 1.860,74 che si assume essere ancora dovuto per le ragioni di cui all'espositiva;
In ogni caso,
3
3. CONDANNARE parte opponente alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore del Sig. , nella misura prevista dal D.M. 55/2014 e Controparte_1 ss.mod.”
12. Mutata la persona del giudice, la causa è stata decisa all'udienza del 13 febbraio 2025, a seguito della discussione orale tra le parti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
13. Il ricorso è fondato.
14. Anzitutto, va evidenziato che vi è prova documentale della sottoscrizione da parte del sig.
, che nulla contesta sul punto, di tre accordi di cessione di clienti (docs. 9, 10 e P_
11 fasc. ricorrente), con obbligo dell'agente al pagamento rateale della rivalsa, secondo quanto disciplinato dall'art. 4 del Regolamento di Nuova Indennità di Portafoglio, anch'esso incontestato.
15. A tali accordi in data 11 giugno 2015 ha fatto seguito una successiva richiesta, accettata dalla società, di prolungamento del piano rateale in ordine alle cessioni di portafoglio suindicate (ulteriori 96 rate), e che riporta in tre distinte cessioni il corrispettivo ancora dovuto a titolo di rivalsa da parte del sig. rispetto all'incentivo riconosciuto da P_
, per un importo complessivo di € 39.862,03 (docs. 12 e 14 fasc. ricorrente). Pt_1
16. Sul punto, va anzitutto predicata la tardività del disconoscimento del documento 14 operato da parte convenuta.
17. Invero, come precisato dalla Suprema Corte, il disconoscimento della scrittura privata costituisce eccezione in senso proprio, in ragione dei rigidi termini previsti dall'art. 215
c.p.c. per la proposizione dello stesso, così come in virtù degli effetti di plena probatio conseguenti (Cass. civ., sentenza n. 11911 del 2003).
18. Ove il documento da disconoscere sia prodotto in sede di ricorso, il disconoscimento deve pertanto essere proposto nel termine di cui all'art. 416, comma secondo, c.p.c., la cui preclusione vieta la proposizione oltre il termine decadenziale di dieci giorni dall'udienza delle eccezioni in senso proprio.
19. Sicché, nel caso di specie la tardiva costituzione del convenuto rende inefficace il disconoscimento operato nella memoria di costituzione, essendo la relativa eccezione proposta a termine decadenziale già elasso.
20. Ulteriormente, il giudicante osserva che il disconoscimento sarebbe vieppiù generico.
4 21. A livello sistematico, costituisce principio consolidato quello secondo cui “in tema di prova documentale, il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro e univoco sia il documento che si intende contestare sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo sufficienti, invece, né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni (Cass., Sez. 5, n. 16557 del 20 giugno 2019)” (Cass. civ., Sez. lav., ordinanza n.
26200 del 07/10/2024).
22. Si è inoltre precisato che l'art. 2719 c.c., che esige l'espresso disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotografiche o fotostatiche, è applicabile tanto alla ipotesi di disconoscimento della conformità della copia al suo originale, quanto a quella di disconoscimento della autenticità di scrittura o di sottoscrizione, e, nel silenzio normativo sui modi e termini in cui deve procedersi, entrambe le ipotesi sono disciplinate dagli artt.
214 e 215 c.c., con la conseguenza che la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, se non venga disconosciuta in modo formale e inequivoco alla prima udienza, o nella prima risposta successiva alla sua produzione (Cass. civ., Sez. 6 - 3, ordinanza n. 3540 del
06/02/2019).
23. Ne deriva che il disconoscimento operato in memoria di costituzione, con le formule “si disconoscono i documenti n. 14” e “si formula formale disconoscimento della sottoscrizione dei documenti di cui al n. 14 delle produzioni di controparte”, senza null'altro specificare in ordine alla difformità del documento prodotto rispetto all'originale, né rispetto alla dedotta apocrifia, deve ritenersi tamquam non esset; con la conseguenza che tali documenti formano piena prova nei confronti del sig. . P_
24. In ogni eventualità, risulta dirimente evidenziare che non è stata mossa alcuna contestazione avverso l'ulteriore documentazione prodotta dalla difesa della ricorrente, con particolare riferimento ai documenti 12 e 13.
25. Nel primo dei due la riporta, in data 12.6.2015, la proposta proveniente dal Pt_1
sig. volta a richiedere una sovvenzione e a modificare le condizioni P_
contrattuali delle tre cessioni di portafoglio oggetto del presente giudizio. Invero, risulta
5 che la parte convenuta ha trasmesso alla il seguente testo contrattuale: “la Pt_1
Banca si impegna a modificare:
• la sovvenzione concessa al Promotore nel 2011 per originari euro 15.000,00, il cui debito Residuo ad oggi è pari a Euro 4.500,00, prolungando di 144 mesi il piano di ammortamento;
• Le cessioni di portafoglio in essere attivate nel 2013, la n. 3718 per residui euro
11.513,87 – la n. 3639 per residui euro 19.961,02 e la n. 3627 per residui euro
19.021,86, prolungando di 96 mesi il piano di ammortamento”.
26. Tale proposta è stata accettata dalla come emerge dallo stesso documento, e CP_2 rispetto al quale alcuna contestazione è sollevata da parte dell'agente.
27. Né viene censurato il documento 13 prodotto da parte della , contenente la Pt_1 seguente dichiarazione, sottoscritta da parte del sig. : “con la presente P_
comunico formalmente di voler rinunciare alla ristrutturazione della sovvenzione in essere, contrariamente a quanto previsto nell'accordo da me firmato in data 12/06/2015”.
Da tale documento si ricava, quindi, sia la regolare sottoscrizione dell'accordo, sia la validità della pattuizione circa la ristrutturazione del debito, avendo rinunciato solo alla richiesta di sovvenzione.
28. Sulla base di quanto evidenziato, non residua dunque dubbio sul fatto che parte convenuta abbia rinegoziato e accettato le condizioni per il pagamento rateale dell'importo di rivalsa, riconoscendo il debito nella misura dei tre importi suindicati.
29. L'art. 4 del Regolamento di Nuova Indennità di Portafoglio, richiamato per relationem dalle tre cessioni in esame, prevede che “In caso di cessazione del rapporto di agenzia il
Private Banker Subentrante che avesse optato per il pagamento rateale della Rivalsa sarà tenuto al pagamento immediato, in unica soluzione, del residuo importo” (doc. 8 fasc. ricorrente).
30. A loro volta, i contratti di cessione dei clienti, in continuità con la medesima previsione contenuta nelle tre cessioni originarie (docs. 9, 10 e 11 fasc. ricorrente), stabiliscono che
“Ai fini del pagamento delle suddette rate, il sottoscritto autorizza espressamente ed irrevocabilmente la Spettabile Banca Fideuram S.p.A. a trattenere l'importo di ciascuna rata dalle proprie competenze provvigionali o a qualsiasi titolo maturate in relazione al rapporto di agenzia intercorrente;
inoltre in caso di inadempienze o irregolarità nel
6 rispetto dei termini e delle modalità di pagamento indicate autorizza espressamente ed irrevocabilmente la Spettabile Banca Fideuram S.p.A. a rivalersi sulle proprie competenze provvigionali o a qualsiasi titolo maturate.
Qualora dovesse intervenire, prima e durante il piano dei pagamenti in questione la risoluzione del rapporto di agenzia il sottoscritto autorizza sin d'ora Banca Fideuram
S.p.A. a compensare le somme eventualmente dovute, con tutte le somme a qualsiasi titolo dovutegli dalla nonché tutti i crediti, strumenti finanziari, servizi di investimento e CP_2
disponibilità da Lei detenuti sia nei confronti della Banca Fideuram S.p.A., sia nei confronti di altre società del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo” (doc. 14 fasc. ricorrente).
31. Il rapporto di agenzia tra le parti è stato interrotto in data 11.2.2019, allorché la recedeva per giusta causa dal contratto di collaborazione (recesso non Pt_1
contestato dal convenuto).
32. Ne consegue che parte ricorrente è titolata alla restituzione in unica soluzione degli importi rimanenti in rivalsa per le tre cessioni dei clienti a seguito di rinegoziazione;
ha quindi allegato che, in ragione del meccanismo di compensazione sopra Pt_1 riportato, il sig. è tenuto alla restituzione della somma di € 18.207,59. P_
33. A fronte dell'allegazione dell'inadempimento e dell'indicazione di tale importo, gravava sulla parte debitrice l'onere di dimostrare l'avvenuto adempimento, ovvero la sussistenza di una fattispecie estintiva della predetta obbligazione.
34. Sennonché, parte convenuta si limita al solo disconoscimento, inefficace per quanto sopra detto, dei tre nuovi contratti di cessione con la del 2015, mentre non Pt_1 dimostra di aver adempiuto all'obbligazione di pagamento, né la non correttezza del calcolo dell'importo dovuto alla creditrice.
35. Pertanto, parte convenuta va condannata a corrispondere alla ricorrente la somma di €
18.207,59, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
36. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M. n. 55 del 10/3/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, sul parametro del valore della causa compreso nello scaglione tra € 5.201,00 ed € 26.000,00. Le spese sono dunque liquidate in complessivi € 3.000,00 per compensi professionali, oltre
7 rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna a Controparte_1
corrispondere a Parte_1
l'importo di € 18.207,59 per i titoli di cui in motivazione, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
- condanna la parte soccombente alla rifusione delle spese Controparte_1
processuali a vantaggio di Parte_1
liquidate in complessivi € 3.000,00, oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti
[...]
ai sensi di legge, spese forfettarie e c.u., ove versato.
Sassari, 13/02/2025 il Giudice
Dott. Matteo Girolametti
8
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Mario De Vergottini, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Filippo Bassu in Sassari, Via Manno n. 11;
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1 dall'Avv. Maria Paola Tavera, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in
Sassari, Via Manno n. 27;
CONVENUTA
OGGETTO: rapporto di agenzia
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso al Tribunale di Sassari, quale Giudice del Lavoro, depositato in data
23.6.2022, ha convenuto in giudizio , al Pt_1 Controparte_1
fine di sentir accogliere le conclusioni di seguito riportate.
2. Parte ricorrente ha allegato lo svolgimento di un rapporto di collaborazione quale promotore finanziario con l'odierno convenuto dal 26.9.2011 all'11.2.2019, data in cui la ha intimato il recesso per giusta causa dal rapporto di agenzia. CP_2
3. ha rappresentato che la risoluzione seguiva a una pluralità di addebiti Pt_1
contestati al private banker, così sintetizzati: - mancata comunicazione del decesso di un cliente assegnato e produzione di un questionario di profilatura in data successiva a detto decesso;
- accettazione di una procura generale e ricezione di doni di rilevante valore, anche in favore di propri familiari, da parte di clienti assegnati effettuati a mezzo di assegni e bonifici bancari a valere sui conti correnti di titolarità dei medesimi clienti;
- ricevimento di bonifici di rilevante valore, anche in favore di familiari, per un totale complessivo di € 116.160,00 sempre provenienti da conti correnti di titolarità dei clienti assegnati;
- operatività su rapporti bancari di titolarità di clienti assegnati mediante utilizzo dei relativi codici di accesso telematico, in alcuni casi anche in data successiva al decesso del medesimo cliente;
- atteggiamento non collaborativo nell'ambito degli accertamenti effettuati dall'Audit della a seguito di segnalazioni inerenti ad i suddetti eventi. CP_2
4. La preponente ha altresì rappresentato che l'agente aveva aderito al Regolamento di
Nuova Indennità di Portafoglio, al fine di incentivare l'attività del promotore finanziario, nell'ambito del quale:
a) con cessione n. 3627/3625 del 20.9.2013 la ha assegnato 22 nuovi clienti al CP_2 promotore, con quest'ultimo che si impegnava a versare alla un importo di rivalsa CP_2 di € 19.012,86 quale Valore Tecnico del Portafoglio, mediante n. 72 rate mensili di €
265,82;
b) con cessione n. 3718/3716 del 24.9.2013 la ha assegnato al promotore un nuovo CP_2 cliente con RFA di € 640.776,68, con il sig. che si impegnava a corrispondere P_ alla un importo di rivalsa di € 11.513,87 quale Valore Tecnico del Portafoglio, CP_2
mediante n. 48 rate mensili di € 240,94;
c) con cessione n. 3639/3638 del 25.9.2013, la ha assegnato al ricorrente circa 90 CP_2
nuovi clienti, con il promotore che si impegnava a corrispondere alla un importo di CP_2 rivalsa concordato in € 19.691,02, mediante n. 48 rate mensili di € 412,06.
5. ha poi sostenuto che parte ricorrente richiedeva in data 12.6.2015 una Pt_1
modifica e/o allungamento del piano di ammortamento delle cessioni di portafoglio appena richiamate;
tale richiesta veniva accettata dalla CP_2
2 6. Nell'ambito di tale accordo le cessioni sopraindicate hanno assunto delle nuove numerazioni, nn. 6597, 6598 e 6599, secondo quanto articolato dalla parte ricorrente.
7. La ricorrente ha altresì rilevato che tali cessioni, così come le precedenti, prevedevano, tra l'altro, l'obbligo di restituzione delle rate ancora dovute alla in caso di risoluzione CP_2 del rapporto intimato per giusta causa, da parte del proponente o dell'agente, e che la era autorizzata a porre in essere tutte le compensazioni del caso. Pt_1
8. In ragione di quanto sopra, la ha quantificato in capo alla parte convenuta un Pt_1 rimanente debito di € 18.207,59, per il quale ha proposto la presente azione giudiziaria, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare che il signor , a seguito del recesso per Controparte_1
giusta causa dal rapporto di Agenzia operato da Parte_1
sia condannato a corrispondere alla ricorrente l'importo di € 18.207,59,
[...]
oltre interessi ed il maggior danno da svalutazione monetaria dalla data di insorgenza della mora sino al saldo.
Con vittoria delle spese”.
9. Si è costituito tardivamente (in data 20.2.2023 a fronte dell'udienza del 21.2.2023) il sig.
, disconoscendo il documento n. 14 prodotto dalla difesa avversaria, relativo P_
alla richiesta avanzata in data 11.6.2015 da parte resistente per la concessione di una dilazione maggiore rispetto alla restituzione dell'indennità di portafoglio di cui si discute.
10. Parte resistente ha poi sostenuto di aver sempre corrisposto mensilmente gli importi dovuti mediante trattenute sulle provvigioni maturate dal mese di ottobre 2013 fino all'interruzione del rapporto di agenzia, con la conseguenza che all'11.2.2019 il debito residuo ammonterebbe al minor importo di € 1.860,74.
11. Sicché il sig. ha avanzato le seguenti conclusioni: P_
“
1. Contrariis reiectis;
2. Dichiarare l'infondatezza in fatto e diritto della domanda attorea, e per l'effetto rigettarsi la stessa, anche nel merito, fatta eccezione per l'importo di € 1.860,74 che si assume essere ancora dovuto per le ragioni di cui all'espositiva;
In ogni caso,
3
3. CONDANNARE parte opponente alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore del Sig. , nella misura prevista dal D.M. 55/2014 e Controparte_1 ss.mod.”
12. Mutata la persona del giudice, la causa è stata decisa all'udienza del 13 febbraio 2025, a seguito della discussione orale tra le parti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
13. Il ricorso è fondato.
14. Anzitutto, va evidenziato che vi è prova documentale della sottoscrizione da parte del sig.
, che nulla contesta sul punto, di tre accordi di cessione di clienti (docs. 9, 10 e P_
11 fasc. ricorrente), con obbligo dell'agente al pagamento rateale della rivalsa, secondo quanto disciplinato dall'art. 4 del Regolamento di Nuova Indennità di Portafoglio, anch'esso incontestato.
15. A tali accordi in data 11 giugno 2015 ha fatto seguito una successiva richiesta, accettata dalla società, di prolungamento del piano rateale in ordine alle cessioni di portafoglio suindicate (ulteriori 96 rate), e che riporta in tre distinte cessioni il corrispettivo ancora dovuto a titolo di rivalsa da parte del sig. rispetto all'incentivo riconosciuto da P_
, per un importo complessivo di € 39.862,03 (docs. 12 e 14 fasc. ricorrente). Pt_1
16. Sul punto, va anzitutto predicata la tardività del disconoscimento del documento 14 operato da parte convenuta.
17. Invero, come precisato dalla Suprema Corte, il disconoscimento della scrittura privata costituisce eccezione in senso proprio, in ragione dei rigidi termini previsti dall'art. 215
c.p.c. per la proposizione dello stesso, così come in virtù degli effetti di plena probatio conseguenti (Cass. civ., sentenza n. 11911 del 2003).
18. Ove il documento da disconoscere sia prodotto in sede di ricorso, il disconoscimento deve pertanto essere proposto nel termine di cui all'art. 416, comma secondo, c.p.c., la cui preclusione vieta la proposizione oltre il termine decadenziale di dieci giorni dall'udienza delle eccezioni in senso proprio.
19. Sicché, nel caso di specie la tardiva costituzione del convenuto rende inefficace il disconoscimento operato nella memoria di costituzione, essendo la relativa eccezione proposta a termine decadenziale già elasso.
20. Ulteriormente, il giudicante osserva che il disconoscimento sarebbe vieppiù generico.
4 21. A livello sistematico, costituisce principio consolidato quello secondo cui “in tema di prova documentale, il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro e univoco sia il documento che si intende contestare sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo sufficienti, invece, né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni (Cass., Sez. 5, n. 16557 del 20 giugno 2019)” (Cass. civ., Sez. lav., ordinanza n.
26200 del 07/10/2024).
22. Si è inoltre precisato che l'art. 2719 c.c., che esige l'espresso disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotografiche o fotostatiche, è applicabile tanto alla ipotesi di disconoscimento della conformità della copia al suo originale, quanto a quella di disconoscimento della autenticità di scrittura o di sottoscrizione, e, nel silenzio normativo sui modi e termini in cui deve procedersi, entrambe le ipotesi sono disciplinate dagli artt.
214 e 215 c.c., con la conseguenza che la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, se non venga disconosciuta in modo formale e inequivoco alla prima udienza, o nella prima risposta successiva alla sua produzione (Cass. civ., Sez. 6 - 3, ordinanza n. 3540 del
06/02/2019).
23. Ne deriva che il disconoscimento operato in memoria di costituzione, con le formule “si disconoscono i documenti n. 14” e “si formula formale disconoscimento della sottoscrizione dei documenti di cui al n. 14 delle produzioni di controparte”, senza null'altro specificare in ordine alla difformità del documento prodotto rispetto all'originale, né rispetto alla dedotta apocrifia, deve ritenersi tamquam non esset; con la conseguenza che tali documenti formano piena prova nei confronti del sig. . P_
24. In ogni eventualità, risulta dirimente evidenziare che non è stata mossa alcuna contestazione avverso l'ulteriore documentazione prodotta dalla difesa della ricorrente, con particolare riferimento ai documenti 12 e 13.
25. Nel primo dei due la riporta, in data 12.6.2015, la proposta proveniente dal Pt_1
sig. volta a richiedere una sovvenzione e a modificare le condizioni P_
contrattuali delle tre cessioni di portafoglio oggetto del presente giudizio. Invero, risulta
5 che la parte convenuta ha trasmesso alla il seguente testo contrattuale: “la Pt_1
Banca si impegna a modificare:
• la sovvenzione concessa al Promotore nel 2011 per originari euro 15.000,00, il cui debito Residuo ad oggi è pari a Euro 4.500,00, prolungando di 144 mesi il piano di ammortamento;
• Le cessioni di portafoglio in essere attivate nel 2013, la n. 3718 per residui euro
11.513,87 – la n. 3639 per residui euro 19.961,02 e la n. 3627 per residui euro
19.021,86, prolungando di 96 mesi il piano di ammortamento”.
26. Tale proposta è stata accettata dalla come emerge dallo stesso documento, e CP_2 rispetto al quale alcuna contestazione è sollevata da parte dell'agente.
27. Né viene censurato il documento 13 prodotto da parte della , contenente la Pt_1 seguente dichiarazione, sottoscritta da parte del sig. : “con la presente P_
comunico formalmente di voler rinunciare alla ristrutturazione della sovvenzione in essere, contrariamente a quanto previsto nell'accordo da me firmato in data 12/06/2015”.
Da tale documento si ricava, quindi, sia la regolare sottoscrizione dell'accordo, sia la validità della pattuizione circa la ristrutturazione del debito, avendo rinunciato solo alla richiesta di sovvenzione.
28. Sulla base di quanto evidenziato, non residua dunque dubbio sul fatto che parte convenuta abbia rinegoziato e accettato le condizioni per il pagamento rateale dell'importo di rivalsa, riconoscendo il debito nella misura dei tre importi suindicati.
29. L'art. 4 del Regolamento di Nuova Indennità di Portafoglio, richiamato per relationem dalle tre cessioni in esame, prevede che “In caso di cessazione del rapporto di agenzia il
Private Banker Subentrante che avesse optato per il pagamento rateale della Rivalsa sarà tenuto al pagamento immediato, in unica soluzione, del residuo importo” (doc. 8 fasc. ricorrente).
30. A loro volta, i contratti di cessione dei clienti, in continuità con la medesima previsione contenuta nelle tre cessioni originarie (docs. 9, 10 e 11 fasc. ricorrente), stabiliscono che
“Ai fini del pagamento delle suddette rate, il sottoscritto autorizza espressamente ed irrevocabilmente la Spettabile Banca Fideuram S.p.A. a trattenere l'importo di ciascuna rata dalle proprie competenze provvigionali o a qualsiasi titolo maturate in relazione al rapporto di agenzia intercorrente;
inoltre in caso di inadempienze o irregolarità nel
6 rispetto dei termini e delle modalità di pagamento indicate autorizza espressamente ed irrevocabilmente la Spettabile Banca Fideuram S.p.A. a rivalersi sulle proprie competenze provvigionali o a qualsiasi titolo maturate.
Qualora dovesse intervenire, prima e durante il piano dei pagamenti in questione la risoluzione del rapporto di agenzia il sottoscritto autorizza sin d'ora Banca Fideuram
S.p.A. a compensare le somme eventualmente dovute, con tutte le somme a qualsiasi titolo dovutegli dalla nonché tutti i crediti, strumenti finanziari, servizi di investimento e CP_2
disponibilità da Lei detenuti sia nei confronti della Banca Fideuram S.p.A., sia nei confronti di altre società del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo” (doc. 14 fasc. ricorrente).
31. Il rapporto di agenzia tra le parti è stato interrotto in data 11.2.2019, allorché la recedeva per giusta causa dal contratto di collaborazione (recesso non Pt_1
contestato dal convenuto).
32. Ne consegue che parte ricorrente è titolata alla restituzione in unica soluzione degli importi rimanenti in rivalsa per le tre cessioni dei clienti a seguito di rinegoziazione;
ha quindi allegato che, in ragione del meccanismo di compensazione sopra Pt_1 riportato, il sig. è tenuto alla restituzione della somma di € 18.207,59. P_
33. A fronte dell'allegazione dell'inadempimento e dell'indicazione di tale importo, gravava sulla parte debitrice l'onere di dimostrare l'avvenuto adempimento, ovvero la sussistenza di una fattispecie estintiva della predetta obbligazione.
34. Sennonché, parte convenuta si limita al solo disconoscimento, inefficace per quanto sopra detto, dei tre nuovi contratti di cessione con la del 2015, mentre non Pt_1 dimostra di aver adempiuto all'obbligazione di pagamento, né la non correttezza del calcolo dell'importo dovuto alla creditrice.
35. Pertanto, parte convenuta va condannata a corrispondere alla ricorrente la somma di €
18.207,59, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
36. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M. n. 55 del 10/3/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, sul parametro del valore della causa compreso nello scaglione tra € 5.201,00 ed € 26.000,00. Le spese sono dunque liquidate in complessivi € 3.000,00 per compensi professionali, oltre
7 rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna a Controparte_1
corrispondere a Parte_1
l'importo di € 18.207,59 per i titoli di cui in motivazione, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
- condanna la parte soccombente alla rifusione delle spese Controparte_1
processuali a vantaggio di Parte_1
liquidate in complessivi € 3.000,00, oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti
[...]
ai sensi di legge, spese forfettarie e c.u., ove versato.
Sassari, 13/02/2025 il Giudice
Dott. Matteo Girolametti
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