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Sentenza 18 ottobre 2025
Sentenza 18 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 18/10/2025, n. 621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 621 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SIENA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Siena, in composizione monocratica, in persona del Giudice NN RA, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2448/2023 vertente tra (c.f. ), residente in [...], in Parte_1 C.F._1
Traversa via del Magistrato, 645b, e (c.f. ), Parte_2 C.F._2 residente in Monteroni D 'Arbia (SI), in Traversa via del Magistrato, 645b, rappresentati e difesi dal Prof. Avv. Giuliano Scarselli (C.F. ) ed elettivamente C.F._3 domiciliato presso lo studio del difensore in Firenze, viale Giuseppe Mazzini n. 18, giusta procura alle liti in calce all'atto di citazione;
ATTORI
CONTRO
(c.f. ), rappresentato e difeso, Controparte_1 C.F._4 congiuntamente e disgiuntamente tra loro, dall'Avv. Emiliano De Rossi (C.f.
e dall'Avv. Gabriele Segamonti (C.f. ) ed C.F._5 C.F._6 elettivamente domiciliato nello studio del primo sito in Roma, alla Via L. Settembrini n. 28, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
CONVENUTO
E NEI CONFRONTI DI
(c.f. ), (c.f. CP_2 C.F._7 Controparte_3
), (c.f. ), rappresentate e C.F._8 CP_4 C.F._9 difese, unitamente e disgiuntamente tra loro, dal prof. avv. Giuliano Scarselli,
, e dall'avv. Marta Fede, ed elettivamente C.F._3 C.F._10 domiciliate presso gli indirizzi PEC dei rispettivi difensori;
TE AM
E DI
(c.f. ) rappresentato e difeso, congiuntamente CP_5 C.F._11
e disgiuntamente tra loro, dall'Avv. Claudia Jacopucci (c.f. ) e C.F._12 dall'Avv. Gianpiero Scardone (c.f. ) ed elettivamente domiciliato C.F._13 nello studio professionale del primo sito in Roma, alla Via Sicilia n.50;
ER AM
Oggetto: servitù Fascicolo rimesso in decisione con provvedimento del 26.09.2025 sulle seguenti conclusioni delle parti: Parte attrice: Voglia l'Ill.mo Tribunale di Siena: a) dichiarare ed accertare che le parti attrici sig. nato a [...] il [...], , Parte_1 C.F._1
e il sig. nato a [...] il [...] , sono Parte_2 C.F._2 titolari di una servitù dominante nei confronti della parte convenuta sig. CP_1
nato a [...] il [...], ivi residente in [...]
[...]
Quaglia, 30, , avente ad oggetto una pesa per uso agricolo C.F._4 insistente, salvo errori, nella particella n. 38 del foglio di mappa 110 del Comune di Monteroni d'Arbia (SI), della quale dispongono a vantaggio delle proprie aziende agricole, e ciò in forza di atto del notaio dr. del 6 settembre 1990 (Rep. Persona_1
18.769 – Racc. 3408), e per aver esercitato tale diritto in modo pacifico e continuato almeno fin dal tempo della scrittura privata in atti del 24 agosto 1987; b) conseguentemente, accertata la rimozione e/o demolizione di detta servitù di pesa agricola avvenuta in data 28 ottobre 2023, Voglia ordinare e condannare il sig. CP_1
o chi dovesse esser ritenuto obbligato a ciò, a sue spese, al ripristino dello
[...] status quo ante e alla rimessa in opera della servitù di cui godono le parti attrici, nei modi e nelle forme fino a quella data esistenti;
c) conseguentemente ancora condannare altresì il sig. al risarcimento del danno patito, che le parti attrici indicano Controparte_1 complessivamente, nella somma di € 50.000,00, o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese ed onorari di lite. Parte convenuta: Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO respingere tutte le domande formulate ai punti A, B,C da parte attrice in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto, non essendo mai stata costituita alcuna valida e tipica servitù dominante “nei confronti della parte convenuta Sig. (...) “avente ad oggetto una pesa per uso Controparte_1 agricolo insistente …nella particella n. 38 del foglio di mappa 110 del Comune di Monteroni d'Arbia” a favore di terze persone e non essendo mai stato esercitato dagli attori o da terzi alcuna forma di possesso assimilabile all'esercizio di alcun diritto reale, come da eccezioni formulate ai paragrafi A e B della compara di costituzione e risposta;
accertare e dichiarare l'illegittimità della trascrizione dell'atto di citazione avvenuta sul foglio 110 e sull'intera particella 38 (sub 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10) come da eccezione svolta al paragrafo E) della comparsa di costituzione ed in accoglimento della stessa, ordinare la cancellazione della stessa illegittima trascrizione avvenuta in data 18/12/2023 (Registro generale n. 12090 - Registro particolare n. 8539). accertare e dichiarare che all'esito dell'istruttoria, le parti non hanno fornito prova sull'asserito danno lamentato, avendo peraltro parte attrice rinunciato alle proprie istanze istruttorie. IN VIA RICONVENZIONALE accertati i danni patrimoniali subiti e subendi dal Signor CP_1 in conseguenza della vicenda come narrata ai paragrafi D, D.1 e D.2 della
[...] comparsa di costituzione, condannare il Signor C.f. ) Parte_1 C.F._1 ed il Signor (C.F. ) in solido fra loro al pagamento Parte_2 C.F._2 della somma di € 60.000,00 o della maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al soddisfo. IN VIA SUBORDINATA Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande svolte in via principale da questa difesa, accertare e dichiarare, in accoglimento dell'eccezioni svolte al paragrafo E della comparsa di costituzione, la sussistenza del litisconsorzio necessario con i terzi chiamati in causa e la compartecipazione anche di tutte le controparti nella spesa per il ripristino della pesa agricola, in quanto tutti obbligati, nella loro qualità di proprietari degli asseriti fondi dominanti e giusto rogito del Notaio del 06 settembre 1990 (Rep. 18769 -Racc. 3408), alla Per_1 manutenzione ordinaria e straordinaria di detta pesa, in quanto mai eseguita nel corso degli anni e di cui, peraltro, non ne è stata fornita prova. Sempre nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attrice, accertare e dichiarare che, per l'effetto dell'avvenuta soppressione della particella 11 e del suo frazionamento in particella 38, del foglio 110, la eventuale servitù andrebbe limitata sui subalterni 6 e 7 di detta particella. Con vittoria di spese e competenze professionali. Terzi chiamati e “l'Ill.mo Tribunale di Controparte_3 CP_2 CP_4
Siena, in conformità alle conclusioni già assunte da e : - dichiari Pt_1 Parte_2 ed accerti la sussistenza di una servitù dominante a vantaggio anche delle chiamate in causa sig.ra nata a [...] il [...], e ivi residente in [...]
Via Alberata Dante Alighieri, 19, , sig.ra nata a [...]F._7 Controparte_3
QU (VT) il 24 dicembre 1958, e ivi residente in [...],
, sig.ra nata a [...] il [...], C.F._8 CP_4
e ivi residente in [...], e a danno della parte C.F._9 convenuta sig. nat o a QU (VT) il 20 giugno 1957, ivi residente Controparte_1 in Via Cardinal Angelo Quaglia, 30, , avente ad oggetto una pesa C.F._4 per uso agricolo insistente, salvo errori e/o maggiori specificazioni , nella particella n. 38 del foglio di mappa 110 del Comune di Monteroni d'Arbia (SI), della quale le parti disponevano a vantaggio delle proprie aziende agricole, e ciò in forza di atto del notaio dr. del 6 settembre 1990 (Rep. 18.769 – Racc. 3408), e per aver Persona_1 esercitato tale diritto in modo pacifico e continuato almeno fin dal tempo della scrittura privata in atti del 24 agosto 1987 . - Conseguentemente, accertata la rimozione e/o demolizione di detta servitù di pesa agricola avvenuta in data 28 ottobre 2023, Voglia ordinare e condannare il sig. o chi dovesse esser ritenuto obbligato a Controparte_1 ciò, a sue spese, al ripristino dello status quo ante e alla rimessa in opera della servitù, nei modi e nelle forme fino a quella data esistenti - Con vittoria di spese ed onorari di lite e salvo i diritti processuali e di merito consentiti dalla legge.” Terzo chiamato “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, CP_5 accertare e dichiarare l'illegittimità della chiamata di terzo nei confronti del Signor in quanto infondata e non provata e per l'effetto respingere la domanda CP_5 svolta in relazione alla contribuzione delle spese. Con vittoria di spese, diritti e compensi oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge da distrarsi a favore dei procuratori che si dichiarano antistatari.” MOTIVI DELLA DECISIONE È omesso il dettagliato svolgimento del processo ai sensi dell'art. 132 c.p.c. Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice ha convenuto in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, il Sig. assumendo che quest'ultimo abbia, Controparte_1 in data 28 ottobre 2023, illegittimamente ed immotivatamente rimosso la pesa per uso agricolo insistente nella particella n. 38 del foglio di mappa 110 del Comune di Monteroni d'Arbia (SI), della quale disponevano a vantaggio delle proprie aziende agricole. Assumevano infatti gli attori di essere titolari di una servitù dominante avente ad oggetto una pesa per uso agricolo insistente nella particella n. 38 foglio di mappa 110 (in forza di atto del notaio dr. del 6 settembre 1990 (Rep. 18.769 – Persona_1
Racc. 3408), e per aver esercitato tale diritto in modo pacifico e continuato almeno fin dal tempo della scrittura privata in atti del 24 agosto 1987 e di aver patito la rimozione unilaterale ed arbitraria di detta pesa ad opera del convenuto. Chiedevano, pertanto che venisse, in primo luogo, accertata e dichiarata la loro qualità di titolari della predetta servitù e che. venisse condannato a ripristinare, Controparte_1
a sue spese, lo status quo ante e alla rimessa in opera della servitù di pesa agricola, oltre al risarcimento del danno patito, che le parti attrici quantificano in € 50.000,00. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio. il Controparte_1 quale, chiedeva in via preliminare l'integrazione del contraddittorio (in qualità di litisconsorti necessari) dei signori e CP_5 CP_2 Controparte_3
Nel merito chiedeva il rigetto della domanda attorea in quanto CP_4 infondata. In particolare deduceva e contestava l'insussistenza dell'assunta servitù dominante per la mancanza dell'indefettibile requisito della predialità e dell'utilitas; l'inammissibilità di una servitù perpetua irregolare nei confronti del convenuto, in virtù della sua qualità di erede/avente causa dei Sigg. la legittimità della Parte_3 rimozione della pesa agricola, perché abusiva e non ripristinabile, nonché l'inusucapibilità di un'assunta servitù avente ad oggetto una pesa per uso agricolo, trattandosi, semmai, di servitù atipica/irregolare.
Infine contestava l'infondatezza dell'assunta pretesa risarcitoria;
con domanda riconvenzionale sollevava l'illegittimità della trascrizione della domanda giudiziale su tutti i subalterni (1,2,3,4,5, 6,7 8,9 e 10) della particella 38, anziché sui soli subalterni 6 e 7 della medesima particella su cui insisteva la pesa agricola, in quanto tale gravame avrebbe, a suo dire, avrebbe diminuito il valore commerciale di tutti i beni immobili (fabbricati, terreni e magazzini) ivi insistenti, avendo dovuto il convenuto cedere a terzi i predetti immobili ad un valore inferiore rispetto a quello precedentemente concordato. La chiamata in causa veniva autorizzata e i terzi chiamati si costituivano in giudizio, prendono posizione adesiva a quanto fatto valere in giudizio dalle parti attrici e Pt_1
Parte_2 chiedeva di accertare e dichiarare l'illegittimità della chiamata in causa CP_5 nei suoi confronti in quanto infondata e non provata e, per l'effetto, di respingere la domanda svolta da in relazione alla contribuzione delle spese per la Controparte_1 messa in pristino della pesa agricola. Assumeva di essere a perfetta conoscenza:
- del pessimo stato manutentivo della pesa agricola che versava così da almeno 10 anni,
- della mancata certificazione e dunque dell' omologazione, della pesa agricola . In corso di causa veniva esperita procedura di mediazione, che tuttavia aveva esito negativo. La causa veniva istruita documentalmente e attraverso l'interrogatorio formale di .
CP_5
1. Le parti attrici assumono di essere titolari di una servitù dominante avente ad oggetto una pesa per uso agricolo insistente nella particella n. 38 del foglio di mappa 110 del Comune di Monteroni d'Arbia (SI), della quale dispongono a vantaggio delle proprie aziende agricole e che tale servitù sussiste da quasi quaranta anni e la si trova per la prima volta formalizzata in un verbale di divisione fra i fratelli el 24 agosto CP_5
1987 (all. 2 citazione), e poi meglio consacrata con atto del notaio dr. Persona_1 del 6 settembre 1990 (Rep. 18.769 – Racc. 3408) (all. 3 citazione). Nell'atto del 24 agosto 1987 si legge: “La pesa con il resede circostante necessario all'accesso ed allo svincolo degli automezzi che insistono nel lotto “A” foglio 108, particella 11, restano in perpetuo a servizio ed in uso comune dei proprietari di tutti e tre i lotti, loro eredi ed aventi causa, con spese di ordinaria e straordinaria manutenzione a carico ed in parti eguali di tutti e tre i lotti”. Nell'atto notaio dr. si legge: “I signori o e Persona_1 Persona_2 Per_2
costituiscono, a favore di tutti i terreni oggetto del presente atto, servitù Per_3 perpetua e gratuita di attraversamento sulla striscia di terreno confinante con la strada di Villa Petroni a Sovignano, al fine di raggiungere ed utilizzare la pesa insistente su detto terreno, distinto nel vigente catasto terreni del Comune di Monteroni d'Arbia al foglio 110, con la particella 11” (oggi particella 38). Rilevano poi gli attori che detta servitù era stata esercitata in modo continuativo e pacifico fino ad oggi dal dante causa sig. nato a [...] il 19 Parte_2 marzo 1937, e successivamente d alle parti attrici aventi causa dello stesso: per Pt_1
atto di compravendita dott. Rep. 2928 Racc. 895 del 6 febbraio 2002
[...] Persona_4
(all.4) e atto di donazione dott. Rep. 49450 Racc. 19359 del 14 maggio Persona_5
2008 (all.5) mentre per come da atto di compravendita dott. Parte_2 Per_5
Rep. 75811 Racc. 32356 del 10 giugno 2020 (all. 6 citazione).
[...]
Rilevano, poi, che in data 28 ottobre 2023, detta pesa ad uso agricolo veniva rimossa unilateralmente e arbitrariamente dal sig. con conseguente impossibilità per CP_1 gli attori di disporre della relativa servitù. Il convenuto affermava di aver proceduto alla rimozione allo scopo di non CP_1 incorrere in sanzioni amministrative, posto che la pesa non risultava urbanisticamente conforme. A tal proposito, al fine di contestare le motivazioni che hanno spinto il convenuto a rimuovere la pesa, parte attrice cita la sentenza della Suprema Corte 5 settembre 2023 n. 25843, a mente della quale “È ammissibile l'acquisto per usucapione di una servitù avente ad oggetto il mantenimento di una costruzione a distanza inferiore a quella fissata dal codice civile o dai regolamenti e dagli strumenti urbanistici anche nel caso in cui la costruzione sia abusiva, atteso che il difetto della concessione edilizia esaurisce la sua rilevanza nell'ambito del rapporto pubblicistico, senza incidere sui requisiti del possesso "ad usucapionem"”. Orbene, a ben vedere -però- la pronuncia non è calzante nel caso di specie, in quanto essa fa riferimento all'ipotesi di acquisto per usucapione di una servitù avente per oggetto una costruzione posta ad una distanza inferiore da quella stabilita dal codice civile o da strumenti urbanistici e, quindi, irregolare sotto il profilo urbanistico. Il che, però, non è dirimente nel caso di specie. Nel caso che ci occupa, infatti, non pare possa parlarsi di una vera e propria servitù, anche se così definita nell'atto del notaio dr. del 6 settembre 1990 Persona_1
(Rep. 18.769 – Racc. 3408) Rileva a tal proposito una recentissima pronuncia della Corte di cassazione, Ordinanza 19 maggio 2025 n. 13210, ove la Corte ha chiarito che una servitù, per dirsi tale, richiede un legame di asservimento oggettivo tra due fondi: un fondo servente, che sopporta un peso, e un fondo dominante, che ne trae un'utilità. Questa utilità deve essere inerente al fondo stesso, non alla persona che lo possiede. Di seguito si riporta la massima: “Il diritto di servitù esige che l'asservimento sia volto a procurare una utilità che deve essere inerente al fondo cosiddetto dominante, così come il peso deve essere inerente al fondo cosiddetto servente. La servitù prediale si distingue dall'obbligazione meramente personale, essendo requisito essenziale della servitù l'imposizione di un peso su di un fondo (servente) per l'utilità ovvero per la maggiore comodità o amenità di un altro (dominante) in una relazione di asservimento del primo al secondo che si configura come una qualitas inseparabile di entrambi, mentre si versa nell'ipotesi del semplice obbligo personale quando il diritto attribuito sia stato previsto esclusivamente per un vantaggio della persona o delle persone indicate nel relativo atto costitutivo e senza alcuna funzione di utilità fondiaria. La realitas, che distingue lo ius in re aliena dal diritto personale di godimento, implica dunque l'esistenza di un legame strumentale e oggettivo, diretto ed immediato, tra il peso imposto al fondo servente ed il godimento del fondo dominante, nella sua concreta destinazione e conformazione, al fine di incrementarne 'utilizzazione, sì che l'incremento di utilizzazione deve poter essere conseguito da chiunque sia proprietario del fondo dominante e non essere legato ad una attività personale del soggetto.” L'essenza della servitù, infatti, è un vincolo reale che incrementa l'utilizzazione, la comodità o l'amenità del fondo dominante, a prescindere da chi ne sia il proprietario in un dato momento. La servitù è un diritto reale sulla cosa altrui (“ius in re aliena”) e si trasferisce automaticamente con la proprietà dei fondi. Al contrario, si configura un semplice obbligo personale quando il diritto concesso è destinato unicamente a vantaggio di una o più persone specifiche, senza alcuna funzione di utilità fondiaria. In questo caso, il diritto non è legato ai fondi e non si trasferisce con la loro proprietà. L'ordinanza in parola, dunque, sottolinea che la realitas, ovvero la natura reale del diritto di servitù, implica un legame strumentale e diretto tra il peso imposto e il godimento del fondo dominante. Questo legame deve essere tale per cui l'incremento di utilizzazione possa essere conseguito da chiunque sia proprietario del fondo dominante, e non sia legato a un'attività personale di un soggetto. Alla luce di quanto sino ad ora detto, può dirsi che nel caso di specie non possiamo dirci in presenza di una vera e propria servitù, ma piuttosto di una sorta di concessione in cambio della quale i proprietari del fondo ed i loro eredi e/o gli aventi causa a qualsiasi titolo, avrebbero dovuto contribuire alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria della pesa.
Ad ulteriore conferma di quanto appena detto depone anche la circostanza che gli altri proprietari dei terreni limitrofi (anch'essi ipoteticamente dominanti) ad oggi non hanno rivendicato alcunchè. Vi è, poi, un ulteriore aspetto che merita di essere valorizzato: la pesa non veniva più utilizzata da molto tempo, come dimostrano le foto prodotte in giudizio, che raffigurano un manufatto del tutto ammalorato ed inutilizzato da tempo, su cui è evidente che non fossero state eseguite opere di manutenzione da molti anni. A voler tutto concedere , e detto incidenter tantum , parrebbe configurabile l'ipotesi di estinzione della servitù per impossibilità di uso e inutilità della stessa ( art. 1074 c.c) E, del resto, le parti attrici non hanno mai neppure asserito di essersi occupate della manutenzione ordinaria e straordinaria della pesa. La circostanza che la pesa fosse inutilizzata da tempo (e che quindi non vi fosse alcun concreto interesse alla sua salvaguardia) è confermata ulteriormente dal fatto che nessuna dei destinatari abbia fornito riscontro alla missiva dell'8 settembre 2023, in cui il sig. a mezzo del suo avvocato, li avvisava in modo espresso che avrebbe CP_1 proceduto al “ripristino dello stato dei luoghi poiché non è sua intenzione mantenere l'illegittimo ed insanabile stato di fatto anche al fine di evitare di incorrere in sanzioni amministrative ovvero di altra natura” decorsi 10 giorni decorrenti dalla comunicazione stessa. Inoltre, le foto della pesa (cfr doc. 7 allegato alla comparsa del convenuto) parlano chiaro: il manufatto era in una condizione di totale inservibilità, tanto era ammalorato. È evidente, infatti, la presenza di ruggine che ne ha senza dubbio compromesso l'utilizzabilità. Seppure sia vero che l'interrogatorio formale è un mezzo diretto a provocare la confessione giudiziale di fatti sfavorevoli al confitente e ad esclusivo vantaggio del soggetto deferente, è altrettanto vero che le dichiarazioni rese dal in tale sede CP_1 sono perfettamente in linea con gli altri elementi emersi (pessimo stato di conservazione) È pertanto del tutto plausibile ritenere, visto il pessimo stato in cui si trovava, che – come riferito dal convenuto- la pesa non venisse utilizzata da molto tempo. (“vero che la pesa agricola verteva in un pessimo stato manutentivo tale da renderla inservibile da almeno 10 anni” Era inservibile non so dire se da dieci anni, ma comunque da tanto tempo;
veniva saltuariamente utilizzata, senza documentazione ed utilizzata a nostro rischio e pericolo considerato lo stato di conservazione in cui si trovava. 2b. “Vero che negli anni nessuno ha mai eseguiti manutenzioni di carattere ordinario e/o straordinario sulla pesa agricola” Non è stata mai fatta alcuna manutenzione. 3b. “Vero è che il Signor si è presentato per un Parte_4 sopralluogo finalizzato alla valutazione dello stato della pesa agricola e che dallo stesso emerse uno stato pessimo di conservazione della stessa”. Sì. Il sopralluogo è stato chiesto dalle controparti e il tecnico quando ha visto lo stato di conservazione della pesa agricola ha detto che la stessa era inutilizzabile e pericolosa, perché si erano corrose tutte le travi di supporto.”
I chiamati in causa EB e hanno aderito alla domanda attorea . , la CP_6 cui chiamata deve ritenersi ammissibile in qualità di litisconsorte necessario, ha invece sostanzialmente aderito alla prospettazione del convenuto in ordine all'inservibilità della pesa, della quale ha comunque disconosciuto ogni uso da parte sua .
Nessun approfondimento istruttorio a mezzo CTU ( strumento comunque a disposizione del giudice ) pare necessario nel presente giudizio governato dall'onere probatorio gravante sulle parti.
La domanda attorea non può essere accolta e deve altresì disporsi la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale .
2.Il convenuto avanza domanda di risarcimento del danno, quantificato in € 60.000,00. La pretesa trova il suo fondamento sul presupposto che in data 19 gennaio 2024 CP_1 ha venduto al Signor tutto il compendio, fatta eccezione dei
[...] CP_7 subalterni 6 e 7 della particella 38 foglio 110, con rogito del notaio Persona_6
(in corso di registrazione). Riferisce il convenuto di aver reso edotta, quale parte venditrice, parte acquirente dell'azione giudiziale e della relativa trascrizione della domanda giudiziale e non avendo potuto ottemperare a tutti le obbligazioni assunte, all'epoca nei confronti della parte promissaria acquirente, ne è stata contestata la parziale inadempienza. Riferisce che per tale motivo abbia dovuto vendere il cespite alla minor somma pari ad
€ 161.475,00, in luogo del prezzo originariamente pattuito pari ad € 221.475,00. Poiché, a suo avviso, la decurtazione dell'importo è stata determinata tenendo conto: della trascrizione della citazione sull'intero foglio 110, particella 38, (ex particella 11), del parziale inadempimento per non aver potuto vendere la porzione di resede (Foglio 110, Part. 38, Sub. 6 e 7) oggetto della controversia, nonché del peso ed onere che per effetto della trascrizione, seppure accettati dall'acquirente, hanno diminuito il valore commerciale dell'intero compendio compravenduto. La domanda di risarcimento del danno non potrà essere accolta, in quanto parte convenuta non fornisce prova del danno subito ovvero che il prezzo originariamente pattuito fosse notevolmente inferiore a quello poi effettivamente corrisposto e il conseguente nesso causale tra la perdita patrimoniale e la pendenza della trascrizione
. Assorbita ogni altra questione.
3. Le spese di lite. Tenuto conto della soccombenza del convenuto sulla domanda riconvenzionale ma della maggior soccombenza sostanziale dell'attore che ha dato causa al giudizio ( in ossequio anche ai principi espressi da Cassazione civile, Sez. un., 31 ottobre 2022, n. 32061 ) e altresì della soccombenza dei chiamati Controparte_3 he alla domanda dell'attore hanno aderito , può disporsi CP_2 CP_4 compensazione parziale , al 50% delle spese che liquidate , in base al valore della domanda, per fase di studio, introduttiva , trattazione e decisoria , sui valori tabellari medi devono porsi per metà a carico dell'attore e dei chiamati predetti e in favore del convenuto.
Possono essere compensate le spese rispetto al chiamato che non ha CP_6 contestato, nel merito, la domanda del convenuto .
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta la domanda attorea
2) Ordina , al competente Conservatore , di procedere alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale introduttiva del presente giudizio avvenuta sul foglio 110 e sull'intera particella 38 (sub 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10) in data 18/12/2023 (Registro generale n. 12090 - Registro particolare n. 8539).
3) Rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta dal convenuto
4) Dichiara compensate per metà le spese tra l'attore , i chiamati in causa CP_3
e e il convenuto che liquidate in
[...] CP_2 CP_4 CP_1
€ 7.616,00 per compenso, oltre il 15% per rimborso forfetario e iva e c.p.a.come per legge sono poste per la rimanente metà a carico dell'attore e dei chiamati predetti . 5) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese tra convenuto e chiamato in causa . CP_5 Così deciso in Siena il 17.10.2025
Il Giudice
NN RA
Nota : La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Siena, in composizione monocratica, in persona del Giudice NN RA, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2448/2023 vertente tra (c.f. ), residente in [...], in Parte_1 C.F._1
Traversa via del Magistrato, 645b, e (c.f. ), Parte_2 C.F._2 residente in Monteroni D 'Arbia (SI), in Traversa via del Magistrato, 645b, rappresentati e difesi dal Prof. Avv. Giuliano Scarselli (C.F. ) ed elettivamente C.F._3 domiciliato presso lo studio del difensore in Firenze, viale Giuseppe Mazzini n. 18, giusta procura alle liti in calce all'atto di citazione;
ATTORI
CONTRO
(c.f. ), rappresentato e difeso, Controparte_1 C.F._4 congiuntamente e disgiuntamente tra loro, dall'Avv. Emiliano De Rossi (C.f.
e dall'Avv. Gabriele Segamonti (C.f. ) ed C.F._5 C.F._6 elettivamente domiciliato nello studio del primo sito in Roma, alla Via L. Settembrini n. 28, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
CONVENUTO
E NEI CONFRONTI DI
(c.f. ), (c.f. CP_2 C.F._7 Controparte_3
), (c.f. ), rappresentate e C.F._8 CP_4 C.F._9 difese, unitamente e disgiuntamente tra loro, dal prof. avv. Giuliano Scarselli,
, e dall'avv. Marta Fede, ed elettivamente C.F._3 C.F._10 domiciliate presso gli indirizzi PEC dei rispettivi difensori;
TE AM
E DI
(c.f. ) rappresentato e difeso, congiuntamente CP_5 C.F._11
e disgiuntamente tra loro, dall'Avv. Claudia Jacopucci (c.f. ) e C.F._12 dall'Avv. Gianpiero Scardone (c.f. ) ed elettivamente domiciliato C.F._13 nello studio professionale del primo sito in Roma, alla Via Sicilia n.50;
ER AM
Oggetto: servitù Fascicolo rimesso in decisione con provvedimento del 26.09.2025 sulle seguenti conclusioni delle parti: Parte attrice: Voglia l'Ill.mo Tribunale di Siena: a) dichiarare ed accertare che le parti attrici sig. nato a [...] il [...], , Parte_1 C.F._1
e il sig. nato a [...] il [...] , sono Parte_2 C.F._2 titolari di una servitù dominante nei confronti della parte convenuta sig. CP_1
nato a [...] il [...], ivi residente in [...]
[...]
Quaglia, 30, , avente ad oggetto una pesa per uso agricolo C.F._4 insistente, salvo errori, nella particella n. 38 del foglio di mappa 110 del Comune di Monteroni d'Arbia (SI), della quale dispongono a vantaggio delle proprie aziende agricole, e ciò in forza di atto del notaio dr. del 6 settembre 1990 (Rep. Persona_1
18.769 – Racc. 3408), e per aver esercitato tale diritto in modo pacifico e continuato almeno fin dal tempo della scrittura privata in atti del 24 agosto 1987; b) conseguentemente, accertata la rimozione e/o demolizione di detta servitù di pesa agricola avvenuta in data 28 ottobre 2023, Voglia ordinare e condannare il sig. CP_1
o chi dovesse esser ritenuto obbligato a ciò, a sue spese, al ripristino dello
[...] status quo ante e alla rimessa in opera della servitù di cui godono le parti attrici, nei modi e nelle forme fino a quella data esistenti;
c) conseguentemente ancora condannare altresì il sig. al risarcimento del danno patito, che le parti attrici indicano Controparte_1 complessivamente, nella somma di € 50.000,00, o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese ed onorari di lite. Parte convenuta: Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO respingere tutte le domande formulate ai punti A, B,C da parte attrice in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto, non essendo mai stata costituita alcuna valida e tipica servitù dominante “nei confronti della parte convenuta Sig. (...) “avente ad oggetto una pesa per uso Controparte_1 agricolo insistente …nella particella n. 38 del foglio di mappa 110 del Comune di Monteroni d'Arbia” a favore di terze persone e non essendo mai stato esercitato dagli attori o da terzi alcuna forma di possesso assimilabile all'esercizio di alcun diritto reale, come da eccezioni formulate ai paragrafi A e B della compara di costituzione e risposta;
accertare e dichiarare l'illegittimità della trascrizione dell'atto di citazione avvenuta sul foglio 110 e sull'intera particella 38 (sub 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10) come da eccezione svolta al paragrafo E) della comparsa di costituzione ed in accoglimento della stessa, ordinare la cancellazione della stessa illegittima trascrizione avvenuta in data 18/12/2023 (Registro generale n. 12090 - Registro particolare n. 8539). accertare e dichiarare che all'esito dell'istruttoria, le parti non hanno fornito prova sull'asserito danno lamentato, avendo peraltro parte attrice rinunciato alle proprie istanze istruttorie. IN VIA RICONVENZIONALE accertati i danni patrimoniali subiti e subendi dal Signor CP_1 in conseguenza della vicenda come narrata ai paragrafi D, D.1 e D.2 della
[...] comparsa di costituzione, condannare il Signor C.f. ) Parte_1 C.F._1 ed il Signor (C.F. ) in solido fra loro al pagamento Parte_2 C.F._2 della somma di € 60.000,00 o della maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al soddisfo. IN VIA SUBORDINATA Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande svolte in via principale da questa difesa, accertare e dichiarare, in accoglimento dell'eccezioni svolte al paragrafo E della comparsa di costituzione, la sussistenza del litisconsorzio necessario con i terzi chiamati in causa e la compartecipazione anche di tutte le controparti nella spesa per il ripristino della pesa agricola, in quanto tutti obbligati, nella loro qualità di proprietari degli asseriti fondi dominanti e giusto rogito del Notaio del 06 settembre 1990 (Rep. 18769 -Racc. 3408), alla Per_1 manutenzione ordinaria e straordinaria di detta pesa, in quanto mai eseguita nel corso degli anni e di cui, peraltro, non ne è stata fornita prova. Sempre nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attrice, accertare e dichiarare che, per l'effetto dell'avvenuta soppressione della particella 11 e del suo frazionamento in particella 38, del foglio 110, la eventuale servitù andrebbe limitata sui subalterni 6 e 7 di detta particella. Con vittoria di spese e competenze professionali. Terzi chiamati e “l'Ill.mo Tribunale di Controparte_3 CP_2 CP_4
Siena, in conformità alle conclusioni già assunte da e : - dichiari Pt_1 Parte_2 ed accerti la sussistenza di una servitù dominante a vantaggio anche delle chiamate in causa sig.ra nata a [...] il [...], e ivi residente in [...]
Via Alberata Dante Alighieri, 19, , sig.ra nata a [...]F._7 Controparte_3
QU (VT) il 24 dicembre 1958, e ivi residente in [...],
, sig.ra nata a [...] il [...], C.F._8 CP_4
e ivi residente in [...], e a danno della parte C.F._9 convenuta sig. nat o a QU (VT) il 20 giugno 1957, ivi residente Controparte_1 in Via Cardinal Angelo Quaglia, 30, , avente ad oggetto una pesa C.F._4 per uso agricolo insistente, salvo errori e/o maggiori specificazioni , nella particella n. 38 del foglio di mappa 110 del Comune di Monteroni d'Arbia (SI), della quale le parti disponevano a vantaggio delle proprie aziende agricole, e ciò in forza di atto del notaio dr. del 6 settembre 1990 (Rep. 18.769 – Racc. 3408), e per aver Persona_1 esercitato tale diritto in modo pacifico e continuato almeno fin dal tempo della scrittura privata in atti del 24 agosto 1987 . - Conseguentemente, accertata la rimozione e/o demolizione di detta servitù di pesa agricola avvenuta in data 28 ottobre 2023, Voglia ordinare e condannare il sig. o chi dovesse esser ritenuto obbligato a Controparte_1 ciò, a sue spese, al ripristino dello status quo ante e alla rimessa in opera della servitù, nei modi e nelle forme fino a quella data esistenti - Con vittoria di spese ed onorari di lite e salvo i diritti processuali e di merito consentiti dalla legge.” Terzo chiamato “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, CP_5 accertare e dichiarare l'illegittimità della chiamata di terzo nei confronti del Signor in quanto infondata e non provata e per l'effetto respingere la domanda CP_5 svolta in relazione alla contribuzione delle spese. Con vittoria di spese, diritti e compensi oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge da distrarsi a favore dei procuratori che si dichiarano antistatari.” MOTIVI DELLA DECISIONE È omesso il dettagliato svolgimento del processo ai sensi dell'art. 132 c.p.c. Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice ha convenuto in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, il Sig. assumendo che quest'ultimo abbia, Controparte_1 in data 28 ottobre 2023, illegittimamente ed immotivatamente rimosso la pesa per uso agricolo insistente nella particella n. 38 del foglio di mappa 110 del Comune di Monteroni d'Arbia (SI), della quale disponevano a vantaggio delle proprie aziende agricole. Assumevano infatti gli attori di essere titolari di una servitù dominante avente ad oggetto una pesa per uso agricolo insistente nella particella n. 38 foglio di mappa 110 (in forza di atto del notaio dr. del 6 settembre 1990 (Rep. 18.769 – Persona_1
Racc. 3408), e per aver esercitato tale diritto in modo pacifico e continuato almeno fin dal tempo della scrittura privata in atti del 24 agosto 1987 e di aver patito la rimozione unilaterale ed arbitraria di detta pesa ad opera del convenuto. Chiedevano, pertanto che venisse, in primo luogo, accertata e dichiarata la loro qualità di titolari della predetta servitù e che. venisse condannato a ripristinare, Controparte_1
a sue spese, lo status quo ante e alla rimessa in opera della servitù di pesa agricola, oltre al risarcimento del danno patito, che le parti attrici quantificano in € 50.000,00. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio. il Controparte_1 quale, chiedeva in via preliminare l'integrazione del contraddittorio (in qualità di litisconsorti necessari) dei signori e CP_5 CP_2 Controparte_3
Nel merito chiedeva il rigetto della domanda attorea in quanto CP_4 infondata. In particolare deduceva e contestava l'insussistenza dell'assunta servitù dominante per la mancanza dell'indefettibile requisito della predialità e dell'utilitas; l'inammissibilità di una servitù perpetua irregolare nei confronti del convenuto, in virtù della sua qualità di erede/avente causa dei Sigg. la legittimità della Parte_3 rimozione della pesa agricola, perché abusiva e non ripristinabile, nonché l'inusucapibilità di un'assunta servitù avente ad oggetto una pesa per uso agricolo, trattandosi, semmai, di servitù atipica/irregolare.
Infine contestava l'infondatezza dell'assunta pretesa risarcitoria;
con domanda riconvenzionale sollevava l'illegittimità della trascrizione della domanda giudiziale su tutti i subalterni (1,2,3,4,5, 6,7 8,9 e 10) della particella 38, anziché sui soli subalterni 6 e 7 della medesima particella su cui insisteva la pesa agricola, in quanto tale gravame avrebbe, a suo dire, avrebbe diminuito il valore commerciale di tutti i beni immobili (fabbricati, terreni e magazzini) ivi insistenti, avendo dovuto il convenuto cedere a terzi i predetti immobili ad un valore inferiore rispetto a quello precedentemente concordato. La chiamata in causa veniva autorizzata e i terzi chiamati si costituivano in giudizio, prendono posizione adesiva a quanto fatto valere in giudizio dalle parti attrici e Pt_1
Parte_2 chiedeva di accertare e dichiarare l'illegittimità della chiamata in causa CP_5 nei suoi confronti in quanto infondata e non provata e, per l'effetto, di respingere la domanda svolta da in relazione alla contribuzione delle spese per la Controparte_1 messa in pristino della pesa agricola. Assumeva di essere a perfetta conoscenza:
- del pessimo stato manutentivo della pesa agricola che versava così da almeno 10 anni,
- della mancata certificazione e dunque dell' omologazione, della pesa agricola . In corso di causa veniva esperita procedura di mediazione, che tuttavia aveva esito negativo. La causa veniva istruita documentalmente e attraverso l'interrogatorio formale di .
CP_5
1. Le parti attrici assumono di essere titolari di una servitù dominante avente ad oggetto una pesa per uso agricolo insistente nella particella n. 38 del foglio di mappa 110 del Comune di Monteroni d'Arbia (SI), della quale dispongono a vantaggio delle proprie aziende agricole e che tale servitù sussiste da quasi quaranta anni e la si trova per la prima volta formalizzata in un verbale di divisione fra i fratelli el 24 agosto CP_5
1987 (all. 2 citazione), e poi meglio consacrata con atto del notaio dr. Persona_1 del 6 settembre 1990 (Rep. 18.769 – Racc. 3408) (all. 3 citazione). Nell'atto del 24 agosto 1987 si legge: “La pesa con il resede circostante necessario all'accesso ed allo svincolo degli automezzi che insistono nel lotto “A” foglio 108, particella 11, restano in perpetuo a servizio ed in uso comune dei proprietari di tutti e tre i lotti, loro eredi ed aventi causa, con spese di ordinaria e straordinaria manutenzione a carico ed in parti eguali di tutti e tre i lotti”. Nell'atto notaio dr. si legge: “I signori o e Persona_1 Persona_2 Per_2
costituiscono, a favore di tutti i terreni oggetto del presente atto, servitù Per_3 perpetua e gratuita di attraversamento sulla striscia di terreno confinante con la strada di Villa Petroni a Sovignano, al fine di raggiungere ed utilizzare la pesa insistente su detto terreno, distinto nel vigente catasto terreni del Comune di Monteroni d'Arbia al foglio 110, con la particella 11” (oggi particella 38). Rilevano poi gli attori che detta servitù era stata esercitata in modo continuativo e pacifico fino ad oggi dal dante causa sig. nato a [...] il 19 Parte_2 marzo 1937, e successivamente d alle parti attrici aventi causa dello stesso: per Pt_1
atto di compravendita dott. Rep. 2928 Racc. 895 del 6 febbraio 2002
[...] Persona_4
(all.4) e atto di donazione dott. Rep. 49450 Racc. 19359 del 14 maggio Persona_5
2008 (all.5) mentre per come da atto di compravendita dott. Parte_2 Per_5
Rep. 75811 Racc. 32356 del 10 giugno 2020 (all. 6 citazione).
[...]
Rilevano, poi, che in data 28 ottobre 2023, detta pesa ad uso agricolo veniva rimossa unilateralmente e arbitrariamente dal sig. con conseguente impossibilità per CP_1 gli attori di disporre della relativa servitù. Il convenuto affermava di aver proceduto alla rimozione allo scopo di non CP_1 incorrere in sanzioni amministrative, posto che la pesa non risultava urbanisticamente conforme. A tal proposito, al fine di contestare le motivazioni che hanno spinto il convenuto a rimuovere la pesa, parte attrice cita la sentenza della Suprema Corte 5 settembre 2023 n. 25843, a mente della quale “È ammissibile l'acquisto per usucapione di una servitù avente ad oggetto il mantenimento di una costruzione a distanza inferiore a quella fissata dal codice civile o dai regolamenti e dagli strumenti urbanistici anche nel caso in cui la costruzione sia abusiva, atteso che il difetto della concessione edilizia esaurisce la sua rilevanza nell'ambito del rapporto pubblicistico, senza incidere sui requisiti del possesso "ad usucapionem"”. Orbene, a ben vedere -però- la pronuncia non è calzante nel caso di specie, in quanto essa fa riferimento all'ipotesi di acquisto per usucapione di una servitù avente per oggetto una costruzione posta ad una distanza inferiore da quella stabilita dal codice civile o da strumenti urbanistici e, quindi, irregolare sotto il profilo urbanistico. Il che, però, non è dirimente nel caso di specie. Nel caso che ci occupa, infatti, non pare possa parlarsi di una vera e propria servitù, anche se così definita nell'atto del notaio dr. del 6 settembre 1990 Persona_1
(Rep. 18.769 – Racc. 3408) Rileva a tal proposito una recentissima pronuncia della Corte di cassazione, Ordinanza 19 maggio 2025 n. 13210, ove la Corte ha chiarito che una servitù, per dirsi tale, richiede un legame di asservimento oggettivo tra due fondi: un fondo servente, che sopporta un peso, e un fondo dominante, che ne trae un'utilità. Questa utilità deve essere inerente al fondo stesso, non alla persona che lo possiede. Di seguito si riporta la massima: “Il diritto di servitù esige che l'asservimento sia volto a procurare una utilità che deve essere inerente al fondo cosiddetto dominante, così come il peso deve essere inerente al fondo cosiddetto servente. La servitù prediale si distingue dall'obbligazione meramente personale, essendo requisito essenziale della servitù l'imposizione di un peso su di un fondo (servente) per l'utilità ovvero per la maggiore comodità o amenità di un altro (dominante) in una relazione di asservimento del primo al secondo che si configura come una qualitas inseparabile di entrambi, mentre si versa nell'ipotesi del semplice obbligo personale quando il diritto attribuito sia stato previsto esclusivamente per un vantaggio della persona o delle persone indicate nel relativo atto costitutivo e senza alcuna funzione di utilità fondiaria. La realitas, che distingue lo ius in re aliena dal diritto personale di godimento, implica dunque l'esistenza di un legame strumentale e oggettivo, diretto ed immediato, tra il peso imposto al fondo servente ed il godimento del fondo dominante, nella sua concreta destinazione e conformazione, al fine di incrementarne 'utilizzazione, sì che l'incremento di utilizzazione deve poter essere conseguito da chiunque sia proprietario del fondo dominante e non essere legato ad una attività personale del soggetto.” L'essenza della servitù, infatti, è un vincolo reale che incrementa l'utilizzazione, la comodità o l'amenità del fondo dominante, a prescindere da chi ne sia il proprietario in un dato momento. La servitù è un diritto reale sulla cosa altrui (“ius in re aliena”) e si trasferisce automaticamente con la proprietà dei fondi. Al contrario, si configura un semplice obbligo personale quando il diritto concesso è destinato unicamente a vantaggio di una o più persone specifiche, senza alcuna funzione di utilità fondiaria. In questo caso, il diritto non è legato ai fondi e non si trasferisce con la loro proprietà. L'ordinanza in parola, dunque, sottolinea che la realitas, ovvero la natura reale del diritto di servitù, implica un legame strumentale e diretto tra il peso imposto e il godimento del fondo dominante. Questo legame deve essere tale per cui l'incremento di utilizzazione possa essere conseguito da chiunque sia proprietario del fondo dominante, e non sia legato a un'attività personale di un soggetto. Alla luce di quanto sino ad ora detto, può dirsi che nel caso di specie non possiamo dirci in presenza di una vera e propria servitù, ma piuttosto di una sorta di concessione in cambio della quale i proprietari del fondo ed i loro eredi e/o gli aventi causa a qualsiasi titolo, avrebbero dovuto contribuire alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria della pesa.
Ad ulteriore conferma di quanto appena detto depone anche la circostanza che gli altri proprietari dei terreni limitrofi (anch'essi ipoteticamente dominanti) ad oggi non hanno rivendicato alcunchè. Vi è, poi, un ulteriore aspetto che merita di essere valorizzato: la pesa non veniva più utilizzata da molto tempo, come dimostrano le foto prodotte in giudizio, che raffigurano un manufatto del tutto ammalorato ed inutilizzato da tempo, su cui è evidente che non fossero state eseguite opere di manutenzione da molti anni. A voler tutto concedere , e detto incidenter tantum , parrebbe configurabile l'ipotesi di estinzione della servitù per impossibilità di uso e inutilità della stessa ( art. 1074 c.c) E, del resto, le parti attrici non hanno mai neppure asserito di essersi occupate della manutenzione ordinaria e straordinaria della pesa. La circostanza che la pesa fosse inutilizzata da tempo (e che quindi non vi fosse alcun concreto interesse alla sua salvaguardia) è confermata ulteriormente dal fatto che nessuna dei destinatari abbia fornito riscontro alla missiva dell'8 settembre 2023, in cui il sig. a mezzo del suo avvocato, li avvisava in modo espresso che avrebbe CP_1 proceduto al “ripristino dello stato dei luoghi poiché non è sua intenzione mantenere l'illegittimo ed insanabile stato di fatto anche al fine di evitare di incorrere in sanzioni amministrative ovvero di altra natura” decorsi 10 giorni decorrenti dalla comunicazione stessa. Inoltre, le foto della pesa (cfr doc. 7 allegato alla comparsa del convenuto) parlano chiaro: il manufatto era in una condizione di totale inservibilità, tanto era ammalorato. È evidente, infatti, la presenza di ruggine che ne ha senza dubbio compromesso l'utilizzabilità. Seppure sia vero che l'interrogatorio formale è un mezzo diretto a provocare la confessione giudiziale di fatti sfavorevoli al confitente e ad esclusivo vantaggio del soggetto deferente, è altrettanto vero che le dichiarazioni rese dal in tale sede CP_1 sono perfettamente in linea con gli altri elementi emersi (pessimo stato di conservazione) È pertanto del tutto plausibile ritenere, visto il pessimo stato in cui si trovava, che – come riferito dal convenuto- la pesa non venisse utilizzata da molto tempo. (“vero che la pesa agricola verteva in un pessimo stato manutentivo tale da renderla inservibile da almeno 10 anni” Era inservibile non so dire se da dieci anni, ma comunque da tanto tempo;
veniva saltuariamente utilizzata, senza documentazione ed utilizzata a nostro rischio e pericolo considerato lo stato di conservazione in cui si trovava. 2b. “Vero che negli anni nessuno ha mai eseguiti manutenzioni di carattere ordinario e/o straordinario sulla pesa agricola” Non è stata mai fatta alcuna manutenzione. 3b. “Vero è che il Signor si è presentato per un Parte_4 sopralluogo finalizzato alla valutazione dello stato della pesa agricola e che dallo stesso emerse uno stato pessimo di conservazione della stessa”. Sì. Il sopralluogo è stato chiesto dalle controparti e il tecnico quando ha visto lo stato di conservazione della pesa agricola ha detto che la stessa era inutilizzabile e pericolosa, perché si erano corrose tutte le travi di supporto.”
I chiamati in causa EB e hanno aderito alla domanda attorea . , la CP_6 cui chiamata deve ritenersi ammissibile in qualità di litisconsorte necessario, ha invece sostanzialmente aderito alla prospettazione del convenuto in ordine all'inservibilità della pesa, della quale ha comunque disconosciuto ogni uso da parte sua .
Nessun approfondimento istruttorio a mezzo CTU ( strumento comunque a disposizione del giudice ) pare necessario nel presente giudizio governato dall'onere probatorio gravante sulle parti.
La domanda attorea non può essere accolta e deve altresì disporsi la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale .
2.Il convenuto avanza domanda di risarcimento del danno, quantificato in € 60.000,00. La pretesa trova il suo fondamento sul presupposto che in data 19 gennaio 2024 CP_1 ha venduto al Signor tutto il compendio, fatta eccezione dei
[...] CP_7 subalterni 6 e 7 della particella 38 foglio 110, con rogito del notaio Persona_6
(in corso di registrazione). Riferisce il convenuto di aver reso edotta, quale parte venditrice, parte acquirente dell'azione giudiziale e della relativa trascrizione della domanda giudiziale e non avendo potuto ottemperare a tutti le obbligazioni assunte, all'epoca nei confronti della parte promissaria acquirente, ne è stata contestata la parziale inadempienza. Riferisce che per tale motivo abbia dovuto vendere il cespite alla minor somma pari ad
€ 161.475,00, in luogo del prezzo originariamente pattuito pari ad € 221.475,00. Poiché, a suo avviso, la decurtazione dell'importo è stata determinata tenendo conto: della trascrizione della citazione sull'intero foglio 110, particella 38, (ex particella 11), del parziale inadempimento per non aver potuto vendere la porzione di resede (Foglio 110, Part. 38, Sub. 6 e 7) oggetto della controversia, nonché del peso ed onere che per effetto della trascrizione, seppure accettati dall'acquirente, hanno diminuito il valore commerciale dell'intero compendio compravenduto. La domanda di risarcimento del danno non potrà essere accolta, in quanto parte convenuta non fornisce prova del danno subito ovvero che il prezzo originariamente pattuito fosse notevolmente inferiore a quello poi effettivamente corrisposto e il conseguente nesso causale tra la perdita patrimoniale e la pendenza della trascrizione
. Assorbita ogni altra questione.
3. Le spese di lite. Tenuto conto della soccombenza del convenuto sulla domanda riconvenzionale ma della maggior soccombenza sostanziale dell'attore che ha dato causa al giudizio ( in ossequio anche ai principi espressi da Cassazione civile, Sez. un., 31 ottobre 2022, n. 32061 ) e altresì della soccombenza dei chiamati Controparte_3 he alla domanda dell'attore hanno aderito , può disporsi CP_2 CP_4 compensazione parziale , al 50% delle spese che liquidate , in base al valore della domanda, per fase di studio, introduttiva , trattazione e decisoria , sui valori tabellari medi devono porsi per metà a carico dell'attore e dei chiamati predetti e in favore del convenuto.
Possono essere compensate le spese rispetto al chiamato che non ha CP_6 contestato, nel merito, la domanda del convenuto .
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta la domanda attorea
2) Ordina , al competente Conservatore , di procedere alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale introduttiva del presente giudizio avvenuta sul foglio 110 e sull'intera particella 38 (sub 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10) in data 18/12/2023 (Registro generale n. 12090 - Registro particolare n. 8539).
3) Rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta dal convenuto
4) Dichiara compensate per metà le spese tra l'attore , i chiamati in causa CP_3
e e il convenuto che liquidate in
[...] CP_2 CP_4 CP_1
€ 7.616,00 per compenso, oltre il 15% per rimborso forfetario e iva e c.p.a.come per legge sono poste per la rimanente metà a carico dell'attore e dei chiamati predetti . 5) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese tra convenuto e chiamato in causa . CP_5 Così deciso in Siena il 17.10.2025
Il Giudice
NN RA
Nota : La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.