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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 27/10/2025, n. 639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 639 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E O R D I N A R I O D I VITERBO
___ _ ___
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale ordinario di Viterbo in persona del giudice unico dott. ssa Francesca Capuzzi, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1465 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 posta in decisione all'udienza del 1° ottobre 2025 a seguito di discussione orale e vertente
TRA nato a [...], il [...], C.F.: , residente Parte_1 CodiceFiscale_1
a Canino, Via Mazzola n. 28, elettivamente domiciliato in Viterbo, via Monte Santo n. 35, presso lo studio dell'Avv. Sergio Santella, C.F.: [...], P.IVA: , Pec: P.IVA_1
tel e fax 0761/228014, che lo rappresenta e difende Email_1 giusta procura alle liti apposta in calce alla citazione.
RICORRENTE
E
(C.F. , già conferitaria del ramo di Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2 azienda assicurativo per atto notaio Controparte_3 Controparte_4 Persona_1 di Milano del 28/06/2013 rep. 18.568/5.996 con effetto 01/07/2013, con sede legale in
[...]
OG NE (TV), Via Marocchesa 14 - a mezzo della propria mandataria e rappresentante (per atto notaio di Trieste del. 14 dicembre 2009 rep. n. 85546 e per atto notaio Persona_2 [...] di Civitavecchia del 14 dicembre 2009 rep. n. 26446/6962) Persona_3 [...]
C.F. con sede legale in Trieste, Via Machiavelli n. Controparte_5 P.IVA_3
4, in persona dei sigg. nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_6 C.F._2
e nato a [...]à di Piave (VE) il 5 luglio 1960 (C.F.
[...] Controparte_7 C.F._3
), entrambi domiciliati presso la Sede Operativa in Milano, Via
[...] Controparte_8
Ugo Bassi 8, quali procuratori speciali di muniti degli occorrenti Controparte_5 poteri giusta procura a rogito notaio di Milano del 3 maggio 2013 rep. n. Persona_4
189149/69489, rappresentata e difesa dall'avv. Bernardo De Stasio ( ) PEC: C.F._4
( ) in virtù di procura alle liti rilasciata con atto a rogito Email_2 notaio dott. di Treviso, rep. n. 186905, racc. n. 30367, allegata all'atto di Persona_5 costituzione ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo sito in Roma, via Federico Cesi, 72.
RESISTENTE
E
, C.F.: , residente in [...] CodiceFiscale_5
n. 1;
RESISTENTE - CONTUMACE
OGGETTO: responsabilità ex art. 2054 c.c. derivante da sinistro stradale.
IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies cpc depositato il 21.12.2023 il signor a convenuto Parte_1 in giudizio il signor e per sentirli condannare al risarcimento del CP_9 Controparte_1 danno derivante dal sinistro stradale occorso il 4 agosto 2018, alle 09:30 circa, lungo via Garibaldi in Canino (Viterbo) quasi di fronte alla farmacia Luciani;
esponeva il ricorrente che, mentre si trovava a transitare a piedi nel luogo indicato, era stato investito dal veicolo Toyota targato CA 762KN di proprietà e condotto da , assicurato con;
in particolare, affermava CP_9 Controparte_1 che il conducente del mezzo, nell'effettuare una manovra di retromarcia per uscire dal parcheggio, non si era accorto della sua presenza e lo aveva colpito procurandogli gravi lesioni alla persona consistenti in “Frattura del 1/3 distale di clavicola. Distacco del condilo omerale mediale da esito‖
―PROGNOSI – gg. come diagnosticato in data 08/08/2018 presso il Pronto Soccorso CP_10 dell'Ospedale di Tarquinia;
che, in conseguenza del sinistro, gli era derivata un'invalidità permanente dell'8%; una invalidità totale temporanea di 35 gg. e un'invalidità temporanea parziale al 75% per 40 gg. e al 50% per altri 40 gg;
che per effetto delle lesioni riportate non era più stato in grado di provvedere autonomamente al proprio lavoro, quale titolare di un'azienda agricola specializzata nell'allevamento di cavalli, e alle faccende domestiche ed era stato costretto ad assumere un operaio e un collaboratore domestico;
che la domanda di risarcimento del danno avanzata presso la compagnia assicuratrice era rimasta senza risposta sebbene il signor avesse riconosciuto la CP_9 propria responsabilità.
Si è costituita in giudizio la Compagnia assicuratrice eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del procedimento semplificato ex articolo 281 decies cpc e nel merito l'infondatezza della domanda, per la genericità e lacunosità nella ricostruzione del sinistro e per l'assenza di responsabilità del proprio assicurato poiché l'investimento era derivato dalla condotta del pedone che passeggiava nel mezzo del parcheggio, senza assicurarsi della partenza dei veicoli presenti;
eccepiva inoltre l'assenza del nesso di causalità tra danno biologico e investimento, poiché la frattura da cui il primo sarebbe derivato era stata diagnosticata a distanza di quattro giorni dai fatti di causa, e tra le conseguenze dell'investimento e la necessità di assumere un operaio e un collaboratore domestico, che erano invece da ascrivere all'età avanzata del ricorrente. Dichiarata la contumacia del convenuto e respinta l'istanza di conversione del rito, la CP_9 causa era istruita mediante interrogatorio formale ed escussione testimoni;
disposta ctu medico legale sulla persona del ricorrente, all'udienza del 1° ottobre 2025 era chiamata per la discussione orale e trattenuta in decisione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies cpc.
La domanda è fondata.
Il convenuto contumace , all'udienza del 17 aprile 2024 ha riconosciuto la propria CP_9 responsabilità in relazione alla causazione del sinistro;
in particolare, il convenuto ha dichiarato che il 4 agosto 2018, alle ore 9:30 circa, nel compiere una manovra di retromarcia a bordo della propria autovettura, una Toyota tg. CA 762 KN, non ha visto il sig. che era intento a camminare Pt_2 lungo via Garibaldi nel comune di Canino, e l'ha investito.
Il convenuto ha precisato che l'auto era parcheggiata nelle strisce bianche poste quasi di fronte alla
, (riconoscendo a tal fine le foto dei luoghi che gli sono state esibite e che sono allegate Pt_3 quale documento n. 7 del ricorso), che il sig. tava camminando lungo la strada in un punto Parte_2 nel quale non ci sono marciapiedi né strisce pedonali e che nell'effettuare la manovra di retromarcia non aveva guardato nello specchietto retrovisore poiché era stato distratto da una discussione che stava avendo con la propria moglie, così da “mettere sotto” il ricorrente, al quale ha immediatamente prestato soccorso.
Tali circostanze sono state confermate alla stessa udienza dal testimone sig.ra Testimone_1
, moglie del , che ha dichiarato che nel luogo e tempo indicato nel ricorso,
[...] Pt_4 mentre era in auto con il marito, con cui stava litigando, quest'ultimo ha cominciato a fare la marcia indietro e ha investito il sig. non avendolo visto. Pt_1
Sulla scorta di tali evidenze può dirsi provata la responsabilità dello per l'investimento del Pt_4 pedone e i convenuti ne devono rispondere ai sensi dell'art. 2054 c.c. né tale responsabilità può essere attenuta, come preteso dalla Compagnia assicuratrice, dal disposto dell'art. 1227 c.c. per la concorrente responsabilità del poiché il conducente del veicolo investitore ha Pt_1 espressamente dichiarato di essersi distratto dalla guida, essendo impegnato in una discussione con la propria moglie a bordo dell'auto, e di non aver visto il pedone, mentre questo transitava in un'area priva di marciapiede e strisce pedonali, sicché non può essergli imputata alcuna negligenza.
Venendo al danno, dalla documentazione in atti è emerso che, a seguito del sinistro, il ricorrente ha riportato la frattura della clavicola destra che il CTU ha ritenuto compatibile con la dinamica dell'infortunio e da cui sono derivati postumi permanenti consistenti in “deficit algo-funzionale di frattura del III distale della clavicola destra trattata con intervento chirurgico di riduzione e sintesi in soggetto con pregressa frattura claveare omolaterale e distacco del condilo omerale mediale destro da esito, ipotonotrofia del cingolo scapolo-omerale destro, dismorfismo claveare ed esito cicatriziale chirurgico.”
Quanto all'incidenza di tali postumi sulla integrità psico - fisica del soggetto il ctu ha riferito che essa
è pari al 6% in considerazione della “preesistente frattura claveare e delle preesistenze artrosico- degenerative e su base involutiva della spalla destra”; inoltre, il sinistro ha causato un'inabilità temporanea parziale al 75% di giorni 30; un'inabilità temporanea parziale al 50% di gg. 30; una inabilità temporanea parziale al 25% di gg. 30.
In merito alle osservazioni critiche redatte dal prof per conto del ricorrente il ctu ha precisato Per_6 che, pur concordando sulla percentuale valutativa del 32% del danno complessivo anatomo funzionale ed estetico della spalla del signor essa è in buona parte da riferire agli “esiti Pt_1 algo-disfunzionali delle due pregresse fratture claveari e soprattutto considerando le importanti preesistenze artrosico-degenerative e su base involutiva della spalla in esame, che rappresentano queste ultime la parte preponderante del danno biologico.” Tali conclusioni, prosegue il ctu, sono supportate da “una risonanza magnetica del 04/04/2019 eseguita presso la Fondazione IG MA
Monti di Montefiascone, non depositata in atti, ma riportata nella relazione del consulente di parte convenuta dott. per conto di dove nel virgolettato si legge: Persona_7 Controparte_1
“….alterazioni artrosico degenerative dell'acromion claveare e riduzione di ampiezza dello spazio di scorrimento subacromiale. Iperintesità del segnale dello spessore del tendine del sovraspinoso di parziale significato post traumatico su base involutiva. Alterazioni involutive del tendine dell'infraspinato e del sottoscapolare ….” (cfr risposta del Ctu a osservazioni critiche del prof. Per_6 del giorno 8.1.25)
Gli esiti di questa risonanza non sono stati specificamente contestati dal Ctp e dalla difesa di parte ricorrente che, nelle note per l'udienza a trattazione scritta del 15.1.25, ha solo chiesto di escludere
“qualsiasi documentazione non pertinente al giudizio in corso e non presente nei fascicoli.”
Tale richiesta non può essere accolta non solo perché il quesito rivolto al ctu comprendeva l'acquisizione della documentazione necessaria, ma soprattutto perché nella relazione di visita medico legale depositata dalla Compagnia assicuratrice con l'atto di costituzione in giudizio si legge espressamente che la documentazione esaminata comprende la suddetta risonanza e riporta il contenuto del referto.
E' quindi evidente che lo stesso ricorrente ha esibito tale documentazione alla Compagnia convenuta e d'altronde in questa sede non ne è stata contestata né l'esistenza né il referto, che però non sono stati presi in considerazione dalle osservazioni critiche del prof. Per_6
Pertanto, queste ultime risultano incomplete e inattendibili poiché riconducono, genericamente e senza motivare specificamente, al valore del 10% l'incidenza del danno biologico preesistente.
In conclusione, deve confermarsi l'attendibilità della stima effettuata dal ctu e tenuto conto dell'età del sig. che al momento del sinistro aveva 66 anni, essendo nato il [...], il danno Pt_1 non patrimoniale risarcibile è pari a € 9.603,31, di cui € 7.075,21 a titolo di danno biologico;
€ 2.528,1
a titolo di invalidità temporanea (€ 1.264,05 per i.t. al 75%; € 842,7 per i.t. al 50%; € 421,35 per i.t. al 25%). Sotto tale profilo va rilevato che la richiamata tabella scompone per ogni punto di danno la voce di danno biologico/dinamico relazionale da quello morale, così come scompone la somma spettante per ciascun giorno di invalidità temporanea.
Tale operazione è coerente con l'ultimo arresto sul punto della giurisprudenza di legittimità, la quale ha sostanzialmente affermato la non correttezza del riconoscimento, non supportato da alcun riscontro probatorio, nemmeno presuntivo, del danno morale (Cass. n. 25164/2020) poiché il suo risarcimento è possibile soltanto laddove ricorrano “circostanze eccezionali e specifiche, sicché non può essere accordata alcuna variazione in aumento del risarcimento standard previsto dalle tabelle per tenere conto dei pregiudizi che qualunque vittima che abbia patito le medesime lesioni deve sopportare, secondo l'id quod plerumque accidit, trattandosi di conseguenze già considerate nella liquidazione tabellare del danno”.
Dopo aver affermato il principio dell'autonomia del danno biologico rispetto al danno morale che non
è suscettibile di accertamento medico-legale in quanto si sostanzia “nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto (pur potendolo influenzare) dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato”, la Corte ha precisato che solo laddove il giudice accerti l'esistenza del danno morale potrà procedere alla relativa liquidazione e se non fosse raggiunta la prova non potrà che “considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellare previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando, conseguentemente il solo danno dinamico relazionale”.
Nella concreta fattispecie il ricorrente non ha provato e nemmeno allegato di aver subito specifiche conseguenti integranti un danno morale.
Parimenti sfornito di prova è il fatto che il a dovuto assumere un operaio e un collaboratore Pt_1 domestico quale conseguenza degli esiti dell'infortunio, mentre le spese mediche per € 350 quali onorari per le prestazioni del dott. specialista in ortopedia, in ragione della natura e della CP_11 data in cui sono stata sostenute (tra settembre e dicembre 2018) sono ragionevolmente riconducibili ai fatti di causa.
Pertanto, la somma complessivamente dovuta è pari ad € 9.953,31.
Inoltre, va considerato che nella liquidazione del danno causato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, deve tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovutagli a titolo di risarcimento, la quale se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario. Tale danno può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, sulla somma complessiva innanzi liquidata, che va devalutata, in base agli indici ISTAT, alla data del sinistro (4.8.2018); sulla somma così ottenuta gli interessi al tasso legale vanno calcolati sull'importo via via rivalutato, anno per anno, dal giorno del sinistro, 4.8.2018 a quello della presente decisione.
(Cass. Sez. Unite n. 1712/1995; Cass. n. 2769/2000).
Su tale somma, con la trasformazione dell'obbligazione da debito di valore a debito di valuta per effetto della presente decisione, dovranno essere corrisposti gli interessi al tasso legale dalla data di deposito della sentenza fino al saldo.
Le spese di lite, ivi comprese quelle di c.t.u., seguono la soccombenza e sono calcolate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da così Parte_1 provvede:
1. dichiara che l'evento dannoso di cui in ricorso è da ascrivere alla responsabilità di
[...]
e per l'effetto condanna e in solido al CP_9 CP_9 Controparte_1 risarcimento del danno subito dal sig. che liquida in € 9.953,31, oltre Parte_1 interessi calcolati come in motivazione;
2. condanna i convenuti e a pagare a CP_9 Controparte_1 Parte_1 le spese di lite che liquida nella misura di € 5.077 per compensi, oltre accessori di legge e spese vive per € 518;
3. pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di e CP_9 Controparte_1
Così deciso in Viterbo il 27 ottobre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Capuzzi