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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 30/04/2025, n. 568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 568 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. V.G. 4080/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dr.ssa Paola Gargantini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso di divorzio congiunto depositato in data 25/06/2024, da:
(C.F. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
(BG) il 26/09/1977, con il proc. dom. avv. GIULIVI MARIA LADY BARBARA e l'Avv. PISTILLO SABRINA, giusta procura in atti, e
(C.F. ), nato a Parte_2 C.F._2
Bergamo il 16/10/1975, con il proc. dom. avv. BARUFFI ATTILIO, giusta procura in atti con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso congiunto.
Per il P.M.: “nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio
1 civile in data 26/05/2007 a Zogno (BG), dalla cui unione è nata la figlia Per_1
(n. il 09/09/2008). La separazione personale dei coniugi è stata dichiarata
[...] da questo Tribunale con sentenza parziale n.617, emessa in data 19/09/2024 e pubblicata il 26/09/2024, prodotta agli atti con attestazione di avvenuto passaggio in giudicato.
Rimessa la causa sul ruolo del Giudice relatore, all'udienza di comparizione personale fissata in trattazione scritta per il giorno 09/04/2025, entrambi i coniugi, per mezzo dei rispettivi difensori, hanno confermato nuovamente l'intenzione di ottenere la pronunzia divorzile, alle condizioni di cui al ricorso congiunto, manifestando per iscritto di non volersi riconciliare (v. note depositate il
01/04/2025).
Deve ritenersi accertato, dunque, che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, che la separazione è durata ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge e che, pertanto, sussistono i presupposti per la pronuncia di divorzio ex art. 3 n. 2 lett. b) Legge 1.12.1970 n. 898 (come modificata dalla Legge 6.3.1987 n. 74 e dalla Legge 6.5.2015 n. 55).
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, non ravvisandosi alcun contrasto né con l'interesse superiore della prole, né con norme di legge imperative, il Tribunale accerta e dichiara che sussistono i presupposti per pronunciare lo scioglimento del matrimonio, alle condizioni enunciate in ricorso, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
L'ascolto della prole deve reputarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473- bis.4 c.p.c., atteso che il programma di affidamento concordato dalla coppia genitoriale appare conforme agli interessi attuali della figlia minore.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero, senza nulla statuire in ordine alle spese processuali, ai sensi dell'art. 473.bis.51, comma 4 c.p.c.:
A. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra Parte_1
e in Zogno (BG) il 26/05/2007 (iscritto nei Parte_2 registri dello stato civile del medesimo Comune, anno 2007, atto n.4, parte I) alle
2 condizioni di seguito riportate:
- la figlia minore , verrà affidata congiuntamente ad entrambi i Persona_1 genitori con residenza presso l'abitazione della madre;
- il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia a weekend alternati dal Per_1
sabato pomeriggio alla domenica sera, nonché un giorno infrasettimanale, indicativamente il mercoledì con pernotto, ma da decidersi di volta in volta con la minore, compatibilmente con i di lei impegni scolastici e non;
- in relazione alle vacanze estive, natalizie, pasquali, nonché a quelle previste dal calendario scolastico, in considerazione dell'età di , i coniugi convengono Per_1 che quest'ultima si accorderà, anche in tal caso, di volta in volta con i propri genitori, compatibilmente con i propri impegni scolastici e non, trascorrendo se possibile due settimane di vacanza in estate, una settimana a Natale e 3 giorni a
Pasqua;
- il Sig. verserà, a titolo di contributo al mantenimento Parte_2 della figlia , la somma mensile di € 400,00 da rivalutarsi annualmente Per_1
secondo gli indici Istat, mediante bonifico bancario sul conto corrente BPM intestato alla Sig.ra ed avente IBAN Parte_1
[...];
- le spese straordinarie afferenti la figlia minore saranno suddivise nella Per_1 misura del 50% e seguiranno la regolamentazione del Protocollo d'Intesa in uso presso il Tribunale di Bergamo, aggiornato al 31.10.2024, da intendersi qui integralmente richiamato;
- i coniugi dichiarano di aver risolto ogni questione afferente la Parte_3
casa coniugale, nonchè ogni questione di natura patrimoniale e di non aver nulla a pretendere l'una nei confronti dell'altro;
B. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Zogno (BG), perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge di cui al D.P.R.
03.11.2000 n. 396, in conformità all'art. 152 septies disp.att.c.p.c.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 17/04/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dr.ssa Paola Gargantini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso di divorzio congiunto depositato in data 25/06/2024, da:
(C.F. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
(BG) il 26/09/1977, con il proc. dom. avv. GIULIVI MARIA LADY BARBARA e l'Avv. PISTILLO SABRINA, giusta procura in atti, e
(C.F. ), nato a Parte_2 C.F._2
Bergamo il 16/10/1975, con il proc. dom. avv. BARUFFI ATTILIO, giusta procura in atti con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso congiunto.
Per il P.M.: “nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio
1 civile in data 26/05/2007 a Zogno (BG), dalla cui unione è nata la figlia Per_1
(n. il 09/09/2008). La separazione personale dei coniugi è stata dichiarata
[...] da questo Tribunale con sentenza parziale n.617, emessa in data 19/09/2024 e pubblicata il 26/09/2024, prodotta agli atti con attestazione di avvenuto passaggio in giudicato.
Rimessa la causa sul ruolo del Giudice relatore, all'udienza di comparizione personale fissata in trattazione scritta per il giorno 09/04/2025, entrambi i coniugi, per mezzo dei rispettivi difensori, hanno confermato nuovamente l'intenzione di ottenere la pronunzia divorzile, alle condizioni di cui al ricorso congiunto, manifestando per iscritto di non volersi riconciliare (v. note depositate il
01/04/2025).
Deve ritenersi accertato, dunque, che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, che la separazione è durata ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge e che, pertanto, sussistono i presupposti per la pronuncia di divorzio ex art. 3 n. 2 lett. b) Legge 1.12.1970 n. 898 (come modificata dalla Legge 6.3.1987 n. 74 e dalla Legge 6.5.2015 n. 55).
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, non ravvisandosi alcun contrasto né con l'interesse superiore della prole, né con norme di legge imperative, il Tribunale accerta e dichiara che sussistono i presupposti per pronunciare lo scioglimento del matrimonio, alle condizioni enunciate in ricorso, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
L'ascolto della prole deve reputarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473- bis.4 c.p.c., atteso che il programma di affidamento concordato dalla coppia genitoriale appare conforme agli interessi attuali della figlia minore.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero, senza nulla statuire in ordine alle spese processuali, ai sensi dell'art. 473.bis.51, comma 4 c.p.c.:
A. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra Parte_1
e in Zogno (BG) il 26/05/2007 (iscritto nei Parte_2 registri dello stato civile del medesimo Comune, anno 2007, atto n.4, parte I) alle
2 condizioni di seguito riportate:
- la figlia minore , verrà affidata congiuntamente ad entrambi i Persona_1 genitori con residenza presso l'abitazione della madre;
- il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia a weekend alternati dal Per_1
sabato pomeriggio alla domenica sera, nonché un giorno infrasettimanale, indicativamente il mercoledì con pernotto, ma da decidersi di volta in volta con la minore, compatibilmente con i di lei impegni scolastici e non;
- in relazione alle vacanze estive, natalizie, pasquali, nonché a quelle previste dal calendario scolastico, in considerazione dell'età di , i coniugi convengono Per_1 che quest'ultima si accorderà, anche in tal caso, di volta in volta con i propri genitori, compatibilmente con i propri impegni scolastici e non, trascorrendo se possibile due settimane di vacanza in estate, una settimana a Natale e 3 giorni a
Pasqua;
- il Sig. verserà, a titolo di contributo al mantenimento Parte_2 della figlia , la somma mensile di € 400,00 da rivalutarsi annualmente Per_1
secondo gli indici Istat, mediante bonifico bancario sul conto corrente BPM intestato alla Sig.ra ed avente IBAN Parte_1
[...];
- le spese straordinarie afferenti la figlia minore saranno suddivise nella Per_1 misura del 50% e seguiranno la regolamentazione del Protocollo d'Intesa in uso presso il Tribunale di Bergamo, aggiornato al 31.10.2024, da intendersi qui integralmente richiamato;
- i coniugi dichiarano di aver risolto ogni questione afferente la Parte_3
casa coniugale, nonchè ogni questione di natura patrimoniale e di non aver nulla a pretendere l'una nei confronti dell'altro;
B. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Zogno (BG), perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge di cui al D.P.R.
03.11.2000 n. 396, in conformità all'art. 152 septies disp.att.c.p.c.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 17/04/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
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