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Sentenza 26 novembre 2024
Sentenza 26 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 26/11/2024, n. 373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 373 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3113/2024 V.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 3113/2024 promossa da:
(C.F. ) con l'avv. LAURA Parte_1 C.F._1
GIULIANI
e
(C.F. ) con l'avv. LAURA GIULIANI Parte_2 C.F._2
Con l'intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 6
Il ricorso, depositato in data 26/07/2024 è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 Lett. B L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi, corrispondendo le condizioni anche agli interessi della prole la cui audizione appare, pertanto, manifestamente superflua.
Il tutto come da dispositivo.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P. Q. M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in MP TT (LI) il 14/05/2005 tra e Parte_1
trascritto nei registri dello stato civile del Comune di MP Parte_2
TT (LI) nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2005 Parte 2 Serie B n. 4
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1. La dimora coniugale ubicata nel Comune di MP TT (LI), fraz. Di Venturina Terme, via W. Tobagi n. 3 – 57021 di proprietà della Sig.ra Pt_2 rimarrà nella disponibilità della stessa unitamente ai mobili e arredi, ed i figli minori saranno collocati prevalentemente presso la residenza della madre ivi stabilmente conviventi.
2. I figli e restano affidati ad entrambi i genitori, secondo le Per_1 Per_2 disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento prevalente degli stessi presso l'abitazione della madre.
pagina 2 di 6 Per l'effetto di quanto sopra, i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, e assumeranno di comune accordo le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, in particolare relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dei figli, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con ascendenti e dei parenti di entrambi i rami genitoriali.
3. I figli e restano quindi collocati prevalentemente presso la Per_1 Per_2 dimora materna sita in via W. Tobagi, 3 – 57021 MP M.ma fraz di Venturina Terme (LI); il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
Prima settimana:
- Dal giovedì alle ore 14.15 al sabato alle ore 15.00 circa con le seguenti modalità: il padre prenderà il giovedì il figlio all'uscita di scuola alle Per_2 ore 14.15 mentre la figlia diciassettenne à l'abitazione del padre Per_1
a Venturina Terme con l'autobus da Piombino dall'uscita di scuola alle ore 13.15 e li riporterà entrambi a casa della madre nella giornata di sabato alle ore 15.00.
Seconda settimana:
Dal venerdi alle ore 14.15 al lunedi mattina alle ore 8.10 circa con le seguenti modalità: il padre prenderà il venerdì il figlio all'uscita di scuola alle Per_2 ore 14.15 mentre la figlia diciassettenne raggiungerà l'abitazione del padre Per_1
a Venturina Terme con l'autobus da Piombino dall'uscita di scuola alle ore 13.15 e nella giornata di lunedì mattina ore 8.10 il padre porterà a scuola e la Per_2 figlia si recherà a scuola a Piombino con l'autobus alle ore 7.30 da Venturina.
La terza e quarta settimana seguiranno rispettivamente le modalità della prima e seconda.
4. Le festività comandate di Natale, Capodanno, e Pasqua saranno trascorse dai figli con il padre e la madre ad anni alterni ripartendo equamente i giorni delle festività natalizie e pasquali, il tutto compatibilmente con gli orari di lavoro di entrambi i genitori. Stessa cosa varrà per le festività estive che verranno anch'esse equamente ripartite il tutto compatibilmente con gli orari di lavoro e le ferie di entrambi, garantendo una settimana non consecutiva con ciascuno, che potrà, in accordo tra le parti, aumentare in maniera equa e anche diventare continuativa in caso di vacanza.
pagina 3 di 6 5. La Sig.ra percepirà come contributo al mantenimento per i due figli la Pt_2 somma totale pari ad € 450,00 (quattrocentocinaquanta/00) comprensiva di assegno unico, con le seguente modalità: assegno unico direttamente erogato dall'Inps alla Sig.ra al quale si aggiunge un importo erogato direttamente Pt_2 dal Sig. alla Sig.ra mediante bonifico bancario, corrispondente Pt_1 Pt_2 all'importo risultante tra la differenza € 450,00 (€ 225,00 per ciascun figlio) e l'importo percepito dalla Sig.ra con l'assegno unico. Detto bonifico verrà Pt_2 effettuato entro il giorno 11 di ogni mese, sul conto corrente MPS C/C N. 14860.53 - IBAN IT 84 F 01030 70641 000001486053, e detto importo dello stesso verrà rivalutato annualmente secondo gli indici Istat, come per legge.
6. Le spese straordinarie, previamente convenute tra i genitori e documentate, saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
In proposito, al fine di facilitare e rendere più trasparente e previamente valutabile la concreta distinzione tra spese ordinarie e spese straordinarie, il Consiglio Nazionale Forense ha elaborato apposite Linee Guida, che in questa sede espressamente si applicano così come integralmente riportate di seguito, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
La tipologia di spese ricomprese nell'assegno di mantenimento (ordinarie), secondo il protocollo in questione, sono individuate in: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (incluse le utenze), spese per tasse scolastiche (ad eccezione di quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (compresi gli antibiotici, antipiretici, medicinali per la cura di patologie ordinarie e stagionali), spese di trasporto urbano, carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche, organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, baby sitter, prescuola, doposcuola, trattamenti estetici, attività ricreative abituali (quali cinema, feste, attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio).
Le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere documentate.
SPESE EXTRA ASSEGNO OBBLIGATORIE, per le quali non è richiesta la previa concertazione tra i genitori: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili (sia presso strutture pubbliche che private), spese ortodontiche, oculistiche, e sanitarie effettuate presso il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori.
Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate.
pagina 4 di 6 SPESE EXTRA ASSEGNO subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie.
1. Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private;
iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative per fuori sede di università pubbliche e private;
ripetizioni; frequenza del conservatorio o di scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazioni di concorsi (acquisto libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivo di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere.
2. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi di attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private.
3. Spese sportive: attività sportive comprensive dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica.
4. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi clinici, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
5. Spese per l'organizzazione di ricevimenti: celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli.
Il padre rimarrà obbligato a corrispondere i sopracitati contributi nell'interesse della figlia fintanto che la stessa continuerà a convivere con la madre e/o non sarà economicamente indipendente.
7. L'eventuale espatrio dei minori con uno dei genitori potrà avvenire previo assenso, di volta in volta, dell'altro genitore;
in caso di accordo, i coniugi potranno prestare reciproco consenso per la firma finalizzata all'emissione del passaporto e della carta d'identità valida anche per l'espatrio.
8. Entrambi i ricorrenti rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimento reciproco essendo gli stessi economicamente autosufficienti.
9. Le autovetture rimarranno ai rispettivi proprietari.
10. I ricorrenti si danno reciprocamente atto di aver, con quanto sopra esposto, definito i reciproci rapporti patrimoniali, non avendo pertanto null'altro a pretendere l'uno dall'altro.
pagina 5 di 6 11. Per tutto quanto non previsto nel presente accordo, fermo restando che i genitori potranno concordare di volta in volta le relative soluzioni, anche sulla base delle preminenti esigenze dei figli, valgono le norme di cui al codice civile ed alle leggi speciali.
12. I ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato del Comune di MP TT (LI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Livorno, 21/11/2024
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Azzurra Fodra dott. Gianmarco Marinai
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 3113/2024 promossa da:
(C.F. ) con l'avv. LAURA Parte_1 C.F._1
GIULIANI
e
(C.F. ) con l'avv. LAURA GIULIANI Parte_2 C.F._2
Con l'intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 6
Il ricorso, depositato in data 26/07/2024 è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 Lett. B L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi, corrispondendo le condizioni anche agli interessi della prole la cui audizione appare, pertanto, manifestamente superflua.
Il tutto come da dispositivo.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P. Q. M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in MP TT (LI) il 14/05/2005 tra e Parte_1
trascritto nei registri dello stato civile del Comune di MP Parte_2
TT (LI) nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2005 Parte 2 Serie B n. 4
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1. La dimora coniugale ubicata nel Comune di MP TT (LI), fraz. Di Venturina Terme, via W. Tobagi n. 3 – 57021 di proprietà della Sig.ra Pt_2 rimarrà nella disponibilità della stessa unitamente ai mobili e arredi, ed i figli minori saranno collocati prevalentemente presso la residenza della madre ivi stabilmente conviventi.
2. I figli e restano affidati ad entrambi i genitori, secondo le Per_1 Per_2 disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento prevalente degli stessi presso l'abitazione della madre.
pagina 2 di 6 Per l'effetto di quanto sopra, i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, e assumeranno di comune accordo le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, in particolare relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dei figli, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con ascendenti e dei parenti di entrambi i rami genitoriali.
3. I figli e restano quindi collocati prevalentemente presso la Per_1 Per_2 dimora materna sita in via W. Tobagi, 3 – 57021 MP M.ma fraz di Venturina Terme (LI); il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
Prima settimana:
- Dal giovedì alle ore 14.15 al sabato alle ore 15.00 circa con le seguenti modalità: il padre prenderà il giovedì il figlio all'uscita di scuola alle Per_2 ore 14.15 mentre la figlia diciassettenne à l'abitazione del padre Per_1
a Venturina Terme con l'autobus da Piombino dall'uscita di scuola alle ore 13.15 e li riporterà entrambi a casa della madre nella giornata di sabato alle ore 15.00.
Seconda settimana:
Dal venerdi alle ore 14.15 al lunedi mattina alle ore 8.10 circa con le seguenti modalità: il padre prenderà il venerdì il figlio all'uscita di scuola alle Per_2 ore 14.15 mentre la figlia diciassettenne raggiungerà l'abitazione del padre Per_1
a Venturina Terme con l'autobus da Piombino dall'uscita di scuola alle ore 13.15 e nella giornata di lunedì mattina ore 8.10 il padre porterà a scuola e la Per_2 figlia si recherà a scuola a Piombino con l'autobus alle ore 7.30 da Venturina.
La terza e quarta settimana seguiranno rispettivamente le modalità della prima e seconda.
4. Le festività comandate di Natale, Capodanno, e Pasqua saranno trascorse dai figli con il padre e la madre ad anni alterni ripartendo equamente i giorni delle festività natalizie e pasquali, il tutto compatibilmente con gli orari di lavoro di entrambi i genitori. Stessa cosa varrà per le festività estive che verranno anch'esse equamente ripartite il tutto compatibilmente con gli orari di lavoro e le ferie di entrambi, garantendo una settimana non consecutiva con ciascuno, che potrà, in accordo tra le parti, aumentare in maniera equa e anche diventare continuativa in caso di vacanza.
pagina 3 di 6 5. La Sig.ra percepirà come contributo al mantenimento per i due figli la Pt_2 somma totale pari ad € 450,00 (quattrocentocinaquanta/00) comprensiva di assegno unico, con le seguente modalità: assegno unico direttamente erogato dall'Inps alla Sig.ra al quale si aggiunge un importo erogato direttamente Pt_2 dal Sig. alla Sig.ra mediante bonifico bancario, corrispondente Pt_1 Pt_2 all'importo risultante tra la differenza € 450,00 (€ 225,00 per ciascun figlio) e l'importo percepito dalla Sig.ra con l'assegno unico. Detto bonifico verrà Pt_2 effettuato entro il giorno 11 di ogni mese, sul conto corrente MPS C/C N. 14860.53 - IBAN IT 84 F 01030 70641 000001486053, e detto importo dello stesso verrà rivalutato annualmente secondo gli indici Istat, come per legge.
6. Le spese straordinarie, previamente convenute tra i genitori e documentate, saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
In proposito, al fine di facilitare e rendere più trasparente e previamente valutabile la concreta distinzione tra spese ordinarie e spese straordinarie, il Consiglio Nazionale Forense ha elaborato apposite Linee Guida, che in questa sede espressamente si applicano così come integralmente riportate di seguito, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
La tipologia di spese ricomprese nell'assegno di mantenimento (ordinarie), secondo il protocollo in questione, sono individuate in: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (incluse le utenze), spese per tasse scolastiche (ad eccezione di quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (compresi gli antibiotici, antipiretici, medicinali per la cura di patologie ordinarie e stagionali), spese di trasporto urbano, carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche, organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, baby sitter, prescuola, doposcuola, trattamenti estetici, attività ricreative abituali (quali cinema, feste, attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio).
Le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere documentate.
SPESE EXTRA ASSEGNO OBBLIGATORIE, per le quali non è richiesta la previa concertazione tra i genitori: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili (sia presso strutture pubbliche che private), spese ortodontiche, oculistiche, e sanitarie effettuate presso il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori.
Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate.
pagina 4 di 6 SPESE EXTRA ASSEGNO subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie.
1. Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private;
iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative per fuori sede di università pubbliche e private;
ripetizioni; frequenza del conservatorio o di scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazioni di concorsi (acquisto libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivo di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere.
2. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi di attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private.
3. Spese sportive: attività sportive comprensive dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica.
4. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi clinici, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
5. Spese per l'organizzazione di ricevimenti: celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli.
Il padre rimarrà obbligato a corrispondere i sopracitati contributi nell'interesse della figlia fintanto che la stessa continuerà a convivere con la madre e/o non sarà economicamente indipendente.
7. L'eventuale espatrio dei minori con uno dei genitori potrà avvenire previo assenso, di volta in volta, dell'altro genitore;
in caso di accordo, i coniugi potranno prestare reciproco consenso per la firma finalizzata all'emissione del passaporto e della carta d'identità valida anche per l'espatrio.
8. Entrambi i ricorrenti rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimento reciproco essendo gli stessi economicamente autosufficienti.
9. Le autovetture rimarranno ai rispettivi proprietari.
10. I ricorrenti si danno reciprocamente atto di aver, con quanto sopra esposto, definito i reciproci rapporti patrimoniali, non avendo pertanto null'altro a pretendere l'uno dall'altro.
pagina 5 di 6 11. Per tutto quanto non previsto nel presente accordo, fermo restando che i genitori potranno concordare di volta in volta le relative soluzioni, anche sulla base delle preminenti esigenze dei figli, valgono le norme di cui al codice civile ed alle leggi speciali.
12. I ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato del Comune di MP TT (LI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Livorno, 21/11/2024
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Azzurra Fodra dott. Gianmarco Marinai
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