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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 22/10/2025, n. 1190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1190 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
La dott.ssa Simona Improta, in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Monza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di I Grado iscritta al n. 1078/2022 di R.G. promossa da:
P. IVA ) con il patrocinio dell'avv. AVERSA NILIA e Parte_1 P.IVA_1
BI AL e con domicilio eletto presso il loro studio in Roma via Nizza 22,
-ricorrente- contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SISTI LORENZO CP_1 C.F._1
MA CH e con domicilio eletto presso il suo studio in Milano via Cesare Battisti 8,
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8.6.2022, conveniva in giudizio Parte_1
, esponendo quanto segue: CP_1 è società operante nel mercato HO.RE.CA. (Hotellerie-Restaurant- Parte_1 Cafè), che si occupa della distribuzione di forniture integrate di bevande alcoliche e analcoliche;
i contratti di somministrazione di bevande (in particolare, birre alla spina) prevedono anche l'installazione di impianti di spillatura, concessi al cliente in comodato d'uso gratuito;
la convenuta, , stipulava in data 2.4.2012 un contratto di agenzia in regime di CP_1 plurimandato per la commercializzazione dei propri prodotti (bevande alcoliche e analcoliche); il contratto prevedeva un'opzione per il patto di non concorrenza post contrattuale, in forza del quale l'agente si impegnava, nei sei mesi successivi allo scioglimento del mandato, a non svolgere attività concorrenziale “nella medesima zona e con i clienti ad essa assegnati, per il medesimo genere di beni per i quali è stato concluso il presente mandato di agenzia”; tra ottobre 2020 e i primi mesi del 2021, subiva una consistente fuoriuscita di propri Pt_1 collaboratori in diverse unità produttive, tra cui quella di , venendo a Parte_2 sapere che questi si erano trasferiti presso la società concorrente la quale Controparte_2
1 riusciva a sviare quasi il 49% del fatturato complessivo del deposito di Parte_2 (pari a 24.000.000,00 di euro); per ovviare, intraprendeva diverse iniziative, volte a mantenere presso di sé i Pt_1 collaboratori con proposte, che prevedevano un compenso incentivante;
l'iniziativa era stata adottata anche nei confronti di , la quale tuttavia non accettava la proposta, CP_1 adducendo problematiche connesse a criticate strategie di mercato di , che Pt_1 avrebbero comportato un generale “disimpegno” della rete commerciale rappresentata dagli agenti di commercio;
in data 31.3.2021, rassegnava le dimissioni, dichiarandosi disponibile a osservare il CP_1 periodo di preavviso;
nel corso di tale periodo, si avvedeva di molteplici Pt_1 inadempienze di , la quale sviava a favore della la maggior parte dei CP_1 Controparte_2 propri clienti, venendo meno e violando gli obblighi derivanti dal mandato di agenzia – tra cui le procedure aziendali -, così da determinare e favorire la confluenza dei clienti presso;
CP_2 a seguito di tali condotte, interrompeva anticipatamente il rapporto di agenzia con Pt_1 comunicazione in data 17.5.2021, attribuendo all'agente l'abbandono della clientela assegnata e lo sviamento a favore di Controparte_2 in concomitanza, dichiarava di volersi avvalere dell'opzione per l'attivazione del Pt_1 patto di non concorrenza di cui all'art.11 del contratto di agenzia, per la durata di 6 mesi, e dunque dal 17 maggio 2021 al 17 novembre 2021; una volta ricevuto da il tablet aziendale, emergeva – in sede di formattazione ai fini CP_1 del riutilizzo – che, tra le e-mail scaricate sull'indirizzo di posta personale, vi era una disposizione di bonifico effettuata dal proprio cliente “Snoopy di NO Caronte” a favore di per forniture eseguite nelle date 30 aprile e 3 maggio 2021, quando Controparte_2 CP_1 era ancora operativa presso;
Pt_1 durante il periodo di vigenza del patto di non concorrenza, constatava l'interruzione Pt_1 dei rapporti commerciali di numerosi clienti, assegnati a , che confluivano in CP_1 CP_2
ritenendo che ciò dipendesse dall'attività distrattiva di quest'ultima, incaricava
[...]
l'agenzia investigativa Giuliani Investigazioni di compiere accertamenti;
dalle verifiche eseguite risultava che in più occasioni si recava presso gli esercizi commerciali di CP_1 alcuni clienti di , munita di tablet, agenda, cataloghi e materiale cartaceo;
risultavano Pt_1 altresì bolle di consegna di forniture, effettuate dalla su richiesta di , Controparte_2 CP_1 durante il periodo di validità del patto di non concorrenza. Ciò premesso in sede espositiva, la ricorrente assumeva lo sviamento di clientela da parte di durante il periodo di preavviso, così giustificandone l'interruzione e CP_1 l'esercizio del diritto di recesso da parte di , con conseguente diritto alla rifusione Pt_1 dell'indennità sostitutiva del preavviso pari a euro 6.302,83; rivendicava il diritto alla corresponsione della penale stabilita a seguito della violazione del patto di non concorrenza post contrattuale, che quantificava nella somma di euro 21.921,70, nonché quello al risarcimento del maggior danno subito per effetto dello sviamento di clientela e della conseguente perdita economica, calcolato nella misura di euro 173.764,55 sulla base del MOL (margine operativo lordo) del fatturato prodotto nell'anno 2020 dai clienti distratti dall'agente. Chiedeva pertanto, previo accertamento della violazione del vincolo di esclusiva e della legittimità del recesso esercitato durante il periodo di preavviso, la condanna della convenuta al pagamento della predette somme, per un totale di euro 201.989,08.
si costituiva con memoria, nella quale contestava le pretese e deduzioni CP_1 avversarie, offrendo una differente ricostruzione dei fatti ed escludendo tutti i profili di inadempienza, dedotti in ricorso, che avrebbero legittimato il recesso della ricorrente e
2 determinato la violazione del patto di non concorrenza, nonché il pregiudizio economico oggetto della domanda risarcitoria. In particolare, affermava che, nel periodo compreso tra ottobre 2020 e i primi mesi del 2021, effettivamente si verificava una “massiccia fuoriuscita di clienti e collaboratori” di , Pt_1 da ricollegarsi a specifiche criticità di quest'ultima, le quali si concretizzavano nella “cronica mancanza delle merce in magazzino, connesse al mancato pagamento dei fornitori e la mancato pagamento degli autotrasportatori”. Ciò si riversava nella sfera dei singoli agenti, i quali ne risentivano sia sul piano delle provvigioni (ridotte di oltre il 40%), sia nei rapporti con i clienti. In tale contesto si inseriva l'operatività fortemente concorrenziale di CP_2
per fronteggiare la quale intraprendeva iniziative di incentivazione dei propri
[...] Pt_1 agenti, rivolte anche alla resistente. Questa, tuttavia, non accettava la proposta e comunicava le dimissioni in data 31.3.2021, fruendo del periodo di preavviso. A seguito della cessazione del rapporto di lavoro, con interruzione anticipata del preavviso,
dichiarava di volersi avvalere del patto di non concorrenza, che la resistente Pt_1 osservava puntualmente, senza avviare né incrementare alcuna attività distrattiva in favore di , bensì accettando solo la collaborazione con altra società, CP_2 CP_3 operante nel differente settore del food, e non del beverage. Contrariamente agli assunti di controparte, il recesso di non poteva considerarsi Pt_1 validamente fondato su inadempimenti e violazioni di , la quale aveva invece CP_1 conseguito il diritto a percepire l'indennità sostitutiva del preavviso per il restante periodo (cui la preponente aveva rinunciato), il FIRR calcolato nella misura residua di euro 307,19, l'indennità suppletiva di clientela quantificata nella somma di euro 21.773,24, l'indennità del patto di non concorrenza nella misura di euro 10.960,85, che, benchè opzionato, non era stato mai corrisposto dalla società. Per gli enunciati titoli svolgeva domanda riconvenzionale di accertamento dei rispettivi presupposti, e di condanna di al pagamento delle somme richieste. Parte_1 Assumeva l'infondatezza della domanda risarcitoria per sviamento di clientela, escludendo che vi fosse stato esercizio di attività concorrenziale e che fosse stato perciò cagionato un danno. Eccepiva, altresì, l'incompetenza per materia del Giudice del lavoro, trattandosi di materia soggetta alla cognizione della Sezione specializzata del Tribunale delle Imprese.
Esperito vanamente il tentativo di conciliazione, la causa veniva istruita con l'interrogatorio formale della ricorrente e l'escussione dei testi indicati da entrambe le parti. All'udienza del 14.10.2025, si procedeva alla discussione, seguita dalla pronuncia e lettura del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Il ricorso non è fondato, e non può perciò essere accolto. Le domande di parte ricorrente muovono dalla asserita responsabilità di parte resistente, per inadempienze e violazione degli obblighi scaturenti dal contratto di agenzia, che avrebbero determinato l'interruzione del rapporto di lavoro prima dell'integrale fruizione del periodo di preavviso, e che si sarebbero risolte nell'ulteriore inosservanza del patto di non concorrenza, cagionando alla società una rilevante perdita economica per sviamento di clientela. Alla luce delle deduzioni svolte da parte resistente, e degli esiti dell'istruttoria esperita, non possono ritenersi integrale e adeguatamente provate le circostanze poste a fondamento di tali assunti, e delle domande conseguentemente formulate. Prima di affrontare i singoli temi di interesse, deve disattendersi l'eccezione di incompetenza sollevata dalla resistente in riferimento alla domanda risarcitoria, presupponente l'attività concorrenziale di , vertendosi nella differente materia della concorrenza quale CP_1 condotta idonea a realizzare un'ipotesi di violazione del vincolo di esclusiva dell'agente, nel peculiare ambito di un contratto di agenzia. Ciò esula dalla materia soggetta alla cognizione
3 delle Sezioni Specializzate, sussistendo quella propria e specifica del Giudice del lavoro ai sensi dell'art. 409 nr.3 c.p.c.. Quanto al contesto, in cui cronologicamente si collocano le condotte attribuite a CP_1
, deve in primo luogo evidenziarsi la connotazione di accentuata criticità,
[...] rappresentata, da una parte da concrete problematiche insorte nella conduzione aziendale di dall'altra dall'inserimento e dalla ascesa nel medesimo settore Parte_1 commerciale della società dedita ad attività fortemente concorrenziale. Controparte_2 La combinazione dei due fattori determinava una consistente perdita dei clienti di , Pt_1 riconosciuta da quest'ultima in misura rilevante, pari – per il solo deposito di Pt_2
ricompreso nell'area di operatività della resistente – al 50% del fatturato,
[...] corrispondente alla cospicua somma di 24.000.000,00 di euro. Sul fronte della società ricorrente, si registrava, in particolare, l'effetto notevolmente penalizzante di carenze e strategie aziendali implicanti una vera e propria crisi strutturale, tradottasi in quello, che da più parti (agenti e dipendenti) veniva avvertito e segnalato: mancanza di merci nei magazzini, mancato e/o ritardato pagamento dei fornitori che verosimilmente ne costituiva la causa, inattività degli autotrasportatori a sua volta determinata da quelle omissioni. In tal senso, ha deposto la quasi totalità delle dichiarazioni rese dai testimoni escussi, tra cui , il quale affermava: “è vero che tra il 2020 e il 2021 sono sorti disservizi Testimone_1 nella consegna delle merci ai clienti in quanto non pagava i fornitori e gli Pt_1 autotrasportatori. Questo si è verificato anche per i miei clienti.
Per questi motivi
alcuni clienti e collaboratori hanno cessato i rapporti con anche gli agenti seguiti da me CP_4 avevano subito un calo di fatturato e di provvigioni nell'ordine del 30/40%”;
[...]
: “in quel periodo a far tempo dal 2018 era in difficoltà con la clientela, Tes_2 Pt_1 perché mancava la merce in magazzino e la situazione è peggiorata dopo il Covid. Questo creava difficoltà in tutti noi e in particolare negli agenti … durante il periodo di Covid e post Covi, non so dire con precisione la situazione delle altre aziende, comunque la era Pt_1 in difficoltà ancor prima e mi sembra che in quel periodo stesse peggio di altre aziende”; : “già prima del Covid, la accusava una certa difficoltà nel senso che Controparte_5 Pt_1 era spesso in ritardo sui pagamenti con riflessi sugli approvvigionamenti. I ritardi talora riguardavano anche gli stipendi. La situazione si è aggravata durante e dopo il Covid, nel senso che i fornitori non ci consegnavano la merce e quindi non riuscivamo a procurarci quanto necessario per i nostri clienti finali. Posso definire questa situazione come cronica
… so per voci circolanti che le altre aziende, di dimensioni simili a quelle di , non Pt_1 accusavano in quel periodo problemi nella stessa misura. Posso definire questa situazione cronica”. La situazione che si delinea risulta, altresì, stigmatizzata nella sentenza del Tribunale di Roma nr.10485/2023 emessa nel procedimento nr. 32830/22, richiamata dal difensore della resistente, nonché nota a entrambe le parti (che hanno dato atto dell'attuale pendenza del giudizio di appello), in cui, esaminando e respingendo la domanda risarcitoria proposta da nei confronti del dipendente – già licenziato per giusta causa in data Pt_1 Testimone_1 1.3.2022 – per avere avvantaggiato la distrazione di clientela ad opera di la Controparte_2 perdita di clientela di è stata espressamente ricondotta a “politiche di commerciali e Pt_1 di approvvigionamento della stessa”. Su questa linea devono, pertanto, porsi le spiegazioni fornite da al rifiuto della CP_1 proposta di incremento del proprio compenso, a titolo di incentivazione: “la proposta economica che ci fate avere è tanto allettante, quanto al contempo insufficiente per consentirci di prestarvi adesione … non è sicuramente sufficiente incentivare gli agenti e i venditori con delle somme più o meno allettanti per poter risolvere una situazione come quella che ormai da tempo si verifica in … anche la più allettante delle somme Pt_1 integrative mensili, a fronte del rischio di perdita del fatturato sulle vendite – che costituisce
4 per noi l'unico vero valore da tutelare – rappresenta una soluzione miope … ci riferiamo alla cronica mancanza di merce per periodi prolungati, testimoniata dai numerosi e continui reclami dei clienti che, a nostra volta, Vi abbiamo più volte segnalato via e-mail. Questo aspetto è visceralmente connesso al progressivo deterioramento dei rapporti con i principali fornitori, tutti allarmati del ritardo nei pagamenti da parte di . Situazione che ha Pt_1 portato, di conseguenza, il dirottamento continuo, da parte del local accounts, di nostri clienti, anche storici, verso altri distributori, sempre per non incappare nei mancati o ritardati pagamenti da parte di e per ultimo, quando la merce effettivamente era in CP_4 magazzino e poteva essere consegnata, è capitato di doversi scontrare con i consegnatari che non venivano a loro volta pagati” (doc. 5 ricorr.). La descrizione rispecchia i dati e le informazioni fornite dai testimoni, e denuncia uno stato di criticità che, come emerso pressochè unanimemente, è antecedente al progressivo afflusso della clientela verso altri distributori del settore, in particolare e Controparte_2 plausibilmente ne ha costituito la causa, non potendosi ipotizzare che ciò sia dipeso da condotte scorrette e distrattive, che avrebbero dovuto interessare la quasi totalità degli agenti di . Le stesse perdite, rappresentate da quest'ultima, nella misura di circa il Pt_1 50% del fatturato dipendente sinanche da uno solo dei depositi (quello di Pt_2
), non possono ragionevolmente ascriversi a un così imponente, quanto pressochè
[...] istantaneo, deflusso di clientela verso altri operatori, se non ravvisando le principali cause nelle carenze strutturali e strategiche segnalate dai testi nel presente giudizio. Peraltro, come ulteriormente emerso, l'erosione della clientela si traduceva nella migrazione non solo verso , ma anche nell'area di altri operatori del settore. Al riguardo, il teste CP_2 precisava: “sul mercato la concorrenza era rappresentata da Partesa, Tes_1 CP_6
ON e . Per quanto a mia conoscenza dal confronto con i colleghi delle
[...] CP_2 aziende concorrenti, so che queste ultime non avevano gli stessi problemi della Pt_1 sui pagamenti”. Nel medesimo contesto appare, dunque, ragionevole inserire le vicende, invocate dalla ricorrente alla stregua di ipotizzate inadempienze e violazioni, in cui sarebbe incorsa l'agente , durante l'espletamento del mandato nel periodo di preavviso. CP_1 Al riguardo, non può sottacersi la circostanza che, successivamente alle dimissioni rese e alla disponibilità a osservare il periodo di preavviso, comunicava ai clienti di non Pt_1 contattare più la signora e di rapportarsi esclusivamente con l'allora Capo Area, con CP_1 il Responsabile dell'Unità Produttiva di e con il Direttore Commerciale Parte_2
(doc. 9 ricorr.). Parimenti, di rilievo è la circostanza che, sempre dopo le dimissioni, diversi clienti di avevano manifestato la volontà di seguire – per evidenti ragioni di Pt_1 fidelizzazione – la , in quanto loro interlocutrice “storica”. Sovvengono le dichiarazioni CP_1 del teste , Direttore all'epoca di per l'area di e Testimone_3 Pt_1 Parte_2
, il quale riferiva: “subito dopo le dimissioni abbiamo assistito alla perdita di una Tes_4 serie di clienti alla stessa assegnati, che sono migrati a … i clienti mi dissero che CP_2 erano legati all'agente, nel caso alla , e che lo avrebbero seguito”. CP_1 Gli specifici addebiti, rivolti dalla ricorrente alla , si riferiscono a omissioni, che non si CP_1 sono rivelate affatto determinanti nella gestione e soprattutto nella conservazione della clientela da parte di : il mancato sconto non effettuato a favore di un cliente (Nani Pt_1
s.r.l.) ne aveva suscitato le lamentele e AB aveva provveduto a erogarlo;
lo stesso tuttavia precisava che il cliente aveva mantenuto il rapporto con ancora per poco, Pt_1
“per poi migrare a ”; analogamente, rispetto ad altri clienti, riferiva di CP_2 Tes_3 averli incontrati, ma di non essere riuscito a trattenerli, manifestando i predetti la volontà di seguire la . A quest'ultima, peraltro, era stata interdetta la gestione di quei clienti a CP_1 seguito delle rassegnate dimissioni, sicchè è plausibile che, anche e soprattutto per questa ragione, la stessa avesse diradato gli incontri e le visite, senza tuttavia incorrere, pur sulla scorta dei singoli episodi illustrati dalla ricorrente, in forme di negligenza e inadempienze tali
5 da determinare l'insoddisfazione della clientela, che si sarebbe perciò orientata verso o altro distributore. I clienti sono gli stessi che avevano già palesato l'intenzione CP_2 di seguire l'agente, una volta appreso che questa non sarebbe stata più il loro referente in
, e nulla diversamente dimostra che ciò fosse dipeso dai comportamenti di Pt_1 quest'ultima poco collaborativi, scrupolosi o addirittura incentivanti la “migrazione” verso altro distributore. Sempre il teste dichiarava “nel periodo in cui era dimissionaria, Tes_3 alla è stata chiesta collaborazione per la fissazione degli appuntamenti presso i clienti CP_1 per gli incassi. Il livello di collaborazione è stato scarso. I clienti visitati dissero che avrebbero seguito l'agente senza far menzione dell'azienda concorrente”. Significativo è, altresì, il fatto che il fenomeno aveva assunto una dimensione generalizzata e diffusa, tanto che la migrazione aveva interessato non solo la clientela di , CP_1 ma anche quella di altri agenti, i quali progressivamente, risentendone in termini di fatturato e provvigioni, si erano spostati altrove (cfr. teste “anche gli agenti da me seguiti Tes_1 avevano subito un calo di fatturato e di provvigioni nell'ordine del 30/40%. Io seguivo e . Anche Persona_1 Persona_2 Persona_3 Persona_4 si sono spostati in …”). Per_1 Per_2 CP_2 Ne consegue che il recesso anticipato di , prima della scadenza del periodo di Pt_1 preavviso, non rispondeva ad alcuna situazione di grave e colpevole inadempimento dell'agente , dalla quale sarebbe derivato, o sarebbe potuto derivare, il dirottamento CP_1 della clientela verso altro operatore, individuato in particolare nella società concorrente Nessuna apprezzabile violazione deve dunque ascriversi alla predetta, che Controparte_2 possa aver giustificato l'iniziativa di e possa fondare, nella presente sede, l'obbligo Pt_1 di pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso per la parte residua. Procedendo con la disamina dell'ulteriore tema, coinvolto nelle domande di parte ricorrente, e cioè quello della violazione del patto di non concorrenza, che, oltre all'inadempimento contrattuale, avrebbe determinato una danno “da lucro cessante”, oggetto della domanda risarcitoria, si osserva che, anche in questo caso, appare carente la prova di una condotta della resistente idonea a integrare la fattispecie. Muovendo dal presupposto che, nell'ambito del rapporto di agenzia, detta prova deve essere fornita con particolare e stringente rigore, non è emersa, pur all'esito dell'istruttoria esperita e sulla base della documentazione prodotta, una situazione univocamente conforme alla prospettazione attorea. Verificata la causa principale, se non esclusiva, del massiccio esodo di clientela da Pt_1 verso altri distributori, operanti nel settore del beverage (quello costituente oggetto del mandato conferito all'agente), nel periodo attenzionato di operatività del vincolo, si CP_1 indirizzava verso altro settore, prestando la sua collaborazione per la azienda CP_3 operante in quello del food. La circostanza, oltre a essere stata ribadita dalla convenuta in sede di interrogatorio formale, ha trovato conferma nelle dichiarazioni del teste “so da un amico comune – Tes_1 Pt_3
– che ( ) aveva preso un mandato di food nella medesima azienda per la quale
[...] CP_1 anche questo amico lavorava come agente”. Di ciò è dato ulteriore riscontro attraverso gli esiti delle indagini demandate da all'agenzia investigativa Giuliani Investigazioni, Pt_1 riferendo la titolare, : “la brochure prelevata dall'AUDI A3 delle recava CP_7 CP_1 all'ultima pagina la scritta ”. La medesima teste precisava di aver osservato la CP_3 CP_1 nei giorni dal 20 al 24 settembre 2021, presso tre esercizi commerciali, la quale si incontrava con quelli che parevano essere i gestori, ed utilizzava materiale di lavoro, in particolare un tablet: “le immagini riprodotte nel tablet erano bottiglie, a distanza non era possibile vedere la marca, si vedeva la forma”. Trattasi, a ben vedere, di un'indicazione generica, rappresentativa solo del fatto che la resistente potrebbe essere stata impegnata in attività di presentazione di prodotti, parzialmente e vagamente identificati in “bottiglie”, di cui tuttavia non era visibile, né
6 altrimenti conoscibile, la marca e il contenuto, sicchè non è possibile stabilirne la provenienza, e neppure l'attinenza con quanto eventualmente commercializzato da o altra azienda concorrente di . Le incertezze permangono, atteso che CP_2 Pt_1
l'investigatrice non dichiarava di aver visto l'agente mostrare queste “bottiglie” a un interlocutore preciso;
anzi, nella relazione investigativa, prodotta da parte ricorrente, oltre effettivamente a comparire a pag. 39 l'immagine della con in mano dei fogli e una CP_1 rivista intitolata “PREGIS”, si dava testualmente atto che “nel bagagliao della propria auto si piega e sistema del materiale. Infine si avvicina alla portiera del lato passeggero e preleva del materiale, che è possibile vedere trattarsi di brochure, fascicoli, tipo riviste ed una giacca. Tra le riviste se ne intravede una con una pagina finale, che riporta la scritta “ ” (pag. CP_3 37, servizio del giorno 24.9.2021). In nessuno dei servizi riportati si accenna, comunque, alla visione relativa a una ipotetica presentazione o sottoposizione di immagini di “bottiglie” ai gestori incontrati. Il quadro è, dunque, assolutamente fumoso e incerto circa l'effettiva emergenza di attività, che avrebbero visto dedita alla divulgazione e commercializzazione, presso CP_1 i clienti ricompresi nell'area del suo mandato, di prodotti riconducibili ad aziende operanti nel medesimo settore di , come Enterprise o altre. Il solo nominativo, chiaramente Pt_1 evidenziato, è quello di , attiva nel food e non nel beverage. CP_3
Non risulta altrimenti fornita la prova di contratti e accordi, stipulati dalla convenuta durante il periodo di vigenza del patto con tali aziende, e in particolare con la In Controparte_2 quest'ottica, deve considerarsi del tutto isolato e non esaustivo lo specifico episodio, segnalato dalla ricorrente in occasione della formattazione del computer aziendale, allorchè sull'indirizzo di posta personale della compariva una disposizione di bonifico, CP_1 eseguita dal cliente “Snoopy di NO Caronte” a favore di il 30 aprile e il 3 CP_2 maggio 2021. Trattasi, invero, di un evento che, se pure non totalmente privo di significatività, non si presta a integrare un apparato probatorio solido e univoco, dimostrativo di un'attività sistematica e ricorrente che dia conto dell'infrazione del vincolo di esclusiva. A questo singolo e isolato evento non si è affiancato il riscontro di condotte omogenee e ulteriori, che non sono emerse neppur all'esito della più penetrante e prolungata verifica in sede investigativa, e non possono ravvisarsi e desumersi da una delle bolle di consegne, rinvenute da (doc. 42 ricorr.) e riguardante forniture di al già cliente di Pt_1 CP_2
“Zog”, su richiesta di . Trattasi, infatti, di bolla recante la data del Pt_1 CP_1 21.12.2021, quando era cessato l'effetto vincolante del patto, previsto sino al 17.11.2021, e la predetta era già ufficialmente e regolarmente in forza presso la Controparte_2 Non trascurabile, infine, nella prospettiva di inquadramento della condotta della resistente, è la circostanza che alla manifestata volontà di esercitare l'opzione prevista non seguiva da parte della società il pagamento all'agente del corrispettivo del patto in disamina, in ogni caso dovuto, senza che sia validamente opponibile un aprioristicamente contestato (e ancora indimostrato) inadempimento dell'agente medesimo. Quanto precede comporta il rigetto della domanda di accertamento della violazione del patto di non concorrenza, unitamente all'esclusione di un'attività posta in essere dalla resistente qualificabile alla stregua di sviamento di clientela, foriero del pregiudizio economico, oggetto della domanda risarcitoria, che parimenti non può essere accolta. Rispetto alle istanze svolte in via riconvenzionale da , la ritenuta non legittimità CP_1 del recesso di prima della scadenza del periodo di preavviso, induce Parte_1 all'accoglimento della specularmente contrapposta domanda riconvenzionale di condanna della società al pagamento dell'indennità sostitutiva per la parte residua (giorni 44), commisurata nella somma di euro 6.302,83. E' altresì dovuta la differenza a titolo di F.I.R.R., pari alla somma correttamente individuata da parte resistente in euro 307,19, sulla base dei parametri dettati dall'A.E.C, e delle
7 percentuali ivi indicate rispetto alle provvigioni anno per anno percepite dall'inizio sino al termine del rapporto di agenzia. Una volta esclusa la contestata violazione, alla resistente deve riconoscersi l'indennità, prevista dall'art. 1751 bis c.c. per il patto di non concorrenza, pari alla somma di euro 10.960,85, il cui ammontare corrisponde a quello indicato in ricorso. Non può, invece accogliersi la domanda, proposta sempre in via riconvenzionale, volta a conseguire il pagamento dell'indennità suppletiva di clientela, atteso che la cessazione del contratto di agenzia è dipesa dalle dimissioni, che la resistente rassegnava volontariamente, per ragioni non identificabili nella manifestazione di specifici inadempimenti della società preponente, ma che risentivano piuttosto di una situazione di crisi economica generalizzata, con ricadute negative nella sfera reddituale dell'agente. All'esito dell'analisi fin qui condotta, il ricorso deve essere rigettato, unitamente alle domande ivi formulate, mentre devono accogliersi quelle proposte dalla convenuta in via riconvenzionale, limitatamente alla condanna di controparte al pagamento della somma di euro 6.302,83 a titolo di indennità residua di preavviso, di euro 307,19 a titolo di differenze per F.I.R.R. non corrisposto, di euro 10.960,85 a titolo di compenso per il patto di non concorrenza post-contrattuale. Su tali somme sono dovuti interessi legali e rivalutazione monetaria dalla singole scadenze al saldo. Le spese di lite seguono la soccombenza, nettamente prevalente per parte ricorrente, e si liquidano in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/14, con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
rigetta il ricorso proposto da e le domande ivi formulate;
Parte_1
condanna a pagare a le somme di euro 6.302,83 a titolo di Parte_1 CP_1 indennità residua di preavviso, di euro 307,19 a titolo di differenze per F.I.R.R. non corrisposto, di euro 10.960,85 a titolo di compenso per il patto di non concorrenza post- contrattuale, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
rigetta la domanda riconvenzionale relativa al pagamento in favore di CP_1 dell'indennità suppletiva di clientela;
condanna alla rifusione in favore della convenuta delle spese di lite, Parte_1 complessivamente liquidate in euro 14.103,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva di diritto.
Monza 14.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Simona Improta
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
La dott.ssa Simona Improta, in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Monza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di I Grado iscritta al n. 1078/2022 di R.G. promossa da:
P. IVA ) con il patrocinio dell'avv. AVERSA NILIA e Parte_1 P.IVA_1
BI AL e con domicilio eletto presso il loro studio in Roma via Nizza 22,
-ricorrente- contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SISTI LORENZO CP_1 C.F._1
MA CH e con domicilio eletto presso il suo studio in Milano via Cesare Battisti 8,
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8.6.2022, conveniva in giudizio Parte_1
, esponendo quanto segue: CP_1 è società operante nel mercato HO.RE.CA. (Hotellerie-Restaurant- Parte_1 Cafè), che si occupa della distribuzione di forniture integrate di bevande alcoliche e analcoliche;
i contratti di somministrazione di bevande (in particolare, birre alla spina) prevedono anche l'installazione di impianti di spillatura, concessi al cliente in comodato d'uso gratuito;
la convenuta, , stipulava in data 2.4.2012 un contratto di agenzia in regime di CP_1 plurimandato per la commercializzazione dei propri prodotti (bevande alcoliche e analcoliche); il contratto prevedeva un'opzione per il patto di non concorrenza post contrattuale, in forza del quale l'agente si impegnava, nei sei mesi successivi allo scioglimento del mandato, a non svolgere attività concorrenziale “nella medesima zona e con i clienti ad essa assegnati, per il medesimo genere di beni per i quali è stato concluso il presente mandato di agenzia”; tra ottobre 2020 e i primi mesi del 2021, subiva una consistente fuoriuscita di propri Pt_1 collaboratori in diverse unità produttive, tra cui quella di , venendo a Parte_2 sapere che questi si erano trasferiti presso la società concorrente la quale Controparte_2
1 riusciva a sviare quasi il 49% del fatturato complessivo del deposito di Parte_2 (pari a 24.000.000,00 di euro); per ovviare, intraprendeva diverse iniziative, volte a mantenere presso di sé i Pt_1 collaboratori con proposte, che prevedevano un compenso incentivante;
l'iniziativa era stata adottata anche nei confronti di , la quale tuttavia non accettava la proposta, CP_1 adducendo problematiche connesse a criticate strategie di mercato di , che Pt_1 avrebbero comportato un generale “disimpegno” della rete commerciale rappresentata dagli agenti di commercio;
in data 31.3.2021, rassegnava le dimissioni, dichiarandosi disponibile a osservare il CP_1 periodo di preavviso;
nel corso di tale periodo, si avvedeva di molteplici Pt_1 inadempienze di , la quale sviava a favore della la maggior parte dei CP_1 Controparte_2 propri clienti, venendo meno e violando gli obblighi derivanti dal mandato di agenzia – tra cui le procedure aziendali -, così da determinare e favorire la confluenza dei clienti presso;
CP_2 a seguito di tali condotte, interrompeva anticipatamente il rapporto di agenzia con Pt_1 comunicazione in data 17.5.2021, attribuendo all'agente l'abbandono della clientela assegnata e lo sviamento a favore di Controparte_2 in concomitanza, dichiarava di volersi avvalere dell'opzione per l'attivazione del Pt_1 patto di non concorrenza di cui all'art.11 del contratto di agenzia, per la durata di 6 mesi, e dunque dal 17 maggio 2021 al 17 novembre 2021; una volta ricevuto da il tablet aziendale, emergeva – in sede di formattazione ai fini CP_1 del riutilizzo – che, tra le e-mail scaricate sull'indirizzo di posta personale, vi era una disposizione di bonifico effettuata dal proprio cliente “Snoopy di NO Caronte” a favore di per forniture eseguite nelle date 30 aprile e 3 maggio 2021, quando Controparte_2 CP_1 era ancora operativa presso;
Pt_1 durante il periodo di vigenza del patto di non concorrenza, constatava l'interruzione Pt_1 dei rapporti commerciali di numerosi clienti, assegnati a , che confluivano in CP_1 CP_2
ritenendo che ciò dipendesse dall'attività distrattiva di quest'ultima, incaricava
[...]
l'agenzia investigativa Giuliani Investigazioni di compiere accertamenti;
dalle verifiche eseguite risultava che in più occasioni si recava presso gli esercizi commerciali di CP_1 alcuni clienti di , munita di tablet, agenda, cataloghi e materiale cartaceo;
risultavano Pt_1 altresì bolle di consegna di forniture, effettuate dalla su richiesta di , Controparte_2 CP_1 durante il periodo di validità del patto di non concorrenza. Ciò premesso in sede espositiva, la ricorrente assumeva lo sviamento di clientela da parte di durante il periodo di preavviso, così giustificandone l'interruzione e CP_1 l'esercizio del diritto di recesso da parte di , con conseguente diritto alla rifusione Pt_1 dell'indennità sostitutiva del preavviso pari a euro 6.302,83; rivendicava il diritto alla corresponsione della penale stabilita a seguito della violazione del patto di non concorrenza post contrattuale, che quantificava nella somma di euro 21.921,70, nonché quello al risarcimento del maggior danno subito per effetto dello sviamento di clientela e della conseguente perdita economica, calcolato nella misura di euro 173.764,55 sulla base del MOL (margine operativo lordo) del fatturato prodotto nell'anno 2020 dai clienti distratti dall'agente. Chiedeva pertanto, previo accertamento della violazione del vincolo di esclusiva e della legittimità del recesso esercitato durante il periodo di preavviso, la condanna della convenuta al pagamento della predette somme, per un totale di euro 201.989,08.
si costituiva con memoria, nella quale contestava le pretese e deduzioni CP_1 avversarie, offrendo una differente ricostruzione dei fatti ed escludendo tutti i profili di inadempienza, dedotti in ricorso, che avrebbero legittimato il recesso della ricorrente e
2 determinato la violazione del patto di non concorrenza, nonché il pregiudizio economico oggetto della domanda risarcitoria. In particolare, affermava che, nel periodo compreso tra ottobre 2020 e i primi mesi del 2021, effettivamente si verificava una “massiccia fuoriuscita di clienti e collaboratori” di , Pt_1 da ricollegarsi a specifiche criticità di quest'ultima, le quali si concretizzavano nella “cronica mancanza delle merce in magazzino, connesse al mancato pagamento dei fornitori e la mancato pagamento degli autotrasportatori”. Ciò si riversava nella sfera dei singoli agenti, i quali ne risentivano sia sul piano delle provvigioni (ridotte di oltre il 40%), sia nei rapporti con i clienti. In tale contesto si inseriva l'operatività fortemente concorrenziale di CP_2
per fronteggiare la quale intraprendeva iniziative di incentivazione dei propri
[...] Pt_1 agenti, rivolte anche alla resistente. Questa, tuttavia, non accettava la proposta e comunicava le dimissioni in data 31.3.2021, fruendo del periodo di preavviso. A seguito della cessazione del rapporto di lavoro, con interruzione anticipata del preavviso,
dichiarava di volersi avvalere del patto di non concorrenza, che la resistente Pt_1 osservava puntualmente, senza avviare né incrementare alcuna attività distrattiva in favore di , bensì accettando solo la collaborazione con altra società, CP_2 CP_3 operante nel differente settore del food, e non del beverage. Contrariamente agli assunti di controparte, il recesso di non poteva considerarsi Pt_1 validamente fondato su inadempimenti e violazioni di , la quale aveva invece CP_1 conseguito il diritto a percepire l'indennità sostitutiva del preavviso per il restante periodo (cui la preponente aveva rinunciato), il FIRR calcolato nella misura residua di euro 307,19, l'indennità suppletiva di clientela quantificata nella somma di euro 21.773,24, l'indennità del patto di non concorrenza nella misura di euro 10.960,85, che, benchè opzionato, non era stato mai corrisposto dalla società. Per gli enunciati titoli svolgeva domanda riconvenzionale di accertamento dei rispettivi presupposti, e di condanna di al pagamento delle somme richieste. Parte_1 Assumeva l'infondatezza della domanda risarcitoria per sviamento di clientela, escludendo che vi fosse stato esercizio di attività concorrenziale e che fosse stato perciò cagionato un danno. Eccepiva, altresì, l'incompetenza per materia del Giudice del lavoro, trattandosi di materia soggetta alla cognizione della Sezione specializzata del Tribunale delle Imprese.
Esperito vanamente il tentativo di conciliazione, la causa veniva istruita con l'interrogatorio formale della ricorrente e l'escussione dei testi indicati da entrambe le parti. All'udienza del 14.10.2025, si procedeva alla discussione, seguita dalla pronuncia e lettura del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Il ricorso non è fondato, e non può perciò essere accolto. Le domande di parte ricorrente muovono dalla asserita responsabilità di parte resistente, per inadempienze e violazione degli obblighi scaturenti dal contratto di agenzia, che avrebbero determinato l'interruzione del rapporto di lavoro prima dell'integrale fruizione del periodo di preavviso, e che si sarebbero risolte nell'ulteriore inosservanza del patto di non concorrenza, cagionando alla società una rilevante perdita economica per sviamento di clientela. Alla luce delle deduzioni svolte da parte resistente, e degli esiti dell'istruttoria esperita, non possono ritenersi integrale e adeguatamente provate le circostanze poste a fondamento di tali assunti, e delle domande conseguentemente formulate. Prima di affrontare i singoli temi di interesse, deve disattendersi l'eccezione di incompetenza sollevata dalla resistente in riferimento alla domanda risarcitoria, presupponente l'attività concorrenziale di , vertendosi nella differente materia della concorrenza quale CP_1 condotta idonea a realizzare un'ipotesi di violazione del vincolo di esclusiva dell'agente, nel peculiare ambito di un contratto di agenzia. Ciò esula dalla materia soggetta alla cognizione
3 delle Sezioni Specializzate, sussistendo quella propria e specifica del Giudice del lavoro ai sensi dell'art. 409 nr.3 c.p.c.. Quanto al contesto, in cui cronologicamente si collocano le condotte attribuite a CP_1
, deve in primo luogo evidenziarsi la connotazione di accentuata criticità,
[...] rappresentata, da una parte da concrete problematiche insorte nella conduzione aziendale di dall'altra dall'inserimento e dalla ascesa nel medesimo settore Parte_1 commerciale della società dedita ad attività fortemente concorrenziale. Controparte_2 La combinazione dei due fattori determinava una consistente perdita dei clienti di , Pt_1 riconosciuta da quest'ultima in misura rilevante, pari – per il solo deposito di Pt_2
ricompreso nell'area di operatività della resistente – al 50% del fatturato,
[...] corrispondente alla cospicua somma di 24.000.000,00 di euro. Sul fronte della società ricorrente, si registrava, in particolare, l'effetto notevolmente penalizzante di carenze e strategie aziendali implicanti una vera e propria crisi strutturale, tradottasi in quello, che da più parti (agenti e dipendenti) veniva avvertito e segnalato: mancanza di merci nei magazzini, mancato e/o ritardato pagamento dei fornitori che verosimilmente ne costituiva la causa, inattività degli autotrasportatori a sua volta determinata da quelle omissioni. In tal senso, ha deposto la quasi totalità delle dichiarazioni rese dai testimoni escussi, tra cui , il quale affermava: “è vero che tra il 2020 e il 2021 sono sorti disservizi Testimone_1 nella consegna delle merci ai clienti in quanto non pagava i fornitori e gli Pt_1 autotrasportatori. Questo si è verificato anche per i miei clienti.
Per questi motivi
alcuni clienti e collaboratori hanno cessato i rapporti con anche gli agenti seguiti da me CP_4 avevano subito un calo di fatturato e di provvigioni nell'ordine del 30/40%”;
[...]
: “in quel periodo a far tempo dal 2018 era in difficoltà con la clientela, Tes_2 Pt_1 perché mancava la merce in magazzino e la situazione è peggiorata dopo il Covid. Questo creava difficoltà in tutti noi e in particolare negli agenti … durante il periodo di Covid e post Covi, non so dire con precisione la situazione delle altre aziende, comunque la era Pt_1 in difficoltà ancor prima e mi sembra che in quel periodo stesse peggio di altre aziende”; : “già prima del Covid, la accusava una certa difficoltà nel senso che Controparte_5 Pt_1 era spesso in ritardo sui pagamenti con riflessi sugli approvvigionamenti. I ritardi talora riguardavano anche gli stipendi. La situazione si è aggravata durante e dopo il Covid, nel senso che i fornitori non ci consegnavano la merce e quindi non riuscivamo a procurarci quanto necessario per i nostri clienti finali. Posso definire questa situazione come cronica
… so per voci circolanti che le altre aziende, di dimensioni simili a quelle di , non Pt_1 accusavano in quel periodo problemi nella stessa misura. Posso definire questa situazione cronica”. La situazione che si delinea risulta, altresì, stigmatizzata nella sentenza del Tribunale di Roma nr.10485/2023 emessa nel procedimento nr. 32830/22, richiamata dal difensore della resistente, nonché nota a entrambe le parti (che hanno dato atto dell'attuale pendenza del giudizio di appello), in cui, esaminando e respingendo la domanda risarcitoria proposta da nei confronti del dipendente – già licenziato per giusta causa in data Pt_1 Testimone_1 1.3.2022 – per avere avvantaggiato la distrazione di clientela ad opera di la Controparte_2 perdita di clientela di è stata espressamente ricondotta a “politiche di commerciali e Pt_1 di approvvigionamento della stessa”. Su questa linea devono, pertanto, porsi le spiegazioni fornite da al rifiuto della CP_1 proposta di incremento del proprio compenso, a titolo di incentivazione: “la proposta economica che ci fate avere è tanto allettante, quanto al contempo insufficiente per consentirci di prestarvi adesione … non è sicuramente sufficiente incentivare gli agenti e i venditori con delle somme più o meno allettanti per poter risolvere una situazione come quella che ormai da tempo si verifica in … anche la più allettante delle somme Pt_1 integrative mensili, a fronte del rischio di perdita del fatturato sulle vendite – che costituisce
4 per noi l'unico vero valore da tutelare – rappresenta una soluzione miope … ci riferiamo alla cronica mancanza di merce per periodi prolungati, testimoniata dai numerosi e continui reclami dei clienti che, a nostra volta, Vi abbiamo più volte segnalato via e-mail. Questo aspetto è visceralmente connesso al progressivo deterioramento dei rapporti con i principali fornitori, tutti allarmati del ritardo nei pagamenti da parte di . Situazione che ha Pt_1 portato, di conseguenza, il dirottamento continuo, da parte del local accounts, di nostri clienti, anche storici, verso altri distributori, sempre per non incappare nei mancati o ritardati pagamenti da parte di e per ultimo, quando la merce effettivamente era in CP_4 magazzino e poteva essere consegnata, è capitato di doversi scontrare con i consegnatari che non venivano a loro volta pagati” (doc. 5 ricorr.). La descrizione rispecchia i dati e le informazioni fornite dai testimoni, e denuncia uno stato di criticità che, come emerso pressochè unanimemente, è antecedente al progressivo afflusso della clientela verso altri distributori del settore, in particolare e Controparte_2 plausibilmente ne ha costituito la causa, non potendosi ipotizzare che ciò sia dipeso da condotte scorrette e distrattive, che avrebbero dovuto interessare la quasi totalità degli agenti di . Le stesse perdite, rappresentate da quest'ultima, nella misura di circa il Pt_1 50% del fatturato dipendente sinanche da uno solo dei depositi (quello di Pt_2
), non possono ragionevolmente ascriversi a un così imponente, quanto pressochè
[...] istantaneo, deflusso di clientela verso altri operatori, se non ravvisando le principali cause nelle carenze strutturali e strategiche segnalate dai testi nel presente giudizio. Peraltro, come ulteriormente emerso, l'erosione della clientela si traduceva nella migrazione non solo verso , ma anche nell'area di altri operatori del settore. Al riguardo, il teste CP_2 precisava: “sul mercato la concorrenza era rappresentata da Partesa, Tes_1 CP_6
ON e . Per quanto a mia conoscenza dal confronto con i colleghi delle
[...] CP_2 aziende concorrenti, so che queste ultime non avevano gli stessi problemi della Pt_1 sui pagamenti”. Nel medesimo contesto appare, dunque, ragionevole inserire le vicende, invocate dalla ricorrente alla stregua di ipotizzate inadempienze e violazioni, in cui sarebbe incorsa l'agente , durante l'espletamento del mandato nel periodo di preavviso. CP_1 Al riguardo, non può sottacersi la circostanza che, successivamente alle dimissioni rese e alla disponibilità a osservare il periodo di preavviso, comunicava ai clienti di non Pt_1 contattare più la signora e di rapportarsi esclusivamente con l'allora Capo Area, con CP_1 il Responsabile dell'Unità Produttiva di e con il Direttore Commerciale Parte_2
(doc. 9 ricorr.). Parimenti, di rilievo è la circostanza che, sempre dopo le dimissioni, diversi clienti di avevano manifestato la volontà di seguire – per evidenti ragioni di Pt_1 fidelizzazione – la , in quanto loro interlocutrice “storica”. Sovvengono le dichiarazioni CP_1 del teste , Direttore all'epoca di per l'area di e Testimone_3 Pt_1 Parte_2
, il quale riferiva: “subito dopo le dimissioni abbiamo assistito alla perdita di una Tes_4 serie di clienti alla stessa assegnati, che sono migrati a … i clienti mi dissero che CP_2 erano legati all'agente, nel caso alla , e che lo avrebbero seguito”. CP_1 Gli specifici addebiti, rivolti dalla ricorrente alla , si riferiscono a omissioni, che non si CP_1 sono rivelate affatto determinanti nella gestione e soprattutto nella conservazione della clientela da parte di : il mancato sconto non effettuato a favore di un cliente (Nani Pt_1
s.r.l.) ne aveva suscitato le lamentele e AB aveva provveduto a erogarlo;
lo stesso tuttavia precisava che il cliente aveva mantenuto il rapporto con ancora per poco, Pt_1
“per poi migrare a ”; analogamente, rispetto ad altri clienti, riferiva di CP_2 Tes_3 averli incontrati, ma di non essere riuscito a trattenerli, manifestando i predetti la volontà di seguire la . A quest'ultima, peraltro, era stata interdetta la gestione di quei clienti a CP_1 seguito delle rassegnate dimissioni, sicchè è plausibile che, anche e soprattutto per questa ragione, la stessa avesse diradato gli incontri e le visite, senza tuttavia incorrere, pur sulla scorta dei singoli episodi illustrati dalla ricorrente, in forme di negligenza e inadempienze tali
5 da determinare l'insoddisfazione della clientela, che si sarebbe perciò orientata verso o altro distributore. I clienti sono gli stessi che avevano già palesato l'intenzione CP_2 di seguire l'agente, una volta appreso che questa non sarebbe stata più il loro referente in
, e nulla diversamente dimostra che ciò fosse dipeso dai comportamenti di Pt_1 quest'ultima poco collaborativi, scrupolosi o addirittura incentivanti la “migrazione” verso altro distributore. Sempre il teste dichiarava “nel periodo in cui era dimissionaria, Tes_3 alla è stata chiesta collaborazione per la fissazione degli appuntamenti presso i clienti CP_1 per gli incassi. Il livello di collaborazione è stato scarso. I clienti visitati dissero che avrebbero seguito l'agente senza far menzione dell'azienda concorrente”. Significativo è, altresì, il fatto che il fenomeno aveva assunto una dimensione generalizzata e diffusa, tanto che la migrazione aveva interessato non solo la clientela di , CP_1 ma anche quella di altri agenti, i quali progressivamente, risentendone in termini di fatturato e provvigioni, si erano spostati altrove (cfr. teste “anche gli agenti da me seguiti Tes_1 avevano subito un calo di fatturato e di provvigioni nell'ordine del 30/40%. Io seguivo e . Anche Persona_1 Persona_2 Persona_3 Persona_4 si sono spostati in …”). Per_1 Per_2 CP_2 Ne consegue che il recesso anticipato di , prima della scadenza del periodo di Pt_1 preavviso, non rispondeva ad alcuna situazione di grave e colpevole inadempimento dell'agente , dalla quale sarebbe derivato, o sarebbe potuto derivare, il dirottamento CP_1 della clientela verso altro operatore, individuato in particolare nella società concorrente Nessuna apprezzabile violazione deve dunque ascriversi alla predetta, che Controparte_2 possa aver giustificato l'iniziativa di e possa fondare, nella presente sede, l'obbligo Pt_1 di pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso per la parte residua. Procedendo con la disamina dell'ulteriore tema, coinvolto nelle domande di parte ricorrente, e cioè quello della violazione del patto di non concorrenza, che, oltre all'inadempimento contrattuale, avrebbe determinato una danno “da lucro cessante”, oggetto della domanda risarcitoria, si osserva che, anche in questo caso, appare carente la prova di una condotta della resistente idonea a integrare la fattispecie. Muovendo dal presupposto che, nell'ambito del rapporto di agenzia, detta prova deve essere fornita con particolare e stringente rigore, non è emersa, pur all'esito dell'istruttoria esperita e sulla base della documentazione prodotta, una situazione univocamente conforme alla prospettazione attorea. Verificata la causa principale, se non esclusiva, del massiccio esodo di clientela da Pt_1 verso altri distributori, operanti nel settore del beverage (quello costituente oggetto del mandato conferito all'agente), nel periodo attenzionato di operatività del vincolo, si CP_1 indirizzava verso altro settore, prestando la sua collaborazione per la azienda CP_3 operante in quello del food. La circostanza, oltre a essere stata ribadita dalla convenuta in sede di interrogatorio formale, ha trovato conferma nelle dichiarazioni del teste “so da un amico comune – Tes_1 Pt_3
– che ( ) aveva preso un mandato di food nella medesima azienda per la quale
[...] CP_1 anche questo amico lavorava come agente”. Di ciò è dato ulteriore riscontro attraverso gli esiti delle indagini demandate da all'agenzia investigativa Giuliani Investigazioni, Pt_1 riferendo la titolare, : “la brochure prelevata dall'AUDI A3 delle recava CP_7 CP_1 all'ultima pagina la scritta ”. La medesima teste precisava di aver osservato la CP_3 CP_1 nei giorni dal 20 al 24 settembre 2021, presso tre esercizi commerciali, la quale si incontrava con quelli che parevano essere i gestori, ed utilizzava materiale di lavoro, in particolare un tablet: “le immagini riprodotte nel tablet erano bottiglie, a distanza non era possibile vedere la marca, si vedeva la forma”. Trattasi, a ben vedere, di un'indicazione generica, rappresentativa solo del fatto che la resistente potrebbe essere stata impegnata in attività di presentazione di prodotti, parzialmente e vagamente identificati in “bottiglie”, di cui tuttavia non era visibile, né
6 altrimenti conoscibile, la marca e il contenuto, sicchè non è possibile stabilirne la provenienza, e neppure l'attinenza con quanto eventualmente commercializzato da o altra azienda concorrente di . Le incertezze permangono, atteso che CP_2 Pt_1
l'investigatrice non dichiarava di aver visto l'agente mostrare queste “bottiglie” a un interlocutore preciso;
anzi, nella relazione investigativa, prodotta da parte ricorrente, oltre effettivamente a comparire a pag. 39 l'immagine della con in mano dei fogli e una CP_1 rivista intitolata “PREGIS”, si dava testualmente atto che “nel bagagliao della propria auto si piega e sistema del materiale. Infine si avvicina alla portiera del lato passeggero e preleva del materiale, che è possibile vedere trattarsi di brochure, fascicoli, tipo riviste ed una giacca. Tra le riviste se ne intravede una con una pagina finale, che riporta la scritta “ ” (pag. CP_3 37, servizio del giorno 24.9.2021). In nessuno dei servizi riportati si accenna, comunque, alla visione relativa a una ipotetica presentazione o sottoposizione di immagini di “bottiglie” ai gestori incontrati. Il quadro è, dunque, assolutamente fumoso e incerto circa l'effettiva emergenza di attività, che avrebbero visto dedita alla divulgazione e commercializzazione, presso CP_1 i clienti ricompresi nell'area del suo mandato, di prodotti riconducibili ad aziende operanti nel medesimo settore di , come Enterprise o altre. Il solo nominativo, chiaramente Pt_1 evidenziato, è quello di , attiva nel food e non nel beverage. CP_3
Non risulta altrimenti fornita la prova di contratti e accordi, stipulati dalla convenuta durante il periodo di vigenza del patto con tali aziende, e in particolare con la In Controparte_2 quest'ottica, deve considerarsi del tutto isolato e non esaustivo lo specifico episodio, segnalato dalla ricorrente in occasione della formattazione del computer aziendale, allorchè sull'indirizzo di posta personale della compariva una disposizione di bonifico, CP_1 eseguita dal cliente “Snoopy di NO Caronte” a favore di il 30 aprile e il 3 CP_2 maggio 2021. Trattasi, invero, di un evento che, se pure non totalmente privo di significatività, non si presta a integrare un apparato probatorio solido e univoco, dimostrativo di un'attività sistematica e ricorrente che dia conto dell'infrazione del vincolo di esclusiva. A questo singolo e isolato evento non si è affiancato il riscontro di condotte omogenee e ulteriori, che non sono emerse neppur all'esito della più penetrante e prolungata verifica in sede investigativa, e non possono ravvisarsi e desumersi da una delle bolle di consegne, rinvenute da (doc. 42 ricorr.) e riguardante forniture di al già cliente di Pt_1 CP_2
“Zog”, su richiesta di . Trattasi, infatti, di bolla recante la data del Pt_1 CP_1 21.12.2021, quando era cessato l'effetto vincolante del patto, previsto sino al 17.11.2021, e la predetta era già ufficialmente e regolarmente in forza presso la Controparte_2 Non trascurabile, infine, nella prospettiva di inquadramento della condotta della resistente, è la circostanza che alla manifestata volontà di esercitare l'opzione prevista non seguiva da parte della società il pagamento all'agente del corrispettivo del patto in disamina, in ogni caso dovuto, senza che sia validamente opponibile un aprioristicamente contestato (e ancora indimostrato) inadempimento dell'agente medesimo. Quanto precede comporta il rigetto della domanda di accertamento della violazione del patto di non concorrenza, unitamente all'esclusione di un'attività posta in essere dalla resistente qualificabile alla stregua di sviamento di clientela, foriero del pregiudizio economico, oggetto della domanda risarcitoria, che parimenti non può essere accolta. Rispetto alle istanze svolte in via riconvenzionale da , la ritenuta non legittimità CP_1 del recesso di prima della scadenza del periodo di preavviso, induce Parte_1 all'accoglimento della specularmente contrapposta domanda riconvenzionale di condanna della società al pagamento dell'indennità sostitutiva per la parte residua (giorni 44), commisurata nella somma di euro 6.302,83. E' altresì dovuta la differenza a titolo di F.I.R.R., pari alla somma correttamente individuata da parte resistente in euro 307,19, sulla base dei parametri dettati dall'A.E.C, e delle
7 percentuali ivi indicate rispetto alle provvigioni anno per anno percepite dall'inizio sino al termine del rapporto di agenzia. Una volta esclusa la contestata violazione, alla resistente deve riconoscersi l'indennità, prevista dall'art. 1751 bis c.c. per il patto di non concorrenza, pari alla somma di euro 10.960,85, il cui ammontare corrisponde a quello indicato in ricorso. Non può, invece accogliersi la domanda, proposta sempre in via riconvenzionale, volta a conseguire il pagamento dell'indennità suppletiva di clientela, atteso che la cessazione del contratto di agenzia è dipesa dalle dimissioni, che la resistente rassegnava volontariamente, per ragioni non identificabili nella manifestazione di specifici inadempimenti della società preponente, ma che risentivano piuttosto di una situazione di crisi economica generalizzata, con ricadute negative nella sfera reddituale dell'agente. All'esito dell'analisi fin qui condotta, il ricorso deve essere rigettato, unitamente alle domande ivi formulate, mentre devono accogliersi quelle proposte dalla convenuta in via riconvenzionale, limitatamente alla condanna di controparte al pagamento della somma di euro 6.302,83 a titolo di indennità residua di preavviso, di euro 307,19 a titolo di differenze per F.I.R.R. non corrisposto, di euro 10.960,85 a titolo di compenso per il patto di non concorrenza post-contrattuale. Su tali somme sono dovuti interessi legali e rivalutazione monetaria dalla singole scadenze al saldo. Le spese di lite seguono la soccombenza, nettamente prevalente per parte ricorrente, e si liquidano in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/14, con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
rigetta il ricorso proposto da e le domande ivi formulate;
Parte_1
condanna a pagare a le somme di euro 6.302,83 a titolo di Parte_1 CP_1 indennità residua di preavviso, di euro 307,19 a titolo di differenze per F.I.R.R. non corrisposto, di euro 10.960,85 a titolo di compenso per il patto di non concorrenza post- contrattuale, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
rigetta la domanda riconvenzionale relativa al pagamento in favore di CP_1 dell'indennità suppletiva di clientela;
condanna alla rifusione in favore della convenuta delle spese di lite, Parte_1 complessivamente liquidate in euro 14.103,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva di diritto.
Monza 14.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Simona Improta
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