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Sentenza 9 agosto 2025
Sentenza 9 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 09/08/2025, n. 915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 915 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
N.R.G. 41/2025
Il Giudice dott.ssa Francesca Caselli;
Richiamato il disposto dell'art. 127, comma 3, c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto il provvedimento con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 41/2025 R.G.L., vertente
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), quali genitori della minore (C.F. C.F._2 Persona_1 , elettivamente domiciliati in Natile di Careri (RC), via G. C.F._3
Matteotti n. 6, presso lo studio dell'avv. Domenico Furfaro che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti ricorrente
CONTRO
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Angela Maria Laganà e
Dario Adornato in forza di procura generale alle liti conferita per Notaio Persona_2 in Fiumicino il 22 marzo 2024, Repertorio 37875 - Raccolta 7313, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, alla Via D. Romeo n. 15 resistente
Oggetto: opposizione avverso a.t.p.
Conclusioni delle parti: come in atti e nelle note di trattazione scritta depositate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 07.01.2025, e Parte_1 Parte_2 deducevano: - di aver presentato in data 23.01.2023, nella qualità di genitori della minore P_
, domanda all' di accertamento sanitario per il riconoscimento del Persona_1 diritto all'indennità di frequenza ai sensi dell'art. 1 L. n. 289/1990; - che l'
[...]
rigettava la domanda valutando la minore “NON INVALIDO civile P_2
(patologia non invalidante o con riduzione della capacità lavorativa in misura
INFERIORE AD 1/3 o minore non invalido art.2 L. 118/71 – Data Decorrenza:
23.11.2023”; - che veniva proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo;
- che, all'esito della visita medico legale, il CTU, dott. così concludeva: “La Persona_3 perizianda non è Soggetto Invalido Civile (Patologia non Persona_1
Invalidante)”; - che le rassegnate conclusioni venivano confermate anche a seguito di osservazioni;
- che veniva proposta dichiarazione di dissenso contestando la non corretta valutazione delle patologie certificate.
Alla luce di quanto dedotto rassegnavano le seguenti conclusioni: « 1) Accertare e dichiarare che la Minore è Invalida Civile con Diritto all'Indennità Persona_1 di Frequenza ai sensi dell'Art 1 della Legge n. 289 dell'11/10/1990, dalla data della domanda amministrativa o da una data diversa accertata attraverso CTU;
2) Condannare in ogni caso i convenuti al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio con distrazione a favore del Procuratore Antistatario».
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' eccependo P_1
l'inammissibilità del ricorso stante la carente specificità dei motivi di contestazione, concludendo per il rigetto del ricorso.
Con provvedimento del 19.06.2025, è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter comma 2 c.p.c., alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3, c.p.c.
***
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Oggetto di giudizio è l'accertamento dei requisiti sanitari necessari ai fini del riconoscimento dell'indennità di frequenza, ai sensi dell'art. 1 L. 289/1990.
Conseguentemente, è necessario che il soggetto presenti una difficoltà persistente a svolgere i compiti e le funzioni proprie della minore età, oppure una perdita uditiva di particolare entità.
Nel ricorso introduttivo del presente giudizio, non si rinviene alcuna concreta censura all'operato del CTU nominato, limitandosi parte ricorrente a ritenere non condivisibili le conclusioni peritali, ritenendo che il consulente non abbia adeguatamente considerato le patologie da cui è affetta la minore.
A fronte delle generiche critiche avanzate da parte ricorrente, questo Giudice ritiene che la consulenza tecnica espletata nella prima fase dell'ATP sia convincente, in quanto coerente con la documentazione in atti e fondata su considerazioni logiche, nonché predisposta secondo corrette valutazioni tecniche.
In particolare, il CTU incaricato ha esaminato in maniera completa tutte le patologie da cui è affetta la minore, dandone contezza.
D'altronde, non va trascurato che tali valutazioni sono state espresse non solo in base alla documentazione medica a disposizione, ma anche sulla scorta dell'esame obiettivo, avendo il CTU visitato la minore.
All'esito dell'attività peritale la minore è risultata affetta da «disturbo sfumato del linguaggio».
Tuttavia, pur tenendo conto delle patologie in atto non ha ritenuto che ricorressero i requisiti richiesti ai fini del riconoscimento dell'indennità di frequenza ex art. 1 L.
289/1990.
Dall'elaborato peritale, in particolare, è emerso che: «Questi disturbi non hanno caratteristiche invalidanti perché non sono causati da deficit neurologici o deficit intellettivi, ma possono essere compensati nel tempo con una buona attività di potenziamento scolastico e un supporto riabilitativo».
D'altra parte, le critiche esposte da parte ricorrente all'elaborato peritale non trovano riscontro neppure in eventuale documentazione successiva, in grado di allegare un aggravamento rispetto al momento della visita peritale.
Parte ricorrente sotto questo profilo ha sostanzialmente ripreso quelle che erano le deduzioni e le produzioni effettuate nella fase di ATP, sulle quali il vaglio tecnico è già stato espresso con esiti che lo scrivente Giudice ritiene condivisibili per le motivazioni sopra indicate.
Sul punto, merita precisare che contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, il
CTU incaricato ha preso puntuale posizione a seguito delle osservazioni mosse all'elaborato peritale precisando di aver opportunamente valutato le certificazioni datate
11.07.2024 e di aver trovato anche nelle stesse, conferma alle conclusioni tratte.
Tutto ciò premesso, ritiene questo giudicante che le conclusioni del CTU siano persuasive e coerenti con la documentazione medica in atti e con la normativa vigente, dovendosi ritenere che le critiche della parte ricorrente siano il frutto di divergenti valutazioni medico-legali, non suffragate da elementi obiettivi, documentali o logici, idonei a porre in dubbio le valutazioni e conclusioni del CTU.
Invero, le affermazioni contenute nel ricorso proposto ai sensi del VI comma dell'art. 445 bis c.p.c. non sono sufficienti ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali.
In particolare, quanto esposto nel ricorso non dà luogo ad una difformità palese delle conclusioni del CTU rispetto alle nozioni correnti della scienza medica, né vi è indicazione dell'omissione di accertamenti imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
Diversamente argomentando, nelle controversie in materia di benefici assistenziali e previdenziali, verrebbe meno l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sulla base del mero presupposto della richiesta della parte soccombente.
In definitiva, non essendo emersa, dai motivi di opposizione alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, le stesse devono essere confermate.
Pertanto, il ricorso va rigettato.
Nulla si dispone sulle spese di lite, essendo stata versata in atti dichiarazione reddituale resa ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Restano, pertanto, a carico dell' le spese della C.T.U. effettuata nel corso P_1 del giudizio di accertamento tecnico preventivo, come liquidate con separato decreto in favore del dott. Persona_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da (C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Pt_2
(C.F. ), quali genitori della minore
[...] C.F._2 Per_1
(C.F. , R.G. n. 41/2025, disattesa ogni contraria
[...] C.F._3 istanza, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla sulle spese di lite;
- pone definitivamente a carico dell' in persona del regale rappresentante P_1
p.t., le spese di CTU, liquidate come da separato decreto in favore del dott. . Persona_3
Locri, 09.08.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caselli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
N.R.G. 41/2025
Il Giudice dott.ssa Francesca Caselli;
Richiamato il disposto dell'art. 127, comma 3, c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto il provvedimento con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 41/2025 R.G.L., vertente
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), quali genitori della minore (C.F. C.F._2 Persona_1 , elettivamente domiciliati in Natile di Careri (RC), via G. C.F._3
Matteotti n. 6, presso lo studio dell'avv. Domenico Furfaro che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti ricorrente
CONTRO
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Angela Maria Laganà e
Dario Adornato in forza di procura generale alle liti conferita per Notaio Persona_2 in Fiumicino il 22 marzo 2024, Repertorio 37875 - Raccolta 7313, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, alla Via D. Romeo n. 15 resistente
Oggetto: opposizione avverso a.t.p.
Conclusioni delle parti: come in atti e nelle note di trattazione scritta depositate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 07.01.2025, e Parte_1 Parte_2 deducevano: - di aver presentato in data 23.01.2023, nella qualità di genitori della minore P_
, domanda all' di accertamento sanitario per il riconoscimento del Persona_1 diritto all'indennità di frequenza ai sensi dell'art. 1 L. n. 289/1990; - che l'
[...]
rigettava la domanda valutando la minore “NON INVALIDO civile P_2
(patologia non invalidante o con riduzione della capacità lavorativa in misura
INFERIORE AD 1/3 o minore non invalido art.2 L. 118/71 – Data Decorrenza:
23.11.2023”; - che veniva proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo;
- che, all'esito della visita medico legale, il CTU, dott. così concludeva: “La Persona_3 perizianda non è Soggetto Invalido Civile (Patologia non Persona_1
Invalidante)”; - che le rassegnate conclusioni venivano confermate anche a seguito di osservazioni;
- che veniva proposta dichiarazione di dissenso contestando la non corretta valutazione delle patologie certificate.
Alla luce di quanto dedotto rassegnavano le seguenti conclusioni: « 1) Accertare e dichiarare che la Minore è Invalida Civile con Diritto all'Indennità Persona_1 di Frequenza ai sensi dell'Art 1 della Legge n. 289 dell'11/10/1990, dalla data della domanda amministrativa o da una data diversa accertata attraverso CTU;
2) Condannare in ogni caso i convenuti al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio con distrazione a favore del Procuratore Antistatario».
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' eccependo P_1
l'inammissibilità del ricorso stante la carente specificità dei motivi di contestazione, concludendo per il rigetto del ricorso.
Con provvedimento del 19.06.2025, è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter comma 2 c.p.c., alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3, c.p.c.
***
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Oggetto di giudizio è l'accertamento dei requisiti sanitari necessari ai fini del riconoscimento dell'indennità di frequenza, ai sensi dell'art. 1 L. 289/1990.
Conseguentemente, è necessario che il soggetto presenti una difficoltà persistente a svolgere i compiti e le funzioni proprie della minore età, oppure una perdita uditiva di particolare entità.
Nel ricorso introduttivo del presente giudizio, non si rinviene alcuna concreta censura all'operato del CTU nominato, limitandosi parte ricorrente a ritenere non condivisibili le conclusioni peritali, ritenendo che il consulente non abbia adeguatamente considerato le patologie da cui è affetta la minore.
A fronte delle generiche critiche avanzate da parte ricorrente, questo Giudice ritiene che la consulenza tecnica espletata nella prima fase dell'ATP sia convincente, in quanto coerente con la documentazione in atti e fondata su considerazioni logiche, nonché predisposta secondo corrette valutazioni tecniche.
In particolare, il CTU incaricato ha esaminato in maniera completa tutte le patologie da cui è affetta la minore, dandone contezza.
D'altronde, non va trascurato che tali valutazioni sono state espresse non solo in base alla documentazione medica a disposizione, ma anche sulla scorta dell'esame obiettivo, avendo il CTU visitato la minore.
All'esito dell'attività peritale la minore è risultata affetta da «disturbo sfumato del linguaggio».
Tuttavia, pur tenendo conto delle patologie in atto non ha ritenuto che ricorressero i requisiti richiesti ai fini del riconoscimento dell'indennità di frequenza ex art. 1 L.
289/1990.
Dall'elaborato peritale, in particolare, è emerso che: «Questi disturbi non hanno caratteristiche invalidanti perché non sono causati da deficit neurologici o deficit intellettivi, ma possono essere compensati nel tempo con una buona attività di potenziamento scolastico e un supporto riabilitativo».
D'altra parte, le critiche esposte da parte ricorrente all'elaborato peritale non trovano riscontro neppure in eventuale documentazione successiva, in grado di allegare un aggravamento rispetto al momento della visita peritale.
Parte ricorrente sotto questo profilo ha sostanzialmente ripreso quelle che erano le deduzioni e le produzioni effettuate nella fase di ATP, sulle quali il vaglio tecnico è già stato espresso con esiti che lo scrivente Giudice ritiene condivisibili per le motivazioni sopra indicate.
Sul punto, merita precisare che contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, il
CTU incaricato ha preso puntuale posizione a seguito delle osservazioni mosse all'elaborato peritale precisando di aver opportunamente valutato le certificazioni datate
11.07.2024 e di aver trovato anche nelle stesse, conferma alle conclusioni tratte.
Tutto ciò premesso, ritiene questo giudicante che le conclusioni del CTU siano persuasive e coerenti con la documentazione medica in atti e con la normativa vigente, dovendosi ritenere che le critiche della parte ricorrente siano il frutto di divergenti valutazioni medico-legali, non suffragate da elementi obiettivi, documentali o logici, idonei a porre in dubbio le valutazioni e conclusioni del CTU.
Invero, le affermazioni contenute nel ricorso proposto ai sensi del VI comma dell'art. 445 bis c.p.c. non sono sufficienti ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali.
In particolare, quanto esposto nel ricorso non dà luogo ad una difformità palese delle conclusioni del CTU rispetto alle nozioni correnti della scienza medica, né vi è indicazione dell'omissione di accertamenti imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
Diversamente argomentando, nelle controversie in materia di benefici assistenziali e previdenziali, verrebbe meno l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sulla base del mero presupposto della richiesta della parte soccombente.
In definitiva, non essendo emersa, dai motivi di opposizione alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, le stesse devono essere confermate.
Pertanto, il ricorso va rigettato.
Nulla si dispone sulle spese di lite, essendo stata versata in atti dichiarazione reddituale resa ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Restano, pertanto, a carico dell' le spese della C.T.U. effettuata nel corso P_1 del giudizio di accertamento tecnico preventivo, come liquidate con separato decreto in favore del dott. Persona_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da (C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Pt_2
(C.F. ), quali genitori della minore
[...] C.F._2 Per_1
(C.F. , R.G. n. 41/2025, disattesa ogni contraria
[...] C.F._3 istanza, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla sulle spese di lite;
- pone definitivamente a carico dell' in persona del regale rappresentante P_1
p.t., le spese di CTU, liquidate come da separato decreto in favore del dott. . Persona_3
Locri, 09.08.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caselli