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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/10/2025, n. 14341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14341 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 41318/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
TA EN Presidente
CE PR CE
FA CA CE
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 41318/2024, vertente tra
Parte_1 nata il [...] a [...] con il patrocinio dell'avv. Rescigno Daniela
-ricorrente-
e
Controparte_1 nato il [...] a [...] con il patrocinio dell'avv. Domenica Naike Cascini
-resistente- nonché con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: separazione personale
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti del presente giudizio hanno celebrato matrimonio concordatario in data 17 giugno 2006 nel Comune di Roma. Dall'unione matrimoniale sono nate le figlie , (2 dicembre 2006) e (14 Per_1 Per_2
novembre 2014).
ha chiesto all'intestato Tribunale di pronunciare la Parte_1
propria separazione personale da rappresentando che Controparte_1
nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile e chiedendo altresì provvedimenti di carattere accessorio come in atti.
senza opporsi alla pronuncia sullo status, ha Controparte_1
formulato inizialmente richieste alternative in ordine ai provvedimenti accessori alla separazione.
All'udienza del 9 luglio 2025 il CE relatore, considerata la possibilità di accordare le parti ad una definizione bonaria della presente controversia, ha formulato ex art. 185 bis c.p.c. la seguente proposta conciliativa: “- affidamento condiviso della figlia minore e dimora prevalente
della stessa presso l'abitazione materna, unitamente alla sorella;
- Per_1
assegnazione della casa coniugale alla madre;
- frequentazioni con il
padre, di entrambe le sorelle, nei seguenti termini: a fine settimana alternati
dal venerdì sera, cena compresa, fino al lunedì mattina con
accompagnamento della minore a scuola a carico del padre;
durante la
settimana, a settimane alterne, uno o due pomeriggi, in entrambi i casi con
2 cena compresa, con alternanza opposta rispetto a quella dei fine
settimana; - quanto al mantenimento delle figlie a carico del padre si
preveda nei seguenti termini: nei riguardi della figlia euro 600,00 Per_2
mensili da versare alla madre con le modalità indicate dalla predetta;
nei
riguardi della figlia euro 450,00 mensili da versare alla madre nei Per_1
suddetti termini ed euro 150,00 direttamente in favore della figlia
maggiorenne; importi rivalutati secondo indici Istat con decorrenza da
gennaio 2026; il padre continuerà a coprire l'assicurazione sanitaria delle
figlie mentre, quanto all'allarme dell'abitazione familiare, la decisione sarà
rimessa alla madre;
- spese straordinarie per le due figlie per 2/3 a carico
del padre e per 1/3 a carico della madre;
- spese della lite compensate.”.
Alla medesima udienza il giudice relatore ha rinviato la causa all'udienza del 25 settembre 2025 in trattazione scritta al fine di permettere alle parti la valutazione della proposta sopra indicata.
Con note scritte in sostituzione dell'udienza sopra richiamata hanno entrambe manifestato adesione alle condizioni di cui alla suddetta proposta conciliativa.
Ciò premesso, quanto alla domanda principale, dalla lettura degli atti e delle dichiarazioni delle parti non v'è dubbio che tra di loro sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e risulta venuto meno il sentimento di affetto coniugale. Pertanto, la prosecuzione della convivenza tra la sig.ra e il sig. non può che rivelarsi Pt_1 CP_1
3 intollerabile;
deve quindi essere pronunciata la separazione personale tra le parti.
Gli accordi raggiunti tra le parti devono essere fatti propri dal Tribunale
in quanto non contrari a norme imperative di legge e non contrastanti con l'interesse della figlia ancora minorenne.
Tuttavia, così come rilevato da parte ricorrente, nella proposta conciliativa era sfuggita la decorrenza dell'assegno di mantenimento da versarsi a carico del resistente. Si tratta di un'integrazione che va disposta anche d'ufficio, tanto più in presenza di una figlia minorenne. In proposito,
come da prassi costante di questa sezione e in sintonia con i princìpi
generali richiamati da parte ricorrente nonché con il favor di cui all'art. 473bis.22 c.p.c., si deve ritenere che l'assegno di mantenimento in favore delle figlie delle parti, come sopra determinato, debba decorrere dal mese di novembre del 2024, successivo a quello di deposito del ricorso introduttivo del giudizio.
Spese della lite compensate.
Per questi motivi
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio indicato in intestazione:
- dichiara la separazione personale dei coniugi nata Parte_1
il 29 ottobre 1979 a Roma e nato il [...] a Controparte_1
Roma, i quali hanno celebrato matrimonio in Roma in data 17 giugno
4 2006; matrimonio trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di Roma al n. 01147, Parte 2, Serie A01, Anno 2006;
- dispone che la separazione avvenga alle condizioni di cui in parte motiva, con la precisazione di cui a pagina 4;
- spese della lite compensate
Demanda la Cancelleria per gli adempimenti di rito, ivi compresa la trasmissione in copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Roma per le annotazioni e gli altri adempimenti di cui di cui al d.P.R. n. 396-2000.
Roma, 4 ottobre 2025
Il CE estensore
FA CA
Il Presidente
TA EN
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
TA EN Presidente
CE PR CE
FA CA CE
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 41318/2024, vertente tra
Parte_1 nata il [...] a [...] con il patrocinio dell'avv. Rescigno Daniela
-ricorrente-
e
Controparte_1 nato il [...] a [...] con il patrocinio dell'avv. Domenica Naike Cascini
-resistente- nonché con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: separazione personale
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti del presente giudizio hanno celebrato matrimonio concordatario in data 17 giugno 2006 nel Comune di Roma. Dall'unione matrimoniale sono nate le figlie , (2 dicembre 2006) e (14 Per_1 Per_2
novembre 2014).
ha chiesto all'intestato Tribunale di pronunciare la Parte_1
propria separazione personale da rappresentando che Controparte_1
nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile e chiedendo altresì provvedimenti di carattere accessorio come in atti.
senza opporsi alla pronuncia sullo status, ha Controparte_1
formulato inizialmente richieste alternative in ordine ai provvedimenti accessori alla separazione.
All'udienza del 9 luglio 2025 il CE relatore, considerata la possibilità di accordare le parti ad una definizione bonaria della presente controversia, ha formulato ex art. 185 bis c.p.c. la seguente proposta conciliativa: “- affidamento condiviso della figlia minore e dimora prevalente
della stessa presso l'abitazione materna, unitamente alla sorella;
- Per_1
assegnazione della casa coniugale alla madre;
- frequentazioni con il
padre, di entrambe le sorelle, nei seguenti termini: a fine settimana alternati
dal venerdì sera, cena compresa, fino al lunedì mattina con
accompagnamento della minore a scuola a carico del padre;
durante la
settimana, a settimane alterne, uno o due pomeriggi, in entrambi i casi con
2 cena compresa, con alternanza opposta rispetto a quella dei fine
settimana; - quanto al mantenimento delle figlie a carico del padre si
preveda nei seguenti termini: nei riguardi della figlia euro 600,00 Per_2
mensili da versare alla madre con le modalità indicate dalla predetta;
nei
riguardi della figlia euro 450,00 mensili da versare alla madre nei Per_1
suddetti termini ed euro 150,00 direttamente in favore della figlia
maggiorenne; importi rivalutati secondo indici Istat con decorrenza da
gennaio 2026; il padre continuerà a coprire l'assicurazione sanitaria delle
figlie mentre, quanto all'allarme dell'abitazione familiare, la decisione sarà
rimessa alla madre;
- spese straordinarie per le due figlie per 2/3 a carico
del padre e per 1/3 a carico della madre;
- spese della lite compensate.”.
Alla medesima udienza il giudice relatore ha rinviato la causa all'udienza del 25 settembre 2025 in trattazione scritta al fine di permettere alle parti la valutazione della proposta sopra indicata.
Con note scritte in sostituzione dell'udienza sopra richiamata hanno entrambe manifestato adesione alle condizioni di cui alla suddetta proposta conciliativa.
Ciò premesso, quanto alla domanda principale, dalla lettura degli atti e delle dichiarazioni delle parti non v'è dubbio che tra di loro sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e risulta venuto meno il sentimento di affetto coniugale. Pertanto, la prosecuzione della convivenza tra la sig.ra e il sig. non può che rivelarsi Pt_1 CP_1
3 intollerabile;
deve quindi essere pronunciata la separazione personale tra le parti.
Gli accordi raggiunti tra le parti devono essere fatti propri dal Tribunale
in quanto non contrari a norme imperative di legge e non contrastanti con l'interesse della figlia ancora minorenne.
Tuttavia, così come rilevato da parte ricorrente, nella proposta conciliativa era sfuggita la decorrenza dell'assegno di mantenimento da versarsi a carico del resistente. Si tratta di un'integrazione che va disposta anche d'ufficio, tanto più in presenza di una figlia minorenne. In proposito,
come da prassi costante di questa sezione e in sintonia con i princìpi
generali richiamati da parte ricorrente nonché con il favor di cui all'art. 473bis.22 c.p.c., si deve ritenere che l'assegno di mantenimento in favore delle figlie delle parti, come sopra determinato, debba decorrere dal mese di novembre del 2024, successivo a quello di deposito del ricorso introduttivo del giudizio.
Spese della lite compensate.
Per questi motivi
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio indicato in intestazione:
- dichiara la separazione personale dei coniugi nata Parte_1
il 29 ottobre 1979 a Roma e nato il [...] a Controparte_1
Roma, i quali hanno celebrato matrimonio in Roma in data 17 giugno
4 2006; matrimonio trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di Roma al n. 01147, Parte 2, Serie A01, Anno 2006;
- dispone che la separazione avvenga alle condizioni di cui in parte motiva, con la precisazione di cui a pagina 4;
- spese della lite compensate
Demanda la Cancelleria per gli adempimenti di rito, ivi compresa la trasmissione in copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Roma per le annotazioni e gli altri adempimenti di cui di cui al d.P.R. n. 396-2000.
Roma, 4 ottobre 2025
Il CE estensore
FA CA
Il Presidente
TA EN
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