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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/07/2025, n. 5795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5795 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro 2 Sezione, in persona della dott. ssa Maria
Rosaria Palumbo, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito del deposito di note di trattazione scritta disposto ai sensi dell'art. 127 ter cpc, per il giorno 12.6.2025, così come modificato dal d.lgs 149/2022, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, ha emesso la seguente sentenza
nella causa iscritta al n. 13559/2023 del ruolo generale vertente tra
, rapp.ta e difesa dall'avv. SASSONE MARIA ELENA , con cui Parte_1 elett.te domiciliato in Indirizzo Telematico
ricorrente e
rappr. e difeso dall'avv.TEDESCHI MARIA PIA ed elett.te domiciliato in VIA CP_1
ALCIDE DE GASPERI,55 80133 NAPOLI ,
resistente
Conclusioni delle parti e ragioni della decisione
Con ricorso depositato il 13.7.2025, l'istante di cui in epigrafe chiedeva al giudice adito dichiararsi l'illegittimità dell'indebito accertato con il provvedimento impugnato del 26.8.22 ( attestante indebito su prestazione assistenziale cat INV
CIV n. 07210912 ) e la non ripetibilità delle somme richieste in restituzione con condanna alla restituzione dei ratei trattenuti e /o ripristino della prestazione sospesa .
Si costituiva in giudizio l' il quale chiedeva dichiararsi l'intervenuta decadenza CP_1 ex 47 del D.P.R. n. 639 del 30.4.1970 e succ. modifiche, l'inammissibilità e nel merito l'infondatezza della domanda.
Va preliminarmente chiarito che alla fattispecie in esame non si applica l'art. 47 del D.P.R. n. 639 del 30.4.1970, nonché l'art. 4 del D.L. n. 384 del 19.09.1992 convertito con modificazioni in legge n. 438 del 14.11.1992 . ovvero l'art. 38 comma 1 sub lett . D) punto n. 1 del D.L.
6.6.2011 conv. in L. 15.7.2011 n. 111 che dispone che “ all'art. 47 è aggiunto..il seguente comma – Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte.”, non essendo un'azione con cui si richiede l'adempimento di una prestazione, bensi un'azione di accertamento negativo del credito preteso dall' CP_1
Va altresì superata l'eccezione relativa all'inammissibilità della domanda, posto che in ricorso sono sufficientemente specificati i motivi di fatto e di diritto su cui si fondano le richieste.
Nel merito, la domanda è fondata e come tale può essere accolta.
Con la presente pronuncia, la scrivente ritiene di doversi uniformare all'orientamento giurisprudenziale di legittimità più recente – per il quale si richiama Cass. 9 novembre 2018 n. 28871; Cass. 15 ottobre 2019 n. 26036; Cass.
30 giugno 2020 n. 13223; Cass. 20 maggio 2021 n. 13915; Cass 2 luglio 2021 n.
18820 -, condividendone infine le argomentazioni.
Alla stregua delle motivazioni delle predette sentenza, richiamate per completezza anche ai sensi dell'art. 118 disp att c.p.c., va evidenziato che il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'
«affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia» (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua «alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile» al percettore
(Corte Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431). Può altresì dirsi dato acquisito quello per cui «non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, atteso che (...) rientra
(...) nella discrezionalità del legislatore porre distinte discipline speciali adattandole alle caratteristiche dell'una o dell'altra prestazione» (Corte Costituzionale 22 luglio
2004, n. 264; in senso analogo Corte Costituzionale 27 ottobre 2000, n. 448).
Ciò premesso, va osservato che si è andato affermando, in ambito assistenziale, un quadro di fondo tale per cui «in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite (...) trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale» (Cass. 1 ottobre 2015, n. 19638; Cass. 17 aprile 2014, n. 8970;
Cass. 23 gennaio 2008, n. 1446; Cass. 28 marzo 2006, n. 7048) e quindi, in sostanza, il dl. 850/1976, art.
3-ter, convertito in L. 29/1977 (secondo cui «gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore.., degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento») ed il d.l. 173/1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. 291/1988
(secondo cui «con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte» (risultando invece abrogata la L. 537/1993, che regolava l'indebito assistenziale all'art. 11, co. 4 e non applicabile, per eccesso del regolamento dalla delega di legge, l'art. 5, co. 5, d.p.r. 698/1994: sul tema v. in dettaglio, Cass.
7048/2006, cit.).
La regola generale che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens.
Regole specifiche ricorrono per l'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari (art. 37, co. 8, L. 448/1998), che consente la ripetibilità fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica, mentre non può dirsi che sussistano rispetto all'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti economici.
I precedenti richiamati escludono che, rispetto al venire meno dei requisiti economici, la regola sarebbe quella di piena ripetibilità e che essa andrebbe desunta dal disposto dell'art. 42, co. 5, d.l. 269/2003, conv. in L. 326/2003 e ciò in quanto la disposizione, dopo avere demandato ad una determinazione interdirigenziale la fissazione delle modalità tecniche per le verifiche telematiche sui redditi, afferma che «non si procede alla ripetizione delle somme indebitamente percepite, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, dai soggetti privi dei requisiti reddituali», sicché dalla limitazione della ripetibilità ai periodi anteriori rispetto all'entrata in vigore del decreto legge, dovrebbe trarsi la conclusione che, rispetto ai periodi successivi, varrebbe un regime di piena ripetibilità, secondo le regole civilistiche di cui all'art. 2033 c.c.
Tale conclusione non può però essere condivisa, in quanto il significato del predetto disposto non è univoco nel far concludere per l'esistenza di un contrasto rispetto alle precedenti previsioni generali già citate (secondo cui la ripetizione è ammessa solo dal momento dell'accertamento da parte dell'ente dell'indebito: art. 3, comma
9, cit.; art.
3-ter d.l. 850/1976 cit.) e per l'introduzione di una regola di generalizzata ripetibilità per il venire meno dei requisiti economici della prestazione assistenziale.
Infatti la disposizione, per un verso, non contiene nulla di esplicito rispetto alla disciplina, per il futuro, della ripetibilità; del resto essa conserva comunque portata normativa, ove la si intenda quale generalizzata sanatoria del pregresso, estesa anche al caso in cui vi fossero già stati accertamenti di indebito, in connessione con le regole interdirigenziali di verifica che venivano contestualmente previste.
Pertanto non può dirsi che la disposizione in questione abbia l'effetto di escludere il venire meno dei requisiti reddituali dall'applicazione della citata disciplina generale dell'indebito assistenziale.
Si deve in definitiva confermare il principio, desumibile dall'insieme delle norme e delle pronunce sopra esaminate, per cui l'indebito assistenziale per venire meno dei requisiti reddituali, inteso rigorosamente quale venir meno del titolo all'erogazione di una prestazione che era stata chiesta e si aveva diritto a percepire, determina il diritto a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali;
ciò a meno che risulti provato che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in situazione di dolo rispetto al venire meno del suo diritto (come ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio), trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito.
Deve, del resto, ritenersi che all'indebito assistenziale - anche derivante da indebita percezione di prestazione economiche a titolo di assegno sociale, - non può essere applicata la disciplina speciale dettata per l'indebito previdenziale e in particolare dall'art. 13 della legge n. 412 del 1992, di interpretazione autentica dell'art. 52, comma 1, della legge 88 del 1989, che pone regole limitative per la ripetibilità dell'indebito da parte dell'ente erogatore.
In tal senso va richiamata la distinzione tra i due diversi tipi di indebito, fondata sulla diversa natura delle prestazioni erogate, nonché la mancata copertura costituzionale della necessità di apprestare una tutela comune a entrambi nonché la natura eccezionale della disposizione in esame, che disciplina la ripetibilità di ratei indebitamente corrisposti dei trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle altre gestioni obbligatorie e non è pertanto estendibile alle prestazioni assistenziali, che non sono connesse a requisiti di contribuzione – si veda sul punto le già citate Cass. 30 giugno 2020 n. 13223;
Cass. 20 maggio 2021 n. 13915; Cass 2 luglio 2021 n. 18820.
L'individuazione delle fattispecie in cui deve essere tutelato l'affidamento del percipiente, in costanza di ratei indebiti di prestazioni assistenziali, va, pertanto, compiuta alla stregua di quanto risultante dall'elaborazione giurisprudenziale predetta, costituzionalmente orientata, e trova il proprio limite nella sussistenza di un dolo comprovato, quale specifico coefficiente soggettivo, necessario per il venir meno della tutela dell'affidamento del percipiente. Tanto premesso, va rilevato che, nel caso in esame, l'indebito presunto si fonderebbe sul presupposto di una mancata presentazione a visita per la revisione dell'assegno d'invalidità civile.
Orbene, è incontestato che la ricorrente era titolare di assegno di invalidità civile – la prestazione revocata, per l' appunto – in virtù del decreto di omologa richiamato dall' nella comparsa di costituzione e versato in atti. CP_1
Va precisato inoltre che dal decreto di omologa non si evince alcuna data di revisione, sicché anche la eventuale convocazione a revisione si palesa illegittima.
E' noto infatti che in assenza di revisioni straordinarie (che possono essere disposte solo per legge), se nel decreto di omologa non compare alcuna indicazione in ordine alla rivedibilità della prestazione, la prestazione stessa è definitiva e non può essere disposta di ufficio ed arbitrariamente dall' CP_1
In ogni caso, dagli atti di causa, è emerso che quest'ultimo ha tenuto un comportamento quantomeno contraddittorio, in quanto, pur convocando ( tra l'altro illegittimamente) a visita di revisione la parte ricorrente per il giorno
10.11.2020, (del quale vi è prova della ricezione), nella consapevolezza di non poter effettuare le visite a causa della nota pandemia del COVID, ( agli atti vi é la foto del cartello affisso fuori alla sede nel quale si legge che tutte le visite sono sospese CP_1
e varranno riprogrammate), nel frattempo, sospendeva la prestazione per mancata presentazione a visita.
Ma vi è di più, a seguito del ricorso gerarchico della parte ricorrente, il 24.10.2022
l' riconvocava a visita la suddetta, dichiarando di AVERE ACCOLTO LE CP_1
MOTIVAZIONI ADDOTTE A GIUSTIFICAZIONE DELLA PRECEDENTE ASSENZA (cfr comunicazione agli atti).
Da ciò consegue che, di fronte al comportamento equivoco e contraddittorio dell' indubbiamente sussiste la buona fede della ricorrente alla percezione CP_1 delle somme relative all'assegno di invalidità, giammai revocato e sospeso illegittimamente, senza alcuna visita di revisione, posto che sia la prima che la seconda visita non sono mai state effettuate, senza che ciò sia addebitabile alla ricorrente, in quanto la prima non era espletabile a causa del Covid, e della seconda convocazione non vi è prova della ricezione.
Pertanto, anche per il periodo successivo alla suddetta, la mancata comunicazione della visita di revisione, certamente non determina un' indebita percezione delle somme a titolo di assegno da parte della ricorrente. Va, quindi, dichiarata la insussistenza della pretesa restitutoria attivata dall' CP_1 per il periodo dal 26.08.2022 con conseguente diritto della ricorrente all' immediato ripristino della prestazione, con erogazione dei ratei dal momento della sua sospensione.
La regolamentazione delle spese segue la soccombenza, con liquidazione come in parte dispositiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
1)accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara insussistente il diritto dell' alla CP_1 ripetizione dell'indebito di cui sopra e, per l'effetto, condanna l' alla CP_1 restituzione, in favore della ricorrente, delle somme trattenute, oltre interessi legali
- o in alternativa, se maggiore, rivalutazione monetaria -sulle singole trattenute sino al saldo;
2)condanna l' alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese di lite, che CP_1 liquida in euro 2.000,00, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre Iva e
Cpa come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c.
Si comunichi.
Così deciso, in Napoli, in data 14/07/2025
Il giudice del lavoro dr.ssa Maria Rosaria Palumbo
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro 2 Sezione, in persona della dott. ssa Maria
Rosaria Palumbo, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito del deposito di note di trattazione scritta disposto ai sensi dell'art. 127 ter cpc, per il giorno 12.6.2025, così come modificato dal d.lgs 149/2022, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, ha emesso la seguente sentenza
nella causa iscritta al n. 13559/2023 del ruolo generale vertente tra
, rapp.ta e difesa dall'avv. SASSONE MARIA ELENA , con cui Parte_1 elett.te domiciliato in Indirizzo Telematico
ricorrente e
rappr. e difeso dall'avv.TEDESCHI MARIA PIA ed elett.te domiciliato in VIA CP_1
ALCIDE DE GASPERI,55 80133 NAPOLI ,
resistente
Conclusioni delle parti e ragioni della decisione
Con ricorso depositato il 13.7.2025, l'istante di cui in epigrafe chiedeva al giudice adito dichiararsi l'illegittimità dell'indebito accertato con il provvedimento impugnato del 26.8.22 ( attestante indebito su prestazione assistenziale cat INV
CIV n. 07210912 ) e la non ripetibilità delle somme richieste in restituzione con condanna alla restituzione dei ratei trattenuti e /o ripristino della prestazione sospesa .
Si costituiva in giudizio l' il quale chiedeva dichiararsi l'intervenuta decadenza CP_1 ex 47 del D.P.R. n. 639 del 30.4.1970 e succ. modifiche, l'inammissibilità e nel merito l'infondatezza della domanda.
Va preliminarmente chiarito che alla fattispecie in esame non si applica l'art. 47 del D.P.R. n. 639 del 30.4.1970, nonché l'art. 4 del D.L. n. 384 del 19.09.1992 convertito con modificazioni in legge n. 438 del 14.11.1992 . ovvero l'art. 38 comma 1 sub lett . D) punto n. 1 del D.L.
6.6.2011 conv. in L. 15.7.2011 n. 111 che dispone che “ all'art. 47 è aggiunto..il seguente comma – Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte.”, non essendo un'azione con cui si richiede l'adempimento di una prestazione, bensi un'azione di accertamento negativo del credito preteso dall' CP_1
Va altresì superata l'eccezione relativa all'inammissibilità della domanda, posto che in ricorso sono sufficientemente specificati i motivi di fatto e di diritto su cui si fondano le richieste.
Nel merito, la domanda è fondata e come tale può essere accolta.
Con la presente pronuncia, la scrivente ritiene di doversi uniformare all'orientamento giurisprudenziale di legittimità più recente – per il quale si richiama Cass. 9 novembre 2018 n. 28871; Cass. 15 ottobre 2019 n. 26036; Cass.
30 giugno 2020 n. 13223; Cass. 20 maggio 2021 n. 13915; Cass 2 luglio 2021 n.
18820 -, condividendone infine le argomentazioni.
Alla stregua delle motivazioni delle predette sentenza, richiamate per completezza anche ai sensi dell'art. 118 disp att c.p.c., va evidenziato che il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'
«affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia» (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua «alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile» al percettore
(Corte Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431). Può altresì dirsi dato acquisito quello per cui «non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, atteso che (...) rientra
(...) nella discrezionalità del legislatore porre distinte discipline speciali adattandole alle caratteristiche dell'una o dell'altra prestazione» (Corte Costituzionale 22 luglio
2004, n. 264; in senso analogo Corte Costituzionale 27 ottobre 2000, n. 448).
Ciò premesso, va osservato che si è andato affermando, in ambito assistenziale, un quadro di fondo tale per cui «in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite (...) trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale» (Cass. 1 ottobre 2015, n. 19638; Cass. 17 aprile 2014, n. 8970;
Cass. 23 gennaio 2008, n. 1446; Cass. 28 marzo 2006, n. 7048) e quindi, in sostanza, il dl. 850/1976, art.
3-ter, convertito in L. 29/1977 (secondo cui «gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore.., degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento») ed il d.l. 173/1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. 291/1988
(secondo cui «con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte» (risultando invece abrogata la L. 537/1993, che regolava l'indebito assistenziale all'art. 11, co. 4 e non applicabile, per eccesso del regolamento dalla delega di legge, l'art. 5, co. 5, d.p.r. 698/1994: sul tema v. in dettaglio, Cass.
7048/2006, cit.).
La regola generale che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens.
Regole specifiche ricorrono per l'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari (art. 37, co. 8, L. 448/1998), che consente la ripetibilità fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica, mentre non può dirsi che sussistano rispetto all'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti economici.
I precedenti richiamati escludono che, rispetto al venire meno dei requisiti economici, la regola sarebbe quella di piena ripetibilità e che essa andrebbe desunta dal disposto dell'art. 42, co. 5, d.l. 269/2003, conv. in L. 326/2003 e ciò in quanto la disposizione, dopo avere demandato ad una determinazione interdirigenziale la fissazione delle modalità tecniche per le verifiche telematiche sui redditi, afferma che «non si procede alla ripetizione delle somme indebitamente percepite, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, dai soggetti privi dei requisiti reddituali», sicché dalla limitazione della ripetibilità ai periodi anteriori rispetto all'entrata in vigore del decreto legge, dovrebbe trarsi la conclusione che, rispetto ai periodi successivi, varrebbe un regime di piena ripetibilità, secondo le regole civilistiche di cui all'art. 2033 c.c.
Tale conclusione non può però essere condivisa, in quanto il significato del predetto disposto non è univoco nel far concludere per l'esistenza di un contrasto rispetto alle precedenti previsioni generali già citate (secondo cui la ripetizione è ammessa solo dal momento dell'accertamento da parte dell'ente dell'indebito: art. 3, comma
9, cit.; art.
3-ter d.l. 850/1976 cit.) e per l'introduzione di una regola di generalizzata ripetibilità per il venire meno dei requisiti economici della prestazione assistenziale.
Infatti la disposizione, per un verso, non contiene nulla di esplicito rispetto alla disciplina, per il futuro, della ripetibilità; del resto essa conserva comunque portata normativa, ove la si intenda quale generalizzata sanatoria del pregresso, estesa anche al caso in cui vi fossero già stati accertamenti di indebito, in connessione con le regole interdirigenziali di verifica che venivano contestualmente previste.
Pertanto non può dirsi che la disposizione in questione abbia l'effetto di escludere il venire meno dei requisiti reddituali dall'applicazione della citata disciplina generale dell'indebito assistenziale.
Si deve in definitiva confermare il principio, desumibile dall'insieme delle norme e delle pronunce sopra esaminate, per cui l'indebito assistenziale per venire meno dei requisiti reddituali, inteso rigorosamente quale venir meno del titolo all'erogazione di una prestazione che era stata chiesta e si aveva diritto a percepire, determina il diritto a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali;
ciò a meno che risulti provato che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in situazione di dolo rispetto al venire meno del suo diritto (come ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio), trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito.
Deve, del resto, ritenersi che all'indebito assistenziale - anche derivante da indebita percezione di prestazione economiche a titolo di assegno sociale, - non può essere applicata la disciplina speciale dettata per l'indebito previdenziale e in particolare dall'art. 13 della legge n. 412 del 1992, di interpretazione autentica dell'art. 52, comma 1, della legge 88 del 1989, che pone regole limitative per la ripetibilità dell'indebito da parte dell'ente erogatore.
In tal senso va richiamata la distinzione tra i due diversi tipi di indebito, fondata sulla diversa natura delle prestazioni erogate, nonché la mancata copertura costituzionale della necessità di apprestare una tutela comune a entrambi nonché la natura eccezionale della disposizione in esame, che disciplina la ripetibilità di ratei indebitamente corrisposti dei trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle altre gestioni obbligatorie e non è pertanto estendibile alle prestazioni assistenziali, che non sono connesse a requisiti di contribuzione – si veda sul punto le già citate Cass. 30 giugno 2020 n. 13223;
Cass. 20 maggio 2021 n. 13915; Cass 2 luglio 2021 n. 18820.
L'individuazione delle fattispecie in cui deve essere tutelato l'affidamento del percipiente, in costanza di ratei indebiti di prestazioni assistenziali, va, pertanto, compiuta alla stregua di quanto risultante dall'elaborazione giurisprudenziale predetta, costituzionalmente orientata, e trova il proprio limite nella sussistenza di un dolo comprovato, quale specifico coefficiente soggettivo, necessario per il venir meno della tutela dell'affidamento del percipiente. Tanto premesso, va rilevato che, nel caso in esame, l'indebito presunto si fonderebbe sul presupposto di una mancata presentazione a visita per la revisione dell'assegno d'invalidità civile.
Orbene, è incontestato che la ricorrente era titolare di assegno di invalidità civile – la prestazione revocata, per l' appunto – in virtù del decreto di omologa richiamato dall' nella comparsa di costituzione e versato in atti. CP_1
Va precisato inoltre che dal decreto di omologa non si evince alcuna data di revisione, sicché anche la eventuale convocazione a revisione si palesa illegittima.
E' noto infatti che in assenza di revisioni straordinarie (che possono essere disposte solo per legge), se nel decreto di omologa non compare alcuna indicazione in ordine alla rivedibilità della prestazione, la prestazione stessa è definitiva e non può essere disposta di ufficio ed arbitrariamente dall' CP_1
In ogni caso, dagli atti di causa, è emerso che quest'ultimo ha tenuto un comportamento quantomeno contraddittorio, in quanto, pur convocando ( tra l'altro illegittimamente) a visita di revisione la parte ricorrente per il giorno
10.11.2020, (del quale vi è prova della ricezione), nella consapevolezza di non poter effettuare le visite a causa della nota pandemia del COVID, ( agli atti vi é la foto del cartello affisso fuori alla sede nel quale si legge che tutte le visite sono sospese CP_1
e varranno riprogrammate), nel frattempo, sospendeva la prestazione per mancata presentazione a visita.
Ma vi è di più, a seguito del ricorso gerarchico della parte ricorrente, il 24.10.2022
l' riconvocava a visita la suddetta, dichiarando di AVERE ACCOLTO LE CP_1
MOTIVAZIONI ADDOTTE A GIUSTIFICAZIONE DELLA PRECEDENTE ASSENZA (cfr comunicazione agli atti).
Da ciò consegue che, di fronte al comportamento equivoco e contraddittorio dell' indubbiamente sussiste la buona fede della ricorrente alla percezione CP_1 delle somme relative all'assegno di invalidità, giammai revocato e sospeso illegittimamente, senza alcuna visita di revisione, posto che sia la prima che la seconda visita non sono mai state effettuate, senza che ciò sia addebitabile alla ricorrente, in quanto la prima non era espletabile a causa del Covid, e della seconda convocazione non vi è prova della ricezione.
Pertanto, anche per il periodo successivo alla suddetta, la mancata comunicazione della visita di revisione, certamente non determina un' indebita percezione delle somme a titolo di assegno da parte della ricorrente. Va, quindi, dichiarata la insussistenza della pretesa restitutoria attivata dall' CP_1 per il periodo dal 26.08.2022 con conseguente diritto della ricorrente all' immediato ripristino della prestazione, con erogazione dei ratei dal momento della sua sospensione.
La regolamentazione delle spese segue la soccombenza, con liquidazione come in parte dispositiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
1)accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara insussistente il diritto dell' alla CP_1 ripetizione dell'indebito di cui sopra e, per l'effetto, condanna l' alla CP_1 restituzione, in favore della ricorrente, delle somme trattenute, oltre interessi legali
- o in alternativa, se maggiore, rivalutazione monetaria -sulle singole trattenute sino al saldo;
2)condanna l' alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese di lite, che CP_1 liquida in euro 2.000,00, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre Iva e
Cpa come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c.
Si comunichi.
Così deciso, in Napoli, in data 14/07/2025
Il giudice del lavoro dr.ssa Maria Rosaria Palumbo