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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 28/01/2025, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5327/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuditta Antonella Guaglianone ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5327/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCARPELLI Parte_1 C.F._1
FERNANDO, elettivamente domiciliato in VIA CESARE GABRIELE, 43 87100 COSENZA presso il difensore avv. SCARPELLI FERNANDO
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GATTO GIANFRANCO, Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliato in PIAZZA I MAGGIO, 20 CITTA' 2000 87100 COSENZA presso il difensore avv. GATTO GIANFRANCO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCARPELLI Parte_3 C.F._3
FERNANDO, elettivamente domiciliato in VIA CESARE GABRIELE, 43 87100 COSENZA presso il difensore avv. SCARPELLI FERNANDO
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GATTO Parte_4 C.F._4
GIANFRANCO, elettivamente domiciliato in PIAZZA I MAGGIO, 20 CITTA' 2000 87100
COSENZA presso il difensore avv. GATTO GIANFRANCO
(C.F. Controparte_1
) P.IVA_1
OPPONENTI contro
(C.F. Controparte_2
), nella qualità di procuratrice con rappresentanza di P.IVA_2 CP_3
pagina 1 di 7 P.I. , con il patrocinio dell'avv. CERVO MARIA Controparte_4 P.IVA_3
RITA, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. CERVO MARIA RITA
[...]
(C.F. ), con il patrocinio degli avv. Controparte_5 P.IVA_4
RAVINALE MARIO, ALICE RAVINALE e dell'avv. NATALIZIA LUIGI ( ); C.F._5
elettivamente domiciliato presso il difensore avv. NATALIZIA LUIGI
(C.F. ), Controparte_6 P.IVA_5 con il patrocinio dell'avv. ESPOSITO STEFANO, elettivamente domiciliato in VIA ANDREA
D'ISERNIA 24 NAPOLI presso il difensore avv. ESPOSITO STEFANO
TERZI CHIAMATI
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
conclusioni: come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, e si opponevano Parte_1 Parte_3
al decreto ingiuntivo n. 1506/2019 del 29.10.2019 con il quale veniva loro ingiunto in qualità di fideiussori – in solido con la Controparte_1 Pt_5
, e - il pagamento della somma di € 410.519,20,
[...] Parte_2 Parte_4
oltre interessi e spese in favore di per un Controparte_7
credito inadempiuto - concesso alla con garanzie fideiussorie - derivante da tre mutui CP_1 chirografi, oltre all'apertura di linee di credito e anticipazioni fatture.
Gli opponenti, in particolare, eccepivano: l'inesistenza del decreto ingiuntivo opposto in quanto emesso nei confronti di , deceduto il 5.11.2016; l'inesistenza e/o Parte_5
nullità della notificazione del decreto opposto per difetto di legittimazione del procuratore della il difetto dello jus postulandi del difensore;
il difetto di prova scritta del credito CP_8 azionato;
l'illegittima applicazione, nel corso del rapporto contrattuale, delle valute, di costi, spese e interessi non pattuiti ed in ogni caso superiori a quelli nominali anche ai sensi della L.
n. 108/96; la violazione dell'art. 1957 c.c. e la nullità delle garanzie prestate per violazione dell'art. 2 della L. n. 287/1990, con conseguente nullità della fideiussione e revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva in giudizio la quale mandataria con Controparte_2 pagina 2 di 7 rappresentanza della la quale, Controparte_7
preliminarmente, chiedeva la riunione del presente giudizio con gli altri giudizi pendenti, aventi ad oggetto l'opposizione avverso il medesimo decreto ingiuntivo spiegata dagli altri fideiussori e e dalla società debitrice sempre in Parte_2 Parte_4 CP_1
via preliminare, eccepiva il mancato esperimento del tentativo di mediazione e, nel merito,
l'indeterminatezza della domanda, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del d.i. Contr La , in particolare, deduceva: che il d.i. opposto era stato emesso non solo nei confronti di , deceduto, ma anche nei confronti di , Parte_5 Controparte_9 Parte_3
legittimi eredi di , nonché garanti a titolo personale;
che il ricorso per Parte_5
ingiunzione era stato correttamente richiesto dalla nella qualità Controparte_2
di mandataria con rappresentanza - in forza di atto pubblico - della titolare CP_8
del credito;
che il credito era fondato su prova scritta;
la correttezza e buona fede della CP_7 nell'esecuzione del contratto di fideiussione.
Con ordinanza dell'8.03.2021, veniva disposta la riunione al presente procedimento delle cause R.G.A.C. nn. 2/2020, 80/2020 e 558/2020.
A seguito della riunione, e , sul presupposto che tra le Parte_2 Parte_4
garanzie acquisite da a tutela dei propri crediti, oltre alle fideiussioni CP_8
personali, vi erano anche le garanzie prestate da e Controparte_5 [...]
, chiedevano di essere autorizzati a chiamarle in Controparte_6 causa, quali solidalmente responsabili dell'obbligazione bancaria pattuita con la
[...]
e per garantire e manlevare da ogni pronuncia di condanna la gli istanti, CP_8 CP_1
quali fideiussori.
Autorizzate le chiamate in causa di terzi richieste dagli opponenti, si costituiva in giudizio la
, la quale eccepiva il difetto di legittimazione dei fideiussori Controparte_5
Contr e, nel merito, contestava la sussistenza di un rapporto di solidarietà tra fideiussori, e
In subordine, in caso di accoglimento della domanda di manleva, chiedeva CP_8 la limitazione della condanna a quanto previsto dall'intervenuto accordo di ristrutturazione dei Contr debiti ex art. 182 bis e septies L. Fall., che vincolava e CP_8
Si costituiva, altresì, in giudizio, la terza chiamata Controparte_6
la quale, preliminarmente, eccepiva la propria carenza di legittimazione e, in
[...]
subordine, deducendo il pagamento di parte del debito per effetto della garanzia prestata Contr unitamente ad chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa la CP_5
pagina 3 di 7 nella qualità di banca finanziatrice, nei confronti della quale proponeva CP_8 domanda di rivalsa e garanzia e chiedeva la restituzione in suo favore dell'importo erogato pari ad € 127.113,80.
Con decreto del 30.03.2022, disattesa la richiesta di chiamata in causa della CP_8
e rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, veniva concesso termine per l'istaurazione della procedura obbligatoria di mediazione. La causa, quindi, veniva rinviata all'udienza cartolare del 22.09.2022, all'esito della quale venivano concessi termini ex art. 183 cpc.
All'udienza di ammissione dei mezzi istruttori del 18.05.2023, rilevato l'intervenuto fallimento della opponente veniva dichiarata l'interruzione del Controparte_1
giudizio.
Il giudizio veniva riassunto dai fideiussori con ricorso del 18.09.2023 e, scaduti i termini concessi alle parti per dedurre in merito alla vessatorietà delle clausole dei contratti di fideiussione, la causa, per il resto, veniva ritenuta matura per la decisione senza necessità di istruttoria.
All'udienza del 26.09.2024, le parti precisavano le conclusioni riportandosi ai propri atti e la causa veniva trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini per lo scambio di memorie conclusionali e repliche ex art. 190 c.p.c.
Preliminarmente, occorre esaminare l'eccezione di improcedibilità della domanda per omesso esperimento della procedura di mediazione obbligatoria sollevata dagli opponenti.
Devesi rilevare innanzitutto, in punto di diritto, che nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di attivare il procedimento di mediazione è a carico del creditore opposto
(Cass. civ. Sez.Un. n. 19596/2020), ne consegue che, il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione previsto dall'art. 5 del D. Lgs. 28/2010, determina l'improcedibilità dell'azione cui conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo.
Nella fattispecie, rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e successivamente alla concessione del termine per introdurre la procedura di mediazione obbligatoria, veniva sollevata dagli opponenti l'eccezione di improcedibilità della domanda, sul presupposto che l'istanza di avvio del procedimento di mediazione era stato notificato a mezzo p.e.c. – per il tramite dell'organismo di mediazione - esclusivamente ai pagina 4 di 7 procuratori degli opponenti costituiti in giudizio e non anche alle parti personalmente, rilevando che non poteva perciò ritenersi soddisfatta la condizione di procedibilità.
Risulta dal verbale di mediazione prodotto che, all'incontro svoltosi innanzi al mediatore in data 19.05.2022, si verificava la mancata comparizione delle parti invitate, che determinava la chiusura del procedimento con esito negativo per assenza delle parti convenute.
L'eccezione è fondata e trova accoglimento, con assorbimento degli altri motivi di opposizione anche nel merito.
Si rileva che, secondo la disciplina vigente ratione temporis, secondo l'art. 4 del D.Lgs.
28/2010, la domanda di mediazione deve indicare le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa e, unitamente alla designazione del mediatore, alla sede, alla data dell'incontro, nonché alle modalità di svolgimento della procedura ed alle altre informazioni utili, sono comunicate a cura dell'organismo “all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche
a cura della parte istante" (art. 8, comma 1, D.lgs. 28/2010). È chiaro, quindi, l'intento del legislatore di consentire che la parte sia tempestivamente informata per poter partecipare personalmente all'incontro di mediazione e valorizzare la possibilità delle parti di decidere del proprio conflitto. La presenza della parte è imposta dalla natura stessa del procedimento di mediazione come meccanismo di risoluzione alternativa delle controversie, difatti, "il legislatore ha previsto e voluto la comparizione personale delle parti dinanzi al mediatore, perché solo nel dialogo informale e diretto tra parti e mediatore, conta che si possa trovare quella composizione degli opposti interessi satisfattiva al punto da evitare la controversia ed essere più vantaggiosa per entrambe le parti " (Cassazione civile, 27/03/2019, n. 8473).
La giurisprudenza di merito è ormai unanime nel ritenere che, anche nel caso in cui la procedura di mediazione obbligatoria venga promossa in pendenza di giudizio, la comunicazione dell'invito debba essere comunicata alla parte personalmente, mentre l'invio al solo indirizzo di posta elettronica certificata del procuratore costituito della parte non può ritenersi valido ed efficace (ex multis, tra le più recenti, sentenze Trib. Catanzaro, 7 giugno
2023, n. 924; Trib. Torre Annunziata, 21 febbraio 2023, n. 529; Trib. Avellino, 1° febbraio
2023 n. 178; Trib. Palermo 5 settembre 2019, n. 3903).
Tale soluzione appare condivisibile tenendo presente, sia la natura e lo scopo del procedimento di mediazione, sia che lo stesso D.Lgs. n. 28/2010 non contempla in nessuna sua parte la possibilità di notificare la domanda al procuratore legale costituito e che le pagina 5 di 7 disposizioni in esame devono essere interpretate in maniera restrittiva. È necessario, infatti, che l'atto sia portato a conoscenza del diretto interessato, con la conseguente necessità che questi sia correttamente indicato nella domanda di mediazione, che sia sostanzialmente destinatario dell'invito e sia posto nella condizione di partecipare personalmente al procedimento.
Nel caso di specie, l'irregolarità della notifica dell'istanza di mediazione, non è sanata neppure dalla procura alle liti rilasciata dagli opponenti ai propri difensori atteso che, nell'ipotesi di notifica al solo avvocato e non al diretto interessato, affinché la condizione di procedibilità possa considerarsi propriamente soddisfatta, occorre quantomeno che si evinca in maniera chiara che parte chiamata abbia eletto domicilio presso il proprio legale anche con riferimento alla fase stragiudiziale ed espressamente per il procedimento di mediazione.
Dall'esame di dette procure, si evince in maniera chiara che gli opponenti avevano effettuato elezione di domicilio presso i propri legali con esclusivo riferimento alla sola fase giudiziale e non anche espressamente con riferimento alla fase stragiudiziale, né nello specifico in relazione al procedimento di mediazione.
Inoltre, sebbene tale comunicazione sia avvenuta ad opera dell'organismo di mediazione e non della parte opposta, tuttavia su quest'ultima, in quanto parte tenuta ad attivare ai fini della procedibilità della domanda la predetta procedura, incombeva il preciso onere di verificare la correttezza della comunicazione, con la conseguenza che la stessa non può invocare alcuna causa di non imputabilità per la propria negligenza nell'esatta individuazione del destinatario della comunicazione.
Ebbene, alla stregua delle considerazioni che precedono, deve ritenersi che nella fattispecie in esame non risulta essere stata soddisfatta la condizione di procedibilità dell'azione e che, pertanto, da quanto sopra rilevato, consegue la revoca del decreto ingiuntivo n. 1506/2019 del 29.10.2019.
Riguardo le spese processuali appare necessario dire che nell'ipotesi in cui pur essendo stata attivata la procedura di mediazione e la parte non ha partecipato al primo incontro perché non destinataria dell'invito di mediazione, come nel caso che ci occupa, ne consegue la condanna alle spese processuali in capo all'opposto in base al principio della soccombenza che si liquidano come da dispositivo tenuto conto dei minimi tariffari anche se la parte è rimasta contumace in giudizio, Tribunale di Locri sentenza n. 592/2023 del 24.10.2023, ciò perché ha comunque obbligato la controparte ad avviare il giudizio. pagina 6 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
dichiara l'improcedibilità della domanda per quanto in parte motiva;
revoca l'opposto decreto ingiuntivo n. 1506/2019 del 29.10.2019;
Condanna la parte opposta al pagamento delle spese di lite in favore degli opponenti costituiti e terzi chiamati, che si liquidano in euro 607,00 per spese vive, euro 2.552,00 per compensi, oltre forfetario 15%, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge tra cui con distrazione in favore dell'avv. Gianfranco Gatto che ne ha fatto espressa richiesta ex art. 93 cpc.
Cosenza, 28 gennaio 2025
Il Giudice dott. Giuditta Antonella Guaglianone
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuditta Antonella Guaglianone ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5327/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCARPELLI Parte_1 C.F._1
FERNANDO, elettivamente domiciliato in VIA CESARE GABRIELE, 43 87100 COSENZA presso il difensore avv. SCARPELLI FERNANDO
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GATTO GIANFRANCO, Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliato in PIAZZA I MAGGIO, 20 CITTA' 2000 87100 COSENZA presso il difensore avv. GATTO GIANFRANCO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCARPELLI Parte_3 C.F._3
FERNANDO, elettivamente domiciliato in VIA CESARE GABRIELE, 43 87100 COSENZA presso il difensore avv. SCARPELLI FERNANDO
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GATTO Parte_4 C.F._4
GIANFRANCO, elettivamente domiciliato in PIAZZA I MAGGIO, 20 CITTA' 2000 87100
COSENZA presso il difensore avv. GATTO GIANFRANCO
(C.F. Controparte_1
) P.IVA_1
OPPONENTI contro
(C.F. Controparte_2
), nella qualità di procuratrice con rappresentanza di P.IVA_2 CP_3
pagina 1 di 7 P.I. , con il patrocinio dell'avv. CERVO MARIA Controparte_4 P.IVA_3
RITA, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. CERVO MARIA RITA
[...]
(C.F. ), con il patrocinio degli avv. Controparte_5 P.IVA_4
RAVINALE MARIO, ALICE RAVINALE e dell'avv. NATALIZIA LUIGI ( ); C.F._5
elettivamente domiciliato presso il difensore avv. NATALIZIA LUIGI
(C.F. ), Controparte_6 P.IVA_5 con il patrocinio dell'avv. ESPOSITO STEFANO, elettivamente domiciliato in VIA ANDREA
D'ISERNIA 24 NAPOLI presso il difensore avv. ESPOSITO STEFANO
TERZI CHIAMATI
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
conclusioni: come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, e si opponevano Parte_1 Parte_3
al decreto ingiuntivo n. 1506/2019 del 29.10.2019 con il quale veniva loro ingiunto in qualità di fideiussori – in solido con la Controparte_1 Pt_5
, e - il pagamento della somma di € 410.519,20,
[...] Parte_2 Parte_4
oltre interessi e spese in favore di per un Controparte_7
credito inadempiuto - concesso alla con garanzie fideiussorie - derivante da tre mutui CP_1 chirografi, oltre all'apertura di linee di credito e anticipazioni fatture.
Gli opponenti, in particolare, eccepivano: l'inesistenza del decreto ingiuntivo opposto in quanto emesso nei confronti di , deceduto il 5.11.2016; l'inesistenza e/o Parte_5
nullità della notificazione del decreto opposto per difetto di legittimazione del procuratore della il difetto dello jus postulandi del difensore;
il difetto di prova scritta del credito CP_8 azionato;
l'illegittima applicazione, nel corso del rapporto contrattuale, delle valute, di costi, spese e interessi non pattuiti ed in ogni caso superiori a quelli nominali anche ai sensi della L.
n. 108/96; la violazione dell'art. 1957 c.c. e la nullità delle garanzie prestate per violazione dell'art. 2 della L. n. 287/1990, con conseguente nullità della fideiussione e revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva in giudizio la quale mandataria con Controparte_2 pagina 2 di 7 rappresentanza della la quale, Controparte_7
preliminarmente, chiedeva la riunione del presente giudizio con gli altri giudizi pendenti, aventi ad oggetto l'opposizione avverso il medesimo decreto ingiuntivo spiegata dagli altri fideiussori e e dalla società debitrice sempre in Parte_2 Parte_4 CP_1
via preliminare, eccepiva il mancato esperimento del tentativo di mediazione e, nel merito,
l'indeterminatezza della domanda, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del d.i. Contr La , in particolare, deduceva: che il d.i. opposto era stato emesso non solo nei confronti di , deceduto, ma anche nei confronti di , Parte_5 Controparte_9 Parte_3
legittimi eredi di , nonché garanti a titolo personale;
che il ricorso per Parte_5
ingiunzione era stato correttamente richiesto dalla nella qualità Controparte_2
di mandataria con rappresentanza - in forza di atto pubblico - della titolare CP_8
del credito;
che il credito era fondato su prova scritta;
la correttezza e buona fede della CP_7 nell'esecuzione del contratto di fideiussione.
Con ordinanza dell'8.03.2021, veniva disposta la riunione al presente procedimento delle cause R.G.A.C. nn. 2/2020, 80/2020 e 558/2020.
A seguito della riunione, e , sul presupposto che tra le Parte_2 Parte_4
garanzie acquisite da a tutela dei propri crediti, oltre alle fideiussioni CP_8
personali, vi erano anche le garanzie prestate da e Controparte_5 [...]
, chiedevano di essere autorizzati a chiamarle in Controparte_6 causa, quali solidalmente responsabili dell'obbligazione bancaria pattuita con la
[...]
e per garantire e manlevare da ogni pronuncia di condanna la gli istanti, CP_8 CP_1
quali fideiussori.
Autorizzate le chiamate in causa di terzi richieste dagli opponenti, si costituiva in giudizio la
, la quale eccepiva il difetto di legittimazione dei fideiussori Controparte_5
Contr e, nel merito, contestava la sussistenza di un rapporto di solidarietà tra fideiussori, e
In subordine, in caso di accoglimento della domanda di manleva, chiedeva CP_8 la limitazione della condanna a quanto previsto dall'intervenuto accordo di ristrutturazione dei Contr debiti ex art. 182 bis e septies L. Fall., che vincolava e CP_8
Si costituiva, altresì, in giudizio, la terza chiamata Controparte_6
la quale, preliminarmente, eccepiva la propria carenza di legittimazione e, in
[...]
subordine, deducendo il pagamento di parte del debito per effetto della garanzia prestata Contr unitamente ad chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa la CP_5
pagina 3 di 7 nella qualità di banca finanziatrice, nei confronti della quale proponeva CP_8 domanda di rivalsa e garanzia e chiedeva la restituzione in suo favore dell'importo erogato pari ad € 127.113,80.
Con decreto del 30.03.2022, disattesa la richiesta di chiamata in causa della CP_8
e rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, veniva concesso termine per l'istaurazione della procedura obbligatoria di mediazione. La causa, quindi, veniva rinviata all'udienza cartolare del 22.09.2022, all'esito della quale venivano concessi termini ex art. 183 cpc.
All'udienza di ammissione dei mezzi istruttori del 18.05.2023, rilevato l'intervenuto fallimento della opponente veniva dichiarata l'interruzione del Controparte_1
giudizio.
Il giudizio veniva riassunto dai fideiussori con ricorso del 18.09.2023 e, scaduti i termini concessi alle parti per dedurre in merito alla vessatorietà delle clausole dei contratti di fideiussione, la causa, per il resto, veniva ritenuta matura per la decisione senza necessità di istruttoria.
All'udienza del 26.09.2024, le parti precisavano le conclusioni riportandosi ai propri atti e la causa veniva trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini per lo scambio di memorie conclusionali e repliche ex art. 190 c.p.c.
Preliminarmente, occorre esaminare l'eccezione di improcedibilità della domanda per omesso esperimento della procedura di mediazione obbligatoria sollevata dagli opponenti.
Devesi rilevare innanzitutto, in punto di diritto, che nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di attivare il procedimento di mediazione è a carico del creditore opposto
(Cass. civ. Sez.Un. n. 19596/2020), ne consegue che, il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione previsto dall'art. 5 del D. Lgs. 28/2010, determina l'improcedibilità dell'azione cui conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo.
Nella fattispecie, rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e successivamente alla concessione del termine per introdurre la procedura di mediazione obbligatoria, veniva sollevata dagli opponenti l'eccezione di improcedibilità della domanda, sul presupposto che l'istanza di avvio del procedimento di mediazione era stato notificato a mezzo p.e.c. – per il tramite dell'organismo di mediazione - esclusivamente ai pagina 4 di 7 procuratori degli opponenti costituiti in giudizio e non anche alle parti personalmente, rilevando che non poteva perciò ritenersi soddisfatta la condizione di procedibilità.
Risulta dal verbale di mediazione prodotto che, all'incontro svoltosi innanzi al mediatore in data 19.05.2022, si verificava la mancata comparizione delle parti invitate, che determinava la chiusura del procedimento con esito negativo per assenza delle parti convenute.
L'eccezione è fondata e trova accoglimento, con assorbimento degli altri motivi di opposizione anche nel merito.
Si rileva che, secondo la disciplina vigente ratione temporis, secondo l'art. 4 del D.Lgs.
28/2010, la domanda di mediazione deve indicare le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa e, unitamente alla designazione del mediatore, alla sede, alla data dell'incontro, nonché alle modalità di svolgimento della procedura ed alle altre informazioni utili, sono comunicate a cura dell'organismo “all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche
a cura della parte istante" (art. 8, comma 1, D.lgs. 28/2010). È chiaro, quindi, l'intento del legislatore di consentire che la parte sia tempestivamente informata per poter partecipare personalmente all'incontro di mediazione e valorizzare la possibilità delle parti di decidere del proprio conflitto. La presenza della parte è imposta dalla natura stessa del procedimento di mediazione come meccanismo di risoluzione alternativa delle controversie, difatti, "il legislatore ha previsto e voluto la comparizione personale delle parti dinanzi al mediatore, perché solo nel dialogo informale e diretto tra parti e mediatore, conta che si possa trovare quella composizione degli opposti interessi satisfattiva al punto da evitare la controversia ed essere più vantaggiosa per entrambe le parti " (Cassazione civile, 27/03/2019, n. 8473).
La giurisprudenza di merito è ormai unanime nel ritenere che, anche nel caso in cui la procedura di mediazione obbligatoria venga promossa in pendenza di giudizio, la comunicazione dell'invito debba essere comunicata alla parte personalmente, mentre l'invio al solo indirizzo di posta elettronica certificata del procuratore costituito della parte non può ritenersi valido ed efficace (ex multis, tra le più recenti, sentenze Trib. Catanzaro, 7 giugno
2023, n. 924; Trib. Torre Annunziata, 21 febbraio 2023, n. 529; Trib. Avellino, 1° febbraio
2023 n. 178; Trib. Palermo 5 settembre 2019, n. 3903).
Tale soluzione appare condivisibile tenendo presente, sia la natura e lo scopo del procedimento di mediazione, sia che lo stesso D.Lgs. n. 28/2010 non contempla in nessuna sua parte la possibilità di notificare la domanda al procuratore legale costituito e che le pagina 5 di 7 disposizioni in esame devono essere interpretate in maniera restrittiva. È necessario, infatti, che l'atto sia portato a conoscenza del diretto interessato, con la conseguente necessità che questi sia correttamente indicato nella domanda di mediazione, che sia sostanzialmente destinatario dell'invito e sia posto nella condizione di partecipare personalmente al procedimento.
Nel caso di specie, l'irregolarità della notifica dell'istanza di mediazione, non è sanata neppure dalla procura alle liti rilasciata dagli opponenti ai propri difensori atteso che, nell'ipotesi di notifica al solo avvocato e non al diretto interessato, affinché la condizione di procedibilità possa considerarsi propriamente soddisfatta, occorre quantomeno che si evinca in maniera chiara che parte chiamata abbia eletto domicilio presso il proprio legale anche con riferimento alla fase stragiudiziale ed espressamente per il procedimento di mediazione.
Dall'esame di dette procure, si evince in maniera chiara che gli opponenti avevano effettuato elezione di domicilio presso i propri legali con esclusivo riferimento alla sola fase giudiziale e non anche espressamente con riferimento alla fase stragiudiziale, né nello specifico in relazione al procedimento di mediazione.
Inoltre, sebbene tale comunicazione sia avvenuta ad opera dell'organismo di mediazione e non della parte opposta, tuttavia su quest'ultima, in quanto parte tenuta ad attivare ai fini della procedibilità della domanda la predetta procedura, incombeva il preciso onere di verificare la correttezza della comunicazione, con la conseguenza che la stessa non può invocare alcuna causa di non imputabilità per la propria negligenza nell'esatta individuazione del destinatario della comunicazione.
Ebbene, alla stregua delle considerazioni che precedono, deve ritenersi che nella fattispecie in esame non risulta essere stata soddisfatta la condizione di procedibilità dell'azione e che, pertanto, da quanto sopra rilevato, consegue la revoca del decreto ingiuntivo n. 1506/2019 del 29.10.2019.
Riguardo le spese processuali appare necessario dire che nell'ipotesi in cui pur essendo stata attivata la procedura di mediazione e la parte non ha partecipato al primo incontro perché non destinataria dell'invito di mediazione, come nel caso che ci occupa, ne consegue la condanna alle spese processuali in capo all'opposto in base al principio della soccombenza che si liquidano come da dispositivo tenuto conto dei minimi tariffari anche se la parte è rimasta contumace in giudizio, Tribunale di Locri sentenza n. 592/2023 del 24.10.2023, ciò perché ha comunque obbligato la controparte ad avviare il giudizio. pagina 6 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
dichiara l'improcedibilità della domanda per quanto in parte motiva;
revoca l'opposto decreto ingiuntivo n. 1506/2019 del 29.10.2019;
Condanna la parte opposta al pagamento delle spese di lite in favore degli opponenti costituiti e terzi chiamati, che si liquidano in euro 607,00 per spese vive, euro 2.552,00 per compensi, oltre forfetario 15%, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge tra cui con distrazione in favore dell'avv. Gianfranco Gatto che ne ha fatto espressa richiesta ex art. 93 cpc.
Cosenza, 28 gennaio 2025
Il Giudice dott. Giuditta Antonella Guaglianone
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