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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 29/05/2025, n. 653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 653 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di L'Aquila
PRIMA SEZIONE
riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:
Dr. Silvia Rita Fabrizio– Presidente
Dr. Alberto Iachini Bellisarii - Consigliere
Avv. Martini Maria Luisa - Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al R.G. n. 459/2023 promossa da
(C.F.: ) (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F.: ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 tutte rappresentate e difese giusta procura a margine del ricorso in opposizione ex art. 615 cpc introduttivo del giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale civile di Pescara RG. 5662/2017, dall'Avv. Giuliano Milia ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Pescara, via G. da Fiore 15;
APPELLANTI PRINCIPALI
Contro
, (C.F. , rappresentata e difesa giusta del Controparte_1 C.F._4
07/02/2018 nel giudizio di primo grado R.G. 5662/2017 dall'Avv. Maurizio Gabrielli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Teulada n. 52;
APPELLATA- APPELLANTE INCIDENTALE
avverso la sentenza non definitiva n. 1189/2021 pubblicata il 24.09.2021 e la sentenza definitiva n.
358/2023 pubblicata il 10.03.2023, entrambe rese dal Tribunale di Pescara nel giudizio RG.
N. 5662/2017
CONCLUSIONI DELLE PARTI: per le appellanti principali:
Voglia l'On. Tribunale adito, contrariis reiectis ed in parziale riforma della sentenza non definitiva n. 1189/2021 depositata il 24.09.2021 resa nel giudizio celebrato dinanzi al
Tribunale di Pescara RG.5662/2017 e rispetto alla quale è stata formalizzata riserva di appello ex art. 340 cpc alla prima udienza successiva del 12.01.2022; ed altresì in parziale riforma della sentenza definitiva n. 358/2023 depositata il 10.03.2023 notificata via pec il
27.03.2023: - nel merito: dare atto dell'avvenuto rilascio e/o della mancata occupazione del terreno a suo tempo condotto in locazione dalle odierne appellanti (quanto meno, stando ai riscontri istruttori, a far data dalla introduzione da parte della del giudizio di accertamento CP_1 della servitù di passaggio sul fondo intercluso, ossia dal 16.11.2012 e comunque non oltre la data di notifica dell'atto di precetto 11.02.2014); in ogni caso, accertare l'intervenuta estinzione del credito portato nel precetto notificato il 11.02.2014, così come rideterminato dalla sentenza del Tribunale di Pescara n. 358/2023 nella misura di complessivi €. 5.908,26;
- sempre nel merito: condannare la alla ripetizione di quanto indebitamente CP_1 percepito a titolo di indennità di occupazione non dovuta, nella misura emersa in corso di causa, ovvero nella diversa misura maggiore o minore ritenuta di giustizia, maggiorata di interessi e rivalutazione sino al soddisfo;
- infine, accertare la responsabilità aggravata della per aver agito temerariamente CP_1 per colpa grave e/o mala fede e per l'effetto condannarla al risarcimento dei danni in favore delle odierne appellanti;
in via subordinata, previo diverso accertamento della effettiva data del rilascio del parcheggio condotto in locazione dalle odierne comparenti, (doc. 16 e 18 allegati al fascicolo di parte opponente) accertare l'erroneità della sorte capitale portata in precetto, in quanto di gran lunga superiore rispetto al titolo azionato, nonché all'entità delle somme eventualmente dovute, avuto riguardo di quanto già corrisposto in favore della sig.ra con CP_1 conseguente pronuncia di estinzione del debito e condanna della creditrice alla ripetizione dell'eventuale indebito percepito. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.”
Per l'appellata – appellante incidentale :
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello de L'Aquila, reietta e disattesa ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione, così giudicare:
1) in via pregiudiziale accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o decadenza dell'appello avverso la Sentenza non definitiva n. 1189/2021 depositata il 24.09.2021 e l'inammissibilità delle nuove domande formulate dalle appellanti ex art. 345 c.p.c.;
2) nel merito rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto, confermando in toto la Sentenza non definitiva n. 1189/2021 e la sentenza definitiva n.
358/2023;
3) In accoglimento dell'appello incidentale condizionato, qualora la Corte d'Appello adita, riformi le sentenze di primo grado e decidendo sulla presente impugnazione, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 616 c.p.c. per tardività d'iscrizione a ruolo, per violazione dell'art. 138 ss. c.p.c. poiché il ricorso non è stato notificato alla parte processuale ma solo al codifensore non domiciliatario della resi-stente, ed in quanto notificata all'Avv. Maurizio Gabrielli e all'Avv. Lorenzo Cardone ove la resistente aveva eletto domicilio;
pag. 2/19 4) In accoglimento dell'appello incidentale condizionato accertare e dichiarare
l'inammissibilità dell'opposizione per ne bis in idem per violazione dell'art. 2909 c.c.;
5) In accoglimento dell'appello incidentale condizionato accertare e dichiarare l'inammissibilità di tutte le domande svolte dalle appellanti di accertamento di rilascio del terreno per la violazione dell'art. 395 c.p.c.;
6) In accoglimento dell'appello incidentale condizionato accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto e diritto della domanda di accertamento dell'effettiva data di rilascio del parcheggio e della domanda di responsabilità ex art. 2043 e 96 c.p.c. nei confronti della appellata per le ragioni di cui in narrativa, accertando e dichiarando nella determinazione dei rapporti dare-avere successivi alla data di notifica dell'atto di precetto opposto e recependo, come indicato dal CTU, anche l'importo relativo alle spese per le procedure esecutive, tutte le appellanti in solido tenute al pagamento del credito accertato a favore di parte appellata pari ad € 15.382,66, alla data del 31.12.2022, oltre alle successive maturate e maturande indennità di occupazione di € 253,23 mensili, oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo sino a rilascio del terreno in favore dell'appellata, o quel diverso importo ritenuto di giustizia condannandole per l'effetto in solido al pagamento.
7) In accoglimento dell'appello incidentale condizionato ed in via riconvenzionale accertare
e dichiarare che tutte le ricorrenti, in solido, in conseguenza del loro comportamento processuale di gravissima responsabilità che ha cagionato l'interclusione del terreno – parcheggio con la perdita della servitù di passaggio carrabile inutilizzata per oltre un anno all'insaputa della tenuta volutamente all'oscuro e per il doloso mancato rilascio CP_1 del terreno – parcheggio, hanno cagionato l'estinzione della servitù di passaggio carrabile e pedonale sul terreno limitrofo del proprietario confinante e per l'effetto Parte_4 condannare tutte le ricorrenti, in solido, al risarcimento dei danni subìti e subendi dall'appellata corrispondente al costo da corrispondere alla così come Parte_4 determinato dalla CTU di cui alla sen-tenza del Tribunale Civile di Pescara n. 1781/2015 pubbl. il 09/10/2015 per ricostituire la servitù di passaggio e di transito, o quel diverso importo maggiore o minore ritenuto di giustizia, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione.
8) con vittoria delle spese e compensi di lite del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore dell'Avv. Maurizio Gabrielli che se ne dichiara antistatario”.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
1. Con ricorso depositato il 15.12.2017 presso il Tribunale di Pescara, a seguito di sospensione della procedura esecutiva immobiliare R.G.E. n. 323/2014 SUB 1 disposta con ordinanza del 17.10.2017 all'esito della fase cautelare, Parte_1
e hanno iniziato la fase di merito del giudizio Parte_2 Parte_3 di opposizione avverso l'esecuzione promossa in virtù dell'atto di precetto del 5.2.2014 notificato l'11.2.2014 con il quale - sulla base della Controparte_1
pag. 3/19 sentenza n. 198/2013 della Corte di appello di L'Aquila che ha dichiarato la risoluzione del contratto di locazione intercorso tra le conduttrici Parte_1
, e il Ristorante La LA Parte_2 Parte_3 Parte_5 di AN AR s.r.l. e la locatrice (relativo al terreno sito Controparte_1
Cepagatti Fraz. LL via Valignani n. 18 in catasto al foglio 11 partt.10-12-277), con condanna delle prime in solido tra loro, al pagamento in favore della seconda, della somma €. 1.012,92 oltre interessi dalle singole scadenze al saldo, a titolo di indennità di occupazione fino alla data del ricorso, nonché delle ulteriori somme dovute al medesimo titolo, da detta data sino all'effettivo rilascio del bene, oltre al pagamento delle spese di giudizio liquidate nella misura di €. 1.050,00 quanto al primo grado ed in €. 1.260,00 quanto al grado di appello- ha intimato il pagamento della somma di €. 35.201,84, relativa a: sorte per indennità di occupazione al 5.2.2014 (per €. 39.468,00), interessi, spese liquidate in sentenza, spese e diritti di atto di precetto, oneri di legge, detratto l'importo di €. 8.000,00 per compensazione che avrebbe dovuto versare in favore di Controparte_1 Parte_1 Parte_2
, per spese legali nella misura di €.
[...] Parte_3 Parte_5
2.000,00 per ciascuna di loro come disposto nella sentenza n. 1081/2010 della Corte di appello di L'Aquila.
2. Le opponenti nel ricostruire i rapporti intercorsi tra le parti esponevano che:
• con contratto di locazione del 01.07.1989 la società Immobiliare Val di Turri s.r.l. - dante causa di – concedeva in locazione ad AN AR -dante Controparte_1 causa delle opponenti - una palazzina con annessi spazi scoperti, giardino e magazzino annesso situati in LL (Pescara), Via D'ZI (distinti in Catasto al fg. 11 pt.
278, 142 e part. 12) adibiti a ristorante e struttura ricettiva alberghiera, dietro pagamento di un canone mensile di lire 9.200.000.
• In data 13.11.1989, le stesse parti sottoscrivano una scrittura integrativa con la quale la società locatrice concedeva al conduttore un'ulteriore area limitrofa, distinta al
Catasto Terreni al fg. 11 pt. 10, 12, 277 e 796, da adibire a parcheggio adiacente e pertinenziale alla struttura ricettivo alberghiera pattuendo un corrispettivo di lire
500.000.
• Nel frattempo, al conduttore – deceduto prematuramente- subentravano la moglie e le figlie , ed e la locatrice Parte_1 Parte_2 Pt_3 Pt_5
Immobiliare Val di Turri s.r.l. subiva l'espropriazione coattiva del fabbricato (non anche dell'area destinata a parcheggio) che veniva trasferito con decreto del Tribunale di Pescara del 13.04.2005 alla Le conduttrici in prosecuzione del Parte_4 rapporto di locazione continuavano a pagare il canone sia dell'albergo sia dell'area di pag. 4/19 parcheggio in favore della che poi regolava con la Val di Turri srl la Parte_4 ripartizione del canone per la quota inerente il fondo destinato a parcheggio.
• Con atto in data 10.06.2006, trascritto il 14.06.2006 la Val di Turri s.r.l. vendeva a la superficie destinata a parcheggio al prezzo di €. 21.000,00 senza la Controparte_1 preventiva notifica della “denuntiatio” alle conduttrici e/o all'affittuaria dell'azienda, motivo per il quale veniva da loro promosso il giudizio di riscatto ex artt. 28-39 L.
392/1978 (rg. 169/2007 Tribunale di Pescara).
• poi, con atto notificato il 19.1.2007, intimava alle conduttrici il Controparte_1 primo sfratto per morosità, formulando domanda di risoluzione del contratto di locazione assumendo, l'inadempimento dei conduttori per non aver corrisposto distintamente in favore della stessa il canone di sua pertinenza relativo CP_1 all'area parcheggio. Il Tribunale di Pescara rigettava la domanda, la Corte di appello di L'Aquila con sentenza n. 1081/2010 respingeva l'appello proposto da CP_1
e la condannava al pagamento delle spese di giudizio in favore delle appellate
[...]
( , ed ) liquidandole nella misura di Parte_1 Parte_2 Pt_3 Pt_5
€. 2.000,00 per ciascuna di loro. La sentenza passava in giudicato essendo stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto da innanzi alla Corte di CP_1
Cassazione con sentenza n. 26891/2014.
• Nel frattempo, la (proprietaria del fabbricato), con missiva del Parte_4
26.02.2009 comunicava alle conduttrici formale disdetta del contratto di locazione, con scadenza fissata per il 30.06.2010, disdetta che si aggiungeva a quella già precedentemente comunicata dalla con missive del 29.12.2005 e del CP_1
15.06.2006. Le conduttrici liberavano il fabbricato ed il parcheggio pertinenziale, rilasciando il complesso immobiliare considerato nella sua unitarietà, come dal verbale del 03.11.2010 di constatazione dell'avvenuto rilascio sottoscritto dalle conduttrici e dalla Parte_4
• iniziava un secondo giudizio di sfratto per morosità nei confronti Controparte_1 delle conduttrici per il periodo successivo al novembre 2010, assumendo che, non avendo partecipato al rilascio dell'immobile di cui al verbale del 03.11.2010, il parcheggio doveva ritenersi ancora occupato dalle conduttrici. Il Tribunale di Pescara rigettava la domanda dell'attrice ma la sentenza di primo grado veniva parzialmente riformata dalla Corte di appello di L'Aquila che, con sentenza n. 198/2013 in accoglimento parziale del gravame proposto da , dichiarava la Controparte_1 risoluzione del contratto di locazione e condannava le appellate in solido al pagamento in favore dell'appellante, di €. 1.012,92 (pari cioè a n. 4 ratei mensili del canone pattuito in contratto (pari ad € 253,23 mensili)), oltre interessi dalle singole scadenze pag. 5/19 al saldo a titolo di indennità di occupazione fino alla data del ricorso, nonché delle ulteriori somme dovute al medesimo titolo da detta data sino all'effettivo rilascio del bene oltre al pagamento delle spese di lite. La sentenza passava in giudicato per essere stato dichiarato inammissibile il ricorso in Cassazione con sentenza n. 27011/2016.
3. Le opponenti lamentavano che nella sentenza della Corte di appello di L'Aquila n. 198/2013 il Giudice non aveva riconosciuto l'intervenuto rilascio del parcheggio, ma il terreno in ogni caso non avendo sbocco sulla strada provinciale se non tramite il fondo limitrofo ove insisteva il fabbricato, era rimasto sostanzialmente intercluso in seguito al rilascio del fabbricato del quale era pertinente tanto che Controparte_1 aveva proposto domanda per la costituzione di servitù di passaggio riconoscendo quindi la sua assoluta interclusione. Il Tribunale di Pescara con la sentenza n.
1781/2015, facendo proprie le conclusioni del CTU, e ferma restando “la pacifica interclusione del fondo di proprietà della privo di sbocchi di qualsiasi tipo CP_1 alla strada pubblica” respingeva in toto la domanda avendo la diritto di CP_1 costituire la servitù su altro fondo limitrofo, appartenente ad un terzo non convenuto in giudizio, così da assicurare il minor impatto e sacrificio per la proprietà servente.
4. In data 11.02.2014 , assumendo la continuativa ed ininterrotta Controparte_1 occupazione sine titulo dell'immobile da parte delle conduttrici, con atto di precetto datato 5.2.2014 intimava il pagamento della somma di €. 35.201,84 oltre interessi e spese, assumendo la persistenza dell'occupazione sino a quella data, con corrispondente diritto all'indennizzo. e Parte_6 Parte_3
proponevano opposizione all'esecuzione e contestavano l'insussistenza del
[...] credito azionato in quanto non solo il fondo sarebbe stato da loro rilasciato il
3.11.2010 ma anche perché avrebbe già posto in essere in loro danno diverse CP_1 procedure esecutive ed incassato l'importo di €. 17.086,74 per cui il credito, se mai sussistente, sarebbe stato estinto, non legittimando l'ulteriore azione esecutiva immobiliare intrapresa. Chiedevano quindi dichiararsi l'estinzione del debito e la condanna della creditrice alla ripetizione dell'eventuale indebito percepito;
chiedevano altresì di accertare la responsabilità aggravata della in virtù del combinato CP_1 disposto di cui agli artt. 2043 c.c. e 96 cpc per aver agito temerariamente per colpa grave e/o mala fede con condanna della stessa al risarcimento dei danni da valutarsi in via equitativa.
5. Si costituiva nel giudizio di opposizione , con comparsa depositata il Controparte_1
10.2.2018 deducendo, in via preliminare: la inammissibilità dell'opposizione proposta per tardività ex art. 616 c.p.c., la inammissibilità dell'opposizione proposta in violazione dell'art. 138 e ss. c.p.c., per essere stata notificata solo al codifensore non domiciliatario della resistente, la inammissibilità dell'opposizione proposta per pag. 6/19 violazione del ne bis in idem con violazione dell'art. 2909 c.c.. Nel merito contestava la inammissibilità della domanda di accertamento per violazione dell'art. 395 c.c. e la infondatezza della domanda di accertamento dell'effettiva data di rilascio del parcheggio, ribadendo la correttezza del conteggio effettuato sugli importi residui dovuti a saldo delle esecutate, deducendo la inammissibilità ed infondatezza dei mezzi istruttori dedotti ex adverso e della relativa domanda di responsabilità aggravata per lite temeraria, chiedendo quindi il rigetto dell'opposizione proposta, in via gradata chiedeva di accertare e dichiarare tutte le ricorrenti, in solido, tenute al pagamento della somma di € 46.374,83 quale importo dovuto ancora a saldo, oltre gli interessi legali dalle singole scadenze sino all'effettivo soddisfo, in via riconvenzionale, chiedeva di accertare e dichiarare che tutte le ricorrenti, in solido, in conseguenza del loro comportamento processuale di gravissima responsabilità che aveva cagionato l'interclusione del terreno – parcheggio con la perdita della servitù di passaggio carrabile inutilizzata per oltre un anno all'insaputa della tenuta volutamente CP_1 all'oscuro e per il doloso mancato rilascio del terreno – parcheggio, e per l'effetto condannare tutte le ricorrenti, in solido, al risarcimento dei danni subìti e subendi corrispondente al costo da corrispondere alla stabilito dalla CTU Parte_4 del Tribunale Civile di Pescara per ricostituire la servitù, o quel diverso importo maggiore o minore ritenuto di giustizia, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione, con vittoria di spese del giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
6. Con sentenza non definitiva n. 1189/2021, resa ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. all'udienza del 24/09/2021, il Tribunale di Pescara disattendeva l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione proposta per tardività, dichiarandone per converso la tempestività, accoglieva l'eccezione di inammissibilità del ricorso proposta in relazione all'art. 2909 c.c., rigettava le ulteriori eccezioni sollevate dall'opposta.
Riteneva poi di non doversi discostare da quanto già rilevato dal GE. a quo nell'ordinanza del 17.10.2017 (con la quale nella fase cautelare dell'opposizione era stata sospesa l'esecuzione) laddove era stato rilevato che la circostanza per cui il rilascio dell'area adibita a parcheggio, di proprietà della resistente, non era avvenuta in favore della legittima proprietaria del terreno alla data del 10.03.2011 (ovvero alla data del verbale di riconsegna a mezzo U.G. del fabbricato – ristorante), era stata accertata dalla sentenza della Corte di Appello di L'Aquila, passata in giudicato ed ha reputato non potersi inferire una data di rilascio del terreno dalla circostanza che in altro giudizio la aveva richiesto al Tribunale l'imposizione di una servitù CP_1 coattiva, a causa della interclusione del terreno, sul rilievo che se la resistente aveva dichiarato di aver avuto un possesso mediato del terreno ed aveva rammentato che in tema di locazione la restituzione della cosa locata, pur non richiedendo formule sacramentali, costituisce un preciso obbligo del conduttore che richiede, per il suo esatto adempimento, un'attività consistente in un'effettiva immissione dell'immobile pag. 7/19 nella sfera di concreta disponibilità del locatore. Il Tribunale riteneva fondata la questione sollevata dalle opponenti a riguardo dell'eccesivo quantum richiesto da nell'atto di precetto del 5.02.2014 e pertanto rimetteva in istruttoria Controparte_1 per l'espletamento di una CTU contabile.
7. All'esito del deposito dell'elaborato peritale da parte del CTU dott. la Persona_1 causa è stata rinviata per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con concessione di termini per il deposito di note autorizzate e decisa con la sentenza n.
358/2023 pubblicata il 10/03/2023 con la quale il Giudice, premetteva che il CTU, nel considerare un importo mensile di € 253,23 dovuto a titolo di indennità di occupazione del terreno, dal mese di novembre 2010 al mese di febbraio 2014, per 40 mensilità, aveva stabilito un ammontare dovuto pari ad € 10.129,20 e calcolato gli interessi legali pro tempore, al 5.02.2014 in €. 378,53 oltre alle spese maturate sino al 5.2.2014 per i soli titoli giudiziari azionati con l'atto di precetto, quindi, aveva quantificato l'importo dovuto al 5.02.2014 in € 13.908,86, a cui aveva sottratto in compensazione il credito di € 8.000,00 vantato dalle opponenti nei confronti della convenuta-opposta ( come da sentenza della Corte di Appello di L'Aquila del
09.12.2010 n. 1081/20102), determinando quindi un importo netto dovuto al
05.02.2014 pari a € 5.908,86, per cui in parziale accoglimento dell'opposizione proposta, dichiarava l'inefficacia parziale dell'atto di precetto impugnato per ciò che concerne la somma eccedente l'importo di €. 5.908,26. Il Tribunale esponeva che il
CTU aveva accertato che i pagamenti già effettuati da parte attrice-opponente in favore di parte convenuta-opposta ammontavano ad € 36.065,43 ma statuiva che non potendo conoscere le spese relative alle singole procedure esecutive azionate dall'opposta e considerato pure che tali procedure attenevano ad altro soggetto
( ), che non aveva preso parte al giudizio, decideva che non poteva Parte_5 accogliere la domanda di scomputo di somme versate nelle procedure esecutive e di relativa condanna dell'opposta alla ripetizione di indebito percepito, come invocato da parte opponente. Quindi rigettava le ulteriori domande e ritenendo sussistere una soccombenza reciproca compensava integralmente le spese di giudizio. Poneva definitivamente a carico della convenuta opposta le spese di CTU.
8. Avverso la sentenza non definitiva n. 1189/2021 depositata il 24.09.2021 e la sentenza definitiva n. 358/2023 depositata il 10.03.2023, entrambe rese dal Tribunale di Pescara nel giudizio RG. N. 5662/2017, hanno proposto appello Parte_1 Parte_2
e Quanto alla sentenza non definitiva impugnandola: a)
[...] Parte_3 nella parte in cui il Giudice di primo grado ha ritenuto che il rilascio del fondo in favore di non poteva essere dedotto neppure dal giudizio da Controparte_1 quest'ultima intrapreso per la costituzione di una servitù di passaggio essendo il terreno rimasto intercluso dopo la restituzione del fabbricato circostanza che rendeva pag. 8/19 di fatto inutilizzabile il parcheggio da parte delle conduttrici;
b) nella parte in cui è stato ritenuto condivisibile quanto espresso dal G.E. nell'ordinanza emessa nella fase sommaria con la quale era stato affermato che le opponenti non avevano dimostrato di avere rilasciato l'immobile nonostante il giudice della fase del merito avesse avuto la possibilità di vagliare quanto emerso dall'espletata istruttoria e decidere avendo maggiore contezza di quanto accaduto;
c) nella parte in cui ha accolto l'eccezione di inammissibilità del ricorso in relazione all'art. 2909 c.c..
9. Le appellanti hanno poi censurato la sentenza definitiva n. 358/2023 nella parte in cui il Giudice pur avendo correttamente recepito le conclusioni del Ctu ed accertato che alla data della notifica del precetto opposto il credito di ammontava Controparte_1 ad €. 5.908,86 e non ad €. 35.201,84, ha tuttavia ritenuto di respingere sia la domanda di accertamento dell'intervenuta estinzione del debito, sia la domanda di pagamento dell'indebito per il maggior importo corrisposto e non dovuto, ponendosi tale statuizione in stridente contrasto con i rilievi documentali e tecnici emersi nel corso dell'istruttoria e con i dati accertati dal CTU. Per cui, avendo la CTU risposto in modo estremamente preciso ai quesiti proposti, il Tribunale avrebbe dovuto accogliere la domanda delle odierne appellanti, attestando sia l'integrale estinzione del credito portato in precetto, sia il pagamento di ogni altra spesa esecutiva, con conseguente ricorrenza dei presupposti per pronunciare l'estinzione della procedura esecutiva immobiliare. Le appellanti hanno sostenuto che il Tribunale ha errato anche nel respingere domanda di accertamento dell'avvenuto pagamento dell'indebito e di condanna della alla restituzione delle somme illegittimamente percepite. La CP_1 ricostruzione contabile del CTU, ha chiaramente palesato che, all'esito del pagamento del credito portato in precetto, delle spese delle altre procedure esecutive e della soddisfazione del credito portato nell'atto di intervento, le odierne appellanti hanno versato indebitamente quanto meno una somma pari ad €. 14.088,56 per cui CP_1 starebbe coltivando una procedura esecutiva immobiliare sostanzialmente sine titulo, giacché il suo credito si sarebbe da tempo estinto per intervenuto pagamento della sorte capitale interessi e spese, essendo piuttosto sussistenti ragioni di ripetizione di quanto pagato indebitamente da parte delle odierne appellanti. Pertanto, anche il contegno processuale della meriterebbe di essere stigmatizzato ai sensi del CP_1 combinato disposto di cui agli artt. 2043 c.c. e avendo la stessa intrapreso azioni esecutive ed abusando del proprio diritto di credito nel coltivare la procedura esecutiva immobiliare con colpa grave. Per le motivazioni esposte ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni come in epigrafe riportate.
10. Si è costituita in giudizio, con comparsa depositata il 25.09.2023 l'appellata CP_1
per contrastare l'impugnativa ex adverso proposta e per eccepire l'
[...] inammissibilità e/o decadenza dell'appello avverso la sentenza non definitiva n.
pag. 9/19 1189/2021 depositata il 24.09.2021 essendo stata notificata il 20/10/2021 al difensore delle opponenti mentre la riserva d'appello era stata formalizzata dalle controparti per la prima volta con verbale di udienza del 12/01/2022 quindi tardivamente, per cui la sentenza non definitiva n. 1189/2021 deve considerarsi passata in giudicato e l'appello deve essere dichiarato inammissibile. Ha eccepito poi l'inammissibilità delle nuove domande formulate in appello e contestato il mancato rilascio da parte delle appellanti del terreno oggetto del contratto di locazione risolto a seguito della sentenza passata in giudicato della Corte d'Appello dell'Aquila n. 198/2013 che fa stato irrevocabilmente tra le parti con conseguente divieto del ne bis in idem essendo stato già accertato che il terreno della era ed è tutt'ora nella disponibilità e nel possesso giuridico e CP_1 materiale degli originali conduttori ed odierne appellanti che quindi sono tenute al pagamento delle indennità di occupazione maturate fintanto che non provvederanno al materiale rilascio in favore della L'appellata ha poi aggiunto che le odierne CP_1 appellanti, con il loro comportamento processuale hanno cagionato l'interclusione del terreno – parcheggio con la perdita della servitù di passaggio carrabile rimasta inutilizzata per oltre un anno all'insaputa della pertanto le stesse sono CP_1 tenute a risarcirgli il costo costituito dall'indennità da corrispondere alla Parte_4 di € 124.203,00 per ricostituire la servitù. Ha evidenziato che la domanda già
[...] svolta in primo grado in via riconvenzionale, non è stata esaminata dal Giudice di prime pure e per la stessa ha proposto appello incidentale condizionato qualora le sentenze parziale e definitiva non vengano integralmente confermate, come da riserva di appello formulata nella prima udienza successiva del 12/01/2022. Sostiene che le appellanti siano ancora debitrici alla data del 13/03/2023 (data deposito sentenza definitiva) di € 15.382,66 (indennità conteggiate dal C.T.U. fino al deposito dicembre 2021) + € 3.798,45 (indennità ulteriori da gennaio 2022 / marzo 2023) per un importo complessivo di € 19.181,11, oltre agli interessi legali dalle singole scadenze mensili delle suddette indennità a decorrere dal 2014, e sempre con le ulteriori maturande indennità di occupazione per il terreno non ancora rilasciato. Per tale ragione ha formulato appello incidentale condizionato affinché per il calcolo nella determinazione dei rapporti dare-avere successivi alla data di notifica dell'atto di precetto opposto si recepisca, come indicato dal CTU, anche l'importo relativo alle spese per le procedure esecutive, con un credito a favore di parte convenuta-opposta pari ad € 15.382,66, alla data del 31.12.2022. Ha contestato altresì l'infondatezza della domanda di condanna per lite temeraria formulata dalle appellanti. Ha riproposto in via di appello incidentale condizionato l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione per essere stata tardivamente introdotta la fase di merito e l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione poiché notificata solo al co-difensore non domiciliatario della resistente in violazione dell'art. 138 ss. c.p.c., ha eccepito l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 616 c.p.c. in quanto notificata solo all'Avv. Maurizio Gabrielli
pag. 10/19 e non presso il domicilio eletto dalla resistente. Ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe.
11. All'udienza del 9.10.2024 trattata in forma cartolare ex art. 127 ter cpc, acquisite le note di trattazione scritte depositate dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge ex art. 190 cpc per il deposito degli scritti conclusionali con decorrenza dalla comunicazione del verbale di udienza da parte della cancelleria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
12. L'appello proposto avverso la sentenza non definitiva del Tribunale di Pescara n.
1189/2021 depositata il 24.09.2021 è inammissibile in quanto, detta sentenza risulta essere stata notificata in data 20.10.2021 dal procuratore della convenuta-opposta al procuratore costituito delle attrici-opponenti e la riserva di appello, secondo quanto previsto dall'art. 340 c.p.c., doveva essere effettuata a pena di decadenza – da entrambe le parti e quindi anche dalla parte notificante, se interessata all'impugnazione (Cass. S.U. 6278/2019) - entro il termine di giorni 30 dalla predetta notificazione ossia entro il 19.11.2021 mentre, nella fattispecie, le appellanti principali hanno formulato riserva di appello nel verbale di udienza del 12.01.2022 quindi tardivamente e l'appellante incidentale, contrariamente a quanto asserito nella comparsa di costituzione in appello, non ha mai formulato riserva di gravame neppure all'udienza del 12.01.2022.
13. In merito alla prova della notifica della sentenza non definitiva - che le appellanti hanno eccepito non essere stata fornita dall'appellata per non avere questa prodotto il file in .eml utile alla verifica della relata e della corrispondenza con i documenti asseritamente notificati secondo le regole del rito – deve osservarsi, che la Suprema
Corte ha statuito, che, ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione, la prova dell'avvenuta notifica in modalità telematica della sentenza può essere data mediante il deposito delle copie informatiche, in formato .pdf, delle ricevute di accettazione e consegna della PEC, corredate di attestazione di conformità agli originali informatici, non occorrendo il deposito dei relativi file in formato .eml o .msg
(necessario, invece, al diverso fine della prova dell'avvenuta notificazione telematica degli atti introduttivi del giudizio), posto che la relata di notifica della sentenza ai fini di cui all'art. 325 cod. proc. civ. è atto esterno al giudizio che, come qualsiasi atto digitale, può essere stampato o salvato e attestato conforme all'originale dal difensore (Cass. n. 25686/2023; Cass. 4725/2025). Nel caso di specie, l'appellata al momento di costituzione in giudizio ha depositato la copia in formato .pdf del messaggio PEC relativo alla notificazione della sentenza non definitiva effettuata in data 20.10.2021
pag. 11/19 attestata da parte del suo procuratore conforme all'originale informatico dal quale è stata estratta, pertanto la prova dell'avvenuta notifica della sentenza, per i fini di cui all'art. 325 c.p.c., è stata validamente fornita mediante il deposito, in formato .pdf, del file contenente il messaggio PEC di notifica della sentenza e ciò dimostra quindi, che la riserva di appello sia stata tardivamente presentata essendo la notifica avvenuta il
20.10.2021. Ne discende quindi che la sentenza non definitiva n. 1189/2021 deve considerarsi passata in giudicato, pertanto devono considerarsi inammissibili sia l'appello principale così come l'appello incidentale condizionato con il quale ha riproposto le eccezioni – già respinte dal giudice di prime cure Controparte_1 con la sentenza n. 1189/2021 - di inammissibilità dell'opposizione per tardività della costituzione in giudizio, di inammissibilità dell'opposizione perché notificata solo al codifensore non domiciliatario, di inammissibilità dell'opposizione in quanto non notificato personalmente alla parte resistente CP_1
14. Devono pertanto ritenersi ferme tutte le statuizioni contenute nella sentenza non definitiva n. 1189/2021 del Tribunale di Pescara e quindi, tra l'altro, deve considerarsi incontestabile che l'area adibita a parcheggio, di proprietà della non è stata CP_1 rilasciata in favore della legittima proprietaria alla data del 10 marzo 2011 (data del verbale di riconsegna a mezzo U.G. del fabbricato – ristorante in favore della
[...]
) come accertato dalla sentenza della Corte di Appello di L'Aquila n. Parte_4
198/2013, titolo azionato nella procedura esecutiva a quo, passata in giudicato e non riformata nel successivo giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione. Il Tribunale ha altresì così statuito: “Né peraltro allo stato appare potersi inferire una data di rilascio del terreno dalla circostanza che in altro giudizio (in atti documentato) la CP_1 ha richiesto al Tribunale l'imposizione di una servitù coattiva, a causa della interclusione del terreno, sul rilievo che, se la resistente aveva dichiarato di aver avuto un possesso mediato del terreno. Sul punto va rammentato che in tema di locazione la restituzione della cosa locata pur non richiedendo formule sacramentali, costituisce un preciso obbligo del conduttore che richiede, per il suo esatto adempimento, un'attività consistente in un'effettiva immissione dell'immobile nella sfera di concreta disponibilità del locatore…..Né le opponenti hanno dimostrato di aver successivamente rilasciato l'immobile”. In altre parole e per maggiore chiarezza, sul tema del rilascio dell'immobile si richiama il principio di diritto secondo cui:
“L'obbligazione di restituzione dell'immobile locato, posta a carico del conduttore dall'art. 1590 cod.civ., non si esaurisce in una qualsiasi generica messa a disposizione delle chiavi, ma richiede, per il suo esatto adempimento, un'attività consistente in una incondizionata restituzione del bene, vale a dire in un'effettiva immissione dell'immobile nella sfera di concreta disponibilità del locatore;
qualora venga a mancare la cooperazione di quest'ultimo, si rende necessaria, altresì, ai fini della liberazione dagli obblighi connessi alla mancata restituzione, un'offerta fatta a norma
pag. 12/19 dell'art. 1216 cod. civ., e grava sul conduttore, quale debitore della prestazione, la prova positiva di tale attività, e non sul locatore la prova contraria”(Cass. 8616/2006;
Cass. 550/2012).
15. Rimane altresì incontestabile, così come riconosciuto nella sentenza non definitiva n.
1189/2021, l'eccessività del quantum richiesto da nell'atto di Controparte_1 precetto del 5.02.2014 intimante a , Parte_1 Parte_2 Parte_5
e il pagamento dell'importo di €. 35.201,84 di cui €.
[...] Parte_3
39.468,00 per indennità di occupazione al 5.2.2014, atteso che il titolo azionato nella procedura esecutiva opposta, ossia la sentenza della Corte di appello di L'Aquila n.
198/2013, ha riconosciuto dovuta l'indennità di occupazione maturata per quattro mensilità, dal novembre 2010 al 10 marzo 2010, quantificandola in complessivi € 1.012,92 (ossia € 253,23, al mese moltiplicato per quattro mesi) ed ha riconosciuto le ulteriori indennità dovute da corrispondersi per lo stesso titolo e per le date successive chiaramente nella stessa misura. Per cui, come chiaramente espresso nella sentenza non definitiva n. 1189/2021: “posto che alla data indicata in precetto del 5.02.2014 risultano ulteriormente maturate n. 36 mensilità (€. 258,23 moltiplicato per 36), ne consegue che a quella data a tale titolo erano dovute a tale titolo € 9.296,28, oltre alle spese liquidate nella sentenza della Corte di Appello (€. 2310,00 oltre accessori di legge – Iva, Cap. e rimb. Forfet.), oltre alle competenze liquidate nel giudizio di legittimità (pari ad € 5.016, 55 oltre accessori di legge, oggetto di atto intervento nella procedura esecutiva a quo e di ulteriore atto di precetto). Per contro, è incontestato che alla data dell'ordinanza resa dal G.E., attraverso le varie esecuzioni presso terzi subite, le opponenti hanno corrisposto alla creditrice €. 17.086,74.”.
Sulla base di tali argomentazioni la causa è stata rimessa in istruttoria per effettuare un ricalcolo di quanto dovuto all'opposta in virtù dei titoli azionati e di quanto versato dalle opponenti, alla data del precetto ed alla data della pronuncia, disponendo in tal senso consulenza tecnico contabile.
16. Partendo quindi da tali dati indiscutibili si può procedere all'esame dell'appello principale proposto avverso la sentenza definitiva con il quale Parte_1
e hanno censurato la pronuncia nella parte in Parte_2 Parte_3 cui il giudice di primo grado pur avendo recepito le conclusioni del Ctu ed accertato che alla data della notifica del precetto opposto il credito di Controparte_1 ammontava ad €. 5.908,86 e non ad €. 35.201,84, ha però ritenuto di respingere sia la domanda di accertamento dell'intervenuta estinzione del debito, sia la domanda di pagamento dell'indebito per il maggior importo corrisposto e non dovuto.
17. In particolare, le appellanti hanno evidenziato che dalla relazione peritale d'ufficio a firma del dott. sono emersi tali dati contabili: a) il credito della Persona_1
pag. 13/19 alla data del precetto ammontava ad €. 5.908,86; b) a fronte delle procedure
CP_1 esecutive presso terzi espletate sino a tutto 31.12.2021, la ha incassato
CP_1 somme pari ad €. 36.065,43; c) su espressa richiesta della articolata nelle
CP_1 note critiche alla Ctu, il tecnico ha altresì calcolato le spese sostenute dalla
CP_1 per recuperare la suddetta somma;
spese che tra oneri di tassazione e fiscali ammontano ad €. 10.743,26; d) nelle more del giudizio la ha depositato
CP_1 nella procedura esecutiva immobiliare opposta un atto di intervento per complessivi €.
5.324,75. Pertanto, anche a voler riconoscere il credito della nella misura CP_1 massima accertata dalla CTU (in risposta alle note critiche della creditrice) per un totale di €. 21.976,87 (corrispondente alla somma dei sub a + c+ d che precedono), a fronte dell'incasso di somme per complessivi €. 36.065,43 (di cui al sub b che precede) risulta l'integrale estinzione del debito portato in precetto, delle spese di procedura, come pure dell'atto di intervento azionato nelle more della procedura esecutiva immobiliare. Il Giudice di prime cure pertanto avrebbe errato nel rigettare le domande formulate dalle opponenti sul rilievo di non conoscere le spese relative alle singole procedure esecutive azionate dall'opposta anche in ragione del fatto che alcune di esse attengono ad altro soggetto ( ) che non ha preso parte al Parte_5 giudizio, attesa l'elencazione di dette spese effettuata dal CTU in risposta al secondo quesito formulatogli e che, in ogni caso, l'estinzione di parte del debito a cura di un debitore solidale libera in parte qua anche gli altri condebitori. Quindi, anche alla luce della ricostruzione contabile del CTU, all'esito del pagamento del credito portato in precetto, delle spese delle altre procedure esecutive e della soddisfazione del credito portato nell'atto di intervento, le odierne appellanti avrebbero versato indebitamente quanto meno una somma pari ad €. 14.088,56 somme di cui hanno chiesto la ripetizione.
18. L'appellata ha contrastato la pretesa in quanto nella relazione del CTU nell'ipotesi di calcolo degli importi di dare-avere successivi alla data di notifica del precetto opposto e tenendo conto anche delle spese relative alle procedure esecutive intraprese da nei confronti delle opponenti è risultato un credito a favore Controparte_1 dell'opposta di €. 15.382,66 al 31.12.2021, pertanto l'appellata ha formulato appello incidentale condizionato affinché per il calcolo nella determinazione dei rapporti dare- avere successivi alla data di notifica dell'atto di precetto opposto si recepisca, anche l'importo relativo alle spese per le procedure esecutive, con un credito a favore di parte convenuta-opposta pari ad € 15.382,66, alla data del 31.12.2021, oltre alle maturate e maturande indennità di occupazione di € 253,23 mensili, oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo sino a rilascio del terreno in favore dell'appellata.
19. L'appello principale è fondato nei limiti e per le ragioni di seguito espresse.
pag. 14/19 20. Risulta acclarato e non contestato che, come da calcolo effettuato dal CTU e recepito anche nella gravata sentenza, che questa Corte condivide, tenendo conto che l'indennità mensile per l'occupazione del terreno della debba essere CP_1 considerata di €. 253,23 (importo non contestato dalle parti) le somme dovute a tale titolo dal mese di novembre 2010 al mese di febbraio 2014 (data del precetto opposto), sono pari ad €. 10.129,20 (40 mensilità x €. 253,23) e l'ammontare degli interessi legali dovuti alla data del precetto (5.2.2014) ammontano ad €. 378,53 (come da conteggio effettuato dal CTU - all. 5 alla relazione peritale). Le spese liquidate nella sentenza della Corte di appello di L'Aquila n. 193/2013 (titolo posto a base dell'atto di precetto) per il primo e per il secondo grado ammontano complessivamente ad €. 2.310,00 (€. 1.050,00 primo grado - €. 1260,00 secondo grado); le spese per l'atto di precetto sono pari ad €. 153,00 (€. 120,00 per richiesta copie esecutive;
€. 33,00 spese postali di notifica); i compensi per atto di precetto sono pari ad €. 250,00; la cassa di previdenza forense al 4% su €. 2560,00 (compensi liquidati in sentenza + compensi per atto di precetto) è di €. 102,40; l'IVA al 22% sull'importo di €. 2.662,40 è di €. 585,73, In definitiva l'importo riquantificato dovuto al 05.02.2014 risulta essere pari ad €. 13.908,86, al quale è stato sottratto dalla stessa nell'atto di precetto in CP_1 compensazione il credito vantato dalle opponenti nei confronti della opposta per spese legali liquidate in loro favore nella sentenza della Corte di appello di L'Aquila n. 1081/2010 nella misura di €. 2.000,00 per ciascuna (per 4 parti essendo anche benché non parte del giudizio di opposizione destinataria dell'atto di Parte_5 precetto e coobbligata solidale) e quindi per l'importo pari a € 8.000,00 (sorte non comprensiva di interessi legali maturati dalla data della sentenza). Per cui l'importo netto dovuto alla data del precetto 05.02.2014 in favore di era pari ad Controparte_1
€. 5.908,86.
21. Risulta poi dalla documentazione prodotta in atti che in data Controparte_1
11.6.2014 ha notificato a , ed altro Parte_1 Parte_2 Pt_3 Pt_5 atto di precetto- basato sullo stesso titolo esecutivo del precedente - intimando loro il pagamento dell'importo netto di €. 40.242,56 (detratto l'importo di €. 8.000,00 dovuto dalla alla controparte per spese legali) indicando come sorte per indennità di CP_1 occupazione al 11.06.2014 la somma di €. 43.519,68 e chiedendo quindi per gli ulteriori 4 mesi di indennità maturati rispetto al precedente precetto di febbraio 2014
(anch'esso errato nella sorte indicata per indennità di occupazione al 5.2.2014 in €. 39.468,00 anziché in €. 10.129,20) l'importo di altri €. 4.051,68 ossia €. 1.012,92 al mese anziché €. 253,23 al mese. In realtà, tenuto conto che l'indennità mensile per l'occupazione del terreno debba essere considerata di €. 253,23, le somme dovute a tale titolo dal mese di novembre 2010 al mese di giugno 2014 (data del secondo atto di precetto), sono pari ad €. 11.142,12 (44 mensilità x €. 253,23) e non ad €. 43.519,68.
pag. 15/19 22. La ha quindi promosso - sulla base di un credito errato di €. 40.242,56 CP_1
(errato nella sorte per indennità di occupazione fino al 11.6.2014 e quindi conseguentemente anche nei compensi, nel computo del rimb. forf, iva e cpa), una serie di procedure esecutive presso terzi in danno delle debitrici ottenendo da parte di costoro alla data del 3.10.2017 (data del ricorso in opposizione ex art. 615 cpc proposto da e avverso Parte_1 Parte_2 Parte_3
l'esecuzione immobiliare) il versamento documentato di somme pari ad €.17.086,74 – così come già rilevato dal giudice di prime cure nella sentenza non definitiva n.
1189/2021- ed ha inoltre notificato atto di pignoramento immobiliare il 18.7.2014 instaurando a carico delle presunte debitrici la procedura esecutiva immobiliare nella quale è stata promossa opposizione.
23. Deve quindi affermarsi che l'importo incassato da ha superato Controparte_1 quanto alla stessa dovuto dalle intimate per il precetto notificato il 5.2.2014 secondo il ricalcolo effettuato dal CTU condiviso dal giudice di primo grado. Pertanto, il debito delle intimate in ragione degli incassi relativi alle procedure esecutive promosse dalla creditrice - per le quali ha ottenuto anche liquidazioni giudiziali di Controparte_1 compensi superiori al dovuto se commisurati al reale valore del credito rispetto a quello rivendicato - deve quindi considerarsi estinto al momento della proposizione dell'opposizione in questione, che quindi sotto tale aspetto deve trovare accoglimento.
24. A questo punto, dovendo circoscrivere il thema decidendum, deve osservarsi che la domanda riconvenzionale (volta ad ottenere il pagamento delle ulteriori somme medio tempore maturate ed il risarcimento danni sul presupposto che le opponenti avrebbero cagionato l'interclusione del fondo di sua proprietà e l'estinzione della servitù di passaggio preesistente) proposta dall'opposta con la comparsa di costituzione depositata il 10.02.2018 è tardiva e quindi inammissibile non essendo la costituzione avvenuta dieci giorni prima dell'udienza di discussione fissata dal Giudice nel decreto ex art. 415 cpc per il 12.02.2018 e non essendo stato rispettato dalla convenuta neanche quanto previsto nell'art. 418 c.p.c., di conseguenza deve essere considerato inammissibile anche l'appello incidentale condizionato formulato da Controparte_1 sotto tale profilo.
25. Sulla base di tali rilievi, esulando quindi dal thema decidendum ogni ulteriore pretesa creditoria avanzata da , la domanda restitutoria formulata dalle Controparte_1 opponenti/odierne appellanti per le somme versate in eccedenza deve quindi trovare accoglimento e deve riconoscersi in loro favore il diritto alla ripetizione dell'importo versato in esubero rispetto al dovuto. Quindi, considerato che l'importo netto dovuto pag. 16/19 dalle intimate alla data del precetto 05.02.2014 in favore di era pari Controparte_1 ad €. 5.908,86 e del versamento documentato di somme pari ad €.17.086,74 alla data dell'opposizione (3.10.2017) come riconosciuto nella sentenza non definitiva, in virtù delle diverse procedure esecutive intraprese, in accoglimento parziale dell'appello principale, deve essere condannata a restituire in favore di Controparte_1 Parte_1
e l'importo pari ad €. 11.177,88 (€.
[...] Parte_2 Parte_3
17.086,74 - €. 5.908,86). Devono essere infatti incluse nel conteggio anche le somme incassate da a seguito di procedure esecutive promosse a carico di Controparte_1 una coobbligata solidale quale pur non essendo la stessa parte nel Parte_5 giudizio di opposizione ma destinataria dell'atto di precetto in ragione del titolo giudiziale sotteso (sentenza Corte di appello di L'Aquila n. 198/2013), che la coinvolgeva, atteso che la giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio per cui il creditore non può pretendere di essere pagato da tutti i suoi condebitori solidali, una volta che il suo credito sia stato già integralmente o parzialmente soddisfatto.
Pertanto, pur essendo in possesso di un valido titolo esecutivo, egli dovrà astenersi dal continuare a pretendere il pagamento qualora il suo credito sia stato già integralmente soddisfatto. (Cass. 28044/2021) principio da cui si ritiene possa desumersi anche il corollario secondo il quale anche per una stessa prestazione il creditore non può esigere più volte -e da soggetti diversi- il relativo pagamento, atteso che nelle obbligazioni solidali l'adempimento da parte di una libera gli altri (art. 1292 c.c.).
26. Sull'importo sopra detto di €. 11.177,88, trattandosi di debito di valuta e non essendo stata fornita prova di maggior danno non è dovuta la rivalutazione monetaria, mentre devono essere considerati gli interessi legali che devono farsi decorrere dal giorno della domanda (3.10.2017) fino al soddisfo.
27. Non si ravvisano gli estremi per la condanna dell'appellata ex art. 96 cpc, richiesta anche in questa sede dalle appellanti, in ragione della circostanza che l'operatività della previsione di cui alla suddetta norma rinviene i suoi presupposti nella totale soccombenza della parte che pone in essere l'illecito, nella mala fede o nella colpa grave con cui la stessa ha agito o resistito in giudizio e nella prova del danno derivante dal comportamento processuale della controparte, con onere a carico della parte che invoca il ristoro del pregiudizio contemplato dalla richiamata norma. Nella fattispecie non si rinviene un intento dell'appellata improntato a mala fede o colpa grave e in ogni caso la circostanza che quest'ultima non risulti totalmente soccombente fa venir meno il presupposto su cui ancorare l'invocata condanna ex art. 96 cpc.
28. Il complessivo esito del giudizio impone la diversa regolazione delle spese di lite di entrambi i gradi che, in ragione del principio della soccombenza e tenuto conto del parziale accoglimento dell'appello principale devono essere compensate al 50% per pag. 17/19 entrambi i gradi di giudizio e poste a carico dell' appellata soccombente per la restante parte e liquidate, come in dispositivo, secondo il D.M. 147/2022 tenuto conto del valore della controversia (valore del credito per cui si procede) e dell'attività effettivamente espletata con esclusione della fase istruttoria non tenutasi in questo grado di appello e dell'aumento del 30% ex art. 4 comma 2 del citato D.M. per il numero di parti assistite oltre la prima accomunate dalla medesima posizione processuale.
29. Deve darsi atto dato atto, a norma dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante incidentale, di una somma corrispondente al contributo unificato dovuto per il gravame interamente rigettato. Presupposti che, invece, non ricorrono in relazione all'appello principale che ha trovato parziale accoglimento.
P.Q.M.
La Corte di appello di L'Aquila definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e e sull'appello incidentale Parte_1 Parte_2 Parte_3 condizionato proposto da avverso la sentenza non definitiva n. 1189/2021 Controparte_1 pubblicata il 24.09.2021 e la sentenza definitiva n. 358/2023 pubblicata il 10.03.2023, entrambe rese dal Tribunale di Pescara nel giudizio RG. N. 5662/2017, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa e rigettata, così provvede:
1. Dichiara inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza non definitiva n.
1189/2021 pubblicata il 24.09.2021 del Tribunale di Pescara.
2. In parziale accoglimento dell'appello principale proposto avverso la sentenza definitiva n. 358/2023 pubblicata il 10.03.2023 del Tribunale di Pescara, accoglie l'opposizione e accerta e dichiara l'intervenuta estinzione del credito portato nell'atto di precetto del 5.2.2014 notificato il 11.02.2014, così come rideterminato dalla sentenza del Tribunale di Pescara n. 358/2023 nella misura di complessivi €. 5.908,26 e per l'effetto, dichiara l'inefficacia dell'atto di precetto del 5.2.2014 e condanna l'appellata alla restituzione in favore delle appellanti principali in Controparte_1 solido dell'importo di €. 11.177,88 oltre interessi legali dal 3.10.2017 sino al soddisfo.
3. Rigetta l'appello incidentale condizionato proposto da . Controparte_1
4. Condanna l'appellata al pagamento in favore delle appellanti Controparte_1 principali in solido, delle spese del doppio grado di giudizio nella misura di 50%, facendo delle stesse liquidazioni per l'intero (100%), quanto al primo grado, in complessivi €. 12.730,60 di cui €. 545,00 per spese ed €. 12.185,60 per compensi pag. 18/19 oltre rimborso forfettario del 15% ed IVA e CAP come per legge e, quanto al secondo grado, in complessivi €. 11.917,60 di cui €. 804,00 per spese ed €. 11.113,60 per compensi oltre rimborso forfettario del 15% ed IVA e CAP come per legge;
compensa tra i contraddittori la restante parte del 50%.
5. Dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002, la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello incidentale interamente rigettato.
Così deciso in L'Aquila nella Camera di Consiglio del 16 aprile 2025 tenutasi in videoconferenza.
Il Giudice ausiliario estensore
Avv. Maria Luisa Martini Il Presidente
Dott. Silvia Rita Fabrizio
pag. 19/19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di L'Aquila
PRIMA SEZIONE
riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:
Dr. Silvia Rita Fabrizio– Presidente
Dr. Alberto Iachini Bellisarii - Consigliere
Avv. Martini Maria Luisa - Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al R.G. n. 459/2023 promossa da
(C.F.: ) (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F.: ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 tutte rappresentate e difese giusta procura a margine del ricorso in opposizione ex art. 615 cpc introduttivo del giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale civile di Pescara RG. 5662/2017, dall'Avv. Giuliano Milia ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Pescara, via G. da Fiore 15;
APPELLANTI PRINCIPALI
Contro
, (C.F. , rappresentata e difesa giusta del Controparte_1 C.F._4
07/02/2018 nel giudizio di primo grado R.G. 5662/2017 dall'Avv. Maurizio Gabrielli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Teulada n. 52;
APPELLATA- APPELLANTE INCIDENTALE
avverso la sentenza non definitiva n. 1189/2021 pubblicata il 24.09.2021 e la sentenza definitiva n.
358/2023 pubblicata il 10.03.2023, entrambe rese dal Tribunale di Pescara nel giudizio RG.
N. 5662/2017
CONCLUSIONI DELLE PARTI: per le appellanti principali:
Voglia l'On. Tribunale adito, contrariis reiectis ed in parziale riforma della sentenza non definitiva n. 1189/2021 depositata il 24.09.2021 resa nel giudizio celebrato dinanzi al
Tribunale di Pescara RG.5662/2017 e rispetto alla quale è stata formalizzata riserva di appello ex art. 340 cpc alla prima udienza successiva del 12.01.2022; ed altresì in parziale riforma della sentenza definitiva n. 358/2023 depositata il 10.03.2023 notificata via pec il
27.03.2023: - nel merito: dare atto dell'avvenuto rilascio e/o della mancata occupazione del terreno a suo tempo condotto in locazione dalle odierne appellanti (quanto meno, stando ai riscontri istruttori, a far data dalla introduzione da parte della del giudizio di accertamento CP_1 della servitù di passaggio sul fondo intercluso, ossia dal 16.11.2012 e comunque non oltre la data di notifica dell'atto di precetto 11.02.2014); in ogni caso, accertare l'intervenuta estinzione del credito portato nel precetto notificato il 11.02.2014, così come rideterminato dalla sentenza del Tribunale di Pescara n. 358/2023 nella misura di complessivi €. 5.908,26;
- sempre nel merito: condannare la alla ripetizione di quanto indebitamente CP_1 percepito a titolo di indennità di occupazione non dovuta, nella misura emersa in corso di causa, ovvero nella diversa misura maggiore o minore ritenuta di giustizia, maggiorata di interessi e rivalutazione sino al soddisfo;
- infine, accertare la responsabilità aggravata della per aver agito temerariamente CP_1 per colpa grave e/o mala fede e per l'effetto condannarla al risarcimento dei danni in favore delle odierne appellanti;
in via subordinata, previo diverso accertamento della effettiva data del rilascio del parcheggio condotto in locazione dalle odierne comparenti, (doc. 16 e 18 allegati al fascicolo di parte opponente) accertare l'erroneità della sorte capitale portata in precetto, in quanto di gran lunga superiore rispetto al titolo azionato, nonché all'entità delle somme eventualmente dovute, avuto riguardo di quanto già corrisposto in favore della sig.ra con CP_1 conseguente pronuncia di estinzione del debito e condanna della creditrice alla ripetizione dell'eventuale indebito percepito. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.”
Per l'appellata – appellante incidentale :
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello de L'Aquila, reietta e disattesa ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione, così giudicare:
1) in via pregiudiziale accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o decadenza dell'appello avverso la Sentenza non definitiva n. 1189/2021 depositata il 24.09.2021 e l'inammissibilità delle nuove domande formulate dalle appellanti ex art. 345 c.p.c.;
2) nel merito rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto, confermando in toto la Sentenza non definitiva n. 1189/2021 e la sentenza definitiva n.
358/2023;
3) In accoglimento dell'appello incidentale condizionato, qualora la Corte d'Appello adita, riformi le sentenze di primo grado e decidendo sulla presente impugnazione, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 616 c.p.c. per tardività d'iscrizione a ruolo, per violazione dell'art. 138 ss. c.p.c. poiché il ricorso non è stato notificato alla parte processuale ma solo al codifensore non domiciliatario della resi-stente, ed in quanto notificata all'Avv. Maurizio Gabrielli e all'Avv. Lorenzo Cardone ove la resistente aveva eletto domicilio;
pag. 2/19 4) In accoglimento dell'appello incidentale condizionato accertare e dichiarare
l'inammissibilità dell'opposizione per ne bis in idem per violazione dell'art. 2909 c.c.;
5) In accoglimento dell'appello incidentale condizionato accertare e dichiarare l'inammissibilità di tutte le domande svolte dalle appellanti di accertamento di rilascio del terreno per la violazione dell'art. 395 c.p.c.;
6) In accoglimento dell'appello incidentale condizionato accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto e diritto della domanda di accertamento dell'effettiva data di rilascio del parcheggio e della domanda di responsabilità ex art. 2043 e 96 c.p.c. nei confronti della appellata per le ragioni di cui in narrativa, accertando e dichiarando nella determinazione dei rapporti dare-avere successivi alla data di notifica dell'atto di precetto opposto e recependo, come indicato dal CTU, anche l'importo relativo alle spese per le procedure esecutive, tutte le appellanti in solido tenute al pagamento del credito accertato a favore di parte appellata pari ad € 15.382,66, alla data del 31.12.2022, oltre alle successive maturate e maturande indennità di occupazione di € 253,23 mensili, oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo sino a rilascio del terreno in favore dell'appellata, o quel diverso importo ritenuto di giustizia condannandole per l'effetto in solido al pagamento.
7) In accoglimento dell'appello incidentale condizionato ed in via riconvenzionale accertare
e dichiarare che tutte le ricorrenti, in solido, in conseguenza del loro comportamento processuale di gravissima responsabilità che ha cagionato l'interclusione del terreno – parcheggio con la perdita della servitù di passaggio carrabile inutilizzata per oltre un anno all'insaputa della tenuta volutamente all'oscuro e per il doloso mancato rilascio CP_1 del terreno – parcheggio, hanno cagionato l'estinzione della servitù di passaggio carrabile e pedonale sul terreno limitrofo del proprietario confinante e per l'effetto Parte_4 condannare tutte le ricorrenti, in solido, al risarcimento dei danni subìti e subendi dall'appellata corrispondente al costo da corrispondere alla così come Parte_4 determinato dalla CTU di cui alla sen-tenza del Tribunale Civile di Pescara n. 1781/2015 pubbl. il 09/10/2015 per ricostituire la servitù di passaggio e di transito, o quel diverso importo maggiore o minore ritenuto di giustizia, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione.
8) con vittoria delle spese e compensi di lite del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore dell'Avv. Maurizio Gabrielli che se ne dichiara antistatario”.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
1. Con ricorso depositato il 15.12.2017 presso il Tribunale di Pescara, a seguito di sospensione della procedura esecutiva immobiliare R.G.E. n. 323/2014 SUB 1 disposta con ordinanza del 17.10.2017 all'esito della fase cautelare, Parte_1
e hanno iniziato la fase di merito del giudizio Parte_2 Parte_3 di opposizione avverso l'esecuzione promossa in virtù dell'atto di precetto del 5.2.2014 notificato l'11.2.2014 con il quale - sulla base della Controparte_1
pag. 3/19 sentenza n. 198/2013 della Corte di appello di L'Aquila che ha dichiarato la risoluzione del contratto di locazione intercorso tra le conduttrici Parte_1
, e il Ristorante La LA Parte_2 Parte_3 Parte_5 di AN AR s.r.l. e la locatrice (relativo al terreno sito Controparte_1
Cepagatti Fraz. LL via Valignani n. 18 in catasto al foglio 11 partt.10-12-277), con condanna delle prime in solido tra loro, al pagamento in favore della seconda, della somma €. 1.012,92 oltre interessi dalle singole scadenze al saldo, a titolo di indennità di occupazione fino alla data del ricorso, nonché delle ulteriori somme dovute al medesimo titolo, da detta data sino all'effettivo rilascio del bene, oltre al pagamento delle spese di giudizio liquidate nella misura di €. 1.050,00 quanto al primo grado ed in €. 1.260,00 quanto al grado di appello- ha intimato il pagamento della somma di €. 35.201,84, relativa a: sorte per indennità di occupazione al 5.2.2014 (per €. 39.468,00), interessi, spese liquidate in sentenza, spese e diritti di atto di precetto, oneri di legge, detratto l'importo di €. 8.000,00 per compensazione che avrebbe dovuto versare in favore di Controparte_1 Parte_1 Parte_2
, per spese legali nella misura di €.
[...] Parte_3 Parte_5
2.000,00 per ciascuna di loro come disposto nella sentenza n. 1081/2010 della Corte di appello di L'Aquila.
2. Le opponenti nel ricostruire i rapporti intercorsi tra le parti esponevano che:
• con contratto di locazione del 01.07.1989 la società Immobiliare Val di Turri s.r.l. - dante causa di – concedeva in locazione ad AN AR -dante Controparte_1 causa delle opponenti - una palazzina con annessi spazi scoperti, giardino e magazzino annesso situati in LL (Pescara), Via D'ZI (distinti in Catasto al fg. 11 pt.
278, 142 e part. 12) adibiti a ristorante e struttura ricettiva alberghiera, dietro pagamento di un canone mensile di lire 9.200.000.
• In data 13.11.1989, le stesse parti sottoscrivano una scrittura integrativa con la quale la società locatrice concedeva al conduttore un'ulteriore area limitrofa, distinta al
Catasto Terreni al fg. 11 pt. 10, 12, 277 e 796, da adibire a parcheggio adiacente e pertinenziale alla struttura ricettivo alberghiera pattuendo un corrispettivo di lire
500.000.
• Nel frattempo, al conduttore – deceduto prematuramente- subentravano la moglie e le figlie , ed e la locatrice Parte_1 Parte_2 Pt_3 Pt_5
Immobiliare Val di Turri s.r.l. subiva l'espropriazione coattiva del fabbricato (non anche dell'area destinata a parcheggio) che veniva trasferito con decreto del Tribunale di Pescara del 13.04.2005 alla Le conduttrici in prosecuzione del Parte_4 rapporto di locazione continuavano a pagare il canone sia dell'albergo sia dell'area di pag. 4/19 parcheggio in favore della che poi regolava con la Val di Turri srl la Parte_4 ripartizione del canone per la quota inerente il fondo destinato a parcheggio.
• Con atto in data 10.06.2006, trascritto il 14.06.2006 la Val di Turri s.r.l. vendeva a la superficie destinata a parcheggio al prezzo di €. 21.000,00 senza la Controparte_1 preventiva notifica della “denuntiatio” alle conduttrici e/o all'affittuaria dell'azienda, motivo per il quale veniva da loro promosso il giudizio di riscatto ex artt. 28-39 L.
392/1978 (rg. 169/2007 Tribunale di Pescara).
• poi, con atto notificato il 19.1.2007, intimava alle conduttrici il Controparte_1 primo sfratto per morosità, formulando domanda di risoluzione del contratto di locazione assumendo, l'inadempimento dei conduttori per non aver corrisposto distintamente in favore della stessa il canone di sua pertinenza relativo CP_1 all'area parcheggio. Il Tribunale di Pescara rigettava la domanda, la Corte di appello di L'Aquila con sentenza n. 1081/2010 respingeva l'appello proposto da CP_1
e la condannava al pagamento delle spese di giudizio in favore delle appellate
[...]
( , ed ) liquidandole nella misura di Parte_1 Parte_2 Pt_3 Pt_5
€. 2.000,00 per ciascuna di loro. La sentenza passava in giudicato essendo stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto da innanzi alla Corte di CP_1
Cassazione con sentenza n. 26891/2014.
• Nel frattempo, la (proprietaria del fabbricato), con missiva del Parte_4
26.02.2009 comunicava alle conduttrici formale disdetta del contratto di locazione, con scadenza fissata per il 30.06.2010, disdetta che si aggiungeva a quella già precedentemente comunicata dalla con missive del 29.12.2005 e del CP_1
15.06.2006. Le conduttrici liberavano il fabbricato ed il parcheggio pertinenziale, rilasciando il complesso immobiliare considerato nella sua unitarietà, come dal verbale del 03.11.2010 di constatazione dell'avvenuto rilascio sottoscritto dalle conduttrici e dalla Parte_4
• iniziava un secondo giudizio di sfratto per morosità nei confronti Controparte_1 delle conduttrici per il periodo successivo al novembre 2010, assumendo che, non avendo partecipato al rilascio dell'immobile di cui al verbale del 03.11.2010, il parcheggio doveva ritenersi ancora occupato dalle conduttrici. Il Tribunale di Pescara rigettava la domanda dell'attrice ma la sentenza di primo grado veniva parzialmente riformata dalla Corte di appello di L'Aquila che, con sentenza n. 198/2013 in accoglimento parziale del gravame proposto da , dichiarava la Controparte_1 risoluzione del contratto di locazione e condannava le appellate in solido al pagamento in favore dell'appellante, di €. 1.012,92 (pari cioè a n. 4 ratei mensili del canone pattuito in contratto (pari ad € 253,23 mensili)), oltre interessi dalle singole scadenze pag. 5/19 al saldo a titolo di indennità di occupazione fino alla data del ricorso, nonché delle ulteriori somme dovute al medesimo titolo da detta data sino all'effettivo rilascio del bene oltre al pagamento delle spese di lite. La sentenza passava in giudicato per essere stato dichiarato inammissibile il ricorso in Cassazione con sentenza n. 27011/2016.
3. Le opponenti lamentavano che nella sentenza della Corte di appello di L'Aquila n. 198/2013 il Giudice non aveva riconosciuto l'intervenuto rilascio del parcheggio, ma il terreno in ogni caso non avendo sbocco sulla strada provinciale se non tramite il fondo limitrofo ove insisteva il fabbricato, era rimasto sostanzialmente intercluso in seguito al rilascio del fabbricato del quale era pertinente tanto che Controparte_1 aveva proposto domanda per la costituzione di servitù di passaggio riconoscendo quindi la sua assoluta interclusione. Il Tribunale di Pescara con la sentenza n.
1781/2015, facendo proprie le conclusioni del CTU, e ferma restando “la pacifica interclusione del fondo di proprietà della privo di sbocchi di qualsiasi tipo CP_1 alla strada pubblica” respingeva in toto la domanda avendo la diritto di CP_1 costituire la servitù su altro fondo limitrofo, appartenente ad un terzo non convenuto in giudizio, così da assicurare il minor impatto e sacrificio per la proprietà servente.
4. In data 11.02.2014 , assumendo la continuativa ed ininterrotta Controparte_1 occupazione sine titulo dell'immobile da parte delle conduttrici, con atto di precetto datato 5.2.2014 intimava il pagamento della somma di €. 35.201,84 oltre interessi e spese, assumendo la persistenza dell'occupazione sino a quella data, con corrispondente diritto all'indennizzo. e Parte_6 Parte_3
proponevano opposizione all'esecuzione e contestavano l'insussistenza del
[...] credito azionato in quanto non solo il fondo sarebbe stato da loro rilasciato il
3.11.2010 ma anche perché avrebbe già posto in essere in loro danno diverse CP_1 procedure esecutive ed incassato l'importo di €. 17.086,74 per cui il credito, se mai sussistente, sarebbe stato estinto, non legittimando l'ulteriore azione esecutiva immobiliare intrapresa. Chiedevano quindi dichiararsi l'estinzione del debito e la condanna della creditrice alla ripetizione dell'eventuale indebito percepito;
chiedevano altresì di accertare la responsabilità aggravata della in virtù del combinato CP_1 disposto di cui agli artt. 2043 c.c. e 96 cpc per aver agito temerariamente per colpa grave e/o mala fede con condanna della stessa al risarcimento dei danni da valutarsi in via equitativa.
5. Si costituiva nel giudizio di opposizione , con comparsa depositata il Controparte_1
10.2.2018 deducendo, in via preliminare: la inammissibilità dell'opposizione proposta per tardività ex art. 616 c.p.c., la inammissibilità dell'opposizione proposta in violazione dell'art. 138 e ss. c.p.c., per essere stata notificata solo al codifensore non domiciliatario della resistente, la inammissibilità dell'opposizione proposta per pag. 6/19 violazione del ne bis in idem con violazione dell'art. 2909 c.c.. Nel merito contestava la inammissibilità della domanda di accertamento per violazione dell'art. 395 c.c. e la infondatezza della domanda di accertamento dell'effettiva data di rilascio del parcheggio, ribadendo la correttezza del conteggio effettuato sugli importi residui dovuti a saldo delle esecutate, deducendo la inammissibilità ed infondatezza dei mezzi istruttori dedotti ex adverso e della relativa domanda di responsabilità aggravata per lite temeraria, chiedendo quindi il rigetto dell'opposizione proposta, in via gradata chiedeva di accertare e dichiarare tutte le ricorrenti, in solido, tenute al pagamento della somma di € 46.374,83 quale importo dovuto ancora a saldo, oltre gli interessi legali dalle singole scadenze sino all'effettivo soddisfo, in via riconvenzionale, chiedeva di accertare e dichiarare che tutte le ricorrenti, in solido, in conseguenza del loro comportamento processuale di gravissima responsabilità che aveva cagionato l'interclusione del terreno – parcheggio con la perdita della servitù di passaggio carrabile inutilizzata per oltre un anno all'insaputa della tenuta volutamente CP_1 all'oscuro e per il doloso mancato rilascio del terreno – parcheggio, e per l'effetto condannare tutte le ricorrenti, in solido, al risarcimento dei danni subìti e subendi corrispondente al costo da corrispondere alla stabilito dalla CTU Parte_4 del Tribunale Civile di Pescara per ricostituire la servitù, o quel diverso importo maggiore o minore ritenuto di giustizia, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione, con vittoria di spese del giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
6. Con sentenza non definitiva n. 1189/2021, resa ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. all'udienza del 24/09/2021, il Tribunale di Pescara disattendeva l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione proposta per tardività, dichiarandone per converso la tempestività, accoglieva l'eccezione di inammissibilità del ricorso proposta in relazione all'art. 2909 c.c., rigettava le ulteriori eccezioni sollevate dall'opposta.
Riteneva poi di non doversi discostare da quanto già rilevato dal GE. a quo nell'ordinanza del 17.10.2017 (con la quale nella fase cautelare dell'opposizione era stata sospesa l'esecuzione) laddove era stato rilevato che la circostanza per cui il rilascio dell'area adibita a parcheggio, di proprietà della resistente, non era avvenuta in favore della legittima proprietaria del terreno alla data del 10.03.2011 (ovvero alla data del verbale di riconsegna a mezzo U.G. del fabbricato – ristorante), era stata accertata dalla sentenza della Corte di Appello di L'Aquila, passata in giudicato ed ha reputato non potersi inferire una data di rilascio del terreno dalla circostanza che in altro giudizio la aveva richiesto al Tribunale l'imposizione di una servitù CP_1 coattiva, a causa della interclusione del terreno, sul rilievo che se la resistente aveva dichiarato di aver avuto un possesso mediato del terreno ed aveva rammentato che in tema di locazione la restituzione della cosa locata, pur non richiedendo formule sacramentali, costituisce un preciso obbligo del conduttore che richiede, per il suo esatto adempimento, un'attività consistente in un'effettiva immissione dell'immobile pag. 7/19 nella sfera di concreta disponibilità del locatore. Il Tribunale riteneva fondata la questione sollevata dalle opponenti a riguardo dell'eccesivo quantum richiesto da nell'atto di precetto del 5.02.2014 e pertanto rimetteva in istruttoria Controparte_1 per l'espletamento di una CTU contabile.
7. All'esito del deposito dell'elaborato peritale da parte del CTU dott. la Persona_1 causa è stata rinviata per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con concessione di termini per il deposito di note autorizzate e decisa con la sentenza n.
358/2023 pubblicata il 10/03/2023 con la quale il Giudice, premetteva che il CTU, nel considerare un importo mensile di € 253,23 dovuto a titolo di indennità di occupazione del terreno, dal mese di novembre 2010 al mese di febbraio 2014, per 40 mensilità, aveva stabilito un ammontare dovuto pari ad € 10.129,20 e calcolato gli interessi legali pro tempore, al 5.02.2014 in €. 378,53 oltre alle spese maturate sino al 5.2.2014 per i soli titoli giudiziari azionati con l'atto di precetto, quindi, aveva quantificato l'importo dovuto al 5.02.2014 in € 13.908,86, a cui aveva sottratto in compensazione il credito di € 8.000,00 vantato dalle opponenti nei confronti della convenuta-opposta ( come da sentenza della Corte di Appello di L'Aquila del
09.12.2010 n. 1081/20102), determinando quindi un importo netto dovuto al
05.02.2014 pari a € 5.908,86, per cui in parziale accoglimento dell'opposizione proposta, dichiarava l'inefficacia parziale dell'atto di precetto impugnato per ciò che concerne la somma eccedente l'importo di €. 5.908,26. Il Tribunale esponeva che il
CTU aveva accertato che i pagamenti già effettuati da parte attrice-opponente in favore di parte convenuta-opposta ammontavano ad € 36.065,43 ma statuiva che non potendo conoscere le spese relative alle singole procedure esecutive azionate dall'opposta e considerato pure che tali procedure attenevano ad altro soggetto
( ), che non aveva preso parte al giudizio, decideva che non poteva Parte_5 accogliere la domanda di scomputo di somme versate nelle procedure esecutive e di relativa condanna dell'opposta alla ripetizione di indebito percepito, come invocato da parte opponente. Quindi rigettava le ulteriori domande e ritenendo sussistere una soccombenza reciproca compensava integralmente le spese di giudizio. Poneva definitivamente a carico della convenuta opposta le spese di CTU.
8. Avverso la sentenza non definitiva n. 1189/2021 depositata il 24.09.2021 e la sentenza definitiva n. 358/2023 depositata il 10.03.2023, entrambe rese dal Tribunale di Pescara nel giudizio RG. N. 5662/2017, hanno proposto appello Parte_1 Parte_2
e Quanto alla sentenza non definitiva impugnandola: a)
[...] Parte_3 nella parte in cui il Giudice di primo grado ha ritenuto che il rilascio del fondo in favore di non poteva essere dedotto neppure dal giudizio da Controparte_1 quest'ultima intrapreso per la costituzione di una servitù di passaggio essendo il terreno rimasto intercluso dopo la restituzione del fabbricato circostanza che rendeva pag. 8/19 di fatto inutilizzabile il parcheggio da parte delle conduttrici;
b) nella parte in cui è stato ritenuto condivisibile quanto espresso dal G.E. nell'ordinanza emessa nella fase sommaria con la quale era stato affermato che le opponenti non avevano dimostrato di avere rilasciato l'immobile nonostante il giudice della fase del merito avesse avuto la possibilità di vagliare quanto emerso dall'espletata istruttoria e decidere avendo maggiore contezza di quanto accaduto;
c) nella parte in cui ha accolto l'eccezione di inammissibilità del ricorso in relazione all'art. 2909 c.c..
9. Le appellanti hanno poi censurato la sentenza definitiva n. 358/2023 nella parte in cui il Giudice pur avendo correttamente recepito le conclusioni del Ctu ed accertato che alla data della notifica del precetto opposto il credito di ammontava Controparte_1 ad €. 5.908,86 e non ad €. 35.201,84, ha tuttavia ritenuto di respingere sia la domanda di accertamento dell'intervenuta estinzione del debito, sia la domanda di pagamento dell'indebito per il maggior importo corrisposto e non dovuto, ponendosi tale statuizione in stridente contrasto con i rilievi documentali e tecnici emersi nel corso dell'istruttoria e con i dati accertati dal CTU. Per cui, avendo la CTU risposto in modo estremamente preciso ai quesiti proposti, il Tribunale avrebbe dovuto accogliere la domanda delle odierne appellanti, attestando sia l'integrale estinzione del credito portato in precetto, sia il pagamento di ogni altra spesa esecutiva, con conseguente ricorrenza dei presupposti per pronunciare l'estinzione della procedura esecutiva immobiliare. Le appellanti hanno sostenuto che il Tribunale ha errato anche nel respingere domanda di accertamento dell'avvenuto pagamento dell'indebito e di condanna della alla restituzione delle somme illegittimamente percepite. La CP_1 ricostruzione contabile del CTU, ha chiaramente palesato che, all'esito del pagamento del credito portato in precetto, delle spese delle altre procedure esecutive e della soddisfazione del credito portato nell'atto di intervento, le odierne appellanti hanno versato indebitamente quanto meno una somma pari ad €. 14.088,56 per cui CP_1 starebbe coltivando una procedura esecutiva immobiliare sostanzialmente sine titulo, giacché il suo credito si sarebbe da tempo estinto per intervenuto pagamento della sorte capitale interessi e spese, essendo piuttosto sussistenti ragioni di ripetizione di quanto pagato indebitamente da parte delle odierne appellanti. Pertanto, anche il contegno processuale della meriterebbe di essere stigmatizzato ai sensi del CP_1 combinato disposto di cui agli artt. 2043 c.c. e avendo la stessa intrapreso azioni esecutive ed abusando del proprio diritto di credito nel coltivare la procedura esecutiva immobiliare con colpa grave. Per le motivazioni esposte ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni come in epigrafe riportate.
10. Si è costituita in giudizio, con comparsa depositata il 25.09.2023 l'appellata CP_1
per contrastare l'impugnativa ex adverso proposta e per eccepire l'
[...] inammissibilità e/o decadenza dell'appello avverso la sentenza non definitiva n.
pag. 9/19 1189/2021 depositata il 24.09.2021 essendo stata notificata il 20/10/2021 al difensore delle opponenti mentre la riserva d'appello era stata formalizzata dalle controparti per la prima volta con verbale di udienza del 12/01/2022 quindi tardivamente, per cui la sentenza non definitiva n. 1189/2021 deve considerarsi passata in giudicato e l'appello deve essere dichiarato inammissibile. Ha eccepito poi l'inammissibilità delle nuove domande formulate in appello e contestato il mancato rilascio da parte delle appellanti del terreno oggetto del contratto di locazione risolto a seguito della sentenza passata in giudicato della Corte d'Appello dell'Aquila n. 198/2013 che fa stato irrevocabilmente tra le parti con conseguente divieto del ne bis in idem essendo stato già accertato che il terreno della era ed è tutt'ora nella disponibilità e nel possesso giuridico e CP_1 materiale degli originali conduttori ed odierne appellanti che quindi sono tenute al pagamento delle indennità di occupazione maturate fintanto che non provvederanno al materiale rilascio in favore della L'appellata ha poi aggiunto che le odierne CP_1 appellanti, con il loro comportamento processuale hanno cagionato l'interclusione del terreno – parcheggio con la perdita della servitù di passaggio carrabile rimasta inutilizzata per oltre un anno all'insaputa della pertanto le stesse sono CP_1 tenute a risarcirgli il costo costituito dall'indennità da corrispondere alla Parte_4 di € 124.203,00 per ricostituire la servitù. Ha evidenziato che la domanda già
[...] svolta in primo grado in via riconvenzionale, non è stata esaminata dal Giudice di prime pure e per la stessa ha proposto appello incidentale condizionato qualora le sentenze parziale e definitiva non vengano integralmente confermate, come da riserva di appello formulata nella prima udienza successiva del 12/01/2022. Sostiene che le appellanti siano ancora debitrici alla data del 13/03/2023 (data deposito sentenza definitiva) di € 15.382,66 (indennità conteggiate dal C.T.U. fino al deposito dicembre 2021) + € 3.798,45 (indennità ulteriori da gennaio 2022 / marzo 2023) per un importo complessivo di € 19.181,11, oltre agli interessi legali dalle singole scadenze mensili delle suddette indennità a decorrere dal 2014, e sempre con le ulteriori maturande indennità di occupazione per il terreno non ancora rilasciato. Per tale ragione ha formulato appello incidentale condizionato affinché per il calcolo nella determinazione dei rapporti dare-avere successivi alla data di notifica dell'atto di precetto opposto si recepisca, come indicato dal CTU, anche l'importo relativo alle spese per le procedure esecutive, con un credito a favore di parte convenuta-opposta pari ad € 15.382,66, alla data del 31.12.2022. Ha contestato altresì l'infondatezza della domanda di condanna per lite temeraria formulata dalle appellanti. Ha riproposto in via di appello incidentale condizionato l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione per essere stata tardivamente introdotta la fase di merito e l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione poiché notificata solo al co-difensore non domiciliatario della resistente in violazione dell'art. 138 ss. c.p.c., ha eccepito l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 616 c.p.c. in quanto notificata solo all'Avv. Maurizio Gabrielli
pag. 10/19 e non presso il domicilio eletto dalla resistente. Ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe.
11. All'udienza del 9.10.2024 trattata in forma cartolare ex art. 127 ter cpc, acquisite le note di trattazione scritte depositate dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge ex art. 190 cpc per il deposito degli scritti conclusionali con decorrenza dalla comunicazione del verbale di udienza da parte della cancelleria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
12. L'appello proposto avverso la sentenza non definitiva del Tribunale di Pescara n.
1189/2021 depositata il 24.09.2021 è inammissibile in quanto, detta sentenza risulta essere stata notificata in data 20.10.2021 dal procuratore della convenuta-opposta al procuratore costituito delle attrici-opponenti e la riserva di appello, secondo quanto previsto dall'art. 340 c.p.c., doveva essere effettuata a pena di decadenza – da entrambe le parti e quindi anche dalla parte notificante, se interessata all'impugnazione (Cass. S.U. 6278/2019) - entro il termine di giorni 30 dalla predetta notificazione ossia entro il 19.11.2021 mentre, nella fattispecie, le appellanti principali hanno formulato riserva di appello nel verbale di udienza del 12.01.2022 quindi tardivamente e l'appellante incidentale, contrariamente a quanto asserito nella comparsa di costituzione in appello, non ha mai formulato riserva di gravame neppure all'udienza del 12.01.2022.
13. In merito alla prova della notifica della sentenza non definitiva - che le appellanti hanno eccepito non essere stata fornita dall'appellata per non avere questa prodotto il file in .eml utile alla verifica della relata e della corrispondenza con i documenti asseritamente notificati secondo le regole del rito – deve osservarsi, che la Suprema
Corte ha statuito, che, ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione, la prova dell'avvenuta notifica in modalità telematica della sentenza può essere data mediante il deposito delle copie informatiche, in formato .pdf, delle ricevute di accettazione e consegna della PEC, corredate di attestazione di conformità agli originali informatici, non occorrendo il deposito dei relativi file in formato .eml o .msg
(necessario, invece, al diverso fine della prova dell'avvenuta notificazione telematica degli atti introduttivi del giudizio), posto che la relata di notifica della sentenza ai fini di cui all'art. 325 cod. proc. civ. è atto esterno al giudizio che, come qualsiasi atto digitale, può essere stampato o salvato e attestato conforme all'originale dal difensore (Cass. n. 25686/2023; Cass. 4725/2025). Nel caso di specie, l'appellata al momento di costituzione in giudizio ha depositato la copia in formato .pdf del messaggio PEC relativo alla notificazione della sentenza non definitiva effettuata in data 20.10.2021
pag. 11/19 attestata da parte del suo procuratore conforme all'originale informatico dal quale è stata estratta, pertanto la prova dell'avvenuta notifica della sentenza, per i fini di cui all'art. 325 c.p.c., è stata validamente fornita mediante il deposito, in formato .pdf, del file contenente il messaggio PEC di notifica della sentenza e ciò dimostra quindi, che la riserva di appello sia stata tardivamente presentata essendo la notifica avvenuta il
20.10.2021. Ne discende quindi che la sentenza non definitiva n. 1189/2021 deve considerarsi passata in giudicato, pertanto devono considerarsi inammissibili sia l'appello principale così come l'appello incidentale condizionato con il quale ha riproposto le eccezioni – già respinte dal giudice di prime cure Controparte_1 con la sentenza n. 1189/2021 - di inammissibilità dell'opposizione per tardività della costituzione in giudizio, di inammissibilità dell'opposizione perché notificata solo al codifensore non domiciliatario, di inammissibilità dell'opposizione in quanto non notificato personalmente alla parte resistente CP_1
14. Devono pertanto ritenersi ferme tutte le statuizioni contenute nella sentenza non definitiva n. 1189/2021 del Tribunale di Pescara e quindi, tra l'altro, deve considerarsi incontestabile che l'area adibita a parcheggio, di proprietà della non è stata CP_1 rilasciata in favore della legittima proprietaria alla data del 10 marzo 2011 (data del verbale di riconsegna a mezzo U.G. del fabbricato – ristorante in favore della
[...]
) come accertato dalla sentenza della Corte di Appello di L'Aquila n. Parte_4
198/2013, titolo azionato nella procedura esecutiva a quo, passata in giudicato e non riformata nel successivo giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione. Il Tribunale ha altresì così statuito: “Né peraltro allo stato appare potersi inferire una data di rilascio del terreno dalla circostanza che in altro giudizio (in atti documentato) la CP_1 ha richiesto al Tribunale l'imposizione di una servitù coattiva, a causa della interclusione del terreno, sul rilievo che, se la resistente aveva dichiarato di aver avuto un possesso mediato del terreno. Sul punto va rammentato che in tema di locazione la restituzione della cosa locata pur non richiedendo formule sacramentali, costituisce un preciso obbligo del conduttore che richiede, per il suo esatto adempimento, un'attività consistente in un'effettiva immissione dell'immobile nella sfera di concreta disponibilità del locatore…..Né le opponenti hanno dimostrato di aver successivamente rilasciato l'immobile”. In altre parole e per maggiore chiarezza, sul tema del rilascio dell'immobile si richiama il principio di diritto secondo cui:
“L'obbligazione di restituzione dell'immobile locato, posta a carico del conduttore dall'art. 1590 cod.civ., non si esaurisce in una qualsiasi generica messa a disposizione delle chiavi, ma richiede, per il suo esatto adempimento, un'attività consistente in una incondizionata restituzione del bene, vale a dire in un'effettiva immissione dell'immobile nella sfera di concreta disponibilità del locatore;
qualora venga a mancare la cooperazione di quest'ultimo, si rende necessaria, altresì, ai fini della liberazione dagli obblighi connessi alla mancata restituzione, un'offerta fatta a norma
pag. 12/19 dell'art. 1216 cod. civ., e grava sul conduttore, quale debitore della prestazione, la prova positiva di tale attività, e non sul locatore la prova contraria”(Cass. 8616/2006;
Cass. 550/2012).
15. Rimane altresì incontestabile, così come riconosciuto nella sentenza non definitiva n.
1189/2021, l'eccessività del quantum richiesto da nell'atto di Controparte_1 precetto del 5.02.2014 intimante a , Parte_1 Parte_2 Parte_5
e il pagamento dell'importo di €. 35.201,84 di cui €.
[...] Parte_3
39.468,00 per indennità di occupazione al 5.2.2014, atteso che il titolo azionato nella procedura esecutiva opposta, ossia la sentenza della Corte di appello di L'Aquila n.
198/2013, ha riconosciuto dovuta l'indennità di occupazione maturata per quattro mensilità, dal novembre 2010 al 10 marzo 2010, quantificandola in complessivi € 1.012,92 (ossia € 253,23, al mese moltiplicato per quattro mesi) ed ha riconosciuto le ulteriori indennità dovute da corrispondersi per lo stesso titolo e per le date successive chiaramente nella stessa misura. Per cui, come chiaramente espresso nella sentenza non definitiva n. 1189/2021: “posto che alla data indicata in precetto del 5.02.2014 risultano ulteriormente maturate n. 36 mensilità (€. 258,23 moltiplicato per 36), ne consegue che a quella data a tale titolo erano dovute a tale titolo € 9.296,28, oltre alle spese liquidate nella sentenza della Corte di Appello (€. 2310,00 oltre accessori di legge – Iva, Cap. e rimb. Forfet.), oltre alle competenze liquidate nel giudizio di legittimità (pari ad € 5.016, 55 oltre accessori di legge, oggetto di atto intervento nella procedura esecutiva a quo e di ulteriore atto di precetto). Per contro, è incontestato che alla data dell'ordinanza resa dal G.E., attraverso le varie esecuzioni presso terzi subite, le opponenti hanno corrisposto alla creditrice €. 17.086,74.”.
Sulla base di tali argomentazioni la causa è stata rimessa in istruttoria per effettuare un ricalcolo di quanto dovuto all'opposta in virtù dei titoli azionati e di quanto versato dalle opponenti, alla data del precetto ed alla data della pronuncia, disponendo in tal senso consulenza tecnico contabile.
16. Partendo quindi da tali dati indiscutibili si può procedere all'esame dell'appello principale proposto avverso la sentenza definitiva con il quale Parte_1
e hanno censurato la pronuncia nella parte in Parte_2 Parte_3 cui il giudice di primo grado pur avendo recepito le conclusioni del Ctu ed accertato che alla data della notifica del precetto opposto il credito di Controparte_1 ammontava ad €. 5.908,86 e non ad €. 35.201,84, ha però ritenuto di respingere sia la domanda di accertamento dell'intervenuta estinzione del debito, sia la domanda di pagamento dell'indebito per il maggior importo corrisposto e non dovuto.
17. In particolare, le appellanti hanno evidenziato che dalla relazione peritale d'ufficio a firma del dott. sono emersi tali dati contabili: a) il credito della Persona_1
pag. 13/19 alla data del precetto ammontava ad €. 5.908,86; b) a fronte delle procedure
CP_1 esecutive presso terzi espletate sino a tutto 31.12.2021, la ha incassato
CP_1 somme pari ad €. 36.065,43; c) su espressa richiesta della articolata nelle
CP_1 note critiche alla Ctu, il tecnico ha altresì calcolato le spese sostenute dalla
CP_1 per recuperare la suddetta somma;
spese che tra oneri di tassazione e fiscali ammontano ad €. 10.743,26; d) nelle more del giudizio la ha depositato
CP_1 nella procedura esecutiva immobiliare opposta un atto di intervento per complessivi €.
5.324,75. Pertanto, anche a voler riconoscere il credito della nella misura CP_1 massima accertata dalla CTU (in risposta alle note critiche della creditrice) per un totale di €. 21.976,87 (corrispondente alla somma dei sub a + c+ d che precedono), a fronte dell'incasso di somme per complessivi €. 36.065,43 (di cui al sub b che precede) risulta l'integrale estinzione del debito portato in precetto, delle spese di procedura, come pure dell'atto di intervento azionato nelle more della procedura esecutiva immobiliare. Il Giudice di prime cure pertanto avrebbe errato nel rigettare le domande formulate dalle opponenti sul rilievo di non conoscere le spese relative alle singole procedure esecutive azionate dall'opposta anche in ragione del fatto che alcune di esse attengono ad altro soggetto ( ) che non ha preso parte al Parte_5 giudizio, attesa l'elencazione di dette spese effettuata dal CTU in risposta al secondo quesito formulatogli e che, in ogni caso, l'estinzione di parte del debito a cura di un debitore solidale libera in parte qua anche gli altri condebitori. Quindi, anche alla luce della ricostruzione contabile del CTU, all'esito del pagamento del credito portato in precetto, delle spese delle altre procedure esecutive e della soddisfazione del credito portato nell'atto di intervento, le odierne appellanti avrebbero versato indebitamente quanto meno una somma pari ad €. 14.088,56 somme di cui hanno chiesto la ripetizione.
18. L'appellata ha contrastato la pretesa in quanto nella relazione del CTU nell'ipotesi di calcolo degli importi di dare-avere successivi alla data di notifica del precetto opposto e tenendo conto anche delle spese relative alle procedure esecutive intraprese da nei confronti delle opponenti è risultato un credito a favore Controparte_1 dell'opposta di €. 15.382,66 al 31.12.2021, pertanto l'appellata ha formulato appello incidentale condizionato affinché per il calcolo nella determinazione dei rapporti dare- avere successivi alla data di notifica dell'atto di precetto opposto si recepisca, anche l'importo relativo alle spese per le procedure esecutive, con un credito a favore di parte convenuta-opposta pari ad € 15.382,66, alla data del 31.12.2021, oltre alle maturate e maturande indennità di occupazione di € 253,23 mensili, oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo sino a rilascio del terreno in favore dell'appellata.
19. L'appello principale è fondato nei limiti e per le ragioni di seguito espresse.
pag. 14/19 20. Risulta acclarato e non contestato che, come da calcolo effettuato dal CTU e recepito anche nella gravata sentenza, che questa Corte condivide, tenendo conto che l'indennità mensile per l'occupazione del terreno della debba essere CP_1 considerata di €. 253,23 (importo non contestato dalle parti) le somme dovute a tale titolo dal mese di novembre 2010 al mese di febbraio 2014 (data del precetto opposto), sono pari ad €. 10.129,20 (40 mensilità x €. 253,23) e l'ammontare degli interessi legali dovuti alla data del precetto (5.2.2014) ammontano ad €. 378,53 (come da conteggio effettuato dal CTU - all. 5 alla relazione peritale). Le spese liquidate nella sentenza della Corte di appello di L'Aquila n. 193/2013 (titolo posto a base dell'atto di precetto) per il primo e per il secondo grado ammontano complessivamente ad €. 2.310,00 (€. 1.050,00 primo grado - €. 1260,00 secondo grado); le spese per l'atto di precetto sono pari ad €. 153,00 (€. 120,00 per richiesta copie esecutive;
€. 33,00 spese postali di notifica); i compensi per atto di precetto sono pari ad €. 250,00; la cassa di previdenza forense al 4% su €. 2560,00 (compensi liquidati in sentenza + compensi per atto di precetto) è di €. 102,40; l'IVA al 22% sull'importo di €. 2.662,40 è di €. 585,73, In definitiva l'importo riquantificato dovuto al 05.02.2014 risulta essere pari ad €. 13.908,86, al quale è stato sottratto dalla stessa nell'atto di precetto in CP_1 compensazione il credito vantato dalle opponenti nei confronti della opposta per spese legali liquidate in loro favore nella sentenza della Corte di appello di L'Aquila n. 1081/2010 nella misura di €. 2.000,00 per ciascuna (per 4 parti essendo anche benché non parte del giudizio di opposizione destinataria dell'atto di Parte_5 precetto e coobbligata solidale) e quindi per l'importo pari a € 8.000,00 (sorte non comprensiva di interessi legali maturati dalla data della sentenza). Per cui l'importo netto dovuto alla data del precetto 05.02.2014 in favore di era pari ad Controparte_1
€. 5.908,86.
21. Risulta poi dalla documentazione prodotta in atti che in data Controparte_1
11.6.2014 ha notificato a , ed altro Parte_1 Parte_2 Pt_3 Pt_5 atto di precetto- basato sullo stesso titolo esecutivo del precedente - intimando loro il pagamento dell'importo netto di €. 40.242,56 (detratto l'importo di €. 8.000,00 dovuto dalla alla controparte per spese legali) indicando come sorte per indennità di CP_1 occupazione al 11.06.2014 la somma di €. 43.519,68 e chiedendo quindi per gli ulteriori 4 mesi di indennità maturati rispetto al precedente precetto di febbraio 2014
(anch'esso errato nella sorte indicata per indennità di occupazione al 5.2.2014 in €. 39.468,00 anziché in €. 10.129,20) l'importo di altri €. 4.051,68 ossia €. 1.012,92 al mese anziché €. 253,23 al mese. In realtà, tenuto conto che l'indennità mensile per l'occupazione del terreno debba essere considerata di €. 253,23, le somme dovute a tale titolo dal mese di novembre 2010 al mese di giugno 2014 (data del secondo atto di precetto), sono pari ad €. 11.142,12 (44 mensilità x €. 253,23) e non ad €. 43.519,68.
pag. 15/19 22. La ha quindi promosso - sulla base di un credito errato di €. 40.242,56 CP_1
(errato nella sorte per indennità di occupazione fino al 11.6.2014 e quindi conseguentemente anche nei compensi, nel computo del rimb. forf, iva e cpa), una serie di procedure esecutive presso terzi in danno delle debitrici ottenendo da parte di costoro alla data del 3.10.2017 (data del ricorso in opposizione ex art. 615 cpc proposto da e avverso Parte_1 Parte_2 Parte_3
l'esecuzione immobiliare) il versamento documentato di somme pari ad €.17.086,74 – così come già rilevato dal giudice di prime cure nella sentenza non definitiva n.
1189/2021- ed ha inoltre notificato atto di pignoramento immobiliare il 18.7.2014 instaurando a carico delle presunte debitrici la procedura esecutiva immobiliare nella quale è stata promossa opposizione.
23. Deve quindi affermarsi che l'importo incassato da ha superato Controparte_1 quanto alla stessa dovuto dalle intimate per il precetto notificato il 5.2.2014 secondo il ricalcolo effettuato dal CTU condiviso dal giudice di primo grado. Pertanto, il debito delle intimate in ragione degli incassi relativi alle procedure esecutive promosse dalla creditrice - per le quali ha ottenuto anche liquidazioni giudiziali di Controparte_1 compensi superiori al dovuto se commisurati al reale valore del credito rispetto a quello rivendicato - deve quindi considerarsi estinto al momento della proposizione dell'opposizione in questione, che quindi sotto tale aspetto deve trovare accoglimento.
24. A questo punto, dovendo circoscrivere il thema decidendum, deve osservarsi che la domanda riconvenzionale (volta ad ottenere il pagamento delle ulteriori somme medio tempore maturate ed il risarcimento danni sul presupposto che le opponenti avrebbero cagionato l'interclusione del fondo di sua proprietà e l'estinzione della servitù di passaggio preesistente) proposta dall'opposta con la comparsa di costituzione depositata il 10.02.2018 è tardiva e quindi inammissibile non essendo la costituzione avvenuta dieci giorni prima dell'udienza di discussione fissata dal Giudice nel decreto ex art. 415 cpc per il 12.02.2018 e non essendo stato rispettato dalla convenuta neanche quanto previsto nell'art. 418 c.p.c., di conseguenza deve essere considerato inammissibile anche l'appello incidentale condizionato formulato da Controparte_1 sotto tale profilo.
25. Sulla base di tali rilievi, esulando quindi dal thema decidendum ogni ulteriore pretesa creditoria avanzata da , la domanda restitutoria formulata dalle Controparte_1 opponenti/odierne appellanti per le somme versate in eccedenza deve quindi trovare accoglimento e deve riconoscersi in loro favore il diritto alla ripetizione dell'importo versato in esubero rispetto al dovuto. Quindi, considerato che l'importo netto dovuto pag. 16/19 dalle intimate alla data del precetto 05.02.2014 in favore di era pari Controparte_1 ad €. 5.908,86 e del versamento documentato di somme pari ad €.17.086,74 alla data dell'opposizione (3.10.2017) come riconosciuto nella sentenza non definitiva, in virtù delle diverse procedure esecutive intraprese, in accoglimento parziale dell'appello principale, deve essere condannata a restituire in favore di Controparte_1 Parte_1
e l'importo pari ad €. 11.177,88 (€.
[...] Parte_2 Parte_3
17.086,74 - €. 5.908,86). Devono essere infatti incluse nel conteggio anche le somme incassate da a seguito di procedure esecutive promosse a carico di Controparte_1 una coobbligata solidale quale pur non essendo la stessa parte nel Parte_5 giudizio di opposizione ma destinataria dell'atto di precetto in ragione del titolo giudiziale sotteso (sentenza Corte di appello di L'Aquila n. 198/2013), che la coinvolgeva, atteso che la giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio per cui il creditore non può pretendere di essere pagato da tutti i suoi condebitori solidali, una volta che il suo credito sia stato già integralmente o parzialmente soddisfatto.
Pertanto, pur essendo in possesso di un valido titolo esecutivo, egli dovrà astenersi dal continuare a pretendere il pagamento qualora il suo credito sia stato già integralmente soddisfatto. (Cass. 28044/2021) principio da cui si ritiene possa desumersi anche il corollario secondo il quale anche per una stessa prestazione il creditore non può esigere più volte -e da soggetti diversi- il relativo pagamento, atteso che nelle obbligazioni solidali l'adempimento da parte di una libera gli altri (art. 1292 c.c.).
26. Sull'importo sopra detto di €. 11.177,88, trattandosi di debito di valuta e non essendo stata fornita prova di maggior danno non è dovuta la rivalutazione monetaria, mentre devono essere considerati gli interessi legali che devono farsi decorrere dal giorno della domanda (3.10.2017) fino al soddisfo.
27. Non si ravvisano gli estremi per la condanna dell'appellata ex art. 96 cpc, richiesta anche in questa sede dalle appellanti, in ragione della circostanza che l'operatività della previsione di cui alla suddetta norma rinviene i suoi presupposti nella totale soccombenza della parte che pone in essere l'illecito, nella mala fede o nella colpa grave con cui la stessa ha agito o resistito in giudizio e nella prova del danno derivante dal comportamento processuale della controparte, con onere a carico della parte che invoca il ristoro del pregiudizio contemplato dalla richiamata norma. Nella fattispecie non si rinviene un intento dell'appellata improntato a mala fede o colpa grave e in ogni caso la circostanza che quest'ultima non risulti totalmente soccombente fa venir meno il presupposto su cui ancorare l'invocata condanna ex art. 96 cpc.
28. Il complessivo esito del giudizio impone la diversa regolazione delle spese di lite di entrambi i gradi che, in ragione del principio della soccombenza e tenuto conto del parziale accoglimento dell'appello principale devono essere compensate al 50% per pag. 17/19 entrambi i gradi di giudizio e poste a carico dell' appellata soccombente per la restante parte e liquidate, come in dispositivo, secondo il D.M. 147/2022 tenuto conto del valore della controversia (valore del credito per cui si procede) e dell'attività effettivamente espletata con esclusione della fase istruttoria non tenutasi in questo grado di appello e dell'aumento del 30% ex art. 4 comma 2 del citato D.M. per il numero di parti assistite oltre la prima accomunate dalla medesima posizione processuale.
29. Deve darsi atto dato atto, a norma dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante incidentale, di una somma corrispondente al contributo unificato dovuto per il gravame interamente rigettato. Presupposti che, invece, non ricorrono in relazione all'appello principale che ha trovato parziale accoglimento.
P.Q.M.
La Corte di appello di L'Aquila definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e e sull'appello incidentale Parte_1 Parte_2 Parte_3 condizionato proposto da avverso la sentenza non definitiva n. 1189/2021 Controparte_1 pubblicata il 24.09.2021 e la sentenza definitiva n. 358/2023 pubblicata il 10.03.2023, entrambe rese dal Tribunale di Pescara nel giudizio RG. N. 5662/2017, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa e rigettata, così provvede:
1. Dichiara inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza non definitiva n.
1189/2021 pubblicata il 24.09.2021 del Tribunale di Pescara.
2. In parziale accoglimento dell'appello principale proposto avverso la sentenza definitiva n. 358/2023 pubblicata il 10.03.2023 del Tribunale di Pescara, accoglie l'opposizione e accerta e dichiara l'intervenuta estinzione del credito portato nell'atto di precetto del 5.2.2014 notificato il 11.02.2014, così come rideterminato dalla sentenza del Tribunale di Pescara n. 358/2023 nella misura di complessivi €. 5.908,26 e per l'effetto, dichiara l'inefficacia dell'atto di precetto del 5.2.2014 e condanna l'appellata alla restituzione in favore delle appellanti principali in Controparte_1 solido dell'importo di €. 11.177,88 oltre interessi legali dal 3.10.2017 sino al soddisfo.
3. Rigetta l'appello incidentale condizionato proposto da . Controparte_1
4. Condanna l'appellata al pagamento in favore delle appellanti Controparte_1 principali in solido, delle spese del doppio grado di giudizio nella misura di 50%, facendo delle stesse liquidazioni per l'intero (100%), quanto al primo grado, in complessivi €. 12.730,60 di cui €. 545,00 per spese ed €. 12.185,60 per compensi pag. 18/19 oltre rimborso forfettario del 15% ed IVA e CAP come per legge e, quanto al secondo grado, in complessivi €. 11.917,60 di cui €. 804,00 per spese ed €. 11.113,60 per compensi oltre rimborso forfettario del 15% ed IVA e CAP come per legge;
compensa tra i contraddittori la restante parte del 50%.
5. Dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002, la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello incidentale interamente rigettato.
Così deciso in L'Aquila nella Camera di Consiglio del 16 aprile 2025 tenutasi in videoconferenza.
Il Giudice ausiliario estensore
Avv. Maria Luisa Martini Il Presidente
Dott. Silvia Rita Fabrizio
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