Rigetto
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 06/02/2026, n. 982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 982 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00982/2026REG.PROV.COLL.
N. 03003/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3003 del 2023, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Carlo Parente Zamparelli e Stefano Monti presso il cui studio in Roma, alla via Emilia n. 81 è elettivamente domiciliato;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
di -OMISSIS-non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis ) n. -OMISSIS- resa tra le parti,
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 gennaio 2026 il consigliere DR LI e uditi per le parti l’avvocato Stefano Monti e l'avvocato dello Stato Vittorio Cesaroni;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente giudizio è costituito
a) dal provvedimento del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare n. M_D GMIL REG2017 0486675/50 del 4 settembre 2017 recante gli esiti del giudizio di avanzamento per l’anno 2017;
b) dalla graduatoria di merito compilata per il 2017 relativa ai capitani di fregata (CM) RN idonei all’avanzamento, nella parte in cui ha collocato il ricorrente nella posizione n. 21, determinandone sia la mancata iscrizione in quadro sia la deteriore posizione in ruolo rispetto ad altri ufficiali meno titolati, nonché nella parte in cui determina quali siano gli ufficiali classificatisi nelle prime quattro posizioni e che, pertanto, hanno diritto alla nomina a Capitano di Vascello della Marina Militare Italiana;
c) dal verbale n. S/20 del 6 marzo 2017, completo di schede di valutazione ad esso allegate;
d) dal quadro di avanzamento di cui alla determina M_D GMIL REG2017 0344285 del 6 giugno 2017;
e) dal decreto di avanzamento M-D GMIL REG2017 0375329 del 23 giugno 2017;
f) dai verbali, o ogni altro atto a ciò finalizzato, di attribuzione dei punteggi agli ufficiali collocati in posizione migliore rispetto a quella del ricorrente;
g) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, conosciuto.
2. Alla luce della documentazione acquisita al fascicolo d’ufficio e delle circostanze di fatto riportate negli scritti difensivi delle parti e non specificamente contestate dalle rispettive controparti, i tratti salienti della vicenda fattuale sono, in sintesi, i seguenti:
a) al capitano di fregata -OMISSIS- effettivo nei ruoli normali – Corpo di Commissariato della Marina Militare Italiana dal 4 settembre 1996, il Ministero della difesa con atto di cui alla nota prot. n. M_D GMIL REG2017 0486675/50 del 4 settembre 2017 comunicava che la competente Commissione superiore di avanzamento lo aveva giudicato idoneo all’avanzamento a scelta al grado superiore, attribuendogli il punto di merito finale espresso in 28,47 centesimi, collocandolo al 21° posto della graduatoria di merito per il 2017;
b) con ricorso al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio il ricorrente, odierno appellante, chiedeva l’annullamento dei provvedimenti sub 1., articolando il seguente motivo di gravame (esteso da pag. 11 a pag. 24):
I . “ ECCESSO DI POTERE IN SENSO ASSOLUTO E RELATIVO (cfr. Consiglio di Stato – Ad. Plen. N. 5/1998). VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE NORME SPECIFICATAMENTE DEDICATE ALL’AVANZAMENTO DI CUI AL D.LGS N. 66/2010, CON PARTICOLARE MA NON ESCLUSIVO RIFERIMENTO AGLI ARTT. 1035, 1038, 1050, 1057, 1058, 1096,1097. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.P.R. N. 90/2010, CON PARTICOLARE MA NON ESCLUSIVO RIFERIMENTO AGLI ARTT. 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710 SVIAMENTO DI POTERE, ILLOGICITA’ ED INGIUSTIZIA MANIFESTA, CONTRADDITTORIETA’, DISPARITA’ DI TRATTAMENTO .”;
c) con ricorso per motivi aggiunti il ricorrente chiedeva l’annullamento degli atti sub 1., con particolare riferimento a quelli sub c), d) ed e), non cogniti al momento del ricorso.
d) Nel ricorso per motivi aggiunti il signor-OMISSIS- articolava il seguente motivo di gravame (esteso da pag. 8 a pag. 17):
” ECCESSO DI POTERE IN SENSO ASSOLUTO E RELATIVO (cfr. Consiglio di Stato – Ad. Plen. N. 5/1998). VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE NORME SPECIFICATAMENTE DEDICATE ALL’AVANZAMENTO DI CUI AL D.LGS N. 66/2010, CON PARTICOLARE MA NON ESCLUSIVO RIFERIMENTO AGLI ARTT. 1035, 1038, 1050, 1057, 1058, 1096,1097. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.P.R. N. 90/2010, CON PARTICOLARE MA NON ESCLUSIVO RIFERIMENTO AGLI ARTT. 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710. SVIAMENTO DI POTERE, ILLOGICITA’ ED INGIUSTIZIA MANIFESTA, CONTRADDITTORIETA’, DISPARITA’ DI TRATTAMENTO. ”.
3. Il Ministero della difesa si è costituito nel giudizio di primo grado.
4. Con ordinanza collegiale n. 4626/2022, pubblicata il 15 aprile 2022, il T.a.r. adito ha disposto l’acquisizione di un’analitica relazione “ sui fatti di causa, con particolare riferimento: - alle modalità con cui i giudizi “per esteso”, resi dai commissari sulle caratteristiche compendiate nelle voci “A”, “B”, “C” e “D” delle singole schede di valutazione, sono stati poi trasfusi in un voto numerico (cfr. verbale n. S20 del 06.03.2017); - al procedimento matematico con cui è stato determinato il voto numerico conclusivo per ogni candidato in valutazione, sulla base dei parametri di riferimento “. Tale incombente istruttorio veniva adempiuto dall’Amministrazione in data 1° giugno 2022.
5. L’impugnata sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio in parte ha dichiarato il ricorso, integrato dai motivi aggiunti, inammissibile e in parte lo ha respinto, compensando le spese di lite.
5.1. In particolare il Tribunale ha ritenuto che:
- “ Preliminarmente il Collegio ritiene utile considerare che il giudizio espresso dalla Commissione ai fini dell’avanzamento costituisce una valutazione di merito insindacabile dal giudice amministrativo. ”;
- “ L’apprezzamento dei titoli dei partecipanti, da effettuarsi nell’ambito di un giudizio complessivo e inscindibile, non ha specifica autonomia e, pertanto, l’incoerenza della valutazione deve emergere dall’esame della documentazione con assoluta immediatezza .”;
- “ il Collegio rileva che, così come eccepito dalla difesa erariale, il ricorso è inammissibile nella parte relativa alle censure relative alla posizione dei controinteressati -OMISSIS- idonei vincitori, in quanto né il ricorso né i successivi motivi aggiunti sono stati ad essi notificati. ”;
- “ diversamente, la censura di “inammissibilità” per carenza di interesse delle doglianze rivolte ai colleghi -OMISSIS-in quanto anch’essi idonei non promossi, sollevata dalla difesa erariale non può essere accolta, in quanto le stesse mirano ad evidenziare le presunte diversità di valutazione operate per questi ultimi a fronte di situazioni ritenute simili dal ricorrente ”;
- “ In definitiva, dalla breve sintesi degli elementi sottolineati dalle parti nelle loro rispettive difese emerge che, nelle valutazioni effettuate dall’amministrazione, non appaiono emergere quei tratti di palese illogicità e manifesta irragionevolezza della valutazione, rispetto ai quali viene ad estrinsecarsi il sindacato del giudice adito. ”;
- “ l’Amministrazione, invero, valorizzando i requisiti personali, professionali ed i titoli culturali di ciascuno dei candidati, li ha composti in un giudizio globale, all’interno del quale ha ritenuto prevalenti alcuni elementi rispetto ad altri, nella discrezionalità tecnica propria di cui è fornita e nell’ambito di una procedura di avanzamento a scelta al grado di capitano di vascello, come detto, caratterizzata dalla partecipazione ad essa di soggetti tutti dotati di curricula superiori, le differenze tra i quali possono essere apprezzate solo con sfumature di giudizio minime. ”.
6. Avverso tale pronuncia il signor-OMISSIS- ha interposto l’appello in trattazione, notificato il 21 marzo 2023 e depositato il 3 aprile 2023, lamentando i seguenti motivi di gravame (estesi da pag. 14 a pag. 29):
- “ La fattispecie dell’appellante resiste anche ad un vaglio “estrinseco”, per la macroscopoca incoerenza ed illogicità del metro valutativo della C.S.A. – Violazione del principio dispositivo. Per avere il T.a.r. dato rilievo alle indimostrate asserzioni dell’Avvocatura, senza che essa ne avesse fornito alcuna prova nel corso del processo - Eccesso di potere in senso assoluto e relativo (cfr. Consiglio di Stato – Ad. Plen. N. 5/98). Violazione e falsa applicazione delle norme specificamente dedicate all’avanzamento di cui al d.lgs. n. 66/2010, con particolare ma non esclusivo riferimento agli artt. 1035, 1038, 1050, 1057, 1058, 1096, 1097. – Violazione e falsa applicazione del d.P.R. n. 90/2010, con particolare ma non esclusivo riferimento agli artt. 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710. - Sviamento di potere, illogicità ed ingiustizia manifesta, contraddittorietà, disparità di trattamento. ”.
6.1. L’appellante ha rilevato:
- “ il C.F. -OMISSIS- che nel frattempo, nonostante l’elevatissima qualità del servizio prestato e l’assai proficuo impiego presso il Comsubin, ha subito la movimentazione d’autorità presso lo Stato Maggiore della Marina, percepisce come punitivo il modus operandi della propria Amministrazione, che notoriamente mal tollera il sindacato giurisdizionale che invade le proprie (non insindacabili) sfere di discrezionalità. ”;
- “ la presente procedura di avanzamento si inserisce nel complesso ed articolato progetto di denigrazione del ricorrente, finalizzato alla sua svalutazione professionale. ”;
- “ la C.S.A. ha penalizzato in assoluto il ricorrente per non averlo valutato correttamente, nonché relativamente con riguardo al diverso metro di giudizio adottato nei confronti degli ufficiali promossi e/o che lo precedono nella graduatoria finale, ove ricopre addirittura la posizione n. 21. ”;
- “ alcuni degli ufficiali che sono stati inseriti nell’aliquota 2017, precedono il Comandante-OMISSIS- pur risultando taluni meno qualificati dal punto di vista della formazione e taluni con precedenti di carriera meno lusinghieri. Ci si riferisce in particolare alla mancata frequentazione del corso ISMMI, ai giudizi riportati nelle valutazioni, agli incarichi ricoperti, alle ricompense e alle punizioni. ”;
- “ Nel caso di specie, come dimostra quanto esposto in narrativa, possono evidenziarsi entrambe le figure dell’eccesso di potere, non trovando giustificazione ex se il punteggio attribuito al C.F.-OMISSIS- alla luce dell’intera carriera dallo stesso svolta e, parimenti, non trovando coerente il metro di giudizio applicato nel raffronto tra gli ufficiali valutati. ”;
- “ Nella presente fattispecie, si ritiene che la C.S.A. abbia fatto cattivo uso dei suoi poteri, anche per violazione delle prescrizioni della succitata normativa, mal valutando e/o omettendo di valutare tutti i titoli posseduti dal ricorrente e desumibili dalla documentazione personale. ”;
- “ tutti gli ufficiali promossi, tranne il Comandante -OMISSIS- hanno riportato almeno una volta nel corso della loro carriera una qualifica finale non apicale (superiore alla media), mentre il ricorrente ha costantemente conseguito la valutazione di eccellente. Addirittura, l’ultimo dei promossi, ovvero il Comandante -OMISSIS- è stato valutato per ben due volte superiore alla media. ”.
6.2. L’appellante ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e, in riforma della sentenza impugnata, l’annullamento degli atti impugnati in primo grado, con vittoria di spese e onorari.
7. In data 3 aprile 2023 parte appellante ha formulato istanza di fissazione di udienza.
8. I controinteressati non si sono costituiti in giudizio mentre il Ministero della difesa si è costituito in giudizio il 5 aprile 2023.
9. Con memoria del 15 dicembre 2025 la parte appellante ha evidenziato alcune circostanze che “ seppure non raggiungano certo il rango di prova in ordine ad una volontà della catena gerarchica di punire l’Ufficiale per le denunce presentate, possono senz’altro essere liberamente valutate dall’On. Collegio, in uno con l’eccepito eccesso di potere ” e ha ribadito le osservazioni formulate con il ricorso, concludendo con la richiesta di accogliere l’appello riformando la sentenza impugnata.
10. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 20 gennaio 2026.
11. L’appello, per le ragioni di cui infra , è da reputare infondato.
12. L’appellante segnala che la non corretta valutazione operata dalla Commissione di avanzamento tra la sua posizione e quella degli ufficiali controinteressati quanto a titoli posseduti, riconoscimenti ottenuti, qualità professionali, intellettuali e di carriera e diversificazione degli incarichi svolti si è tradotta in una violazione di legge e in una serie di figure sintomatiche dell’eccesso di potere.
Tali doglianze non sono meritevoli di accoglimento.
12.1. Ai sensi dell’art. 1057 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (codice dell’ordinamento militare) “ 1. Il giudizio di avanzamento a scelta degli ufficiali delle Forze armate discende da un'attività valutativa svolta dalle competenti commissioni di avanzamento, osservando le modalità e i criteri stabiliti dalla presente sezione.
2. L'avanzamento a scelta si effettua promuovendo gli ufficiali nell'ordine risultante dalla graduatoria di merito o nell'ordine di iscrizione in ruolo.
3. Il giudizio di avanzamento a scelta si articola in due fasi, entrambe a carattere collegiale. La prima fase è diretta ad accertare, ai sensi dell'articolo 1058, commi 1 e 2, l'idoneità di ciascun ufficiale all'adempimento delle funzioni del grado superiore. La seconda fase, caratterizzata dall'applicazione dei criteri di cui all'articolo 1058, commi 4, 5, 6 e 7, è volta a determinare, attraverso l'attribuzione di un punteggio di merito, la misura in cui si ritiene che le qualità, le capacità e le attitudini sono possedute da ciascun ufficiale giudicato idoneo; sulla base di detto punteggio, è conseguentemente formata la graduatoria di merito degli ufficiali giudicati idonei.
4. L'attribuzione dei punteggi rappresenta la sintesi del giudizio di merito assoluto espresso dalle commissioni di avanzamento nei confronti degli ufficiali idonei ”.
In base all’art. 1058, commi 4 e seguenti “ A ciascun ufficiale giudicato idoneo la commissione attribuisce successivamente un punto di merito da uno a trenta e, in base al punto attribuito, compila una graduatoria di merito di detti ufficiali, dando, a parità di punti, precedenza al più anziano in ruolo.
5. Il punto di merito è attribuito dalla commissione con l'osservanza delle norme che seguono. Se il giudizio riguarda ufficiali aventi grado non superiore a colonnello o corrispondente, ogni componente della commissione assegna all'ufficiale un punto da uno a trenta per ciascun complesso di elementi di cui alle seguenti lettere :
a) qualità morali, di carattere e fisiche;
b) benemerenze di guerra e comportamento in guerra e qualità professionali dimostrate durante la carriera, specialmente nel grado rivestito, con particolare riguardo all'esercizio del comando o delle attribuzioni specifiche, se richiesti dal presente codice ai fini dell'avanzamento, al servizio prestato presso reparti o in imbarco;
c) doti intellettuali e di cultura con particolare riguardo ai risultati di corsi, esami, esperimenti;
d) attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore, con specifico riferimento ai settori di impiego di particolare interesse per l'amministrazione.
6. Le somme dei punti assegnati per ciascun complesso di elementi di cui alle lettere a), b), c), d) sono divise per il numero dei votanti, e i relativi quozienti, calcolati al centesimo, sono sommati tra di loro. Il totale così ottenuto è quindi diviso per quattro, calcolando il quoziente, al centesimo. Detto quoziente costituisce il punto di merito attribuito all'ufficiale dalla commissione ”.
L’art. 1060 prevede espressamente: “ i vari giudizi di avanzamento sono autonomi tra loro anche se la commissione d'avanzamento è composta dagli stessi membri e il militare è sempre preposto al medesimo incarico. L'eventuale diversità di valutazioni, sia in senso positivo che negativo, concernente lo stesso militare, deve trovare giustificazione in elementi di giudizio intervenuti nel tempo e risultanti dalla documentazione di cui all'articolo 1032”.
In base all’ art. 1032, “ 1. le autorità competenti esprimono i giudizi sull'avanzamento sulla base degli elementi risultanti dalla documentazione personale del valutando, tenendo conto, per gli ufficiali, della presenza dei particolari requisiti previsti dall'articolo 1093 e dell'eventuale frequenza del corso superiore di stato maggiore interforze ”.
3.Le autorità competenti hanno facoltà di interpellare qualunque superiore di grado, in servizio, che ha o che ha avuto alle dipendenze il valutando.
4. In ogni giudizio di avanzamento si tiene conto di tutti i precedenti di carriera del militare da giudicare ”.
Anche gli artt. 700 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 2010, n. 90 , (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare), nel dettare i criteri di valutazione per l'avanzamento a scelta degli ufficiali delle forze armate, attribuiscono alla Commissione di avanzamento un'ampia discrezionalità di giudizio, prevedendo “ un apprezzamento globale ” in ordine allo svolgimento delle “ funzioni del grado rivestito e se (l’ufficiale) risulta complessivamente in possesso dei requisiti morali, di carattere, fisici, intellettuali, di cultura e professionali, tali da evidenziare la piena attitudine all'esercizio delle funzioni del grado superiore ” ( art. 701).
Ai sensi dell’art. 706 “ la rilevanza degli incarichi ricoperti non è comunque di per sé attributiva di capacità e di attitudini, le quali vanno sempre accertate in concreto” .
In base all’art. 708, “ la valutazione dell'attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore, con specifico riferimento ai settori di impiego di particolare interesse per l'Amministrazione, deve essere condotta attraverso l'analisi di tutti gli elementi desumibili dalla documentazione matricolare e caratteristica, tra cui in particolare: gli incarichi espletati durante la carriera e specialmente nel grado rivestito, ponendo in rilievo l'esperienza acquisita e i risultati conseguiti; specifiche attitudini e versatilità evidenziate in relazione alle differenti situazioni di impiego ”.
12.2. Sulla base di tali disposizioni, un consolidato indirizzo giurisprudenziale, dal quale il Collegio non ha ragione di discostarsi, ritiene che il sistema della promozione a scelta sia caratterizzato non dalla comparazione fra gli scrutinandi ma da una valutazione in assoluto per ciascuno di essi, così che l’iscrizione nel quadro di avanzamento è determinata dalla posizione conseguita da ciascuno nella graduatoria sulla base del punteggio attribuito con un giudizio, che attiene al merito dell’attività valutativa svolta dalla Commissione. Infatti le norme del codice dell'ordinamento militare prevedono che la promozione derivi da una valutazione in assoluto per ciascuno degli ufficiali scrutinati, e non dalla comparazione fra loro, in relazione a taluni elementi (qualità morali, di carattere e fisiche; benemerenze e qualità professionali dimostrate durante la carriera; doti intellettuali e di cultura; attitudine ad assumere incarichi nel grado), che confluiscono in una valutazione globale e complessiva.
La Commissione di avanzamento è pertanto chiamata ad apprezzamenti di particolare ampiezza ed intensità che investono l'intera personalità dei candidati: l’amplissima discrezionalità nell’analisi dei profili degli ufficiali scrutinandi concerne doti che non sono definibili mediante una ponderazione aritmetica del numero e della qualità dei titoli posseduti, ma richiede analisi di merito degli elementi personali e di servizio emersi nei confronti di ciascuno di essi. Proprio per tale ragione in tali valutazioni non è possibile né consentito isolare uno o più singoli episodi nella carriera, sia propria che degli ufficiali assunti come termine di confronto, allo scopo di dedurre l'illegittimità del giudizio della Commissione, essendo esse riferite all'intera carriera degli scrutinandi e facendo riferimento nella loro globalità alla personalità ed alla carriera degli stessi. I singoli requisiti e titoli devono essere pertanto considerati complessivamente nel loro insieme e non singolarmente, con la conseguenza che la mancanza di uno o più titoli da parte di un valutando può essere ben supplita, nei confronti di altri valutandi, dall'entità di titoli diversi, apprezzati come equivalenti o di maggior valore nell'ambito di un giudizio complessivo ed indivisibile (cfr. ex aliis Cons. Stato, sez. II, n. 900/2024; n. 3717/2023, n.780/2022).
Il sindacato del giudice amministrativo risulta pertanto confinato, salvi i casi di violazione delle regole formali, in un ambito assai limitato, delineato da vizi macroscopici che emergono con immediatezza dall'esame della documentazione caratteristica, in quanto la commissione di avanzamento esprime un giudizio di idoneità con l'attribuzione di un punteggio, che è il risultato dell'esercizio di un'ampia discrezionalità (cfr. Cons. Stato, sez. II, n. 900/2024 cit.; sez. IV, n. 4584/2017, n.226/2018). In altri termini il sindacato del giudice amministrativo è limitato al riscontro di palesi irrazionalità nell'assegnazione del punteggio - tali da non richiedere analisi dettagliate e volte a cogliere singoli particolari di differenza - che risaltino ictu oculi per la loro macroscopica evidenza, cosicché l'incoerenza della valutazione, la sua abnormità per contrasto con i precedenti di carriera, nonché la violazione delle regole di tendenziale uniformità del criterio di giudizio debbono emergere dall'esame della documentazione con assoluta immediatezza (Cons. Stato, Sez. II, n. 1102/2020, n.7034/2021; n.6790/2021, n. 6625/2021, n. 1382/2021; Sez. IV, n. 4733/2018).
Sfugge poi al sindacato giurisdizionale di legittimità ogni concreta valutazione dei titoli o la loro comparazione con quelli degli altri aspiranti, attesa la piena autonomia dei relativi giudizi, con la conseguenza che è improprio - oltre che inammissibile - isolare soltanto alcuni titoli per affermare l'incongruenza della valutazione ben potendo essere compensata la deficienza di un titolo dal possesso di altri pure rilevanti (cfr. Cons. Stato, sez. II, n. 900/2024; n. 3717/2023,n. 780/2022 cit.; sez. IV, n. 4930/2013, n. 4852/2013).
Sotto tale profilo anche la rilevanza degli incarichi rivestiti non è di per sé attributiva di capacità e di attitudini, le quali sono sempre accertate in concreto (Cons. Stato, sez. IV, n. 2866/2016, n. 1263/2012); allo stesso modo anche la valutazione degli incarichi di comando espletati dagli ufficiali scrutinandi rientra all'ampia discrezionalità della Commissione di avanzamento il cui giudizio in ordine alla loro importanza e rilevanza non è sindacabile salvi i casi di macroscopica illogicità o incoerenza (cfr. Cons Stato, sez. IV, n. 5044/2014, n. 926/ 2011).
Sono del pari scarsamente rilevanti il numero degli elogi ed encomi riportati in relazione agli incarichi svolti, afferendo alla discrezionalità della Commissione di avanzamento la valutazione della loro entità e rilevanza nell'ambito della globale considerazione della carriera dell’ufficiale; del resto di per sé il numero degli encomi o degli elogi, salvo casi eccezionali, non riveste importanza decisiva ai fini dell'attribuzione di un punteggio superiore, atteso che trattasi di riconoscimenti connessi a specifici comportamenti, e quindi si riferiscono ad aspetti episodici della storia personale dell'ufficiale, mentre la valutazione degli encomi deve essere improntata a considerare se possano considerarsi espressivi di una chiara posizione di preminenza dello stesso ufficiale rispetto ai colleghi (Cons. Stato, sez. II, n. 8455/2022, n. 6790/2021; Sezione IV, n. 5122/2018, n. 400/2019).
Ciò detto, nel caso di specie emerge che in ordine agli incarichi rispettivamente svolti, rispetto all’appellante, che ha ricevuto un encomio semplice e nessun encomio solenne, -OMISSIS- ha ottenuto tre encomi solenni dal Ministro della difesa,-OMISSIS- ha ricevuto un encomio solenne da parte del Segretariato generale della Difesa, -OMISSIS- ha avuto un encomio semplice e -OMISSIS- due encomi semplici.
In tale cornice, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, gli incarichi in ambito internazionale così come la frequenza dei corsi, non possono essere presi in considerazione di per sé ai fini delle capacità e delle attitudini, essendo necessario accertare le concrete capacità dell'ufficiale desumibili, in sede di quadro di avanzamento, dall’insieme della documentazione caratteristica (Cons. Stato, sez. II, n. 900/2024 cit.; sez. IV, n. 8124/2019, n. 6170/2018).
In ogni caso, per quanto in particolare concerne la frequenza nel caso di specie del “15° Corso Superiore di Stato maggiore Interforze” in occasione dell’anno accademico 2012/2013, il relativo disposto normativo, ampiamente richiamato in sede di appello e di memoria finale, esclude ipotesi di automatico avanzamento al grado superiore dei militari che lo hanno frequentato, lasciando comunque margini di discrezionalità nella valutazione dell’Amministrazione.
Ciò detto, dalla documentazione in atto si evince che in occasione della frequenza dei corsi seguiti, tra i quali il “15° Corso Superiore di Stato maggiore Interforze”, l’appellante non ha mai conseguito nella graduatoria finale una posizione apicale, circostanza questa non contestata dallo stesso appellante. Per contro, mentre il controinteressato -OMISSIS-, oltre ad avere frequentato il Corso Superiore di Stato maggiore Interforze, risulta avere frequentato il Nato Defense College, dove ha preso parte al 116° Senior Course, e, nei corsi sostenuti si è sempre collocato nelle prime posizioni, il controinteressato-OMISSIS- si è collocato in posizioni migliori rispetto all’appellante in occasione dei corsi frequentati tra i quali risulta, anche nel suo caso il Corso Superiore di Stato maggiore Interforze. Dal canto suo, -OMISSIS- oltre ad avere comunque frequentato il 13° Corso Superiore di Stato Maggiore Interforze, è invece risultato il primo tanto nel Corso di abilitazione controllo centralizzato scorte, quanto nel 35° Corso Normale di Stato Maggiore. Infine, in ordine poi a -OMISSIS- la documentazione in atti se da un lato fa emergere la mancata frequenza del Corso ISSMI, dall’altro, evidenzia sia la frequentazione con profitto di alcuni corsi ordinari, sia il fatto di avere retto negli anni che hanno preceduto la gravata valutazione due Uffici del Centro di responsabilità amministrativa della Marina militare.
Anche le differenze nei titoli di studio (lauree ed eventuali titoli post lauream ) o la conoscenza delle lingue straniere possono essere considerate solo se espressive di una chiara posizione di preminenza dell’ufficiale rispetto ai colleghi scrutinandi, sempre che la preminenza trovi il suo nucleo fondante e primario nella valutazione svolgimento dei compiti istituzionali (Cons Stato Sez. II, n. 900/2024 cit., n. 10801/2023).
Non può inoltre sottacersi che le valutazioni compiute dalle Commissioni di avanzamento sono riferite ad ufficiali dotati tutti di ottimi profili di carriera, le cui qualità sono definibili solo attraverso sfumate analisi di merito, che non sono la mera risultanza aritmetica dei titoli e dei requisiti degli scrutinandi, ma implicano una complessiva ponderazione delle loro qualità, ossia una ponderazione che non si arresta alla semplice stima del numero e qualità dei titoli di ciascun interessato, ma comportano una valutazione complessiva nell’esercizio di un’amplissima discrezionalità. (Cons. Stato, sez. II, n. 900/2024 cit. n. 3717/2023sez. IV, n. 1614/2017, n. 4137/2011).
La discrezionalità della Commissione è, se possibile, maggiore nei casi di avanzamento ai gradi più elevati, in cui gli ufficiali sono tutti dotati di spiccate qualità personali e professionali e hanno svolto tutti rilevanti percorsi di carriera, così che la scelta viene effettuata sulla base di minime differenze, dovute a caratteristiche specifiche dell'ufficiale o ad un particolare aspetto della carriera (cfr. Cons. Stato, Sez. II, n. 3689/2022; sez. IV, n. 6998/2018, n. 1614/2017, n. 2112/2016, n. 4095/2015).
Il giudizio espresso dalla Commissione circa “ l'attitudine ad assumere incarichi di grado superiore ” viene considerato un giudizio relativo alla complessiva personalità e attività svolta dell'ufficiale, con una proiezione in futuro delle capacità dimostrate dall'ufficiale nell'arco dell'intera carriera, in relazione a specifici aspetti della personalità connessi agli incarichi del grado superiore; tale giudizio di natura prognostica comporta una valutazione altamente discrezionale che coinvolge personali apprezzamenti dei membri della commissione di avanzamento (Cons. Stato, sez. II, n. 8455/2022, n. 1102/2020).
Per quanto poi concerne la doglianza secondo la quale “ la presente procedura di avanzamento si inserisce nel complesso ed articolato progetto di denigrazione del ricorrente, finalizzato alla sua svalutazione professionale” il Collegio rileva che secondo costante giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, “ Sotto il profilo probatorio si è chiarito che il lavoratore non può limitarsi davanti al giudice a genericamente dolersi di esser vittima di un illecito (ovvero ad allegare l’esistenza di specifici atti illegittimi), ma deve quanto meno evidenziare qualche concreto elemento in base al quale il giudice amministrativo possa verificare la sussistenza nei suoi confronti di un più complessivo disegno preordinato alla vessazione o alla prevaricazione ” ( cfr. Cons. Stato, sez. I, n.851/2024; sez. II, n. 6479/2022, n. 8150/2021; sez. IV, n. 4135/2013; sez. VI, n. 1388/2012 ). Ne discende che per sostanziare una serie di comportamenti vessatori, teleologicamente collegati a intendimenti ritorsivi o punitivi ad opera dei superiori del militare, gli stessi devono essere dimostrati in modo appropriato dal ricorrente. Nel caso di specie, invece, il-OMISSIS- non ha soddisfatto tale onere della prova, non avendo evidenziato concreti elementi idonei a consentire di verificare la sussistenza nei suoi confronti di un più complessivo disegno preordinato alla denigrazione e svalutazione personale.
12.3. In definitiva ai fini della verifica dell'eventuale sussistenza del vizio di eccesso di potere in senso assoluto o relativo, ciò che deve essere considerato è la complessiva valutazione effettuata della personalità e dell'attività dello scrutinando nonché il giudizio globale espresso sul medesimo in assoluto e raffrontato con quello espresso nei confronti di altri ufficiali (Cons. Stato, sez. IV, n. 4733/2018).
Pertanto, tenuto conto dei limiti del sindacato giurisdizionale nella materia de qua , le censure circa l’eccesso di potere in senso assoluto possono essere positivamente apprezzate solo quando nella documentazione caratteristica risulti un livello tanto macroscopicamente elevato dei precedenti dell'intera carriera dell'ufficiale, da rendere a prima vista del tutto inadeguato il punteggio attribuito dalla Commissione di avanzamento.
Ne deriva che, sulla base delle richiamate coordinate normative e giurisprudenziali e della documentazione in atti, il giudizio espresso nei confronti dell’odierno appellante, nell’esercizio dell’ampia discrezionalità riconosciuta alla Commissione di avanzamento nell’analisi dei profili degli ufficiali scrutinandi, non risulta tale da evidenziare ictu oculi valutazioni macroscopicamente irrazionali, incoerenti o abnormi.
Ne è disceso, in conclusione, il rispetto da parte dell’Amministrazione appellata di un preciso iter valutativo, immune da censure metodologiche e di vulnus al protocollo amministrativo normativamente prestabilito.
13. Tanto premesso, per quanto prima chiarito, l’appello è infondato e deve essere respinto, con salvezza degli atti impugnati.
14. Le spese di fase sono da compensare integralmente tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, (n.r.g. 3003/2023), lo respinge, con salvezza degli atti impugnati.
Le spese di lite sono compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte appellante e dei controinteressati.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IO TA, Presidente
Giovanni Sabbato, Consigliere
Francesco Frigida, Consigliere
Cecilia Altavista, Consigliere
DR LI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DR LI | IO TA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.