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Articolo 29 della Legge 10 ottobre 1986, n. 668
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Legge 10 ottobre 1986, n. 668
Articolo 29 della Legge 10 ottobre 1986, n. 668
Versione
1 novembre 1986
Art. 29. 1. La tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337 , e' sostituita dalla tabella I allegata alla presente legge.
Entrata in vigore il 1 novembre 1986
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