Articolo 13 della Legge 11 febbraio 1992, n. 141
Articolo 12Articolo 14
Versione
6 marzo 1992
Art. 13. (Iscrizioni retroattive). 1. Chi si iscrive per la prima volta alla Cassa, purche' sia in regola con l'invio delle comunicazioni obbligatorie, e non abbia commesso l'infrazione prevista nel secondo comma dell'articolo 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576 , come sostituito dall'articolo 11, comma 1, della presente legge, e non abbia ancora compiuto il quarantesimo anno di eta', puo' chiedere l'iscrizione retroattiva, comprendendo gli anni di appartenenza all'albo per i quali il comitato dei delegati abbia usato la facolta' prevista nel quarto comma dell'articolo 2 della legge 22 luglio 1975, n. 319 , e gli anni della pratica procuratoria con abilitazione al patrocinio. 2. La facolta' di cui al comma 1 si esercita, a pena di decadenza, mediante espressa richiesta nella domanda di iscrizione. Per gli anni relativi alla pratica procuratoria con abilitazione al patrocinio la domanda deve essere accompagnata, a pena di inammissibilita', dalla comunicazione prevista dall' articolo 17 della legge 20 settembre 1980, n. 576 , come modificato dall'articolo 9 della presente legge. 3. A pena di decadenza del diritto, l'interessato deve provvedere, nei modi stabiliti dal terzo comma dell'articolo 18 della legge 20 settembre 1980, n. 576 , come modificato dall'articolo 10 della presente legge, ed entro sei mesi dalla comunicazione dell'accoglimento della domanda, al pagamento in un unica soluzione dei contributi dovuti per gli anni compresi nell'iscrizione retroattiva e dei relativi interessi precisati nella comunicazione di accoglimento della domanda; tali interessi sono calcolati ai sensi del quarto comma del medesimo articolo 18, con decorrenza da quelle che sarebbero state le scadenze di pagamento dei contributi se l'iscrizione fosse avvenuta all'inizio del periodo di retrodatazione.
Su richiesta dell'interessato, la giunta esecutiva puo' concedere per il pagamento una dilazione rateale non superiore a tre annualita', con l'aggiunta degli ulteriori interessi nella misura prevista dal citato quarto comma dell'articolo 18, e con riscossione a mezzo di ruoli ai sensi del sesto comma dello stesso articolo 18.
Note all'art. 13:
- Per il testo dell' art. 22 della legge n. 576/1980 si veda la precedente nota all'art. 11.
- Il testo dell' art. 2 della legge n. 319/1975 (Modifiche alle norme riguardanti la previdenza e l'assistenza forense), e' il seguente:
"Art. 2. - Il comitato dei delegati della Cassa, sentito il Consiglio nazionale forense, determinera', entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i criteri per accertare quali siano gli iscritti alla Cassa stessa che, in conformita' a quanto disposto dall' art. 2 della legge 8 gennaio 1952, n. 6 , sostituito dall' art. 1 della legge 25 febbraio 1963, n. 289 , esercitino la libera professione forense con carattere di continuita'.
Tali criteri saranno determinati tenendo presente l'entita' e, comunque, il carattere prevalente del lavoro professionale ed ogni altro utile elemento.
In ogni caso l'attivita' professionale svolta in una delle situazioni d'incompatibilita' di cui all' art. 3 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 , e successive modificazioni, ancorche' l'incompatibilita' non sia stata accertata e perseguita dal consiglio dell'ordine competente, prelude sia l'iscrizione alla Cassa, sia la considerazione, ai fini del conseguimento di qualsiasi trattamento previdenziale forense, del periodo di tempo in cui l'attivita' medesima e' stata svolta.
Il comitato dei delegati puo' esonerare i nuovi iscritti alla Cassa dalla prova del requisito della continuita' dell'esercizio della libera professione per il triennio iniziale di appartenenza agli albi.
Sono esonerati dalla prova del requisito della continuita' dell'esercizio della libera professione, per il periodo di carica, gli iscritti alla Cassa che siano membri del Parlamento, della Corte costituzionale, del Consiglio superiore della magistratura e o di un consiglio regionale".
- Per il testo dell' art. 17 della legge n. 576/1980 si veda la precedente nota all'art. 9.
- Per il testo dell' art. 18 della legge n. 576/1980 si veda la precedente nota all'art. 10.
Entrata in vigore il 6 marzo 1992
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