CA
Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 19/11/2025, n. 3232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3232 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dai Signori Magistrati Dott. Enrico Schiavon Presidente Dott. Martina Gasparini Consigliere Dott. NC AR Cons. Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 2150 del Ruolo Generale dell'anno 2024. T R A
(c.f. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2 (c.f. ), rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Spaliviero, con C.F._2 domicilio eletto presso lo studio in Verona, Via Terre n. 1.
PARTE APPELLANTE E
(c.f. ) e (c.f. Controparte_1 C.F._3 CP_2
), rappresentate e difese dall'avv. Angelo Martino, con C.F._4 domicilio eletto presso lo studio in Noventa Vicentina (VI), Via Monte Pasubio n. 9.
PARTE APPELLATA
Oggetto della causa: appello avverso la sentenza definitiva n. 2682 del Tribunale di Verona pubblicata il 20/11/2024.
CONCLUSIONI Per la parte appellante Nel merito A) In totale riforma della sentenza del Tribunale di Verona n. 2682/2024, pronunciata il 20.11.24, dal G.O.T. dott. Maurizio Martoro, pubblicata il 20.11.24 e notificata in pari data, accogliere le domande proposte dagli attori nel giudizio di primo grado che si riportano qui di seguito:
“Nel merito, in via principale 1) Accertare e dichiarare che gli attori e per le Parte_1 Parte_2 ragioni meglio indicate negli atti introduttivi, hanno esercitato continuamente ed ininterrottamente, anche unitamente ai loro danti causa ex art. 1146, 2 co. c.c., il passaggio pedonale e carraio per oltre vent'anni sullo stradello privato catastalmente identificato al Catasto del Comune di Roveredo di Guà (VR), Foglio 8, mappali n. 10 e 282, di proprietà rispettivamente il primo di ed il secondo di Controparte_1 CP_2
per accedere e recedere dalla pubblica via al fondo di loro proprietà, ubicato in
[...] Roveredo di Guà (VR), Via Dante Alighieri, censito al Catasto di detto comune al Foglio 8, mappale 208 sub 4 (abitazione) – sub 5 (garage) – sub 6 (corte) e, per l'effetto, ai sensi degli art. 1061, 1079 e 1158 c.c., accertare e dichiarare acquistato per usucapione, a far data dal 16.7.2002, in favore del predetto fondo degli attori il diritto di servitù di passaggio pedonale e carraio a carico dei fondi delle convenute sopra descritti. In subordine al punto precedente 2) Accertato che al garage presente sul fondo di proprietà degli attori Parte_1 e ubicato in Roveredo di Guà (VR), Via Dante Alighieri, censito al Parte_2
Catasto di detto comune al Foglio 8, mappale 208 sub 4 (abitazione) – sub 5 (garage) – sub 6 (corte), essendo intercluso, si accede dalla pubblica via solamente passando attraverso lo stradello privato catastalmente identificato al Catasto del Comune di Roveredo di Guà (VR), Foglio 8, mappali n. 10 e 282, di proprietà rispettivamente il primo di ed il secondo di , per l'effetto, ai sensi dell'art. Controparte_1 CP_2
1051 c.c., dichiarare costituito in favore del predetto fondo degli attori il diritto di servitù di passaggio coattivo pedonale e carraio a carico dei fondi delle convenute sopra descritti, stabilendo l'indennità da corrispondere ai proprietari dei fondi serventi ex art. 1053 c.c.. In ogni caso 3) Ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Verona di trascrivere l'emananda sentenza dichiarativa e costitutiva del diritto di servitù di passaggio a favore del fondo di proprietà degli attori e a carico dei fondi di proprietà delle convenute, indicato ai punti 1 e 2 precedenti, con esonero del medesimo da ogni responsabilità”. B) Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, maggiorate di spese generali del 15% e accessori di legge (IVA e CPA). Conseguentemente, condannare le convenute-appellate alla restituzione dell'importo percepito di € 5.196,52, con gli interessi legali dalla data della ricezione (3.12.24) al saldo effettivo. In via istruttoria Qualora questa Corte lo ritenesse necessario, disporre CTU volta a descrivere ed accertare lo stato e le caratteristiche degli immobili oggetto di causa, del portone carraio, degli accessi, del passaggio necessario a raggiungere la pubblica via e compiere comunque ogni altro accertamento utile ai fini della decisione.
Per la parte appellata Nel merito: 1) respingere l'appello e rigettare tutte le domande proposte dagli appellanti perché infondate e indimostrate in fatto e in diritto, con integrale conferma della sentenza n. 2682/2024 del Tribunale di Verona;
2) con integrale rifusione di spese e compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale, i.v.a. e c.p.a. come per legge. In via istruttoria: ci si oppone all'ammissione della c.t.u. richiesta dagli appellanti perché superflua, atteso che le circostanze che essa dovrebbe accertare e descrivere sono provate documentalmente.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione innanzi al Tribunale di Verona, e Parte_1 Pt_2 convenivano in giudizio chiedendo:
[...] Controparte_1
“1) accertare e dichiarare l'esistenza del diritto di servitù coattiva di passaggio in favore dei proprietari del fondo dominante e sulla stradina Parte_1 Parte_2
pag. 2/9 censita al Fg. 8 mappale 10 sub 4 (erroneamente censito come garage) e al Fg. 8 particella 282 (corte comune non censibile), entrambi di proprietà della medesima signora;
Controparte_1 2) accertare e dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione ai sensi degli artt. 1058, 1061 e 1079 c.c. del diritto di servitù di passaggio in favore dei proprietari del fondo dominante e sulla stradina censita al Fg. 8 mappale Parte_1 Parte_2 10 sub 4 (erroneamente censito come garage) e al Fg. 8 particella 282 (corte comune non censibile), entrambi di proprietà della medesima signora ”. Controparte_1
1.1. Esponeva parte attrice di aver acquistato il 16/7/2002 l'immobile, sito a Roveredo di Guà (VR) Via Dante Alighieri, censito al catasto fabbricati, fg 8, mappale 208, sub 4, 5 e 6, confinante con una stradina privata, che conduce anche ad altre abitazioni e garage, prospiciente l'abitazione dei signori , fg. 8, mappale 10, sub 4 e 282 e di Parte_3 avere necessità - non potendo accedere al loro garage, sub 5, dall'ingresso alla loro abitazione posto sulla via pubblica, via Dante Alighieri -, di percorrere con l'auto il cortile della convenuta che separa le due abitazioni, per accedere dal portone sul muro che affaccia sulla stradina;
- aggiungeva parte attrice che per il transito con l'auto si “calpestano sia la loro corte (sub 6, troppo stretta per il passaggio di una macchina), sia il mappale 10 della signora
, sia una minima parte della corte comune (ente urbano non censibile) di cui al CP_1 mappale 282” e che tale transito era stato utilizzato dai precedenti proprietari, i signori che avevano acquistato l'immobile nel 2000. Per_1
2.1. Si costituiva la convenuta esponendo che:
- non era mai stato utilizzato il passaggio sul cortile per accedere al garage, così come non l'avevano mai fatto i precedenti proprietari;
- non sussisteva la necessità di parte attrice di accedere con l'auto al garage, sub 5, dal cortile della convenuta che separa le due abitazioni, avendo accesso dalla via pubblica, Via Dante Alighieri, che consentiva di accedere alla loro corte all'interno del loro fondo ed al garage, come da planimetrie e foto anche satellitare allegate.
3. Integrato il contraddittorio nei confronti di , quale proprietaria della CP_3 particella 282 nella corte, la stessa si costituiva chiedendo il rigetto di ogni domanda coma da comparsa di costituzione e risposta.
4. Il Tribunale di Verona, istruita la causa con l'acquisizione di documenti e prova testimoniale, così disponeva: “respinge le domande e condanna i sigg.ri Pt_2
e , in solido, alla rifusione delle spese di lite in favore delle
[...] Parte_1 sigg.re e per complessivi € 3.500,00 oltre accessori, Controparte_1 CP_2 anticipazioni ed iva se dovuta”.
5. Rilevava il Tribunale con la sentenza emessa ex art. 281 sexies c.p.c., per quanto ancora di interesse, che:
- la domanda di costituzione di una servitù coattiva di passaggio carraio per fondo intercluso, doveva essere rigettata non sussistendo le condizioni previste dagli artt. 1051 e 1052 del cod. civ.;
- per quanto emerso dai documenti di causa e dalla prova orale, inoltre, la supposta interclusione è stata determinata dalla eliminazione della seconda basculante, sostituita con un muro su richiesta del sig. “il mappale n. 208, è ricompreso in Persona_2 un'area di proprietà degli odierni attori, alla quale si può accedere e recedere pag. 3/9 direttamente dalla via pubblica, con il ripristino dell'entrata esistente fino al 2000, senza la necessità di percorrere lo stradello”, v. pag. 11 della sentenza appellata;
- aggiungeva il primo giudice che per ottenere la costituzione della servitù coattiva di passaggio è necessario anche dimostrare il vantaggio per l'attività produttiva del fondo dominante e dunque la semplice maggiore comodità non sarebbe sufficiente a imporre al vicino l'obbligo di dare il passaggio;
- anche sulla domanda di usucapione della servitù, premessa la necessità della prova dell'animus di esercitare la servitù di passaggio, rilevava il primo giudice che dalla prova orale (v. da pag. 4 a 7 della decisione) non era emersa la prova del transito, come richiesta, mentre: “è stato provato dai testimoni ed ammesso dalle stesse convenute che gli attori transitassero su tale stradello solamente a piedi, quindi, va riconosciuto agli stessi il diritto di passo pedonale, comunque non contestato”;
- aggiungeva il giudice di prime cure che: “la presenza del portone posto in prossimità del fondo delle odierne convenute presente sin dagli anni 70, non è sufficiente a dimostrare l'utilizzo dello stradello come passo carraio, poiché, il magazzino veniva utilizzato come deposito di generi alimentari dal sig. che con la sua Persona_2
prelevava la merce stoccata, ma tale attività è cessata nel 1973 e comunque, Parte_4 la presenza del portone era compatibile con il fatto che una porzione del mappale 208 era esterna al ricovero”.
5. Per la riforma della sentenza proponevano appello e Parte_1 Pt_2
[...] Si costituivano e chiedendo il rigetto dell'appello come da Controparte_1 CP_2 comparsa di costituzione e risposta. Concessi i termini per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica, la causa veniva trattenuta in decisione.
* * * I motivi di appello 6. Con il primo motivo si appello si lamenta l'asserita violazione dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 3) e art. 112 c.p.c., per omissione del richiamo nel testo della sentenza delle loro conclusioni. Deduce l'appellante che le conclusioni successivamente precisate da parte attrice contenenti modifiche e precisazioni alle domande originarie: “- rimodulazione gerarchica delle domande, con la domanda di passaggio coattivo subordinata a quella di usucapione;
- precisa identificazione catastale dei fondi serventi e dei rispettivi proprietari: Foglio 8, mappale n. 10, di proprietà di;
Foglio 8, mappale Controparte_1 n. 282, di proprietà di - indicazione della data di decorrenza della CP_2 prescrizione acquisitiva (16.7.2002)”, non sarebbero state integralmente trascritte nella decisione. Con il secondo motivo si sostiene che erroneamente sarebbe stata rigettata la domanda di usucapione della servitù di passaggio carraio per la violazione dell'onere della prova, per l'omessa valutazione delle prove, dell'esistenza di opere apparenti e dell'esercizio continuativo e collettivo dello stradello. Con il terzo motivo, sul rigetto della domanda di costituzione di una servitù di passaggio coattivo carraio, si deduce la violazione dell'art. 2697 c.c. e che:
- le prove orali sarebbero state ignorate;
pag. 4/9 - non sarebbe stato valutato che “lo stradello, identificato dai mappali n. 10 e 282, non è adibito a corte di uso esclusivo, ma rappresenta un'area aperta al passaggio di una pluralità di persone per accedere ai vari fondi, compreso quello degli attori”;
- la chiusura dell'accesso allo stesso garage dall'interno del preteso fondo dominante (mappale 581) sarebbe avvenuta tra il 1999 e il 2000 e dunque sarebbe irrilevante. Con il quarto motivo si chiede, con l'accoglimento dell'appello, la condanna delle convenute-appellate al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, e la restituzione dell'importo già pagato dagli appellanti.
7. Il primo motivo di appello è infondato. Secondo la giurisprudenza di legittimità “L'omessa trascrizione delle conclusioni delle parti nella sentenza importa nullità della sentenza soltanto quando le suddette conclusioni non siano state esaminate, di guisa che sia mancata in concreto una decisione sulle domande ed eccezioni ritualmente proposte, mentre quando dalla motivazione risulta che le conclusioni sono state effettivamente esaminate, il vizio si risolve in una semplice imperfezione formale, irrilevante ai fini della validità della sentenza” (cfr. Cass. S.U. 20469/2005 e Cass. 2237/2016).
7.1. Premesso che alcun concreto pregiudizio è stato allegato, la mancata o parziale riproduzione delle conclusioni precisate dalle parti nella sentenza (nella fattispecie, oltretutto, emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e secondo i criteri da tale norma previsti) non implica nullità della stessa allorquando esse siano state comunque esaminate con la motivazione della pronuncia, come è avvenuto nel caso di specie.
8. Anche il secondo motivo di appello, sulla domanda di usucapione, è infondato per le assorbenti considerazioni che seguono. Innanzitutto, chi invoca la costituzione della servitù in suo favore deve provare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi e, in particolare, il necessario requisito dell'apparenza della servitù (art. 1061 c.c.) che si configura con la presenza di segni rivelanti in modo non equivoco l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, ovvero una situazione oggettiva integrante di fatto il contenuto della servitù, dovendosi ricercare la subordinazione del fondo non già nell'intenzione del proprietario, ma nella natura delle opere, oggettivamente considerate (cfr. Cass. 592/1996, 8736/2001 e 3219/2014) in modo da rendere certi e manifesti a chiunque il contenuto e le modalità di esercizio del corrispondente diritto;
- opere visibili e permanenti "destinate al loro esercizio", cioè costituenti una situazione oggettiva di fatto di per sé rivelatrice dell'assoggettamento di un fondo ad un altro, dovendo quindi l'inequivoca destinazione dipendere dalle oggettive caratteristiche dell'opera e non già dal modo in cui questa viene utilizzata (cfr. Cass. 15843/2017 e 2994/2004);
- né la rispettiva conformazione morfologica dei due fondi può supplire alla mancanza di siffatte opere, essendo di per sé inidonea a rendere certa, per chi possegga il fondo, la situazione di asservimento di questo rispetto al presunto fondo dominante (cfr. Cass. 6665/2024);
- pertanto, la sola presenza di segni visibili risulta inidonea, essendo invece necessario che essi abbiano un carattere funzionale e strumentale evidente per qualunque osservatore e dunque, una strada o un sentiero sarà elemento di apparenza di una servitù pag. 5/9 di passaggio, in quanto mostri chiaramente il passaggio verso quel dato fondo (cfr. Cass. 1675/2015);
- non basta l'esistenza di una strada o di un percorso all'uopo idonei, essendo, viceversa, essenziale che essi mostrino di essere stati realizzati al preciso scopo di dare accesso al fondo preteso dominante attraverso quello preteso servente ed occorrendo, pertanto, un "quid pluris" che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù (cfr. Cass. 11834/2021).
8.1. In particolare, è stato affermato che:
- il requisito dell'apparenza, necessario, ai sensi dell'art. 1061 cod. civ., per l'acquisto della servitù per usucapione (o per destinazione del padre di famiglia) non si esaurisce con la presenza di segni od opere, che ne consentono l'esercizio; richiede, altresì, la manifesta destinazione delle opere stesse per l'esercizio della servitù, in modo che i segni o le opere, nel contesto in cui si collocano, costituiscano un indice univoco del peso imposto al fondo vicino (cfr. Cass. 6357/2017);
- dovendo considerarsi il principio "tantum praescriptum quantum possessum" norma ad applicazione rigorosa, nelle servitù acquisite per usucapione (cfr. Cass. 10460/2003), la servitù viene acquistata per usucapione in esatta corrispondenza con l'utilizzazione delle opere visibili e permanenti destinate al suo esercizio, protrattasi continuativamente per venti anni, posto che il contenuto del diritto è determinato dalle specifiche modalità con cui di fatto se ne è concretizzato il possesso (cfr. Cass. 13818/2019 e 1616/2014);
- il requisito dell'apparenza, che condiziona l'usucapibilità di una servitù, non consiste soltanto nell'esistenza di segni visibili e di opere permanenti, ma richiede altresì che queste, come mezzo necessario all'esercizio della servitù medesima, siano, al contempo, un indice non equivoco del peso imposto al fondo servente, in modo da rendere manifesto che non si tratti di un'attività compiuta in via precaria e senza l'"animus utendi jure servitutis", ma di un onere preciso, a carattere stabile, corrispondente in via di fatto al contenuto di una determinata servitù (cfr. Cass. 1563/1995);
- quanto alla presenza di una porta che si apre sul muro al confine delle proprietà, è stato precisato che tale opera, se sufficiente a palesare una relazione di asservimento al cortile, su cui si apre, in funzione dell'accesso di persone, ove esistenti tutti gli ulteriori presupposti, “non può certamente considerarsi univocamente e funzionalmente destinata anche alla servitù di transito veicolare, poco o punto rilevando che, in punto di fatto e per lungo tempo in passato…davanti a quella porta si fermassero i veicoli…, per le operazioni di carico e scarico connesse alla relativa attività. Per conseguire, invero, l'acquisto per usucapione della servitù di passaggio con veicoli, attraverso il cortile di proprietà dei convenuti, ben più ampio dello spazio richiesto per detto passaggio, sarebbe stata necessaria l'individuazione, nell'ambito dello stesso, quali opere visibili e permanenti specificamente destinate all'esercizio della servitù, distinte dalla rimanente parte del fondo preteso servente, di un tracciato e/o di uno spazio di sosta, chiaramente evidenziati e destinati esclusivamente a tale uso. In assenza di individuazione di siffatte opere visibili e permanenti”, deve ritenersi che la sola presenza di una porta sul fondo dominante, “non possa considerarsi opera inequivocamente funzionale all'esercizio della più ampia servitù pretesa, che pertanto non è conseguibile in virtù del solo possesso, ostandovi il disposto di cui all'art. 1061 cod. civ.” (cfr. Cass. 3909/2014).
pag. 6/9 8.2. In altri termini, è necessario che l'attore fornisca la prova di avere svolto un'attività corrispondente non solo all'esercizio di una servitù di passaggio in genere, bensì all'esercizio di una ben determinata servitù di transito carrabile, precisata nel suo effettivo, esatto e concreto contenuto e nella sua esatta consistenza e ubicazione. Nella fattispecie, invece, l'onere a carico di parte attrice ora appellante che ha invocato l'intervenuta usucapione non è stato assolto. Non risultano, infatti, ritualmente allegate circostanze sulle oggettive caratteristiche dell'opera rivelatrici dell'assoggettamento di un fondo ad un altro e sull'esercizio di un possesso idoneo (quale larghezza, con quali mezzi transitabile ecc…) per tutto il tempo necessario. A maggior ragione l'esatta determinazione della servitù risulta necessaria quando, come nella specie, la stessa area scoperta fra i due fabbricati viene utilizzata da un lato, dalla parte appellante il cui diritto di transito pedonale per raggiungere il garage non è controverso e, dall'altro lato, da altri soggetti diversi e dunque in un contesto di sostanziale promiscuità, non circoscrivibile al rapporto tra i due fondi. Sul punto, nulla è concretamente emerso circa l'esistenza di segni visibili e permanenti, per la durata necessaria all'usucapione, che dimostrino la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù e l'onere gravante su un fondo a vantaggio di un altro. Il motivo di appello va dunque rigettato.
9. Il terzo motivo di appello, sulla domanda di costituzione di servitù coattiva, non può essere accolto. Secondo consolidata giurisprudenza:
- incombe a colui che chieda la costituzione di servitù coattiva dimostrare il fondamento del diritto, cioè l'esistenza della interclusione (assoluta o relativa) di un fondo per effetto della mancanza di un qualunque accesso sulla via pubblica e dell'impossibilità di procurarselo senza eccessivo dispendio o disagio, ovvero a causa del difetto di un accesso adatto o sufficiente alle necessità di utilizzazione del fondo;
- la situazione di interclusione, rilevante ai fini della costituzione di una servitù coattiva di passaggio, deve essere accertata con riferimento al fondo dominante nella sua interezza ed in particolare, la possibilità di costituire un passaggio coattivo in favore di un fondo che, benchè circondato da altri, fruisca di accesso alla via pubblica è condizionato all'esistenza dei seguenti presupposti: che il preesistente accesso sia inidoneo od insufficiente, che il suo ampliamento sia materialmente irrealizzabile od eccessivamente oneroso e che il nuovo passaggio risponda in concreto alle esigenze di sfruttamento agricolo od industriale del fondo dominante, senza impedire o compromettere analoghe utilizzazioni del fondo servente (cfr. Cass. 3125/2012 e 30317/2017).
- ai fini della costituzione di una servitù coattiva di passaggio, infatti, l'accertamento della interclusione di un fondo, ai sensi dell'art. 1051 c.c., “va eseguito in riferimento all'immobile nel suo complesso e, quindi, senza tenere conto del fatto che soltanto una parte di esso, per effetto di libere e legittime scelte del proprietario circa la sua utilizzazione (costruzione di fabbricati, piantagioni, destinazioni agricole ed altro), non sia raggiungibile con mezzi meccanici” (cfr. Cass. 24367/2018 e 6674/1988);
- “La verifica della sussistenza della interclusione di un fondo, rilevante ai fini della costituzione una servitù di passaggio coattivo, ex art. 1051 c.c., richiede che il fondo pag. 7/9 medesimo sia considerato unitariamente e non per parti separate;
sicché ove, in presenza di porzioni a dislivello del medesimo fondo, sia possibile realizzare, senza lavori particolarmente onerosi, un collegamento (rappresentato, nella specie, da una scalinata in muratura) tra la parte (a valle) che ha accesso alla via pubblica e quella residua (a monte), tale interclusione va esclusa, risolvendosi, altrimenti, la costituzione del passaggio coattivo, nella imposizione di un peso in danno del fondo altrui per prevalenti ragioni di comodità, non frapponendosi ostacoli al passaggio da una parte all'altra del fondo dominante” (cfr. Cass. 55/2018). L'onere posto a carico di parte attrice non risulta assolto.
9.1. Inoltre, dalle risultanze istruttorie è emerso che:
- è incontrovertibile che il fondo preteso dominante sia confinante e munito di diretto accesso pedonale e carrabile alla via pubblica, Via Dante Alighieri;
- la teste indicata da parte appellata, , dopo aver premesso di Testimone_1 aver abitato dal 1996 e fino al 2011 in via Dante Alighieri n. 61 adiacente ai luoghi di cui è causa, sul Cap. 1 (“vero che dal garage evidenziato in azzurro nell'immagine satellitare di cui al doc. 2 della sig.ra che si rammostra, si può accedere CP_2 alla via Dante Alighieri a piedi e con veicoli seguendo il percorso evidenziato in rosso nella medesima immagine e uscendo dall'accesso carraio rappresentato nella fotografia di cui al doc. 12 delle convenute, che si rammostra”) ha riferito: “confermo, ad oggi dal garage evidenziato in blu si può accedere alla strada evidenziata in rosso, anzi, siccome è stato costruito un muro non si può più accedere”;
- le predette circostanze trovano riscontro nelle dichiarazioni di altro teste indicato dalla parte convenuta, , che ha dichiarato sul cap. 2 (“vero che fino a circa Testimone_2 la metà dell'anno 1999 il garage evidenziato in azzurro nell'immagine satellitare di cui al doc. 2 della sig.ra che si rammostra, era dotato di un portone che si CP_2 apriva sulla corte che oggi è di proprietà dei sig.ri e Parte_1 Parte_2
”): “confermo, vi era una basculante, poi rimossa ed al suo posto è stato
[...] costruito il muro”. I predetti testi hanno, dunque, reso una testimonianza pienamente attendibile in quanto dettagliata, precisa e congruente con le altre risultanze istruttorie.
9.2. In altri termini, il fondo dell'appellante, come condivisibilmente affermato dal giudice di prime cure, non è intercluso. Oltre che del passaggio pedonale dallo stradello conteso, godeva e gode di accesso alla via pubblica, avendo un lato confinante con la stessa Via Dante Alighieri munito di ingresso anche carrabile come confermato dai testi escussi, così come è incontrovertibile che il garage avesse ingresso dall'interno della proprietà . Pt_1
9.3. Le censure proposte vanno pertanto respinte con conseguente rigetto del motivo sulla regolamentazione delle spese di lite.
10. Il rigetto dell'appello proposto da e comporta la Parte_1 Parte_2 condanna alle spese del grado in favore della parte appellata. Spese liquidate come da dispositivo tenuto conto delle attività difensive svolte.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia,
pag. 8/9 definitivamente pronunziando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado;
2) condanna e in solido al pagamento delle spese di Parte_1 Parte_2 lite del grado che si liquidano complessivamente in € 1.923,00 oltre spese generali (15%) e oneri accessori come per legge in favore di e;
Controparte_1 CP_2
3) dà atto che sussistono a carico di parte appellante i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1, quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia). Così deliberato in data 8/10/2025 Il Cons. Ausiliario est. Il Presidente
NC AR Dott. Enrico Schiavon
pag. 9/9
Composta dai Signori Magistrati Dott. Enrico Schiavon Presidente Dott. Martina Gasparini Consigliere Dott. NC AR Cons. Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 2150 del Ruolo Generale dell'anno 2024. T R A
(c.f. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2 (c.f. ), rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Spaliviero, con C.F._2 domicilio eletto presso lo studio in Verona, Via Terre n. 1.
PARTE APPELLANTE E
(c.f. ) e (c.f. Controparte_1 C.F._3 CP_2
), rappresentate e difese dall'avv. Angelo Martino, con C.F._4 domicilio eletto presso lo studio in Noventa Vicentina (VI), Via Monte Pasubio n. 9.
PARTE APPELLATA
Oggetto della causa: appello avverso la sentenza definitiva n. 2682 del Tribunale di Verona pubblicata il 20/11/2024.
CONCLUSIONI Per la parte appellante Nel merito A) In totale riforma della sentenza del Tribunale di Verona n. 2682/2024, pronunciata il 20.11.24, dal G.O.T. dott. Maurizio Martoro, pubblicata il 20.11.24 e notificata in pari data, accogliere le domande proposte dagli attori nel giudizio di primo grado che si riportano qui di seguito:
“Nel merito, in via principale 1) Accertare e dichiarare che gli attori e per le Parte_1 Parte_2 ragioni meglio indicate negli atti introduttivi, hanno esercitato continuamente ed ininterrottamente, anche unitamente ai loro danti causa ex art. 1146, 2 co. c.c., il passaggio pedonale e carraio per oltre vent'anni sullo stradello privato catastalmente identificato al Catasto del Comune di Roveredo di Guà (VR), Foglio 8, mappali n. 10 e 282, di proprietà rispettivamente il primo di ed il secondo di Controparte_1 CP_2
per accedere e recedere dalla pubblica via al fondo di loro proprietà, ubicato in
[...] Roveredo di Guà (VR), Via Dante Alighieri, censito al Catasto di detto comune al Foglio 8, mappale 208 sub 4 (abitazione) – sub 5 (garage) – sub 6 (corte) e, per l'effetto, ai sensi degli art. 1061, 1079 e 1158 c.c., accertare e dichiarare acquistato per usucapione, a far data dal 16.7.2002, in favore del predetto fondo degli attori il diritto di servitù di passaggio pedonale e carraio a carico dei fondi delle convenute sopra descritti. In subordine al punto precedente 2) Accertato che al garage presente sul fondo di proprietà degli attori Parte_1 e ubicato in Roveredo di Guà (VR), Via Dante Alighieri, censito al Parte_2
Catasto di detto comune al Foglio 8, mappale 208 sub 4 (abitazione) – sub 5 (garage) – sub 6 (corte), essendo intercluso, si accede dalla pubblica via solamente passando attraverso lo stradello privato catastalmente identificato al Catasto del Comune di Roveredo di Guà (VR), Foglio 8, mappali n. 10 e 282, di proprietà rispettivamente il primo di ed il secondo di , per l'effetto, ai sensi dell'art. Controparte_1 CP_2
1051 c.c., dichiarare costituito in favore del predetto fondo degli attori il diritto di servitù di passaggio coattivo pedonale e carraio a carico dei fondi delle convenute sopra descritti, stabilendo l'indennità da corrispondere ai proprietari dei fondi serventi ex art. 1053 c.c.. In ogni caso 3) Ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Verona di trascrivere l'emananda sentenza dichiarativa e costitutiva del diritto di servitù di passaggio a favore del fondo di proprietà degli attori e a carico dei fondi di proprietà delle convenute, indicato ai punti 1 e 2 precedenti, con esonero del medesimo da ogni responsabilità”. B) Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, maggiorate di spese generali del 15% e accessori di legge (IVA e CPA). Conseguentemente, condannare le convenute-appellate alla restituzione dell'importo percepito di € 5.196,52, con gli interessi legali dalla data della ricezione (3.12.24) al saldo effettivo. In via istruttoria Qualora questa Corte lo ritenesse necessario, disporre CTU volta a descrivere ed accertare lo stato e le caratteristiche degli immobili oggetto di causa, del portone carraio, degli accessi, del passaggio necessario a raggiungere la pubblica via e compiere comunque ogni altro accertamento utile ai fini della decisione.
Per la parte appellata Nel merito: 1) respingere l'appello e rigettare tutte le domande proposte dagli appellanti perché infondate e indimostrate in fatto e in diritto, con integrale conferma della sentenza n. 2682/2024 del Tribunale di Verona;
2) con integrale rifusione di spese e compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale, i.v.a. e c.p.a. come per legge. In via istruttoria: ci si oppone all'ammissione della c.t.u. richiesta dagli appellanti perché superflua, atteso che le circostanze che essa dovrebbe accertare e descrivere sono provate documentalmente.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione innanzi al Tribunale di Verona, e Parte_1 Pt_2 convenivano in giudizio chiedendo:
[...] Controparte_1
“1) accertare e dichiarare l'esistenza del diritto di servitù coattiva di passaggio in favore dei proprietari del fondo dominante e sulla stradina Parte_1 Parte_2
pag. 2/9 censita al Fg. 8 mappale 10 sub 4 (erroneamente censito come garage) e al Fg. 8 particella 282 (corte comune non censibile), entrambi di proprietà della medesima signora;
Controparte_1 2) accertare e dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione ai sensi degli artt. 1058, 1061 e 1079 c.c. del diritto di servitù di passaggio in favore dei proprietari del fondo dominante e sulla stradina censita al Fg. 8 mappale Parte_1 Parte_2 10 sub 4 (erroneamente censito come garage) e al Fg. 8 particella 282 (corte comune non censibile), entrambi di proprietà della medesima signora ”. Controparte_1
1.1. Esponeva parte attrice di aver acquistato il 16/7/2002 l'immobile, sito a Roveredo di Guà (VR) Via Dante Alighieri, censito al catasto fabbricati, fg 8, mappale 208, sub 4, 5 e 6, confinante con una stradina privata, che conduce anche ad altre abitazioni e garage, prospiciente l'abitazione dei signori , fg. 8, mappale 10, sub 4 e 282 e di Parte_3 avere necessità - non potendo accedere al loro garage, sub 5, dall'ingresso alla loro abitazione posto sulla via pubblica, via Dante Alighieri -, di percorrere con l'auto il cortile della convenuta che separa le due abitazioni, per accedere dal portone sul muro che affaccia sulla stradina;
- aggiungeva parte attrice che per il transito con l'auto si “calpestano sia la loro corte (sub 6, troppo stretta per il passaggio di una macchina), sia il mappale 10 della signora
, sia una minima parte della corte comune (ente urbano non censibile) di cui al CP_1 mappale 282” e che tale transito era stato utilizzato dai precedenti proprietari, i signori che avevano acquistato l'immobile nel 2000. Per_1
2.1. Si costituiva la convenuta esponendo che:
- non era mai stato utilizzato il passaggio sul cortile per accedere al garage, così come non l'avevano mai fatto i precedenti proprietari;
- non sussisteva la necessità di parte attrice di accedere con l'auto al garage, sub 5, dal cortile della convenuta che separa le due abitazioni, avendo accesso dalla via pubblica, Via Dante Alighieri, che consentiva di accedere alla loro corte all'interno del loro fondo ed al garage, come da planimetrie e foto anche satellitare allegate.
3. Integrato il contraddittorio nei confronti di , quale proprietaria della CP_3 particella 282 nella corte, la stessa si costituiva chiedendo il rigetto di ogni domanda coma da comparsa di costituzione e risposta.
4. Il Tribunale di Verona, istruita la causa con l'acquisizione di documenti e prova testimoniale, così disponeva: “respinge le domande e condanna i sigg.ri Pt_2
e , in solido, alla rifusione delle spese di lite in favore delle
[...] Parte_1 sigg.re e per complessivi € 3.500,00 oltre accessori, Controparte_1 CP_2 anticipazioni ed iva se dovuta”.
5. Rilevava il Tribunale con la sentenza emessa ex art. 281 sexies c.p.c., per quanto ancora di interesse, che:
- la domanda di costituzione di una servitù coattiva di passaggio carraio per fondo intercluso, doveva essere rigettata non sussistendo le condizioni previste dagli artt. 1051 e 1052 del cod. civ.;
- per quanto emerso dai documenti di causa e dalla prova orale, inoltre, la supposta interclusione è stata determinata dalla eliminazione della seconda basculante, sostituita con un muro su richiesta del sig. “il mappale n. 208, è ricompreso in Persona_2 un'area di proprietà degli odierni attori, alla quale si può accedere e recedere pag. 3/9 direttamente dalla via pubblica, con il ripristino dell'entrata esistente fino al 2000, senza la necessità di percorrere lo stradello”, v. pag. 11 della sentenza appellata;
- aggiungeva il primo giudice che per ottenere la costituzione della servitù coattiva di passaggio è necessario anche dimostrare il vantaggio per l'attività produttiva del fondo dominante e dunque la semplice maggiore comodità non sarebbe sufficiente a imporre al vicino l'obbligo di dare il passaggio;
- anche sulla domanda di usucapione della servitù, premessa la necessità della prova dell'animus di esercitare la servitù di passaggio, rilevava il primo giudice che dalla prova orale (v. da pag. 4 a 7 della decisione) non era emersa la prova del transito, come richiesta, mentre: “è stato provato dai testimoni ed ammesso dalle stesse convenute che gli attori transitassero su tale stradello solamente a piedi, quindi, va riconosciuto agli stessi il diritto di passo pedonale, comunque non contestato”;
- aggiungeva il giudice di prime cure che: “la presenza del portone posto in prossimità del fondo delle odierne convenute presente sin dagli anni 70, non è sufficiente a dimostrare l'utilizzo dello stradello come passo carraio, poiché, il magazzino veniva utilizzato come deposito di generi alimentari dal sig. che con la sua Persona_2
prelevava la merce stoccata, ma tale attività è cessata nel 1973 e comunque, Parte_4 la presenza del portone era compatibile con il fatto che una porzione del mappale 208 era esterna al ricovero”.
5. Per la riforma della sentenza proponevano appello e Parte_1 Pt_2
[...] Si costituivano e chiedendo il rigetto dell'appello come da Controparte_1 CP_2 comparsa di costituzione e risposta. Concessi i termini per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica, la causa veniva trattenuta in decisione.
* * * I motivi di appello 6. Con il primo motivo si appello si lamenta l'asserita violazione dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 3) e art. 112 c.p.c., per omissione del richiamo nel testo della sentenza delle loro conclusioni. Deduce l'appellante che le conclusioni successivamente precisate da parte attrice contenenti modifiche e precisazioni alle domande originarie: “- rimodulazione gerarchica delle domande, con la domanda di passaggio coattivo subordinata a quella di usucapione;
- precisa identificazione catastale dei fondi serventi e dei rispettivi proprietari: Foglio 8, mappale n. 10, di proprietà di;
Foglio 8, mappale Controparte_1 n. 282, di proprietà di - indicazione della data di decorrenza della CP_2 prescrizione acquisitiva (16.7.2002)”, non sarebbero state integralmente trascritte nella decisione. Con il secondo motivo si sostiene che erroneamente sarebbe stata rigettata la domanda di usucapione della servitù di passaggio carraio per la violazione dell'onere della prova, per l'omessa valutazione delle prove, dell'esistenza di opere apparenti e dell'esercizio continuativo e collettivo dello stradello. Con il terzo motivo, sul rigetto della domanda di costituzione di una servitù di passaggio coattivo carraio, si deduce la violazione dell'art. 2697 c.c. e che:
- le prove orali sarebbero state ignorate;
pag. 4/9 - non sarebbe stato valutato che “lo stradello, identificato dai mappali n. 10 e 282, non è adibito a corte di uso esclusivo, ma rappresenta un'area aperta al passaggio di una pluralità di persone per accedere ai vari fondi, compreso quello degli attori”;
- la chiusura dell'accesso allo stesso garage dall'interno del preteso fondo dominante (mappale 581) sarebbe avvenuta tra il 1999 e il 2000 e dunque sarebbe irrilevante. Con il quarto motivo si chiede, con l'accoglimento dell'appello, la condanna delle convenute-appellate al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, e la restituzione dell'importo già pagato dagli appellanti.
7. Il primo motivo di appello è infondato. Secondo la giurisprudenza di legittimità “L'omessa trascrizione delle conclusioni delle parti nella sentenza importa nullità della sentenza soltanto quando le suddette conclusioni non siano state esaminate, di guisa che sia mancata in concreto una decisione sulle domande ed eccezioni ritualmente proposte, mentre quando dalla motivazione risulta che le conclusioni sono state effettivamente esaminate, il vizio si risolve in una semplice imperfezione formale, irrilevante ai fini della validità della sentenza” (cfr. Cass. S.U. 20469/2005 e Cass. 2237/2016).
7.1. Premesso che alcun concreto pregiudizio è stato allegato, la mancata o parziale riproduzione delle conclusioni precisate dalle parti nella sentenza (nella fattispecie, oltretutto, emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e secondo i criteri da tale norma previsti) non implica nullità della stessa allorquando esse siano state comunque esaminate con la motivazione della pronuncia, come è avvenuto nel caso di specie.
8. Anche il secondo motivo di appello, sulla domanda di usucapione, è infondato per le assorbenti considerazioni che seguono. Innanzitutto, chi invoca la costituzione della servitù in suo favore deve provare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi e, in particolare, il necessario requisito dell'apparenza della servitù (art. 1061 c.c.) che si configura con la presenza di segni rivelanti in modo non equivoco l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, ovvero una situazione oggettiva integrante di fatto il contenuto della servitù, dovendosi ricercare la subordinazione del fondo non già nell'intenzione del proprietario, ma nella natura delle opere, oggettivamente considerate (cfr. Cass. 592/1996, 8736/2001 e 3219/2014) in modo da rendere certi e manifesti a chiunque il contenuto e le modalità di esercizio del corrispondente diritto;
- opere visibili e permanenti "destinate al loro esercizio", cioè costituenti una situazione oggettiva di fatto di per sé rivelatrice dell'assoggettamento di un fondo ad un altro, dovendo quindi l'inequivoca destinazione dipendere dalle oggettive caratteristiche dell'opera e non già dal modo in cui questa viene utilizzata (cfr. Cass. 15843/2017 e 2994/2004);
- né la rispettiva conformazione morfologica dei due fondi può supplire alla mancanza di siffatte opere, essendo di per sé inidonea a rendere certa, per chi possegga il fondo, la situazione di asservimento di questo rispetto al presunto fondo dominante (cfr. Cass. 6665/2024);
- pertanto, la sola presenza di segni visibili risulta inidonea, essendo invece necessario che essi abbiano un carattere funzionale e strumentale evidente per qualunque osservatore e dunque, una strada o un sentiero sarà elemento di apparenza di una servitù pag. 5/9 di passaggio, in quanto mostri chiaramente il passaggio verso quel dato fondo (cfr. Cass. 1675/2015);
- non basta l'esistenza di una strada o di un percorso all'uopo idonei, essendo, viceversa, essenziale che essi mostrino di essere stati realizzati al preciso scopo di dare accesso al fondo preteso dominante attraverso quello preteso servente ed occorrendo, pertanto, un "quid pluris" che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù (cfr. Cass. 11834/2021).
8.1. In particolare, è stato affermato che:
- il requisito dell'apparenza, necessario, ai sensi dell'art. 1061 cod. civ., per l'acquisto della servitù per usucapione (o per destinazione del padre di famiglia) non si esaurisce con la presenza di segni od opere, che ne consentono l'esercizio; richiede, altresì, la manifesta destinazione delle opere stesse per l'esercizio della servitù, in modo che i segni o le opere, nel contesto in cui si collocano, costituiscano un indice univoco del peso imposto al fondo vicino (cfr. Cass. 6357/2017);
- dovendo considerarsi il principio "tantum praescriptum quantum possessum" norma ad applicazione rigorosa, nelle servitù acquisite per usucapione (cfr. Cass. 10460/2003), la servitù viene acquistata per usucapione in esatta corrispondenza con l'utilizzazione delle opere visibili e permanenti destinate al suo esercizio, protrattasi continuativamente per venti anni, posto che il contenuto del diritto è determinato dalle specifiche modalità con cui di fatto se ne è concretizzato il possesso (cfr. Cass. 13818/2019 e 1616/2014);
- il requisito dell'apparenza, che condiziona l'usucapibilità di una servitù, non consiste soltanto nell'esistenza di segni visibili e di opere permanenti, ma richiede altresì che queste, come mezzo necessario all'esercizio della servitù medesima, siano, al contempo, un indice non equivoco del peso imposto al fondo servente, in modo da rendere manifesto che non si tratti di un'attività compiuta in via precaria e senza l'"animus utendi jure servitutis", ma di un onere preciso, a carattere stabile, corrispondente in via di fatto al contenuto di una determinata servitù (cfr. Cass. 1563/1995);
- quanto alla presenza di una porta che si apre sul muro al confine delle proprietà, è stato precisato che tale opera, se sufficiente a palesare una relazione di asservimento al cortile, su cui si apre, in funzione dell'accesso di persone, ove esistenti tutti gli ulteriori presupposti, “non può certamente considerarsi univocamente e funzionalmente destinata anche alla servitù di transito veicolare, poco o punto rilevando che, in punto di fatto e per lungo tempo in passato…davanti a quella porta si fermassero i veicoli…, per le operazioni di carico e scarico connesse alla relativa attività. Per conseguire, invero, l'acquisto per usucapione della servitù di passaggio con veicoli, attraverso il cortile di proprietà dei convenuti, ben più ampio dello spazio richiesto per detto passaggio, sarebbe stata necessaria l'individuazione, nell'ambito dello stesso, quali opere visibili e permanenti specificamente destinate all'esercizio della servitù, distinte dalla rimanente parte del fondo preteso servente, di un tracciato e/o di uno spazio di sosta, chiaramente evidenziati e destinati esclusivamente a tale uso. In assenza di individuazione di siffatte opere visibili e permanenti”, deve ritenersi che la sola presenza di una porta sul fondo dominante, “non possa considerarsi opera inequivocamente funzionale all'esercizio della più ampia servitù pretesa, che pertanto non è conseguibile in virtù del solo possesso, ostandovi il disposto di cui all'art. 1061 cod. civ.” (cfr. Cass. 3909/2014).
pag. 6/9 8.2. In altri termini, è necessario che l'attore fornisca la prova di avere svolto un'attività corrispondente non solo all'esercizio di una servitù di passaggio in genere, bensì all'esercizio di una ben determinata servitù di transito carrabile, precisata nel suo effettivo, esatto e concreto contenuto e nella sua esatta consistenza e ubicazione. Nella fattispecie, invece, l'onere a carico di parte attrice ora appellante che ha invocato l'intervenuta usucapione non è stato assolto. Non risultano, infatti, ritualmente allegate circostanze sulle oggettive caratteristiche dell'opera rivelatrici dell'assoggettamento di un fondo ad un altro e sull'esercizio di un possesso idoneo (quale larghezza, con quali mezzi transitabile ecc…) per tutto il tempo necessario. A maggior ragione l'esatta determinazione della servitù risulta necessaria quando, come nella specie, la stessa area scoperta fra i due fabbricati viene utilizzata da un lato, dalla parte appellante il cui diritto di transito pedonale per raggiungere il garage non è controverso e, dall'altro lato, da altri soggetti diversi e dunque in un contesto di sostanziale promiscuità, non circoscrivibile al rapporto tra i due fondi. Sul punto, nulla è concretamente emerso circa l'esistenza di segni visibili e permanenti, per la durata necessaria all'usucapione, che dimostrino la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù e l'onere gravante su un fondo a vantaggio di un altro. Il motivo di appello va dunque rigettato.
9. Il terzo motivo di appello, sulla domanda di costituzione di servitù coattiva, non può essere accolto. Secondo consolidata giurisprudenza:
- incombe a colui che chieda la costituzione di servitù coattiva dimostrare il fondamento del diritto, cioè l'esistenza della interclusione (assoluta o relativa) di un fondo per effetto della mancanza di un qualunque accesso sulla via pubblica e dell'impossibilità di procurarselo senza eccessivo dispendio o disagio, ovvero a causa del difetto di un accesso adatto o sufficiente alle necessità di utilizzazione del fondo;
- la situazione di interclusione, rilevante ai fini della costituzione di una servitù coattiva di passaggio, deve essere accertata con riferimento al fondo dominante nella sua interezza ed in particolare, la possibilità di costituire un passaggio coattivo in favore di un fondo che, benchè circondato da altri, fruisca di accesso alla via pubblica è condizionato all'esistenza dei seguenti presupposti: che il preesistente accesso sia inidoneo od insufficiente, che il suo ampliamento sia materialmente irrealizzabile od eccessivamente oneroso e che il nuovo passaggio risponda in concreto alle esigenze di sfruttamento agricolo od industriale del fondo dominante, senza impedire o compromettere analoghe utilizzazioni del fondo servente (cfr. Cass. 3125/2012 e 30317/2017).
- ai fini della costituzione di una servitù coattiva di passaggio, infatti, l'accertamento della interclusione di un fondo, ai sensi dell'art. 1051 c.c., “va eseguito in riferimento all'immobile nel suo complesso e, quindi, senza tenere conto del fatto che soltanto una parte di esso, per effetto di libere e legittime scelte del proprietario circa la sua utilizzazione (costruzione di fabbricati, piantagioni, destinazioni agricole ed altro), non sia raggiungibile con mezzi meccanici” (cfr. Cass. 24367/2018 e 6674/1988);
- “La verifica della sussistenza della interclusione di un fondo, rilevante ai fini della costituzione una servitù di passaggio coattivo, ex art. 1051 c.c., richiede che il fondo pag. 7/9 medesimo sia considerato unitariamente e non per parti separate;
sicché ove, in presenza di porzioni a dislivello del medesimo fondo, sia possibile realizzare, senza lavori particolarmente onerosi, un collegamento (rappresentato, nella specie, da una scalinata in muratura) tra la parte (a valle) che ha accesso alla via pubblica e quella residua (a monte), tale interclusione va esclusa, risolvendosi, altrimenti, la costituzione del passaggio coattivo, nella imposizione di un peso in danno del fondo altrui per prevalenti ragioni di comodità, non frapponendosi ostacoli al passaggio da una parte all'altra del fondo dominante” (cfr. Cass. 55/2018). L'onere posto a carico di parte attrice non risulta assolto.
9.1. Inoltre, dalle risultanze istruttorie è emerso che:
- è incontrovertibile che il fondo preteso dominante sia confinante e munito di diretto accesso pedonale e carrabile alla via pubblica, Via Dante Alighieri;
- la teste indicata da parte appellata, , dopo aver premesso di Testimone_1 aver abitato dal 1996 e fino al 2011 in via Dante Alighieri n. 61 adiacente ai luoghi di cui è causa, sul Cap. 1 (“vero che dal garage evidenziato in azzurro nell'immagine satellitare di cui al doc. 2 della sig.ra che si rammostra, si può accedere CP_2 alla via Dante Alighieri a piedi e con veicoli seguendo il percorso evidenziato in rosso nella medesima immagine e uscendo dall'accesso carraio rappresentato nella fotografia di cui al doc. 12 delle convenute, che si rammostra”) ha riferito: “confermo, ad oggi dal garage evidenziato in blu si può accedere alla strada evidenziata in rosso, anzi, siccome è stato costruito un muro non si può più accedere”;
- le predette circostanze trovano riscontro nelle dichiarazioni di altro teste indicato dalla parte convenuta, , che ha dichiarato sul cap. 2 (“vero che fino a circa Testimone_2 la metà dell'anno 1999 il garage evidenziato in azzurro nell'immagine satellitare di cui al doc. 2 della sig.ra che si rammostra, era dotato di un portone che si CP_2 apriva sulla corte che oggi è di proprietà dei sig.ri e Parte_1 Parte_2
”): “confermo, vi era una basculante, poi rimossa ed al suo posto è stato
[...] costruito il muro”. I predetti testi hanno, dunque, reso una testimonianza pienamente attendibile in quanto dettagliata, precisa e congruente con le altre risultanze istruttorie.
9.2. In altri termini, il fondo dell'appellante, come condivisibilmente affermato dal giudice di prime cure, non è intercluso. Oltre che del passaggio pedonale dallo stradello conteso, godeva e gode di accesso alla via pubblica, avendo un lato confinante con la stessa Via Dante Alighieri munito di ingresso anche carrabile come confermato dai testi escussi, così come è incontrovertibile che il garage avesse ingresso dall'interno della proprietà . Pt_1
9.3. Le censure proposte vanno pertanto respinte con conseguente rigetto del motivo sulla regolamentazione delle spese di lite.
10. Il rigetto dell'appello proposto da e comporta la Parte_1 Parte_2 condanna alle spese del grado in favore della parte appellata. Spese liquidate come da dispositivo tenuto conto delle attività difensive svolte.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia,
pag. 8/9 definitivamente pronunziando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado;
2) condanna e in solido al pagamento delle spese di Parte_1 Parte_2 lite del grado che si liquidano complessivamente in € 1.923,00 oltre spese generali (15%) e oneri accessori come per legge in favore di e;
Controparte_1 CP_2
3) dà atto che sussistono a carico di parte appellante i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1, quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia). Così deliberato in data 8/10/2025 Il Cons. Ausiliario est. Il Presidente
NC AR Dott. Enrico Schiavon
pag. 9/9