Articolo 10 della Legge 7 marzo 1967, n. 117
Articolo 9
Versione
9 aprile 1967
Art. 10.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per gli anni finanziari 1966 e 1967 si provvede con riduzioni dei fondi di parte corrente destinati a fronteggiare gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, iscritti rispettivamente negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 9 aprile 1967