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Sentenza 17 ottobre 2024
Sentenza 17 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 17/10/2024, n. 883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 883 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Salerno – Prima Sezione Civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Ornella Crepi Presidente
2) Dott. Aldo Gubitosi Consigliere
3) Dott.ssa Marina Mainenti Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 513\2024 RG, vertente
TRA
con sede legale in Conegliano (TV), e per essa, Parte_1 Parte_2
con sede in Milano, in forza di procura speciale del 9\5\2019 a rogito del
[...]
P.IVA_ Notaio (rep. 140484, racc. ), in persona del procuratore speciale, Persona_1
dott.ssa (procura rilasciata dal Dott. nella qualità di Parte_3 Controparte_1
Consigliere della società in forza di delibera del Consiglio di Parte_2
Amministrazione del 24/07/2019, con firma autenticata in data 25/05/2020 dal Notaio Per_1
di Milano rep. 142719/racc. 36506, registrata in Milano 2 il 27/05/2020 alla serie 1T
[...]
35001), rappresentata e difesa dall'avv. Filippo Vallosio del Foro di Torino ed elettivamente domiciliata ai sensi dell'art. 51 comma 2 lett. b) anche presso l'avv. Fausto Diaz, in Salerno,
1 alla via Principessa Sichelgaita n. 62, come da procura rilasciata su foglio separato in calce all'atto di reclamo;
RECLAMANTE
E
e rappresentati e difesi dall'avv. Nicola Controparte_2 CP_3
Matonti del Foro di Napoli ed elettivamente domiciliati presso il suo indirizzo digitale, come da procura su foglio separato in calce alla comparsa di costituzione;
RECLAMATI
NONCHE'
Controparte_4
Controparte_5
; Controparte_6
Controparte_7
RECLAMATI-contumaci
OGGETTO: reclamo ex artt. 70 e 51 CCII avverso la sentenza di omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore n. 24\2024, pubblicata in data 9\4\2024 dal Tribunale
di Salerno;
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite in sostituzione dell'udienza del 26\9\2024.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 24\2024 dell'8-9\4\2024 (notificata il 10\4\2024) il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, omologava il piano di ristrutturazione dei debiti dei consumatori,
e Controparte_2 CP_3
2 Invero, con atto depositato in data 11\1\2024 i ricorrenti, e Controparte_2
premesso di rivestire la qualifica di “consumatore” così come delineata CP_3
dall'art. 2, I° comma lett. e) CCII e di trovarsi in una situazione di sovraindebitamento, secondo la definizione riportata all'art. 2, I° comma lett. c) CCII, proponevano ai propri creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che prevedeva la messa a disposizione della complessiva somma di € 275.090,00 oltre interessi da attribuirsi in quattro anni, con le seguenti modalità: 1)
versamento mensile della somma di € 1.236,00 di cui € 236,00 da parte di CP_2
ed € 1.000,00 da parte della figlia, 2) la somma di € 30.000,00
[...] Controparte_8
da versarsi con l'omologazione del Progetto di Ristrutturazione;
3) la concessione nei confronti del creditore ipotecario per la somma di € 225.000,00, di due garanzie Parte_1
personali da parte di e , da attivare con l'omologazione del Pt_4 Controparte_8
progetto di ristrutturazione, escutibili in qualsiasi caso di decadenza dagli accordi assunti con la procedura di sovraindebitamento;
4) la conservazione della garanzia ipotecaria originaria da parte della sul cespite, nel quale i debitori collocavano la propria abitazione Parte_1
familiare; 5) l'accollo del mutuo ipotecario da parte di e Controparte_8 Parte_5
, fino alla concorrenza di € 225.000,00, da adempiere tramite la stipula di un
[...]
finanziamento bancario ottenuto dagli stessi entro il quarto anno dall'omologazione del progetto di ristrutturazione.
Veniva, quindi, depositata la relazione redatta ai sensi dell'art. 68 CCII dal professionista delegato, dott. , nominato dall'Organismo di Composizione della Crisi da Persona_2
Sovraindebitamento dell' di Salerno, nella quale si dava conto delle Controparte_9
cause dell'indebitamento e della diligenza del debitore nell'assumere le obbligazioni, nonché
della sua attuale incapacità di adempiere. Il gestore della crisi, poi, attestava positivamente la completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda ed eseguiva tutte le attività di riscontro dei dati con le informazioni reperibili presso gli uffici
3 tributari, l'anagrafe tributaria e le banche dati pubbliche, ai sensi del comma 4 dell'art. 68 CCII,
oltre a quelle direttamente messe a disposizione dai creditori.
Successivamente, il giudice disponeva la pubblicazione del piano in apposita area del sito web del Tribunale, nonché la comunicazione entro trenta giorni a cura dell'OCC a tutti i creditori per integrare il contraddittorio, ordinando contestualmente il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dei ricorrenti ai sensi del comma 4 dell'art. 70 CCII (cfr. decreto del
25\1\2024).
Orga Di poi, l con nota trasmessa in data 20/03/2024, documentava l'esecuzione degli adempimenti prescritti dall'art. 70 C.C.I.I., dando atto che i creditori avevano precisato il proprio credito (in data 23/02/2024 l' , in data 4/03/2024 Controparte_4
il , in data 26\2\2024 l' , mentre in data Controparte_6 Controparte_5
11/03/24 la cessionaria del credito vantato da precisando Controparte_10 Org_2
il proprio credito, aveva formulato alcune osservazioni in merito alla entità delle somme vantate, alla ulteriore dilazione temporale e alla incertezza della proposta, considerato che buona parte delle somme dovevano pervenire dallo stipendio della figlia, neo assunta, e dall'accollo di un mutuo mediante finanziamento con istituto bancario da individuare e senza garanzie di successo.
Di conseguenza, il Tribunale, ritenuta la proposta ammissibile – gli istanti, consumatori, non risultavano essere stati già esdebitati nei cinque anni precedenti, né avevano già beneficiato per due volte dell'esdebitazione, né risultava che avessero determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave malafede o frode – e il piano fattibile, alla luce della documentazione in atti e dell'attestazione contenuta nella relazione dell'OCC, lo omologava con la sentenza n. 24 dell'8-9\4\2024, notificata in data 10\4\2024.
Avverso detta sentenza proponeva reclamo ex artt. 770 e 51 CCII, depositato in data 9\5\2024,
la chiedendo di Riservata in sede di prima udienza, sui presupposti di cui Parte_1
in narrativa, la discussione in punto sospensiva ex art. 52 C.C.I.I., occorrendo anche ex art.
4 351 c.p.c., con conseguente revoca del provvedimento 25.01.2024 in punto preclusione delle
azioni individuali dei creditori;
Previa acquisizione del fascicolo atti e documenti del giudizio
Trib. Salerno R.G. P.U. 7-1/2024 - G.U. Dott.ssa Serretiello;
Previo, ove ritenuto necessario,
espletamento di interrogatorio libero dei Sigg. e e dei Controparte_2 CP_3
Sigg. e e di convocazione a chiarimenti dell'esperto Dott. Controparte_8 Pt_4 [...]
e/o degli incombenti istruttori ritenuti congrui ai sensi dell'art. 51 comma 10 Per_2
C.C.I.I; In riforma della sentenza N. 24/2024 del Tribunale di Salerno, pronunciata in data
09.04.2024 dal G.U. Dott.ssa Serretiello;
Disporre la revoca dell'omologazione del piano di
ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto dai Sigg. e Controparte_2
Spese vinte. CP_3
In particolare, con il reclamo in esame, la censurava la sentenza impugnata, Parte_1
ritenuta superficiale e carente di specifiche indicazione di termini e modalità di attuazione degli impegni assunti, per il seguente unico ed articolato motivo:
- Il Tribunale avrebbe errato nel ritenere il piano di ristrutturazione in esame fattibile in concreto e conveniente, non considerando che la situazione economica\lavorativa dei garanti,
figli dei ricorrenti, non offriva alcuna garanzia di riuscita. Infatti, mentre il figlio, Parte_5
era allo stato disoccupato, la figlia era una giovane neoassunta presso
[...] CP_8
un'agenzia assicurativa con uno stipendio di circa € 2.000,00. Di conseguenza, ad opinione della società reclamante, non solo la situazione lavorativa di era stata Controparte_8
valutata in maniera superficiale, sulla base della ottimistica persistenza dell'attuale assetto occupazionale, senza contare la possibile evoluzione in maniera negativa nel prossimo futuro,
ma lo stesso accollo del mutuo risultava incerto, sia perché non era stato individuato un istituto di credito, sia per l'impossidenza dei garanti. Pertanto, la riteneva più Parte_1
conveniente la già intrapresa procedura esecutiva immobiliare sulla casa di abitazione dei ricorrenti per la soddisfazione del proprio credito, ammontante ad € 337.213,62.
5 Instauratosi il contraddittorio, si costituivano e Controparte_2 CP_3
contestando gli assunti avversi e concludendo per il rigetto del reclamo.
Rimanevano, di contro, contumaci gli altri creditori reclamati ( Controparte_4
; , e ,
[...] Controparte_6 Controparte_5 Controparte_7
non costituitisi, nonostante la regolare comunicazione da parte della cancelleria (cfr. pec dell'1
e del 22\7\2024).
Infine, sulle conclusioni, come precisate dalle parti costituite nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 26\9\2024, il reclamo era riservato in decisione.
Ciò premesso, ritiene la Corte che il reclamo in esame sia infondato e vada, pertanto, respinto per le motivazioni che di seguito si esporranno.
In via generale, giova ricordare che ai fini dell'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore l'art. 70 del CCII richiede al giudice di valutare l'ammissibilità e la fattibilità
del piano, nonché, in presenza dell'eventuale osservazione da parte di uno dei creditori, la convenienza dello stesso, ossia che “comunque il credito dell'opponente possa essere
soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria”.
Orbene, premesso che nel caso in esame non si pone alcuna questione circa l'ammissibilità del piano ovvero in merito all'assenza delle cd. condizioni ostative, l'attenzione della Corte deve essere concentrata esclusivamente sulla contestata fattibilità in concreto e sulla convenienza del
Piano di Ristrutturazione dei debiti.
In via preliminare, vale ricordare che la procedura in esame è finalizzata a garantire al debitore non immeritevole di godere di una cd. second chance, che gli consenta di ripartire da zero e di riacquistare un ruolo attivo nel contesto socio-economico, senza dover fare ricorso a forme di finanziamento illecite e/o usurarie: il principio, di origine comunitaria, della cd. second chance
trova enunciazione positiva nel regolamento europeo sulle procedure di insolvenza (cfr.
"considerando" 10 Reg. 848/2015 UE) e mira a garantire una seconda opportunità agli
6 imprenditori o ai consumatori che si distinguano per meritevolezza e non abbiano causato il proprio dissesto economico in mala fede o in modo fraudolento.
Per quanto riguarda il giudizio di fattibilità, occorre precisare che trattasi di una valutazione circa la effettiva possibilità che il piano proposto dal debitore produca il risultato economico offerto ai creditori, valutazione che si traduce in un vero e proprio giudizio prognostico di fattibilità. Tuttavia, il controllo sulla fattibilità economica, intesa come realizzabilità nei fatti del medesimo, può essere svolto solo nei limiti nella verifica della sussistenza o meno di una assoluta e manifesta inettitudine del piano presentato dal debitore a raggiungere gli obbiettivi prefissati, dovendosi di contro, escludere che la relativa omologazione possa essere negata ancorché, a giudizio del tribunale o della corte di appello, ne sia prevedibile l'inadempimento.
In omaggio ai principi testè enunciati, quindi, ritiene la Corte del tutto irrilevante la contestazione in merito agli eventuali futuri eventi negativi che potrebbero incidere sulla situazione lavorativa di così come le adombrate difficoltà nella stipula di Controparte_11
un mutuo, dopo 4 anni dalla omologa, per il pagamento delle residue “rate”.
D'altra parte, ogni inadempimento del piano omologato renderebbe possibile la revoca ai sensi degli artt. 71 e 72 CCII.
Per inciso, poi, va rilevato che la garanzia fideiussoria, che i garanti si impegnavano a rilasciare all'atto dell'omologa, rappresenta comunque un quid pluris, atteso che la Parte_1
conserva l'ipoteca sulla casa.
Va, pertanto, confermato il giudizio di fattibilità in concreto del piano in oggetto formulato dal primo giudice.
Sussiste parimenti la contestata convenienza dell'operazione economica di cui al Piano di
Ristrutturazione omologato dal Tribunale di Salerno.
E' noto che solo la presentazione di osservazioni da parte del creditore alla omologazione determina il c.d. cram down, cioè l'esigenza di affrontare il problema della convenienza rispetto alla liquidazione pura e semplice. Invero, i crediti muniti di privilegio pegno e ipoteca possono
7 essere soddisfatti non integralmente qualora ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni e diritti oggetto della causa di prelazione, così come attestato dall'OCC: l'art. 70, comma 9, CCII,
infatti, prevede espressamente che Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato,
con le osservazioni di cui al comma 3, contesta la convenienza della proposta, il giudice
omologa il piano se ritiene che comunque il credito dell'opponente possa essere soddisfatto
dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria>.
A tal proposito, nella prognosi liquidatoria, l'OCC ha stimato che con ogni probabilità
l'immobile ipotecato sarebbe venduto a un prezzo decurtato del 25%, corrispondente alla offerta minima presentabile alla prima seduta d'asta o alla offerta piena presentabile al secondo tentativo d'asta ex art. 572 cpc, pari ad € 150.000,00. Di conseguenza, pur considerando gli ulteriori importi ottimisticamente realizzabili per la vendita dei locali e delle auto
(rispettivamente € 11.671,44 ed € 6.339,00), l'importo realizzabile consentirebbe comunque un soddisfacimento della n misura minore rispetto agli € 225.000,00 del piano. Parte_1
Senza contare che per fatto notorio in sede esecutiva difficilmente i beni pignorati vengono venduti al primo tentativo, ragion per cui deve ipotizzarsi che il creditore ipotecario rischierebbe di ritrarre utilità ancora inferiori.
Va riconosciuta, quindi, la convenienza del piano in esame, atteso che con l'eventuale procedura liquidatoria il creditore reclamante non potrebbe ottenere più di quanto offerto dai coniugi con il piano che qui ci occupa. Parte_6
In conclusione, le argomentazioni sin qui svolte portano al rigetto del reclamo e alla conseguente conferma della sentenza impugnata.
La regolamentazione delle spese processuali segue la soccombenza, così come in dispositivo,
con attribuzione in favore dell'avv. Nicola Matonti per dichiarato anticipo.
Infine, occorre dare atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R.
n. 115/2002 (comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte della
8 reclamante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunziando sul reclamo proposto dalla e per essa, dalla Parte_1 Parte_2
avverso la sentenza di omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore n.
[...]
24\2024, pubblicata 9\4\2024 dal Tribunale di Salerno, nei confronti di CP_2
,
[...] CP_3 Controparte_4 CP_6
, e ogni diversa domanda, eccezione e
[...] Controparte_5 Controparte_7
deduzione disattesa, così provvede:
1) RIGETTA il reclamo e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2) CONDANNA la reclamante, al pagamento delle spese processuali in Parte_1
favore dei reclamati, e che si liquidano in € Controparte_2 CP_3
3.300,00 per compenso, oltre rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A. nella misura e come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Nicola Matonti per dichiarato anticipo;
3) per le spese dei reclamati rimasti contumaci;
CP_12
3) DA' ATTO della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n.
115/2002 (comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte della reclamante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente reclamo.
MANDA alla cancelleria per gli adempimenti di cui agli artt. 51 e 45 CCII.
Così deciso in Salerno in Camera di Consiglio il 10 ottobre 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Marina Mainenti Dott.ssa Ornella Crespi
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Salerno – Prima Sezione Civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Ornella Crepi Presidente
2) Dott. Aldo Gubitosi Consigliere
3) Dott.ssa Marina Mainenti Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 513\2024 RG, vertente
TRA
con sede legale in Conegliano (TV), e per essa, Parte_1 Parte_2
con sede in Milano, in forza di procura speciale del 9\5\2019 a rogito del
[...]
P.IVA_ Notaio (rep. 140484, racc. ), in persona del procuratore speciale, Persona_1
dott.ssa (procura rilasciata dal Dott. nella qualità di Parte_3 Controparte_1
Consigliere della società in forza di delibera del Consiglio di Parte_2
Amministrazione del 24/07/2019, con firma autenticata in data 25/05/2020 dal Notaio Per_1
di Milano rep. 142719/racc. 36506, registrata in Milano 2 il 27/05/2020 alla serie 1T
[...]
35001), rappresentata e difesa dall'avv. Filippo Vallosio del Foro di Torino ed elettivamente domiciliata ai sensi dell'art. 51 comma 2 lett. b) anche presso l'avv. Fausto Diaz, in Salerno,
1 alla via Principessa Sichelgaita n. 62, come da procura rilasciata su foglio separato in calce all'atto di reclamo;
RECLAMANTE
E
e rappresentati e difesi dall'avv. Nicola Controparte_2 CP_3
Matonti del Foro di Napoli ed elettivamente domiciliati presso il suo indirizzo digitale, come da procura su foglio separato in calce alla comparsa di costituzione;
RECLAMATI
NONCHE'
Controparte_4
Controparte_5
; Controparte_6
Controparte_7
RECLAMATI-contumaci
OGGETTO: reclamo ex artt. 70 e 51 CCII avverso la sentenza di omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore n. 24\2024, pubblicata in data 9\4\2024 dal Tribunale
di Salerno;
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite in sostituzione dell'udienza del 26\9\2024.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 24\2024 dell'8-9\4\2024 (notificata il 10\4\2024) il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, omologava il piano di ristrutturazione dei debiti dei consumatori,
e Controparte_2 CP_3
2 Invero, con atto depositato in data 11\1\2024 i ricorrenti, e Controparte_2
premesso di rivestire la qualifica di “consumatore” così come delineata CP_3
dall'art. 2, I° comma lett. e) CCII e di trovarsi in una situazione di sovraindebitamento, secondo la definizione riportata all'art. 2, I° comma lett. c) CCII, proponevano ai propri creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che prevedeva la messa a disposizione della complessiva somma di € 275.090,00 oltre interessi da attribuirsi in quattro anni, con le seguenti modalità: 1)
versamento mensile della somma di € 1.236,00 di cui € 236,00 da parte di CP_2
ed € 1.000,00 da parte della figlia, 2) la somma di € 30.000,00
[...] Controparte_8
da versarsi con l'omologazione del Progetto di Ristrutturazione;
3) la concessione nei confronti del creditore ipotecario per la somma di € 225.000,00, di due garanzie Parte_1
personali da parte di e , da attivare con l'omologazione del Pt_4 Controparte_8
progetto di ristrutturazione, escutibili in qualsiasi caso di decadenza dagli accordi assunti con la procedura di sovraindebitamento;
4) la conservazione della garanzia ipotecaria originaria da parte della sul cespite, nel quale i debitori collocavano la propria abitazione Parte_1
familiare; 5) l'accollo del mutuo ipotecario da parte di e Controparte_8 Parte_5
, fino alla concorrenza di € 225.000,00, da adempiere tramite la stipula di un
[...]
finanziamento bancario ottenuto dagli stessi entro il quarto anno dall'omologazione del progetto di ristrutturazione.
Veniva, quindi, depositata la relazione redatta ai sensi dell'art. 68 CCII dal professionista delegato, dott. , nominato dall'Organismo di Composizione della Crisi da Persona_2
Sovraindebitamento dell' di Salerno, nella quale si dava conto delle Controparte_9
cause dell'indebitamento e della diligenza del debitore nell'assumere le obbligazioni, nonché
della sua attuale incapacità di adempiere. Il gestore della crisi, poi, attestava positivamente la completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda ed eseguiva tutte le attività di riscontro dei dati con le informazioni reperibili presso gli uffici
3 tributari, l'anagrafe tributaria e le banche dati pubbliche, ai sensi del comma 4 dell'art. 68 CCII,
oltre a quelle direttamente messe a disposizione dai creditori.
Successivamente, il giudice disponeva la pubblicazione del piano in apposita area del sito web del Tribunale, nonché la comunicazione entro trenta giorni a cura dell'OCC a tutti i creditori per integrare il contraddittorio, ordinando contestualmente il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dei ricorrenti ai sensi del comma 4 dell'art. 70 CCII (cfr. decreto del
25\1\2024).
Orga Di poi, l con nota trasmessa in data 20/03/2024, documentava l'esecuzione degli adempimenti prescritti dall'art. 70 C.C.I.I., dando atto che i creditori avevano precisato il proprio credito (in data 23/02/2024 l' , in data 4/03/2024 Controparte_4
il , in data 26\2\2024 l' , mentre in data Controparte_6 Controparte_5
11/03/24 la cessionaria del credito vantato da precisando Controparte_10 Org_2
il proprio credito, aveva formulato alcune osservazioni in merito alla entità delle somme vantate, alla ulteriore dilazione temporale e alla incertezza della proposta, considerato che buona parte delle somme dovevano pervenire dallo stipendio della figlia, neo assunta, e dall'accollo di un mutuo mediante finanziamento con istituto bancario da individuare e senza garanzie di successo.
Di conseguenza, il Tribunale, ritenuta la proposta ammissibile – gli istanti, consumatori, non risultavano essere stati già esdebitati nei cinque anni precedenti, né avevano già beneficiato per due volte dell'esdebitazione, né risultava che avessero determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave malafede o frode – e il piano fattibile, alla luce della documentazione in atti e dell'attestazione contenuta nella relazione dell'OCC, lo omologava con la sentenza n. 24 dell'8-9\4\2024, notificata in data 10\4\2024.
Avverso detta sentenza proponeva reclamo ex artt. 770 e 51 CCII, depositato in data 9\5\2024,
la chiedendo di Riservata in sede di prima udienza, sui presupposti di cui Parte_1
in narrativa, la discussione in punto sospensiva ex art. 52 C.C.I.I., occorrendo anche ex art.
4 351 c.p.c., con conseguente revoca del provvedimento 25.01.2024 in punto preclusione delle
azioni individuali dei creditori;
Previa acquisizione del fascicolo atti e documenti del giudizio
Trib. Salerno R.G. P.U. 7-1/2024 - G.U. Dott.ssa Serretiello;
Previo, ove ritenuto necessario,
espletamento di interrogatorio libero dei Sigg. e e dei Controparte_2 CP_3
Sigg. e e di convocazione a chiarimenti dell'esperto Dott. Controparte_8 Pt_4 [...]
e/o degli incombenti istruttori ritenuti congrui ai sensi dell'art. 51 comma 10 Per_2
C.C.I.I; In riforma della sentenza N. 24/2024 del Tribunale di Salerno, pronunciata in data
09.04.2024 dal G.U. Dott.ssa Serretiello;
Disporre la revoca dell'omologazione del piano di
ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto dai Sigg. e Controparte_2
Spese vinte. CP_3
In particolare, con il reclamo in esame, la censurava la sentenza impugnata, Parte_1
ritenuta superficiale e carente di specifiche indicazione di termini e modalità di attuazione degli impegni assunti, per il seguente unico ed articolato motivo:
- Il Tribunale avrebbe errato nel ritenere il piano di ristrutturazione in esame fattibile in concreto e conveniente, non considerando che la situazione economica\lavorativa dei garanti,
figli dei ricorrenti, non offriva alcuna garanzia di riuscita. Infatti, mentre il figlio, Parte_5
era allo stato disoccupato, la figlia era una giovane neoassunta presso
[...] CP_8
un'agenzia assicurativa con uno stipendio di circa € 2.000,00. Di conseguenza, ad opinione della società reclamante, non solo la situazione lavorativa di era stata Controparte_8
valutata in maniera superficiale, sulla base della ottimistica persistenza dell'attuale assetto occupazionale, senza contare la possibile evoluzione in maniera negativa nel prossimo futuro,
ma lo stesso accollo del mutuo risultava incerto, sia perché non era stato individuato un istituto di credito, sia per l'impossidenza dei garanti. Pertanto, la riteneva più Parte_1
conveniente la già intrapresa procedura esecutiva immobiliare sulla casa di abitazione dei ricorrenti per la soddisfazione del proprio credito, ammontante ad € 337.213,62.
5 Instauratosi il contraddittorio, si costituivano e Controparte_2 CP_3
contestando gli assunti avversi e concludendo per il rigetto del reclamo.
Rimanevano, di contro, contumaci gli altri creditori reclamati ( Controparte_4
; , e ,
[...] Controparte_6 Controparte_5 Controparte_7
non costituitisi, nonostante la regolare comunicazione da parte della cancelleria (cfr. pec dell'1
e del 22\7\2024).
Infine, sulle conclusioni, come precisate dalle parti costituite nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 26\9\2024, il reclamo era riservato in decisione.
Ciò premesso, ritiene la Corte che il reclamo in esame sia infondato e vada, pertanto, respinto per le motivazioni che di seguito si esporranno.
In via generale, giova ricordare che ai fini dell'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore l'art. 70 del CCII richiede al giudice di valutare l'ammissibilità e la fattibilità
del piano, nonché, in presenza dell'eventuale osservazione da parte di uno dei creditori, la convenienza dello stesso, ossia che “comunque il credito dell'opponente possa essere
soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria”.
Orbene, premesso che nel caso in esame non si pone alcuna questione circa l'ammissibilità del piano ovvero in merito all'assenza delle cd. condizioni ostative, l'attenzione della Corte deve essere concentrata esclusivamente sulla contestata fattibilità in concreto e sulla convenienza del
Piano di Ristrutturazione dei debiti.
In via preliminare, vale ricordare che la procedura in esame è finalizzata a garantire al debitore non immeritevole di godere di una cd. second chance, che gli consenta di ripartire da zero e di riacquistare un ruolo attivo nel contesto socio-economico, senza dover fare ricorso a forme di finanziamento illecite e/o usurarie: il principio, di origine comunitaria, della cd. second chance
trova enunciazione positiva nel regolamento europeo sulle procedure di insolvenza (cfr.
"considerando" 10 Reg. 848/2015 UE) e mira a garantire una seconda opportunità agli
6 imprenditori o ai consumatori che si distinguano per meritevolezza e non abbiano causato il proprio dissesto economico in mala fede o in modo fraudolento.
Per quanto riguarda il giudizio di fattibilità, occorre precisare che trattasi di una valutazione circa la effettiva possibilità che il piano proposto dal debitore produca il risultato economico offerto ai creditori, valutazione che si traduce in un vero e proprio giudizio prognostico di fattibilità. Tuttavia, il controllo sulla fattibilità economica, intesa come realizzabilità nei fatti del medesimo, può essere svolto solo nei limiti nella verifica della sussistenza o meno di una assoluta e manifesta inettitudine del piano presentato dal debitore a raggiungere gli obbiettivi prefissati, dovendosi di contro, escludere che la relativa omologazione possa essere negata ancorché, a giudizio del tribunale o della corte di appello, ne sia prevedibile l'inadempimento.
In omaggio ai principi testè enunciati, quindi, ritiene la Corte del tutto irrilevante la contestazione in merito agli eventuali futuri eventi negativi che potrebbero incidere sulla situazione lavorativa di così come le adombrate difficoltà nella stipula di Controparte_11
un mutuo, dopo 4 anni dalla omologa, per il pagamento delle residue “rate”.
D'altra parte, ogni inadempimento del piano omologato renderebbe possibile la revoca ai sensi degli artt. 71 e 72 CCII.
Per inciso, poi, va rilevato che la garanzia fideiussoria, che i garanti si impegnavano a rilasciare all'atto dell'omologa, rappresenta comunque un quid pluris, atteso che la Parte_1
conserva l'ipoteca sulla casa.
Va, pertanto, confermato il giudizio di fattibilità in concreto del piano in oggetto formulato dal primo giudice.
Sussiste parimenti la contestata convenienza dell'operazione economica di cui al Piano di
Ristrutturazione omologato dal Tribunale di Salerno.
E' noto che solo la presentazione di osservazioni da parte del creditore alla omologazione determina il c.d. cram down, cioè l'esigenza di affrontare il problema della convenienza rispetto alla liquidazione pura e semplice. Invero, i crediti muniti di privilegio pegno e ipoteca possono
7 essere soddisfatti non integralmente qualora ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni e diritti oggetto della causa di prelazione, così come attestato dall'OCC: l'art. 70, comma 9, CCII,
infatti, prevede espressamente che Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato,
con le osservazioni di cui al comma 3, contesta la convenienza della proposta, il giudice
omologa il piano se ritiene che comunque il credito dell'opponente possa essere soddisfatto
dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria>.
A tal proposito, nella prognosi liquidatoria, l'OCC ha stimato che con ogni probabilità
l'immobile ipotecato sarebbe venduto a un prezzo decurtato del 25%, corrispondente alla offerta minima presentabile alla prima seduta d'asta o alla offerta piena presentabile al secondo tentativo d'asta ex art. 572 cpc, pari ad € 150.000,00. Di conseguenza, pur considerando gli ulteriori importi ottimisticamente realizzabili per la vendita dei locali e delle auto
(rispettivamente € 11.671,44 ed € 6.339,00), l'importo realizzabile consentirebbe comunque un soddisfacimento della n misura minore rispetto agli € 225.000,00 del piano. Parte_1
Senza contare che per fatto notorio in sede esecutiva difficilmente i beni pignorati vengono venduti al primo tentativo, ragion per cui deve ipotizzarsi che il creditore ipotecario rischierebbe di ritrarre utilità ancora inferiori.
Va riconosciuta, quindi, la convenienza del piano in esame, atteso che con l'eventuale procedura liquidatoria il creditore reclamante non potrebbe ottenere più di quanto offerto dai coniugi con il piano che qui ci occupa. Parte_6
In conclusione, le argomentazioni sin qui svolte portano al rigetto del reclamo e alla conseguente conferma della sentenza impugnata.
La regolamentazione delle spese processuali segue la soccombenza, così come in dispositivo,
con attribuzione in favore dell'avv. Nicola Matonti per dichiarato anticipo.
Infine, occorre dare atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R.
n. 115/2002 (comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte della
8 reclamante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunziando sul reclamo proposto dalla e per essa, dalla Parte_1 Parte_2
avverso la sentenza di omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore n.
[...]
24\2024, pubblicata 9\4\2024 dal Tribunale di Salerno, nei confronti di CP_2
,
[...] CP_3 Controparte_4 CP_6
, e ogni diversa domanda, eccezione e
[...] Controparte_5 Controparte_7
deduzione disattesa, così provvede:
1) RIGETTA il reclamo e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2) CONDANNA la reclamante, al pagamento delle spese processuali in Parte_1
favore dei reclamati, e che si liquidano in € Controparte_2 CP_3
3.300,00 per compenso, oltre rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A. nella misura e come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Nicola Matonti per dichiarato anticipo;
3) per le spese dei reclamati rimasti contumaci;
CP_12
3) DA' ATTO della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n.
115/2002 (comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte della reclamante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente reclamo.
MANDA alla cancelleria per gli adempimenti di cui agli artt. 51 e 45 CCII.
Così deciso in Salerno in Camera di Consiglio il 10 ottobre 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Marina Mainenti Dott.ssa Ornella Crespi
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