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Decreto 19 marzo 2025
Decreto 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, decreto 19/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VASTO
DECRETO DI OMOLOGA ATP
N. R.G. 323/2024
Il Giudice, Dott. Aureliano Deluca;
esaminati gli atti del procedimento ex art. 445-bis c.p.c. introdotto da Pt_1
(C.F.: ), nato il [...] a [...] e
[...] C.F._1
residente in [...], nei confronti dell' ; CP_1
dato atto che sono terminate le operazioni di consulenza e che tale circostanza è stata ritualmente comunicata alle parti;
dato atto, altresì, che nel termine assegnato di trenta giorni non sono pervenute contestazioni in ordine alle conclusioni esposte dal CTU;
ritenuto di non dovere procedere ai sensi dell'art. 196 c.p.c.; tenuto conto che la definitività dell'accertamento, reso obbligatorio dalla legge, impone che si provveda anche sulle spese di lite del procedimento;
ritenuto, a tal fine, che il risultato dell'accertamento peritale comporti la condanna dell' al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente in CP_1
virtù del principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., nonché delle spese della
CTU, già liquidate come da separato decreto;
ritenuto altresì che il tenore delle questioni giuridiche trattate renda opportuna la liquidazione di queste secondo gli importi minimi di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022 (calcolate secondo i parametri di cui alla Tabella 9
“Procedimenti di istruzione preventiva”, scaglione da € 26.001,00 a € 52.000,00), per complessivi € 1.530,00;
OMOLOGA - l'accertamento POSITIVO del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione di CTU: indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 21/11/1988, n. 508, con decorrenza dal 15.02.2024;
- l'accertamento POSITIVO del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione di CTU: condizione di disabilità con necessità di sostegno molto elevato ex art. 3 comma 3 L. 104/1992, con decorrenza dal 15.02.2024;
CONDANNA
l' al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese della procedura, che CP_1
liquida in € 1.530,00, oltre spese generali (rimborso forfettario 15%), IVA e CPA se dovuti;
pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, già liquidate come da CP_1
separato decreto.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Vasto, 19.03.2025
Il Giudice
Dott. Aureliano Deluca
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DECRETO DI OMOLOGA ATP
N. R.G. 323/2024
Il Giudice, Dott. Aureliano Deluca;
esaminati gli atti del procedimento ex art. 445-bis c.p.c. introdotto da Pt_1
(C.F.: ), nato il [...] a [...] e
[...] C.F._1
residente in [...], nei confronti dell' ; CP_1
dato atto che sono terminate le operazioni di consulenza e che tale circostanza è stata ritualmente comunicata alle parti;
dato atto, altresì, che nel termine assegnato di trenta giorni non sono pervenute contestazioni in ordine alle conclusioni esposte dal CTU;
ritenuto di non dovere procedere ai sensi dell'art. 196 c.p.c.; tenuto conto che la definitività dell'accertamento, reso obbligatorio dalla legge, impone che si provveda anche sulle spese di lite del procedimento;
ritenuto, a tal fine, che il risultato dell'accertamento peritale comporti la condanna dell' al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente in CP_1
virtù del principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., nonché delle spese della
CTU, già liquidate come da separato decreto;
ritenuto altresì che il tenore delle questioni giuridiche trattate renda opportuna la liquidazione di queste secondo gli importi minimi di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022 (calcolate secondo i parametri di cui alla Tabella 9
“Procedimenti di istruzione preventiva”, scaglione da € 26.001,00 a € 52.000,00), per complessivi € 1.530,00;
OMOLOGA - l'accertamento POSITIVO del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione di CTU: indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 21/11/1988, n. 508, con decorrenza dal 15.02.2024;
- l'accertamento POSITIVO del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione di CTU: condizione di disabilità con necessità di sostegno molto elevato ex art. 3 comma 3 L. 104/1992, con decorrenza dal 15.02.2024;
CONDANNA
l' al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese della procedura, che CP_1
liquida in € 1.530,00, oltre spese generali (rimborso forfettario 15%), IVA e CPA se dovuti;
pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, già liquidate come da CP_1
separato decreto.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Vasto, 19.03.2025
Il Giudice
Dott. Aureliano Deluca
Pag. 2 di 2