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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 30/05/2025, n. 784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 784 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. Alessandro Scialabba Presidente
Dott.ssa Rossella Mastropietro Giudice rel./est.
Dott. Alberto Angelo Balzani Giudice
Oggetto: “Cessazione degli effetti civili del matrimonio”
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 354/2024R.G. V.G.
promossa con ricorso congiunto da:
, nato a [...] il [...], residente a [...], Parte_1
C.F. C.F._1
elettivamente domiciliato in Ivrea (To) in Via Baratono, 3, presso lo studio dell'Avv.
Franca Sapone, che lo rappresenta per procura in atti;
e nata a [...] il [...], C.F. Parte_2
, residente a [...] C.F._2 elettivamente domiciliata in Ciriè (To) in Via Cibrario n. 23, presso lo studio dell'Avv.
Nadia Betti, che la rappresenta per procura in atti.
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica di Ivrea-
Conclusioni congiunte
“- pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso celebrato tra i sig.ri
e in Busano in data 1/11/2007, trascritto nei registri Parte_2 Parte_1
dello Stato Civile del Comune di Busano al n. 5, serie A, parte II dell'anno 2007
alle seguenti condizioni
1) I due figli minori saranno affidati congiuntamente a entrambi i genitori, con collocazione e
residenza anagrafica presso l'abitazione della madre;
2) La casa coniugale, di proprietà di entrambi coniugi, sarà assegnata alla OR con Parte_2
l'uso degli arredi ivi contenuti;
3) I figli, salvo diverso accordo tra i genitori, rimarranno:
- con il padre a fine settimana alternati, nelle giornate del sabato e della domenica, tra-scorrendo,
allo stato, la notte tra il sabato e la domenica presso la casa materna e pernottando presso il padre
non appena egli disporrà di una sistemazione abitativa idonea ad ospitarli
- con la madre nel corso della settimana, tenuto conto che gli orari di lavoro non con-sentono al
padre di accudire ai figli durante la settimana lavorativa;
la madre si occuperà di portare ed andare
a prendere i figli a scuola e ai luoghi dei loro impegni ludico/sportivi, in caso di propri impedimenti
delegando i nonni materni
- con il padre per la cena una o due sere alla settimana, previo preavviso di almeno due giorni,
nell'accordo con la madre e nel rispetto dei loro desideri
- con il padre 15 giorni consecutivi durante le vacanze scolastiche estive, con periodo da concordare
con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
metà periodo durante le vacanze natalizie,
alternativamente comprendente il giorno di Natale un anno e la giornata del capodanno l'anno successivo;
metà periodo durante le vacanze pasquali, comprendente, ad anni alterni, un anno il
giorno di Pasqua e l'anno successivo il Lunedì dell'Angelo;
- con l'uno e l'altro genitore per ogni altra festività secondo il criterio dell'alternanza della presenza
dei figli presso ciascun genitore;
4) Le modalità di visita che comportano pernottamenti presso l'abitazione paterna saranno
applicate a decorrere da quando il sig. disporrà di un'abitazione idonea ad ospitare i Parte_1
figli;
5) A titolo di contributo ordinario al mantenimento dei due figli il sig. corrisponderà Parte_1
alla OR , entro il giorno 20 di ogni mese, a decorrere dal mese di dicembre 2023 e Parte_2
sino al raggiungimento della loro autosufficienza economica, l'assegno mensile di € 250,00 per
ciascun figlio, da aggiornare annualmente in base agli indici ISTAT, con decorrenza dal dicembre
2024 senza necessità di preventiva richiesta;
6) Saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% le spese extra, per la cui
individuazione e regolamentazione le parti si atterranno a quanto previsto dal protocollo di intesa
sottoscritto in data 24/6/2016 tra gli avvocati ed i magistrati del foro di Ivrea;
7) La madre percepirà l'assegno unico universale per i due figli nella misura del 100%;
8) Il dispositivo di filtraggio dell'acqua potabile, acquistato dal sig. contraendo con Parte_1
Cofidis un finanziamento da estinguere in 48 mesi (dal 1/5/2023 al 1/4/2027) in rate di mensili €.
57,65, è attribuito in proprietà esclusiva alla OR , restando le residue rate mensili Parte_2
(n. 41 rate, dal gennaio 2024 sino a estinzione) a carico della medesima;
9) L'autovettura PANDA Trekking cointestata ai coniugi, targata ES822VD, telaio n.
ZFA31200003217921, è attribuita in proprietà esclusiva al sig. il quale provvederà – Parte_1
ove non vi abbia ancora provveduto a seguito dell'omologa della separazione consensuale, - a curare
gli incombenti occorrenti per la trascrizione del passaggio di proprietà;
10) Il sig. conferma la propria rinuncia, già dichiarata con le condizioni della Parte_1
separazione, a ogni pretesa di rimborso o restituzione ex art. 192 c.c. con riferimento alle somme investite nella polizza Generali vita/risparmio contratta dalla OR ed al capitale Parte_2
riscattato a seguito dell'anticipata estinzione della suddetta polizza;
11) Il conto corrente Intesa Sanpaolo n. 00438/1000/00067339, cointestato ai coniugi, continuerà
ad essere mantenuto attivo ed alimentato da ciascun coniuge con il versamento delle somme
occorrenti per il pagamento, a carico degli stessi nella misura del 50% ciascuno, sia delle rate
mensili del mutuo contratto in occasione dell'acquisto della proprietà della casa familiare (mensili
totali €. 462,64, scadenza primo giorno del mese), sia delle rate semestrali dei premi della polizza
di assicurazione della casa familiare (totale annuo €. 640,00 scadenze rate premi di €. 320,00
ciascuna 25 gennaio e 25 luglio); tenuto conto che allo stato le rate del finanziamento Cofidis di
cui al punto 9 sono domiciliate
sul suddetto conto, la OR provvederà inoltre a versarvi la provvista occorrente per Parte_2
far fronte ai relativi addebiti mensili (mensili €. 57,65).
Il tutto a spese compensate”.
Il P.M. ha concluso: “Visto, il PM Gabriella Viglione esprime parere favorevole”.
RAGIO NI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 16.02.2024,
[...]
e adivano l'intestato Tribunale affinché Parte_1 Parte_2
pronunciasse, previa pronuncia di separazione tra i coniugi e verificatisi i relativi presupposti, la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, premettendo che:
- la coppia ha contratto matrimonio concordatario in Busano, in data 1 dicembre 2007
(ATTO N. 5, PARTE II, SERIE A, ANNO 2007) (all. 1);
- dall'unione sono nati: a Torino il 26.07.2007, e a Cuorgnè (To) il Per_1 Per_2
05.03.2011;
- la comunione tra i coniugi è da tempo irrimediabilmente compromessa e la convivenza
è divenuta intollerabile, tant'è che i coniugi hanno già di fatto cessato la convivenza. Tanto premesso, i ricorrenti nel presente procedimento, chiedevano congiuntamente che, previa sentenza di separazione e verificatisi i necessari presupposti,
e art. 473 bis.49 c.p.c., fosse pronunziata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 10.4.2025, esperito invano il tentativo di riconciliazione, le parti insistevano nella domanda di “divorzio”.
Ai sensi dell'art. 473 bis.4 c.p.c., non si riteneva necessario procedere all'ascolto dei minori, prendendo il Tribunale atto dell'accordo dei genitori sull'affidamento della prole.
Nelle sue conclusioni (in data 22.4.2025), il P.M. ha espresso il proprio parare favorevole.
La domanda va accolta perché fondata.
La Legge 01/12/1970 n. 898 e successive modifiche prevede che qualora la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere ricostruita, possa proporsi domanda per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, se tra i coniugi sia stata pronunziata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi o sei mesi in caso di separazione consensuale dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale
(art. 3, n. 2 lett. b) L. cit. come modificato dalla legge 6 maggio 2015 n. 55.
Nella fattispecie ricorrono tali condizioni perché dalla documentazione prodotta risulta che nell'ambito di questo medesimo procedimento ex art. 473bis.49 c.p.c., i coniugi, autorizzati a vivere separati, all'udienza del 10.4.2025 (celebrata con modalità di trattazione scritta), esperito invano il tentativo di riconciliazione, hanno insistito nelle domande e le condizioni della loro separazione venivano omologate con sentenza n.
885/2024, passata in giudicato il 4.3.2025 (come da attestazione del 5.3.2025 in atti). Da
allora la separazione dura ininterrotta per concorde affermazione delle parti.
La comune scelta delle parti di chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il loro comportamento processuale e l'inutile tentativo di conciliazione dimostrano con certezza che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può
essere ricostituita.
Le parti hanno trovato l'accordo per l'affidamento ed il mantenimento dei figli , Per_1
nato a [...], il [...], e nata a [...], il [...] ed hanno regolato Per_2
le questioni patrimoniali tra loro. Le conclusioni congiuntamente rassegnate possono essere recepite in quanto conformi alla legge ed all'interesse della prole (cui nel rispetto del principio cd. di “bigenitorialità” viene garantito adeguato accesso ad entrambe le figure genitoriali).
Le spese di procedura, in virtù del carattere concordato delle conclusioni rassegnate,
vanno integralmente compensate tra le parti (come richiesto).
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
su conforme parere del P.M. (trasmesso alla cancelleria civile dell'intestato Tribunale in data 22.4.2025), così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra e in Busano, il giorno 1.12.2007, Parte_1 Parte_2
trascritto in data 3.12.2007, nel registro degli atti del matrimonio ivi presenti nell'anno
2007, Parte II, Serie A, n. 5
ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza nei registri degli Atti di Matrimonio e di eseguire altresì le prescritte annotazioni a margine dell'Atto di Matrimonio e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 296/2000;
2) affida i figli minori congiuntamente a entrambi i genitori, con collocazione e residenza anagrafica presso l'abitazione della madre;
3) assegna la casa coniugale, di proprietà di entrambi coniugi, alla OR con Parte_2
l'uso degli arredi ivi contenuti;
4) I figli, salvo diverso accordo tra i genitori, rimarranno:
- con il padre a fine settimana alternati, nelle giornate del sabato e della domenica, tra-
scorrendo, allo stato, la notte tra il sabato e la domenica presso la casa materna e pernottando presso il padre non appena egli disporrà di una sistemazione abitativa idonea ad ospitarli
- con la madre nel corso della settimana, tenuto conto che gli orari di lavoro non con-
sentono al padre di accudire ai figli durante la settimana lavorativa;
la madre si occuperà
di portare ed andare a prendere i figli a scuola e ai luoghi dei loro impegni ludico/sportivi,
in caso di propri impedimenti delegando i nonni materni
- con il padre per la cena una o due sere alla settimana, previo preavviso di almeno due giorni, nell'accordo con la madre e nel rispetto dei loro desideri
- con il padre 15 giorni consecutivi durante le vacanze scolastiche estive, con periodo da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
metà periodo durante le vacanze natalizie, alternativamente comprendente il giorno di Natale un anno e la giornata del capodanno l'anno successivo;
metà periodo durante le vacanze pasquali,
comprendente, ad anni alterni, un anno il giorno di Pasqua e l'anno successivo il Lunedì
dell'Angelo;
- con l'uno e l'altro genitore per ogni altra festività secondo il criterio dell'alternanza della presenza dei figli presso ciascun genitore;
dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che le modalità di visita che comportano pernottamenti presso l'abitazione paterna saranno applicate a decorrere da quando il sig. disporrà di un'abitazione idonea ad ospitare i figli;
Parte_1
5) dispone che, a titolo di contributo ordinario al mantenimento dei due figli il sig.
[...]
corrisponda alla OR , entro il giorno 20 di ogni mese, a decorrere Pt_1 Parte_2
dal mese di dicembre 2023 e sino al raggiungimento della loro autosufficienza economica, l'assegno mensile di € 250,00 per ciascun figlio, da aggiornare annualmente in base agli indici ISTAT, con decorrenza dal dicembre 2024 senza necessità di preventiva richiesta;
6) saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% le spese extra, per la cui individuazione e regolamentazione le parti si atterranno a quanto previsto dal protocollo di intesa sottoscritto in data 24/6/2016 tra gli avvocati ed i magistrati del foro di Ivrea;
7) dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che la madre percepirà l'assegno unico universale per i due figli nella misura del 100%;
8) dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che il dispositivo di filtraggio dell'acqua potabile, acquistato dal sig. contraendo con Cofidis un Parte_1
finanziamento da estinguere in 48 mesi (dal 1/5/2023 al 1/4/2027) in rate di mensili €.
57,65, è attribuito in proprietà esclusiva alla OR , restando le residue rate Parte_2
mensili (n. 41 rate, dal gennaio 2024 sino a estinzione) a carico della medesima;
9) dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che l'autovettura PANDA Trekking
cointestata ai coniugi, targata ES822VD, telaio n. ZFA31200003217921, è attribuita in proprietà esclusiva al sig. il quale provvederà – ove non vi abbia ancora Parte_1
provveduto a seguito dell'omologa della separazione consensuale, - a curare gli incombenti occorrenti per la trascrizione del passaggio di proprietà;
10) dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che il sig. conferma la Parte_1
propria rinuncia, già dichiarata con le condizioni della separazione, a ogni pretesa di rimborso o restituzione ex art. 192 c.c. con riferimento alle somme investite nella polizza
Generali vita/risparmio contratta dalla OR ed al capitale riscattato a Parte_2
seguito dell'anticipata estinzione della suddetta polizza;
11) dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che il conto corrente Intesa Sanpaolo
n. 00438/1000/00067339, cointestato ai coniugi, continuerà ad essere mantenuto attivo ed alimentato da ciascun coniuge con il versamento delle somme occorrenti per il pagamento, a carico degli stessi nella misura del 50% ciascuno, sia delle rate mensili del mutuo contratto in occasione dell'acquisto della proprietà della casa familiare (mensili totali €. 462,64, scadenza primo giorno del mese), sia delle rate semestrali dei premi della polizza di assicurazione della casa familiare (totale annuo €. 640,00 scadenze rate premi di €. 320,00 ciascuna 25 gennaio e 25 luglio); tenuto conto che allo stato le rate del finanziamento Cofidis di cui al punto 9 sono domiciliate sul suddetto conto, la OR
provvederà inoltre a versarvi la provvista occorrente per far fronte ai relativi Parte_2
addebiti mensili (mensili €. 57,65).
12) Le spese del presente procedimento sono compensate.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 28 maggio 2025
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
Rossella Mastropietro Alessandro Scialabba
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori.
(art. 52 codice privacy)