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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 11/12/2025, n. 849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 849 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 932/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott.ssa Elisa Iacone, all'udienza del 11/12/2025, all'esito della camera di consiglio (ore 11.01), ha pronunciato – dando lettura (in assenza dei difensori delle parti, allontanatesi nelle more) del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione – la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 932 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
LU AZ ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Viale Giuseppe
Mazzini, n. 131, giusta delega in atti
- attrice
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Elena Controparte_1 C.F._2
Salvadori ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torrita di Siena (SI), Via Mazzini 18, giusta delega in atti
- Convenuto
Oggetto: opposizione all'esecuzione
Conclusioni delle parti: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 11.12.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la sig.ra ha evocato in Parte_1 giudizio davanti all'intestato Tribunale l'avv. per ivi sentire accogliere le Controparte_1 seguenti conclusioni: “Voglia codesto Ecc.mo Tribunale Ordinario di Terni, previa modifica e/o revoca dei provvedimenti contrari assunti nelle precedenti fasi cautelari, e contrariis reictis in via principale, per tutti i motivi dedotti in questa fase e nelle precedenti fasi cautelari e per ogni altra ragione si palesasse nel corso di causa, accertare e dichiarare l'insussistenza del diritto dell'Avv. di procedere alla esecuzione forzata sulla scorta del titolo azionato dichiarando le relative CP_1 somme non dovute e, per l'effetto dichiarare la nullità, l'inefficacia e comunque l'illegittimità dell'atto di pignoramento introduttivo della presente procedura esecutiva per tutti i motivi esposti e per ogni altro si palesasse in corso di causa dichiarandone l'improcedibilità, con conseguente estinzione della procedura, ordinando la cancellazione della trascrizione a cura e spese del creditore e ponendo ogni spesa a carico del creditore procedente e con condanna al pagamento delle spese e ed onorari di causa, anche delle fasi cautelari, da liquidarsi secondo i parametri medi di cui al DM 55/2014 e ss.mm. con distrazione all'Avv. LU NAZZARO che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c. per entrambe le fasi cautelari”.
A fondamento della propria domanda ha dedotto:
- di aver ricevuto in data 14.06.2024 la notifica dell'atto di pignoramento immobiliare eseguito dall'Avv. sulla scorta del titolo esecutivo costituito da atto pubblico di Controparte_1 ricognizione di debito per euro 44.500,00 sottoscritto in data 12.02.2021, a rogito del Notaio
rep. 98.203, racc. 21.784; Persona_1
- è stata proposta opposizione ex art. 615 c.p.c. eccependo che il rapporto fondamentale sottostante alla ricognizione fosse costituito da un prestito di euro 19.800,00 concesso dall'avv. al fine di consentire alla stessa di partecipare alla asta pubblica fissata per il CP_1 giorno 24.10.2017 nell'ambito della procedura esecutiva n. 38/2011 del Tribunale di Terni, riguardante il complesso immobiliare sito nel Comune di Monteleone di Orvieto, in Voc.
Sorbo n. 1, di proprietà della Sig.ra (madre dell'opponente); Persona_2
- il G.E. non ha concesso la sospensione con decreto inaudita altera parte e, all'esito dell'udienza del 05.02.2025 di comparizione delle parti, con provvedimento del 07.04.2025 ha rigettato l'istanza di sospensione e concesso termine perentorio di 60 giorni per l'introduzione della causa di merito;
- è stato proposto reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. che si è concluso con provvedimento di rigetto;
- insussistenza, invalidità e nullità del rapporto fondamentale sottostante alla ricognizione di debito azionata e comunque illiceità della causa ex art. 1321 e 1343 c.c., infatti, oltre al credito di euro 19.800,00, ovvero all'assegno consegnatole al fine di consentirle di partecipare alla asta pubblica fissata per il giorno 24.10.2017 nell'ambito della procedura esecutiva n. 38/2011, non sussiste alcun diverso e ulteriore rapporto tra il creditore procedente e l'esecutata tale da legittimare l'esecuzione per importi superiori ad Euro
19.800,00 in quanto l'avv. non ha svolto attività di assistenza legale nei confronti CP_1 della sig. . Parte_1
Il convenuto si è costituito con comparsa del 10.9.2025 chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata sia in fatto che in diritto.
La causa è stata istruita in via documentale.
Con ordinanza riservata del 28.10.2025, emessa all'esito dell'udienza del 21.10.2025, è stata fissata l'udienza dell'11.12.2025 per la decisione della causa, preceduta dal deposito di note conclusionali.
All'udienza del 11.12.2025, il Giudice, fatte precisare le conclusioni alle parti ed esaurita la discussione orale della causa, si è ritirato in camera di consiglio.
La domanda non è fondata e non merita accoglimento per i motivi di seguito precisati.
In primo luogo, deve evidenziarsi che il titolo esecutivo azionato è un atto pubblico sottoscritto dalla signora in data 12.2.2021 contenente un riconoscimento di debito, una Parte_1 promessa di pagamento e la costituzione di ipoteca a garanzia.
Come è noto, in caso di un riconoscimento di debito e di promessa di pagamento, ai sensi dell'art. 1988 c.c. opera l'astrazione processuale della causa per cui il destinatario della stessa è esonerato dal provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume esistente fino a prova contraria. È evidente, quindi, che la signora era onerata di provare che i rapporti Parte_1 intercorsi con l'Avv. indicati nei documenti in atti non fossero mai sorti o che risultassero CP_1 invalidi o estinti.
Tuttavia, alla luce della documentazione versata in atti, non può dirsi assolto tale onere probatorio in quanto il quadro probatorio è rimasto invariato rispetto al momento in cui il Giudice dell'Esecuzione ha rigettato la richiesta della sospensiva, confermata in sede di reclamo.
In ogni caso, in relazione all'assegno, deve rilevarsi che le eccezioni sollevate in sede di opposizione, sebbene non riproposte in questa sede di merito, siano infondate in quanto chiaramente superate alla luce della documentazione depositata dal convenuto che dimostra come l'assegno sia stato consegnato alla sig.ra che ha avuto la disponibilità della somma, infatti, tale titolo è Parte_1 stato effettivamente utilizzato dalla stessa per partecipare alla asta pubblica del 24.10.2017 nell'ambito della procedura esecutiva n. 38/2011 presso il Tribunale di Terni. In relazione all'altra componente costituita dai compensi professionali per le prestazioni svolte dall'Avv. dal 2013 al 2017, occorre evidenziare che la scrittura privata versata in Controparte_1 atti deve essere considerata come un contratto stipulato anche dalla sig.ra in Parte_1 proprio, infatti, nell'incipit dello stesso vengono indicate, come parti contrattuali, sia la sig.ra che la sig.ra oltre, ovviamente, all'Avv. Persona_2 Parte_1 Controparte_1
Inoltre, le prestazioni professionali rese sono dettagliatamente descritte nella scrittura privata in questione con precisa indicazione dei singoli importi, scrittura, in relazione alla quale, l'odierna attrice non risulta aver disconosciuto la propria firma, né negato la propria legittimazione passiva.
Invero, dall'esame della documentazione prodotta dalla stessa attrice si evince la prova documentale di una delle prestazioni professionali svolte in favore della signora , ovvero Parte_1
“un documento dattiloscritto dallo stesso Avv. costituente una offerta, a nome CP_1 dell'opponente, da depositarsi nell'ambito di una procedura esecutiva immobiliare” (allegato n. 1 al ricorso), a cui si aggiunge la mail del 3.2.2021 in cui la stessa richiede che nell'atto pubblico sia specificato “l'elenco delle somme che costituiscono il debito”, dimostrando piena consapevolezza in relazione alla circostanza che alla base dell'atto notarile vi fossero due distinte voci di debito e non soltanto il rapporto di mutuo.
Inoltre, sotto il profilo della natura giuridica degli atti invocati, deve ritenersi che la scrittura privata del 21.10.2017 si configura, alla luce del suo contenuto, quale un'espromissione caratterizzata dall'incontro delle volontà tra chi si pone come nuovo debitore (l'odierna attrice) e il creditore che lo accetta come tale (l'Avv. , mantenendo come obbligato in solido il debitore originario (la CP_1 sig.ra . Per_2
Da ultimo, dalla corrispondenza intercorsa tra le parti, si apprende chiaramente come la sig.ra
, in più occasioni, si sia dichiarata debitrice dell'Avv. e gli abbia proposto la Parte_1 CP_1 concessione di un'ipoteca volontaria sui terreni a garanzia (mail del 4.1.2021, mail dell'11.1.2021, mail del 26.1.2021) il tutto a piena dimostrazione della totale consapevolezza in merito al contenuto dell'atto notarile e alla composizione delle varie voci di debito.
Considerate tutte le argomentazioni appena esposte, dunque, le domande di parte attrice devono essere integralmente rigettate.
Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al D.M. 55/2014, in base al valore
(scaglione da € 26.001,00 a € 52.000,00) alla natura e alla complessità (esigua) della controversia, e con applicazione dei valori minimi per le fasi processuali svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di gni altra difesa, Parte_1 Controparte_1 eccezione ed istanza disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna alla rifusione in favore di Parte_2 CP_1 elle spese processuali, che liquida in € 2.906,00 per compensi, oltre spese
[...] forfettarie (15%), CPA e IVA.
Terni, 11.12.2025
Il giudice
(dott.ssa Elisa Iacone)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott.ssa Elisa Iacone, all'udienza del 11/12/2025, all'esito della camera di consiglio (ore 11.01), ha pronunciato – dando lettura (in assenza dei difensori delle parti, allontanatesi nelle more) del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione – la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 932 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
LU AZ ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Viale Giuseppe
Mazzini, n. 131, giusta delega in atti
- attrice
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Elena Controparte_1 C.F._2
Salvadori ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torrita di Siena (SI), Via Mazzini 18, giusta delega in atti
- Convenuto
Oggetto: opposizione all'esecuzione
Conclusioni delle parti: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 11.12.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la sig.ra ha evocato in Parte_1 giudizio davanti all'intestato Tribunale l'avv. per ivi sentire accogliere le Controparte_1 seguenti conclusioni: “Voglia codesto Ecc.mo Tribunale Ordinario di Terni, previa modifica e/o revoca dei provvedimenti contrari assunti nelle precedenti fasi cautelari, e contrariis reictis in via principale, per tutti i motivi dedotti in questa fase e nelle precedenti fasi cautelari e per ogni altra ragione si palesasse nel corso di causa, accertare e dichiarare l'insussistenza del diritto dell'Avv. di procedere alla esecuzione forzata sulla scorta del titolo azionato dichiarando le relative CP_1 somme non dovute e, per l'effetto dichiarare la nullità, l'inefficacia e comunque l'illegittimità dell'atto di pignoramento introduttivo della presente procedura esecutiva per tutti i motivi esposti e per ogni altro si palesasse in corso di causa dichiarandone l'improcedibilità, con conseguente estinzione della procedura, ordinando la cancellazione della trascrizione a cura e spese del creditore e ponendo ogni spesa a carico del creditore procedente e con condanna al pagamento delle spese e ed onorari di causa, anche delle fasi cautelari, da liquidarsi secondo i parametri medi di cui al DM 55/2014 e ss.mm. con distrazione all'Avv. LU NAZZARO che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c. per entrambe le fasi cautelari”.
A fondamento della propria domanda ha dedotto:
- di aver ricevuto in data 14.06.2024 la notifica dell'atto di pignoramento immobiliare eseguito dall'Avv. sulla scorta del titolo esecutivo costituito da atto pubblico di Controparte_1 ricognizione di debito per euro 44.500,00 sottoscritto in data 12.02.2021, a rogito del Notaio
rep. 98.203, racc. 21.784; Persona_1
- è stata proposta opposizione ex art. 615 c.p.c. eccependo che il rapporto fondamentale sottostante alla ricognizione fosse costituito da un prestito di euro 19.800,00 concesso dall'avv. al fine di consentire alla stessa di partecipare alla asta pubblica fissata per il CP_1 giorno 24.10.2017 nell'ambito della procedura esecutiva n. 38/2011 del Tribunale di Terni, riguardante il complesso immobiliare sito nel Comune di Monteleone di Orvieto, in Voc.
Sorbo n. 1, di proprietà della Sig.ra (madre dell'opponente); Persona_2
- il G.E. non ha concesso la sospensione con decreto inaudita altera parte e, all'esito dell'udienza del 05.02.2025 di comparizione delle parti, con provvedimento del 07.04.2025 ha rigettato l'istanza di sospensione e concesso termine perentorio di 60 giorni per l'introduzione della causa di merito;
- è stato proposto reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. che si è concluso con provvedimento di rigetto;
- insussistenza, invalidità e nullità del rapporto fondamentale sottostante alla ricognizione di debito azionata e comunque illiceità della causa ex art. 1321 e 1343 c.c., infatti, oltre al credito di euro 19.800,00, ovvero all'assegno consegnatole al fine di consentirle di partecipare alla asta pubblica fissata per il giorno 24.10.2017 nell'ambito della procedura esecutiva n. 38/2011, non sussiste alcun diverso e ulteriore rapporto tra il creditore procedente e l'esecutata tale da legittimare l'esecuzione per importi superiori ad Euro
19.800,00 in quanto l'avv. non ha svolto attività di assistenza legale nei confronti CP_1 della sig. . Parte_1
Il convenuto si è costituito con comparsa del 10.9.2025 chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata sia in fatto che in diritto.
La causa è stata istruita in via documentale.
Con ordinanza riservata del 28.10.2025, emessa all'esito dell'udienza del 21.10.2025, è stata fissata l'udienza dell'11.12.2025 per la decisione della causa, preceduta dal deposito di note conclusionali.
All'udienza del 11.12.2025, il Giudice, fatte precisare le conclusioni alle parti ed esaurita la discussione orale della causa, si è ritirato in camera di consiglio.
La domanda non è fondata e non merita accoglimento per i motivi di seguito precisati.
In primo luogo, deve evidenziarsi che il titolo esecutivo azionato è un atto pubblico sottoscritto dalla signora in data 12.2.2021 contenente un riconoscimento di debito, una Parte_1 promessa di pagamento e la costituzione di ipoteca a garanzia.
Come è noto, in caso di un riconoscimento di debito e di promessa di pagamento, ai sensi dell'art. 1988 c.c. opera l'astrazione processuale della causa per cui il destinatario della stessa è esonerato dal provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume esistente fino a prova contraria. È evidente, quindi, che la signora era onerata di provare che i rapporti Parte_1 intercorsi con l'Avv. indicati nei documenti in atti non fossero mai sorti o che risultassero CP_1 invalidi o estinti.
Tuttavia, alla luce della documentazione versata in atti, non può dirsi assolto tale onere probatorio in quanto il quadro probatorio è rimasto invariato rispetto al momento in cui il Giudice dell'Esecuzione ha rigettato la richiesta della sospensiva, confermata in sede di reclamo.
In ogni caso, in relazione all'assegno, deve rilevarsi che le eccezioni sollevate in sede di opposizione, sebbene non riproposte in questa sede di merito, siano infondate in quanto chiaramente superate alla luce della documentazione depositata dal convenuto che dimostra come l'assegno sia stato consegnato alla sig.ra che ha avuto la disponibilità della somma, infatti, tale titolo è Parte_1 stato effettivamente utilizzato dalla stessa per partecipare alla asta pubblica del 24.10.2017 nell'ambito della procedura esecutiva n. 38/2011 presso il Tribunale di Terni. In relazione all'altra componente costituita dai compensi professionali per le prestazioni svolte dall'Avv. dal 2013 al 2017, occorre evidenziare che la scrittura privata versata in Controparte_1 atti deve essere considerata come un contratto stipulato anche dalla sig.ra in Parte_1 proprio, infatti, nell'incipit dello stesso vengono indicate, come parti contrattuali, sia la sig.ra che la sig.ra oltre, ovviamente, all'Avv. Persona_2 Parte_1 Controparte_1
Inoltre, le prestazioni professionali rese sono dettagliatamente descritte nella scrittura privata in questione con precisa indicazione dei singoli importi, scrittura, in relazione alla quale, l'odierna attrice non risulta aver disconosciuto la propria firma, né negato la propria legittimazione passiva.
Invero, dall'esame della documentazione prodotta dalla stessa attrice si evince la prova documentale di una delle prestazioni professionali svolte in favore della signora , ovvero Parte_1
“un documento dattiloscritto dallo stesso Avv. costituente una offerta, a nome CP_1 dell'opponente, da depositarsi nell'ambito di una procedura esecutiva immobiliare” (allegato n. 1 al ricorso), a cui si aggiunge la mail del 3.2.2021 in cui la stessa richiede che nell'atto pubblico sia specificato “l'elenco delle somme che costituiscono il debito”, dimostrando piena consapevolezza in relazione alla circostanza che alla base dell'atto notarile vi fossero due distinte voci di debito e non soltanto il rapporto di mutuo.
Inoltre, sotto il profilo della natura giuridica degli atti invocati, deve ritenersi che la scrittura privata del 21.10.2017 si configura, alla luce del suo contenuto, quale un'espromissione caratterizzata dall'incontro delle volontà tra chi si pone come nuovo debitore (l'odierna attrice) e il creditore che lo accetta come tale (l'Avv. , mantenendo come obbligato in solido il debitore originario (la CP_1 sig.ra . Per_2
Da ultimo, dalla corrispondenza intercorsa tra le parti, si apprende chiaramente come la sig.ra
, in più occasioni, si sia dichiarata debitrice dell'Avv. e gli abbia proposto la Parte_1 CP_1 concessione di un'ipoteca volontaria sui terreni a garanzia (mail del 4.1.2021, mail dell'11.1.2021, mail del 26.1.2021) il tutto a piena dimostrazione della totale consapevolezza in merito al contenuto dell'atto notarile e alla composizione delle varie voci di debito.
Considerate tutte le argomentazioni appena esposte, dunque, le domande di parte attrice devono essere integralmente rigettate.
Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al D.M. 55/2014, in base al valore
(scaglione da € 26.001,00 a € 52.000,00) alla natura e alla complessità (esigua) della controversia, e con applicazione dei valori minimi per le fasi processuali svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di gni altra difesa, Parte_1 Controparte_1 eccezione ed istanza disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna alla rifusione in favore di Parte_2 CP_1 elle spese processuali, che liquida in € 2.906,00 per compensi, oltre spese
[...] forfettarie (15%), CPA e IVA.
Terni, 11.12.2025
Il giudice
(dott.ssa Elisa Iacone)