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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 25/07/2025, n. 591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 591 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Federica Abiuso Presidente dott. Nicola Del Vecchio Giudice rel. ed est. dott. Marco Pesoli Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 151/2023 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “divorzio contenzioso” e vertente
TRA
C.F. , nato a [...] in data [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. MARIO RAFFAELLA, elettivamente domiciliato come in atti
- RICORRENTE–
E
, C.F. , nato a ROVIGO (RO) in [...] Controparte_1 C.F._2
17/08/1964, rappresentata e difesa dall'avv. BALLADORE MARIAROSA, elettivamente domiciliata come in atti
- RESISTENTE –
NONCHÉ
presso il Tribunale di Rovigo Controparte_2
- INTERVENTORE EX LEGE–
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le posizioni delle parti
Con ricorso depositato in Cancelleria in data 19.1.2025 a introdotto il presente Parte_1 procedimento di divorzio contenzioso nei confronti della moglie . Controparte_1
Le parti hanno contratto matrimonio civile in la Pirogue Hotel del Distretto di Black River nell'isola di Mauritius in data 25.1.2001.
Dalla loro unione sono nati , il 18.8.2000, e , l'11.11.2004. Per_1 Per_2
1 Con decreto pronunziato da questo Tribunale, depositato il 29.1.2013, è stata omologata la separazione tra i coniugi alle condizioni tra gli stessi concordate.
Il ricorrente ha allegato le vicissitudini che lo hanno visto coinvolto in un processo penale, al cui esito, anche a causa della pronuncia di condanna a suo carico, ha affrontato un periodo di grande difficoltà, riuscendo dopo anni a recuperare gradualmente ed a reinserirsi anche a livello lavorativo.
Dunque, il ha dedotto che, di recente, ha dapprima avviato un'impresa individuale e poi Pt_1 costituito una società in accomandita semplice con il figlio . Per_1
Il ricorrente ha, poi, evidenziato che la resistente vive stabilmente con un'altra persona.
Si è costituita , la quale ha evidenziato che al momento del matrimonio Controparte_1 entrambi i coniugi avevano un'occupazione e, successivamente alla nascita di , il ha Per_1 Pt_1 preteso che la moglie si occupasse esclusivamente alla cura della famiglia ed alla crescita del figlio.
La resistente ha evidenziato che, nel 2011, ha ricevuto un ordine di arresto dalla DIA Parte_1 per il reato di cui all'art. 416bis c.p. ed altri 33 capi d'accusa ed il giorno successivo veniva traferito al carcere di massima sicurezza di Monza, e che, da allora, si è ritrovata da sola con due figli da accudire, rispettivamente di dieci e sei anni.
La ha dato atto che da qualche anno il ricorrente ha ripreso a fornire il suo aiuto, in CP_1 particolare per far fronte alle esigenze abitative sue e dei figli, contribuendo alle spese necessarie ai traslochi e poi al pagamento del canone di locazione per l'immobile ove elle ha vissuto con i figli.
1.1 Instauratosi ritualmente il contraddittorio, prodotta documentazione, dato atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, il Presidente con ordinanza depositata in data 4.5.2023 ha disposto:
- un assegno a carico di parte ricorrente ed in favore dell'altro coniuge, a titolo di mantenimento della LI , nella misura di € 500,00 al mese, oltre al 100% delle spese straordinarie;
Per_2
- un assegno a carico di parte ricorrente ed in favore dell'altro coniuge, a titolo di mantenimento della moglie, nella misura di € 400,00 al mese;
- che l'assegno unico relativo a sia percepito per intero dalla resistente. Per_2
Il Presidente ha poi rimesso le parti dinanzi al G.I. per la comparizione dei coniugi davanti a quest'ultimo e per la trattazione della causa.
1.2 In data 4.11.2023 si è costituita in giudizio LI delle parti, la quale ha dedotto Persona_3 di non essere ancora economicamente autosufficiente e di essere prossima a trasferirsi insieme al fratello in un immobile condotto in locazione. Per_1
Dunque, l'interventrice ha chiesto che l'assegno di mantenimento venga versato direttamente alla stessa.
1.3 Con ordinanza del 29.2.2024, in parziale accoglimento delle istanze formulate dalla e da CP_1 ex art. 4 L. 8989 del 1970 ratione temporis applicabile, è stato disposto che: Persona_3
2 - corrisponda, a decorrere dal 27.10.2023, a , entro il giorno 5 Parte_1 Controparte_1 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della stessa, la somma di 700,00 euro, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat;
- corrisponda, a decorrere dal 4.11.2023, direttamente alla LI , entro il Parte_1 Per_2 giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della LI , la somma di Per_2
500,00 euro, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, oltre al 100% delle spese straordinarie.
Con sentenza n. 221 del 2024 è stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio.
La causa è stata, poi, istruita per mezzo di prova testimoniale.
2. Conclusioni delle parti
Il ricorrente ha così precisato le conclusioni: “1) dichiarare tenuto a corrispondere, Parte_1 direttamente alla LI , entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al suo Per_2 mantenimento, la somma di 500,00 euro, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat;
2) dichiarare la sig.ra tenuta a corrispondere, a far data dall'1.1.2024, Controparte_1 direttamente alla LI , entro il quinto giorno di ogni mese, a titolo di contributo al suo Per_2 mantenimento, la somma di euro 300,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice istat;
3) dichiarare la sig.ra tenuta a contribuire per il 30% a tutte le spese Controparte_1 straordinarie nell'interesse della LI sino alla sua indipendenza economica;
Persona_3
4) respingere ogni richiesta di riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della sig.ra
perché infondata in fatto ed in diritto, a fronte della situazione attuale, Controparte_1 reddituale e finanziaria, del sig. avendo la resistente un reddito proprio, comunque piena Pt_1 capacità lavorativa ed avendo instaurato da tempo una stabile relazione affettiva con altro uomo con il quale condivide un nuovo progetto di vita;
5) confermare l'indipendenza economica e reddituale del figlio;
in ogni caso: spese, diritti ed onorari, oltre 15% rimborso Parte_2 spese generali, iva e cpa integralmente rifusi;
sia rigettata ogni diversa domanda di parte resistente”.
Invece, la resistente ha così precisato le conclusioni: “Rigettata ogni avversaria domanda, eccezione ed istanza siccome infondate in fatto ed in diritto: Statuire l'obbligo di di Parte_1 corrispondere a far data dalla domanda alla sig.ra , a titolo di assegno Controparte_1 divorzile, la somma di mensile di € 1.200,00, da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli Indici Istat. Con vittoria di spese e compensi di lite”.
A sua volta, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) sia dichiarato il padre sig. Persona_3 tenuto a corrispondere, a decorrere dal 4.11.2023, direttamente alla LI , Parte_1 Per_2
3 entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al suo mantenimento, la somma di 500,00 euro, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat;
2) sia dichiarato tenuto a Parte_1 provvedere direttamente e per intero, a decorrere dal 4.11.2023, alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della LI , come di seguito indicate: spese mediche (visite Per_2 specialistiche prescrit te dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture pubbliche o private;
trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale), spese scolastiche (tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
libri di testo;
gite scolastiche con pernottamento;
trasporto pubblico), sportive (seconda attività sportiva) e ricreative;
in ogni caso: spese ed onorari integralmente rifusi da parte della sig.ra che ha ritenuto di Controparte_1 contrastare il diritto della LI al versamento diretto, in suo favore, del contributo Per_2 mensile al mantenimento posto a carico del padre sig. . Pt_1
3. Questioni processuali
Preliminarmente va dato atto che la ha rinunciato alla originaria domanda di contributo al CP_1 mantenimento della LI . Per_2
Infatti, già nella memoria n. 1 ex art. 183, comma 6, c.p.c. aveva precisato la domanda, limitandola sino al momento in cui è cessata la convivenza con la LI.
Infine, nel precisare le conclusioni, detta domanda non è stata reiterata.
Ebbene, il Tribunale reputa condivisibile la soluzione ermeneutica per cui “la rinuncia alla domanda o ai suoi singoli capi, qualora si atteggi come espressione della facoltà della parte di modificare ai sensi dell'art. 184 c.p.c. le domande e le conclusioni precedentemente formulate, rientra fra i poteri del difensore (che in tal guisa esercita la discrezionalità tecnica che gli compete nell'impostazione della lite e che lo abilita a scegliere in relazione anche agli sviluppi della causa la condotta processuale da lui ritenuta più rispondente agli interessi del proprio rappresentato), distinguendosi così sia dalla rinunzia agli atti del giudizio, che può essere fatta solo dalla parte personalmente o da un suo procuratore speciale nelle forme rigorose previste dall'art. 306 c.p.c., e non produce effetto senza l'accettazione della controparte, sia dalla disposizione negoziale del diritto in contesa, che a sua volta costituisce esercizio di un potere sostanziale spettante come tale alla parte personalmente o al suo procuratore munito di mandato speciale, siccome diretto a determinare la perdita o la riduzione del diritto stesso (Cass. 4-2-2002 n 1439; Cass. 8-1-2002 n.
140; Cass. 7-3- 1998 n. 2572)” (Cfr. in motivazione Cass. Sez. 2, n. 28146, 17/12/2013; cfr. anche
Cass. 4837/2019).
Nella specie, si è realizzata appunto la rinuncia ad una delle domande originariamente proposte, il che rientra fra i poteri del difensore, in quanto espressione della facoltà di modificare le domande e le conclusioni precedentemente formulate.
4 3.2 Ancora preliminarmente, circa l'utilizzabilità delle dichiarazioni dei testimoni escussi, giova precisare che il difensore di parte opponente ha sollevato eccezione di incapacità a testimoniare preventiva in relazione a Parte_2
Ebbene, nella specie, svolta l'eccezione, è stato disposto comunque procedersi all'escussione dei testi ed all'esito della stessa la parte interessata non ha reiterato l'eccezione di nullità, né l'ha ribadita nel precisare le conclusioni.
A tal proposito, la Suprema Corte a Sezioni Unite (Cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 9456 del 2023) ha chiarito:
- «Ove la parte abbia formulato l'eccezione di incapacità a testimoniare, e ciò nondimeno il giudice abbia ammesso il mezzo ed abbia dato corso alla sua assunzione, la testimonianza così assunta è affetta da nullità, che, ai sensi dell'articolo 157 c.p.c., l'interessato ha l'onere di eccepire subito dopo l'escussione del teste ovvero, in caso di assenza del difensore della parte alla relativa udienza, nella prima udienza successiva, determinandosi altrimenti la sanatoria della nullità»;
- «La parte che ha tempestivamente formulato l'eccezione di nullità della testimonianza resa da un teste che si assume essere incapace a testimoniare, deve poi dolersene in modo preciso e puntuale anche in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi altrimenti ritenere l'eccezione rinunciata, così da non potere essere riproposta in sede d'impugnazione».
Dunque, nella specie, risultano pienamente utilizzabili le dichiarazioni rese dal teste Parte_2
ai fini della decisione.
[...]
4. Le condizioni economiche delle parti
Quanto alle condizioni reddituali del ricorrente, questi ha allegato e dichiarato: di essere socio di
Kreativeweb di di essere titolare di un reddito netto annuo pari a circa Parte_3
70.000,00 euro;
di vivere insieme alla sua nuova compagna;
di essere onerato del pagamento del canone di locazione dell'immobile in cui vivo assieme alla mia nuova compagna, dell'importo di
450,00 euro mensili;
che la di lui compagna lavora come cameriera in albergo e percepisce circa
800,00 euro al mese.
Il ricorrente ha poi allegato che dal 2023 la sua situazione reddituale e debitoria è sensibilmente peggiorata a fronte di una contrazione del volume di affari, dell'aggravio dato dal costo dell'assunzione del figlio, delle intimazioni di pagamento legate a situazioni del passato e del suo stato di salute psicofisica.
È pacifico che il il quale inizialmente provvedeva al pagamento del canone di locazione Pt_1 dell'immobile in cui la resistente viveva con la LI , ha cessato di sostenere tale costo a Per_2 seguito della pronuncia dell'ordinanza presidenziale.
5 Dalle dichiarazioni dei redditi depositate, si ricava che il è stato titolare di un reddito netto Pt_1 annuo pari a circa: 42.917,00 nell'anno di imposta 2019; 61.896,00 nell'anno di imposta 2020;
70.196,00 nell'anno di imposta 2021; 68.715,00 nell'anno di imposta 2022; 57.475,00 nell'anno di imposta 2023.
Rispetto alle condizioni reddituali della resistente, questa ha dichiarato ed allegato: di essere disoccupata;
di percepire il reddito di cittadinanza nella misura di 280 euro al mese;
di non avere una stabile convivenza e neppure una stabile frequentazione con un'altra persona.
Dalle dichiarazioni dei redditi depositate, può ricavarsi che la è stata titolare di un reddito Pt_1 netto annuo, pari a circa: 3.363,00 euro nell'anno di imposta 2019; 5.379,00 nell'anno di imposta
2020; 7.893,00 nell'anno di imposta 2021; 5.837,71 nell'anno di imposta 2022.
4.1 Ebbene, il Tribunale reputa che, mentre non sono emersi elementi che inducano a ritenere che la condizione della sia sostanzialmente difforme da quella dedotta e ricavabile dalle CP_1 dichiarazioni dei redditi, altrettanto non può dirsi con riferimento al ricorrente.
In primo luogo, come già evidenziato con ordinanza del 29.2.2024 dal giudice istruttore, la circostanza relativa alla mancata corresponsione della somma in passato regolarmente erogata per il canone di locazione ha determinato, con ogni evidenza, un miglioramento della situazione reddituale del consistente in un risparmio netto di 600,00 euro mensili. Pt_1
Inoltre, quanto argomentato dal in ordine all'asserito peggioramento delle proprie condizioni Pt_1 reddituali non appare condivisibile, atteso che la qualità di socio accomandatario KREATIVEWEB consente al medesimo ampio margine discrezionale di Controparte_3 influenza, del tutto unilaterale, circa il dato formale attinente al reddito annualmente percepito.
Nondimeno, dalla mera disamina delle dichiarazioni dei redditi è possibile apprezzare come nel corso degli ultimi anni la situazione reddituale del sia stata caratterizzata da un progressivo Pt_1 miglioramento e da un consolidamento, non apparendo particolarmente significativa la riduzione occorsa nell'anno di imposta 2024, alla luce di quanto sopra evidenziato.
In questa prospettiva, appare contraddittoria la manifestata piena disponibilità del ricorrente a sostenere tutti i costi relativi al mantenimento della LI, finanche maggiori rispetto al passato, ed il contestuale paventato peggioramento della propria condizione reddituale e patrimoniale.
In tal senso, non è affatto indicativa di una difficoltà economica l'elencazione delle spese sostenute dal in favore della LI, tra cui il versamento del deposito cauzionale relativo al contratto di Pt_1 locazione stipulato dalla stessa, in quanto se da un lato costituiscono spese che certamente incidono sulle disponibilità del dall'altro sono indice comunque di una certa disponibilità economica. Pt_1
Quanto alle altre voci negative incidenti sul reddito (rata mutuo, prestiti e cessioni del quinto) deve ritenersi conto esclusivamente dei debiti contratti per esigenze dei figli o del nucleo familiare, che
6 hanno una necessaria prevalenza assiologica rispetto alle altre spese anche personali (cfr. Cass. Civ. sez. I n. 10380 del 2012)
5. Il mantenimento dei figli
In primis, giova ribadire come sia pacifico, oltre che riscontrabile per tabulas, che , primo Per_1 figlio delle parti, sia maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
È, inoltre, emerso in corso di causa che , l'altra LI delle parti, maggiorenne ma non Per_2 ancora economicamente autosufficiente, attualmente non sia convivente con nessuno dei genitori.
Tanto, peraltro, è stato dedotto dalla stessa intervenuta nel processo con Persona_3 costituzione del 4.11.2023, la quale si è trasferita in un immobile unitamente al fratello , Per_1 insieme al quale ha stipulato un contratto di locazione.
Vale evidenziare come abbia chiesto che l'assegno di mantenimento, da porsi in Persona_3 capo al padre, venga corrisposto direttamente in suo favore.
Ebbene, il Tribunale reputa condivisibile il principio per il quale, nelle ipotesi di separazione o divorzio, il figlio divenuto maggiorenne ma non economicamente autosufficiente acquista una legittimazione iure proprio all'azione per ottenere dall'altro genitore il contributo al proprio mantenimento (che trova il suo fondamento nella titolarità del diritto al mantenimento), concorrente con la legittimazione, anch'essa iure proprio, del genitore convivente;
peraltro se il figlio non interviene nel giudizio pendente, e la sentenza di condanna viene emessa solo in favore del genitore convivente, nei suoi confronti non opera il giudicato formale della sentenza, e pertanto egli non ha titolo per richiedere direttamente il pagamento del contributo al mantenimento al genitore obbligato non convivente, non potendosi ravvisare nel caso in esame una ipotesi di solidarietà attiva (che, diversamente da quella passiva, non si presume) (Cfr. per tutte Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9067 del
21/06/2002).
Inoltre, in tema di mantenimento dei figli, la legittimazione del genitore convivente con il figlio maggiorenne, essendo fondata sulla continuità dei doveri gravanti su uno dei genitori nella persistenza della situazione di convivenza, concorre con la diversa legittimazione del figlio, che trova invece fondamento nella titolarità del diritto al mantenimento, sicché i problemi determinati dalla coesistenza di entrambe le legittimazioni si risolvono sulla base dei principi dettati in tema di solidarietà attiva. Ne deriva che, nel caso in cui ad agire per ottenere dall'altro coniuge il contributo al mantenimento sia il genitore con il quale il figlio medesimo continua a vivere, non si pone una questione di integrazione del contraddittorio nei confronti del figlio diventato maggiorenne, rivelando il mancato esercizio, da parte di quest'ultimo, del diritto di agire autonomamente nei confronti del genitore con cui non vive, l'inesistenza di qualsiasi conflitto con la posizione assunta
7 dal genitore con il quale continua a vivere' (Cfr. ex multis, Cass. Civ., Sez. 6-1, ordinanza n. 17380 del 20.8.2020).
Corollario di tali principi è che entrambi, genitore collocatario e figlio, a diversi titoli, possono agire in via congiunta ovvero in via disgiunta tra loro per far valere il proprio diritto di credito in relazione al contributo al mantenimento.
In tal senso depone anche il disposto dell'art. 337 septies, comma 1, c.c., il quale recita: “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto”;
Dunque, alla luce dei principi sopra esaminati, proprio mediante l'intervento nel presente processo la LI maggiorenne ha la possibilità di ottenere la pronuncia di un titolo opponibile ed azionabile.
5.1 Come detto, nella specie, è da ritenersi provato che , sebbene non economicamente Per_2 indipendente, non è più stabilmente convivente con la di lei madre, non essendo neppure stato dedotto e provato che la LI abbia mantenuto una connessione, seppur saltuaria, con l'abitazione materna.
Significativa, in tal senso, è anche la circostanza per cui la , nel precisare le conclusioni, non CP_1 abbia più reiterato la domanda di riconoscimento di un assegno di mantenimento per la LI.
Dunque, va posto in capo ad l'onere di corrispondere direttamente alla LI Parte_1
, , con decorrenza dalla data della domanda (4.11.2023), entro il giorno 5 di ogni mese, a Per_2 titolo di contributo al mantenimento della stessa, la somma di 500,00 euro, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, oltre alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse della LI , come di seguito indicate: spese mediche (visite specialistiche prescritte dal medico Per_2 curante;
cure dentistiche presso strutture pubbliche o private;
trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale), spese scolastiche (tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
libri di testo;
gite scolastiche con pernottamento;
trasporto pubblico), sportive (seconda attività sportiva) e ricreative.
5.2 Ciò posto, è opportuno precisare che, proprio alla luce dei principi sopra esaminati, il ricorrente non sia legittimato a chiedere, come pure ha fatto, che venga posto in capo alla l'onere di CP_1 corrispondere un assegno di mantenimento alla LI, unica legittimata ad articolare una domanda in tal senso.
De iure, detta domanda va dichiarata inammissibile.
6. L'assegno divorzile
In relazione alla domanda proposta dalla convenuta, avente ad oggetto l'attribuzione di un assegno divorzile, il Tribunale ritiene opportuno uniformarsi ai principi enunciati dalla Suprema Corte di
8 Cassazione (cfr. Cass. civ. Sez. Un. n. 18287 del 2018), le cui motivazioni questo collegio condivide in maniera integrale.
In particolare, l'evocata pronuncia ha determinato il superamento, nella interpretazione dell'art. 5, comma 6, L. n. 898 del 1970, di una rigida contrapposizione tra criteri attributivi e criteri determinativi dell'assegno divorzile, valorizzando la funzione, da un punto di vista assiologico, non solo assistenziale – alimentare, ma anche perequativa-compensativa dell'assegno divorzile.
Dunque, l'accertamento, tra i presupposti del predetto diritto, dell'inadeguatezza dei mezzi o della incapacità di procurarli, deve essere compiuto non attraverso il rinvio a criteri extragiuridici (quali la non adeguatezza oggettiva, secondo una prospettazione, o il precedente tenore di vita matrimoniale, secondo l'altra), ma alla luce della valutazione di tutti gli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, in quanto rivelatori della declinazione del principio di solidarietà, posto alla base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza.
Per l'effetto, una interpretazione del contenuto della “adeguatezza dei mezzi” - o della impossibilità di procurarseli - non deve limitarsi né a quello strettamente assistenziale, né a quello dettato dal raffronto oggettivo delle condizioni economico – patrimoniali delle parti.
A maggiore specificazione, prendendo in considerazione il modello familiare prescelto e condiviso nel caso concreto, occorre verificare, alla luce di tutti gli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, se la disparità della situazione economica – patrimoniale dei coniugi all'atto di scioglimento del vincolo “sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione alla età del coniuge e alla conformazione del mercato del lavoro”.
De iure, solo in tale prospettiva il giudizio di adeguatezza, che trova nella prima parte della norma i criteri a cui ancorarsi, assume quella dimensione composita e comparativa tale da collegarsi al principio di solidarietà, diretta espressione della pari dignità dei coniugi, e da abbracciare le complessità di una pluralità di modelli di conduzione della vita coniugale.
Pertanto, la funzione di riequilibrio dell'assegno non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma soltanto al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla realizzazione della situazione comparativa attuale.
In relazione alla ripartizione dell'onere probatorio, ciò comporta per il coniuge che richiede l'assegno la rigorosa prova, da fornire anche mediante presunzioni, non solo dei fatti posti alla base
9 della disparità economico-patrimoniale, ma anche del nesso causale tra modello adottato e disparità economico-reddituale prodotta e ad esso eziologicamente riconducibile.
Siffatta soluzione interpretativa è stata ribadita ed ulteriormente chiarita dalla Suprema Corte, la quale, recentemente, ha affermato che, in tema di attribuzione dell'assegno divorzile e in considerazione della sua funzione assistenziale e, in pari misura, compensativa e perequativa, il giudice del merito deve accertare l'impossibilità dell'ex coniuge richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente e la necessità di compensarlo per il particolare contributo dato, durante la vita matrimoniale, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge, nella constatata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nelle scelte fatte "manente matrimonio", idonee a condurre l'istante a rinunciare a realistiche occasioni professionali-reddituali, la cui prova in giudizio spetta al richiedente;
a tal fine, l'assunzione, in tutto o in parte, delle spese di ristrutturazione dell'immobile adibito a casa coniugale, di proprietà esclusiva dell'altro coniuge, non costituisce ex se prova del suddetto contributo, rientrando piuttosto nell'ambito dei doveri primari di solidarietà e reciproca contribuzione ai bisogni della famiglia durante la comunione di vita coniugale (Cfr. Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 9144 del 31/03/2023).
E ancora, in tema di riconoscimento dell'assegno divorzile, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale, oltre che compensativo-perequativa, il giudice del merito deve valutare la mancanza di mezzi adeguati a soddisfare le normali esigenze di una vita autonoma e dignitosa e la diligenza spesa per procurarseli in concreto e all'attualità, tenendo conto delle condizioni personali e di salute del richiedente, nonché del contesto anche economico nel quale egli opera, restando irrilevante la circostanza che l'ex coniuge abbia già goduto di risorse sufficienti ad assicurarne il sostentamento nel periodo intercorrente tra la separazione e il divorzio, in quanto le esigenze assistenziali possono essere anche sopravvenute rispetto alla separazione (Cass. Sez. 1 -
, Ordinanza n. 13420 del 16/05/2023).
6.1 Tanto premesso, si osserva che il ha eccepito l'insussistenza dei requisiti per il Pt_1 riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della resistente, atteso che la stessa avrebbe instaurato una relazione more uxorio con un'altra persona, caratterizzata da stabilità e convivenza.
La circostanza è stata specificamente contestata dalla , la quale ha dedotto di non avere mai CP_1 convissuto con un altro uomo e, comunque, di non avere una stabile relazione.
Ebbene, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 32918/2022, investite con ordinanza interlocutoria n. 28995/2020, sulla questione della necessarietà o meno della cessazione del diritto all'assegno divorzile per effetto della convivenza stabile dell'ex coniuge con un terzo, hanno affermato che: a) «L'instaurazione da parte dell'ex coniuge di una stabile convivenza di fatto, giudizialmente accertata, incide sul diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio o alla sua
10 revisione, nonché sulla quantificazione del suo ammontare, in virtù del progetto di vita intrapreso con il terzo e dei reciproci doveri di assistenza morale e materiale che ne derivano, ma non determina, necessariamente, la perdita automatica ed integrale del diritto all'assegno, in relazione alla sua componente compensativa»; b) «in tema di assegno divorzile in favore dell'ex coniuge, qualora sia instaurata una stabile convivenza di fatto tra un terzo e l'ex coniuge economicamente più debole questi, se privo anche nell'attualità di mezzi adeguati e impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi, conserva il diritto al riconoscimento dell'assegno di divorzio, in funzione esclusivamente compensativa;
a tal fine il richiedente dovrà fornire la prova del contributo offerto alla comunione familiare, della eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio, dell'apporto fornito alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell'ex coniuge. L'assegno, su accordo delle parti, può anche essere temporaneo».
Successivamente, la Suprema Corte (Cass. 14256/22) ha quindi chiarito che «in tema di assegno divorzile, l'instaurazione da parte dell'ex coniuge di una stabile convivenza "more uxorio" fa venir meno il diritto all'assegno, salvo che per la sua componente compensativa, la cui sussistenza deve, tuttavia, essere specificamente dedotta dalla parte che faccia valere il proprio diritto all'assegno»
(la Corte di Cassazione ha confermato la sentenza di merito pronunciata in data anteriore a S.U. n.
32198 del 2022, con la quale era stata rigettata la domanda di assegno divorzile, poiché né nel ricorso per cassazione né con le memorie illustrative ex art. 380 bis, comma 1 c.p.c., era stata specificamente dedotta l'ipotetica consistenza di un contributo offerto dalla coniuge richiedente l'assegno alla comunione familiare, alla eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative in costanza di matrimonio, all'apporto fornito alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell'ex coniuge).
E ancora, Cass. 14151/2022, al fine di ulteriormente chiarire il concetto di convivenza more uxorio, ha precisato che «in tema di divorzio, ove sia richiesta la revoca dell'assegno in favore dell'ex coniuge a causa dell'instaurazione da parte di quest'ultimo di una convivenza "more uxorio", il giudice deve procedere al relativo accertamento tenendo conto, quale elemento indiziario, dell'eventuale coabitazione con l'altra persona, in ogni caso valutando non atomisticamente ma nel loro complesso l'insieme dei fatti secondari noti, acquisiti al processo nei modi ammessi dalla legge, e gli eventuali ulteriori argomenti di prova, rilevanti per il giudizio inferenziale in ordine alla sussistenza della detta convivenza, intesa quale legame affettivo stabile e duraturo, in virtù del quale i conviventi si siano spontaneamente e volontariamente assunti reciproci impegni di assistenza morale e materiale». In motivazione, si è posto l'accento sul comma 36 dell'articolo 1 della l. n. 76/2016, volto non ad introdurre una innovativa nozione di convivenza, bensì «a
11 fotografare l'atteggiarsi della nozione giuridica nel costume sociale», che «definisce conviventi di fatto «due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile», ponendo così l'accento sull'esistenza di un legame affettivo stabile, volto alla reciproca assistenza morale e materiale, che pare essere l'unico requisito essenziale perché si possa configurare una convivenza di fatto» (Cfr. in motivazione Sez. 1, Cass.,
Sentenza n. 3645 del 2023).
Posti tali principi di carattere sistematico, va ulteriormente precisato che “La ricorrenza quindi di un'effettiva relazione sentimentale stabile, indice di un progetto di vita idoneo ad interrompere in modo definitivo il legame con la precedente esperienza di vita matrimoniale, deve essere accertata in modo rigoroso. Indubbiamente, si può ragionevolmente affermare che, in presenza di una coabitazione stabile di una coppia, possa presumersi l'esistenza di una effettiva convivenza senza bisogno di ulteriori prove (Cass. 6009/2017). E' più complessa la questione inversa, vale a dire se vi sia una convivenza more uxorio quando manchi una stabile convivenza, ovvero la stabile comunanza di una dimora quotidiana. Essa non sempre è necessaria, in quanto, come evidenziato anche dal PG, l'evoluzione dei costumi e delle abitudini di vita comporta la necessità, sempre più di frequente, che le persone, pur legate da stabili legami affettivi, abbiano i loro centri di interesse esistenziali e lavorativi in luoghi tra loro non vicini, anche considerata la maggiore emancipazione economica e lavorativa raggiunta dalla donna. […] Occorre comunque, in mancanza dell'elemento oggettivo della stabile coabitazione, che l'accertamento dell'effettivo legame di convivenza, allorquando esso costituisca un fattore impeditivo del diritto all'assegno divorzile, sia compiuto in modo rigoroso, in riferimento agli elementi indiziari potenzialmente rilevanti, perché gravi e precisi, così come previsto dal primo comma dell'articolo 2729 c.c.: il giudice è quindi tenuto, perché è la stessa norma dell'art.2729c.c. che lo richiede, a procedere ad una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi così isolati, nonché di eventuali argomenti di prova acquisiti al giudizio. Le Sezioni Unite nella sentenza n. 32198/2021 hanno fatto riferimento esemplificativo ad alcuni indici, quali l'esistenza di figli, la comunanza di rapporti bancari o altre patrimonialità significative, la contribuzione al menage familiare. Deve esserci, in sostanza, un nuovo progetto di vita con il nuovo partner, dal quale inevitabilmente discendono reciproche contribuzioni economiche. Il relativo onere probatorio incombe su chi neghi il diritto all'assegno
(Cfr. in motivazione Sez. 1, Cass., Sentenza n. 3645 del 2023).
6.2 Il Tribunale reputa che, valutati complessivamente gli elementi emersi all'esito dell'istruttoria, il non abbia fornito prova dell'esistenza di una relazione intrattenuta dalla con un Pt_1 CP_1
12 altro uomo, costituente un legame affettivo stabile, volto alla reciproca assistenza morale e materiale.
In tal senso, il Collegio reputa che non depongano in senso favorevole alla prospettazione del ricorrente le dichiarazioni rese dal teste il quale ha riferito: “Ricordo che mia Parte_2 madre mi aveva raccontato di avere iniziato una frequentazione con una persona, che era ancora sposata. Ricordo che si chiamava . Questa persona ha anche cominciato a frequentare Persona_4 casa nostra, è venuto diverse volte a mangiare da noi e poi è anche rimasto a dormire da noi per uno o due mesi, perché, da quanto riferito da lui, non era in grado di stare a casa sua. Dopo questo periodo trascorso a casa nostra, in cui ha praticamente vissuto da noi, ha preso in locazione un appartamento in un edificio vicino al nostro. Ricordo anche che mi chiese di sottoscrivere il contratto di locazione come garante, ma io gli dissi non potevo. Ero rimasto un po' sorpreso di questa richiesta, tanto che ne ho parlato sia con mamma che con papà. Ricordo anche di avere detto a mia madre che mi faceva piacere che avesse trovato un compagno, anche se non me lo aspettavo dopo quello che era successo. Mi riferisco al fatto che mia madre mi ha poi mandato via Pe di casa. Dopo che ha preso l'appartamento, praticamente lui e mia madre stavano sempre insieme. Io al mattino andavo a lavoro e mia LL a scuola e, quindi, loro due poi stavano insieme. A pranzo tornavo a mangiare a casa e c'erano mia madre e mia LL, ma poi, nel Pe pomeriggio e fino alla sera, mia madre si tratteneva da . Capitava anche che tornasse direttamente per cena, oppure molto tardi o che si fermasse a dormire da lui […] Ciò è successo nel 2021. Io sono andato via di casa circa due anni fa, a gennaio o febbraio del 2023” (Cfr. verbale dell'udienza del 23.10.2024).
Il teste ha anche precisato che: “Ricordo che in quel periodo, nel 2021, lavoravo come operaio in una fabbrica e quindi percepivo circa 1000 euro al mese. Provvedevo alle spese e davo anche una Pe mano a mamma. Quando ha cominciato a venire con frequenza a mangiare a casa ho detto a mia madre che forse era il caso che anche lui provvedesse in qualche modo alle spese. Infatti poi Pe ha cominciato anche lui ogni tanto a fare la spese. Posso dire anche di avere visto dare un Pe sostegno economico a mia madre, che in quel periodo non aveva soldi. È capitato che abbia sostenuto delle spese per delle visite mediche per mia madre oppure che abbia pagato per le attività che facevano insieme. Ricordo anche che le faceva dei regali. Ricordo anche che mia madre mi ha Pe detto che le aveva regalato un percorso dimagrante, che, a quanto so, è anche molto costoso Pe
[…] Confermo quanto ho detto. Ero presente quando mia madre diceva di non avere soldi e la rassicurava dicendo che avrebbe provveduto lui. Ho visto anche che ha accompagnato mia madre a delle visite mediche. Poco prima che io andassi via di casa, ricordo che mia madre, se non sbaglio, Pe doveva operarsi ad un ginocchio. Anche in quel caso le aveva dato una mano. Ad esempio,
13 Pe ricordo anche che aveva provveduto a pagare le spese del tagliando della macchina” (Cfr. verbale dell'udienza del 23.10.2024).
Dalle dichiarazioni rese dal teste si ricava che:
- ha vissuto insieme alla ed ai di lei due figli per un periodo di “uno o due Persona_4 CP_1 mesi”, in quanto in quel periodo non aveva più possibilità di stare a casa sua;
- dopo questo breve periodo, ha reperito una diversa soluzione abitativa, sebbene in Persona_4 prossimità della casa ove viveva la;
CP_1
- era ancora sposato quando ha cominciato a frequentare la resistente;
Persona_4
- è capitato che la sia rimasta a dormire a casa del . CP_1 Per_4
- il , quando ha cominciato a frequentare con maggiore assiduità la casa della , ha Per_4 CP_1 talvolta fatto la spese, a seguito delle lamentele proprio di Parte_2
- il avrebbe fatto dei regali alla e le avrebbe anche fornito un sostegno economico Per_4 CP_1 rispetto ad alcune spese più impegnative, viste le difficoltà economiche della resistente;
- i fatti risalgono al 2021.
Di diverso tenore sono risultate le dichiarazioni della teste , cognata della Testimone_1 resistente, la quale ha dichiarato: “Posso dire che nel 2021 mia cognata ha cominciato a Pe frequentare , ma non hanno convissuto. Non hanno mai convissuto. Mia cognata aveva il suo Pe appartamento e aveva il suo. Si frequentavano e, tuttora, non hanno una relazione stabile. Si frequentano, hanno degli amici in comune, ma la loro frequentazione non è sfociata in una Pe relazione stabile […] Da quanto so, non ha mai fornito un sostegno economico a mia cognata”
(Cfr. verbale dell'udienza del 23.10.2024).
Prive di valenza probatoria sono le ulteriori dichiarazioni, in quanto relative a circostanze conosciute de relato actoris.
La teste , LL della ricorrente, ha riferito: “No, non è vero. Se c'è stato un Testimone_2 rapporto di frequentazione, posso dire che oggi non c'è e, comunque, non hanno mai convissuto Pe
[…] So che abita nei pressi di mia LL. So che frequentano la stessa compagnia, ma perché Pe lei ha necessità di avere delle relazioni e degli amici […] Che io sappia, non le ha dato un supporto economico. Quando è proprio messa male perché non ce la fa le diamo noi una mano.
Comunque lei non ha mai fatto vacanze […] Mia LL negli ultimi anni ha subito tre interventi importanti. Io solo di recente sono andata in pensione, quindi non avevo modo di accompagnarla. Pe Quindi, in caso di necessità, l'ha accompagnata , così come hanno fatto anche altre sue amiche. Pe Preciso che e mia LL fanno parte della stessa associazione di volontariato. Che io sappia, Pe
non ha fornito a mia LL un sostegno economico e abitativo” (Cfr. verbale dell'udienza del
23.10.2024).
14 Dunque, dalle dichiarazioni dei testi e si desume che: Tes_1 CP_1
- c'è stata una frequentazione tra la resistente ed il , tuttavia mai connotata da convivenza e Per_4 mai concretizzatasi in una stabile relazione;
- il e la resistente hanno degli amici in comune;
Per_4
- quando la ha avuto bisogno di un sostegno economico le è stato fornito dai familiari. CP_1
Alla luce di tutti gli elementi sopra esaminati, il Tribunale reputa che non sia stata emersa l'esistenza di un legame affettivo stabile, volto alla reciproca assistenza morale e materiale, intrattenuto dalla resistente e dal . Per_4
Infatti, non appare revocabile in dubbio che gli stessi abbiano avviato una frequentazione, anche intensa, che abbia travalicato la connotazione del rapporto di mera amicizia, ma senza che la stessa si sia poi consolidata in un legame affettivo caratterizzato dalle peculiarità sopra precisate ed utili ai fini voluti dal ricorrente.
In tal senso, va posto in rilievo come, alla luce delle dichiarazioni rese da tutti i testimoni, sia riscontrabile che il periodo di più intensa frequentazione tra la ed il sia stato CP_1 Per_4 piuttosto limitato, atteso che lo stesso figlio delle parti, all'epoca convivente con la madre, lo ha collocato nell'anno 2021, pur essendo rimasto in quella abitazione sino al 2023.
Inoltre, non appaiono incompatibili con la descritta situazione e, in ogni caso, con un rapporto di mera amicizia le circostanze per cui, in caso di necessità, il abbia accompagnato la Per_4 resistente in occasione di visite mediche, tanto che, come dichiarato dalla teste , è Testimone_2 anche capitato che la resistente sia stata anche accompagnata da altre sue amiche.
E ancora, si osserva che il breve periodo di coabitazione, di circa uno o due mesi, tra la ed il CP_1
sia stato determinato dalla necessità di quest'ultimo di una soluzione abitativa del tutto Per_4 temporanea, in vista del reperimento di una nuova e diversa abitazione, non potendo fare ritorno nella sua precedente casa, come peraltro precisato dal teste Parte_2
In questa prospettiva, neppure appare dirimente la circostanza per cui il abbia reperito una Per_4 soluzione abitativa molto vicina a quella della resistente, posto che tanto appare pienamente congruente con il momento in cui ciò è accaduto, ossia allorquando gli stessi avevano cominciato a coltivare una frequentazione assidua.
6.3 Tanto premesso, in conformità ai principi espressi dalle S.U. Cass. n. 32918/2022, occorre vagliare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della
. CP_1
Nella specie, è pacifica ed evidente la disparità economico-reddituale tra le parti.
15 Ciò posto, si osserva che la ha specificamente allegato e dedotto di avere compiuto delle CP_1 rinunce rispetto alle proprie aspettative professionali e lavorative, per dedicarsi alla gestione della famiglia, come concordato con il coniuge.
Tale circostanza ha trovato pieno e concreto riscontro nel corso dell'istruttoria.
Infatti, i testi e hanno confermato che la resistente aveva un'attività lavorativa Tes_1 CP_1 stabile, che le aveva già consentito di affermarsi nella realtà aziendale con una crescita interna alla stessa.
La teste , a tal proposito, ha dichiarato: “Ricordo anche che aveva la tredicesima e Testimone_2 la quattordicesima. Sapevo tutto di mia LL perché ho sempre avuto un rapporto molto profondo con lei. Ricordo che era diventata una figura importante della e si era creata da sola Pt_4 questa sua posizione, lavorando molto intensamente. Eravamo in famiglia molto orgogliosi di lei.
Ricordo anche che la mandavano nelle filiali in cui magari le cose non andavano bene”.
Anche la teste ha dichiarato: “Lo so, ne parlavamo. Ogni sabato ci si ritrovava a casa dei Tes_1 miei suoceri, con tutta la famiglia. Avevo già all'epoca molta confidenza con mia cognata e quindi sapevo queste cose […] Mi capitava di andare spesso al negozio, perché era un magazzino dove vendevano tante cose. Sia abbigliamento sia cose per la casa e mia cognata era lì”.
È anche emerso come la scelta di lasciare l'attività lavorativa sia stata condivisa dai coniugi, sebbene nell'ambito della famiglia della non fosse stata accettata di buon grado. CP_1
Sul punto, la cognata della resistente ha dichiarato: “Di questa questione se ne è parlato in famiglia, anche perché era normale confrontarsi su queste cose. Ricordo che il marito di CP_1 preferiva che lei restasse a casa ad occuparsi del figlio e insisteva in questo senso, nonostante il disappunto di tutti noi, specialmente di mia suocera […] Da quanto ricordo, mia cognata non era molto d'accordo e le dispiaceva perdere quel posto. Ricordo anche che si diceva che il marito avrebbe dovuto continuare a versare i contributi per mia cognata, in modo da potere poi maturare il diritto alla pensione. Ricordo anche che si diceva che, una volta cresciuto , il marito le Per_1 avrebbe aperto un ufficio dove farla lavorare”.
Del medesimo tenore sono le dichiarazioni della LL della : “Ricordo che a settembre CP_1 avrebbe dovuto riprendere a lavorare, ma ci comunicò che sarebbe rimasta a casa a prendersi cura del figlio. In famiglia non eravamo d'accordo con questa decisione e anzi ci sembrava assurdo che rinunciasse a quella posizione lavorativa. Ricordo che lei ci disse che il marito avrebbe provveduto
a versarle comunque i contributi e che la avrebbe poi garantito una posizione nella sua azienda”.
6.4 Dunque, tanto premesso, neppure appare revocabile in dubbio l'apporto che la ha fornito CP_1 alla formazione del patrimonio e del reddito del Pt_1
16 A tal proposito, è sufficiente evidenziare che la si è occupata interamente e totalmente della CP_1 cura e della gestione dei figli per un lungo periodo, a causa delle gravi vicissitudini giudiziarie che hanno visto coinvolto il Pt_1
Quest'ultimo ha certamente dato prova della sua capacità di riattivazione e di reinserimento, dopo un lungo periodo di oggettiva difficoltà, ma ha certamente potuto godere del gravosissimo impegno cui ha dovuto far fronte - sostanzialmente da sola - la , con riferimento alla crescita dei figli. CP_1
In questa prospettiva, appare del tutto irrilevante, ai fini voluti dal ricorrente, la circostanza per cui la resistente abbia nel corso degli anni ripreso l'attività lavorativa.
Infatti, non può trascurarsi che la è stata evidentemente costretta a reperire una attività CP_1 lavorativa da quando il è stato ristretto in carcere, in un momento molto lontano da quello in Pt_1 cui aveva cessato la sua precedente attività lavorativa, tale da avere determinato una concreta dispersione non solo della professionalità specifica ma anche della possibilità di crescita in tal senso.
6.5 Nel caso in esame, merita poi di essere valorizzato anche il criterio assistenziale alla base dell'assegno divorzile.
A tal proposito, vanno considerate anche le problematiche di salute documentate dalla resistente, le quali, sebbene non astrattamente idonee ad impedire alla stessa di svolgere una attività lavorativa, vanno comunque commisurate al caso concreto, dovendo tenersi conto dell'età della , che è CP_1 ormai prossima a compiere sessantuno anni (cfr. doc. da 12 a 17, da 44 a 47 di parte resistente).
Ebbene, alla luce dei richiamati principi, deve essere tenuta in considerazione l'età della resistente
(che ha compiuto 60 anni), la quale verosimilmente non avrà comunque la possibilità di migliorare sensibilmente la propria situazione reddituale, in maniera tale da garantirne la totale indipendenza economica.
Al contempo, deve essere valorizzata, ai fini voluti dalla resistente, anche la durata del vincolo coniugale, atteso che il matrimonio risale all'anno 2001, la separazione all'anno 2013 e la sentenza di scioglimento del matrimonio al 2024.
Va poi precisato che la determinazione dell'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge in misura superiore a quella prevista in sede di separazione personale, in assenza di un mutamento nelle condizioni patrimoniali delle parti, non è conforme alla natura giuridica dell'obbligo, presupponendo, l'assegno di separazione la permanenza del vincolo coniugale, e, conseguentemente, la correlazione dell'adeguatezza dei redditi con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio;
al contrario tale parametro non rileva in sede di fissazione dell'assegno divorzile, che deve invece essere quantificato in considerazione della sua natura assistenziale, compensativa e perequativa, secondo i criteri indicati all'art. 5, comma 6, della l. n.
17 898 del 1970, essendo volto non alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge beneficiario alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi (Cass. Sez. 1 -
, Ordinanza n. 5605 del 28/02/2020).
In applicazione di tale consolidato orientamento, secondo il Collegio, in questo quadro caratterizzato da una evidente disparità di reddito, giustificata dalle ragioni sopra meglio espresse, tenuto conto della ontologica differenza tra contributo al mantenimento ed assegno divorzile, può essere previsto un assegno in favore della resistente, ritenuto congruo nella misura di euro 600,00, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT.
6.6 Con riferimento alla decorrenza dell'assegno divorzile, è d'uopo richiamare il condivisibile principio per il quale, in tema di regolamentazione dei rapporti economici tra i coniugi separati nella pendenza del giudizio divorzile, poiché l'assegno di divorzio traendo la sua fonte nel nuovo "status" delle parti ha efficacia costitutiva decorrente dal passaggio in giudicato della pronuncia di risoluzione del vincolo coniugale, i provvedimenti emessi nel giudizio di separazione continuano a regolare i rapporti economici tra i coniugi fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, salvo che, pronunciata sullo scioglimento del vincolo sentenza non definitiva, il giudice ritenga con adeguata motivazione ed in relazione alle circostanze del caso concreto di anticipare la decorrenza dell'assegno alla data della domanda, ai sensi dell'art. 4, comma 13, della l. n. 898 del
1970, oppure che nella fase presidenziale o istruttoria del giudizio siano emessi provvedimenti provvisori temporanei ed urgenti, che si sostituiscano a quelli adottati nel giudizio di separazione
(Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 3852 del 15/02/2021).
7. Il regime delle spese
Le spese del giudizio vanno integralmente compensate tra il ricorrente e la resistente alla luce della natura del giudizio e della soccombenza reciproca tra le parti nessuna delle quali ha visto accogliere in modo completo le conclusioni inizialmente rassegnate.
Inoltre, il Tribunale reputa sussistenti i presupposti per disporsi la compensazione delle spese di lite tra il ricorrente e l'interventrice attesa la sostanziale adesione alle reciproche Persona_3 domande, nonché tra e la resistente, la quale, successivamente all'ordinanza con cui Persona_3
è stata modificata l'ordinanza presidenziale, ha rinunciato alla domanda relativa al contributo al mantenimento per la LI maggiorenne e non economicamente autosufficiente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo – Sezione Civile - definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
18 vista la sentenza n. 221/2024 dell'intestato Tribunale;
DICHIARA inammissibile la domanda svolta da relativa all'assegno di Parte_1 mantenimento ed alle spese straordinarie per la LI da porsi in capo alla resistente;
Per_2
DICHIARA tenuto a corrispondere, a decorrere dal 4.11.2023, direttamente alla Parte_1 LI , entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della LI Per_2
, la somma di 500,00 euro, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat;
Per_2
DICHIARA tenuto a provvedere direttamente e per intero, a decorrere dal Parte_1
4.11.2023, alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse della LI , come di seguito Per_2 indicate: spese mediche (visite specialistiche prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture pubbliche o private;
trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale), spese scolastiche (tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
libri di testo;
gite scolastiche con pernottamento;
trasporto pubblico), sportive (seconda attività sportiva) e ricreative;
PONE A CARICO del ricorrente l'obbligo di corrispondere in favore della Parte_1 resistente , entro il giorno cinque di ogni mese, l'ASSEGNO Controparte_1
DIVORZILE di € 600,00; detto assegno sarà annualmente ed automaticamente rivalutato con decorrenza dal mese di marzo 2025, secondo gli indici ISTAT;
DICHIARA integralmente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Rovigo nella camera di consiglio tenutasi in data 23.7.2025.
Il Presidente dott. Federica Abiuso
Il giudice estensore dott. Nicola Del Vecchio
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