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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 16/04/2025, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Settore Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Alessia
Vilei, in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2122/2023 RG trattata all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza prevista al giorno 16.4.2025, promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. MAIDA Parte_1
ANTONIO
Ricorrente
O Controparte_1
, in persona del l.r.p.t. rappresentato e difeso, con Controparte_2 mandato in atti, dall'avv. CARNOVALE MARIAGRAZIA
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29.09.2024 parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 43320230000297071000, notificato il 24.8.2023,
a mezzo del quale l' aveva richiesto il pagamento della somma di €. 5.813,56, CP_2 indebitamente percepita a titolo di MiniAspi per il periodo giugno-dicembre 2015.
Eccepiva, previa richiesta di sospensione del titolo, il difetto di motivazione e la prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 3, comma 9, della l.
8.8.1995 n. 335, insistendo per l'annullamento dell'avviso di addebito opposto.
L' nel costituirsi ritualmente in giudizio, ribadiva la correttezza del proprio operato e CP_2 insisteva per il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
La causa veniva istruita documentalmente e oralmente e all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.pc è così decisa. ***
In via preliminare, deve essere respinta l'eccezione relativa al difetto di motivazione del provvedimento impugnato.
Nel caso di specie, in punto di motivazione, l'avviso di addebito risulta sufficientemente motivato, anche per relationem, atteso che dallo stesso si evincono le ragioni poste alla base della pretesa creditoria, pari alla somma di “5.813,56 euro” relativa al “periodo dal 6/2015 al
12/2015” a titolo di “ revoca della prestazione a seguito di accertamenti ispettivi di cui al provvedimento prot. 2203.24/03/2016.0038927”; provvedimento, quest'ultimo che, come CP_2 documentato dall' è stato regolarmente notificato al ricorrente in data 2.5.2016 e per CP_2 il tramite del quale lo stesso è stato debitamente informato della cancellazione della propria posizione contributiva(per il periodo dall'1.5.2014 al 30.4.2015) conseguente al verbale ispettivo redatto nei confronti del datore che ha portato al Controparte_3 disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato.
Parimenti, deve essere disattesa l'eccezione di prescrizione avanzata ai sensi dell'art. 3, comma 9, della l.
8.8.1995 n. 335 in quanto la ripetibilità da parte dell'istituto delle somme indebitamente erogate soggiace al termine ordinario di prescrizione decennale, decorrente non dalla data in cui è stato operato il disconoscimento della prestazione, bensì da quella in cui è stato effettuato il pagamento indebito (nella specie l' indennità è stata pagata dal
13.7.2015 al 9.12.2015 , cfr all. 6 fascicolo cfr. Cass. Civ., n. 21026/2014 e Cass. n. CP_2
3176/2016).
Nel merito il ricorso è infondato.
Come noto, “In tema di indebito previdenziale, nel giudizio instaurato per ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale ritenga indebitamente percepito, è a carico esclusivo dell'accipiens l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto” (ex multis, cfr. Cass. S.U. n. 18046/2010; Cass. Sez. L., n. 2739/2016).
Ebbene, dalla documentazione versata in atti dall' l' si evince che in data 7.3.2016 i CP_2 funzionari di vigilanza Maria Vallone e concludevano un accertamento Testimone_1 ispettivo, iniziato in data 29.1.2016, nei confronti dell'azienda di con Controparte_3 sede legale in Isola di Capo Rizzuto, Fraz. Le Castella, Via Fosso, esercente attività di costruzione di edifici residenziali e non residenziali , procedendo alla cancellazione di tutte le posizioni assicurative individuali denunciate dal 20.5.2015, ivi compresa quella riguardante il ricorrente.
Più in particolare le denunce mensili individuali relative alla manodopera dipendente, relative al periodo maggio/settembre 2014 e gennaio/marzo 2015 erano state trasmesse dalla ditta in data 12.05.2015, mentre quelle relative ai mesi di ottobre e novembre 2014 in data 10.02.2015, ossia in ritardo rispetto alla data di ripresa dell'attività ( maggio 2014) ( cfr tabelle pagg. 12 e 13 del verbale . CP_2
Numerose, inoltre, le contraddizioni che emergono dalle SIT assunte nel corso della verifica ispettiva: diversi lavoratori hanno riferito di non conoscere il sig e di Controparte_3 aver lavorato, per il periodo in contestazione, per una impresa di pulizie (cfr. Parte_2
, ) ; altri ancora nulla
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 hanno saputo riferire circa gli indirizzi dei locali dove hanno prestato la propria attività lavorativa ovvero rispetto alle generalità dei colleghi di lavoro ( cfr SIT Parte_6
, , ).
[...] Persona_1 Parte_5 Persona_2 Parte_3
Contraddizioni emergono anche in ordine all'orario lavorativo: sebbene tutti i dipendenti siano stati assunti con contratto di lavoro a tempo pieno, pari a 40 ore settimanali, diversi lavoratori hanno dichiarato di aver prestato la propria attività lavorativa per 3-6 ore giornaliere ( cfr. , , . Controparte_4 Controparte_5 Parte_3 Controparte_6
Incongruenti, infine, i dati relativi ai costi retributivi e contributivi riferiti: la ditta ha dichiarato all' di avere erogato ai suoi dipendenti, nel periodo maggio 2014 / gennaio CP_2
2016, la somma di € 418.620,00 a titolo di retribuzione, verificabile dall'esame dei flussi
UNIEMENS trasmessi, ossia un importo assai superiore rispetto a quello ricavabile dalle dichiarazioni assunte dai lavoratori in sede ispettiva ( cfr. verbale fascicolo . CP_2
Di contro, il ricorrente, sul quale grava il relativo onere probatorio, sostiene di aver effettivamente lavorato alle dipendenze del sig. come peraltro da quest'ultimo CP_3 dichiarato in sede di denuncia presentata in data 24.05.2016 avanti al nucleo di polizia tributaria della GdF di “…circa le tantissime assunzioni di lavoratori a carico della mia CP_2 ditta….effettivamente mi ricordavo che solo nr 4 di esse erano stati alle mie dipendenze, ed in particolare i signori ”( cfr, pag. 2 all 2 fascicolo ricorrente). Persona_3
Come noto, la giurisprudenza di legittimità, quanto all'identificazione del rapporto di lavoro subordinato, ha individuato una serie di indici quali appunto l'assenza del rischio in capo al prestatore d'opera, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario di lavoro, la cadenza e la misura fissa della retribuzione, la localizzazione della prestazione, l'utilizzo dei mezzi produttivi del datore di lavoro, l'obbligo di giustificare le assenze (nel caso in cui la mancata giustificazione comporti sanzioni disciplinari per il lavoratore), il lavoro a turni.
Proprio perché l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, di organizzazione e disciplinare (nei termini innanzi specificati e cioè la c.d. “eterodirezione”) costituisce l'elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato rispetto alle altre tipologie di rapporto di lavoro, gli indici appena elencati sono definiti dallo stesso indirizzo interpretativo qui in argomento come “complementari” e “sussidiari”; questi sono difatti utilizzabili laddove l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile (si veda, ex multis, Cass. civ., Sez. Lav., 26742/2014 nonché
Cass. civ., Sez. Lav., 4346/2015) e, se esaminati nella loro globalità, possono essere valutati dal Giudice come indizi probatori della subordinazione (mentre sono privi di valore decisivo se considerati singolarmente, si veda al riguardo ex multis Cass. civ., Sez. Lav.,
26742/2014).
In forza di quanto illustrato, la caratteristica della “sussidiarietà” e della “complementarietà” di siffatti indici postula che l'interprete, ove proceda al vaglio dell'eventuale natura subordinata del rapporto scrutinato, debba verificare se nel caso sottoposto alla sua attenzione vi sia stato (o meno) l'esercizio del menzionato potere direttivo, di organizzazione e disciplinare nei termini di cui innanzi (che costituisce, come anticipato,
l'elemento tipico della subordinazione) e che possa ricorrere ai citati indici solo laddove siffatto potere direttivo, di organizzazione e disciplinare (seppur allegato, offerto di provare e in parte dimostrato dalla parte che intende farlo rilevare) non sia agevolmente apprezzabile nelle sue precise connotazioni.
La regola residuale di chiusura del sistema, destinata ad operare nei casi in cui all'esito dell'istruttoria permanga una situazione di oggettiva incertezza probatoria, è infine quella per cui il giudice deve ritenere che l'onere della prova non sia stato assolto.
Tanto premesso, all'udienza del 12.06.2024, veniva sentito il sig. il quale Controparte_3 dichiarava di non ricordare con precisione il periodo in cui il ricorrente avesse lavorato alle sue dipendenze “tra il 2014/2015 , non ricordo con precisione il periodo, ma ha lavorato per circa un anno”, che l'orario lavorativo era di 6.40 ore al giorno dal lunedì al venerdi “ADR l'orario lavorativo era di 6,40 ore al giorno dal lunedì al venerdi;
no sabato e domenica”; di aver impartito personalmente direttive agli operai “ADR ero io ad impartire direttive agli operai, compreso il sig.
”; di aver sempre pagato i lavoratori in contanti “ADR ho sempre retribuito regolarmente Pt_1
i miei operai, in contanti, non ricordo se qualche volta ho effettuato anche dei bonifici;
non ricordo l'importo mensile ma è quello risultante dalle busta paga”
Nel corso della medesima udienza veniva ascoltato altro lavoratore, anch'egli interessato dal provvedimento di disconoscimento, sig. il quale, contraddicendo Persona_4 parzialmente quanto riferito dal sig. precisava che la prestazione lavorativa si CP_3 articolava su 8 ore giornaliere (non 6.40) “ ADR il nostro orario di lavoro era di 8 ore al giorno, dalle 7.30 in poi, dal lunedì al venerdì, con pausa pranzo, sabato e domenica esclusi” e di aver sempre ricevuto il pagamento tramite bonifici bancari ( non in contanti)“ADR sono sempre stato pagato con bonifico, non in contanti, era a provvedere al pagamento;
confermo, mai pagato in Controparte_3 contanti ADR non ricordo con precisione quanto venivo pagato”.
Conseguentemente, la prova così offerta dal ricorrente a sostegno della dedotta prestazione lavorativa si rivela:
a) incongrua rispetto a circostanze che non sono state nemmeno specificamente allegate, considerando che in ricorso la durata della prestazione, il luogo di esecuzione della stessa e la tipologia delle mansioni non sono stati indicati;
b) incapace di superare i dubbi che l'accertamento ispettivo dell' ha ingenerato, attesa CP_2 la contraddittorietà dei riferimenti offerti dagli stessi testi citati (in particolare rispetto alla collocazione temporale della prestazione e all'aspetto retributivo).
In conclusione, l'esile e contraddittorio supporto probatorio offerto da due testimoni, la cui attendibilità risulta peraltro affievolita perché interessati dal provvedimento di disconoscimento, non può ritenersi idonea a dimostrare la sussistenza e la durata della prestazione lavorativa posta fondamento della pretesa previdenziale azionata.
La domanda, pertanto, non può trovare accoglimento.
Il tenore della controversia e la qualità delle parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c. definitivamente pronunciando sul ricorso n. 2122/2023, così provvede:
- rigetta il ricorso - spese compensate
Crotone, 16.4.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Alessia Vilei