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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 09/09/2025, n. 865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 865 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
9
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Serao Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere
Dott. Mariangela Bonati Consigliere aus. rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 465//23 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data e
posta in decisione all'udienza collegiale del 09/07/2025
d a
, rappresentato e difeso OGGETTO: Parte_1
Vendita di cose mobili dall'avv. GANDOLFI SARA, elettivamente domiciliato in DEL GIORDANO N. 9
presso il suo studio Pt_1
APPELLANTE
c o n t r o
, QUALE TITOLARE DITTA INDIVIDUALE CORTE Controparte_1
IL DI IN , rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
ALLORO MAURIZIO e dall'avv. ALLORO GABRIELE, elettivamente domiciliato in VIA CESARE BATTISTI, 9 MANTOVA presso il loro studio
APPELLATO pagina 1 di 10 In punto: appello a sentenza n. 198/2023 del Tribunale di Cremona prima sezione in data 20/04/2023
CONCLUSIONI
Dell'appellante: - in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 198/2023 emessa dal Tribunale di Cremona, Sezione Civile, depositata in cancelleria in data
20/4/2023, notificata il 24/4/2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate dall'appellante nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
“a) in via preliminare: concedere la provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo decreto ingiuntivo n. 867/2020 - R.G. n. 1868/2020 del 13/10/2020, notificato in data
13/10/2020 Tribunale di Cremona oltre interessi di mora successivi al 31/12/2018, compensi e spese come in decreto;
b) nel merito, rigettare la spiegata opposizione, in quanto infondata, in fatto e in diritto, per i motivi dedotti in narrativa e confermare il decreto ingiuntivo n. decreto ingiuntivo n. 867/2020 - R.G. n. 1868/2020 del 13/10/2020, notificato in data
13/10/2020 oltre interessi di mora successivi al 31/12/2018 e spese come in decreto;
c) in subordine rigettare la spiegata opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto e accertato il debito di nei confronti del Controparte_2 Parte_1
per fornitura delle merci di cui alle fatture, condannare l'opponente al
[...] pagamento della somma di €. 17.992,16 oltre interessi di mora dal 1/1/2019 al saldo
o in estremo subordine condannare Corte Capiluppia al pagamento degli importi delle merci di cui alle fatture di fornitura per €.16.746,88 oltre interessi di mora dalla data di scadenza delle fatture al saldo. Con c) condannare la Corte Capiluppia al pagamento delle spese, e compensi del presente giudizio, con clausola di attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
- altresì nel merito, condannare parte appellata alla restituzione delle spese di lite liquidate in primo grado e versate con bonifico in data 10/5/2023 pari ad €.4.975,36
(All.006).
- in via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o pagina 2 di 10 rigettate in primo grado (ivi indicate nella memoria n. 2 ex art 183 sesto comma
c.p.c.) per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico:
Chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli:
- Vero che nei primi mesi del 2017 si è presentato presso l'Agenzia della
[...] ad Asola il sig. , già cliente storico della predetta Parte_2 Parte_3 società, per ordinare della merce per conto della Società Corte Capiluppia?
- Vero che il sig. , affermava che si presentava per Conto di Parte_3 [...]
, che la merce ordinata era destinata alla predetta azienda e che le CP_2 fatture di acquisto avrebbero dovuto essere intestate alla che poi Controparte_2 avrebbe provveduto al pagamento?
- Vero che la merce, su accordo col sig. veniva consegnata da Parte_3 addetti della presso la sede di in Parte_4 Controparte_2
Curtatone, ove era sovente presente il sig. per il ritiro, o presso la Parte_3 sede dell' in Acquanegra sul Chiese, affinchè lo stesso Parte_5 poi potesse autonomamente a trasportala presso la sede di dove Controparte_2 svolgeva attività agricola per conto della medesima? Pt_2
- Vero che in alcune occasioni era lo stesso Sig. a ritirare la merce Parte_3 presso la ed a trasportarla presso la sede di Parte_4 [...]
essendo lo stesso titolare di regolare autorizzazione al trasporto di tali CP_2 merci giusta aut. N.12726 rilasciata dalla Provincia di Mantova e così indicato nei documenti di trasporto da lui sottoscritti?
- Vero che nell'anno 2017, o comunque in periodo successivo alla emissione delle fatture e alla consegna delle merci acquistate, si presentò presso l'agenzia della in Asola una signora dichiaratasi per conto della Società Parte_2 [...]
, per verificare unitamente a lei la situazione contabile della Società CP_2 medesima per poi valutare un piano di rientro per i pagamenti?
- Vero che lei, in qualità di dipendente autista della si Parte_4 occupava delle consegne delle merci acquistate dai clienti?
- Vero che la merce acquistata su indicazione di da Parte_3 [...]
è stata consegnata (nelle date di cui ai DDT che vengono rammostrati) CP_2
pagina 3 di 10 presso la sede di in Curtatone dove si trovava anche il sig. Controparte_2
per la ricezione, come da documenti di trasporto che le vengono Parte_3 rammostrati (DDT allegati alla comparsa di costituzione, già in atti)?
- Vero che qualora la merce veniva consegnata, invece, presso la sede della attività di (o dallo stesso direttamente ritirata presso l'Agenzia di Parte_3
, essendo lo stesso titolare di regolare autorizzazione al trasporto di Controparte_4 tali merci giusta aut. N.12726 rilasciata dalla Provincia di Mantova e così indicato nei documenti di trasporto da lui sottoscritti), lo stesso dichiarava che avrebbe provveduto personalmente ad utilizzarla presso la società in Controparte_2 quanto svolgeva per loro conto le lavorazioni ai terreni della Controparte_2 medesima?
- Vero che lei si occupava degli ordini della merce presso la società Parte_4
per conto della società e che, su indicazione di quest'ultima,
[...] Controparte_2 aveva indicato i dati della medesima società per l'emissione delle Controparte_2 relative fatture di acquisto?
- Vero che lei essendo stesso titolare di regolare autorizzazione al trasporto di merci
(quali i fitofertilizzanti) giusta aut. N.12726 rilasciata dalla Provincia di Mantova ha provveduto in diverse occasioni a trasportare personalmente i prodotti come indicato nei documenti di trasporto (DDT allegati alla comparsa di costituzione, già in atti) presso la sede della società in Curtatone? Controparte_2
- Vero che lei ha sottoscritto, sia in qualità di trasportatore ma anche di destinatario della merce, i DDT che le vengono rammostrati e che indicano quale intestatario la società ; Controparte_2
- Vero che quando la merce veniva consegnata presso la sede di Controparte_2 lei era presente alla ricezione come da DDT sottoscritti che le vengono rammostrati?
Si Indicano quali testi sui precedenti capitoli:
domiciliato presso l'Agenzia del di in Testimone_1 Parte_1 Pt_1
Via Bonincontri n. 2/a – 46041 Asola (MN), sui capitoli n. 1, 2, 3, 4,5;
domiciliato presso l'Agenzia del Consorzio Agrario di Cremona Testimone_2 in Via Bonincontri n. 2/a – 46041 Asola (MN), sui capitoli n. 6,7,8;
pagina 4 di 10 domiciliato presso l'Agenzia del Consorzio Agrario di Cremona in Via Tes_3
Bonincontri n. 2/a – 46041 Asola (MN), sui capitoli n. 6,7,8;
, residente in [...], 46011 Acquanegra s/c (MN), Parte_3 sui capitoli n. 9,10,11,12.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Dell'appellato: Respingersi il gravame proposto dal Parte_1
e le domande ivi formulate poiché infondate in fatto e in diritto, rigettandosi
[...] le reiterate istanze istruttorie, per le ragioni dedotte in narrativa.
Confermarsi integralmente la sentenza n. 198/2023 emessa dal Tribunale di
Cremona, Giudice unico dott.ssa Cristina Bassi, nel procedimento n. rg 2465/2020.
Con vittoria di spese e compenso del grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione del 23.11.2020 Corte Capiluppia di CP_1
eccepiva in primis l'incompetenza territoriale del tribunale di Cremona, in
[...]
ragione della sua sede situata in provincia di Mantova e nel merito chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo n. 1868/2020, emesso a favore del Parte_1
per la somma di Euro 17.992,16, oltre interessi moratori e spese a
[...]
saldo di fatture.
Deduceva l'opponente che:
-delle 5 fatture azionate, 4 erano state emesse dalla società (nn 1413 del Parte_4
31/5/2017, 1895 del 30/06/2017, 2190 del 31/07/2017 e 2360 del 31/08/2017) poi confluita nel;
Parte_1
-per tali fatture (mai ricevute) non aveva né inviato ordini né ricevuto conferme, né
tantomeno ricevuto le forniture ivi descritte;
pagina 5 di 10 -la fattura poi n. 65908/A del 29/10/2019 veniva emessa dal , per interessi Parte_1
moratori, pertanto l'ulteriore erogazione nel decreto ingiuntivo di interessi moratori
(nella misura di €. 1.227,28) quantomeno fino a tale data, costituiva illegittimo anatocismo (interessi moratori su interessi moratori) e comunque illegittima duplicazione di pagamento.
Si costituiva il che insisteva per il rigetto dell'opposizione e la conferma Parte_1
del decreto ingiuntivo.
Deduceva che:
-in effetti parte degli interessi erano stati già conteggiati quindi gli ulteriori interessi maturati andavano calcolati a far tempo dal 1/1/2019 alla data del saldo;
-i terreni di proprietà dell'opponente venivano lavorati e coltivati da tale
[...]
che su indicazione dell'attrice provvedeva ad effettuare gli ordini della Parte_3
merce necessaria mentre le fatture, come richiesto, venivano intestate a
[...]
; CP_2
-a riprova di ciò nei DDT (doc.1) risultava che lo stesso si occupava Parte_3
del ritiro quando la merce era di modesta quantità.
La causa era istruita documentalmente.
Con la sentenza gravata il tribunale accoglieva l'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo con condanna dell'opposta al rimborso delle spese di lite.
Riteneva il giudice che:
il tribunale di Cremona era competente, quale foro alternativo ex art. 20 cpc,
trattandosi di contratti di compravendita di merce, ai sensi dell'art. 1498 co. 3 c.c. per pagina 6 di 10 il quale “[s]e il prezzo non si deve pagare al momento della consegna, il pagamento
si fa al domicilio del creditore”;
-non risultava provato il diretto coinvolgimento della parte opponente nella vicenda fattuale oggetto del procedimento;
-gli unici documenti dai quali si evinceva il nominativo di Controparte_2
predisposti unilateralmente dalla ingiungente, erano le fatture nonché i DDT che, pur indicando il nominativo dell'opponente, recavano sempre anche l'indicazione
“intestat. ” dello stesso quale “destinazione diversa”; Parte_3
di nessuna utilità erano poi i capitoli di prova dedotti, finalizzati (1, 2, 3, 4, 6, 7, 8) a provare il rapporto tra ed il , nonché gli ordini dallo stesso Parte_3 Parte_1
effettuati per conto di , mentre i rimanenti (9, 10, 11 e 12) per i Controparte_2
quali era indicato come teste il solo , risultavano inammissibili per Parte_3
l'incapacità del medesimo a testimoniare in virtù del suo interesse diretto nella vertenza;
anche l'ordine di esibizione delle scritture contabili eseguito non provava il coinvolgimento della parte opponente, non risultando in esse l'annotazione delle fatture.
Avverso la sentenza il proponeva appello reiterando Parte_1
le domande già svolte in primo grado.
Si costituiva che insisteva per il rigetto dell'appello e la conferma Controparte_1
della sentenza gravata.
All'udienza collegiale del 09/07/2025 la causa era trattenuta in decisione.
pagina 7 di 10 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo l'appellante censura la sentenza ove riteneva erroneamente i DDT,
quali documenti predisposti unilateralmente, non probanti del coinvolgimento della nell'ambito della pretesa azionata, e altresì i capitoli di prova dedotti Controparte_2
non ammissibili perché considerati irrilevanti,.
Sostiene che se la prova orale fosse stata assunta i testimoni avrebbero potuto confermare tali documenti dimostrando così che i beni oggetto delle forniture in esame erano destinati a , e non a e che quest'ultimo Controparte_2 Parte_3
aveva dichiarato di agire su indicazione dell'opponente
Insiste per l'amissione di prova orale richiamando la giurisprudenza secondo la quale la mancata ammissione di un mezzo istruttorio si traduce in un vizio della sentenza se il giudice pone a fondamento della propria decisione l'inosservanza dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c., benché la parte abbia offerto di adempierlo (Cass.
n.18285/2021).
Censura anche la ritenuta incapacità a testimoniare di sulla base Parte_3
della solo generica affermazione che “lo stesso ben avrebbe potuto acquisire la qualità di parte”.
***
L'appello va rigettato.
Come correttamente evidenziato dal giudice di primo grado i DDT prodotti (doc. 2),
predisposti unilateralmente dal creditore (società agricoltori incorporata poi dal
), non sono sufficienti a provare il coinvolgimento di Parte_1
pagina 8 di 10 nelle forniture fatturate. Controparte_2
Nella maggior parte di tali documenti oltre al nominativo dell'appellata quale destinatario, è rinvenibile quello di quale “destinatario Parte_6
diverso”, mentre in quelli dove questa dicitura non appare il motivo è che il conducente e il destinatario è la medesima persona, al quale la Parte_3
merce era consegnata personalmente.
Peraltro non è in discussione che la merce sia stata ordinata e consegnata dalla fornitrice al citato . Parte_3
Le prove orali richieste, così come formulate, ugualmente non contribuiscono a provare il suddetto coinvolgimento dell'appellata.
I capitoli di prova dedotti (1 e 2) non sono finalizzati infatti a confermare l'esistenza di un mandato interno conferito da a , circostanza Controparte_2 Parte_3
questa per altro non ritualmente dedotta, e quindi l'esistenza di un effettivo potere in capo al sedicente rappresentante, ma unicamente che affermava di Parte_3
agire su indicazione dell'appellata.
Nessuna verifica di ciò veniva effettuata dalla fornitrice, né tantomeno alcuna conferma risulta essere stata fornita da (il capitolo 5 è del tutto Controparte_2
generico e senza alcuna indicazione precisa atta ad individuare la persona al quale si fa riferimento).
Gli ulteriori capitoli (3,4,6,7,8) riguardano le modalità di trasporto e di consegna tra e il e/o i trasportatori, non oggetto di contestazione. Parte_3 Parte_1
Quanto ai capitoli da 9 a 12, per i quali veniva indicato come teste il solo Parte_3
pagina 9 di 10 non può che confermarsi l'interesse personale e patrimoniale del medesimo, Pt_3
stante la sua non contestata posizione di ordinante e ricevente la merce oggetto delle fatture azionate.
Alla luce di quanto sopra l'appello va rigettato.
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante a rimborsare alla parte appellata le spese del grado, alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con DM n. 147/22 (valore dichiarato da euro 22.967,52)
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia –Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione avverso la sentenza n. 198/2023 del Tribunale di
Cremona prima sezione in data 20/04/2023 così dispone:
rigetta l'appello;
condanna la parte appellante a rimborsare a parte appellata le spese del grado, che liquida in euro 1.134 per la “fase di studio”, euro 921 per la “fase introduttiva” ed euro 1.911 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
dichiara l'appellante tenuta al versamento di un importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 08 settembre 2025
IL CONSIGLIERE AUSILIARIO EST.
Mariangela Bonati IL PRESIDENTE
Giuseppe Serao
pagina 10 di 10
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Serao Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere
Dott. Mariangela Bonati Consigliere aus. rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 465//23 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data e
posta in decisione all'udienza collegiale del 09/07/2025
d a
, rappresentato e difeso OGGETTO: Parte_1
Vendita di cose mobili dall'avv. GANDOLFI SARA, elettivamente domiciliato in DEL GIORDANO N. 9
presso il suo studio Pt_1
APPELLANTE
c o n t r o
, QUALE TITOLARE DITTA INDIVIDUALE CORTE Controparte_1
IL DI IN , rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
ALLORO MAURIZIO e dall'avv. ALLORO GABRIELE, elettivamente domiciliato in VIA CESARE BATTISTI, 9 MANTOVA presso il loro studio
APPELLATO pagina 1 di 10 In punto: appello a sentenza n. 198/2023 del Tribunale di Cremona prima sezione in data 20/04/2023
CONCLUSIONI
Dell'appellante: - in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 198/2023 emessa dal Tribunale di Cremona, Sezione Civile, depositata in cancelleria in data
20/4/2023, notificata il 24/4/2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate dall'appellante nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
“a) in via preliminare: concedere la provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo decreto ingiuntivo n. 867/2020 - R.G. n. 1868/2020 del 13/10/2020, notificato in data
13/10/2020 Tribunale di Cremona oltre interessi di mora successivi al 31/12/2018, compensi e spese come in decreto;
b) nel merito, rigettare la spiegata opposizione, in quanto infondata, in fatto e in diritto, per i motivi dedotti in narrativa e confermare il decreto ingiuntivo n. decreto ingiuntivo n. 867/2020 - R.G. n. 1868/2020 del 13/10/2020, notificato in data
13/10/2020 oltre interessi di mora successivi al 31/12/2018 e spese come in decreto;
c) in subordine rigettare la spiegata opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto e accertato il debito di nei confronti del Controparte_2 Parte_1
per fornitura delle merci di cui alle fatture, condannare l'opponente al
[...] pagamento della somma di €. 17.992,16 oltre interessi di mora dal 1/1/2019 al saldo
o in estremo subordine condannare Corte Capiluppia al pagamento degli importi delle merci di cui alle fatture di fornitura per €.16.746,88 oltre interessi di mora dalla data di scadenza delle fatture al saldo. Con c) condannare la Corte Capiluppia al pagamento delle spese, e compensi del presente giudizio, con clausola di attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
- altresì nel merito, condannare parte appellata alla restituzione delle spese di lite liquidate in primo grado e versate con bonifico in data 10/5/2023 pari ad €.4.975,36
(All.006).
- in via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o pagina 2 di 10 rigettate in primo grado (ivi indicate nella memoria n. 2 ex art 183 sesto comma
c.p.c.) per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico:
Chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli:
- Vero che nei primi mesi del 2017 si è presentato presso l'Agenzia della
[...] ad Asola il sig. , già cliente storico della predetta Parte_2 Parte_3 società, per ordinare della merce per conto della Società Corte Capiluppia?
- Vero che il sig. , affermava che si presentava per Conto di Parte_3 [...]
, che la merce ordinata era destinata alla predetta azienda e che le CP_2 fatture di acquisto avrebbero dovuto essere intestate alla che poi Controparte_2 avrebbe provveduto al pagamento?
- Vero che la merce, su accordo col sig. veniva consegnata da Parte_3 addetti della presso la sede di in Parte_4 Controparte_2
Curtatone, ove era sovente presente il sig. per il ritiro, o presso la Parte_3 sede dell' in Acquanegra sul Chiese, affinchè lo stesso Parte_5 poi potesse autonomamente a trasportala presso la sede di dove Controparte_2 svolgeva attività agricola per conto della medesima? Pt_2
- Vero che in alcune occasioni era lo stesso Sig. a ritirare la merce Parte_3 presso la ed a trasportarla presso la sede di Parte_4 [...]
essendo lo stesso titolare di regolare autorizzazione al trasporto di tali CP_2 merci giusta aut. N.12726 rilasciata dalla Provincia di Mantova e così indicato nei documenti di trasporto da lui sottoscritti?
- Vero che nell'anno 2017, o comunque in periodo successivo alla emissione delle fatture e alla consegna delle merci acquistate, si presentò presso l'agenzia della in Asola una signora dichiaratasi per conto della Società Parte_2 [...]
, per verificare unitamente a lei la situazione contabile della Società CP_2 medesima per poi valutare un piano di rientro per i pagamenti?
- Vero che lei, in qualità di dipendente autista della si Parte_4 occupava delle consegne delle merci acquistate dai clienti?
- Vero che la merce acquistata su indicazione di da Parte_3 [...]
è stata consegnata (nelle date di cui ai DDT che vengono rammostrati) CP_2
pagina 3 di 10 presso la sede di in Curtatone dove si trovava anche il sig. Controparte_2
per la ricezione, come da documenti di trasporto che le vengono Parte_3 rammostrati (DDT allegati alla comparsa di costituzione, già in atti)?
- Vero che qualora la merce veniva consegnata, invece, presso la sede della attività di (o dallo stesso direttamente ritirata presso l'Agenzia di Parte_3
, essendo lo stesso titolare di regolare autorizzazione al trasporto di Controparte_4 tali merci giusta aut. N.12726 rilasciata dalla Provincia di Mantova e così indicato nei documenti di trasporto da lui sottoscritti), lo stesso dichiarava che avrebbe provveduto personalmente ad utilizzarla presso la società in Controparte_2 quanto svolgeva per loro conto le lavorazioni ai terreni della Controparte_2 medesima?
- Vero che lei si occupava degli ordini della merce presso la società Parte_4
per conto della società e che, su indicazione di quest'ultima,
[...] Controparte_2 aveva indicato i dati della medesima società per l'emissione delle Controparte_2 relative fatture di acquisto?
- Vero che lei essendo stesso titolare di regolare autorizzazione al trasporto di merci
(quali i fitofertilizzanti) giusta aut. N.12726 rilasciata dalla Provincia di Mantova ha provveduto in diverse occasioni a trasportare personalmente i prodotti come indicato nei documenti di trasporto (DDT allegati alla comparsa di costituzione, già in atti) presso la sede della società in Curtatone? Controparte_2
- Vero che lei ha sottoscritto, sia in qualità di trasportatore ma anche di destinatario della merce, i DDT che le vengono rammostrati e che indicano quale intestatario la società ; Controparte_2
- Vero che quando la merce veniva consegnata presso la sede di Controparte_2 lei era presente alla ricezione come da DDT sottoscritti che le vengono rammostrati?
Si Indicano quali testi sui precedenti capitoli:
domiciliato presso l'Agenzia del di in Testimone_1 Parte_1 Pt_1
Via Bonincontri n. 2/a – 46041 Asola (MN), sui capitoli n. 1, 2, 3, 4,5;
domiciliato presso l'Agenzia del Consorzio Agrario di Cremona Testimone_2 in Via Bonincontri n. 2/a – 46041 Asola (MN), sui capitoli n. 6,7,8;
pagina 4 di 10 domiciliato presso l'Agenzia del Consorzio Agrario di Cremona in Via Tes_3
Bonincontri n. 2/a – 46041 Asola (MN), sui capitoli n. 6,7,8;
, residente in [...], 46011 Acquanegra s/c (MN), Parte_3 sui capitoli n. 9,10,11,12.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Dell'appellato: Respingersi il gravame proposto dal Parte_1
e le domande ivi formulate poiché infondate in fatto e in diritto, rigettandosi
[...] le reiterate istanze istruttorie, per le ragioni dedotte in narrativa.
Confermarsi integralmente la sentenza n. 198/2023 emessa dal Tribunale di
Cremona, Giudice unico dott.ssa Cristina Bassi, nel procedimento n. rg 2465/2020.
Con vittoria di spese e compenso del grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione del 23.11.2020 Corte Capiluppia di CP_1
eccepiva in primis l'incompetenza territoriale del tribunale di Cremona, in
[...]
ragione della sua sede situata in provincia di Mantova e nel merito chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo n. 1868/2020, emesso a favore del Parte_1
per la somma di Euro 17.992,16, oltre interessi moratori e spese a
[...]
saldo di fatture.
Deduceva l'opponente che:
-delle 5 fatture azionate, 4 erano state emesse dalla società (nn 1413 del Parte_4
31/5/2017, 1895 del 30/06/2017, 2190 del 31/07/2017 e 2360 del 31/08/2017) poi confluita nel;
Parte_1
-per tali fatture (mai ricevute) non aveva né inviato ordini né ricevuto conferme, né
tantomeno ricevuto le forniture ivi descritte;
pagina 5 di 10 -la fattura poi n. 65908/A del 29/10/2019 veniva emessa dal , per interessi Parte_1
moratori, pertanto l'ulteriore erogazione nel decreto ingiuntivo di interessi moratori
(nella misura di €. 1.227,28) quantomeno fino a tale data, costituiva illegittimo anatocismo (interessi moratori su interessi moratori) e comunque illegittima duplicazione di pagamento.
Si costituiva il che insisteva per il rigetto dell'opposizione e la conferma Parte_1
del decreto ingiuntivo.
Deduceva che:
-in effetti parte degli interessi erano stati già conteggiati quindi gli ulteriori interessi maturati andavano calcolati a far tempo dal 1/1/2019 alla data del saldo;
-i terreni di proprietà dell'opponente venivano lavorati e coltivati da tale
[...]
che su indicazione dell'attrice provvedeva ad effettuare gli ordini della Parte_3
merce necessaria mentre le fatture, come richiesto, venivano intestate a
[...]
; CP_2
-a riprova di ciò nei DDT (doc.1) risultava che lo stesso si occupava Parte_3
del ritiro quando la merce era di modesta quantità.
La causa era istruita documentalmente.
Con la sentenza gravata il tribunale accoglieva l'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo con condanna dell'opposta al rimborso delle spese di lite.
Riteneva il giudice che:
il tribunale di Cremona era competente, quale foro alternativo ex art. 20 cpc,
trattandosi di contratti di compravendita di merce, ai sensi dell'art. 1498 co. 3 c.c. per pagina 6 di 10 il quale “[s]e il prezzo non si deve pagare al momento della consegna, il pagamento
si fa al domicilio del creditore”;
-non risultava provato il diretto coinvolgimento della parte opponente nella vicenda fattuale oggetto del procedimento;
-gli unici documenti dai quali si evinceva il nominativo di Controparte_2
predisposti unilateralmente dalla ingiungente, erano le fatture nonché i DDT che, pur indicando il nominativo dell'opponente, recavano sempre anche l'indicazione
“intestat. ” dello stesso quale “destinazione diversa”; Parte_3
di nessuna utilità erano poi i capitoli di prova dedotti, finalizzati (1, 2, 3, 4, 6, 7, 8) a provare il rapporto tra ed il , nonché gli ordini dallo stesso Parte_3 Parte_1
effettuati per conto di , mentre i rimanenti (9, 10, 11 e 12) per i Controparte_2
quali era indicato come teste il solo , risultavano inammissibili per Parte_3
l'incapacità del medesimo a testimoniare in virtù del suo interesse diretto nella vertenza;
anche l'ordine di esibizione delle scritture contabili eseguito non provava il coinvolgimento della parte opponente, non risultando in esse l'annotazione delle fatture.
Avverso la sentenza il proponeva appello reiterando Parte_1
le domande già svolte in primo grado.
Si costituiva che insisteva per il rigetto dell'appello e la conferma Controparte_1
della sentenza gravata.
All'udienza collegiale del 09/07/2025 la causa era trattenuta in decisione.
pagina 7 di 10 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo l'appellante censura la sentenza ove riteneva erroneamente i DDT,
quali documenti predisposti unilateralmente, non probanti del coinvolgimento della nell'ambito della pretesa azionata, e altresì i capitoli di prova dedotti Controparte_2
non ammissibili perché considerati irrilevanti,.
Sostiene che se la prova orale fosse stata assunta i testimoni avrebbero potuto confermare tali documenti dimostrando così che i beni oggetto delle forniture in esame erano destinati a , e non a e che quest'ultimo Controparte_2 Parte_3
aveva dichiarato di agire su indicazione dell'opponente
Insiste per l'amissione di prova orale richiamando la giurisprudenza secondo la quale la mancata ammissione di un mezzo istruttorio si traduce in un vizio della sentenza se il giudice pone a fondamento della propria decisione l'inosservanza dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c., benché la parte abbia offerto di adempierlo (Cass.
n.18285/2021).
Censura anche la ritenuta incapacità a testimoniare di sulla base Parte_3
della solo generica affermazione che “lo stesso ben avrebbe potuto acquisire la qualità di parte”.
***
L'appello va rigettato.
Come correttamente evidenziato dal giudice di primo grado i DDT prodotti (doc. 2),
predisposti unilateralmente dal creditore (società agricoltori incorporata poi dal
), non sono sufficienti a provare il coinvolgimento di Parte_1
pagina 8 di 10 nelle forniture fatturate. Controparte_2
Nella maggior parte di tali documenti oltre al nominativo dell'appellata quale destinatario, è rinvenibile quello di quale “destinatario Parte_6
diverso”, mentre in quelli dove questa dicitura non appare il motivo è che il conducente e il destinatario è la medesima persona, al quale la Parte_3
merce era consegnata personalmente.
Peraltro non è in discussione che la merce sia stata ordinata e consegnata dalla fornitrice al citato . Parte_3
Le prove orali richieste, così come formulate, ugualmente non contribuiscono a provare il suddetto coinvolgimento dell'appellata.
I capitoli di prova dedotti (1 e 2) non sono finalizzati infatti a confermare l'esistenza di un mandato interno conferito da a , circostanza Controparte_2 Parte_3
questa per altro non ritualmente dedotta, e quindi l'esistenza di un effettivo potere in capo al sedicente rappresentante, ma unicamente che affermava di Parte_3
agire su indicazione dell'appellata.
Nessuna verifica di ciò veniva effettuata dalla fornitrice, né tantomeno alcuna conferma risulta essere stata fornita da (il capitolo 5 è del tutto Controparte_2
generico e senza alcuna indicazione precisa atta ad individuare la persona al quale si fa riferimento).
Gli ulteriori capitoli (3,4,6,7,8) riguardano le modalità di trasporto e di consegna tra e il e/o i trasportatori, non oggetto di contestazione. Parte_3 Parte_1
Quanto ai capitoli da 9 a 12, per i quali veniva indicato come teste il solo Parte_3
pagina 9 di 10 non può che confermarsi l'interesse personale e patrimoniale del medesimo, Pt_3
stante la sua non contestata posizione di ordinante e ricevente la merce oggetto delle fatture azionate.
Alla luce di quanto sopra l'appello va rigettato.
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante a rimborsare alla parte appellata le spese del grado, alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con DM n. 147/22 (valore dichiarato da euro 22.967,52)
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia –Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione avverso la sentenza n. 198/2023 del Tribunale di
Cremona prima sezione in data 20/04/2023 così dispone:
rigetta l'appello;
condanna la parte appellante a rimborsare a parte appellata le spese del grado, che liquida in euro 1.134 per la “fase di studio”, euro 921 per la “fase introduttiva” ed euro 1.911 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
dichiara l'appellante tenuta al versamento di un importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 08 settembre 2025
IL CONSIGLIERE AUSILIARIO EST.
Mariangela Bonati IL PRESIDENTE
Giuseppe Serao
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