Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 02/01/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Consigliere relatore Dott. Pier Giorgio Palestini
Dott. Cesare Marziali Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1039/2023RG vertente tra
(Cod. Fisc. P.IVA 1
- P. Iva P.IVA_2 ), con sede legale in Parte 1
Amandola (FM), Piazza Risorgimento n. 17, in persona del Sindaco pro tempore, Ing. [...]
Parte_2 (Cod. Fisc. nato il [...] in [...] ed ivi Codice Fiscale_1 '
residente in [...], rappresentato e difeso dagli Avv.ti Emiliano Carnevali del
Foro di Ascoli Piceno, (Cod. Fisc. Codice Fiscale_2 ), e Nullo Palazzetti del Foro di Fermo
(Cod. Fisc. Codice Fiscale 3 comunicazioni : posta elettronica certificata:
fax 0736.730414Email 2 Email 1 e e 0734.628223) ed elettivamente domiciliato in Ascoli Piceno (AP), Via XX Settembre n. 10, presso lo studio dell'Avv. Emiliano Carnevali;
-parte appellante e
P.IVA 3 ), in CP 1 con sede in Manfredonia (FG) alla Zona Industriale D3E (P.IVA n.
C.F. 4 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 (C.F. società avente sede in Napoli alla via proprio ed in qualità di procuratrice della CP_3
), e della Controparte 4 società avente sede in Roma Gennaro Pasquariello n. 37 (c.f. P.IVA 4
P.IVA 5 rappresentata e difesa dal Prof. Avv. alla Largo Francesco Anzani n. 19 (c.f. '
Francesco Follieri (c.f.
) e dall'avv. Alberto Teta (c.f. C.F. 5 C.F. 6
comunicazioni a mezzo p.e.c. agli indirizzi Email 3 e
-parte appellata
Conclusioni delle parti: come da memoria di precisazione delle conclusioni.
Fatto e diritto
1. La presente motivazione, depositata con modalità telematica, è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l. 83/2015 convertito con 1. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del
17.12.2012 nonché in osservanza dei criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SU n. 642/2015.
2.Con atto di citazione ritualmente notificato la società CP_1 spiegava al Tribunale di essere l'impresa capogruppo mandataria dell' CP_5 costituita con le imprese CP_3 e Controparte_4 alla quale il a seguito dell'espletamento di gara aperta mediante Parte 1
-
aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa aveva affidato con contratto del 02 dicembre 2019, l'appalto per la “realizzazione di strutture destinate ad ospitare attrezzatture ed impianti, nonché il reparto medicina nelle more della ricostruzione del nuovo polo ospedaliero di Pt 1 . Aggiungeva che i lavori erano ultimati, come attestato dalla certificazione del 16 novembre 2020, e l'opera veniva presa in consegna dal in data 25 Parte 1
Pt 1 emetteva il "Certificato novembre 2020. Pertanto, in data 26 novembre 2020 il Comune di di Pagamento n. 4 Ultimo dei Lavori" dando atto che, “ai termini del Capitolato Speciale d'Appalto, si può pagare all'impresa la rata di euro 258.098,89, oltre iva al 10%", in conformità a quanto previsto all'art. 17 del Capitolato Speciale d'Appalto e all'art. 23 del Contratto di Appalto. Tale somma, tuttavia, non veniva spontaneamente pagata dal Pt 1 cosicché l'appaltatrice chiedeva ed otteneva, dall'intestato Tribunale, il decreto ingiuntivo n. 34/2021 a seguito del quale, in data 26 gennaio 2021, il Comune pagava la sorte capitale ingiunta.
Aggiungeva l'attrice che successivamente, il Comune di con nota prot. n. 1326 del 28 Pt 1
gennaio 2021, chiedeva alla CP 1 il rilascio delle dichiarazioni di conformità degli impianti e delle certificazioni di regolare esecuzione dei lavori. Sempre il Comune, in data 6 febbraio 2021, inviava alla CP_1 una nuova nota (prot. n. 1735) con la quale comunicava l'avvio del procedimento di annullamento del certificato di ultimazione dei lavori in considerazione dell'assenza delle certificazioni di conformità degli impianti. Tale nota era contestata dalla CP 1 che precisava, con la missiva del 9 febbraio 2021, l'impossibilità di rilasciare le certificazioni di corretta esecuzione e conformità degli impianti tecnologici istallati nella struttura e i relativi manuali d'uso e manutenzione in considerazione della mancata predisposizione, da parte della stazione appaltante, della documentazione necessaria, ex art. 7, co. 1, del D.M. n. 37 del 2008 ai fini del rilascio della dichiarazione di conformità degli impianti. Affermava, in particolare, l'assenza dei progetti in variante, da predisporsi da parte del e, comunque, l'impossibilità di procedereParte 1 al collaudo in considerazione della mancata approvazione della perizia di variante, della mancata emissione del conto finale e l'assenza di controdeduzioni alle riserve iscritte dalla CP_1 nel conto finale.
Sotto altro profilo, rilevava la propria impossibilità di certificare la conformità degli impianti non avendo potuto verificare “la funzionalità dell'impianto", come prescritto dall'art. 7, co. 1, D.M. n.
37/2008 in quanto il Pt 1 non aveva mai provveduto all'allaccio degli impianti alle reti.
In ogni caso, contestava la possibilità del Pt 1 di procedere alla risoluzione del contratto di appalto per inadempimento in considerazione dell'assenza dei presupposti, formali e sostanziali richiesti dalla legge. Lamentava, in particolare, la violazione da parte del Parte 1
dell'art. 108, comma 3 e 7, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per mancato rispetto degli oneri procedimentali previsti dalle richiamate disposizioni.
Alla luce di quanto sopra, dunque, eccepiva l'assenza di qualunque "grave inadempimento" tale da legittimare la risoluzione - così come richiesto dall'art. 108, co. 3, d.lgs. n. 50/2016 - da parte dell'appaltatrice impossibilitata a procedere al rilascio delle Certificazioni di Conformità degli
Impianti per fatto e colpa imputabile alla Stazione Appaltante.
In ogni caso, affermava l'assenza di qualunque motivazione in ordine alla sussistenza della gravità dell'inadempimento da parte della Stazione Appaltante “tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni" (art. 108, co. 3, d.lgs. n. 50/2016).
Concludeva, dunque, chiedendo di “accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti, l'illegittimità e/o l'inefficacia della risoluzione del contratto di appalto oggetto del presente giudizio, comunicata dal alla CP 1 con la nota del 15 aprile 2021 (prot. n. 0005450), per insussistenzaParte 1
Parte 1 e la parte attrice dei presupposti prescritti dalla legge;
dichiarare che tra il intercorre il contratto di appalto oggetto del presente giudizio".
Si costituiva in giudizio il sottolineando l'assenza di qualunque Parte 1
inadempimento ascrivibile all'amministrazione comunale sia con riguardo al pagamento del corrispettivo sia con riguardo agli obblighi gravanti sulla stazione appaltante. Rilevava – in sede di comparsa di costituzione - come alcun progetto di variante era necessario nel caso di specie in considerazione del fatto che le modifiche al progetto originario degli impianti erano state proposte dalla CP 1 in ossequio a quanto previsto dall'art. 8 del Contratto di Appalto, ed i relativi elaborati erano stati trasmessi e firmati digitalmente dalla direzione dei Lavori. Affermava - sempre in sede di comparsa di costituzione che gli allacci ai pubblici servizi degli impianti potevano avvenire soltanto dopo l'emissione dei certificati di conformità da parte dell'appaltatrice e, sul piano procedurale, sottolineava l'assenza di qualunque violazione dell'art. 108, comma 3 e 7, del d. Lgs. 50/2016, posto che il RUP aveva ampiamente relazionato alla Stazione Appaltante in ordine ai lamentati inadempimenti, la procedura prevista dalla legge era stata rispettata, così come il contraddittorio con l'appaltatrice. Eccepiva, infine, a supporto dell'inadempimento contestato all'appaltatrice, sia il ritardo nella consegna dell'opera rispetto ai tempi contrattualmente pattuiti sia l'esistenza di vizi e difetti dell'opera, vizi e difetti che avevano comportato ulteriori costi in capo al Pt 1 In ogni caso contestava la possibilità di accoglimento della domanda relativa alla ricostituzione del rapporto ormai risolto. Concludeva, dunque, chiedendo, “IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, rigettare le spiegate domande di accertamento e declaratoria della illegittimità e/o inefficacia della risoluzione del contratto di appalto oggetto di giudizio e la conseguente richiesta di ricostituzione del rapporto contrattuale venuto meno poiché palesemente infondate, inammissibili e destituite di pregio sia giuridico che fattuale;
IN VIA RICONVENZIONALE accertare e dichiarare che la CP 1 a seguito della condotta inadempiente dalla medesima tenuta, ha cagionato al in Parte 1
persona del Sindaco pro tempore un danno di natura patrimoniale quantificabile nella somma di Euro
56.631,19 (cinquantaseimilaseicentotrentuno/19) o nella diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia o accertata in corso di causa, oltre le ulteriori spese tuttora in corso di determinazioni, necessarie per gli interventi di adeguamento funzionale/riparazione che ci si riserva di allegare nel prosieguo del presente giudizio e, per l'effetto, condannarla al pagamento in favore del in persona del Sindaco pro tempore, della somma di Euro Parte 1
(cinquantaseimilaseicentotrentuno/19) o della diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia o accertata in corso di causa, oltre le ulteriori spese tuttora in corso di determinazioni, necessarie per gli interventi di adeguamento funzionale/riparazione, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito".
Il procedimento, in assenza di necessità istruttorie, era rinviato all'udienza del 23 giugno 2023 - poi sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. - e, in quella sede, trattenuto in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti.
3.Con la sentenza impugnata il Tribunale motivava e decideva come segue: 66Ciò posto, al fine di delimitare l'oggetto della presente pronuncia, è bene sin da subito chiarire come la domanda riconvenzionale avanzata dal Pt 1 debba essere dichiarata inammissibile in quanto tardiva.
È noto, infatti, che l'art. 166 c.p.c. - nella formulazione ratione temporis applicabile - prevedeva che
"il convenuto deve costituirsi a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione".
È altresì noto che la tempestività della costituzione va accertata con riferimento all'udienza fissata dall'attore in citazione, anche nell'ipotesi in cui l'udienza non abbia luogo nel giorno indicato dall'attore, ma sia differita d'ufficio al primo giorno utile in cui il giudice tiene udienza (art. 168 bis c. IV).
Trasponendo tali pacifiche e basilari regole procedurali al caso che ci occupa, è evidente la tardività della costituzione del convenuto, avvenuta in data 12 novembre 2021 a fronte di un'udienza indicata in citazione alla data del 30.11.2021.
Sempre in via preliminare andrà altresì chiarito come alcun rilievo, ai fini della presente decisione ed in relazione al petitum ed alla causa petendi prospettata nell'atto di citazione dall'attore, possa assumere il comportamento del Pt 1 che pagava il saldo dell'opera solo dopo l'emissione del decreto ingiuntivo su richiesta della CP_1 - questione, peraltro, come pure sottolineato dalle parti – al vaglio del giudice dell'opposizione di quel decreto ingiuntivo. Allo stesso modo, del tutto indifferenti, rispetto al tema della legittimità della risoluzione per inadempimento intimata dal
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all'appaltatrice per assenza delle certificazioni degli impianti - si palesano le Parte 1
eventuali posizioni debitorie della CP_1 con l'erario, posizioni che in alcun modo potrebbero incidere sulle valutazioni che è chiamato ad effettuare questo giudicante.
Al medesimo scopo di delimitare il thema decidendum, poi, è bene sin da subito precisare come alcuna indagine potrà essere effettuata, in questa sede, in ordine alla legittimazione della CP_1 a partecipare alla gara ovvero in ordine alla legittimazione del Pt 1 ad annullare d'ufficio l'aggiudicazione per assenza dei requisiti di legge richiesti in capo all'appaltatrice. E ciò sia per difetto di tempestiva allegazione delle predette circostanze da parte del Pt 1 - in quanto le stesse erano dedotte solamente in sede di II memoria 183 c. VI c.p.c. - sia in considerazione del fatto che, come noto, non è questa la sede per valutare (nemmeno incidentalmente) gli atti di gara.
Non potranno, infine, essere prese in considerazione le tardive allegazioni della parte convenuta formulate solo in sede di comparsa conclusionale posto che, come noto, il thema decidendum si cristallizza a seguito delle allegazioni ed eccezioni delle parti proposte in sede di comparsa di costituzione o, tuttalpiù, in sede di I memoria 183 c. VI c.p.c. (quest'ultima nemmeno depositata dalla difesa del Pt 1 nel corso del presente procedimento).
Delimitato, dunque, l'alveo dell'indagine che l'intestato Ufficio è chiamato a condurre diviene ora necessario comprendere se la risoluzione del contratto intervenuto tra le parti ed intimata dalla stazione appaltante in data 15.4.2021 possa dirsi legittima.
È sull'atto risolutivo del 15.4.2021, infatti, che questo giudice è chiamato a pronunciarsi e, conseguentemente, sulle ragioni poste a fondamento dello stesso.
Pt_1In particolare, come visto, il Comune di comunicava alla CP 1 con nota del 15 aprile
2021 Prot. n. 0005450 (doc. 20), l'intervenuta risoluzione del rapporto contrattuale ex art. 108, comma 3 D.Lgs. 56/2013 e s.m.i., in considerazione dell'asserito grave inadempimento dell'ATI aggiudicatrice relativo all'omesso rilascio dei certificati di conformità degli impianti tecnologici - atti prodromici per il collaudo dell'opera e propedeutici al rilascio del certificato di agibilità e al
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conseguente uso della struttura.
La predetta nota era adottata sulla base della Determina del Responsabile dell'Area Tecnico
Amministrativa, sempre del 15 aprile 2021 (doc. 18) e della Delibera di Giunta Comunale di pari data (doc. 19). Parte 3 eraÈ vero che con comunicazione del 28.1.2021, prot. n. 0001326 a firma del RUP richieso all'ATI appaltatrice "l'invio con estrema urgenza entro e non oltre il 01/02/2021, di tutti le certificazioni di corretta esecuzione e conformità degli impianti tecnologici istallati nella struttura e i relativi manuali d'uso e manutenzione degli stessi" (cfr. doc. 12 allegato all'atto di citazione) e che il rilascio delle predette certificazioni era poi sollecitato con la successiva comunicazione del
6.2.2021 prot. n. 0001735 (cfr. doc. 13), sempre a firma del RUP, ma è anche vero che, come risulta dalla documentazione in atti, l'ATI appaltatrice era giuridicamente impossibilitata a rilasciare le richieste certificazioni in assenza degli elaborati progettuali relativi agli impianti effettivamente eseguiti.
Non è contestata la circostanza per cui, nel corso delle lavorazioni, siano intervenute delle modifiche rispetto al progetto originario;
modifiche che, tuttavia, non risulta che siano state trasfuse, da parte della Stazione Appaltante, in un progetto di variante.
Ed invero, sul punto, il Pt 1 ha sostenuto nella comparsa di costituzione, unico atto deputato
(peraltro in assenza del deposito della I memoria 183 c. VI c.p.c.) a prendere specifica posizione sulla domanda - l'insussistenza di qualunque obbligo, in capo alla stazione appaltante, di redigere ed approvare il progetto in variante in considerazione del fatto che le modifiche alle componenti impiantistiche originariamente previste dal progetto erano state proposte alla Stazione appaltante dalla stessa impresa esecutrice, in forza della facoltà espressamente contemplata dall'art. 8 del
Contratto di Appalto sottoscritto in data 2.12.2019. Pertanto, il Pt 1 convenuto, non contestava l'assenza di un progetto in variante circostanza anche questa, dunque, che ex art. 115 c.p.c., andrà posta a fondamento della presente decisione - ma contestava la sussistenza di un obbligo, per il di predisporre la perizia di variante e il Pt 1
progetto di variante sottoscritto dal progettista. tuttavia, è sconfessata dalla stessa documentazione in atti. La tesi del Pt 1
È vero, infatti, che il contratto di appalto intervenuto tra le parti, all'art. 8, assicurava la possibilità per l'esecutore di proporre al Direttore dei Lavori "variazioni migliorative di sue esclusiva ideazione" ma è anche vero che, da un lato, non vi è alcuna prova, in atti, dell'iniziativa in tal senso dell'appaltatrice e, dall'altro, nel caso che ci occupa, si è ampiamente al di fuori del disposto applicativo di cui all'art. 8 invocato.
A ben vedere, infatti, la citata disposizione contrattuale prevedeva la possibilità di iniziativa dell'esecutore solo in caso in cui le variazioni migliorative avrebbero comportato "una diminuzione dell'importo originario dei lavori". Diminuzione pacificamente non avvenuta nel caso di specie con la conseguenza che il citato disposto contrattuale non è certamente invocabile in questa sede.
Basti infatti confrontare il corrispettivo complessivo dei lavori, pari ad euro 1.938.224,84, convenuto in contratto (doc. 3) con l'importo complessivo di euro 1.968.055,33 (cfr. doc. 30) - già al netto di detrazioni per opere migliorative non eseguite - per avvedersi dell'intervenuto aumento del valore dei lavori. Ed infatti, è lo stesso Direttore dei Lavori, nell'ultimo SAL n. 4 protocollato presso il Comune di Pt 1 in data 22.11.2020 (doc. 30) ad indicare espressamente il valore (al lordo del ribasso d'asta) dell' "Importo di Variante", dando atto che è intervenuta una variante d'opera che ne ha pacificamente aumentato il costo. D'altro canto, il nella comunicazione Parte 1
mail del 5.1.2021 (cfr. doc. 27 parte attrice) sottoponeva all'ATI, benchè tardivamente - poichè a lavori ultimati - l'accettazione "di un perizia di variante e suppletiva di cui il presente atto ne è parte integrante, dell'importo complessivo per lavori a corpo e a misura di € 1.968.118,23 al netto del ribasso d'asta del 3,440 %, di cui € 36.301,58 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso" precisandosi in quella stessa nota che "tale variante trova copertura finanziaria per l'importo di €
29.893,39 nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera in appalto con Delibera di Giunta n° 61 del 24/04/2019".
E nemmeno potrebbe ritenersi l'assenza della necessità di un progetto di variante in forza del richiamato (benchè tardivamente, in sede di comparsa conclusionale) art. 106 c. 1 lett. b) ed e) del
Codice degli Appalti posto che anche nei predetti casi sussiste l'obbligo di progettazione se è vero, come è vero, che l'art. 132, comma 3, d.Lgs., 12 aprile 2006, n. 163 ammette la possibilità di modifiche di dettaglio – che non richiedono, dunque, degli specifici obblighi di progettazione – nei soli casi di interventi che "non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera", situazione non verificatasi nel caso concreto atteso che, è pacifico tra le parti, il prezzo delle opere ha subito un aumento proprio a causa delle predette varianti.
Posta, dunque, la sussistenza di varianti rilevanti ai fini del corrispettivo dell'opera, è la stessa normativa di settore a prevedere, quale documento prodromico al rilascio delle dichiarazioni di conformità da parte dell'esecutore, il progetto di variante.
Ed infatti, in forza dell'art. 7, co. 1, del D.M. n. 37 del 2008, la dichiarazione di conformità degli impianti deve essere obbligatoriamente corredata, oltre che dalla "relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati" anche dal "progetto di cui all'articolo 5" D.M. 37/08 ove si prevede, tra l'altro, che tale progetto chiaramente contenente "almeno gli schemi dell'impianto e i disegni
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planimetrici nonché una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione, della trasformazione o dell'ampliamento dell'impianto stesso, con particolare riguardo alla tipologia e alle caratteristiche dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare" in caso di variazione dell'impianto in corso di esecuzione debba essere
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necessariamente integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti, "alle quali, oltre che al progetto, l'installatore è tenuto a fare riferimento nella dichiarazione di conformità" (art. 5 co. 5 DM citato).
Ed a tal fine non potrebbero ritenersi sufficienti a sopperire l'assenza di un progetto di variante gli elaborati progettuali allegati alla nota del 28 gennaio 2021 (cfr. doc. 8 e 33 diparte attrice e doc. 10 di parte convenuta) sia in quanto gli stessi, come pure ritenuto dalla parte attrice, non recano la firma del progettista, sia in quanto gli stessi costituiscono dei meri “asbuilt” – mai fatti propri dalla stazione appaltante - oltre a non essere accompagnati, peraltro, da una relazione tecnica.
Ciò posto, sotto altro profilo, pure fondata si palesa la contestazione avanzata dalla parte attrice relativa al mancato rispetto della procedura di risoluzione cristallizzata nell'art. 108 del Codice degli Appalti.
Come noto, infatti, la risoluzione per grave inadempimento di cui al comma 3 dell'art. 108 è fattispecie prevista nel codice degli appalti a tutela dell'interesse pubblicistico ed è connessa a comportamenti dell'appaltatore integranti grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, che siano di rilievo tale da compromettere la buona riuscita dei lavori.
Viene assegnata, in altri termini, all'amministrazione la possibilità di esercitare un diritto potestativo, espressione del potere di autotutela privatistica, mediante il quale l'Amministrazione fa valere le conseguenze derivanti dall'inadempimento del privato alle obbligazioni assunte al momento della stipula del contratto.
A tale diritto potestativo attribuito alla stazione appaltante fa da contraltare lo specifico procedimento che il committente pubblico è tenuto a rispettare per disporre unilateralmente dello strumento della risoluzione.
Vengono introdotti, in questo modo, dei limiti all'esercizio del diritto potestativo dell'Amministrazione.
A norma del citato comma 3 dell'art. 108 Codice Appalti, infatti, "il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto". Nel caso che ci occupa, invece, non v'è stata alcuna comunicazione di avvio del procedimento di risoluzione, né vi è stata una formale contestazione dell'inadempimento all'appaltatrice.
Ed infatti, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa del Pt 1 di certo non potrebbe valere a sanare la predetta violazione del contraddittorio con l'appaltatore la diversa comunicazione effettuata dal Pt 1 alla ATI dell'ottobre del 2020 (cfr. doc. 21 atto di citazione e doc. 13 comparsa di costituzione) posto che in quel caso, da un lato, l'amministrazione contestava all'appaltatrice tutt'altra ipotesi risolutiva (ossia il ritardo nella consegna dei lavori) e, dall'altro, il predetto procedimento avviato nell'ottobre del 2020 si concludeva a seguito delle osservazioni presentate dall'ATI (cfr. doc. 22) a seguito delle quali l'amministrazione – lungi dal risolvere il contratto accertava, in data 22.11.2020 "il completamento dei lavori a meno di lavorazioni di
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piccola entità non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dell'opera", seppur in ritardo rispetto ai tempi contrattualmente stabiliti e dava atto "che in data 16/11/2020 è stata accertata l'ultimazione delle opere, a meno di quelle strettamente connesse con gli allacci ai pubblici servizi, non imputabili all'ATI esecutrice ed è stato completato il contraddittorio per la determinazione di constatazione dello stato dei lavori" (cfr. doc. 5). E nemmeno potrebbe considerarsi quale comunicazione dell'avvio del procedimento di risoluzione del contratto per grave inadempimento come invece sostenuto dalla difesa del Pt 1 - la comunicazione di avvio del procedimento di annullamento d'ufficio della certificazione di fine lavori del 6.2.2021 (cfr. doc. 13 citazione), trattandosi evidentemente di fattispecie del tutto differente rispetto a quella che ci occupa.
Sempre a tal proposito, al fine di sostenere il rispetto del contraddittorio procedurale nell'alveo del procedimento di risoluzione, poi, l'amministrazione comunale affermava (a pag. 13 della comparsa di costituzione) che "nel rispetto della vigente normativa, il RUP ha relazionato e trasmesso alla
Stazione appaltante ampie relazioni circa gli inadempimenti del RTI" richiamando il documento 13 depositato in atti ove, a ben vedere, oltre alla relazione del 5.10.2020 che, come abbiamo visto, attiene ad altra fattispecie, vi è una relazione del direttore dei lavori, indirizzata al responsabile del procedimento del mese di ottobre del 2021 ossia quando già la risoluzione era stata comunicata da ben sei mesi all'appaltatrice.
In sostanza, alla luce di quanto sopra può dirsi che l'amministrazione procedente ha avviato e concluso il procedimento di risoluzione che ci occupa senza permettere all'ATI appaltatrice la possibilità di contraddire e senza rispettare in alcun modo le scadenze procedurali previste dal codice degli appalti.
Sotto altro profilo, poi, l'art. 108, co. 6, d.lgs. n. 50/2016 prescrive che "il responsabile unico del procedimento nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna". È evidente come anche in questo caso, dopo la comunicazione della risoluzione del contratto, la legge assicura all'appaltatore la possibilità di presenziare alle operazioni di accertamento della consistenza, di inventario e di presa in consegna, mediante il preavviso di venti giorni al fine di assicurare all'impresa la possibilità di controdedurre.
Nel caso che ci occupa, invece, come è facile evincere dalla lettura della comunicazione di risoluzione il verbale di consistenza è stato redatto il 15 aprile 2021 (doc. 24) senza alcun contraddittorio con l'appaltatore e allegato alla risoluzione sempre del 15 aprile 2021, senza rispettare il preavviso di venti giorni di cui al richiamato comma 6 dell'art. 108 citato. Allo stesso modo, il verbale di accertamento tecnico e contabile (cfr. doc. 26 citazione) – peraltro firmato dal
Responsabile del Settore Edilizia Privata – Urbanistica - Ricostruzione del Parte 1 e non dal collaudatore, pure nominato, come previsto dal comma 7 dell'art. 108 - è stato redatto nella stessa data del verbale di consistenza ad opera del Direttore dei Lavori (doc. 24) e, di quest'ultimo verbale, non si fa menzione alcuna nel verbale di accertamento tecnico contabile.
Alla luce di quanto sopra, dunque, può dirsi accertata l'illegittimità sia sostanziale che formale della procedura di risoluzione del contratto di appalto intervenuto tra le parti con conseguente sua validità.
Alcun rilievo, poi, possono assumere le deduzioni della parte convenuta in ordine al ritardo nella consegna dei lavori ed in ordine ai vizi degli stessi sia perché si tratta di questione superata dalle parti, sin dal novembre 2020, sia perché esulante dal thema decidendum del presente giudizio ove si controverte in ordine alla legittimità dell'atto di risoluzione contrattuale del 15.04.2021 intimata per via della mancata consegna delle certificazioni relative agli impianti ex art. 108 c. 3 Codice Appalti
(e non in forza del comma IV ove si disciplina la diversa fattispecie del ritardo nella riconsegna dei lavori).
Le spese di lite seguiranno la soccombenza ed andranno liquidate come da dispositivo in relazione al valore del procedimento (indeterminabile), al numero e complessità delle questioni trattate (valore medio) ed all'attività effettivamente svolta dai procuratori della parte attrice (fase studio, fase introduttiva, deposito memorie istruttorie e fase decisoria).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in persona del giudice Enza Foti, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al 1261 del 2021, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Accerta l'illegittimità della risoluzione del contratto di appalto oggetto del presente giudizio, comunicata dal alla CP 1 con la nota del 15 aprile 2021 (prot. n. 0005450),Parte 1 per assenza dei presupposti formali e sostanziali prescritti dalla legge con tutte le conseguenze di legge;
- condanna la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano nella somma complessiva di € 10.860,00 per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali,
i.v.a., c.p.a. come per legge.
4.Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura la pronuncia di primo grado per aver ritenuto l'irrilevanza, rispetto al thema decidendum, della questione concernente “la sussistenza di un'esposizione debitoria della CP_1 nei confronti dell'Erario e della conseguente richiesta di accertamento della legittimazione di quest'ultima a partecipare alla gara di appalto ovvero della facoltà per il Comune di annullare d'ufficio l'aggiudicazione per assenza dei requisiti di legge. Il motivo è infondato.
5.Si è già riportata la motivazione del Tribunale sul punto e, ad essa, la Corte dà piena adesione.
Deve ribadirsi che la sussistenza di una esposizione verso l'Erario non costituisce fatto impeditivo/estintivo idoneo a paralizzare la pretesa dell'appellata..
Ed infatti il Tribunale:
non poteva rivedere la procedura di gara già esaurita e soggetta a propri regimi di impugnazione;
non poteva di conseguenza in nessun modo ritenere il difetto di legittimazione sostanziale
•
dell'Appaltatrice;
non poteva sostituirsi alla PA nell'adozione di provvedimenti procedimentalizzati riguardanti
•
l'appalto e che la stessa stazione appaltante non risulta aver mai assunto (come l'annullamento d'ufficio pure richiamato).
6.D'altra parte il Pt 1 né in primo grado né in appello ha proposto specifiche domande o eccezioni intese all'accertamento della nullità del contratto per errore o dolo.
In particolare con l'atto di appello ha così esposto le "MODIFICHE RICHIESTE ALLA
RICOSTRUZIONE DEL FATTO COMPIUTA DAL GIUDICE DI PRIMO GRADO":
,ut sopra, nel riportarsi a quanto già dedotto, prodotto, eccepito, concluso "Il Parte 1
e richiesto in tutti gli scritti difensivi del primo grado di giudizio, che si hanno per qui integralmente richiamati e trascritti, chiede che l'Ecc.ma Corte di Appello di adita riformi integralmente la
Sentenza impugnata, operando le modifiche di seguito indicate:- In via preliminare, sospendere la provvisoria esecutorietà della Sentenza gravata;
- Nel merito, accertare e dichiarare la legittimità, sia sostanziale che formale, della risoluzione del contratto di appalto disposta dal Parte 1
[...] con la nota del 15 aprile 2021 e, per l'effetto, riformare integralmente la Sentenza impugnata, con rigetto della domanda avversaria:- In via istruttoria, disporre la Consulenza Tecnica
d'Ufficio di natura fiscale/tributaria intesa ad accertare la tipologia, l'annualità e l'esatto ammontare dei debiti maturati dalla CP 1 nei confronti dell'Erario, richiesta dall'odierno appellante nelle proprie memorie ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c. e non ammessa in primo grado;
ammettere, se del caso, la produzione dei documenti non prodotti in primo grado per causa non imputabile ed intesi a provare il fatto estintivo sopravvenuto del venir meno della causa del contratto per sopravvenuta impossibilità della prestazione, ammettere se del caso prova per testi sulle circostanze capitolate sub nn. 12), 13), 14) e 15) delle seconde memorie istruttorie del Parte 1
[...] non ammessa in primo grado".
Nella motivazione dell'appello è poi esposto:
“Ciò posto, premesso che l'odierno appellante non ha mai inteso chiedere al Giudice ordinario una valutazione incidentale degli atti di gara, come invece erroneamente rilevato in Sentenza, non può sfuggire come la condotta concretamente tenuta dalla appaltatrice CP 1 sostanziatasi nell'aver in male fede taciuto all'appaltante la sussistenza di gravi violazioni Parte 1
dei propri obblighi di pagamento di imposte e tasse, abbia determinato un vizio del consenso da parte di quest'ultimo, che è incorso in un errore determinante sulla qualità dell'altro contraente idoneo a fondare un'azione di annullamento ex art. 1429 Cod. Civ., ed appaia valutabile anche ai sensi dell'art. 1439 Cod. Civ., presentando tutti i requisiti del dolo contrattuale incidente sul perfezionamento del contratto che il Parte_1 non si sarebbe mai determinato a sottoscrivere se avesse avuto contezza, sin dall'inizio, della predetta circostanza".
7.Osserva la Corte che l'esistenza del vizio del consenso (errore/dolo) è inammissibilmente prospettato per la prima volta in appello (peraltro in modo generico e senza corrispondente domanda di accertamento dell'invalidità nelle conclusioni) senza che tale questione sia stata fatta oggetto in alcun modo di specifica domanda/eccezione in primo grado.
Peraltro deve aggiungersi che la verifica del rilievo del vizio è ricondotta dall'appellante agli esiti dell'invocata Ctu contabile (" ammissione della C.T.U. di natura fiscale/tributaria intesa ad accertare la tipologia, l'annualità e l'esatto ammontare dei debiti maturati dalla CP 1 nei confronti dell'Erario") di carattere chiaramente esplorativo intesa a supplire a tardività e mancanze probatorie della parte onerata..
8.Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza gravata: "nella parte in cui il Giudice di prime cure, a pagina 5, in maniera del tutto generica e senza specificare l'oggetto della ritenuta esclusione, argomenta di non poter prendere in considerazione le tardive allegazioni di parte convenuta formulate solo in sede di comparsa conclusionale essendosi cristallizzato il thema decidendum, con ciò alludendo alla dedotta sopravvenuta impossibilità oggettiva di prosecuzione del rapporto contrattuale tra le parti, in ragione del venir meno della causa del contratto conseguente all'intervenuta ultimazione dell'opera che ne costituiva l'oggetto da parte di altra società. (...)
L'avvenuta ultimazione dell'opera costituisce, pertanto, un'evidente causa estintiva del rapporto obbligatorio tale da giustificare, in ogni caso, la risoluzione di diritto del contratto di appalto con la - -CP 1 che si è inteso ricostituire con la pronuncia di primo grado per impossibilità sopravvenuta totale della prestazione (art. 1463 c.c.), essendosi verificata una sopravvenuta irrealizzabilità della finalità essenziale in cui consiste la causa concreta del contratto".
9.Il motivo è infondato oltre che per l'inammissibilità della (tardiva) eccezione (ragione richiamata dal Tribunale) anche per la ragione che il Tribunale si è limitato ad accertare l'illegittimità del recesso da parte della (con ogni conseguenza di legge sul rapporto negoziale) Parte_4 restando escluso che attività compiute dopo il recesso in applicazione ed in conseguenza del provvedimento illegittimo (completamento dell'opera) possano impedire il prodursi degli effetti dell'accertamento giudiziale (della violazione) del diritto dell'appaltatrice all'annullamento della risoluzione.
Peraltro una domanda/eccezione di risoluzione di diritto del contratto di appalto con la CP_1 per impossibilità sopravvenuta totale della prestazione (art. 1463 c.c.) non risulta essere mai stata proposta in primo grado.
Il motivo è respinto.
10. Per ragioni di ordine logico-giuridico va di seguito esaminato il quarto motivo di gravame (sulla regolarità formale del recesso) con cui l'appellante deduce:
"IV. ERROR IN IUDICANDO ED ERRATA VALUTAZIONE DELLE RISULTANZE PROBATORIE
ACQUISITE: INSUSSISTENZA DELLE RILEVATE VIOLAZIONI ALL'ART. 108 COMMI 3, 6 e 7 D.
LGS. 50/2016".
Con il presente motivo di gravame si censura l'errata valutazione della legittimità formale della procedura di risoluzione seguita dal Pt_1 Parte 1 ed, in particolare, la ritenuta assenza di una comunicazione di avvio del procedimento di risoluzione e di una formale contestazione dell'inadempimento all'appaltatrice, la mancanza del preavviso di 20 giorni per consentire a quest'ultima di partecipare in contraddittorio alle operazioni di accertamento della consistenza e l'irregolarità formale del verbale di accertamento tecnico e contabile del 15.04.2021.
Tale errore discende dall'omessa valutazione del contenuto della determinazione prot. n. 0005450 del 15.04.2021 versata in atti e della documentazione dalla stessa richiamata (cfr. pagg.
6-7 Allegato
14 comparsa di costituzione e risposta fascicolo di primo grado), dalla quale si evince come già in data 24.09.2020 la Stazione Appaltante avesse esperito nei confronti dell'A.T.I. l'intero procedimento di risoluzione previsto dall'art. 108 del Codice degli Appalti. In particolare, si legge nel documento in questione che: con la Nota Prot. n. 12008 del 24/09/2020 il Responsabile dell'Area dei Servizi Tecnici
Manutentivi, accertato il grave ritardo nell'ultimazione dei lavori rispetto al termine contrattualmente previsto, fissato originariamente al 16/04/2020, disponeva l'avvio delle procedure di cui all'art. 108 D.Lgs 50/2016 per la dichiarazione di risoluzione del contratto di appalto con l'R.T.I. affidataria, invitando il RUP all'adozione degli e dei provvedimenti necessari e propedeutici alla risoluzione contrattuale;
- Con Nota Prot. n. 12567 del 05/10/2020 trasmessa alla R.T.I. ed al Responsabile dell'Area, il RUP, richiamando i numerosi solleciti, rimasti inevasi, all'ultimazione dei lavori con contestuale riconsegna del cantiere e dei relativi certificati, contestava formalmente gli inadempimenti dell'appaltatrice, assegnando alla stessa termine di giorni 15;
- Con Comunicazione del 05/10/2020, il RUP relazionava in merito al grave ritardo registrato nell'esecuzione dei lavori, preannunciando la redazione di specifico verbale di constatazione dello stato dei luoghi in contraddittorio con la R.T.I. e prospettava la sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento di risoluzione del contratto da parte del competente organo della
Stazione Appaltante;
- Con Nota del 08.10.2020, la R.T.I. affidataria dell'intervento, replicava alla contestazione ricevuta, comunicando l'avvenuta ultimazione dei lavori, riservandosi un termine di 20 giorni per l'esecuzione di minime e marginali lavorazioni residue non incidenti sulla funzionalità dell'opera, invitando contestualmente la Stazione Appaltante;
a non voler dar corso alla procedura di risoluzione del contratto;
a non voler procedere all'applicazione delle penali;
a fornire indicazioni puntuali per l'esecuzione delle opere marginali;
a dare inizio alle operazioni di collaudo dell'intervento; in data 19/11/2020 veniva emessa il Certificato di ultimazione dei lavori in cui si dava atto del fatto che i lavori non erano stati eseguiti in tempo utile e veniva concesso termine di ulteriori giorni 5 pena la revoca del certificato trasmesso alla R.T.I.; in data 25/11/2020 tutte le parti sottoscrivevano il Verbale di riconsegna anticipata dei lavori e
-
dunque, la R.T.I. partecipava alle operazioni di accertamento della consistenza, inventario e presa in consegna dell'opera che, venivano svolte in contraddittorio.
È evidente, pertanto, come il Parte 1 avesse già interamente esperito la procedura di risoluzione di cui all'art. 108 del codice degli Appalti informando l'A.T.I. della volontà di addivenire alla risoluzione in parola, mettendola in mora, dandole la possibilità di replicare e controdedurre e svolgendo in contraddittorio le operazioni previste dal comma 6 dell'art. 108 del D. Lgs. 50/2016.
Il Giudice di prime cure ha errato nel ritenere che tale procedimento si fosse concluso con le osservazioni presentate dall' CP_5 non tenendo in considerazione il fatto che l'omesso rilascio delle certificazioni di conformità degli impianti e regolare esecuzione degli stessi fosse strettamente connesso la preannunciata risoluzione per il grave ritardo nell'esecuzione e nella consegna dell'opera, non potendosi la stessa ritenere finita e fruibile in assenza dei documenti in questione che avrebbero dovuto essere rilasciati all'atto della presa in consegna.
Ciò induceva il D.L./RUP, con la comunicazione del 06.02.2021 (cfr. doc. n. 13 allegato comparsa di costituzione e risposta di primo grado), a mettere nuovamente in mora l'CP_5 comunicando l'avvio del procedimento di annullamento d'ufficio della certificazione di fine lavori.
Tant'è vero che nella comunicazione in questione si richiamavano espressamente gli atti relativi al procedimento di risoluzione avviato con la suddetta Nota Prot. n. 12008 del 24/09/2020 ed, in particolare, Nota Prot. n. 12567 del 05/10/2020 di formale contestazione degli addebiti alla R.T.I. nonché i rilievi da quest'ultima presentati e si rimetteva in allegato in Verbale di consistenza redatto nel contraddittorio con l'appaltatrice.
Ciò posto, essendo state già regolarmente espletate nel contraddittorio tre le parti tutte le attività procedurali previste dai commi 3, 4, 6 e 7 dell'art. 108 del Codice degli Appalti con la nota Prot. n. del 0005450 del 15 aprile 2021, la Stazione Appaltante poteva, dunque, comunicare formalmente all' CP 5 l'intervenuta risoluzione del contratto di appalto.
Il verbale di consistenza redatto in data 15 aprile 2021 ed allegato alla comunicazione di risoluzione del contratto recante pari dati costituiva, a realtà immutata, una duplicazione di quello già redatto in contraddittorio in precedenza, ragione per cui non avrebbe avuto senso alcuno, ed anzi avrebbe comportato ulteriori inutili ritardi non rispondendo ai principi di buon andamento e ragionevolezza dell'azione amministrativa, l'ulteriore preavviso di 20 giorni all'ATI, tenuto conto oltretutto del fatto che già l'opera era stata presa in consegna e l'appaltatrice aveva presenziato a tutte le operazioni di inventario ed accertamento della consistenza.
Analoghe considerazioni valgono anche per il Verbale di accertamento tecnico e contabile del
15.04.2021 firmato dal Responsabile dell'Area dei Servizi Tecnico Manutentivi anziché dal
Collaudatore, essendo già stato redatto da quest'ultimo precedente e regolare Verbale di accertamento tecnico e contabile del quale il secondo rappresentava una mera duplicazione.
In conclusione, la risoluzione contrattuale disposta dal Pt 1 di Pt 1 contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice di primo grado, risulta pienamente legittima anche sul piano formale con conseguente erroneità del relativo capo della Sentenza gravata di cui, per l'effetto, si chiede la riforma".
Il motivo è infondato. 11.Ritiene la Corte che le conclusioni a cui è giunto il Tribunale vadano condivise per due ordini di ragioni da considerare unitariamente: la diversità tra l' addebito contenuto nella formale contestazione (che fa riferimento ai ritardi)
•
e quello contenuto nel provvedimento di risoluzione (che fa riferimento alla mancata realizzazione degli interventi e del rilascio delle certificazioni di conformità degli impianti); la conclusione del procedimento avviato con la contestazione dei ritardi, avvenuta con il
•
certificato di ultimazione dei lavori. Pt 1 in forza12.Il provvedimento di risoluzione del contratto d'appalto è stato emesso dal dell'art. 108, comma 3 d.lgs. 50/2016 ed in esso sono formulati gli addebiti di seguito trascritti:
"TANTO PREMESSO E, NELLO SPECIFICO, CONSTATATO CHE:
il comportamento omissivo del RTI appare dimostrato dalla copiosa documentazione agli atti del procedimento, da cui si evince la condotta gravemente negligente tenuta nel corso dell'appalto;
☐ nonostante i numerosi interventi del RUP, affinché ottemperasse alle proprie obbligazioni contrattuali, il RTI ha posto in essere manovre dilatorie ed elusive della propria responsabilità, invece di provvedere al completamento delle opere residuali ed al rilascio delle certificazioni di conformità degli impianti realizzati, impedendo al Comune di Pt 1 di procedere alle operazioni di collaudo degli stessi;
Contr le contestazioni dagli addebiti più volte reiterate da parte del e DL nei confronti del RTI non hanno sortito effetto alcuno, se non quello di procrastinare sine die la conclusione dell'appalto; parimenti, sono stati disattesi gli inviti del RUP e DL, più volte reiterati, di ottemperare in modo adeguato alle richieste di intervento e di consentire, da ultimo, l'avvio delle operazioni di collaudo degli impianti;
☐ le rassicurazioni del RTI in ordine alla esecuzione di detti interventi sono risultate vane, né si è
provveduto alla consegna delle certificazioni di conformità degli impianti;
☐ tutto ciò prova ulteriormente il grave inadempimento contrattuale del RTI, divenuto ormai intollerabile, stante l'esigenza del Comune di poter disporre delle strutture e metterle a disposizione delle Autorità sanitarie;
☐ l'art. 108 del D.Lgs. 5072016 e s.m.i. prevede, quale disciplina del procedimento per la risoluzione contrattuale per grave inadempimento, che in primis il DL accerti che i comportamenti dell'appaltatore configurano grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali e che, quindi, lo Contr stesso DL invii al una relazione particolareggiata. Indi, su indicazione del RUP, il DL formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando a questi un termine per la presentazione delle relative controdeduzioni al responsabile del procedimento. Infine, acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, la Stazione appaltante, su proposta del RUP, dispone la risoluzione del contratto;
che, nel rispetto della vigente normativa, il RUP ha relazionato e trasmesso alla Stazione appaltante ampie relazioni circa gli inadempimenti del RTI ed inoltre, ha contestato più volte a quest'ultimo le gravi inadempienze, sotto il profilo della mancata realizzazione degli interventi e del rilascio delle certificazioni di conformità degli impianti;
di contro, il RTI, anche a mezzo del proprio legale, ha replicato e contro dedotto più volte alle contestazioni mosse nei suoi riguardi, con affermazioni pretestuose ed assolutamente fuorvianti;
☐ sotto i profili considerati, è stata quindi osservata pedisse quamente la disciplina che regola la procedura per addivenire alla eventuale risoluzione contrattuale da parte della Stazione appaltante;
☐ essendo risultato inutile ogni tentativo esperito dal RUP e DL, affinché il RTI ottemperasse ai propri obblighi contrattuali, acclarato che il comportamento del medesimo fin qui tenuto impedisce, di fatto, il completamento dell'appalto, nonché il regolare rapporto con l'Ente erogatore del finanziamento, anche ai fini della rendicontazione finale;
☐ che l'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera prevale su quello privato, circostanza che non giustifica assolutamente il comportamento gravemente negligente e palesemente non cooperante del RTI, che giustifica l'adozione del grave provvedimento sanzionatorio da parte del Comune;
☐ in ogni caso, la valutazione in ordine alla gravità dell'inadempimento contrattuale del RTI è rimessa al potere discrezionale del Pt 1 e per esso, degli organi istituzionali competenti e che l'apprezzamento circa i fatti rappresentati deve essere finalizzato ad accertare la sussistenza del grave illecito professionale".
13.La Corte condivide la lettura che di tali contestazioni ha offerto il Tribunale nel senso che il grave inadempimento addebitato all'ATI aggiudicatrice, posto a fondamento della risoluzione, riguardava il mancato rilascio dei certificati di conformità degli impianti tecnologici che costituivano atti prodromici per il collaudo dell'opera e propedeutici al rilascio del certificato di agibilità ed al conseguente uso della struttura. Preso atto che i lavori risultano gravemente in ritardo e tutto ciò è gravemente pregiudizievole per le esigenze della Stazione Appaltante, in quanto è ritardato l'avvio dei servizi alla cittadinanza, rileva allo stato attuale restano da completare le opere di seguito elencate:
• nell'area del reparto di Medicina:
a) devono essere ultimati l'impianto elettrico e gas medicale;
b) completata l'installazione dei battiscopa;
c) completata l'installazione di alcune macchine ventilanti;
d) completate opere di finitura connesse (ripasso stuccature e tinteggiature).
• nell'area destinata ad ospitare gli ambulatori: a) devono essere rifinite le pareti di tramezzatura,
b) completati gli impianti elettrici, idrici, di riscaldamento e di ricambio dell'aria;
c) messa in opera dei sanitari (depositate in cantiere); d) messe in opera le porte (depositate in cantiere); e) tinteggiati i locali;
f) fornitura e posa in opera dei battiscopa e raccordi pavimento pareti;
• nell'area di accoglienza all'ingresso:
a) devono essere completati gli impianti;
b) opere di finitura connesse;
• nell'area esterna devono essere completate:
a) opere di sistemazione esterna;
b) ripresa e ripasso tinteggiature;
15. Dunque non possono condividersi le argomentazioni dell'appellante che vorrebbe ricondurre a tale contestazione, concernente il ritardo, l'avvio e la legittimazione formale del procedimento conclusosi con la risoluzione per mancato rilascio dei certificati di conformità degli impianti.
16.La conferma che questa sia la corretta interpretazione dei richiamati provvedimenti si ricava dal fatto, giustamente evidenziato dal Tribunale, che il primo procedimento di contestazione (cioè quello iniziato nell'ottobre del 2020 per ritardo) dava luogo alla comunicazione delle osservazioni presentate dall'ATI e si concludeva non con un provvedimento di risoluzione ma con il certificato di ultimazione dei lavori del 22.11.2020 in cui di dava atto:
"Accertato nel corso dei sopralluoghi effettuati il completamento dei lavori a meno di lavorazioni di piccola entità non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dell'opera;
.Dato atto che in data 16/11/2020 è stata accertata l'ultimazione delle opere, a meno di quelle strettamente connesse con gli allacci ai pubblici servizi, non imputabili all'ATI esecutrice ed è stato completato il contraddittorio per la determinazione di constatazione dello stato dei lavori;
CERTIFICA
Che i lavori in oggetto possono considerarsi ultimati e che gli stessi non sono stati eseguiti in tempo utile.
ATTESTA INOLTRE
Che risultano da completare le opere strettamente conseguenti gli allacci ai pubblici servizi. Viene stabilito quale termine per l'esecuzione degli stessi giorni 5 dalla data di semplice comunicazione da parte di questo Comune dell'avvenuta installazione ed attivazione delle relative utenze di fornitura.
Si dà atto che il mancato rispetto di questo temine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di un nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.
Atto redatto in unico esemplare firmato dalle parti, letto e confermato.
Per l' [...]
Parte 5 CP 4 CP 3
Il Direttore dei Lavori
Controparte 2
** documento sottoscritto in forma digitale
Ing. Parte 3 **
** documento sottoscritto in forma digitale Il presente verbale viene trasmesso al RUP, che provvederà a rilasciare copia conforme all'esecutore".
17.Non può dunque dubitarsi che il procedimento iniziato con la contestazione dell'ottobre 2020 si sia svolto con l' acquisizioni delle giustificazioni dell'appaltatrice e sia stato definito non con l'adozione da parte dell'Amministrazione del provvedimento di risoluzione ma con la certificazione di ultimazione lavori.
18.Le ulteriori questioni controverse riguardanti la conformità degli impianti, siccome diverse ed autonome rispetto alle contestazioni sul ritardo dei lavori (poi definite), dovevano sottostare a nuovo iter procedimentale con la formulazione della contestazione e con l'attribuzione della possibilità di controdedurre da parte dell'appaltatore.
Solo in esito a tali adempimenti, il responsabile del procedimento, con il quadro completo della specifica situazione (informazioni provenienti dalla direzione dei lavori e controdeduzioni dell'appaltatore), avrebbe potuto formulare all'organo deliberante dell'amministrazione le proposte definitive in ordine alla questione della certificazione degli impianti da considerarsi nuova e distinta da quella dei ritardi sia per oggettivo contenuto sia in funzione della valutazione della gravità dell'inadempimento.
E dunque solo all'esito di tale compiuto procedimento l'Amministrazione, valutate anche le controdeduzioni dell'appaltatrice, poteva disporre la risoluzione del contratto.
19.Poste tali premesse appare erronea la tesi dell'appellante che unifica in un'unica procedura contestazioni diverse, in tal modo postulando una fungibilità degli atti in realtà inesistente.
L'assunto secondo cui “l'omesso rilascio delle certificazioni di conformità degli impianti e regolare esecuzione degli stessi fosse strettamente connesso la preannunciata risoluzione per il grave ritardo nell'esecuzione e nella consegna dell'opera, non potendosi la stessa ritenere finita e fruibile in assenza dei documenti in questione che avrebbero dovuto essere rilasciati all'atto della presa in consegna" non può essere condiviso atteso che la contestazione è specifica in funzione dell'esercizio del diritto di difesa dell'appaltatrice e della valutazione delle gravità dell'inadempimento.
Il ritardo nella realizzazione delle opere è un fatto ed è un possibile inadempimento mentre la mancata certificazione degli impianti dopo l'ultimazione delle opere è un fatto diverso ed un diverso inadempimento. Diverso appare anche il rilievo della gravità dei due dedotti inadempimenti. 20. Inoltre risulta dagli atti che il provvedimento di contestazione è stato emesso con testuale riferimento al quarto comma dell' art. 108 del Codice Appalti (ove si disciplina la fattispecie del ritardo nella riconsegna dei lavori) mentre il provvedimento di risoluzione richiama il terzo comma dell'art. 108 Codice Appalti ( che fa riferimento al diversa fattispecie di inadempimento).
21.Il Tribunale poi ha ben chiarito che il riferimento dell'originario convenuto alle relazioni del RUP
(trasmesse alla Stazione appaltante) sugli inadempimenti del RTI (di cui al doc. n. 13 in atti) non è conducente perché oltre alla relazione del 5.10.2020 che attiene ad altra fattispecie vi è una relazione del direttore dei lavori, indirizzata al responsabile del procedimento del mese di ottobre del 2021 ossia quando già la risoluzione era stata comunicata da ben sei mesi all'appaltatrice.
In tal modo le violazioni delle forme procedimentalizzate della risoluzione comportano l'invalidità
della stessa.
22. Infine vanno condivise anche le argomentazioni del Tribunale sull'inosservanza degli obblighi di cui all'art. 108, co. 6, d.lgs. n. 50/216 ("il responsabile unico del procedimento nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti,
l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna").
Ed infatti dalla lettura della comunicazione di risoluzione risulta che:
• il verbale di consistenza è stato redatto il 15 aprile 2021 senza alcun contraddittorio con l'appaltatore e allegato alla risoluzione sempre del 15 aprile 2021, senza rispettare il preavviso di venti giorni di cui al richiamato comma 6 dell'art. 108 citato;
• il verbale di accertamento tecnico e contabile (firmato dal Responsabile del Settore Edilizia
Privata Urbanistica - Ricostruzione del Comune di Pt 1 e non dal collaudatore, pure nominato, come previsto dal comma 7 dell'art. 108) è stato redatto nella stessa data del verbale di consistenza ad opera del Direttore dei Lavori e, di quest'ultimo verbale, non si fa menzione alcuna nel verbale di accertamento tecnico contabile.
Gli atti sopra richiamati sono procedimentalizzati in fome rigorose ed inderogabili che non potevano essere superate e tralasciate dalla Stazione appaltante per fatto che si trattasse di dedotta duplicazione di attività già svolte o in ragione della dedotta pratica irrilevanza degli stessi, secondo quanto esposto dall'appellante. 23.In definitivo il quarto motivo di appello è disatteso con assorbimento del terzo motivo di gravame che attiene al merito della risoluzione qui ritenuta formalmente illegittima.
24.L'appello è respinto.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo secondo i seguenti parametri: (a) giudizio dinanzi alla Corte di Appello, (b) valore indeterminabile/media complessità,
(c) fasi di studio, introduttiva, trattazione, decisione, (d)liquidazione entro la media tariffaria, (e) aumento utilizzo pct.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnativa, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
PQM
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
definitivamente pronunziando, ogni ulteriore o difforme istanza assorbita o disattesa, così provvede:
1- respinge l'appello;
2-condanna la parte appellante a rifondere, alla parte appellata, le spese del presente grado di giudizio liquidate in euro 15.802,80 per compensi professionali oltre magg. spese forfett., cap e iva come per legge;
3-ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Ancona nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello in data 17 dicembre 2024.
IL PRESIDENTE
Dott. Gianmichele Marcelli
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Dr. Pier Giorgio Palestini 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 14.La comunicazione dal Pt 1 alla ATI del 5 ottobre del 2020 da parte del Direttore dei lavori/Rup era effettuata ex art. 108 IV co. Codice Appalti e conteneva la contestazione all'appaltatrice non del mancato rilascio dei certificati di conformità degli impianti tecnologici (come nel provvedimento di risoluzione) ma il diverso addebito del ritardo nella consegna dei lavori: