Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 31/03/2025, n. 419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 419 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Genova
Terza Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Rossella Atzeni Presidente
Dott. Marcello Arturo Castiglione Consigliere relatore
Dott. Franco Davini Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 284/2024 R.G., avverso la sentenza n. 2081 pubblicata dal Tribunale di Genova in data 11.09.2023
promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Valeria Gennari e dall'avv. Gianfranco Parte_1
Braghero per mandato in atti
APPELLANTE
contro
, rappresentata e difesa dall'Avv.Silena Marocco del Foro di Genova per CP_1
mandato in atti
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
per parte appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Genova per i motivi tutti dedotti in narrativa del proposto appello e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza n.2081/23 emessa dal Tribunale di Genova, Voglia accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: previe le pronunce, in rito e nel merito e,
In via istruttoria: ammettersi i capitoli di prova per interpello e testi indicati, anche in controprova, nelle persone di : nata a [...] [...] ed ivi residente;
Testimone_1
nata a [...] [...], via Argentina 8/3; Controparte_2 CP_3
nata a [...] [...] ed ivi residente;
nata a
[...] Controparte_4
Genova 26/01/1939 ed ivi residente;
nata a [...] [...] e Controparte_5
residente via San Giovanni Bosco 39, Comune di Torrazza, (TO); Persona_1
residente in [...]; residente in [...]; nato a [...] Persona_2 CP_6
21/01/2004, residente in [...].
Vero che la signora durante l'estate del 2014, ha richiesto a di CP_1 Parte_1
lasciare a lei la casa familiare in modo temporaneo, con trasferimento di lui presso la casa di proprietà dei di lui genitori;
Parte_2
Vero che nel 2014, ha chiesto ai suoi genitori la disponibilità della loro Parte_1
casa, in via Argentina int. 7 civ 6, posta accanto alla casa familiare, obbligandosi a corrispondere, a fronte dell'occupazione, un contributo mensile di € 400, oltre il pagamento delle spese relative al godimento;
Vero che da settembre 2014 a giugno 2016 corrispondeva ogni mese ai Parte_1 propri genitori € 400 e provvedeva al pagamento integrale di ogni spesa relativa all'immobile di via Argentina int. 7 civ 6;
Vero che da settembre 2014 fino a giugno 2016 ha abitato nella casa di Parte_1
via Argentina int 7 civ 6, tenendo presso di sé il figlio ogni settimana 3 o 4 giorni, CP_6
con cene e pernottamenti;
Vero che il figlio, entrava e usciva liberamente dall'abitazione di via Controparte_6
Argentina 6/6 (casa familiare) all'interno 7 del civ 6, abitata dal padre ed ivi vi permaneva a cena e/o a dormire in media 3 o 4 volte alla settimana;
Vero che da settembre 2014 a giugno 2016 ogni giorno, uscito da scuola, andava CP_6
a pranzare dai nonni paterni, in Pegli, in via Argentina 8/3, svolgendo da loro e con loro le sue quotidiane attività, vi svolgeva i compiti e assumeva le lezioni di sostegno allo studio in italiano, inglese e matematica, attendendo il padre che, ogni pomeriggio, uscito dal lavoro, intorno alle 17-18 lo andava a prendere, portandolo a casa propria oppure lo conduceva a fare sport o alle diverse incombenze a lui necessarie;
Vero che da settembre 2014 a giugno 2016 durante la permanenza presso i CP_6
nonni paterni e presso il padre riceveva pranzi, merende, cene, l'acquisto diretto del e materiale didattico e sportivo nonché prendeva ripetizioni in italiano, con l'insegnante
, ed in inglese, con l'insegnante , e praticava uno sport, Testimone_2 Persona_2
venendo accompagnato o ritirato o dal padre;
Vero che da settembre 2014 a giugno 2016 il padre si è recato regolarmente a scuola confrontandosi con i docenti e facendo assumere al figlio le ripetizioni siccome suggerite dal corpo insegnanti, come da documento 26) come si rammostra.
Vero che da settembre 2014 a giugno 2016, da lunedì a venerdì, uscito Parte_1
dal lavoro, si recava a prendere il figlio o presso i nonni paterni - portandolo a casa propria o a praticare sport se era il giorno a ciò dedicato - oppure diretta - mente, presso la società sportiva per poi portarlo a casa propria dove cenava e, talvolta, pernottava e ciò avveniva con la frequenza di almeno 3 volte alla settimana;
Vero che da settembre 2014 a giugno 2016, nel fine settimana, frequentava CP_6
alternativamente madre e padre;
Vero che il signor , da settembre 2014 a giugno 2016, ha sempre Parte_1
acquistato per alimenti, vestiti, scarpe, materiale di cancelleria, sostenendo CP_6 integralmente i costi delle visite mediche oculistiche, dell'ottico e dall'ortopedico per il figlio dai quali veniva portato dal padre;
Vero che da settembre 2014 a giugno 2016, ha sempre acquistato i beni Parte_1
necessari o richiesti dal figlio per la sua educazione e formazione scolastica e sportiva e ha sostenuto i seguenti esborsi: acquisto I-phone, acquisto di felpe e scarpe, ricarica mensile del cellulare;
Vero che nelle estati del 2014 e del 2015 ha trascorso circa un mese e mezzo CP_6
delle vacanze con il padre e con i non - ni paterni a Spotorno e, in montagna, a
Champoluc, rimanendo con la madre, da giugno a settembre, limitatamente alle tre settimane trascorse con lei in vacanza. Vero che nel periodo settembre 2014 - giugno 2016, durante il periodo scolastico, cinque giorni su sette, rientrava nella casa familiare unicamente per CP_6
pernottare e qualche volta per cenare, trascorrendo il restante tempo presso i nonni paterni e/o con il padre;
Vero che da settembre 2014 a giugno 2016, quando era libera da Parte_3
impegni universitari, si recava dai nonni paterni e almeno due volte alla settimana si tratteneva a mangiare da loro;
Vero che in detto periodo aveva una stabile relazione sentimentale con Parte_3
un uomo, separato, di 30 anni più grande di lei, tale NO , presso la cui Persona_3
abitazione la stessa si intratteneva, anche saltuariamente, a pernottare;
vero che nel precitato periodo, aveva espresso alla figlia grande Parte_1 disapprovazione per quell'unione e per la persona del NO conosciuto Per_3 nell'ambiente di riferimento, e, dopo tale manifestazione, il rapporto padre e figlia ebbe a modificarsi;
Vero che, nel periodo settembre 2014 - giugno 2016, , svolgeva attività saltuaria Pt_3
di cameriera nei fine settimana presso i locali dove il compagno svolgeva la propria attività nell'ambito della ristorazione/gestione dei locali;
Vero che , da settembre 2014 a giugno 2016, frequentava l'università di Pt_3
Medicina, si intratteneva fuori casa ogni giorno per farvi rientro alla sera ed in modo saltuario quando non si tratteneva a casa del compagno;
Vero che da ottobre 2014 a giugno 2016 ha corrisposto alla figlia € Parte_1
5.829,50 a titolo di dazioni economiche, oltre € 632,50 per spese universitarie, da lui interamente sostenute così come le spese per libri scolastici, ed € 405,50 per libri scolastici, nonché spese per ricariche telefoniche, come da prod. Che si rammostrano 3),
17) 24)
Vero che in detto periodo i nonni paterni, e consegnavano a CP_2 Pt_1 Pt_3 delle somme di denaro, in media circa 50 € al mese, per le sue necessità, oltre ad altre regalie in denaro;
Vero che ha provveduto a sostenere le spese universitarie della figlia Parte_1 dell'anno scolastico 2015/2016 (ricevuta della prima rata di euro 630,00 n.59288 del 18.9.2015 dell'Università degli Studi di Genova, ricevuta della seconda rata di euro
2.245,50 del 28.4.2016);
Vero che da settembre 2014 a giugno 2016, ha pagato la spesa per Parte_1
l'abbonamento annuale AMT della figlia pari ad euro 395,00 (bonifico del Pt_3
21.9.2015), le spese scolastiche (scontrini) e sportive del figlio (n.2 bonifici per l'i - scrizione annuale al corso di basket), nonché le spese per le ripetizioni di CP_6
Vero che il padre ha sempre provveduto al pagamento delle spese per ripetizioni di italiano, inglese e matematica di dal 2017 al 2020 ha sostenuto a suo carico le CP_6 lezioni di inglese € 860,00 e le lezioni di italiano € 1.220,00;
Vero che ha corrisposto tutte le spese di amministrazione ordinaria e Parte_1
straordinaria e del Supercondominio della casa familiare di via Argentina 6/6 (2015 al
15.3.2016) per un totale di € 2.674,04 (doc. 5,6,7);
Vero che il conto corrente n.ro 100476339 presso a far data da settembre CP_7
2014 era alimentato dalle sole risorse economiche di Parte_1
Vero che dal settembre 2014 a giugno 2016 ha disposto acquisti propri CP_1
utilizzando la propria carta di credito appoggiata sul conto corrente 100476339 presso per un totale di € 3.973,03 di cui il NO richiedeva il pagamento e CP_7 Pt_1
rimborso alla NOa CP_1
Vero che la NOa si è astenuta dal rimborsare tali somme da lei consumate che CP_1 sono state oggetto di estinzione da parte del NO in data 15.12.2014 per € Pt_1
1.030,85 e in data 15.1.2015 per € 2.942,18 (doc 11) per un totale di € 3.973,03;
Vero che da settembre 2014 a giugno 2016 sul conto corrente n.ro 100476339 presso dapprima ogni mese prelevava interamente il proprio stipendio CP_7 CP_1 poco dopo l'accredito, facendone successivamente venire meno l'accredito;
Vero che a settembre 2016 sul conto corrente Intesa SanPaolo cointestato CP_1 con la figlia , aveva la disponibilità di oltre € 66.000,00 nonché la disponibilità di Pt_3
altri due conti correnti cointestati per una disponibilità complessiva propria non inferiore ai
€ 220.000,00, oltre il 50% della casa familiare.
Vero che e erano favorevoli a mantenere al figlio le visite CP_1 Parte_1
specialistiche e, nello specifico, dell'oculista, dott. , dell'ottico da anni Persona_4 frequentato dal figlio nonché le altre spese citate nell'elenco di cui al capitolo 34) e che l'accompagnamento presso i medici è avvenuto alla presenza del solo signor Pt_1
Vero che conosceva anticipatamente le spese straordinarie per i figli di cui CP_1 all'elenco capitolo 34) omettendo di esprimere diniego alle stesse, sostenute poi interamente dal padre, nel periodo dal 2018 al 3 maggio 2022, il quale, successivamente, ne ha richiesto il pagamento al 50% al netto del rimborso a sua volta fruito, pari ad €
1.049,07;
Vero che ha richiesto alla NOa in più circostanze, dal 2018 al Parte_1 CP_1
2022, il pagamento delle 50% delle spese straordinarie di cui all'elenco, capitolo 34), anche per iscritto mail 24.8.2020 e con nota 14.3.2022 (doc 9 e 10), inviando copia della documentazione o rendendola disponibile per il tramite di , senza ricevere risposte CP_6
alcuna;
Vero che le spese sostenute dal er intero di cui all'elenco sono state oggetto di Pt_1 preventiva conoscenza da parte della NOa la quale era d'accordo e comunque CP_1
nulla ha opposto alla loro assunzione e, precisamente:
spese 100%
esborsi rimborso ass.ne visita oculistica 122,00 60,00
occhiali + lenti 120,00
RM ginocchio sx 299,50 287,50
visita medica specialistica 212,00 120,00
visita medica specialistica 132,00 40,00
fisioterapia 720,00 504,00
RM ginocchio sx 299,50 287,50
visita medica specialistica 162,00 70,00
fisioterapia 722,00 504,00
spese scolastiche universitarie 139,00 TC ginocchio dx 187,00 95,00
TC ginocchio sx 214,50 202,50
visita medica specialistica 130,00 68,00
visita medica specialistica oculistica 122,00 60,00
contributo scuola 90,00
fisioterapia 282,00 190,00
esame COVID 60,00
esoxxone 20,20
torace rx 15,49 15,49
esoxxone 20,20
visita medica specialistica ottorino 80,00 18,00
lenti a contatto 91,82
occhiali da vista 110,00
lenti a contatto 91,82
lenti a contatto 92,98
visita medica oculistica 132,00 70,00
Vero che aveva espresso adesione alle ripetizioni di oggetto CP_1 Parte_4
di pagamento, dal 2017 al 2022, da parte del solo padre, di italiano, tenute dalla dott.ssa per un esborso al 26.2.2020 di € 1.220,00 e alle lezioni di inglese pari ad Persona_1
€ 860,00 (doc 15)
Vero che, inoltre che il padre continua a sostenere tutte le ripetizioni del figlio (inglese, italiano e matematica) e a mantenere interamente il figlio da settembre 2022. Pt_4
In via pregiudiziale e/o preliminare: accertare e dichiarare l'improcedibilità e/o l'improponibilità e/o l'inammissibilità della domanda attorea per mancato previo esperimento del procedimento di negoziazione assistita obbligatorio per legge, emettendo ogni consequenziale provvedimento;
In via principale: accertare e dichiarare inammissibile e/o infondata, in fatto ed in diritto,
e/o comunque non provata, la domanda avanzata dalla NOa nei confronti CP_1
del NO per i motivi esposti nelle difese e, conseguentemente, rigettarla Parte_1
con assolutoria del conchiudente da ogni domanda;
In via riconvenzionale: Accertare e dichiarare il diritto di credito del NO a Pt_1 ripetere ed essere rimborsato dalla NOa di € 3973,07 nonché di € 1049,07 per i CP_1
titoli indicati in parte narrativa e, conseguentemente, dichiarare tenuta e condannare CP_1
a corrispondere a la complessiva somma di € 5022,10 o altra diversa
[...] Parte_1
somma risultasse dovuta in corso di causa, oltre interessi ex 1284, 4 comma, c.c. dal dovuto al soddisfo;
In via subordinata: In denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda avversaria, accertare l'esistenza di un credito del conchiudente verso la NOa per i CP_1 titoli dedotti in parte narrativa, liquidandone la misura in € 5.022,10 - o in altra somma risultante in sede istruttoria - e, per l'effetto, compensare il credito attoreo sino alla concorrenza con l'accertato e determinato controcredito, con condanna della NOa CP_1
al pagamento della somma residua dovuta in favore del NO oltre interessi ex Pt_1
1284, 4 comma, c.c. o, in ulteriore denegata ipotesi, dichiarare la compensazione fino alla concorrenza tra due crediti, con loro estinzione e conseguente rigetto della domanda attorea;
Accertato il pagamento di € 13.720,87 in data 5.10.2023 del signor n favore della Pt_1
NOa in adempimento della sentenza gravata, disporre l'integrale restituzione del CP_1
predetto importo a favore del conchiudente ovvero la restituzione nella somma corrisposta in misura eccedente il deciso della Corte di Appello sul merito della causa, con condanna al pagamento del dovuto, oltre interessi sulla suddetta somma dalla data del pagamento ex art. 1284, 4 comma, c.c.:
Confermare la sentenza nei capi della sentenza non oggetto di gravame;
In ogni caso: vinte le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio”.
per parte appellata: “Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Genova, ritenuti inammissibili e/o irrilevanti i mezzi di prova dedotti da , respingere l'appello in quanto Parte_1
infondato e così confermare la Sentenza 2081 del 10-11/09/2024 del Tribunale di Genova, Sezione IV civile. Con condanna di alla rifusione integrale delle spese del Parte_1 presente giudizio in favore di ” CP_1
FATTO
Con l'atto introduttivo del giudizio affermava di essere stata unita in matrimonio CP_1
per ventitré anni con . Dalla loro unione erano nati due figli, e Parte_1 Pt_3
. I coniugi si erano separati di fatto nel 2014. Dopo quasi due anni di cessazione CP_6
della convivenza, si erano separati consensualmente. Le condizioni della separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Genova con decreto del 30.06.2016, prevedevano il versamento dal marito alla moglie di un assegno di euro 800,00 per il mantenimento dei figli. Nel periodo intercorso tra la cessazione di fatto della convivenza e la separazione consensuale, il marito non aveva versato nulla per il mantenimento dei figli, che erano rimasti a vivere presso la madre. Ciò premesso, l'attrice chiedeva al marito il rimborso di quanto anticipato – per la sua quota – per il mantenimento dei figli nel periodo compreso tra settembre 2014 e giugno 2016, che quantificava nella somma di euro
12.600,00. Il convenuto, costituendosi in giudizio, si opponeva all'accoglimento della domanda attrice, affermando di avere contribuito – per la sua parte – al mantenimento dei figli in via diretta o con elargizioni in denaro, nel periodo in contestazione. In via riconvenzionale, affermava che la moglie aveva effettuato prelievi con la propria carta di credito dal conto corrente intestato ad entrambi ma alimentato con le sole risorse del marito: onde affermava di essere creditore a detto titolo della somma di euro 3.973,03, oltrechè della somma di euro 1.049,07 per spese straordinarie anticipate – per la quota della moglie – nell'interesse dei figli. Il Tribunale, istruita la causa documentalmente, la decideva con sentenza, con la quale, in parziale accoglimento della domanda attrice, dichiarava tenuto il convenuto a corrispondere alla moglie la somma di euro 8.850,00, oltre a rivalutazione ed interessi, per il mantenimento ordinario dei figli, nel periodo in contestazione. In parziale accoglimento della domanda riconvenzionale del convenuto, dichiarava tenuta la rimborsare al a somma di euro 1.049,07. Condannava CP_1 Pt_1 il convenuto a rimborsare all'attrice un terzo delle spese di causa, liquidate nel dispositivo della sentenza. Il ha proposto appello contro la sentenza del Tribunale, col quale Pt_1 chiede il rigetto in tutto od in parte della domanda attrice e l'accoglimento della propria domanda riconvenzionale. La causa è stata rimessa in decisione all'udienza del
13.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti trascritte in epigrafe. DIRITTO
Col primo motivo di appello la difesa dell'appellante ripropone l'eccezione pregiudiziale – già respinta dal Tribunale – di improcedibilità della domanda per il mancato previo esperimento della negoziazione assistita, che costituisce una condizione di procedibilità dell'azione e nella fattispecie non avrebbe avuto seguito per inerzia ed inattività della controparte. Il Tribunale, recependo le difese dell'attrice, ha ritenuto che l'invito alla negoziazione di gennaio 2019, che non ha avuto seguito da parte della si riferisse ad CP_1
un precedente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, avente in parte lo stesso oggetto del presente, definito da Tribunale con sentenza in data 29.09.2021 n.2124. Il successivo invito alla negoziazione, comunicato dalla nel dicembre 2021, Pt_5 Pt_1
che si riferiva invece al presente giudizio, non ha avuto riscontro da parte del Pt_1
Sarebbe stato il quindi – e non la - a non dare seguito alla negoziazione Pt_1 CP_1 assistita della causa. Per la difesa dell'appellante entrambi i tentativi falliti di negoziazione assistita sarebbero riferibili alla presente causa: il mancato esperimento del primo tentativo, imputabile alla avrebbe prodotto l'effetto preclusivo rispetto alla CP_1
procedibilità della domanda.
L'eccezione è infondata. La questione è rimasta lungamente sospesa tra le parti a seguito del conflitto di competenza sollevato dal Tribunale investito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel quale la aveva chiesto il pagamento dei contributi al marito. CP_1
Dopo che la Corte di Cassazione ha risolto il conflitto di competenza e la questione di merito s'è radicata definitivamente davanti al giudice competente la ha inviato un CP_1 nuovo invito alla negoziazione assistita al che non vi ha dato riscontro. Non s'è Pt_1
verificata quindi rispetto alla a causa di improcedibilità della domanda. CP_1
Nel merito, la difesa dell'appellante osserva che gli effetti della separazione consensuale retroagiscono alla data della domanda: nella fattispecie, siccome gli accordi relativi alla separazione consensuale, omologata dal Tribunale, non dicevano nulla in ordine alla decorrenza dei contributi, era chiara e comunque desumibile dal contenuto dell'accordo la volontà delle parti di escludere i contributi per il periodo intercorrente tra la data di deposito del ricorso e quella di omologazione della separazione, che copriva con gli effetti del giudicato il dedotto ed il deducibile. Quindi, a tutto voler concedere, i contributi richiesti dalla erano dovuti soltanto per il periodo compreso tra ottobre 2014 ed ottobre 2015, CP_1
data di deposito del ricorso. Il motivo è infondato. Nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo come nello stesso giudizio di separazione personale la veva sempre chiesto al marito il contributo per il CP_1
mantenimento dei figli. Gli accordi della separazione contengono una clausola con la quale le parti, pur regolamentando il futuro, si davano reciprocamente atto della pendenza di contenziosi per rivendicazioni economiche “a vario titolo”, escludendo quindi dagli accordi i contenziosi economici già intrapresi. Tra questi v'era anche la causa di opposizione a decreto ingiuntivo, all'epoca ancora pendente, nella quale la aveva CP_1
proposto in via riconvenzionale la stessa domanda che forma oggetto del presente giudizio: che non poteva quindi essere “coperta” dagli effetti del giudicato, nascenti – secondo la tesi dell'appellante – dall'omologazione della separazione. La domanda di regresso – dichiarata inammissibile dal Tribunale in quel giudizio – è stata riproposta dalla el presente giudizio, nel quale non incontra preclusioni di sorta. CP_1
Con altro motivo di merito l'appellante contesta la mancanza di fondamento della domanda di regresso proposta dalla ontro di lui: osserva che l'attrice avrebbe dovuto CP_1
provare di avere sostenuto degli esborsi per il mantenimento dei figli nel periodo in contestazione, ovvero di avere anticipato le spese di mantenimento anche per la quota del padre. L'appellante afferma – al contrario – di avere provveduto al mantenimento diretto dei figli che stavano presso di lui e presso i nonni. Il fatto risulterebbe anche dalla relazione dei Servizi Sociali, dove addirittura si dava atto che era “cresciuto con i CP_6 nonni paterni”.
Il motivo è infondato. I figli hanno vissuto presso la madre, come risulta anche dalla sentenza di divorzio. La relazione dei Servizi Sociali, richiamata dalla difesa dell'appellante, riferisce che i nonni si sono occupati quotidianamente dell'accudimento dei nipoti fino al 2014, anno della separazione di fatto dei coniugi. Per il periodo successivo nulla comprova la tesi del padre, secondo il quale il figlio sarebbe andato a vivere con lui.
Pertanto – come ha affermato giustamente il Tribunale - deve presumersi che la madre, in assenza di contribuzione paterna, abbia sostenuto da sola le spese per il mantenimento ordinario dei figli, per le quali non possono richiedersi specifiche pezze giustificative.
Con l'ultimo motivo il ripropone la domanda riconvenzionale – respinta dal Pt_1
Tribunale – con la quale chiede la restituzione della somma di euro 3.973,03, che la moglie ha indebitamente prelevato dal conto corrente comune, nel periodo della separazione di fatto durante il quale il conto era alimentato soltanto dal marito. Per il
Tribunale l'attore non ha provato che le somme siano state spese o prelevate per fini diversi dall'adempimento delle obbligazioni derivanti dalla comunione dei beni o dalle esigenze della famiglia. Per l'appellante invece la doveva provare di avere agito CP_1 nell'interesse della famiglia o non per proprie esigenze personali. Il non poteva Pt_1 offrire la prova richiesta dal Tribunale, stante la separazione di fatto dalla moglie all'epoca dei prelevamenti.
Il motivo è infondato. Perdurando la comunione dei beni durante la separazione di fatto dei coniugi ed essendo il conto cointestato, deve presumersi fino a prova contraria che la CP_1 abbia effettuato le operazioni in contestazione per l'adempimento delle obbligazioni previste dall'art.186 C.C. col consenso espresso o tacito del marito.
Mentre respinge integralmente l'appello – intanto conferma la sentenza del Tribunale – liquida a carico dell'appellante le spese del presente grado del giudizio in applicazione del principio di soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nella causa civile n. 284/2024 R.G., avverso la sentenza n.
2081 pubblicata dal Tribunale di Genova in data 11.09.2023 promossa da:
APPELLANTE Parte_1
contro
CP_1
APPELLATA
così decide:
Respingendo l'appello, conferma la sentenza del Tribunale.
Condanna l'appellante a rimborsare all'appellata le spese del presente grado del giudizio, che liquida nella somma complessiva di euro 3.000,00, oltre a spese generali ed accessori di legge.
Si dà atto ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) che il reclamo è stato integralmente respinto. Genova, 19 marzo 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE