Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 17/06/2025, n. 686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 686 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n° 146/2018
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Tribunale di Patti Sezione Civile
___________
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.
Giovanni Genovese, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 189 e 281-quinquies c.p.c. (nella versione applicabile ex art. 23-bis comma 7 D.L. 19/2024), nella causa iscritta al R.G. n° 146/2018
TRA
(C.F. ) – Avv. Massimiliano Fabio Parte_1 C.F._1
attore
E
(C.F. ), CP_1 C.F._2 CP_2
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._3 Controparte_3
, (C.F. ) e C.F._4 Controparte_4 C.F._5
(C.F. ) – Avv. Giuseppe Faraci CP_5 C.F._6
convenuti
Conclusioni di parte attrice:
1) Accertare, ritenere e dichiarare che il resistente Sig. , ed oggi CP_6
i suoi eredi, ha innalzato per almeno cm 28 la quota del proprio immobile in prossimità del confine, compresa la porzione della particella 735 di proprietà del sig. Parte_1
2) Per l'effetto, condannare il Sig. ed oggi i suoi eredi al CP_6
ripristino dello stato dei luoghi secondo quanto accertato dal C.T.U. Ing.
ed alla esecuzione dei relativi lavori di abbassamento della quota del Per_1
terreno – rampa di accesso così come determinati dallo stesso e dalla eventuale
C.T.U. richiesta nel presente procedimento;
1
4) Condannare il Sig. ed oggi i suoi eredi al risarcimento dei CP_6 danni prodotti al sig. per aver reso inaccessibile Parte_1
l'immobile dello stesso, quantificati in misura pari al reddito ricavabile dall'immobile del ricorrente dal 2011 sino all'effettivo ripristino dello stato dei luoghi e per il maggiore costo dei lavori e delle opere e per ogni altra voce di danno (ivi compresi oneri tecnici, imposte tasse, oneri e quanto altro) sarà accertata e ritenuta di giustizia per danno emergente, lucro cessante ed ogni altro titolo o ragione, ovvero nella misura che sarà ritenuta e determinata dalla
C.t.u. chiesta con il presente giudizio, ovvero anche di equità;
5) Rigettare ogni contraria domanda, richiesta, eccezione e difesa perché inammissibile, improcedibile, infondata in fatto ed in diritto ivi comprese le domande e conclusioni della memoria di costituzione avversaria e negli altri atti di causa;
6) Condannare ed oggi i suoi eredi al pagamento delle somme CP_6 spese dal sig. per spese legali dell'Avv. Michele Parte_1
Mondello, per spese della CTU dell'Ing. e per Persona_2 spese della CTP del Geom. tutte pari ad € 6.900,52 Persona_3 relative al procedimento di ATP n°864/2015 RG del Tribunale di Patti;
7) Condannare controparte al pagamento delle spese e dei compensi di lite, IVA,
CPA, accessori di legge con la maggiorazione del 30% ex D.M. 55/2014 per l'utilizzo di tecnologie informatiche, collegamenti ipertestuali nella redazione degli atti, nonché per l'attività stragiudiziale, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
Conclusioni di parte convenuta:
a) Accertare, ritenere e dichiarare che il sig. non ha consentito al CTU Pt_1 ing. l'accesso al proprio fondo per effettuare le Persona_2 misurazioni ed i rilievi demandati dal Giudice dell'ATP utili alla decisione del presente giudizio;
conseguentemente, dichiarare la nullità e/o l'annullabilità
2 della relazione di parte dell'ing. e/o comunque l'inutilizzabilità della Per_1
stessa ai fini del decidere perché parziale ed errata sia nelle misurazioni e nei rilievi topografici che nelle conclusioni;
come tale inconducente ai fini della decisione;
per l'effetto, rigettare la domanda di ripristino dello stato dei luoghi in corrispondenza del confine tra la rampa di accesso al fondo del sig. e CP_6 la rampa di accesso al fondo del sig. perché infondata e non provata;
Pt_1
b) Accertare, ritenere e dichiarare che nella realizzazione della rampa di accesso al proprio fondo, effettuata nel mese di luglio 2010, il sig. si è attenuto CP_6 alle indicazioni della sig.ra e che gli accessi ai fondi Controparte_7
– erano perfettamente complanari sullo stesso piano inclinato, CP_6 CP_7
conseguentemente, dichiarare che il sig. non ha commesso alcun illecito CP_6 innalzamento della quota del proprio fondo, pari a centimetri ventotto, in corrispondenza del confine con il fondo del sig. Per l'effetto, rigettare Pt_1
le domande di riduzione in pristino e risarcimento del danno spiegate dal sig.
, con qualsivoglia statuizione, ed anche in considerazione Parte_1 della circostanza che lo stesso, , ha acquistato i beni nello Parte_1 stato di fatto e di diritto in cui si trovavano, come si legge al punto C) dell'atto di compravendita – ersato in atti;
CP_7 Pt_1
c) Accertare, ritenere e dichiarare che nell'eseguire le opere di pavimentazione e regimentazione delle acque meteoriche, della rampa di accesso al proprio fondo, effettuata nel mese di maggio 2012, il sig. si attenuto agli elaborati CP_6 progettuali depositati dal sig. presso l'Ufficio Tecnico del Parte_1
Comune di Militello Rosmarino, versati in atti;
conseguentemente, dichiarare che il sig. non ha commesso alcun illecito innalzamento della quota del CP_6 proprio fondo, pari a centimetri ventotto, in corrispondenza del confine con il fondo del sig. e non ha modificato la pendenza del proprio fondo, come Pt_1 si evince dalle fotografie allegate sub (ALL. 16), e come specificato dall'ing.
alle pag. 17-19 della propria relazione (ALL. 29) e come accertato dal Per_1 consulente tecnico di parte ing. nel proprio elaborato Persona_4 peritale (ALL. 33); per l'effetto, rigettare le domande di riduzione in pristino e risarcimento del danno spiegate dal sig. , con qualsivoglia Parte_1 statuizione, nonché in considerazione della circostanza che l'accesso ai rispettivi fondi, all'epoca della pavimentazione della rampa 12 maggio CP_6
2012, era perfettamente complanare sullo stesso piano inclinato;
3 d) Accertare, ritenere e dichiarare che nell'eseguire le operazioni di ripristino dell'accesso al proprio fondo il sig. si è attenuto ai provvedimenti CP_6 giudiziari emessi dal Tribunale di Patti, ed allegati al fascicolo di parte, da intendersi in questa sede integralmente richiamati e trascritti;
conseguentemente, dichiarare che il sig. non ha commesso alcun illecito CP_6 innalzamento della quota del proprio fondo, pari a centimetri ventotto, in corrispondenza del confine con il fondo del sig. per l'effetto, rigettare, Pt_1
con qualsivoglia statuizione, le domande di ripristino dello stato dei luoghi e di risarcimento del danno spiegate dal sig. Pt_1
e) Accertare, ritenere e dichiarare che la presunta inaccessibilità al fondo del sig.
denunciata da controparte nel ricorso introduttivo, è stata determinata Pt_1 dall'erronea collocazione del cancello di accesso allo stesso fondo, conseguentemente, dichiarare che il sig. non ha commesso alcun illecito CP_6
innalzamento della quota del proprio fondo, pari a centimetri ventotto, in corrispondenza del confine con il fondo del sig. per l'effetto, rigettare, Pt_1 con qualsivoglia statuizione, le domande di ripristino dello stato dei luoghi e di risarcimento del danno spiegate dal sig. Pt_1
f) Accertare, ritenere che l'unità collabente acquistata dal sig. non Pt_1 produce alcun reddito e/o alcuna utilità, per l'effetto dichiarare l'infondatezza della domanda di risarcimento danni avanzata dal sig. in danno del Pt_1 sig. perché non provata, sia in punto di an che nel quantum, CP_6 conseguentemente rigettare la stessa con qualsivoglia statuizione;
g) Condannare il Sig. , al pagamento in favore del sig. Parte_1 [...]
dell'importo di € 2.910,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali CP_6 nella misura del 15%, pari a quanto compete al procuratore del ricorrente a titolo di liquidazione delle relative competenze ex art. 4, comma 5 D.M. 55/2014 per l'attività difensiva resa nel procedimento rubricato al n. 864/2015 R.G. del
Tribunale di Patti;
h) Condannare il sig. al pagamento delle spese e delle Parte_1 competenze del presente giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15%.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, esponeva di essere Parte_1 proprietario dal 2011 dell'immobile sito in Militello Rosmarino (ME), via Umberto I, individuato in catasto al foglio 8, particelle 735, 726, 344, 445, 742, 729, 447 e 727,
4 confinante con la pubblica via Umberto I e con il limitrofo immobile di proprietà del convenuto , il quale gode di servitù di passaggio pedonale e carrabile CP_6 sulla porzione confinante, individuata dalla particella 735.
L'attore lamentava che , dopo l'acquisto del terreno, aveva eseguito CP_6
nel proprio immobile e nella porzione di terreno della particella 735 lavori che avevano alterato le quote preesistenti e modificato l'originario stato dei luoghi.
In particolare, il convenuto aveva innalzato di almeno 28 cm la quota del proprio fondo in prossimità del confine, compresa la particella di proprietà dell'attore, precludendo a quest'ultimo l'accesso carrabile al proprio immobile.
Il esponeva inoltre che nel 2013 aveva avviato i lavori di sistemazione del Pt_1
proprio immobile al fine di riportare lo stato dei luoghi alla situazione precedente agli interventi eseguiti da parte convenuta, ma che, a causa dell'opposizione giudiziaria di questi, era costretto a sospenderli e a demolire quanto realizzato. Egli incardinava quindi dapprima un procedimento per ATP, e successivamente il presente giudizio, con il quale chiedeva l'accertamento dell'intervenuta modifica dello stato dei luoghi da parte del convenuto, con l'innalzamento della quota del proprio fondo di 28 cm, nonché la condanna del medesimo al ripristino dello status quo ante e al risarcimento dei danni.
si costituiva in giudizio contestando le deduzioni attoree. CP_6
Egli precisava di aver acquistato il proprio fondo nel 2010 e di avervi apportato delle modifiche di quote, precedentemente all'acquisto del con l'accordo della Pt_1 venditrice, proprietaria anche della parte di terreno acquisita Controparte_7 successivamente dal Nello specifico, la per delimitare la sua proprietà, Pt_1 CP_7 aveva collocato un cancello di legno in posizione arretrata rispetto alla via pubblica ed in modo tale da consentire un ingresso agevole sia al terreno venduto all' sia al CP_6 terreno della stessa, in quanto gli accessi ai due immobili si presentavano complanari.
Rappresentava altresì che, attenendosi scrupolosamente agli elaborati progettuali presentati dal al Comune di Militello Rosmarino con DIA del 2012, aventi ad Pt_1 oggetto la realizzazione di lavori di recinzione dell'immobile di proprietà dell'attore, procedeva alla pavimentazione della propria rampa di accesso successivamente all'acquisto del medesimo. Anche a seguito di tale intervento l'accesso ad Pt_1 entrambe le proprietà si presentava perfettamente complanare.
Deduceva, inoltre, che, dopo alcune varianti al progetto, il spostava la Pt_1 posizione del cancello di accesso alla propria proprietà e che a febbraio 2014 tagliava la rampa di accesso al fondo di parte convenuta, impedendo l'esercizio della servitù di passaggio.
5 Tale stato di cose innescava una serie di procedimenti civili e penali tra le parti, dei quali quelli incoati dal erano sistematicamente rigettati. In particolare, l' Pt_1 CP_6 era costretto ad incardinare un procedimento possessorio definito con ordinanza interdittoria di ripristino dell'accesso alla proprietà. Tale ordinanza, peraltro confermata nel successivo procedimento di merito, era eseguita coattivamente, stante il rifiuto di ottemperare da parte del Pt_1
Il convenuto contestava duqnue la validità della consulenza tecnica espletata nel giudizio di ATP, in quanto l'attore non aveva consentito al consulente l'accesso al proprio fondo. Tale comportamento, infatti, aveva impedito di eseguire le operazioni di misurazione necessarie a rispondere ai quesiti del giudice e ad acclarare che il Pt_1
aveva effettuato una variazione di quota, a loro dire di 58 cm, aggravando la possibilità di accesso al fondo sicché essi sostenevano che la consulenza si presentava errata CP_6 ed inutilizzabile.
Contestava, infine, la fondatezza della domanda di risarcimento danni spiegata dall'attore in quanto sfornita di prova.
Chiedeva, pertanto, il rigetto delle domande proposte dal e di accertare sia Pt_1 che i diversi lavori da egli effettuati erano conformi dapprima alle indicazioni della e successivamente agli elaborati progettuali depositati dal all'Ufficio CP_7 Pt_1
Tecnico del Comune di Militello Rosmarino, sia che per le operazioni di ripristino di accesso al proprio fondo si erano attenuti ai provvedimenti giudiziari emessi dal
Tribunale di Patti, con conseguente rigetto della domanda di riduzione in pristino spiegata dall'attore.
Con ordinanza del 21.01.2020 il Giudice disponeva il mutamento del rito sommario in quello ordinario.
A seguito del decesso del convenuto , il processo veniva interrotto CP_6
e riassunto nei confronti degli eredi CP_1 Controparte_2 [...]
e Controparte_3 Controparte_4 CP_5
La presente controversia è stata individuata fra quelle di cui all'art. 23-bis comma 5
D.L. 19/2024, con conseguente applicazione, ai sensi del successivo comma 7, del modello decisionale introdotto dal D.Lgs. 149/2022.
Preliminarmente, va dichiarata la validità e utilizzabilità della CTU espletata in sede di ATP. Il mancato accesso al fondo del non ha impedito al consulente di Pt_1 rispondere esaustivamente ai quesiti posti dal Giudice, né ciò costituirebbe comunque motivo di invalidità, rappresentando semplicemente un comportamento valutabile ai sensi dell'art. 116 c.p.c.
6 Nel merito, la domanda di accertamento di innalzamento della quota è fondata e va accolta.
Il lamenta che, dopo l'acquisto del terreno, l' ha eseguito – sia nel Pt_1 CP_6 proprio immobile sia nella porzione di terreno della particella 735 – lavori che hanno abusivamente alterato le quote preesistenti e modificato l'originario stato dei luoghi.
Parte convenuta non nega di aver eseguito tali lavori, ma sostiene di essersi attenuta alle indicazioni della venditrice prima, e agli elaborati progettuali approvati CP_7 dall'Ufficio Tecnico del Comune dopo.
La consulenza tecnica espletata nel corso del procedimento di ATP, al fine di verificare “se le quote e la pendenza riportate nel Tipo di frazionamento del 18.05.2010
n.156733 siano le stesse di quelle attuali e, in caso negativo, indicare la percentuale di scarto rilevata”, è pervenuta a conclusioni condivisibili, congruamente motivate e frutto di un procedimento valutativo scevro da errori.
Evidenzia il consulente che “La differenza in quota tra le rampe è notevole (circa
38 cm); infatti dal rilievo eseguito (Cfr. All.V1-2) il punto medio della rampa (114 CP_6 della presente ATP) è posto a 78 cm in più rispetto alla quota stradale, mentre il punto medio di accesso alla rampa è posto a 40 cm in più rispetto alla quota stradale. Pt_1
In riscontro al rilievo di parte attrice si concorda che la pendenza della rampa è CP_6 di circa 28,1% rispetto alla normale (SP 161), per quanto riguarda invece la pendenza della rampa non vi è nessun riscontro in quanto lo stesso non ha mai dato la Pt_1 possibilità di accesso né tantomeno è desumibile dal rilievo del tipo di frazionamento prot. n.156733 del 18/05/2010, dal rilievo del CTP geom. , né dai vari elaborati Per_3 tecnici nei progetti presentati al ed alla Provincia Controparte_8
Regionale di Messina (Cfr. All. ). Ciò non consente allo scrivente di poter Parte_2 accertare se nella proprietà vi sia l'effettiva modifica della quota preesistente Pt_1
e comunque riferita alla data di acquisto, poiché dalle foto allegate pare che la rampa abbia subito un abbassamento considerevole di quota, ciò si desume anche dal rilievo fotografico e metrico del tratto di base del pilastro lato sud del cancello ove si riscontra un'altezza di 45 cm circa rispetto alla sede di accesso alla rampa (Cfr. Foto 11).
Come si evince dalle Foto 12-13 la naturale pendenza riconducibile all'affiorare della sede muraria non visibile fa presupporre che sia la rampa che quella Pt_1 nel 2011 confluissero “naturalmente” tra di loro senza creare nessun declivio a CP_6 sfavore di un proprietario rispetto all'altro.”
Prosegue il consulente: “In risposta al quesito si chiarisce poi, che la modifica dello stato dei luoghi in entrambe le proprietà non consente di stabilire l'esatta percentuale
7 della pendenza esistente alla data del frazionamento n.156733 del 18.05.2010. Si rileva però che la realizzazione del battuto in cls della rampa discosta in testa alla CP_6 rampa stessa dal naturale andamento dei giunti tra le file di blocchi in cls che comunque risulta minima sia in considerazione che il battuto di cemento ha uno spessore apparentemente costante sia in considerazione della lunghezza della rampa stessa di circa ml 12,00.
Ciò non può aver inciso o modificato la pendenza del tratto iniziale della rampa ricadente sul terreno Se differenza di quota esiste ciò è dovuto a parere dello Pt_1 scrivente solo alla realizzazione dei vari lavori (2012: sistemazione sottofondo e massetto cementizio ditta Amata, 2013: realizzazione recinzione fondo e cancello d'ingresso che hanno modificato le quote in entrambi gli immobili in CP_9 prossimità del confine (lato ovest) con un incremento approssimato di circa 28 cm da parte del Sig. ed un decremento approssimato di circa 38 cm da parte del Sig. CP_6
generando l'attuale differenza di 66 cm.” Pt_1
A seguito delle osservazioni delle parti, il consulente ribadisce che, “Come riportato a pag.19 della relazione di ATP, depositata in data 30/01/2016, la differenza di quota esistente, rispetto alla data del frazionamento del 2010, è dovuta, a parere dello scrivente, come conseguenza dei vari lavori realizzati in entrambi i fondi dalle parti.
Detti lavori sono stati eseguiti, nell'anno 2012 dal sig. con la sistemazione del CP_6 sottofondo e con la realizzazione del massetto cementizio nella rampa;
nell'anno 2013 dal Sig. attraverso la realizzazione della recinzione del fondo e del cancello Pt_1
d'ingresso, oltre la modifica della quota del terreno sia nella zona di servitù sia sulla stradella di accesso al fondo esclusivo. Pertanto, sarebbe stato utile nel corso dei sopralluoghi poter accedere al fondo per rilevare alcune quote, che avrebbero Pt_1 inconfutabilmente dimostrato che anche la variazione della quota in ditta Pt_1 produce un aggravio della possibilità di accesso al fondo CP_6
Infatti, dal raffronto tra le varie foto reperite dal sistema di applicazione Google-
Street View (Cfr. Foto 16-17-18-19-20-21) e quelle allegate agli atti di causa (Cfr.
Foto 22-23-24) oltre a quelle scattate nel corso dei sopralluoghi (Cfr. Foto 25-26-27), si evince chiaramente che la situazione dei luoghi è stata completamente stravolta.
Le osservazioni del CTP sono pertinenti la liceità della modifica delle quote Per_3 sul terreno privo di servitù del ma contrastano con la buona regola tecnica di Pt_1 costruzione stradale oltre a danneggiare direttamente il fondo servente, in ditta CP_6 il quale viene privato del diritto di accesso riconosciuto dalla dante causa CP_7
, ossia dalla precedente proprietaria dell'intero fondo. Ulteriormente è vero
[...]
8 affermare che l' non può modificare, anch'egli, le quote nel fondo gravato dalla CP_6
servitù; di fatto, come già riferito, avendo innalzato la quota della sua rampa, ha posto in essere un innalzamento della quota stradale nel terreno servente.
Lo stato post-lavori del ripristino di accesso alla rampa, eseguito sotto la direzione del CTU mostra in maniera evidente, che la naturale pendenza sfocia all'esterno Per_5 dell'intera area privata ed addirittura sulla provinciale. Quindi il maggiore innalzamento della rampa Amata, circa cm 28, non trova fondamento nelle conclusioni di paragone del CTP rapportate al punto 107 del rilievo-frazionamento, bensì Per_3 nella normale restituzione a tavolino delle risultanze dei rilievi eseguiti, dove in metro di comparazione si può benissimo riscontrare che la pendenza della rampa senza il CP_6
sopralzo dei 28 cm, assume un raccordo “naturale” sia col terreno servente che con il confine della strada provinciale (Cfr. foto ATP n.35-36 contro foto 37-38).”
Ebbene, dalle risultanze della CTU e dal confronto delle foto allegate è possibile evincere che fino ai lavori eseguiti da entrambe le parti negli anni 2012 e 2013 i due fondi erano complanari. Solo a seguito di tali lavori si è verificato un dislivello tra i terreni, che dapprima non ha consentito l'esercizio del diritto di servitù di passaggio all' e CP_6 successivamente, dopo l'esecuzione dell'ordinanza possessoria, non consente oggi l'accesso carrabile al Pt_1
Il consulente ha accertato che a causa dei già menzionati lavori, successivi all'acquisto effettuato dall'attore, sia stata modificata la quota in entrambi gli immobili, con un incremento approssimato di circa 28 cm da parte dei convenuti, e che tale pendenza sfocia all'esterno dell'intera area privata e addirittura sulla strada provinciale.
Sebbene l nell'eseguire le operazioni di ripristino dell'accesso al proprio CP_6 fondo si sia attenuto ai provvedimenti giudiziari emessi dall'intestato Tribunale, si rileva che tali provvedimenti, avendo avuto riguardo alla sola lesione possessoria subita dal ricorrente, non hanno tenuto conto dell'innalzamento di quota operato da parte convenuta.
Alla luce di tali considerazioni, accertato che parte convenuta ha innalzato illecitamente la quota del proprio immobile di cm 28, la relativa domanda deve essere accolta in parte qua, con conseguente obbligo al ripristino dello stato dei luoghi consistente nell'abbassamento della quota del terreno di cm 28.
Infondata risulta, invece, la domanda di condanna dei convenuti all'esecuzione dei lavori ed opere necessarie alla realizzazione di un comodo e regolare accesso carrabile al terreno di parte attrice.
9 Per come accertato in sede peritale, anche il ha alterato lo stato dei luoghi, Pt_1
eseguendo lavori che hanno cagionato un illegittimo abbassamento della quota del proprio immobile di circa 38 cm, nonostante la diffida del Controparte_8
al rispetto di tali quote, sicché anche l'attore, al fine di ottenere un accesso
[...]
complanare, dovrebbe adeguare la quota del proprio immobile nella misura indicata dal
CTU.
Risulta conseguentemente infondata la domanda di risarcimento dei danni proposta da parte attrice, per aver i convenuti reso inaccessibile l'immobile all'attore. Tale situazione non è infatti stata determinata dalla condotta dei convenuti, ma si sarebbe egualmente verificata a causa dell'avvenuta alterazione dello lo stato dei luoghi da parte dello stesso attore, il quale, a norma dell'art. 1227 c.c., non ha quindi diritto ad ottenere il risarcimento dei danni che si sarebbero comunque prodotti a causa della sua stessa condotta.
In ragione della reciproca soccombenza, le spese di giudizio devono essere interamente compensate.
Le spese di CTU del procedimento di ATP R.G. 864/2015 vanno definitivamente poste a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuna.
P. Q. M.
Il Tribunale di Patti, Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico Dott. Giovanni
Genovese, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n° 146/2018 del Registro
Generale Contenzioso, così decide:
1) accoglie la domanda di parte attrice di accertamento dell'avvenuto innalzamento, da parte dei convenuti, della quota del proprio fondo di 28 cm e, per l'effetto condanna i convenuti al ripristino dello stato dei luoghi, consistente nell'abbassamento della quota del terreno di 28 cm;
2) rigetta le ulteriori domande proposte da parte attrice;
3) compensa interamente le spese di giudizio;
4) pone le spese di CTU del procedimento di ATP R.G. 864/2015 definitivamente a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuna.
Patti, 17/06/2025 Il Giudice Dott. Giovanni Genovese
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