Articolo 27 della Legge 27 ottobre 1966, n. 910
Articolo 26Articolo 28
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24 novembre 1966
Art. 27. (Rimboschimenti di competenza dello Stato)

Gli interventi di cui all' articolo 39 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 , sono effettuati a totale carico dello Stato anche nei comprensori di bonifica montana.
Sono pure a totale carico dello Stato le opere di consolidamento delle dune e sabbie mobili dei litorali, sempre che siano inclusi in zone vincolate ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 .
Entrata in vigore il 24 novembre 1966