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Sentenza 19 aprile 2025
Sentenza 19 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/04/2025, n. 3352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3352 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 42496/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Alessandro Petrucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 42496/2023 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
GARAVAGLIA FEDERICA e , elettivamente domiciliato in alcide de gasperi 20013
MAGENTApresso il difensore avv. GARAVAGLIA FEDERICA
ATTORI contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._3
(C.F. ), Controparte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI Controparte_3 C.F._4
MOLFETTA GIULIA e elettivamente domiciliato in PIAZZA LIBERAZIONE, 6 20013 MAGENTA presso il difensore avv. DI MOLFETTA GIULIA
CONVENUTI
(C.F. , Controparte_4 C.F._5
(C.F. ), Controparte_5 C.F._6
CONVENUTI - CONTUMACI
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e hanno convenuto in giudizio , Parte_1 Parte_2 Controparte_1
, , e Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
per sentir accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
In via principale, nel merito:
pagina 1 di 5 - Accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1158 c.c. l'avvenuto acquisto, per intervenuto usucapione, della proprietà dell'androne comune sito in Mesero (MI), censito Parte_3 rispettivamente al N.C.E.U. al foglio 7, mapp. 4, a favore dell'attore, per avere quest'ultimo mantenuto il possesso di beni in modo continuato, pacifico, pubblico e non interrotto da oltre venta anni e conseguentemente ordinare al Conservatore dei Registri immobiliari di Pavia la trascrizione dell'emananda sentenza ed al titolare dell'Uffici Tecnico Erariale di provvedere alle conseguenti volturazioni, con esonero di responsabilità
Il 9 gennaio 2024 si sono costituiti in giudizio , , Controparte_1 Controparte_2
, aderendo all'avversa domanda e così concludendo: Controparte_3
“In via principale, nel merito:
- Accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1158 c.c. l'avvenuto acquisto, per intervenuto usucapione, della proprietà dell'androne comune sito in Mesero (MI), censito Parte_3 rispettivamente al N.C.E.U. al foglio 7, mapp. 4, a favore del Sig. e della Sig.ra Parte_1
, per avere mantenuto il possesso di beni in modo continuato, pacifico, pubblico e Parte_2 non interrotto da oltre venta anni e conseguentemente ordinare al Conservatore dei Registri immobiliari di Pavia la trascrizione dell'emananda sentenza ed al titolare dell'Uffici Tecnico Erariale di provvedere alle conseguenti volturazioni, con esonero di responsabilità;
- Compensare le spese di lite del presente giudizio, attesa l'adesione alla domanda.
Non si sono costituiti e . Controparte_4 Controparte_5
Il g.i. – con decreto ex art. 171 – bis c.p.c. del 17 gennaio 2024 - ha dichiarato la nullità della notificazione in loro confronto, disponendone la rinnovazione e fissato la nuova udienza di comparizione ex art. 183 c.p.c. al 3 luglio 2024. Il 29 aprile 2024 ha emesso il secondo decreto ex art..
171 – bis c.p.c. rilevando la regolarità e la tempestività delle notifiche rinnovate e dichiarando la contumacia di e , comunque non costituitisi, Controparte_4 Controparte_5 confermando la già fissata udienza. In quella sede ha:
• ritenuto inammissibili i capitoli di prova orale dedotti dalla parte attrice in citazione poiché aventi ad oggetto circostanze documentali o da provarsi documentalmente (cap. 1, 2) genericamente formulate (cap, 3)
• ammesso i capitoli di prova dedotti in citazione sub 4 e 5 tanto per interrogatorio formale dei convenuti non costituiti tanto per testimoni (con quelli indicati in citazione);
• fissato l'udienza del 15 ottobre 2024 per l'assunzione delle prove delegando per l'incombente la G.O.P. dott.ssa Francesca Malesci Baccani.
In quella sede il patrono attoreo ha dato atto del mancato perfezionamento della notificazione dell'intimato interrogatorio formale in confronto dei convenuti contumaci (nonostante la loro perdurante residenza), sono stati escussi i testi , e . Al Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 suo esito la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale e decisione all'udienza del 19 marzo 2025. I patroni costituiti hanno precisato le conclusioni come da verbale ribadendo le rispettive posizioni processuali ed il Tribunale ha trattenuto la causa in decisione ex art. 281 – sexies comma terzo c.p.c..
La domanda è fondata a va accolta.
Sono noti gli elementi costitutivi della prescrizione acquisitiva ventennale (diritti reali su beni immobili):
pagina 2 di 5 - il corpus possessionis inteso quale compimento di attività materiali che manifestano il dominio esclusivo (o pro quota) sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso pieno altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene, non essendo al riguardo sufficienti, atti, soltanto, di gestione consentiti dal proprietario o anche atti tollerati dallo stesso titolare del diritto dominicale;
- l'animus possidendi consistente nella volontà di esercitare sulla cosa una signoria corrispondente alla proprietà o ad altro diritto reale (anche pro quota); esso non si può limitare ad semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore ed, anzi, secondo la giurisprudenza e dottrina maggioritaria, può, eventualmente, essere desunto in via presuntiva dal corpus possessionis, se l'attività svolta corrispondente all'esercizio del potere sulla cosa nomine proprio, vantando per sè il diritto corrispondente al possesso in contrapposizione con quello del titolare della cosa (anche nella forma esclusiva – Cass. II, 16 aprile 2015, n. 7821).
Va specificato, peraltro, che il partecipante alla comunione il quale intenda dimostrare l'intenzione di possedere non a titolo di compossesso, ma di possesso esclusivo ("uti dominus"), non ha la necessità di compiere atti di "interversio possessionis" alla stregua dell'art. 1164 cod. civ., dovendo, peraltro, il mutamento del titolo consistere in atti integranti un comportamento durevole, tali da evidenziare un possesso esclusivo ed "animo domini" della cosa, incompatibili con il permanere del compossesso altrui (infra Cass. VI-II, Ord. 19 ottobre 2017, n. 24781; Cass. II, 12 aprile 2018, n. 9100) gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene (Cass. II, 20 settembre 2007, n. 19478). All'inverso non sono al riguardo sufficienti atti soltanto di gestione, consentiti al singolo compartecipante o anche atti familiarmente tollerati dagli altri, o ancora atti che, comportando solo il soddisfacimento di obblighi o erogazione di spese per il miglior godimento della cosa comune, non possono dare luogo ad un'estensione del potere di fatto sulla cosa nella sfera di altro compossessore (Cass.16841/2005).
Il condomino può usucapire l'altrui quota indivisa del bene comune attraverso l'estensione del possesso medesimo in termini di esclusività. Il mutamento del titolo, ai sensi dell'art. 1102 comma 2 c.c., deve concretarsi in atti integranti un comportamento durevole, tale da manifestare un possesso esclusivo con animo domini, incompatibile con il permanere del compossesso altrui sulla stessa cosa. In definitiva, a fondamento della dedotta usucapione devono porsi degli atti, univocamente rivolti contro i compossessori, tali da rendere riconoscibile a costoro l'intenzione di non possedere più come semplice compossessore, ma come possessore esclusivo. Ciò posto, la prova del possesso ad usucapionem - vale a dire dei suoi elementi costitutivi, configurati dal potere generico sulla cosa e dalla esteriorizzazione di tale potere in attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà, protratti per un congruo periodo di tempo - riguarda una situazione di fatto e, perciò, costituisce un giudizio rimesso al giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità, se motivato in modo logicamente corretto e sufficiente (Cass. II, 31 agosto 2015, n. 17321; Cass. II, 6 giugno 2015, n. 11903).
Gli attori hanno dimostrato i propri assunti attraverso la prova documentale e orale.
In limine litis appare necessario identificare in modo chiaro l'oggetto del possesso esclusivo esteso dagli attori ovvero il c.d. androne (che tale funzione non più ha oramai) attraverso la restituzione grafica di uno stralcio della scheda catastale prodotta in giudizio e colorata in tinta gialla.
pagina 3 di 5 (infra doc. 3 fasc. ) Pt_1
Essa costituisce catastalmente una porzione del più ampio mappale 4 del foglio 7 del N.C.U.E. della
Comune di Mesero (Mi). Parte_3
Come anticipato gli attori hanno dimostrato la propria estensione del possesso ai fini dell'esecuzione attraverso:
- la produzione delle istantanee fotografiche dello stato dei luoghi (infra doc. 4 fasc. ) Pt_1 che dimostrano il cambiamento radicale che ha subito il citato androne divenendo, di fatto, un locale autorimessa e ripostiglio nella disponibilità esclusiva degli attori;
- la conferma di tali circostanze da parte dei testimoni escussi, in particolare di
[...]
che ha ricordato come i primi “hanno montato una porta basculante a chiusura Tes_2 dell'androne…” precisando di essere “a conoscenza della circostanza poiché abitavo in quella cascina da quando sono nato fino al 1986 e poi ho sempre continuato a frequentare la cascina perché andavo e vado tuttora a trovare mia PO ” e specificando che:” Sig Pt_2 Pt_1
e la GN , mia PO, utilizzavano l'androne comune come
[...] Parte_2 deposito. Io personalmente ho visto che mettevano biciclette e tagliaerba e altre cose per il giardino “nonché che ha ribadito:” utilizzavano l'androne comune come Testimone_3 deposito. Preciso che mettevano e mettono tuttora attrezzi da giardino e biciclette, sedie e tavoli”. Dichiarazioni rese da testi in rapporto di parentela con le parti ma aventi una conoscenza diretta dello stato dei luoghi da oltre un ventennio antecedente all'odierna domande avendo vissuti all'interno della ove si trova l'ente usucapendo. Pt_3
A conferma di tali acquisizioni, poi, non può certo sottacersi la posizione assertiva dei convenuti costituiti , , che hanno Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 riconosciuto l'altrui estensione del possesso in esclusivo e l'intervenuta usucapione attorea. Non può assumere il valore di una confessione giudiziale o, meglio, di un'ammissione dei fatti rilevante ex art. 115 coma secondo c.p.c. in quanto non si sono costituiti tutti i litisconsorti necessari;
purtuttavia, rappresenta un elemento indiziario grave ed univoco che corrobora le prove comunque assunte.
In definitiva va accertato l'intervenuto acquisto del diritto di piena proprietà per usucapione del c.d. androne (meglio descritto in citazione) sito in Mesero (MI), quale porzione del più Parte_3
pagina 4 di 5 ampio fondo censito al N.C.E.U. al foglio 7, mapp. 4, in favore di e Parte_1 [...]
. Parte_2
Le spese di lite vanno compensate fra le parti costituite vista la natura della domanda di usucapione e la posizione adesiva assunta dai convenuti costituiti.
Vanno dichiarate irripetibili nei confronti dei convenuti contumaci.
Si dà atto che la presente sentenza costituisce titolo idoneo alla trascrizione presso i RR.II. competenti ai sensi dell'art. 2651 c.c..
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni domanda o eccezione avversa
- in accoglimento della domanda, dichiara l'intervenuta usucapione in capo a Parte_1
e del diritto di proprietà esclusiva sul cespite definito “androne” ( e Parte_2 meglio descritto in citazione e in parte motiva) sito in Mesero (MI), quale Parte_3 porzione del più ampio fondo censito al N.C.E.U. al foglio 7, mapp. 4;
- compensa le spese di lite tra e , da un lato, e Parte_1 Parte_2 [...]
, , , dall'altro; CP_1 Controparte_2 Controparte_3
- dichiara l'irripetibilità delle spese in confronto di e Controparte_4 CP_5
;
[...]
- dà atto che la presente sentenza costituisce titolo idoneo alla trascrizione presso i RR.II. competenti ai sensi dell'art. 2651 c.c..
Milano, 19 aprile 2025
Il Giudice
Alessandro Petrucci
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Alessandro Petrucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 42496/2023 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
GARAVAGLIA FEDERICA e , elettivamente domiciliato in alcide de gasperi 20013
MAGENTApresso il difensore avv. GARAVAGLIA FEDERICA
ATTORI contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._3
(C.F. ), Controparte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI Controparte_3 C.F._4
MOLFETTA GIULIA e elettivamente domiciliato in PIAZZA LIBERAZIONE, 6 20013 MAGENTA presso il difensore avv. DI MOLFETTA GIULIA
CONVENUTI
(C.F. , Controparte_4 C.F._5
(C.F. ), Controparte_5 C.F._6
CONVENUTI - CONTUMACI
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e hanno convenuto in giudizio , Parte_1 Parte_2 Controparte_1
, , e Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
per sentir accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
In via principale, nel merito:
pagina 1 di 5 - Accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1158 c.c. l'avvenuto acquisto, per intervenuto usucapione, della proprietà dell'androne comune sito in Mesero (MI), censito Parte_3 rispettivamente al N.C.E.U. al foglio 7, mapp. 4, a favore dell'attore, per avere quest'ultimo mantenuto il possesso di beni in modo continuato, pacifico, pubblico e non interrotto da oltre venta anni e conseguentemente ordinare al Conservatore dei Registri immobiliari di Pavia la trascrizione dell'emananda sentenza ed al titolare dell'Uffici Tecnico Erariale di provvedere alle conseguenti volturazioni, con esonero di responsabilità
Il 9 gennaio 2024 si sono costituiti in giudizio , , Controparte_1 Controparte_2
, aderendo all'avversa domanda e così concludendo: Controparte_3
“In via principale, nel merito:
- Accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1158 c.c. l'avvenuto acquisto, per intervenuto usucapione, della proprietà dell'androne comune sito in Mesero (MI), censito Parte_3 rispettivamente al N.C.E.U. al foglio 7, mapp. 4, a favore del Sig. e della Sig.ra Parte_1
, per avere mantenuto il possesso di beni in modo continuato, pacifico, pubblico e Parte_2 non interrotto da oltre venta anni e conseguentemente ordinare al Conservatore dei Registri immobiliari di Pavia la trascrizione dell'emananda sentenza ed al titolare dell'Uffici Tecnico Erariale di provvedere alle conseguenti volturazioni, con esonero di responsabilità;
- Compensare le spese di lite del presente giudizio, attesa l'adesione alla domanda.
Non si sono costituiti e . Controparte_4 Controparte_5
Il g.i. – con decreto ex art. 171 – bis c.p.c. del 17 gennaio 2024 - ha dichiarato la nullità della notificazione in loro confronto, disponendone la rinnovazione e fissato la nuova udienza di comparizione ex art. 183 c.p.c. al 3 luglio 2024. Il 29 aprile 2024 ha emesso il secondo decreto ex art..
171 – bis c.p.c. rilevando la regolarità e la tempestività delle notifiche rinnovate e dichiarando la contumacia di e , comunque non costituitisi, Controparte_4 Controparte_5 confermando la già fissata udienza. In quella sede ha:
• ritenuto inammissibili i capitoli di prova orale dedotti dalla parte attrice in citazione poiché aventi ad oggetto circostanze documentali o da provarsi documentalmente (cap. 1, 2) genericamente formulate (cap, 3)
• ammesso i capitoli di prova dedotti in citazione sub 4 e 5 tanto per interrogatorio formale dei convenuti non costituiti tanto per testimoni (con quelli indicati in citazione);
• fissato l'udienza del 15 ottobre 2024 per l'assunzione delle prove delegando per l'incombente la G.O.P. dott.ssa Francesca Malesci Baccani.
In quella sede il patrono attoreo ha dato atto del mancato perfezionamento della notificazione dell'intimato interrogatorio formale in confronto dei convenuti contumaci (nonostante la loro perdurante residenza), sono stati escussi i testi , e . Al Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 suo esito la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale e decisione all'udienza del 19 marzo 2025. I patroni costituiti hanno precisato le conclusioni come da verbale ribadendo le rispettive posizioni processuali ed il Tribunale ha trattenuto la causa in decisione ex art. 281 – sexies comma terzo c.p.c..
La domanda è fondata a va accolta.
Sono noti gli elementi costitutivi della prescrizione acquisitiva ventennale (diritti reali su beni immobili):
pagina 2 di 5 - il corpus possessionis inteso quale compimento di attività materiali che manifestano il dominio esclusivo (o pro quota) sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso pieno altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene, non essendo al riguardo sufficienti, atti, soltanto, di gestione consentiti dal proprietario o anche atti tollerati dallo stesso titolare del diritto dominicale;
- l'animus possidendi consistente nella volontà di esercitare sulla cosa una signoria corrispondente alla proprietà o ad altro diritto reale (anche pro quota); esso non si può limitare ad semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore ed, anzi, secondo la giurisprudenza e dottrina maggioritaria, può, eventualmente, essere desunto in via presuntiva dal corpus possessionis, se l'attività svolta corrispondente all'esercizio del potere sulla cosa nomine proprio, vantando per sè il diritto corrispondente al possesso in contrapposizione con quello del titolare della cosa (anche nella forma esclusiva – Cass. II, 16 aprile 2015, n. 7821).
Va specificato, peraltro, che il partecipante alla comunione il quale intenda dimostrare l'intenzione di possedere non a titolo di compossesso, ma di possesso esclusivo ("uti dominus"), non ha la necessità di compiere atti di "interversio possessionis" alla stregua dell'art. 1164 cod. civ., dovendo, peraltro, il mutamento del titolo consistere in atti integranti un comportamento durevole, tali da evidenziare un possesso esclusivo ed "animo domini" della cosa, incompatibili con il permanere del compossesso altrui (infra Cass. VI-II, Ord. 19 ottobre 2017, n. 24781; Cass. II, 12 aprile 2018, n. 9100) gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene (Cass. II, 20 settembre 2007, n. 19478). All'inverso non sono al riguardo sufficienti atti soltanto di gestione, consentiti al singolo compartecipante o anche atti familiarmente tollerati dagli altri, o ancora atti che, comportando solo il soddisfacimento di obblighi o erogazione di spese per il miglior godimento della cosa comune, non possono dare luogo ad un'estensione del potere di fatto sulla cosa nella sfera di altro compossessore (Cass.16841/2005).
Il condomino può usucapire l'altrui quota indivisa del bene comune attraverso l'estensione del possesso medesimo in termini di esclusività. Il mutamento del titolo, ai sensi dell'art. 1102 comma 2 c.c., deve concretarsi in atti integranti un comportamento durevole, tale da manifestare un possesso esclusivo con animo domini, incompatibile con il permanere del compossesso altrui sulla stessa cosa. In definitiva, a fondamento della dedotta usucapione devono porsi degli atti, univocamente rivolti contro i compossessori, tali da rendere riconoscibile a costoro l'intenzione di non possedere più come semplice compossessore, ma come possessore esclusivo. Ciò posto, la prova del possesso ad usucapionem - vale a dire dei suoi elementi costitutivi, configurati dal potere generico sulla cosa e dalla esteriorizzazione di tale potere in attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà, protratti per un congruo periodo di tempo - riguarda una situazione di fatto e, perciò, costituisce un giudizio rimesso al giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità, se motivato in modo logicamente corretto e sufficiente (Cass. II, 31 agosto 2015, n. 17321; Cass. II, 6 giugno 2015, n. 11903).
Gli attori hanno dimostrato i propri assunti attraverso la prova documentale e orale.
In limine litis appare necessario identificare in modo chiaro l'oggetto del possesso esclusivo esteso dagli attori ovvero il c.d. androne (che tale funzione non più ha oramai) attraverso la restituzione grafica di uno stralcio della scheda catastale prodotta in giudizio e colorata in tinta gialla.
pagina 3 di 5 (infra doc. 3 fasc. ) Pt_1
Essa costituisce catastalmente una porzione del più ampio mappale 4 del foglio 7 del N.C.U.E. della
Comune di Mesero (Mi). Parte_3
Come anticipato gli attori hanno dimostrato la propria estensione del possesso ai fini dell'esecuzione attraverso:
- la produzione delle istantanee fotografiche dello stato dei luoghi (infra doc. 4 fasc. ) Pt_1 che dimostrano il cambiamento radicale che ha subito il citato androne divenendo, di fatto, un locale autorimessa e ripostiglio nella disponibilità esclusiva degli attori;
- la conferma di tali circostanze da parte dei testimoni escussi, in particolare di
[...]
che ha ricordato come i primi “hanno montato una porta basculante a chiusura Tes_2 dell'androne…” precisando di essere “a conoscenza della circostanza poiché abitavo in quella cascina da quando sono nato fino al 1986 e poi ho sempre continuato a frequentare la cascina perché andavo e vado tuttora a trovare mia PO ” e specificando che:” Sig Pt_2 Pt_1
e la GN , mia PO, utilizzavano l'androne comune come
[...] Parte_2 deposito. Io personalmente ho visto che mettevano biciclette e tagliaerba e altre cose per il giardino “nonché che ha ribadito:” utilizzavano l'androne comune come Testimone_3 deposito. Preciso che mettevano e mettono tuttora attrezzi da giardino e biciclette, sedie e tavoli”. Dichiarazioni rese da testi in rapporto di parentela con le parti ma aventi una conoscenza diretta dello stato dei luoghi da oltre un ventennio antecedente all'odierna domande avendo vissuti all'interno della ove si trova l'ente usucapendo. Pt_3
A conferma di tali acquisizioni, poi, non può certo sottacersi la posizione assertiva dei convenuti costituiti , , che hanno Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 riconosciuto l'altrui estensione del possesso in esclusivo e l'intervenuta usucapione attorea. Non può assumere il valore di una confessione giudiziale o, meglio, di un'ammissione dei fatti rilevante ex art. 115 coma secondo c.p.c. in quanto non si sono costituiti tutti i litisconsorti necessari;
purtuttavia, rappresenta un elemento indiziario grave ed univoco che corrobora le prove comunque assunte.
In definitiva va accertato l'intervenuto acquisto del diritto di piena proprietà per usucapione del c.d. androne (meglio descritto in citazione) sito in Mesero (MI), quale porzione del più Parte_3
pagina 4 di 5 ampio fondo censito al N.C.E.U. al foglio 7, mapp. 4, in favore di e Parte_1 [...]
. Parte_2
Le spese di lite vanno compensate fra le parti costituite vista la natura della domanda di usucapione e la posizione adesiva assunta dai convenuti costituiti.
Vanno dichiarate irripetibili nei confronti dei convenuti contumaci.
Si dà atto che la presente sentenza costituisce titolo idoneo alla trascrizione presso i RR.II. competenti ai sensi dell'art. 2651 c.c..
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni domanda o eccezione avversa
- in accoglimento della domanda, dichiara l'intervenuta usucapione in capo a Parte_1
e del diritto di proprietà esclusiva sul cespite definito “androne” ( e Parte_2 meglio descritto in citazione e in parte motiva) sito in Mesero (MI), quale Parte_3 porzione del più ampio fondo censito al N.C.E.U. al foglio 7, mapp. 4;
- compensa le spese di lite tra e , da un lato, e Parte_1 Parte_2 [...]
, , , dall'altro; CP_1 Controparte_2 Controparte_3
- dichiara l'irripetibilità delle spese in confronto di e Controparte_4 CP_5
;
[...]
- dà atto che la presente sentenza costituisce titolo idoneo alla trascrizione presso i RR.II. competenti ai sensi dell'art. 2651 c.c..
Milano, 19 aprile 2025
Il Giudice
Alessandro Petrucci
pagina 5 di 5