Ordinanza cautelare 21 marzo 2024
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 05/01/2026, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00108/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01862/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1862 del 2024, proposto da
LE AN, AN LA, ES AN e LA AN, rappresentati e difesi dall'avvocato LE AN, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Umberto Maria Sclafani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
per l'annullamento
previa sospensione
- della Determinazione Dirigenziale del 16/11/2023 a firma del Direttore Area Edilizia Privata – Ufficio Disciplina Edilizia Municipio Roma V, n. rep. CF/3013/2023 del 16/11/2023 – n. prot. CF/219279/2023 dell’16/11/2023, avente ad oggetto: “ provvedimento di ingiunzione a rimuovere o demolire gli interventi di ristrutturazione edilizia, abusivamente realizzati a Roma, Via di Tor Pignattara n. 18 e di pagamento della sanzione pecuniaria amministrativa, ai sensi degli art. 33 D.P.R. 380/2002 – art. 16 Legge R.L. 1572008 e art. 6 bis, comma 5, D.P.R. 380/2001 (UDE 26/2023 – VF/2023/16017 ns. prot. CF/2023/52560) ”, notificata, quanto alla sig.ra LA AN in data 22/11/2023, quanto ai rimanenti ricorrenti in data 29/11/2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2025 il dott. EP HE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con atto di gravame notificato e depositato nei termini di rito, i ricorrenti avversavano la determinazione dirigenziale rep. n. 3013 del 16 novembre 2023 del Municipio V di Roma Capitale con cui veniva loro ingiunto di rimuovere gli interventi di ristrutturazione edilizia asseritamente realizzati in forma abusiva in Roma alla via di Tor Pignattara n. 18, oltre al pagamento della sanzione pecuniaria di Euro 1.000,00 prevista dall’art. 6- bis del d.P.R. n. 380/2001.
In sintesi, essi esponevano di essere comproprietari dell’immobile in questione, condotto in locazione commerciale da una società di capitali a far data dal 1° maggio 2015 che ivi gestisce un’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
Come risultante, a loro dire, dalla planimetria dei locali allegata al contratto di locazione, l’immobile comprende due aree denominate “ area cortilizia e giardino ” che, all’atto della concessione in locazione del bene, risultavano, conformemente alla rappresentazione grafica, del tutto libere da manufatti e costruzioni, mentre altre porzioni dell’immobile (destinate a servizi e celle frigo) risultavano successivamente legittimate per effetto di concessione edilizia in sanatoria.
Tuttavia, essendo a loro parere inequivoco che le opere abusive contestate fossero state eseguite dalla società conduttrice in locazione dei locali, con il provvedimento gravato Roma Capitale avrebbe rivolto ad essi (e solamente a loro) l’ingiunzione a rimuovere gli abusi contestati (consistenti nella realizzazione: di una tettoia di mq. 54 in legno a due falde; di una pergotenda motorizzata di metri 10,00 x 4,10; di due gazebi di metri 3,00 x 3,00 ed altezza di m. 2,50; di un piccolo vano di mq. 1,40 x 4,10 avente altezza di m. 3,30; di una diversa distribuzione interna di una parte dell’originario locale già oggetto di sanatoria), senza rivolgere intimazione alcuna anche alla conduttrice dei locali.
Tale circostanza veniva rilevata con nota inviata tramite posta elettronica certificata dai ricorrenti al Municipio V l’8 aprile 2023 in riscontro alla comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio – con la quale si invitava l’amministrazione a provvedere a notificare l’intimazione – senza che, tuttavia, essa venisse positivamente valutata dall’amministrazione la quale, tra l’altro, avrebbe omesso di considerare anche la dichiarazione sostitutiva di atto notorio trasmessa dal legale rappresentante della società conduttrice, con la quale essa aveva ammesso la propria responsabilità in ordine alla commissione degli illeciti edilizi contestati.
Contro il provvedimento avversato, essi muovevano un unico mezzo di gravame, col quale denunciano la violazione degli artti. 31, commi 1 e 2 del d.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 16, comma 1, della L.R. n. 15/2008, lamentando che i destinatari delle sanzioni demolitorie e pecuniarie previste per la realizzazione di manufatti abusivi debbano necessariamente ed obbligatoriamente essere indicati e considerati, in forma non alternativa ma congiunta, il proprietario e lo stesso responsabile dell’abuso, con conseguente illegittimità della determinazione gravata, la quale avrebbe ingiustamente addossato ai soli ricorrenti, in qualità di comproprietari dell’immobile, le conseguenze di un abuso commesso da altri.
Si concludeva il ricorso con la domanda di sospensione cautelare degli effetti dell’atto impugnato.
Roma Capitale si costituiva in giudizio eccependo l’inammissibilità per difetto di interesse dell’impugnazione con riferimento alla sanzione pecuniaria – risultando essa già pagata anteriormente alla proposizione del ricorso – e, per il resto, contestando, nel merito, la fondatezza delle pretese avversarie.
Con ordinanza n. 1132 del 21 marzo 2024, rimasta inoppugnata, la domanda ex art. 55 c.p.a. veniva respinta.
In vista della discussione in pubblica udienza del merito dell’affare, nessuna delle parti depositava alcunché per cui, all’udienza pubblica del 19 dicembre 2025, la causa passava in decisione.
Ritiene il Collegio che, in disparte la questione relativa all’inammissibilità per carenza di interesse dell’impugnazione di una sanzione pecuniaria già adempiuta, non sussistano ragioni per discostarsi dalle conclusioni raggiunte in sede cautelare le quali, di per sé, comportano il completo rigetto del ricorso.
Ed infatti, costituisce insegnamento pacificamente seguito in giurisprudenza, che “ Il proprietario di una costruzione abusiva può essere destinatario dell'ordine di demolizione, senza che sia necessario stabilire se egli sia responsabile dell'abuso, poiché l'art. 31, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001 si limita a prevedere la legittimazione passiva del proprietario non responsabile all'esecuzione dell'ordine di demolizione, senza richiedere l'effettivo accertamento di una qualche sua responsabilità. L'estraneità del proprietario alla commissione degli abusi è irrilevante, dal momento che la misura demolitoria può essere legittimamente irrogata nei confronti del proprietario del bene, anche se diverso dal responsabile dell'abuso e anche se estraneo alla commissione dell'abuso stesso e ciò in quanto l'abusività dell'opera è una connotazione di natura reale, la quale segue l'immobile anche nei successivi trasferimenti del medesimo, con la conseguenza che la demolizione è, di regola, atto dovuto e prescinde dall'attuale possesso del bene e dalla coincidenza del proprietario con il realizzatore dell'abuso edilizio ” (Cons. St., sez. VII, n. 9141/2025; in senso del tutto analogo, nella giurisprudenza di questa Sezione, T.A.R. Lazio – Roma, sez. II- bis , n. 16555/2025; n. 16457/2025; Cons. St., sez. III, n. 7518/2025).
Oltretutto, come rilevato e documentalmente comprovato da Roma Capitale, sussistono fondati dubbi che la ricostruzione fattuale offerta dai ricorrenti corrisponda al vero, stante la presenza in atti di una pluralità di aerofotografie, ricavate dall’applicazione “ Google Earth ” (sulla cui rilevanza a fini probatori vedasi, di recente, Cons. St., sez. IV, n. 9069/2025 e prevedenti ivi richiamati), dalle quali risulta che l’area cortilizia ed a giardino indicata nella planimetria allegata al contratto di locazione stipulato nel 2015 tra i ricorrenti e la società che gestisce l’attività ristorativa ivi insediata è occupata da pergotende e tettoie sin dal mese di luglio del 2007, ossia in epoca ben anteriore all’avvio della concessione in locazione.
In definitiva, quindi, il ricorso è del tutto privo di fondamento e va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in favore di Roma Capitale, nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di Roma Capitale, che liquida in Euro 4.000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
MI FR, Presidente
EP HE, Referendario, Estensore
Christian Corbi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EP HE | MI FR |
IL SEGRETARIO