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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 22/12/2025, n. 895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 895 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1285/2024 R.G
Tribunale Ordinario di Terni
VERBALE DI UDIENZA DEL 22/12/2025
- Letti gli atti;
- Lette le note scritte;
il Giudice
Si ritira in camera di consiglio e, all'esito, deposita la seguente sentenza ai sensi degli artt. 127- ter e 281sexies cod. proc. civ.
Il Giudice
SO LL
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Terni in persona del giudice dott. SO LL ha pronunciato, dandone lettura, la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. 1285 R.G.A.C. dell'anno 2024 promossa
DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VISONE Parte_1 C.F._1
IO e dell'avv. PETTORINO FELICE, elettivamente domiciliato in VIA VENANZIO
MARONE 6 ISCHIA presso il difensore avv. VISONE IO
PARTE APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Controparte_1 P.IVA_1
LV (c.f. – PEC: “ – fax 0744- C.F._2 Email_1
549699), giusta procura a margine della comparsa di costituzione in primo grado ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Comunale sita in Piazza Ridolfi n. 1
PARTE APPELLATA pagina 1 di 6
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di appello ritualmente notificato impugnava la Parte_1 sentenza n. 633/2024 - emessa dal Giudice di Pace di Sez. I, all'esito del giudizio CP_1
R.G.N. 83/2023, pubblicata il 5.02.2024 e non notificata – nella parte in cui erroneamente, in assenza di alcuna prova documentale fornita, avrebbe “…ritenuto raggiunta la prova in ordine alla spedizione della c.a.n. sulla base della sola attestazione effettuata sulla relata di notifica, ad opera del messo notificatore, del numero e della presunta data di spedizione della c.a.n.”.
Il predetto errore motivazionale – asseritamente in conflitto con la giurisprudenza di legittimità citata dallo stesso appellante – avrebbe riguardato non solo i verbali di violazione del Codice della strada presupposti all'ingiunzione di pagamento notificata dal in data 4/8/2022 ma anche la precedente ingiunzione di Controparte_1 pagamento asseritamente notificata nell'anno 2018 - sempre adottata sulla base dei suddetti verbali di accertamento – per cui i rispettivi procedimenti di notificazione sarebbero nulli con la conseguente prescrizione del credito vantato dall'Amministrazione.
Con comparsa ritualmente depositata si costituiva il chiedendo il Controparte_1 rigetto dell'appello con condanna alle spese.
All'odierna udienza – sostituita ex art. 127-ter c.p.c. – la causa veniva discussa ex art. 281-sexies c.p.c.
2. L'appello è infondato.
Al riguardo, risulta opportuno rilevare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, con specifico riguardo alla notifica di atto impositivo (o processuale) tramite servizio postale secondo le previsioni della L. 20 novembre 1982 n. 890, è necessario distinguere tra l'ipotesi regolata dagli artt. 8 della Legge 20 novembre 1982 n. 890 e 140 cod. proc. civ. - connotata dal fatto che l'atto notificando non sia stato consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, e sia soltanto depositato presso l'ufficio postale (ovvero, nella notifica codicistica, presso la casa comunale) - e quella eseguita ai sensi degli artt. 139, comma 4, cod. proc. civ., e 7, comma 6, della L. 20 novembre 1982
n. 890, in cui la consegna dell'atto notificando sia avvenuta a persona diversa. La prova pagina 2 di 6 del perfezionamento del procedimento notificatorio deve essere fornita dal notificante attraverso la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (C.A.D.), soltanto nel primo caso, stante l'insufficienza dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima, e non anche nel secondo (cfr. Cass. n. 34824/2023).
Invero, come condivisibilmente già evidenziato da questo Tribunale, “…sul tema è utile richiamare l'orientamento della costante giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'ipotesi contenuta nell'art. 8 della L. n. 890 del 1982 si differenzia nettamente da quella dell'art. 139, quarto comma, c.p.c. ovvero dell'art. 7 L. n. 890 del 1982, disciplinanti i casi di consegna dell'atto notificato a persona diversa dal destinatario e che in tal caso prevedono che venga spedita a quest'ultimo una raccomandata
“semplice” che gli dia notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto medesimo. Tale, significativa, differenziazione normativa ha un senso evidente, posto che nei casi di consegna a “persona diversa” vi può essere una ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, trattandosi di persone
(famigliari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con lo stesso un rapporto che il legislatore riconosce come astrattamente idoneo a questo fine ed è per questo che ha prescelto una forma di comunicazione dell'avvenuta consegna garantita, ma semplificata” (Cass. SS.UU. n.
10012/2021 e successive conformi)…” (cfr. Trib. Terni, n. 504/2025).
In sostanza, in nessun caso nelle notifiche effettuate al portiere o al famigliare convivente, la mancanza della prova della ricezione della raccomandata informativa potrebbe essere assunta come motivo di nullità della notifica.
Nell'ipotesi regolata dall'art. 7 della legge n. 890/1982, quale quella di specie,
l'agente postale dovrà inviare al destinatario la comunicazione di avvenuta notifica (c.d.
CAN) in cui indicherà la data in cui è stato consegnato il plico e la persona che lo ha ricevuto;
dopo l'invio della CAN, l'agente postale deve annotare sulla ricevuta di ritorno del plico contenente l'atto giudiziario consegnato, il numero della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuta notifica (CAN) e la data dell'invio.
In questo caso, la notifica si ha per avvenuta nella data della consegna del plico contenente l'atto giudiziario e non nella data di consegna della CAN (cfr. Cass. n.
13432/2020 secondo cui l'art. 7, comma 6 della legge n. 890/1982 “…fa riferimento alla
pagina 3 di 6 “notizia dell'avvenuta notificazione”, così presupponendo che la notifica si sia già perfezionata, con la consegna del plico alla persona posta al servizio del destinatario”; si veda anche Cass. civ. n. 14722/2018 “E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 l. n. 890 del 1982, in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non richiede, per il perfezionamento della notifica a mezzo posta effettuata mediante consegna dell'atto a persona diversa dal destinatario, la
"ricezione" della raccomandata cd. informativa, come invece previsto nel caso di notifica a persone irreperibili ex artt. 140 c.p.c. ed 8, comma 2, l. n. 890 del 1982, atteso che la mancata estensione alla notifica, eseguita ai sensi del citato art. 7, degli interventi additivi richiesti dalla Corte costituzionale (sent. n. 3 del 2010), al fine di equiparare i procedimenti notificatori di cui agli artt. 140 c.p.c. ed 8, comma 2, l. n.
890 del 1982, trova ragione nella evidente diversità fenomenica contemplata dalle norme in comparazione - nell'un caso essendo stata eseguita la consegna dell'atto a persona abilitata e riceverlo, nell'altro difettando del tutto la materiale consegna dell'atto notificando - cui consegue la diversità degli adempimenti necessari al perfezionamento delle rispettive fattispecie notificatorie, nella prima ipotesi costituiti dalla sola "spedizione" della raccomandata, nell'altra occorrendo un "quid pluris" inteso a compensare il maggior deficit di conoscibilità, costituito dalla effettiva ricezione della raccomandata, ovvero, in assenza di ricezione, dal decorso di dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento. …” e
Cass. pen. n. 30628/2025 secondo cui “…la notifica a mezzo della posta eseguita al domicilio dichiarato mediante consegna dell'atto a persona abilitata diversa dal destinatario si perfeziona con la ricezione della relativa raccomandata, mentre
l'ulteriore comunicazione al destinatario preordinata ad informarlo del recapito dell'atto a soggetto abilitato, ex art. 7, comma 2, della legge 20 novembre 1982, n. 890, costituisce solo una modalità di rafforzamento della procedura di notificazione già perfezionatasi, con la conseguenza che non è necessaria la prova che il destinatario la abbia ricevuta, ma è sufficiente l'attestazione dell'invio (Sez. 3, n. 36241 del
21/02/2019, Biagini, Rv. 277583 - 01; Sez. 5, n. 3514 del 19/09/2018, dep. 2019,
[...]
, Rv. 275341 - 01; Sez. 5, n. 40481 del 18/05/2018, , Rv. 273886 - 01)…”; cfr. Per_1 Per_2 ancora Cass. n. 23194/2024 secondo cui “In tema di comunicazione a mezzo di raccomandata semplice dell'avvenuta notifica di un atto con consegna del plico a
pagina 4 di 6 persona diversa dal destinatario, l'attestazione di invio di tale raccomandata con
l'indicazione del solo numero e non del nome e dell'indirizzo del detto destinatario copre con fede privilegiata soltanto l'avvenuta spedizione di una raccomandata con il menzionato numero, con la conseguenza che la prova dell'invio al destinatario presso il suo indirizzo va fornita da chi è interessato a fare valere la ritualità della notifica, producendo la relativa ricevuta di spedizione o tramite altro idoneo mezzo di prova.”).
Ebbene, nel caso di specie, poiché nell'avviso di ricevimento l'agente postale ha indicato la data dell'11/4/2014, dell'11/7/2014 e del 7/3/2018 quale data di consegna del plico al portiere (che ha sottoscritto l'avviso rispettivamente del verbale di contestazione n. S/17654 del 02.03.2014, del verbale n. M/11309 del 11.06.2024 e dell'ingiunzione di pagamento del 26/2/2018), ha attestato l'invio della comunicazione (c.d. CAN) a mezzo di raccomandata semplice (indicandone il numero e la data di spedizione), deve ritenersi che il procedimento di notificazione sia stato correttamente eseguito atteso che la sua attestazione – fidefacente – si estende non solo all'invio della raccomandata con l'indicazione del solo numero ma anche al fatto che la stessa sia stata inviata al destinatario ed all'indirizzo riportato nello stesso avviso di ricevimento (cfr. in senso conforme, Cass. n. 18472/2018 che ha ritenuto conforme al principio sopra indicato - e poi ripreso dalla citata Cass. n. 23194/2024 - una decisione di secondo grado che aveva
“…ritenuto provato l'invio della raccomandata informativa, senza necessità che ne fosse prodotta la relativa ricevuta di spedizione, sul rilievo che nell'avviso di ricevimento della raccomandata contende il verbale di contestazione era presente
"l'attestazione di spedizione a cura dell'ufficiale postale completa dell'indicazione dei relativi estremi…La presenza - nell'avviso di ricevimento della raccomandata contenete il verbale di contestazione - della completa indicazione degli estremi della raccomandata informativa (e, dunque, non del solo numero di tale raccomandata, ma di tutte le indicazioni necessarie a fornire la prova della persona a cui essa era stata spedita e dell'indirizzo di spedizione) - soddisfano le esigenze probatorie a cui fa riferimento il principio di diritto espresso nelle sentenze sopra citate, rendendo quindi irrilevante, nella specie, la mancata produzione della ricevuta di spedizione…”).
Invero, l'invio della suddetta raccomandata “informativa” è attività successiva alla consegna del plico al portiere per cui l'indicazione nell'avviso di ricevimento – ove risulta già indicato il nominativo del destinatario ed il suo indirizzo – degli estremi della pagina 5 di 6 suddetta raccomandata (numero e data di spedizione), consentono di ritenere provata la ritualità della notifica.
Risulta destituita di fondamento anche l'ulteriore censura riproposta in questo grado da parte appellante in merito alla nullità delle suddette notifiche per omessa indicazione da parte dell'agente postale delle ricerche prescritte dal citato art. 7 della legge n. 892/1982.
Al riguardo, deve infatti convenirsi con quanto affermato dalla Suprema Corte secondo cui “È valida e non è affetta da nullità la notificazione a mezzo posta di un atto giudiziario effettuata, ai sensi dell'art. 7, comma 3, legge 20 novembre 1982, n. 890, nelle mani del portiere dello stabile, qualora l'agente postale gli abbia consegnato il plico raccomandato nell'assenza del destinatario e in mancanza delle altre persone indicate nel comma 2 del suddetto articolo, dovendosi presumere, fino a prova contraria, che tra le mansioni del custode del fabbricato rientri la distribuzione della posta ai destinatari che vi abitano. Non ha pertanto alcun rilievo la circostanza che la relazione di notifica non contenga l'attestazione del mancato rinvenimento delle persone abilitate a ricevere l'atto e delle loro vane ricerche” (cfr. Cass. n. 17733/2011,
Cass. n. 375/2008; contra Sez. U Cass., n. 1097 del 12/10/2000).
Deve quindi concludersi per il rigetto dell'atto di appello e la conferma della sentenza impugnata.
3. Le spese processuali possono essere compensate fra le parti attesa l'effettiva oscillazione giurisprudenziale in merito alla portata applicativa del principio di diritto sopra affermato dalla Suprema Corte (cfr. in senso conforme all'interpretazione condivisa dallo scrivente, Trib. Roma sent. n. 10629/2021; in senso contrario, Trib.
Napoli sent. n. 6437/2022, Trib. Cosenza sent. n. 69/2023).
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa indicata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa:
1. RGETTA l'appello e, per l'effetto, CONFERMA la sentenza impugnata;
2. COMPENSA le spese fra le parti.
Terni, 22 dicembre 2025
Il Giudice
SO LL
pagina 6 di 6
Tribunale Ordinario di Terni
VERBALE DI UDIENZA DEL 22/12/2025
- Letti gli atti;
- Lette le note scritte;
il Giudice
Si ritira in camera di consiglio e, all'esito, deposita la seguente sentenza ai sensi degli artt. 127- ter e 281sexies cod. proc. civ.
Il Giudice
SO LL
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Terni in persona del giudice dott. SO LL ha pronunciato, dandone lettura, la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. 1285 R.G.A.C. dell'anno 2024 promossa
DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VISONE Parte_1 C.F._1
IO e dell'avv. PETTORINO FELICE, elettivamente domiciliato in VIA VENANZIO
MARONE 6 ISCHIA presso il difensore avv. VISONE IO
PARTE APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Controparte_1 P.IVA_1
LV (c.f. – PEC: “ – fax 0744- C.F._2 Email_1
549699), giusta procura a margine della comparsa di costituzione in primo grado ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Comunale sita in Piazza Ridolfi n. 1
PARTE APPELLATA pagina 1 di 6
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di appello ritualmente notificato impugnava la Parte_1 sentenza n. 633/2024 - emessa dal Giudice di Pace di Sez. I, all'esito del giudizio CP_1
R.G.N. 83/2023, pubblicata il 5.02.2024 e non notificata – nella parte in cui erroneamente, in assenza di alcuna prova documentale fornita, avrebbe “…ritenuto raggiunta la prova in ordine alla spedizione della c.a.n. sulla base della sola attestazione effettuata sulla relata di notifica, ad opera del messo notificatore, del numero e della presunta data di spedizione della c.a.n.”.
Il predetto errore motivazionale – asseritamente in conflitto con la giurisprudenza di legittimità citata dallo stesso appellante – avrebbe riguardato non solo i verbali di violazione del Codice della strada presupposti all'ingiunzione di pagamento notificata dal in data 4/8/2022 ma anche la precedente ingiunzione di Controparte_1 pagamento asseritamente notificata nell'anno 2018 - sempre adottata sulla base dei suddetti verbali di accertamento – per cui i rispettivi procedimenti di notificazione sarebbero nulli con la conseguente prescrizione del credito vantato dall'Amministrazione.
Con comparsa ritualmente depositata si costituiva il chiedendo il Controparte_1 rigetto dell'appello con condanna alle spese.
All'odierna udienza – sostituita ex art. 127-ter c.p.c. – la causa veniva discussa ex art. 281-sexies c.p.c.
2. L'appello è infondato.
Al riguardo, risulta opportuno rilevare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, con specifico riguardo alla notifica di atto impositivo (o processuale) tramite servizio postale secondo le previsioni della L. 20 novembre 1982 n. 890, è necessario distinguere tra l'ipotesi regolata dagli artt. 8 della Legge 20 novembre 1982 n. 890 e 140 cod. proc. civ. - connotata dal fatto che l'atto notificando non sia stato consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, e sia soltanto depositato presso l'ufficio postale (ovvero, nella notifica codicistica, presso la casa comunale) - e quella eseguita ai sensi degli artt. 139, comma 4, cod. proc. civ., e 7, comma 6, della L. 20 novembre 1982
n. 890, in cui la consegna dell'atto notificando sia avvenuta a persona diversa. La prova pagina 2 di 6 del perfezionamento del procedimento notificatorio deve essere fornita dal notificante attraverso la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (C.A.D.), soltanto nel primo caso, stante l'insufficienza dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima, e non anche nel secondo (cfr. Cass. n. 34824/2023).
Invero, come condivisibilmente già evidenziato da questo Tribunale, “…sul tema è utile richiamare l'orientamento della costante giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'ipotesi contenuta nell'art. 8 della L. n. 890 del 1982 si differenzia nettamente da quella dell'art. 139, quarto comma, c.p.c. ovvero dell'art. 7 L. n. 890 del 1982, disciplinanti i casi di consegna dell'atto notificato a persona diversa dal destinatario e che in tal caso prevedono che venga spedita a quest'ultimo una raccomandata
“semplice” che gli dia notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto medesimo. Tale, significativa, differenziazione normativa ha un senso evidente, posto che nei casi di consegna a “persona diversa” vi può essere una ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, trattandosi di persone
(famigliari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con lo stesso un rapporto che il legislatore riconosce come astrattamente idoneo a questo fine ed è per questo che ha prescelto una forma di comunicazione dell'avvenuta consegna garantita, ma semplificata” (Cass. SS.UU. n.
10012/2021 e successive conformi)…” (cfr. Trib. Terni, n. 504/2025).
In sostanza, in nessun caso nelle notifiche effettuate al portiere o al famigliare convivente, la mancanza della prova della ricezione della raccomandata informativa potrebbe essere assunta come motivo di nullità della notifica.
Nell'ipotesi regolata dall'art. 7 della legge n. 890/1982, quale quella di specie,
l'agente postale dovrà inviare al destinatario la comunicazione di avvenuta notifica (c.d.
CAN) in cui indicherà la data in cui è stato consegnato il plico e la persona che lo ha ricevuto;
dopo l'invio della CAN, l'agente postale deve annotare sulla ricevuta di ritorno del plico contenente l'atto giudiziario consegnato, il numero della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuta notifica (CAN) e la data dell'invio.
In questo caso, la notifica si ha per avvenuta nella data della consegna del plico contenente l'atto giudiziario e non nella data di consegna della CAN (cfr. Cass. n.
13432/2020 secondo cui l'art. 7, comma 6 della legge n. 890/1982 “…fa riferimento alla
pagina 3 di 6 “notizia dell'avvenuta notificazione”, così presupponendo che la notifica si sia già perfezionata, con la consegna del plico alla persona posta al servizio del destinatario”; si veda anche Cass. civ. n. 14722/2018 “E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 l. n. 890 del 1982, in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non richiede, per il perfezionamento della notifica a mezzo posta effettuata mediante consegna dell'atto a persona diversa dal destinatario, la
"ricezione" della raccomandata cd. informativa, come invece previsto nel caso di notifica a persone irreperibili ex artt. 140 c.p.c. ed 8, comma 2, l. n. 890 del 1982, atteso che la mancata estensione alla notifica, eseguita ai sensi del citato art. 7, degli interventi additivi richiesti dalla Corte costituzionale (sent. n. 3 del 2010), al fine di equiparare i procedimenti notificatori di cui agli artt. 140 c.p.c. ed 8, comma 2, l. n.
890 del 1982, trova ragione nella evidente diversità fenomenica contemplata dalle norme in comparazione - nell'un caso essendo stata eseguita la consegna dell'atto a persona abilitata e riceverlo, nell'altro difettando del tutto la materiale consegna dell'atto notificando - cui consegue la diversità degli adempimenti necessari al perfezionamento delle rispettive fattispecie notificatorie, nella prima ipotesi costituiti dalla sola "spedizione" della raccomandata, nell'altra occorrendo un "quid pluris" inteso a compensare il maggior deficit di conoscibilità, costituito dalla effettiva ricezione della raccomandata, ovvero, in assenza di ricezione, dal decorso di dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento. …” e
Cass. pen. n. 30628/2025 secondo cui “…la notifica a mezzo della posta eseguita al domicilio dichiarato mediante consegna dell'atto a persona abilitata diversa dal destinatario si perfeziona con la ricezione della relativa raccomandata, mentre
l'ulteriore comunicazione al destinatario preordinata ad informarlo del recapito dell'atto a soggetto abilitato, ex art. 7, comma 2, della legge 20 novembre 1982, n. 890, costituisce solo una modalità di rafforzamento della procedura di notificazione già perfezionatasi, con la conseguenza che non è necessaria la prova che il destinatario la abbia ricevuta, ma è sufficiente l'attestazione dell'invio (Sez. 3, n. 36241 del
21/02/2019, Biagini, Rv. 277583 - 01; Sez. 5, n. 3514 del 19/09/2018, dep. 2019,
[...]
, Rv. 275341 - 01; Sez. 5, n. 40481 del 18/05/2018, , Rv. 273886 - 01)…”; cfr. Per_1 Per_2 ancora Cass. n. 23194/2024 secondo cui “In tema di comunicazione a mezzo di raccomandata semplice dell'avvenuta notifica di un atto con consegna del plico a
pagina 4 di 6 persona diversa dal destinatario, l'attestazione di invio di tale raccomandata con
l'indicazione del solo numero e non del nome e dell'indirizzo del detto destinatario copre con fede privilegiata soltanto l'avvenuta spedizione di una raccomandata con il menzionato numero, con la conseguenza che la prova dell'invio al destinatario presso il suo indirizzo va fornita da chi è interessato a fare valere la ritualità della notifica, producendo la relativa ricevuta di spedizione o tramite altro idoneo mezzo di prova.”).
Ebbene, nel caso di specie, poiché nell'avviso di ricevimento l'agente postale ha indicato la data dell'11/4/2014, dell'11/7/2014 e del 7/3/2018 quale data di consegna del plico al portiere (che ha sottoscritto l'avviso rispettivamente del verbale di contestazione n. S/17654 del 02.03.2014, del verbale n. M/11309 del 11.06.2024 e dell'ingiunzione di pagamento del 26/2/2018), ha attestato l'invio della comunicazione (c.d. CAN) a mezzo di raccomandata semplice (indicandone il numero e la data di spedizione), deve ritenersi che il procedimento di notificazione sia stato correttamente eseguito atteso che la sua attestazione – fidefacente – si estende non solo all'invio della raccomandata con l'indicazione del solo numero ma anche al fatto che la stessa sia stata inviata al destinatario ed all'indirizzo riportato nello stesso avviso di ricevimento (cfr. in senso conforme, Cass. n. 18472/2018 che ha ritenuto conforme al principio sopra indicato - e poi ripreso dalla citata Cass. n. 23194/2024 - una decisione di secondo grado che aveva
“…ritenuto provato l'invio della raccomandata informativa, senza necessità che ne fosse prodotta la relativa ricevuta di spedizione, sul rilievo che nell'avviso di ricevimento della raccomandata contende il verbale di contestazione era presente
"l'attestazione di spedizione a cura dell'ufficiale postale completa dell'indicazione dei relativi estremi…La presenza - nell'avviso di ricevimento della raccomandata contenete il verbale di contestazione - della completa indicazione degli estremi della raccomandata informativa (e, dunque, non del solo numero di tale raccomandata, ma di tutte le indicazioni necessarie a fornire la prova della persona a cui essa era stata spedita e dell'indirizzo di spedizione) - soddisfano le esigenze probatorie a cui fa riferimento il principio di diritto espresso nelle sentenze sopra citate, rendendo quindi irrilevante, nella specie, la mancata produzione della ricevuta di spedizione…”).
Invero, l'invio della suddetta raccomandata “informativa” è attività successiva alla consegna del plico al portiere per cui l'indicazione nell'avviso di ricevimento – ove risulta già indicato il nominativo del destinatario ed il suo indirizzo – degli estremi della pagina 5 di 6 suddetta raccomandata (numero e data di spedizione), consentono di ritenere provata la ritualità della notifica.
Risulta destituita di fondamento anche l'ulteriore censura riproposta in questo grado da parte appellante in merito alla nullità delle suddette notifiche per omessa indicazione da parte dell'agente postale delle ricerche prescritte dal citato art. 7 della legge n. 892/1982.
Al riguardo, deve infatti convenirsi con quanto affermato dalla Suprema Corte secondo cui “È valida e non è affetta da nullità la notificazione a mezzo posta di un atto giudiziario effettuata, ai sensi dell'art. 7, comma 3, legge 20 novembre 1982, n. 890, nelle mani del portiere dello stabile, qualora l'agente postale gli abbia consegnato il plico raccomandato nell'assenza del destinatario e in mancanza delle altre persone indicate nel comma 2 del suddetto articolo, dovendosi presumere, fino a prova contraria, che tra le mansioni del custode del fabbricato rientri la distribuzione della posta ai destinatari che vi abitano. Non ha pertanto alcun rilievo la circostanza che la relazione di notifica non contenga l'attestazione del mancato rinvenimento delle persone abilitate a ricevere l'atto e delle loro vane ricerche” (cfr. Cass. n. 17733/2011,
Cass. n. 375/2008; contra Sez. U Cass., n. 1097 del 12/10/2000).
Deve quindi concludersi per il rigetto dell'atto di appello e la conferma della sentenza impugnata.
3. Le spese processuali possono essere compensate fra le parti attesa l'effettiva oscillazione giurisprudenziale in merito alla portata applicativa del principio di diritto sopra affermato dalla Suprema Corte (cfr. in senso conforme all'interpretazione condivisa dallo scrivente, Trib. Roma sent. n. 10629/2021; in senso contrario, Trib.
Napoli sent. n. 6437/2022, Trib. Cosenza sent. n. 69/2023).
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa indicata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa:
1. RGETTA l'appello e, per l'effetto, CONFERMA la sentenza impugnata;
2. COMPENSA le spese fra le parti.
Terni, 22 dicembre 2025
Il Giudice
SO LL
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