Trib. Terni, sentenza 22/12/2025, n. 895
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Sentenza 22 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Erronea ritenuta prova della spedizione della c.a.n.

    Il Tribunale ha ritenuto che, nel caso di notifica a persona diversa dal destinatario (come nel caso di consegna al portiere), la notifica si perfeziona con la consegna del plico e che l'invio della comunicazione di avvenuta notifica (CAN) è un adempimento successivo la cui prova è sufficiente con l'attestazione dell'invio, anche se non è prodotta la ricevuta di spedizione, purché nell'avviso di ricevimento siano indicati gli estremi della raccomandata inviata al destinatario e all'indirizzo corretto. Inoltre, ha escluso la nullità per omessa indicazione delle ricerche prescritte dall'art. 7 della legge n. 892/1982, richiamando la giurisprudenza di legittimità che presume che tra le mansioni del custode rientri la distribuzione della posta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Terni, sentenza 22/12/2025, n. 895
    Giurisdizione : Trib. Terni
    Numero : 895
    Data del deposito : 22 dicembre 2025

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