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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 02/10/2025, n. 4028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4028 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 02/10/2025 innanzi al Giudice Dott. OV TI, chiamato il procedimento iscritto al n. 13479/2024 RGL, promosso da
Parte_1
contro
Controparte_1
alle ore 9:49 sono presenti dott. in sostituzione Parte_2
dell'avv. l'avv. FIORE IGNAZIO per parte ricorrente nonché l'avv. RIZZO
DR NA per la parte resistente
I procuratori concludono chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere;
il dott. insiste sulla vittoria di spese;
l'avv. Rizzo insiste Pt_2
sulla compensazione.
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 14:49 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.
OV TI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13479 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. FIORE IGNAZIO Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, con l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE
- resistente - oggetto: l'indennità integrativa ex art. 5 del D.M. n. 95269/2016 conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 02/10/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore di parte CP_1
ricorrente che liquida complessivamente in euro 1.500,00 oltre spese generali,
CPA e IVA come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario.
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 24/09/2024, la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' per sentire accertare e dichiarare il diritto della CP_1
2 ricorrente a percepire nell'ambito del proprio trattamento economico,
l'indennità integrativa prevista dall'art. 5 del D.M. n. 95269 del 7 aprile 2016 avente ad oggetto disposizioni relative al “Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale”, rispettivamente per i periodi: dal (1) 16.03.2020 al 31.03.2020; (2) dal 01.05.2020 al 31.05.2020;
(3) 21.06.2020; (4) 19.07.2020; (5) dall'01.08.2020 al 02.08.2020 e il
31.08.2020; (6) 13.09.2020; (7) dal 15.11.2020 al 30.11.2020; (8) dall'01.07.2021 al 31.07.2021; (9) dall'01.08.2021 al 31.08.2021; (10) dall'01.05.2021 al 02.05.2021; (11) dall'01.07.2021 al 31.07.2021; (12) dall'01.08.2021 al 31.08.2021; (13) dall'01.09.2021 al 30.09.2021; (14) dall'01.10.2021 al 07.10.2021, e conseguentemente condannare l' a CP_1
corrispondere alla ricorrente l'indennità integrativa prevista ex art. 5 del D.M.
n. 95269 del 7 aprile 2016
Si costituiva il convenuto, contestando la fondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto.
Nelle more del giudizio, in seguito all'interlocuzione di un Funzionario CP_1
chiamato a rendere la propria deposizione in altro procedimento analogo, i procuratori delle parti concordavano la possibilità di un bonario componimento della controversia.
All'udienza odierna la parte ricorrente comunicava l'avvenuto pagamento delle spettanze;
le parti, quindi, formulavano concorde richiesta di cessazione della materia del contendere, chiedendo comunque la parte ricorrente la condanna dell' al pagamento delle spese di lite in ragione della tardività CP_1
del pagamento, avvenuto soltanto dopo la costituzione in giudizio e la prima udienza di comparizione.
Conformemente alla richiesta dei procuratori costituiti va quindi dichiarata cessata la materia del contendere, essendo venuta meno tra le parti ogni ragione di contesa in ordine alla posizione sostanziale dedotta in giudizio.
In ragione del pagamento soltanto dopo la proposizione del ricorso e dopo la comparizione delle parti, l' convenuto va comunque condannato alle CP_1
spese di lite, che si liquidano come in dispositivo.
3
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 02/10/2025
4
Il Giudice Onorario
OV TI
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 02/10/2025 innanzi al Giudice Dott. OV TI, chiamato il procedimento iscritto al n. 13479/2024 RGL, promosso da
Parte_1
contro
Controparte_1
alle ore 9:49 sono presenti dott. in sostituzione Parte_2
dell'avv. l'avv. FIORE IGNAZIO per parte ricorrente nonché l'avv. RIZZO
DR NA per la parte resistente
I procuratori concludono chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere;
il dott. insiste sulla vittoria di spese;
l'avv. Rizzo insiste Pt_2
sulla compensazione.
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 14:49 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.
OV TI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13479 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. FIORE IGNAZIO Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, con l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE
- resistente - oggetto: l'indennità integrativa ex art. 5 del D.M. n. 95269/2016 conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 02/10/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore di parte CP_1
ricorrente che liquida complessivamente in euro 1.500,00 oltre spese generali,
CPA e IVA come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario.
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 24/09/2024, la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' per sentire accertare e dichiarare il diritto della CP_1
2 ricorrente a percepire nell'ambito del proprio trattamento economico,
l'indennità integrativa prevista dall'art. 5 del D.M. n. 95269 del 7 aprile 2016 avente ad oggetto disposizioni relative al “Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale”, rispettivamente per i periodi: dal (1) 16.03.2020 al 31.03.2020; (2) dal 01.05.2020 al 31.05.2020;
(3) 21.06.2020; (4) 19.07.2020; (5) dall'01.08.2020 al 02.08.2020 e il
31.08.2020; (6) 13.09.2020; (7) dal 15.11.2020 al 30.11.2020; (8) dall'01.07.2021 al 31.07.2021; (9) dall'01.08.2021 al 31.08.2021; (10) dall'01.05.2021 al 02.05.2021; (11) dall'01.07.2021 al 31.07.2021; (12) dall'01.08.2021 al 31.08.2021; (13) dall'01.09.2021 al 30.09.2021; (14) dall'01.10.2021 al 07.10.2021, e conseguentemente condannare l' a CP_1
corrispondere alla ricorrente l'indennità integrativa prevista ex art. 5 del D.M.
n. 95269 del 7 aprile 2016
Si costituiva il convenuto, contestando la fondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto.
Nelle more del giudizio, in seguito all'interlocuzione di un Funzionario CP_1
chiamato a rendere la propria deposizione in altro procedimento analogo, i procuratori delle parti concordavano la possibilità di un bonario componimento della controversia.
All'udienza odierna la parte ricorrente comunicava l'avvenuto pagamento delle spettanze;
le parti, quindi, formulavano concorde richiesta di cessazione della materia del contendere, chiedendo comunque la parte ricorrente la condanna dell' al pagamento delle spese di lite in ragione della tardività CP_1
del pagamento, avvenuto soltanto dopo la costituzione in giudizio e la prima udienza di comparizione.
Conformemente alla richiesta dei procuratori costituiti va quindi dichiarata cessata la materia del contendere, essendo venuta meno tra le parti ogni ragione di contesa in ordine alla posizione sostanziale dedotta in giudizio.
In ragione del pagamento soltanto dopo la proposizione del ricorso e dopo la comparizione delle parti, l' convenuto va comunque condannato alle CP_1
spese di lite, che si liquidano come in dispositivo.
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P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 02/10/2025
4
Il Giudice Onorario
OV TI