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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 18/11/2025, n. 4647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4647 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. R. G. 4182/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Salerno
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione Protezione Internazionale
e Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea nella persona del Giudice monocratico, Dott.ssa Francesca Iervolino ha pronunziato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies comma 3 c.p.c., nella causa iscritta al n.r.g. 4182/2024, avente ad oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, promossa da:
1. nato a [...], Brasile, il 3 luglio 2006, Persona_1 minore legalmente rappresentato, nell'esercizio della responsabilità genitoriale, dalla madre nata a [...], Brasile, il 30 settembre 1971, e dal padre Persona_2
nato a [...], Brasile, il 14 luglio 1972, elettivamente Persona_3 domiciliato in Roma, Piazza Benedetto Cairoli 2, presso lo studio dell'Avvocato Vincenzo
Carosi che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero presso il Tribunale Ordinario di Salerno
INTERVENTORE EX LEGE
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 30.05.2024, il ricorrente conveniva in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare lo status di cittadino italiano iure Controparte_1 sanguinis, deducendo di essere discendente di , nato il [...] a [...] Persona_4
(SA) (cfr. doc.4), emigrato in Brasile e sposato con la signora (cfr. doc.5) Persona_5 Il ricorrente chiedeva di accertare l'acquisto della cittadinanza italiana iure sanguinis e di ordinare al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle Controparte_1 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato Civile della cittadinanza.
Il Giudice, ai sensi dell'art. 281-decies c.p.c., fissava udienza di comparizione, assegnando il termine per la parte convenuta sino a dieci giorni prima.
Il si costituiva in giudizio con comparsa depositata in data 15.11.2024, Controparte_1 chiedendo: l'accertamento della regolarità della procura;
la verifica della completezza della documentazione;
la verifica dell'assenza di eventuali cause ostative. Concludeva evidenziando che la
Pubblica Amministrazione non ha un interesse ad opporsi al riconoscimento della cittadinanza per coloro che ne hanno diritto, ma solo un interesse a che la cittadinanza sia riconosciuta solo agli aventi effettivamente titolo.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
In data 04.12.2024 veniva fissata l'udienza di prima comparizione, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. (come novellato dall'art. 3, co. 10 del d.lgs. 149/2022).
Il precedente istruttore, “considerato che per carico di ruolo complessivo, concorsuale ed in materia di riconoscimento dei diritti della cittadinanza, non è possibile per questo magistrato trasferito ad altro distretto procedere alla disamina dei documenti congiuntamente all'ufficio del processo in tempo utile alla trattazione dell'udienza depositava”; “ritenuto che prima dell'udienza sia indispensabile la verifica in uno all'ufficio del processo attraverso i documenti degli elementi essenziali utili per decidere(…)” e “considerato che sempre prima dell'udienza sia indispensabile verificare che non ricorra uno dei casi particolari riscontrabili”, rinviava l'udienza al giorno
09.04.2025 ed evidenziava la carenza:
• di procure autenticate ed efficaci, anche ai fini amministrativi, essendovi in atti solo una procura redatta in Italia, senza la firma dei ricorrenti e relativa autentica del difensore;
• di tutti i documenti elencati nel ricorso introduttivo.
La causa veniva quindi assegnata allo scrivente magistrato.
Sul rilievo che la mancanza della documentazione richiesta determinava una sostanziale carenza di prova dei fatti costitutivi il diritto invocato, ovvero il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, la causa veniva rinviata all'udienza del 07.10.2025 per la verifica dell'avvenuta regolarizzazione, invitando nuovamente parte ricorrente ad integrare la documentazione mancante.
Rilevato che parte ricorrente, stante i ripetuti rinvii concessi, non aveva depositato ulteriore documentazione o presentato apposita istanza di rinvio adducendo difficoltà nel reperimento dei documenti in Brasile, né fornito alcuna prova di aver attivato concrete iniziative per il recupero della documentazione mancante, la causa veniva, quindi, fissata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. per l'udienza dell'11.11.2025, concedendo alle parti termine per il deposito di memorie fino a 15 giorni prima dell'udienza indicata, con trattazione ex art. 127 ter c.p.c. (come novellato dall'art. 3, co. 10 del d.lgs. 149/2022) e successivamente riservata in decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c.
Parte resistente con note in data 05.11.2025, insisteva per l'accoglimento delle conclusioni già formulate.
2. Preliminarmente, deve essere esaminata l'ammissibilità del ricorso.
Secondo costante giurisprudenza, in materia di cittadinanza iure sanguinis l'onere probatorio in capo al richiedente consiste nella dimostrazione del fatto acquisitivo dello status civitatis e della linea di trasmissione della cittadinanza attraverso gli ascendenti. Tale prova deve essere fornita mediante idonea e completa documentazione che attesti in modo inequivoco la discendenza, il fatto acquisitivo della cittadinanza e la sua trasmissione ininterrotta attraverso le generazioni da cittadino italiano (cfr.
Cassazione n. 13585/2024- Cassazione n. 5518/2024).
In particolare, ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, occorre:
a) la prova dello status civitatis italiano dell'Avo emigrato;
b) la prova della non naturalizzazione dell'Avo prima della nascita del primo dei discendenti;
c) in caso di Avo volontariamente naturalizzatosi dopo la nascita del primo dei discendenti, la prova che quest'ultimo abbia formulato istanza per il riacquisto della cittadinanza italiana entro l'anno dal raggiungimento della maggiore età e comunque prima della nascita dei propri discendenti in linea retta;
d) la prova di ogni singolo passaggio della linea di trasmissione dall'avo italiano fino ai richiedenti;
mediante certificati di registro civile;
e) la prova che nessun ascendente si sia naturalizzato prima della nascita dei discendenti, a dimostrazione dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza;
f) la prova che nessun discendente abbia acquisito volontariamente una terza cittadinanza, oltre a quella ius soli e a quella ius sanguinis italiana, specificando come tale ulteriore cittadinanza sia pervenuta (cfr., Cass. Civ., S.U. nn. 25317/2022 e 25318/2022).
È poi fondamentale sottolineare che il diritto alla cittadinanza ha natura personalissima e può essere fatto valere in giudizio solo dal diretto interessato, oppure da un suo rappresentante munito di valido potere rappresentativo conferito nelle forme di legge (cfr. Cassazione civile, ordinanza n. 4420/2022).
La procura alle liti deve essere conferita personalmente dalla parte che intende agire in giudizio o da un suo rappresentante munito di validi poteri, dovendo il difensore certificare l'autenticità della sottoscrizione del conferente. La carenza di una valida procura rilasciata dal diretto interessato o da un suo legittimo rappresentante determina l'inammissibilità del ricorso, non è sanabile in corso di causa e costituisce un difetto originario di legitimatio ad processum (cfr. Cass. civ. Ord. n.
4420/2022).
Come evidenziato dalla Cassazione n. 12026/2024, la mancanza della procura speciale, nonostante i rinvii concessi per la regolarizzazione, determina l'inammissibilità del ricorso, indipendentemente dalla fondatezza dei motivi dedotti. Tale requisito formale trova il suo fondamento nella necessità di verificare l'effettiva volontà della parte di proporre il ricorso e la legittimazione del difensore a rappresentarla.
Nel caso di specie, nonostante i rinvii concessi e le indicazioni fornite dal Giudice sulla documentazione necessaria, parte ricorrente non ha provveduto a sanare le lacune documentali né ha fornito giustificazioni in merito all'impossibilità di reperire i documenti richiesti, atteso che, dopo il deposito del ricorso introduttivo, non risultano depositate note di udienza.
La mancata produzione della documentazione necessaria, ed in particolare di valida procura speciale, nonostante i ripetuti termini concessi per la regolarizzazione, impedisce a questo Tribunale di procedere all'accertamento dei presupposti necessari per il riconoscimento del diritto alla cittadinanza italiana iure sanguinis, comportando la necessaria declaratoria di inammissibilità del ricorso.
3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna al rimborso delle spese di lite, in favore della parte resistente, a carico dell'Avvocato Vincenzo Carosi in proprio, il tutto come liquidate in dispositivo
(secondo i parametri medi previsti dal previsti dal D.M. 55/14 e successive modifiche, tenuto conto del valore della causa - scaglione valore indeterminabile - complessità bassa - nonché dell'attività difensiva effettivamente espletata dalla parte resistente - con esclusione delle fasi istruttoria/trattazione e conclusionale).
Infatti, “In materia di disciplina delle spese processuali, nel caso di azione o impugnazione promossa dal difensore senza effettivo conferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire, l'attività del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità: conseguentemente è ammissibile la sua condanna a pagare le spese del giudizio” (v. Cass. S.U. n. 10706/2006; cfr. anche
Cassazione civile sez. VI, 16/05/2018, n.11930).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione Protezione Internazionale
e Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
• dichiara inammissibile il ricorso per carenza della documentazione necessaria all'accertamento dei presupposti per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis; • condanna l'Avvocato Vincenzo Carosi in proprio al pagamento delle spese processuali in favore del , che liquida in complessivi Euro 1.696,00 per compensi, oltre Controparte_1 spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Salerno, il 18.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Iervolino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Salerno
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione Protezione Internazionale
e Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea nella persona del Giudice monocratico, Dott.ssa Francesca Iervolino ha pronunziato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies comma 3 c.p.c., nella causa iscritta al n.r.g. 4182/2024, avente ad oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, promossa da:
1. nato a [...], Brasile, il 3 luglio 2006, Persona_1 minore legalmente rappresentato, nell'esercizio della responsabilità genitoriale, dalla madre nata a [...], Brasile, il 30 settembre 1971, e dal padre Persona_2
nato a [...], Brasile, il 14 luglio 1972, elettivamente Persona_3 domiciliato in Roma, Piazza Benedetto Cairoli 2, presso lo studio dell'Avvocato Vincenzo
Carosi che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero presso il Tribunale Ordinario di Salerno
INTERVENTORE EX LEGE
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 30.05.2024, il ricorrente conveniva in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare lo status di cittadino italiano iure Controparte_1 sanguinis, deducendo di essere discendente di , nato il [...] a [...] Persona_4
(SA) (cfr. doc.4), emigrato in Brasile e sposato con la signora (cfr. doc.5) Persona_5 Il ricorrente chiedeva di accertare l'acquisto della cittadinanza italiana iure sanguinis e di ordinare al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle Controparte_1 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato Civile della cittadinanza.
Il Giudice, ai sensi dell'art. 281-decies c.p.c., fissava udienza di comparizione, assegnando il termine per la parte convenuta sino a dieci giorni prima.
Il si costituiva in giudizio con comparsa depositata in data 15.11.2024, Controparte_1 chiedendo: l'accertamento della regolarità della procura;
la verifica della completezza della documentazione;
la verifica dell'assenza di eventuali cause ostative. Concludeva evidenziando che la
Pubblica Amministrazione non ha un interesse ad opporsi al riconoscimento della cittadinanza per coloro che ne hanno diritto, ma solo un interesse a che la cittadinanza sia riconosciuta solo agli aventi effettivamente titolo.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
In data 04.12.2024 veniva fissata l'udienza di prima comparizione, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. (come novellato dall'art. 3, co. 10 del d.lgs. 149/2022).
Il precedente istruttore, “considerato che per carico di ruolo complessivo, concorsuale ed in materia di riconoscimento dei diritti della cittadinanza, non è possibile per questo magistrato trasferito ad altro distretto procedere alla disamina dei documenti congiuntamente all'ufficio del processo in tempo utile alla trattazione dell'udienza depositava”; “ritenuto che prima dell'udienza sia indispensabile la verifica in uno all'ufficio del processo attraverso i documenti degli elementi essenziali utili per decidere(…)” e “considerato che sempre prima dell'udienza sia indispensabile verificare che non ricorra uno dei casi particolari riscontrabili”, rinviava l'udienza al giorno
09.04.2025 ed evidenziava la carenza:
• di procure autenticate ed efficaci, anche ai fini amministrativi, essendovi in atti solo una procura redatta in Italia, senza la firma dei ricorrenti e relativa autentica del difensore;
• di tutti i documenti elencati nel ricorso introduttivo.
La causa veniva quindi assegnata allo scrivente magistrato.
Sul rilievo che la mancanza della documentazione richiesta determinava una sostanziale carenza di prova dei fatti costitutivi il diritto invocato, ovvero il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, la causa veniva rinviata all'udienza del 07.10.2025 per la verifica dell'avvenuta regolarizzazione, invitando nuovamente parte ricorrente ad integrare la documentazione mancante.
Rilevato che parte ricorrente, stante i ripetuti rinvii concessi, non aveva depositato ulteriore documentazione o presentato apposita istanza di rinvio adducendo difficoltà nel reperimento dei documenti in Brasile, né fornito alcuna prova di aver attivato concrete iniziative per il recupero della documentazione mancante, la causa veniva, quindi, fissata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. per l'udienza dell'11.11.2025, concedendo alle parti termine per il deposito di memorie fino a 15 giorni prima dell'udienza indicata, con trattazione ex art. 127 ter c.p.c. (come novellato dall'art. 3, co. 10 del d.lgs. 149/2022) e successivamente riservata in decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c.
Parte resistente con note in data 05.11.2025, insisteva per l'accoglimento delle conclusioni già formulate.
2. Preliminarmente, deve essere esaminata l'ammissibilità del ricorso.
Secondo costante giurisprudenza, in materia di cittadinanza iure sanguinis l'onere probatorio in capo al richiedente consiste nella dimostrazione del fatto acquisitivo dello status civitatis e della linea di trasmissione della cittadinanza attraverso gli ascendenti. Tale prova deve essere fornita mediante idonea e completa documentazione che attesti in modo inequivoco la discendenza, il fatto acquisitivo della cittadinanza e la sua trasmissione ininterrotta attraverso le generazioni da cittadino italiano (cfr.
Cassazione n. 13585/2024- Cassazione n. 5518/2024).
In particolare, ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, occorre:
a) la prova dello status civitatis italiano dell'Avo emigrato;
b) la prova della non naturalizzazione dell'Avo prima della nascita del primo dei discendenti;
c) in caso di Avo volontariamente naturalizzatosi dopo la nascita del primo dei discendenti, la prova che quest'ultimo abbia formulato istanza per il riacquisto della cittadinanza italiana entro l'anno dal raggiungimento della maggiore età e comunque prima della nascita dei propri discendenti in linea retta;
d) la prova di ogni singolo passaggio della linea di trasmissione dall'avo italiano fino ai richiedenti;
mediante certificati di registro civile;
e) la prova che nessun ascendente si sia naturalizzato prima della nascita dei discendenti, a dimostrazione dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza;
f) la prova che nessun discendente abbia acquisito volontariamente una terza cittadinanza, oltre a quella ius soli e a quella ius sanguinis italiana, specificando come tale ulteriore cittadinanza sia pervenuta (cfr., Cass. Civ., S.U. nn. 25317/2022 e 25318/2022).
È poi fondamentale sottolineare che il diritto alla cittadinanza ha natura personalissima e può essere fatto valere in giudizio solo dal diretto interessato, oppure da un suo rappresentante munito di valido potere rappresentativo conferito nelle forme di legge (cfr. Cassazione civile, ordinanza n. 4420/2022).
La procura alle liti deve essere conferita personalmente dalla parte che intende agire in giudizio o da un suo rappresentante munito di validi poteri, dovendo il difensore certificare l'autenticità della sottoscrizione del conferente. La carenza di una valida procura rilasciata dal diretto interessato o da un suo legittimo rappresentante determina l'inammissibilità del ricorso, non è sanabile in corso di causa e costituisce un difetto originario di legitimatio ad processum (cfr. Cass. civ. Ord. n.
4420/2022).
Come evidenziato dalla Cassazione n. 12026/2024, la mancanza della procura speciale, nonostante i rinvii concessi per la regolarizzazione, determina l'inammissibilità del ricorso, indipendentemente dalla fondatezza dei motivi dedotti. Tale requisito formale trova il suo fondamento nella necessità di verificare l'effettiva volontà della parte di proporre il ricorso e la legittimazione del difensore a rappresentarla.
Nel caso di specie, nonostante i rinvii concessi e le indicazioni fornite dal Giudice sulla documentazione necessaria, parte ricorrente non ha provveduto a sanare le lacune documentali né ha fornito giustificazioni in merito all'impossibilità di reperire i documenti richiesti, atteso che, dopo il deposito del ricorso introduttivo, non risultano depositate note di udienza.
La mancata produzione della documentazione necessaria, ed in particolare di valida procura speciale, nonostante i ripetuti termini concessi per la regolarizzazione, impedisce a questo Tribunale di procedere all'accertamento dei presupposti necessari per il riconoscimento del diritto alla cittadinanza italiana iure sanguinis, comportando la necessaria declaratoria di inammissibilità del ricorso.
3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna al rimborso delle spese di lite, in favore della parte resistente, a carico dell'Avvocato Vincenzo Carosi in proprio, il tutto come liquidate in dispositivo
(secondo i parametri medi previsti dal previsti dal D.M. 55/14 e successive modifiche, tenuto conto del valore della causa - scaglione valore indeterminabile - complessità bassa - nonché dell'attività difensiva effettivamente espletata dalla parte resistente - con esclusione delle fasi istruttoria/trattazione e conclusionale).
Infatti, “In materia di disciplina delle spese processuali, nel caso di azione o impugnazione promossa dal difensore senza effettivo conferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire, l'attività del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità: conseguentemente è ammissibile la sua condanna a pagare le spese del giudizio” (v. Cass. S.U. n. 10706/2006; cfr. anche
Cassazione civile sez. VI, 16/05/2018, n.11930).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione Protezione Internazionale
e Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
• dichiara inammissibile il ricorso per carenza della documentazione necessaria all'accertamento dei presupposti per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis; • condanna l'Avvocato Vincenzo Carosi in proprio al pagamento delle spese processuali in favore del , che liquida in complessivi Euro 1.696,00 per compensi, oltre Controparte_1 spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Salerno, il 18.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Iervolino