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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 12/03/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 36/2025
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.ri Magistrati
Dott. Luciano Spina Presidente rel.
Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice
Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale a domanda congiunta instaurato da C.F. , con l'Avv. CHINI Parte_1 C.F._1
CAMILLA
e
IA RI GA, C.F. , con l'Avv. C.F._2
POLITA LUCA
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da ricorso congiunto e chiedono la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale
e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023.
FATTO E DIRITTO
I ricorrenti, hanno dichiarato di aver avuto una relazione sentimentale, di aver convissuto in un immobile occupato a titolo di comodato d'uso gratuito in
Coredo di Predaia (TN), Via San Romedio n. 7, di proprietà della madre di
GA MO AR, e che dalla loro unione è nata a Trento in [...]
14.06.2021 la figlia . Persona_1 I ricorrenti inoltre hanno dichiarato che la detta relazione sentimentale si è conclusa verso la fine dell'anno 2023, allorquando il rapporto di convivenza si è progressivamente deteriorato, rendendo di fatto intollerabile la prosecuzione della relazione affettiva, che non intendono addivenire ad una riconciliazione, tanto che su accordo di entrambi i genitori, la sig.ra si trasferiva Parte_1
a decorrere dal mese di aprile 2024 presso un appartamento occupato a titolo di locazione in località Sfruz.
Con note scritte depositate in data 15-17.01.2025, i ricorrenti si avvalevano della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note a trattazione scritta ex art. 127 ter introdotto ad opera del d.lgs. n. 149/2022, in cui confermavano la loro volontà di non volersi riconciliare e confermavano le condizioni così come formulate nel ricorso introduttivo per l'affidamento della figlia minore e così si legge:
“ 1) affidare la figlia (nata a [...] in data [...]) ad Persona_1 entrambi i genitori (cd. affido condiviso), con residenza anagrafica e collocazione prevalente presso la madre;
2) assegnare la casa familiare a GA MO AR, atteso che madre e figlia si sono già trasferite altrove con il consenso del padre;
3) disporre il seguente protocollo di visita tra la figlia e il genitore non collocatario:
- SETTIMANA A: dal mercoledì all'uscita dall'asilo fino al giovedì mattina con rientro all'asilo, il venerdì dall'uscita dall'asilo fino alla sera dopo cena con rientro alle ore 20.30;
- SETTIMANA B: dal mercoledì all'uscita dall'asilo fino al giovedì mattina con rientro all'asilo, dal sabato alle ore 8.30 fino alla domenica sera dopo cena con rientro alle ore 21.00 a carico del padre;
- festività natalizie e pasquali da alternarsi di anno in anno tra i genitori;
- durante l'estate e i periodi di vacanza dall'asilo, rimane in vigore il protocollo ordinario, con orario dalle ore 8.30 alle ore 21.00 per i giorni infrasettimanali;
- per quanto riguarda i periodi di vacanza, i genitori si impegnano a comunicare tra loro e concordare con congruo preavviso tempi e luoghi di permanenza, in modo graduale con riferimento al numero di pernottamenti e alla distanza dalla residenza, avendo cura di tutelare gli interessi e il benessere di;
Per_1
- nei casi di malattia della minore, se ne occupa il genitore cui spetta la relativa giornata, anche con eventuale ritiro anticipato dall'asilo;
- in ogni caso, ulteriori e/o diverse visite, previo accordo tra i genitori con congruo preavviso;
Pag. 2 di 4 - tutti i passaggi della minore da un genitore all'altro, quando non avvengono all'asilo, sono da effettuarsi presso l'abitazione dei nonni materni;
4) dichiarare tenuto il padre GA MO AR a contribuire al mantenimento ordinario della figlia , a decorrere dal mese di giugno Per_1
2024, mediante il versamento dell'importo mensile di euro 350,00.=, da versarsi in via anticipata entro il giorno cinque di ogni mese sul conto corrente bancario intestato a , oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat a Parte_1 decorrere dall'1.06.2025;
5) porre le spese straordinarie relative alla figlia a carico dei genitori Per_1 nella misura del 50% ciascuno, con rinvio alle Linee Guida 2017 del C.N.F. per quanto concerne l'individuazione e le modalità di concertazione, con la precisazione che le spese per la mensa scolastica devono intendersi spesa straordinaria;
quanto alle spese per cui è previsto l'obbligo di concertazione, lo stesso si applicherà se superiori all'importo di euro 100,00; eventuali contributi percepiti dai genitori con una destinazione predefinita, saranno decurtati dalla spesa alla quale si riferiscono;
6) disporre che gli assegni familiari e altri eventuali sussidi pubblici (assegno unico universale, assegno unico provinciale, assegno al nucleo, ecc.) saranno riscossi e trattenuti integralmente da;
Parte_1
7) le detrazioni fiscali per le spese straordinarie della figlia competeranno ai genitori nella misura del 50% ciascuno;
8) i genitori ricorrenti prestano il loro consenso e si impegnano a far intraprendere alla figlia un percorso di supporto psicologico al fine di Per_1 aiutarla nella fase di separazione dei genitori, presso professionista scelto di comune accordo tra i genitori con preferenza per il servizio di Psicologia
Clinica dell'APSS; le parti concordano di considerare la spesa per il percorso psicologico quale spesa straordinaria da dividere al 50% tra i genitori;
9) i genitori ricorrenti si impegnano a non pubblicare foto della figlia minore sui social networks, nel rispetto della riservatezza e della tutela della stessa;
10) GA MO AR sosterrà le competenze e spese del proprio difensore, mentre risulta ammessa al patrocinio a spese dello Parte_1
Stato.”
Con ricorso congiunto iscritto al ruolo in data 09.01.2025, chiedevano al
Tribunale di Trento la regolamentazione dei rapporti tra di loro nell'interesse esclusivo della figlia minore Per_1
Pag. 3 di 4 Con decreto presidenziale del 10.01.2025, venivano assegnati termini di giorni
45 per il deposito telematico di note scritte e dei documenti ex art. 473 bis.13, comma 3, c.p.c.
Con note scritte depositate in data15-17.10.2025, i ricorrenti si avvalevano della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note a trattazione scritta ex art. 127 ter introdotto ad opera del d.lgs. n. 149/2022, in cui confermavano la loro volontà di non volersi riconciliare e confermavano le condizioni così come formulate nel ricorso introduttivo per l'affidamento della figlia Per_1
Il Tribunale, preso atto dell'accordo raggiunto dai ricorrenti, provvede in conformità, atteso che le condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, in ordine alle modalità stabilite nel ricorso congiunto secondo cui la figlia che sarà affidata congiuntamente ad Persona_1 entrambi i genitori, vivrà con la madre, non contrasta con l'interesse della minore, né vi è motivo di formulare obiezioni in ordine alla pattuita quantificazione del contributo paterno al mantenimento della figlia.
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 337 bis e ss. e l'art. 473-bis.51 c.p.c., prende atto degli accordi intervenuti tra le parti circa la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale come riportati nelle conclusioni congiunte e nel presente provvedimento.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 5 marzo 2025
Il Presidente est.
(Dott. Luciano SPINA)
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 36/2025
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.ri Magistrati
Dott. Luciano Spina Presidente rel.
Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice
Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale a domanda congiunta instaurato da C.F. , con l'Avv. CHINI Parte_1 C.F._1
CAMILLA
e
IA RI GA, C.F. , con l'Avv. C.F._2
POLITA LUCA
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da ricorso congiunto e chiedono la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale
e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023.
FATTO E DIRITTO
I ricorrenti, hanno dichiarato di aver avuto una relazione sentimentale, di aver convissuto in un immobile occupato a titolo di comodato d'uso gratuito in
Coredo di Predaia (TN), Via San Romedio n. 7, di proprietà della madre di
GA MO AR, e che dalla loro unione è nata a Trento in [...]
14.06.2021 la figlia . Persona_1 I ricorrenti inoltre hanno dichiarato che la detta relazione sentimentale si è conclusa verso la fine dell'anno 2023, allorquando il rapporto di convivenza si è progressivamente deteriorato, rendendo di fatto intollerabile la prosecuzione della relazione affettiva, che non intendono addivenire ad una riconciliazione, tanto che su accordo di entrambi i genitori, la sig.ra si trasferiva Parte_1
a decorrere dal mese di aprile 2024 presso un appartamento occupato a titolo di locazione in località Sfruz.
Con note scritte depositate in data 15-17.01.2025, i ricorrenti si avvalevano della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note a trattazione scritta ex art. 127 ter introdotto ad opera del d.lgs. n. 149/2022, in cui confermavano la loro volontà di non volersi riconciliare e confermavano le condizioni così come formulate nel ricorso introduttivo per l'affidamento della figlia minore e così si legge:
“ 1) affidare la figlia (nata a [...] in data [...]) ad Persona_1 entrambi i genitori (cd. affido condiviso), con residenza anagrafica e collocazione prevalente presso la madre;
2) assegnare la casa familiare a GA MO AR, atteso che madre e figlia si sono già trasferite altrove con il consenso del padre;
3) disporre il seguente protocollo di visita tra la figlia e il genitore non collocatario:
- SETTIMANA A: dal mercoledì all'uscita dall'asilo fino al giovedì mattina con rientro all'asilo, il venerdì dall'uscita dall'asilo fino alla sera dopo cena con rientro alle ore 20.30;
- SETTIMANA B: dal mercoledì all'uscita dall'asilo fino al giovedì mattina con rientro all'asilo, dal sabato alle ore 8.30 fino alla domenica sera dopo cena con rientro alle ore 21.00 a carico del padre;
- festività natalizie e pasquali da alternarsi di anno in anno tra i genitori;
- durante l'estate e i periodi di vacanza dall'asilo, rimane in vigore il protocollo ordinario, con orario dalle ore 8.30 alle ore 21.00 per i giorni infrasettimanali;
- per quanto riguarda i periodi di vacanza, i genitori si impegnano a comunicare tra loro e concordare con congruo preavviso tempi e luoghi di permanenza, in modo graduale con riferimento al numero di pernottamenti e alla distanza dalla residenza, avendo cura di tutelare gli interessi e il benessere di;
Per_1
- nei casi di malattia della minore, se ne occupa il genitore cui spetta la relativa giornata, anche con eventuale ritiro anticipato dall'asilo;
- in ogni caso, ulteriori e/o diverse visite, previo accordo tra i genitori con congruo preavviso;
Pag. 2 di 4 - tutti i passaggi della minore da un genitore all'altro, quando non avvengono all'asilo, sono da effettuarsi presso l'abitazione dei nonni materni;
4) dichiarare tenuto il padre GA MO AR a contribuire al mantenimento ordinario della figlia , a decorrere dal mese di giugno Per_1
2024, mediante il versamento dell'importo mensile di euro 350,00.=, da versarsi in via anticipata entro il giorno cinque di ogni mese sul conto corrente bancario intestato a , oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat a Parte_1 decorrere dall'1.06.2025;
5) porre le spese straordinarie relative alla figlia a carico dei genitori Per_1 nella misura del 50% ciascuno, con rinvio alle Linee Guida 2017 del C.N.F. per quanto concerne l'individuazione e le modalità di concertazione, con la precisazione che le spese per la mensa scolastica devono intendersi spesa straordinaria;
quanto alle spese per cui è previsto l'obbligo di concertazione, lo stesso si applicherà se superiori all'importo di euro 100,00; eventuali contributi percepiti dai genitori con una destinazione predefinita, saranno decurtati dalla spesa alla quale si riferiscono;
6) disporre che gli assegni familiari e altri eventuali sussidi pubblici (assegno unico universale, assegno unico provinciale, assegno al nucleo, ecc.) saranno riscossi e trattenuti integralmente da;
Parte_1
7) le detrazioni fiscali per le spese straordinarie della figlia competeranno ai genitori nella misura del 50% ciascuno;
8) i genitori ricorrenti prestano il loro consenso e si impegnano a far intraprendere alla figlia un percorso di supporto psicologico al fine di Per_1 aiutarla nella fase di separazione dei genitori, presso professionista scelto di comune accordo tra i genitori con preferenza per il servizio di Psicologia
Clinica dell'APSS; le parti concordano di considerare la spesa per il percorso psicologico quale spesa straordinaria da dividere al 50% tra i genitori;
9) i genitori ricorrenti si impegnano a non pubblicare foto della figlia minore sui social networks, nel rispetto della riservatezza e della tutela della stessa;
10) GA MO AR sosterrà le competenze e spese del proprio difensore, mentre risulta ammessa al patrocinio a spese dello Parte_1
Stato.”
Con ricorso congiunto iscritto al ruolo in data 09.01.2025, chiedevano al
Tribunale di Trento la regolamentazione dei rapporti tra di loro nell'interesse esclusivo della figlia minore Per_1
Pag. 3 di 4 Con decreto presidenziale del 10.01.2025, venivano assegnati termini di giorni
45 per il deposito telematico di note scritte e dei documenti ex art. 473 bis.13, comma 3, c.p.c.
Con note scritte depositate in data15-17.10.2025, i ricorrenti si avvalevano della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note a trattazione scritta ex art. 127 ter introdotto ad opera del d.lgs. n. 149/2022, in cui confermavano la loro volontà di non volersi riconciliare e confermavano le condizioni così come formulate nel ricorso introduttivo per l'affidamento della figlia Per_1
Il Tribunale, preso atto dell'accordo raggiunto dai ricorrenti, provvede in conformità, atteso che le condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, in ordine alle modalità stabilite nel ricorso congiunto secondo cui la figlia che sarà affidata congiuntamente ad Persona_1 entrambi i genitori, vivrà con la madre, non contrasta con l'interesse della minore, né vi è motivo di formulare obiezioni in ordine alla pattuita quantificazione del contributo paterno al mantenimento della figlia.
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 337 bis e ss. e l'art. 473-bis.51 c.p.c., prende atto degli accordi intervenuti tra le parti circa la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale come riportati nelle conclusioni congiunte e nel presente provvedimento.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 5 marzo 2025
Il Presidente est.
(Dott. Luciano SPINA)
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