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Sentenza 20 luglio 2025
Sentenza 20 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/07/2025, n. 3868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3868 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE di APPELLO di NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Giuseppe De Tullio Presidente rel./est. dr. Massimo Sensale Consigliere dr. Rosanna De Rosa Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 4366/2022 RGAC
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 7113/2022, deliberata il
5.7.2022 e pubblicata il 14.7.2022 (n. 35019/2019 RG); risarcimento danno per morte;
TRA
c.f. , Parte_1 C.F._1
c.f. Parte_2 C.F._2
c.f. , Parte_3 C.F._3 nella qualità di eredi di deceduto il 18/11/2004, Persona_1 difesi dall'avv. Guglielmo Bacca (c.f. ) e dall'avv. C.F._4
Domenico Parisi (c.f. ), C.F._5 domicilio digitale: Email_1
APPELLANTI
1 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile
E
c.f. , Controparte_1 P.IVA_1 in persona del Sindaco p.t., difeso dall'avv. Andrea Camarda (c.f.
), C.F._6 domicilio digitale: andrea. apoli.it; Email_2 CP_1
APPELLATO
§ - LA VICENDA DI CAUSA
I fatti di causa sono riportati, nella sentenza impugnata, nei seguenti termini.
“Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio e Parte_1 nella qualità di genitori e nella qualità di sorella Parte_2 Parte_3 del defunto hanno convenuto in giudizio, per l'udienza di Persona_1 comparizione del 5/5/2020, il onde ottenere il risarcimento del Controparte_1 danno morale, parentale, tanatologico, biologico, esistenziale, patrimoniale da loro asseritamente subìto per effetto della morte del loro prossimo congiunto verificatasi in in data 18/11/2004, alle ore 14.30, nella via Pietro Castellino all'altezza del CP_1 ponte di via Domenico Fontana, nel mentre questi si trovava alla guida della motocicletta Yamaha tg. NA296705 di sua proprietà. In tali circostanze di tempo e di luogo nel mentre procedeva in regolare senso di marcia ed a dire Persona_1 degli attori a moderata andatura con direzione Ospedale Antonio Cardarelli, nel compiere la curva volgente a sinistra ma con forte grado di dislivello a destra, non appena oltrepassato i pilastri del suddetto ponte, perdeva il controllo del motociclo a causa di un cartone presente sulla sede stradale. Il motociclo si inclinava quindi verso il marciapiedi sbalzando il conducente verso il marciapiede di destra e gli alberi posti al suo margine contro cui impattava il (in particolare il quarto albero, un Persona_1 platano), che decedeva per la frattura della colonna vertebrale nel suo punto di rachide cervicale.
Nell'occasione il veniva prelevato dall'ambulanza accorsa sul luogo del Persona_1 sinistro e trasportato al vicino Presidio Ospedaliero Antonio Cardarelli di dove CP_1
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giungeva cadavere, mentre sul luogo del sinistro intervenivano gli Agenti del Comando della Quarta Unità Operativa della Polizia Municipale di e redigevano CP_1 dettagliato Rapporto di Incidente Stradale e Verbale di sommarie informazioni, versato in atti.
Gli attori hanno precisato che l'evento dannoso ha costituito già oggetto di precedente cognizione giurisdizionale, laddove il Giudice del Tribunale di Napoli e la Corte di
Appello di Napoli, rispettivamente con le sentenze n. 5136/2014 e n. 3864/2017, hanno rigettato nel merito la loro domanda risarcitoria, avanzata sul presupposto che lo stato dei luoghi al momento del sinistro costituisse una vera e propria insidia e trabocchetto, nel momento in cui il manto stradale presentava una serie di avvallamenti, crepe e disconnessioni poco visibili, costituenti una insidia e trabocchetto al regolare percorso della motocicletta, anche a causa di una curva con scarsa illuminazione nonchè di alcuni cartoni che, impattando con le ruote, avevano provocato la perdita di controllo del mezzo.
Nella presente sede gli attori hanno dedotto che l'oggetto della nuova domanda giudiziale non deve, né può, essere attinente alla medesima questione già coperta dal giudicato sostanziale, bensì atta ad accertare quelle, diverse, inerenti alla responsabilità dell' per la vera causa della morte del motociclista, imputabile a loro dire CP_2 alla illegittima ed illogica installazione degli alberi sul margine esterno del marciapiede insistente sulla carreggiata. Tale circostanza sarebbe stata rilevata dalla stessa Corte di
Appello di Napoli, allorquando ha riferito che: “gli appellanti allegano, poi, la circostanza che caduto proseguì il suo moto fino ad impattare il Persona_1 fusto di un albero di platano all'esterno della carreggiata, essi attribuiscono a tale urto
l'efficacia diretta della morte del giovane e reclamano l'affermazione della responsabilità dell' per l'aver consentito la presenza dell'albero a distanza non Controparte_3 regolamentare, in violazione delle norme del Codice della Strada e del Codice Civile in materia di distanza degli alberi dalle strade. In tal modo essi introducono per la prima volta in appello una nuova causa petendi fondata su situazioni giuridiche mai prospettate né dedotte in primo grado-né in fatto, quanto la causa della morte - né in diritto, come la violazione di norme codicistiche o regolamentari quale fonte decisive di responsabilità ex art 2043 c.c. – così inserendo nel processo un nuovo tema di indagine, un nuovo fatto costitutivo del diritto azionato, modificando l'oggetto sostanziale
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dell'azione ed i termini della controversia in modo da porre in essere una pretesa diversa per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado e sulla quale non si è svolta in quella sede il contraddittorio: tale domanda va pertanto dichiarata inammissibile. Parimenti inammissibile è l'allegazione, quale fonte della responsabilità dell'ente, della “assenza e inadeguatezza di barriere di protezione” al margine della strada”.
Ne consegue che, sempre in base alla prospettazione attorea, l'oggetto della nuova domanda giudiziale non deve né può essere attinente alla medesima questione già coperta dal giudicato, in quanto la statuizione della Corte d'Appello di Napoli verte su una questione di rito (inammissibilità, in quella sede, della nuova domanda risarcitoria)
e non di merito.
Ciò in quanto gli accertamenti di rito, contenuti in sentenze definitive o non definitive, sono idonei ad acquisire l'autorità e gli effetti interni del solo giudicato formale, essendo del tutto privi di ogni efficacia esterna, tale da poter “far stato” al di fuori del processo in cui essi si sono formati, giacché risolvono questioni riguardanti il singolo processo.
…
Pertanto, sempre secondo l'assunto attoreo, una nuova domanda, allorquando dichiarata inammissibile in un giudizio, può essere riproposta con un autonomo giudizio ed essere esaminata ripartendo ex novo dal primo grado. Per l'appunto questo è ciò che hanno fatto gli attori: proporre nella presente sede la domanda risarcitoria che in appello era stata dichiarata inammissibile in quanto nuova e diversa da quella rigettata nel merito.
In concreto, essi hanno sostenuto che la loro legittimazione attiva è provata dai certificati anagrafici prodotti agli atti dai quali risulta il grado di parentela (genitori e sorella) intercorrente tra gli odierni istanti ed il defunto In Persona_1 aggiunta, hanno precisato di avere agito sia in proprio che nella qualità di eredi del de cuius, al fine di veder liquidato in proprio favore, quali familiari della vittima (genitori e sorella conviventi), il danno iure hereditatis ed il danno iure proprio, ed hanno chiesto il risarcimento del danno nella misura di euro 304.008 per ciascun genitore e di euro
186.327 per la sorella, per un totale di euro 794.343. …
In tali atti è stata evidenziata la particolare pericolosità del tratto di strada teatro del sinistro, data : - dalla curva sinistrorsa, a stretto raggio, che devono affrontare i
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motociclisti (e gli automobilisti) immediatamente dopo l'imbocco del ponte;
- dalla lunghezza del ponte, che impedisce alla vista di spaziare sullo stato della carreggiata ancora da percorrere per raggiungere la via D'Antona; - dal cambio di livello della strada, che proprio in corrispondenza del ponte incrementa la propria pendenza.
Pericolosità a fronte della quale il avrebbe dovuto applicare tutte le Controparte_1 misure di sicurezza idonee a scongiurarla, come previsto dall'art. 14 Codice della
Strada. Pertanto gli attori hanno lamentato che nessun cartello di limite di velocità sussisteva alla data del sinistro, per cui si poteva procedere alla velocità costante di 50 km/h che costituisce il limite cittadino, mentre solo dopo l'incidente sarebbe stato applicato un segnale luminoso di pericolo generico, nonché un segnale di limite di velocità di 30 Km/h .
Nella fattispecie, secondo gli attori, si sarebbero dovuti inserire: - sulla carreggiata, dei dissuasori di velocità sia qualche metro a monte del ponte che in corrispondenza del suo inizio, il tutto ben evidenziato da segnaletica orizzontale relativa ai dissuasori ed al limite di velocità; - doveva e dovrebbe essere meglio segnalata la pericolosità della curva che improvvisamente si disegna a chi, imboccato il ponte, deve affrontare la curva, semmai utilizzando richiami ottici che attirino l'attenzione dei conducenti;
- occorreva e occorre installare degli specchi convessi che garantiscano ai conducenti di verificare in anticipo lo stato della carreggiata all'uscita del ponte, così da individuare potenziali pericoli, come da intendersi un ostacolo, una macchia d'olio o anche un cartone, alla cui presenza è stata in concreto attribuita la perdita di aderenza della ruota anteriore del motociclo guidato dal de cuius;
dovevano essere adottati sistemi di protezione passiva, quale il guard rail, oppure doveva essere abbattuto l'albero contro cui si era schiantata la vittima del sinistro, anche se impiantato prima dell'entrata in vigore del Codice della
Strada, conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 del D.M. del 21/6/2004.
La responsabilità del deriverebbe dal non aver valutato in modo Controparte_1 adeguato i rischi derivanti dalla naturale crescita della sezione dei tronchi degli alberi piantati decine di anni prima, asseritamente troppo vicini al margine destro della carreggiata, in violazione delle disposizioni di cui all'art. 26 comma 6 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada e della Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici dell'11/8/1966 n. 8321, che indica, in ragione della circonferenza del fusto dell'albero, in
m. 1,50 e 2,00 la distanza minima delle alberature stradali dal ciglio della carreggiata
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sulla strade urbane. In aggiunta è stato richiamato il Decreto Ministeriale n. 223/1992, che prescrive barriere stradali di sicurezza per le strade extraurbane ed urbane con velocità di progetto maggiore o uguale a 70 Km/h.
Il si è costituito in giudizio ed ha eccepito in via preliminare la Controparte_1 esistenza di un giudicato sulla domanda risarcitoria, già rigettata con le sentenze del
Tribunale e della Corte di Appello di Napoli menzionate. …”.
Il Tribunale di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, ha statuito come segue:
“a) rigetta la domanda attorea;
b) visto l'art. 91 comma 1 c.p.c. condanna e Parte_1 Parte_2
in solido tra loro, al rimborso in favore del Parte_3 Controparte_1 delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi euro 27.804 per compensi, oltre
IVA e CPA se documentate con fattura e il rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi .”.
Avverso questa pronuncia hanno interposto gravame , Parte_2
ed , eredi di Parte_1 Parte_3 [...]
, ne hanno argomentato i motivi a sostegno ed hanno chiesto: Persona_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in accoglimento del presente atto, così provvedere:
- riformare integralmente la Sentenza n.7113/2022, emessa dall'On. Tribunale di
Napoli, IX° Sez. Civile, G. U. Dott. Angelo Felice Pizzi, decisa in data 05.07.2022, depositata e resa pubblicata in data 14.07.2022 e comunicata in data 14.07.2022, procedimento R.G. n. 35019/2019, per Errores in iudicando - illogicità - irragionevolezza - motivi in fatto - valutazione delle prove acquisite - violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c..- violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2700, 2727 e 2729
c.c. - Mancata applicazione ed errata interpretazione della norma precettiva di cui all'art. 14 C.d.S. - ovvero per ogni altra censura mossa nel corpo del presente appello e per l'effetto:
- accertare e dichiarare, quale fonte di responsabilità extracontrattuale ex art 2043 c.c., sia normale (dolo o colpa) che oggettiva (art 2051 c.c.) nonché per violazione della normativa del C.d.S., e di tutte le altre disposizioni normative vigenti in materia, il
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Comune di nella persona del Sindaco pro tempore, per le lesioni mortali alla CP_1 persona subite dal Sig. Persona_1
- condannare il in persona del Sindaco pro tempore, al risarcimento Controparte_1 di tutti i danni patiti dagli istanti comprensivi di: danno parentale, tanatologico, biologico, danno morale, danno esistenziale, danno patrimoniale e non patrimoniale, danni spettanti iure proprio e iure hereditatis a ciascun erede per la gravissima perdita parentale (figlio e fratello);
- condannare il in persona del Sindaco pro tempore al pagamento in Controparte_1 favore degli istanti degli importi corrispondenti al grado più alto di invalidità relativa alle tabelle sul danno da morte parentale o tanatologico, che in ragione delle circostanze che il Sig. appena trentunenne al momento del decesso, risulta Persona_1 figlio convivente e fratello convivente, viene quantificato nella misura di € 304.008,00 per ciascun genitore convivente Sig. e Sig.ra ed Parte_1 Parte_2
€ 186.327,00 in favore della sorella convivente Sig.ra il tutto Parte_3 con gli interessi dal fatto al soddisfo e rivalutazione monetaria del credito o in quell'altro importo che l'on. Magistrato vorrà riconoscere secondo il suo prudente apprezzamento;
- con vittoria di spese, ed onorari del doppio grado di giudizio e con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari per dichiarazione fattane in anticipo, oltre rimborso forfettario IVA e CPA;
”.
Il ha resistito all'impugnazione ed ha concluso come Controparte_1 segue:
“… chiede alla Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis:
- di voler ritenere e dichiarare l'inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. dell'appello proposto dai Sig.ri e Parte_1 Parte_2 Parte_3
e di volerlo comunque rigettare nel merito poiché totalmente infondato in fatto ed in diritto, confermando integralmente, per l'effetto, l'impugnata sentenza del Tribunale
Civile di Napoli - Sez. IX (Dott. Pizzi) n. 7113/2022 nella parte in cui ha rigettato nel merito le domande azionate da parte attrice;
- in accoglimento dell'appello incidentale proposto dal di voler Controparte_1 annullare e/o riformare la predetta sentenza del Tribunale Civile di Napoli - Sez. IX
(Dott. Pizzi) n. 7113/2022 nella parte sfavorevole alle ragioni della scrivente
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Amministrazione comunale, e cioè lì dove essa ha disatteso l'eccezione pregiudiziale, sollevata in primo grado dalla difesa comunale, di inammissibilità delle domande azionate da parte attrice poiché confliggenti con il giudicato formale e sostanziale già cristallizatosi sulle medesime domande risarcitorie.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.”.
All'esito, la causa è stata assegnata a sentenza all'udienza del 1.4.2025, tenuta nella forma scritta/telematica prevista dall'art. 127 ter cod. proc. civ., con assegnazione di termini per comparse conclusionali.
§ - L'INAMMISSIBILITA' DELL'APPELLO
Il ha eccepito l'inammissibilità del gravame, sotto il Controparte_1 profilo di cui all'art. 348 bis cod. proc. civ., ed ha chiesto una pronuncia diretta alla declaratoria di una non ragionevole probabilità di accoglimento del gravame medesimo.
L'eccezione non può trovare accoglimento.
La sede propria di valutazione di tale richiesta è quella della fase iniziale del giudizio di appello, che è ormai superata dalla fase decisoria cui è pervenuto attualmente il processo ed è destinata adesso ad essere assorbita dalla decisione di merito.
La Corte di legittimità, con ordinanza n. 4996/2024, ha statuito che “… la facoltà per il giudice d'appello di dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 348 bis cod. proc. civ., l'appello che non abbia ragionevole probabilità di essere accolto deve essere esercitata all'udienza di cui all'art. 350 cod. proc. civ., dopo aver sentito le parti, prima di procedere alla trattazione, sicché tale facoltà è preclusa ove siano stati svolti gli adempimenti di cui al secondo comma del medesimo art. 350 cod. proc. civ. (cfr. Cass.
20 maggio 2020, n. 9225; Cass. 1° giugno 2020, n. 10409; Cass. 19 luglio 2016, n.
14696).”.
§ - LA RESPONSABILITA' DEL L'ECCEZIONE DI GIUDICATO CP_1
, ed Parte_2 Parte_1 Parte_3 hanno dedotto, a sostegno del gravame, che il Tribunale ha erroneamente valutato le prove, in quanto, pur ponendo a fondamento della decisione il
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IV sezione civile rapporto di incidente stradale della Polizia Municipale ed, in particolare, la dichiarazione resa in quest'ultimo dall'unico testimone oculare identificato e dallo stesso sottoscritta di suo pugno, ha poi omesso l'esame della dichiarazione medesima, attribuendo invece al teste il contenuto della valutazione espressa in altro documento e cioè nell'annotazione di servizio del
18.11.2004, sottoscritta dagli Agenti intervenuti sul luogo del sinistro e non dal teste, dando in tal modo illegittima prevalenza ad una prova presuntiva e non ha quella privilegiata, per poi erroneamente attribuire il connotato della negligenza e della abnormità alla condotta di guida tenuta dal de cuius nell'evento dannoso de quo, costruendo su tale errore il teorema su cui egli fonda le ragioni del rigetto della domanda, secondo il quale il conducente deceduto avrebbe superato addirittura il limite di velocità di 50 Kmh. il
Tribunale di Napoli, quindi, nell'attribuire alla dichiarazione resa dall'unico teste oculare e dallo stesso sottoscritta, la valutazione degli agenti accertatori espressa nell'annotazione di servizio, ha violato il principio del libero convincimento del giudice e della disponibilità delle prove, procedendo ad una statuizione connotata dal totale libero arbitrio, nonostante la completezza del materiale probatorio a sua disposizione con conseguente infondatezza in punto di diritto delle motivazioni addotte.
Hanno lamentato che il Tribunale è incorso in violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ., laddove ha ritenuto di affermare la responsabilità esclusiva del conducente il motociclo, sostenendo che la causa del sinistro fosse da attribuire all'eccessiva velocità. Quel giudice ha erroneamente valorizzato il contenuto dell'annotazione postuma di servizio stilata dagli Agenti di Polizia Municipale, nella parte in cui qualificano la velocità del conducente del motociclo quale velocità sostenuta, attribuendo a tale affermazione la valutazione di fatto noto.
Hanno rilevato che il Giudice di prime cure ha fondato la sua decisione proprio sulla dichiarazione del teste oculare ritenendola attendibile, ma successivamente si è contraddetto, in quanto ha utilizzato, nel descrivere la velocità del motoveicolo, quanto dichiarato nell'annotazione di servizio dagli agenti di polizia e non anche quanto dichiarato e sottoscritto dal teste predetto.
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Invero il primo giudice ha affermato erroneamente che il teste abbia Tes_1 dichiarato che il motociclo viaggiasse a “velocità sostenuta”, ma questa espressione letterale e nel contempo valutativa si rinviene unicamente nell'annotazione di servizio degli Agenti di Polizia Municipale. Invece, il testimone, nel descrivere la velocità del motociclo, ha utilizzato la diversa espressione “data la velocità”, all'unico scopo di descrivere lo stato di moto del veicolo, ma non anche la rapidità.
Hanno ribadito la responsabilità del ai sensi degli Controparte_1 artt. 2043 e/o 2051 cod. civ., e per violazione dell'art. 14 cod. strada, perché la strada teatro del sinistro presentava caratteristiche di pericolosità che ne avrebbero resa, non solo opportuna la segnalazione, ma anche necessaria ed obbligatoria. Il tratto di strada della via Pietro Castellino, che conduce ai pilastri
(ostacolo al centro della carreggiata), è rettilineo e non presentava alcuna insidia ed anzi risultava ben tenuto dalla P.A., e, quindi, chi lo percorreva, come
, non aveva alcun motivo di essere particolarmente Persona_1 prudente, in quanto la situazione di pericolo sussisteva dai pilastri del ponte e per tutto il tratto successivo, fino al punto in cui si è verificato l'impatto mortale contro l'albero, ma non prima. Il avrebbe dovuto adottare Controparte_1 tutte le misure di sicurezza, quali:
“- una segnaletica adeguata del pericolo prima che si affrontasse la curva con apposizione di un cartello di limite di velocità inferiore a quello previsto dal Codice della
Strada sulle strade cittadine (50 Km/h). Tale segnaletica per essere stata apposta dopo
l'evento in argomento di per se costituisce il riconoscimento di una precedente omissione;
- uno specchio alla destra di chi sale, atto a garantire al conducente di un veicolo (tanto più ad un motociclista) una rappresentazione dello stato dei luoghi priva di alcun pericolo e/o comunque diversa da quella reale tale da indurre il conducente in errore.”.
Hanno rimarcato che, “… laddove l'ente proprietario della strada fosse ritenuto non obbligato all'installazione della segnaletica di pericolo, avrebbe dovuto quanto meno escludere l'insidia dovuta alla visibilità occultata dai pilastri e quella determinata dagli alberi troppo vicino alla carreggiata, la cui è talmente Pt_4 dislivellata (per azione antropica e non costruttiva !) che se percorsa a seguito di
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sbandata conduce il malcapitato che - per l'effetto binario - non è più in grado di governare il veicolo direttamente contro gli alberi, alla cui circonferenza dovevano essere adattati sistemi protettivi (deformanti, per assorbimento di energia cinetica) ancora oggi non installati.”.
Hanno deprecato l'incongrua applicazione degli artt. 2051 e 1227 cod. civ., non potendosi attribuire al conducente del motociclo il carattere dell'abnormità. Nel caso in esame, la condotta di guida non ha avuto le caratteristiche della autonomia, eccezionalità, imprevedibilità ed inevitabilità, tale da escludere la responsabilità del custode e, quand'anche risultasse accertata una tale condotta del conducente, ciò non basterebbe ad escludere di per sé la responsabilità del custode, in quanto occorre anche che quella condotta non fosse prevedibile. Pertanto, hanno ritenuto “… che il Giudice di prime cure nel giudizio di sussunzione espletato dalla sentenza impugnata, non solo ha attribuito erroneamente una condotta abnorme al conducente per le ragioni sopra esposte nel primo motivo di impugnazione, ma ha ignorato altresì in astratto che qualora avesse ravvisato una condotta colposa del danneggiato, la sola non è automaticamente idonea ad interrompere il nesso causale che è manifestamente insito nel fatto stesso che la caduta sia originata dalla prevedibile e prevenibile interazione fra la condizione pericolosa della cosa e l'agire umano, occorrendo invece che abbia caratteri tali da farla assumere efficacia causale esclusiva rispetto a quello dello stato della res.”.
Hanno inferito che, considerando lo stato manutentivo e di pericolo della strada teatro del sinistro, caratterizzata dall'assenza di visibilità, dalla presenza di alberi troppo vicini al margine della strada, dall'insussistenza di alcun presidio di sicurezza a protezione degli alberi, dell'inesistenza di alcun segnale che avvisasse l'utente del limite di velocità e dell'esistenza di un ostacolo sulla carreggiata costituito dai pilastri del ponte che sorreggono il ponte di via P.
Castellino, e l'ulteriore circostanza che è un dato di comune conoscenza che le strade urbane cittadine sono percorse soprattutto da veicoli a due ruote, che soddisfano il requisito della prevedibilità di cui sopra, è evidente che la responsabilità del va individuata nella mancanza di Controparte_1 prevenzione a tutela del rischio degli utenti motociclisti in violazione della richiamata norma precettiva di cui all'art. 14 cod. strada.
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Hanno recriminato contro la mancata e/o erronea applicazione dell'art. 14 cod. strada, da parte del Tribunale di Napoli, perché le irregolarità che si presentavano sul luogo dell'incidente attengono innegabilmente alla struttura del bene e la loro formazione non è stata improvvisa, tale da vanificare o abbassare drasticamente la possibilità di un intervento tempestivo da parte del bensì risultato di un progressivo mancato controllo tecnico, così come CP_1
i pericoli progressivamente emersi in ragione delle alberature, che negli anni sono divenute di alto fusto e non adeguatamente protette. Pure le altre situazioni di pericolo anche di natura antropica, erano monitorabili mediante una prudente azione di controllo, che gli enti cui compete la gestione delle arterie stradali hanno il potere-dovere di eliminare, così come previsto all'art. 14 del cod. strada.
Hanno chiesto, conclusivamente, affermarsi la responsabilità del per violazione degli artt. 2043 e 2051 cod. civ., nonché Controparte_1 dell'art. 14 cod. strada, e condannarlo al risarcimento di tutti i danni, come specificati, in conseguenza del decesso del loro congiunto,
[...]
. Persona_1
Il ha articolato appello incidentale, con il quale è Controparte_1 insorto contro la sentenza del Tribunale n. 7113/2022, nella parte in cui ha disatteso l'eccezione pregiudiziale, già sollevata in primo grado, di inammissibilità delle domande azionate da parte attrice, poiché confliggenti con il giudicato formale e sostanziale già cristallizzatosi sulle medesime domande risarcitorie e portato dalla sentenza n. 5136/2014 del Tribunale di Napoli e dalla sentenza n. 3864/2017 della Corte di Appello di Napoli.
Ha ricordato che, fermo restando che il petitum azionato da parte attrice nel presente giudizio (domanda di risarcimento danni asseritamente subiti a causa del sinistro mortale occorso ad , prossimo Persona_1 congiunto degli attori) è pacificamente ed incontestabilmente identico a quello già in precedenza azionato nel giudizio definito con sentenza del Tribunale di
Napoli n. 5136/2014, confermata integralmente dalla sentenza della Corte di
Appello di Napoli n. 3864/2017, passata in giudicato, appare evidente come il giudice di prime cure abbia completamente errato nel ritenere ammissibile una
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IV sezione civile nuova domanda risarcitoria, dal contenuto esattamente identico alla precedente, poiché asseritamene sorretta da una causa petendi diversa, con ciò disattendendo palesemente i principi in materia di giudicato formale e sostanziale recati dagli artt. 324 cod. proc. civ. e 2909 cod. civ., come interpretati dalla granitica giurisprudenza intervenuta in materia, secondo i quali, “il giudicato copre il dedotto e il deducibile, cioè non soltanto le questioni di fatto e di diritto fatte valere in via di azione o di eccezione e, comunque, esplicitamente investite dalla decisione, ma anche le questioni che, non dedotte in giudizio, tuttavia, costituiscano presupposto logico e indefettibile della decisione stessa, restando salva ed impregiudicata soltanto l'eventuale sopravvenienza di fatti e situazioni nuove.” (Cass.
Civ., 29 agosto 2018, n. 21374; conformi, ex multis: Cass. Civ., 26 luglio 2021, n.
21357; Cass. Civ., 6 ottobre 1999, n. 11148).
Ha sottolineato che, secondo la recentissima pronuncia della Cassazione
Civile, Sez. I, 15 giugno 2022, n. 19302, “La regola, affermata in passato (v. Cass.
30033/2011, Cass. 17320/2005, Cass. 21049/2004), ribadita più recentemente (Cass.
2953/2017) ed a cui questo collegio intende dare continuità, trova fondamento nel principio per cui il giudicato, ai sensi dell'art. 2909 c.c., fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa entro i limiti oggettivi che sono segnati dai suoi elementi costitutivi, come tali rilevanti per l'identificazione dell'azione giudiziaria sulla quale il giudicato si fonda, costituiti dal titolo della stessa azione (causa petendi) e dal bene della vita che ne forma l'oggetto (petitum mediato), a prescindere dal tipo di sentenza adottato (petitum immediato); entro tali limiti, l'autorità del giudicato copre il dedotto e il deducibile, ovvero non soltanto le questioni di fatto e di diritto fatte valere in via di azione e di eccezione, e comunque esplicitamente investite dalla decisione, ma anche le questioni non dedotte in giudizio che costituiscano, tuttavia, un presupposto logico essenziale e indefettibile della decisione stessa, restando salva ed impregiudicata soltanto la sopravvenienza di fatti e situazioni nuove verificatesi dopo la formazione del giudicato (v. Cass. 17078/2007, Cass. 21069/2004, Cass. 11493/2004, Cass.
5925/2004).
Ne discende che non rileva se al giudicato si sia pervenuti in base all'accoglimento di determinate ragioni o argomentazioni o mediante la reiezione di altre, essendo sufficiente l'individuazione dell'interesse e del bene della vita tutelato
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dalla pronuncia del giudice, il quale non può essere rimesso in discussione in un successivo giudizio, al di fuori dei mezzi di impugnazione riconosciuti nei confronti della sentenza passata in giudicato, e salva la sopravvenienza di fatti e situazioni nuove, verificatesi successivamente al formarsi del giudicato stesso.”. E' incontrovertibile che, nel caso di specie, nessun fatto nuovo o situazione nuova si è verificato successivamente al giudicato, tale da consentire la riapertura dei termini di una vicenda oramai ampiamente sviscerata ed analizzata nel corso di due gradi di giudizio e definitivamente coperta dal giudicato.
Ha considerato che la più volte richiamata pronuncia della Corte
d'Appello di Napoli n. 3864/2017 non conteneva affatto soltanto accertamenti
“di rito” (quale quello sulla inammissibilità delle nuove domande introdotte in sede di appello) – in quanto tali inidonei a fare stato al di fuori del processo in cui si sono formati – ma, al contrario, si pronunciava anche nel merito della vicenda contenziosa sottoposta al suo esame, rigettando integralmente le domande risarcitorie in quella sede azionate da , Parte_2 Parte_1
ed (e già rigettate in primo grado dal
[...] Parte_3
Tribunale di Napoli).
Ha sostenuto, nel merito, che il Tribunale di Napoli ha correttamente pronunciato sulla controversia, con la sentenza n. 7113/2022, giacchè le prove testimoniali raccolte nel giudizio di primo grado e la documentazione in quella medesima sede assunta agli atti hanno inequivocabilmente dimostrato, non soltanto l'assenza di qualsivoglia forma di responsabilità dell' Controparte_4 convenuta nella verificazione del sinistro de quo, ma, al contrario, il
[...] determinante concorso di colpa del conducente nella produzione di tale evento
(nel corso del giudizio veniva infatti provato che stava Persona_1 percorrendo il tratto di strada in parola ad alta velocità ed in spregio alle regole di prudenza e diligenza imposte dalla vigente normativa in materia di circolazione stradale).
Ha ribadito che le norme richiamate dagli appellanti regolano fattispecie diverse da quella in esame e non provano nessuna violazione da parte del
In particolare, l'art. 26 del Regolamento di attuazione al C.d.S. CP_1 regolamenta, come è scritto nell'intestazione “Fasce di rispetto fuori dei centri
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abitati”, le distanze di rispetto dalla strada che manufatti e alberature devono avere fuori dai centri abitati, mentre via Pietro Castellino è notoriamente strada urbana che attraversa il popoloso quartiere Arenella di ed è, quindi, CP_1 strada posta all'interno di un centro abitato.
Ha puntualizzato che gli alberi nella via P. Castellino sono piantati sul marciapiedi e non sulla carreggiata e si trovano in un tratto rettilineo della strada e non possono costituire, quindi, alcuna insidia per gli utenti. Inoltre non vi è alcuna norma che prescriva barriere di protezione in prossimità di alberi, almeno per quanto riguarda le strade che attraversano i centri abitati.
Le contrapposte impugnazioni, provenienti rispettivamente da Pt_2
, ed (appello
[...] Parte_1 Parte_3 principale) e dal (appello incidentale), attingono i medesimi Controparte_1 punti della sentenza del Tribunale di Napoli e le medesime questioni e, pertanto, possono essere trattate congiuntamente.
Va presa in considerazione, pregiudizialmente, l'eccezione di precedente giudicato, costituito dalla sentenza del Tribunale di Napoli n. 5136/2014 e dalla sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 3864/2017.
A tale scopo, è utile inquadrare i punti di quelle decisioni e le questioni risolte, al fine di valutare se e quali siano già stati oggetto di precedente statuizione e, come tali, non suscettibili di essere riesaminati, in virtù del principio del ne bis in idem.
La prima sentenza ha ricondotto la domanda degli attori, eredi di
, alla fattispecie normativa di cui all'art. 2051 cod. civ.; ha Persona_1 valutato le modalità dell'incidente, così come risultanti dal rapporto di Polizia
Municipale e dalle deposizioni dell'unico teste presente al momento dell'evento, , e degli altri escussi, e Testimone_2 Tes_3 Tes_4
; ha escluso la responsabilità del riconducendo
[...] Controparte_1
l'evento al “caso fortuito” (art. 2051 cod. civ.).
La seconda sentenza ha riesaminato il merito della vicenda, secondo le argomentazioni introdotte dagli appellanti, ed ha confermato le valutazioni espresse dal Tribunale;
ha specificamente considerato l'ulteriore deduzione formulata da ed Parte_2 Parte_1 Parte_3
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, secondo i quali l'evento era ascrivibile alla presenza del grosso Persona_1 albero presente sul margine della strada, che ha avuto – nella loro prospettazione – efficacia causale diretta sulla morte del loro congiunto, e ne ha dichiarato l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 345 cod. proc. civ., trattandosi di
“… una nuova causa petendi, fondata su situazioni giuridiche non prospettate in primo grado …”, così come ha dichiarato l'inammissibilità dell'ulteriore argomentazione della “assenza o inadeguatezza di barriere di protezione”, pure questa tardivamente introdotta.
, ed Parte_2 Parte_1 Parte_3 hanno riproposto la domanda afferente la responsabilità del Controparte_1 facendo valere l'efficacia causale, sulla produzione del tragico epilogo dell'incidente, della presenza del grosso albero sul margine della strada, ultimo di una filiera di quattro piante, e della mancata predisposizione di misure di sicurezza a tutela della circolazione.
Ebbene, questa Corte rileva che tale “nuovo” thema decidendum non può essere considerato precluso dal giudicato consolidatosi sulla scorta delle due precedenti sentenze sopra richiamate, proprio perché giammai sottoposto da
, ed alla Parte_2 Parte_1 Parte_3 valutazione del Tribunale di Napoli (prima) e della Corte di Appello (dopo) e, conseguentemente, giammai fatto oggetto di statuizione e di decisione nel merito, con le sentenze n. 5136/2014 e n. 3864/2017.
La conferma proviene proprio dal deliberato di inammissibilità pronunciato dalla Corte nella sentenza di gravame, laddove ha ritenuto la preclusione derivante dalla “novità” della questione, per violazione dell'art. 345 cod. proc. civ., non avendo mai l'incidenza causale dell'albero partecipato al compendio dei fattori eziologici introdotti nel primo grado dagli attori e presi in esame dal Tribunale. La Corte di Appello, infatti, sul punto, ha considerato che gli appellanti, in tal modo hanno introdotto “… una nuova causa petendi, fondata su situazioni giuridiche non prospettate in primo grado … così inserendo nel processo un nuovo tema di indagine, un nuovo fatto costitutivo del diritto azionato, modificando
l'oggetto sostanziale dell'azione ed i termini della controversia, in modo da porre in essere una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo
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grado e sulla quale non si è svolto in quella sede il contraddittorio: tale domanda va pertanto dichiarata inammissibile.”.
Ed allora, il Tribunale di Napoli, con la sentenza gravata in questo giudizio (n. 7113/2022), ha correttamente escluso, nella nuova controversia avviata da ed Parte_2 Parte_1 Parte_3
, la preclusione del giudicato, laddove ha opinato che “Ora, la
[...] responsabilità del è stata affermata dagli attori nella presente sede Controparte_1 per un fatto diverso da quello prospettato nel precedente giudizio definito in senso a loro sfavorevole. La norma di riferimento è sempre l'art. 2043 c.c., che fonda la responsabilità extracontrattuale per dolo o colpa grave, ma il fatto illecito generatore di danno, come si evince dalla lettura della sentenza della Corte di Appello di Napoli, è diverso, essendo stata allegata nell'attuale giudizio non la presenza di avvallamenti sul manto stradale o di cartoni sul tratto viario, bensì la violazione delle norme sulle distanze dalla carreggiata dell'albero su cui si schiantò ”. Persona_1
Ulteriore e conseguenziale considerazione che deve scaturire dall'ammissibilità del “nuovo” fattore causale invocato da , Parte_2 ed nel giudizio Parte_1 Parte_3 successivamente incardinato è quella che la cognizione del giudice deve rimanere limitata esclusivamente e proprio a tale ambito – quello cioè dell'eziologia della presenza del grosso albero sull'evento-morte di
[...]
– con esclusione di tutti gli altri fattori causali e di tutte le altre Persona_1 questioni in fatto ed in diritto già prese in esame con le sentenze n. 5136/2014 e n. 3864/2014. In altri termini, il giudizio in questa “rinnovata” sede processuale deve vertere soltanto ed unicamente sulla responsabilità del Controparte_1 per aver impiantato il platano in prossimità della strada (ma pur sempre sopra il marciapiedi) e per non averlo adeguatamente segnalato. Restano, invece coperte dal giudicato tutte le altre questioni già decise con le precedenti sentenze, e, quindi, la valutazione delle prove testimoniali, le cause dell'incidente (velocità del motociclo, presenza del cartonato sull'asfalto, conformazione della strada, adeguatezza del limite di velocità), il contenuto del verbale di Polizia Municipale ed, in generale, tutto il variegato ed imponente compendio probatorio già posto all'esame del Tribunale e della Corte di
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Appello di Napoli, sul quale tali autorità giurisdizionali si sono già pronunciate
– ed ormai definitivamente, cioè con l'irretrattabilità derivante dalla res iudicata
– con le (ormai più volte) citate sentenze n. 5136/2014 e n. 3864/2014.
L'elaborazione giurisprudenziale di legittimità, in materia di giudicato, ha delineato i seguenti principi di diritto:
- Il giudicato copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto, e, pertanto, non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia
(Cass. n. 6091/2020; Cass. n. 5486/2019; Cass. n. 25745/2017; Cass. n.
3488/2016; Cass. n. 14535/2012; Cass. n. 22520/2011).
- Qualora due giudizi tra le stesse parti facciano riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dell'identico punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo
Cass. n.27304/2018; Cass. n. 11600/2018).
Alla stregua di tali arresti interpretativi della Suprema Corte, va considerato che la presenza del grosso fusto arboreo, contro il quale è andato a collidere con il suo motociclo, non ha affatto costituito un Persona_1
“precedente logico, essenziale e necessario” della decisione del Tribunale di Napoli
(sentenza n. 5136/2014) e della Corte di Appello (sentenza n. 3864/2017), in quanto i giudici sono pervenuti al rigetto della domanda sulla scorta di considerazioni e valutazioni affatto diverse e distinte, che giammai hanno avuto quale presupposto la presenza della pianta e la sua conformità a norme di legge, in relazione all'ubicazione al margine della strada.
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Analogamente, la presenza dell'albero non costituisce in alcun modo un
“punto fondamentale comune ad entrambe le cause” – quella cioè precedentemente introdotta da ed Parte_2 Parte_1 Parte_3
e quella attualmente in scrutinio – risultando evidente ed
[...] incontestabile che essa è venuta e viene in rilievo soltanto in questo giudizio, ma non in quello precedente, tanto che la Corte di Appello di Napoli, con la sentenza n. 3864/2017, come già sopra si è ricordato, ebbe a dichiarare inammissibile tale deduzione degli appellanti, perché non proposta in primo grado, ma solo e tardivamente nel secondo grado, in violazione del divieto dei nova in appello: art. 345 cod. proc. civ.
In definitiva, una volta esclusa la res iudicata, questa Corte deve esaminare il merito dei motivi introdotti con il gravame da , Parte_2
ed , che si manifestano privi Parte_1 Parte_3 di fondamento.
Come ha già rilevato il Tribunale di primo grado, nessuna norma di legge vieta l'impianto del filare di alberi nella via Pietro Castellino, in CP_1 trattandosi di strada urbana, inserita nel pieno centro abitato. L'art. 26 del regolamento di attuazione al codice della strada, invece, regolamenta la distanza dalla strada delle piante, ma con precetto che espressamente si riferisce a “fuori dai centri abitati”, quindi, non può trovare applicazione nella fattispecie.
A ciò va aggiunto che la collocazione del filare arboreo, come si evince dalle fotografie in atti, è collocata sopra il marciapiede e non certamente sul sedime della carreggiata ed in un tratto rettilineo, di tal che non costituisce insidia per i conducenti dei veicoli in transito, tantomeno per coloro che si conformano alle norme di prudenza e diligenza nel percorrere l'arteria cittadina.
Peraltro, ed Parte_2 Parte_1 Parte_3
neanche hanno dimostrato – come era loro onere – l'esclusiva o
[...] concorrente efficacia causale della grossa pianta, atteso che nulla dimostra che, ove questa non vi fosse stata, il motociclista si sarebbe salvato, posto che la collisione si sarebbe verificata contro il marciapiedi oppure contro il retrostante ed imponente muro di contenimento del terrapieno. In altri termini, il giudizio
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IV sezione civile controfattuale è sfavorevole agli attori-appellanti oppure non vi è prova che sia ad essi favorevole, giacchè risulta assolutamente non verificabile se, in assenza dell'albero, non si sarebbe verificato l'esito letale.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, la sentenza impugnata merita di essere confermata.
§ - LE SPESE DI CAUSA
Le spese di questo giudizio di secondo grado restano interamente compensate tra le parti, in considerazione della reciproca soccombenza (art. 92 comma II cod. proc. civ.) derivante dal rigetto sia dell'appello principale di
, ed , sia Parte_2 Parte_1 Parte_3 dell'appello incidentale del Controparte_1
A questa pronuncia di rigetto dei gravami, consegue l'obbligo di Pt_2
, ed e del
[...] Parte_1 Parte_3 CP_1 di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a
[...] quello rispettivamente dovuto per l'appello principale e per l'appello incidentale (art. 13 co. 1 quater d.p.r. 115/2002, introdotto con legge n. 228 del
24.12.2012).
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 7113/2022, deliberata il
5.7.2022 e pubblicata il 14.7.2022 (n. 35019/2019 RG), ogni altra richiesta ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da , ed Parte_2 Parte_1
; Parte_3
2) rigetta l'appello incidentale proposto dal Controparte_1
3) compensa per intero tra le parti le spese di questo giudizio di secondo grado;
4) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. I quater DPR
115/2002, a carico di , ed Parte_2 Parte_1
, nonché a carico del per il Parte_3 Controparte_1
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IV sezione civile versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 co. I bis d.p.r. 115/2002, nella misura rispettivamente dovuta per l'appello principale e per l'appello incidentale.
Così deciso in Napoli, in data 15 luglio 2025
IL PRESIDENTE EST.
(firma apposta in modalità digitale)
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