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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 20/10/2025, n. 506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 506 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 2602/2025 V.g.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 2602/2025 promossa da:
(C.F. ) Controparte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Controparte_2 C.F._2
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: modificare la sentenza di divorzio n. 114/2023 emessa in data 28/02/2023 e recepire le condizioni di cui all'accordo inter partes
FATTO
Con ricorso depositato in data 30/07/2025, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, la modifica della sentenza di divorzio n. 114/2023 emessa in data 28/02/2023 alle condizioni di cui al ricorso, allegando che sono sopraggiunti nuovi motivi che possono dar corso alla modifica dei provvedimenti relativi al lato economico ovvero la figlia titolare del Per_1 contributo al suo mantenimento posto a carico del padre, presta attività lavorativa, mentre, il sig. si è trovato privo di lavoro ed è al momento disoccupato;
CP_1
Con provvedimento in data 30/07/2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 16/10/2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il Giudice Relatore, in data 16/10/20205, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che i fatti nuovi allegati dalle parti giustificano la modifica delle condizioni di divorzio stabilite nella sentenza n. 114/2023 del 28/02/2023 nel senso indicato dalle parti medesime, atteso che la figlia titolare Per_1 del contributo al suo mantenimento posto a carico del padre, presta attività lavorativa, mentre, il sig. si è trovato privo di lavoro ed è al momento disoccupato;
CP_1
Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di modificare la sentenza di divorzio alle condizioni di cui al ricorso. Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, dispone la modifica della condizione n.3 di cui alla sentenza di divorzio n. 114/2023 emessa in data 28/02/2023, invariato il resto, come segue:
- Il Sig. non è più tenuto al pagamento di euro 300,00 per il Controparte_1 contributo al mantenimento della figlia maggiorenne ed ugualmente non è Per_1 più tenuto al pagamento del 50% delle spese extra.
Restano ferme le altre statuizioni. Spese di lite compensate.
Livorno, 17/10/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Giulio Scaramuzzino dott.ssa Azzurra Fodra
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 2602/2025 promossa da:
(C.F. ) Controparte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Controparte_2 C.F._2
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: modificare la sentenza di divorzio n. 114/2023 emessa in data 28/02/2023 e recepire le condizioni di cui all'accordo inter partes
FATTO
Con ricorso depositato in data 30/07/2025, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, la modifica della sentenza di divorzio n. 114/2023 emessa in data 28/02/2023 alle condizioni di cui al ricorso, allegando che sono sopraggiunti nuovi motivi che possono dar corso alla modifica dei provvedimenti relativi al lato economico ovvero la figlia titolare del Per_1 contributo al suo mantenimento posto a carico del padre, presta attività lavorativa, mentre, il sig. si è trovato privo di lavoro ed è al momento disoccupato;
CP_1
Con provvedimento in data 30/07/2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 16/10/2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il Giudice Relatore, in data 16/10/20205, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che i fatti nuovi allegati dalle parti giustificano la modifica delle condizioni di divorzio stabilite nella sentenza n. 114/2023 del 28/02/2023 nel senso indicato dalle parti medesime, atteso che la figlia titolare Per_1 del contributo al suo mantenimento posto a carico del padre, presta attività lavorativa, mentre, il sig. si è trovato privo di lavoro ed è al momento disoccupato;
CP_1
Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di modificare la sentenza di divorzio alle condizioni di cui al ricorso. Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, dispone la modifica della condizione n.3 di cui alla sentenza di divorzio n. 114/2023 emessa in data 28/02/2023, invariato il resto, come segue:
- Il Sig. non è più tenuto al pagamento di euro 300,00 per il Controparte_1 contributo al mantenimento della figlia maggiorenne ed ugualmente non è Per_1 più tenuto al pagamento del 50% delle spese extra.
Restano ferme le altre statuizioni. Spese di lite compensate.
Livorno, 17/10/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Giulio Scaramuzzino dott.ssa Azzurra Fodra