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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 12/06/2025, n. 722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 722 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 5817/2024 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Daniela Ronzani Presidente
Dott. Susanna Menegazzi Giudice
Dott. Alessandra Pesci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data 09/10/2024 da:
Parte_1
con l'avv. GIOVANETTI ANNA MARIA
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. GIOVANETTI ANNA MARIA
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno formulato domanda congiunta di separazione personale e di divorzio istando congiuntamente in questa sede per lo scioglimento del matrimonio;
prendendo atto degli accordi intervenuti tra le stesse, che le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ., hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.1/12/1970
n. 898 e successive modifiche ed integrazioni a far data dal verbale di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale, essendo stata pronunciata sentenza di separazione in data 29.10.2024, divenuta irrevocabile.
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più
essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra le parti sono congrue rispondono all'interesse della prole e non presentano profili di illegittimità;
visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 21/12/2019 da e Parte_1
, trascritto al n. 5, Parte 1, Serie -, Anno 2019 del registro degli atti di Parte_2
matrimonio del Comune di ORSAGO alle seguenti condizioni:
1. La casa coniugale sita in RS (Tv), in via Boscarin n.17 int. 5 e di proprietà del SI.
viene con quanto l'arreda, assegnata alla SI.ra , che continuerà ad T_ Parte_1
abitarvi con entrambi i figli minori e;
Per_1 Per_2
2. Si dà atto che il SI. con il consenso ed in accordo con la moglie, ha già lasciato T_
l'abitazione coniugale e si è trasferito in un immobile in LE che conduce in comodato.
Egli, pertanto, ha formalizzato la propria residenza attualmente in Strada Interna San
Giovanni del Tempio n. 9/A; 3. I figli minori nata a [...] il [...], e , nato a [...] Per_1 Per_2
il 27.03.2020, vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente e residenza anagrafica di entrambi presso la madre in RS (Tv), via Boscarin
n.17 int.5;
4. Le parti si danno atto che eserciteranno la responsabilità genitoriale nei confronti di entrambi i figli separatamente per le questioni di ordinaria amministrazione. Le decisioni più
importanti di straordinaria amministrazione saranno assunte invece di comune accordo tra loro e dovranno tener conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale ed aspirazioni dei loro figli. Essi si impegnano infine a tenersi reciprocamente informati su ogni questione che riguardi i figli;
5. Le parti si danno atto che e trascorreranno con il papà un fine settimana Per_1 Per_2
ogni 15 (quindici) giorni. Il fine settimana di competenza del papà è da intendersi dal venerdì
pomeriggio alle ore 16,00 allorché il SI. si recherà a prendere i figli presso le T_
rispettive scuole oppure a casa della mamma, fino al lunedì mattina quando li riaccompagnerà a scuola oppure presso la mamma. Quando i bambini trascorreranno il fine settimana col papà trascorreranno con lui anche la giornata infrasettimanale del mercoledì.
Quando invece essi trascorrono il fine settimana con la mamma staranno col papà il mercoledì ed il giovedì con relativo pernottamento presso di lui il mercoledì sera. e Per_1
trascorreranno altresì, con ciascun genitore 15 (quindici) giorni anche non consecutivi Per_2
durante le vacanze estive, 6 giorni con ciascun genitore durante le vacanze natalizie, in ordine alle quali e trascorrano il giorno di Natale con uno dei genitori e quello Per_1 Per_2
di Capodanno con l'altro e viceversa l'anno seguente secondo il principio dell'alternanza che dichiarano di adottare. Ed ancora 3 giorni con ciascun genitore durante le festività pasquali alternando il giorno di Pasqua con un genitore e la pasquetta con l'altro e viceversa l'anno seguente. I figli trascorreranno con ciascun genitore il giorno del compleanno del genitore stesso. Mentre i genitori si accorderanno circa i compleanni dei loro figli, giorno in cui in ogni caso i bambini trascorreranno quantomeno mezza giornata con ciascun genitore. Nel caso di festività o ponti e resteranno col genitore di competenza. Ad ogni buon conto Per_1 Per_2
eventuali diverse modalità di permanenza saranno oggetto di specifico accordo tra i genitori stessi;
6. Si dà atto che i coniugi si impegnano a favorire il buon rapporto tra entrambi e i loro figli.
Il SI. s'impegna a verificare puntualmente le comunicazioni della scuola dei bambini T_
mediante l'ausilio e la consultazione dei sistemi messi a disposizione dagli Istituti frequentati da ciascuno;
7. Il SI. verserà a titolo di contributo per ciascun figlio a partire da ottobre' 24 T_
l'importo mensile di €250,00 (duecentocinquanta/00) e così € 500,00 (cinquecento/00)
mensili. Importo che verrà versato entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla SI.ra presso Banca di Cividale di Porcia Parte_1
e che verrà annualmente indicizzato secondo gli ordinari indici ISTAT a partire dal gennaio
2026. Detto obbligo contributivo permarrà a carico del padre fino al raggiungimento della maggiore età di ognuno dei figli e comunque fino al raggiungimento della loro piena autonomia economica;
8. Si dà atto che, fermo quanto sopra, i coniugi concordano che le spese straordinarie che si renderanno necessarie ed opportune per e saranno sostenute al 50% tra Per_1 Per_2
loro. Ed altresì concordano che per l'individuazione e qualificazione delle stesse faranno riferimento al Protocollo d'Intesa vigente presso questo tribunale e che dichiarano di conoscere ed adottare. Essi a tal proposito stabiliscono che il coniuge che avrà sostenuto la spesa verrà rimborsato dall'altro entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla presentazione del documento giustificativo dell'esborso;
9. Si dà atto che l'assegno Unico ed Universale per entrambi i figli continuerà ad essere interamente percepito dalla SI.ra . Le detrazioni fiscali relative alle spese detraibili Parte_1
o deducibili sostenute per i figli saranno, invece, suddivise in misura pari al 50% tra ciascun genitore;
10. Si dà atto che i ricorrenti si dichiarano entrambi economicamente autosufficienti e pertanto provvederanno autonomamente al proprio mantenimento rinunciando fin d'ora all'assegno di mantenimento ciascuno in favore dell'altro. Essi si danno atto che il conto corrente cointestato aperto presso LE verrà chiuso entro e non oltre Controparte_1
giorni 10 (dieci) dalla sottoscrizione del presente atto e la provvista eventualmente ancora sussistente in conto divisa a metà tra loro;
11. Le parti si danno atto ed intendono precisare che quanto all'immobile/casa familiare come sopra identificato e di proprietà esclusiva del SI. saranno a carico di T_
, cui di comune accordo viene assegnato l'immobile, le spese di ordinaria Parte_1
amministrazione, ivi comprese le spese condominiali. Eventuali spese straordinarie sostenute dalla SI.ra saranno rimborsate in toto dal SI. entro e non oltre Parte_1 T_
giorni 30 (trenta) dall'intervenuto esborso;
12. Si dà atto che essi si autorizzano il rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o di altro documento equipollente reciprocamente e per i figli;
13. Si dà atto che con la sottoscrizione dell'atto di separazione e salve le disposizioni quivi stabilite, le parti dichiarano di aver provveduto a sistemare ogni questione di carattere economico e patrimoniale;
14. spese di lite compensate.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di conSIlio del 12/06/2025.
Il Presidente est.-rel.
Dott. Daniela Ronzani