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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 03/02/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1750/2024 R.G.V.G. promossa con ricorso per separazione consensuale dei coniugi, depositato da:
, (C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi residente Parte_1 C.F._1
in via 24 Maggio n. 12
e da
, (C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2
residente a [...] Maggio n. 12, entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Salvatore Poidomani, che li rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RI COR RE NT I con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione senza termini, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del dì
15.01.2025.
OG GE TTO : separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno contratto matrimonio concor datario a Modica (RG) il 24.04.1990, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 22, parte II, serie A, dell'anno 1990, in regime di comunione dei beni e che dall'unione coniugale sono nati due figli, che ormai hanno raggiunto la maggiore età e sono economicamente indipendenti;
che le parti hanno addotto che l'unione coniugale ha subito un progressivo deterioramento, tale da comportare il venir meno dell'unione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che, pertanto, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 10.10.2024, le parti hanno congiuntamente richiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, alle seguenti condizioni:
1. sia pronunciata la separazione personale dei coniugi;
2. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
3. ognuno dei coniugi potrà scegliere il proprio domicilio dove vorrà, anche all'estero, senza necessità di autorizzazione o altra formalità da parte dell'altro dandosi, fin d'ora consenso reciproco al rilascio o rinnovo di passaporto o di altro documento valido per l'espatrio;
4. la casa coniugale, di proprietà di terzi, rimane nella disponibilità della sig.ra che Parte_1
continuerà ad abitarla mantenendo i mobili e le suppellettili;
5. ciascuno dei coniugi rinuncia reciprocamente e definitivamente e per sempre a qualsiasi assegno di mantenimento o alimentare godendo di redditi propri sufficienti;
6. i coniugi si danno reciproco atto che durante il matrimonio non sono stati contratti mutui, prestiti o
debiti a beneficio comune, per cui ogni richiesta che una delle parti dovesse vedersi rivolgere da possibili creditori la riguarderà in via esclusiva senza che possa pretendere o esercitare diritti di rivalsa nei confronti dell'altra”; che l'udienza di comparizione del dì 15.01.2025, su richiesta delle parti, è stata sostituita dal deposito di note scritte, che vi hanno provveduto nei termini concessi, insistendo nella separazione e nella conferma delle superiori condizioni;
che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma, c.c. che quanto alle condizioni riportate in ricorso sulle stesse, vertendosi in materia di diritti disponibili le stesse non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e il Tribunale si limita a prenderne atto;
che, essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- Pronuncia la separazione per sonale dei coni ugi e , che Parte_1 Parte_2
hanno contratto matrimonio concor dat ario a Modica (RG) in data 24.04.1990, con atto trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Modica (RG), al n. 22, parte II, serie A, anno 1990;
- Prende atto degli accordi intercorsi tra le parti;
- Nulla sulle spese.
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Modica perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 22.01.2025.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1750/2024 R.G.V.G. promossa con ricorso per separazione consensuale dei coniugi, depositato da:
, (C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi residente Parte_1 C.F._1
in via 24 Maggio n. 12
e da
, (C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2
residente a [...] Maggio n. 12, entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Salvatore Poidomani, che li rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RI COR RE NT I con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione senza termini, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del dì
15.01.2025.
OG GE TTO : separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno contratto matrimonio concor datario a Modica (RG) il 24.04.1990, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 22, parte II, serie A, dell'anno 1990, in regime di comunione dei beni e che dall'unione coniugale sono nati due figli, che ormai hanno raggiunto la maggiore età e sono economicamente indipendenti;
che le parti hanno addotto che l'unione coniugale ha subito un progressivo deterioramento, tale da comportare il venir meno dell'unione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che, pertanto, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 10.10.2024, le parti hanno congiuntamente richiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, alle seguenti condizioni:
1. sia pronunciata la separazione personale dei coniugi;
2. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
3. ognuno dei coniugi potrà scegliere il proprio domicilio dove vorrà, anche all'estero, senza necessità di autorizzazione o altra formalità da parte dell'altro dandosi, fin d'ora consenso reciproco al rilascio o rinnovo di passaporto o di altro documento valido per l'espatrio;
4. la casa coniugale, di proprietà di terzi, rimane nella disponibilità della sig.ra che Parte_1
continuerà ad abitarla mantenendo i mobili e le suppellettili;
5. ciascuno dei coniugi rinuncia reciprocamente e definitivamente e per sempre a qualsiasi assegno di mantenimento o alimentare godendo di redditi propri sufficienti;
6. i coniugi si danno reciproco atto che durante il matrimonio non sono stati contratti mutui, prestiti o
debiti a beneficio comune, per cui ogni richiesta che una delle parti dovesse vedersi rivolgere da possibili creditori la riguarderà in via esclusiva senza che possa pretendere o esercitare diritti di rivalsa nei confronti dell'altra”; che l'udienza di comparizione del dì 15.01.2025, su richiesta delle parti, è stata sostituita dal deposito di note scritte, che vi hanno provveduto nei termini concessi, insistendo nella separazione e nella conferma delle superiori condizioni;
che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma, c.c. che quanto alle condizioni riportate in ricorso sulle stesse, vertendosi in materia di diritti disponibili le stesse non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e il Tribunale si limita a prenderne atto;
che, essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- Pronuncia la separazione per sonale dei coni ugi e , che Parte_1 Parte_2
hanno contratto matrimonio concor dat ario a Modica (RG) in data 24.04.1990, con atto trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Modica (RG), al n. 22, parte II, serie A, anno 1990;
- Prende atto degli accordi intercorsi tra le parti;
- Nulla sulle spese.
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Modica perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 22.01.2025.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti