Sentenza 2 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/06/2025, n. 5450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5450 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - 1A Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino Presidente Dott.ssa Ivana Sassi Giudice
Dott.ssa Immacolata Cozzolino Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al n° 16841/2024 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi, riservata in decisione senza i termini di legge all'udienza dell'8.4.2025, avente per oggetto: separazione giudiziale
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta Parte_1 procura in atti, dall'avv. M.Rosaria Costanzo RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Fabio CP_1
Curcio, giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHE'
IL PM-AFFARI CIVILI
INTERVENTORE NECESSARIO
Conclusioni: all'udienza dell'8.4.2025 la causa è stata riservata in decisione sugli accordi dei coniugi, senza termini ai quali i procuratori hanno rinunciato.
Il Pm ha espresso parere favorevole in data 9.4.2025.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 29.7.2024, la sign. – premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio con il sign. il 26.6.2021 dal quale è nata il [...] – CP_1 Per_1 esponeva: (…) 4) che all'inizio la relazione sentimentale tra i coniugi era basata sull'affectio maritalis che, a causa di forti contrasti insorti nel tempo, è venuta meno. Il motivo scatenante è consistito nel fatto che i rapporti sessuali hanno iniziato a diminuire per problemi nascenti dal Sig.
e quei pochi rapporti consumati erano autogestiti unicamente ed esclusivamente dal
CP_1 marito e funzionali al suo piacere. La moglie, pertanto, ha tentato di parlare col marito, al fine di salvare il matrimonio, consigliandogli di seguire insieme un percorso specifico affidato ad un sessuologo e ad uno psicologo. Il Triunfo si è rifiutato tassativamente. Anzi ha letto la proposta della moglie come un'offesa /attacco personale. La situazione è andata a degenerare e ha creato numerosi conflitti tra i coniugi conclusosi con l'andata via del Sig. dalla casa
CP_1 coniugale. La situazione familiare è andata a peggiorare di giorno in giorno fino al punto da manifestarsi attraverso frequenti raptus di violenza del Sig. che lanciava gli oggetti,
CP_1 anche in presenza dei suoi familiari, dava pugni sulle porte e sui muri, gridava e si picchiava da solo. Il se ne è andato spontaneamente ed autonomamente a casa dei suoi genitori e non
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è più rientrato dalla moglie da allora (maggio 2024). Da quando ha lasciato la casa coniugale, il marito partecipa molto poco economicamente sia per il mantenimento della piccola che Per_1 per il bilancio familiare. (…) La lavora part time ed ha una busta paga di euro 480,00 Pt_1 mensili e vive nella casa coniugale condotta in locazione dove paga un canone di euro 500,00 al mese. Il Sig. lavora nell'azienda di famiglia “a nero”. Non avendo busta paga non ha mai CP_1 avuto l'autorizzazione della per ottenere un mutuo ipotecario per acquistare un immobile CP_2 per sé e la famiglia formata col matrimonio. Questo è il motivo per cui hanno fissato la residenza in un appartamento in fitto. (…) Le omissioni del rientrano nella violazione dell'obbligo di assistenza morale e materiale CP_1 previsto dal codice civile. Pertanto, possono validamente rappresentare motivo valido per l'addebito della separazione, in quanto la condotta del coniuge responsabile è stata contraria ai doveri derivanti dal matrimonio e ha contribuito a determinare la crisi. Nella fattispecie “de qua” sussistono i presupposti per chiedere l'addebito della separazione al Sig. , per CP_1 tutte le causali di cui innanzi. La Sig.ra chiede, altresì, un congruo risarcimento per Pt_1 tutti i danni subiti e subendi conseguenti alla condotta responsabile e colpevole del marito nei suoi confronti pari ad euro 10.000,00. (…) La Sig.ra lavora part time con un guadagno mensile esiguo di euro 480, oltre ad Pt_1 occuparsi della piccola e della casa. (…) Nel caso di specie, sussistono tutti i presupposti Per_1 oggettivi e soggettivi per il riconoscimento del diritto al mantenimento in favore della ricorrente da parte del marito. SI CHIEDE, IN TALE SEDE, UN ASSEGNO DI MANTENIMENTO integrativo DI EURO 200,00 AL MESE.
Il deve contribuire economicamente in favore della minore per una somma superiore a CP_1 quella oggi sborsata pari ad euro 600,00 aggiornata e rivalutata di anno in anno, oltre il 50% delle spese straordinarie, come da protocollo del Tribunale di Napoli. Ciò in quanto, lo stesso ha una buona posizione economica reddituale, come sopra descritta ed esposta, vive a casa dei genitori senza spese e costi, mentre la guadagna solo euro 480,00 e paga un canone di Pt_1 locazione di euro 500,00.
Ha chiesto:
1. I coniugi vivranno separatamente, come in effetti già vivono;
2. La figlia sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza Per_1 privilegiata con la madre presso la casa coniugale di Via Martiri d'Otranto n. 68 che le sarà assegnata unitamente ai mobili, agli arredi, ai suppellettili, alla biancheria etc.;
3. Il padre verserà per la minore una somma di euro 600.00 al mese – a titolo di assegno di mantenimento – oltre indici ISTAT da rivalutarsi di anno in anno ed il 50% delle spese straordinarie, come da protocollo del Tribunale di Napoli;
4. L'assegno unico universale nella misura del 100% sarà richiesto dalla Sig.ra Parte_1
presso la quale sarà collocata la minore, con conseguente rinuncia del alla
[...] CP_1 sua quota di 50%;
5. Il Sig. verserà alla moglie, a titolo di integrazione del suo mantenimento, la CP_1 somma mensile di euro 200,00 oltre indici ISTAT da rivalutarsi di anno in anno;
6. Il padre potrà vedere la figlia secondo il seguente calendario(…)
Si è costituito il sign. e, non opponendosi alla separazione, ha dedotto di aver raggiunto CP_1 un accordo con la moglie.
All'udienza dell'8.4.2025, presenti i coniugi, gli stessi hanno confermato i seguenti accordi:
- Affido condiviso della minore;
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- Attribuire il diritto di abitazione della casa coniugale alla madre e alla figlia
- Il , si obbliga a versare quale contributo al mantenimento della minore la somma CP_1 di euro 300,00 mensili, riconoscendo il 100% dell'assegno unico alla;
Parte_1
- le spese straordinarie al 50% tra i coniugi come da protocollo del Tribunale di Napoli;
- Il padre della minore potrà esercitare il suo diritto di visita secondo il Per_1 seguente calendario, che rappresenta piano genitoriale redatto in favore della minore e delle sue esigenze:
- Lunedi e mercoledì dalle 17.30 alle 20 oppure lunedì e venerdì dalle 17.30 alle 20. - Al compimento del terzo anno di età, la minore potrà pernottare con il padre, una volta ogni due weekend. - Feste di Natale: su accordo dei coniugi il 24 dicembre con il padre il 25 dicembre con la madre o viceversa secondo esigenza, stessa cosa per 31 dicembre e 1 gennaio ed epifania 5 gennaio e 6 gennaio;
così anche Pasqua e Lunedì in Albis. - Vacanze estive: la minore una settimana ad agosto dovrà trascorre insieme ad entrambi i genitori su località da concordare con possibilità per il padre di visita quotidiana oppure una settimana a luglio e una ad agosto con possibilità per il padre della minore di tenere con se la piccola dalle ore 10 alle Per_1 ore 20. I coniugi concorderanno entro il 30.06 di ogni anno il periodo di vacanza che trascorreranno con la minore. Al compimento dei tre anni la minore trascorrerà dall 1 agosto al 15 agosto le vacanze con il padre con pernottamento e dal 16 al 31 con la madre con pernottamento, oppure viceversa secondo le rispettive esigenze.
- Le parti espressamente rinunciano ad ogni azione giudiziaria e stragiudiziaria sia civile che penale e contro ogni possibile familiare (madre padre fratelli ecc. dei coniugi), rinunciando ai procedimenti civili e penali precedentemente intrapresi.
- Le seguenti pattuizioni saranno valide esclusivamente ad accordo raggiunto.
- Spese di giudizio compensate tra le parti.
Orbene, il Tribunale, - atteso che gli accordi raggiunti non sono contrari a norme imperative - li pone a base della presente decisione e li recepisce.
Non è stato ritenuto necessario ascoltare la minore in ragione degli accordi raggiunti dalle parti e della sua tenera età. Tenuto conto della natura della causa e dell'accordo raggiunto dalle parti, le spese processuali si dichiarano interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, così provvede: a) pronuncia la separazione tra e , ai sensi Parte_1 CP_1 dell'art. 151 /1° co.c.c.; b) recepisce gli accordi raggiunti e sottoscritti dalle parti;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 - (atto n. 12, Parte II, S.A Sez. I, Serie A Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2021); d) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio;
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 10.4.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa I. Cozzolino Dott. Raffaele Sdino
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