TRIB
Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 04/06/2025, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Siena
Causa R.G. 1017/23 Oggi 4 giugno 2025 alle ore 11,30 innanzi al giudice o.p. Dott.ssa Chiara Flavia Scarselli, mediante l'applicativo “Teams”, sono comparsi: l'Avv. Barbara de Mauro, nota all'Ufficio per la parte ricorrente e l'Avv. Massimo Autieri, noto all'Ufficio, per l' . I procuratori delle parti collegati CP_1 da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del Giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni e discutono la causa riportandosi ai rispettivi atti depositati ed a tutto quanto ivi dedotto, eccepito, rilevato, contestato, richiesto e concluso, anche in via istruttoria, contestando ed opponendosi alle avverse difese e pretese tutte anche istruttorie insistendo per l'accoglimento della propria domanda ed il rigetto di quella avversaria. In punto di spese l'Avvocato de Mauro insiste per la condanna come da nota spese depositata e nella già richiesta distrazione ex art. 93 c.p.c., mentre l'Avv. Autieri sul punto e per la quantificazione delle stesse si rimette a giustizia, chiedendo i procuratori delle parti di essere esonerati dal presenziare alla lettura del dispositivo. Il giudice prende atto, autorizza quanto richiesto e si ritira in camera di consiglio (poi sospesa dalle ore 12,29 alle ore 12,45 per causa R.G. 332/25, di nuovo sospesa dalle ore 12,52 alle ore 12,59 per causa R.G. 278/25, ancora sospesa dalle ore 13,14 alle ore 13,22 per causa R.G. 280/25) per la decisione della causa, precisando che provvederà a dare lettura del dispositivo, anche in assenza delle parti, mediante deposito della sentenza in PCT dandone atto a verbale con indicazione dell'orario di deposito. Su invito del Giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente fino a questo momento (ore
11,39).
Alle ore 20,59 il giudice anche in assenza delle parti procede a dare lettura del dispositivo e del verbale di udienza mediante deposito in PCT come emerge dall'orario di deposito stesso. Verbale chiuso alle ore 21,00
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Flavia Scarselli
T
REPUBBLICA ITALIANA Tribunale Ordinario di Siena
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, nella persona della giudice o.p. Chiara Flavia Scarselli, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1017 /2023 R.Lav.
promossa da:
, residente a Montepulciano (SI) elettivamente domiciliata Parte_1 in Siena - Costa dell'Incrociata 12 presso lo studio dell'avvocato Barbara de Mauro dalla quale è rappresentata, come da procura allegata al ricorso introduttivo;
PARTE RICORRENTE
contro
:
in persona del l.r.p.t. con sede in Roma, Controparte_2 rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Autieri ed elettivamente domiciliato presso la sede provinciale dell'Ente in Siena via Lippo Memmi 2, come da procura allegata alla memoria di costituzione
PARTE RESISTENTE
Oggetto: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato ha convenuto in Parte_1 giudizio l' , in persona del legale rappresentante pro tempore per ivi sentir accogliere le CP_1
seguenti conclusioni “Piaccia al Tribunale di Siena – Sez. Lavoro, contrariis rejectis: IN TESI: accertato e dichiarato che l'indebito pensionistico/assistenziale richiesto dall' alla ricorrente CP_1
asseritamente maturato sulla prestazione IOS n.46001035 di cui era titolare la Sig.ra
[...]
è inesistente, illegittimo ed irrecuperabile, accertata e dichiarata Persona_1
l'illegittimità, l'infondatezza, l'invalidità e/o la tardività del provvedimento dell' del CP_1
18.11.2021, annullare il provvedimento medesimo e accertare e dichiarare che la somma di €
5.797,64 richiesta dall' alla ricorrente non deve in nessun caso essere restituita all' CP_1 CP_2
resistente; in ogni caso accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla Sig.ra Persona_1 all' per i titoli contestati e per cui è causa;
IN IPOTESI: accertata e
[...] CP_1 dichiarata l'illegittimità, l'infondatezza, l'invalidità e/o la tardività del provvedimento dell' CP_1 del 18.11.2021, ridurre l'importo dell'asserito indebito preteso dall' nella misura che sarà CP_1 accertata all'esito del giudizio;
IN OGNI CASO con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio, da liquidarsi in favore del procuratore antistatario”. Si è costituito in giudizio l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 contestando ed opponendosi alle avverse difese e pretese tutte ed insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni “…- nel merito : rigettare tutte le domande proposte da
[...]
, in quanto del tutto infondate in fatto ed in diritto;
- in subordine: dichiarare la Parte_1
ricorrente tenuta a corrispondere la diversa somma che dovesse all'esito del giudizio;
- in ogni caso : condannare parte ricorrente alla rifusione delle spese e degli onorari di lite”
Durante il processo le parti intraprendevano trattative poi rimaste senza alcun esito.
La causa è stata istruita con prove documentali ed alla odierna udienza del 4 giugno 2025 è stata decisa come da allegato dispositivo del quale si dava contestuale lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Breve riassunto dei fatti di causa
Il presente contenzioso trova origine nella richiesta di accertamento di illegittimità del provvedimento con cui l' ha intimato alla ricorrente la restituzione della somma di €. 5.797,64 CP_1 assumendo l'indebita percezione. Nell'introdurre il giudizio la ricorrente ha evidenziato di aver presentato nel 2014 domanda di invalidità civile, poi accolta, con il riconoscimento a far data dalla domanda amministrativa dell'assegno di invalidità civile. Successivamente in data 30.10.2015 Parte_1 ha presentato domanda per il riconoscimento di AOI, poi accolta in data 16.6.2017 con
[...] decorrenza dalla domanda amministrativa (dal primo mese successivo alla stessa come per legge), tale beneficio è stato poi revocato a seguito di revisione. In data 6.8.2018 la ricorrente ha presentato domanda di conferma dell'AOI accolta con comunicazione del 30.10.2018 ed in data 7.2.2019 ha presentato domanda di aggravamento anche in questo caso con esito negativo passando da un riconoscimento di invalidiità in misura del 67% ad una invalidità accertata in misura del 75%. In data 18.10.2019 con apposita domanda e comunicazione la ricorrente ha optato per l'assegno mensile di invalidità civile comunicando all' di essere titolare anche di altra prestazione, CP_1 successivamente l' ha comunicato l'importo mensile dell'assegno di assistenza, poiché però CP_1 medio tempore la ricorrente aveva trovato un'occupazione lavorativa ha inoltrato domanda di ricostruzione reddituale per comunicare all' i redditi del 2020 e quelli presunti del 2021, CP_1 evidenziando che superando i limiti reddituali andava sospesa la prestazione assistenziale percepita, per poi optare con comunicazione del 26.4.2021 per il ripristino dell'AOI. La domanda di ricostruzione per motivi documentali è stata respinta dall' in data 13.5.2021 con il medesimo CP_1 provvedimento è stato anche revocato l'AOI. Seguiva comunicazione con cui veniva richiesto alla ricorrente la ripetizione di quanto indebitamente percepito nel periodo dal 1.11.2015 al 30.06.2021
e pari ad €. 5.797,64, avverso detto provvedimento è stato presentato ricorso giustiziale rigettato in quanto secondo quanto comunicato dall' la ricorrente non avrebbe optato per una delle due CP_1 prestazioni che non potevano essere cumulate (AOI ed assegno mensile di invalidità). Ritenuto detto provvedimento illegittimo ed oltretutto basato su motivazioni poste a fondamento del provvedimento di rigetto in fase amministrativa di impugnazione non corrispondessero al vero ha introdotto il presente giudizio per l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate. Si è costituito l' evidenziando come il provvedimento emesso fosse del tutto legittimo CP_1 dato che la ricorrente dopo che le era stato riconosciuto con decorrenza dal settembre 2014 l'assegno mensile di assistenza nel presentare la domanda del 30.10.2015 per il riconoscimento di AOI non ha esercitato l'opzione fra i due benefici con la conseguenza che dal novembre 2015 all'ottobre 2017 la avrebbe percepito entrambi i benefici, Parte_1 mentre l'opzione de qua è stata esercitata solo nella domanda di aggravamento del febbraio 2019 evidenziando come le doppie rate siano state percepite anche da marzo 2019 a gennaio 2021, questa volta per “….disguidi interni agli uffici…” (v. comparsa di costituzione pag. 3). L' , pertanto, CP_1 ritenuto legittimo il provvedimento ha insistito per la reiezione del ricorso e l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
Questi, in estrema sintesi, i fatti di causa
Sulla sussistenza o meno dell'indebito
Prima di procedere alla decisione va evidenziato come il caso sub iudice abbia d oggetto la richiesta di ripetizione avanzata dall' per somme versate sostanzialmente in maniera “doppia” CP_1 dato che nel periodo ad oggetto la ricorrente ha riscosso sia l'assegno mensile di assistenza per invalidità che l'AOI, la circostanza espressamente indicata nella comparsa di costituzione dall' CP_1 non è stata espressamente contestata dalla ricorrente nelle note autorizzate e va ritenuta pacifica ed ammessa. A questo punto va anche rilevato come la ricorrente che già godeva dell'assegno mensile di assistenza per invalidità nella domanda di richiesta di AOI presentata in data 30.10.2015 (doc. 4 di parte ricorrente ) ha dichiarato, in maniera non veritiera
Peraltro, in detta domanda non è contenuta alcuna opzione. A fronte di ciò emerge che sia l'assegno mensile di assistenza per invalidità che l'AOI sono state corrisposte dal 2015 al 4.10.2017, data in cui l'assegno è venuto meno per revoca dell'invalidità. Ripristinato il requisito sanitario a seguito di aggravamento la ricorrente in data 18.10.2019 ha presentato una nuova domanda AP70 ove indicava di essere beneficiaria di altra prestazione assistenziale optando espressamente per l'AOI, nonostante ciò anche questa volta, in questo caso però per errore imputabile all' come espressamente dichiarato in comparsa, l'Ente ha erogato tra il marzo CP_1
2019 ed il gennaio 2021 entrambi i benefici assistenziali (assegno di invalidità e AOI)
Precisato quanto sopra, da un punto di vista giurisprudenziale e normativo va evidenziato che da tempo la giurisprudenza di legittimità in ordine ad indebiti assistenziali, quale è quello per cui è causa, da tempo ha precisato che “ …. Le disposizioni sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza, in via generale, dei requisiti di legge (escludendosi, quindi, le norme che regolano espressamente la sorte dell'indebito per difetto del requisito sanitario o di quello reddituale) vanno individuate nel D.L. n. 850 del 1976, art.
3-ter, convertito in L. n. 29 del 1977, secondo cui Gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento, nonché nel D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988, che recita Con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso
Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte. 28. Si tratta, dunque, di norme speciali rispetto all'art. 2033 c.c. (v. Cass. n. 19638 del 2015 cit. e successive conformi, fra le quali Cass. n. 17216 del 2017), che limitano la restituzione ai soli ratei indebitamente erogati a decorrere dalla data dei provvedimento che accerta l'indebito, restando esclusa la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte….” (v. da ultimo Cass.
29034/22).
In una ancor più recente sentenza la Suprema Corte ha anche ribadito “…..Come già precisato da questa Corte (Sez. L – , Sentenza n. 28771 del 09/11/2018, Rv. 651691 – 01; Sez. 6 –
L, Ordinanza n. 13223 del 30/06/2020, Rv. 658116 – 01), in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere…” (v. Cass. 5606/23). Precisato, quanto sopra va rilevato in primis che l'errata erogazione di entrambi i benefici assistenziali inerente il periodo dal 2015 al 4.10.2017 è imputabile alla ricorrente che ha dichiarato, al momento della presentazione di domanda di AOI, di non percepire altra pensione da parte dell' , mentre invece percepiva l'assegno mensile di assistenza per invalidità, con la CP_1 conseguenza che dette somme sono decisamente ripetibili. In secondo luogo che per il periodo dal marzo 2019 al gennaio 2021 che per errore dell' in forza del disposto normativo di cui all'art. CP_1
13 L. 412/91 va fatta applicazione dell'art. 52 della L. 88/1989 che espressamente detta “Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione.
2. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che
l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato.”
Poiché le somme erroneamente versate sono dovute ad un errore interno dell' le CP_1 somme relative al periodo dal marzo 2019 al gennaio 2021, stante l'espressa opzione comunicata dalla ricorrente e l'errore imputabile all' non possono essere ripetute ed in parte qua il CP_1 provvedimento è illegittimo e va caducato.
Sulle spese di lite
La parziale soccombenza reciproca e la particolarità del caso sub iudice inducono il giudicante a ritenere sussistenti i presupposti per una integrale compensazione fra le parti delle spese di lite ex art. 92 c.p.c.
P. Q. M.
Visti gli artt. 429 e segg. c.p.c.
Il Giudice del Lavoro di Siena, definitivamente pronunciando: 1) A parziale accoglimento della domanda della ricorrente, per quanto esposto nella parte motiva, dichiara illegittimo il provvedimento di recupero emesso dall' con riferimento al CP_1 periodo dal marzo 2019 al gennaio 2021 e per detto periodo la ricorrente nulla deve, mentre l' CP_1 ha diritto di recuperare le somme indebitamente versate dal 2015 al 4.10.2017, con obbligo della ricorrente alla restituzione di tali somme;
2) visto l'art. 92 c.p.c. compensa integralmente fra le parti le spese del giudizio, per le motivazioni su estese;
3) visto l'art. 52, comma V, D. Lgs. 196/03 dispone che la cancelleria, in caso di diffusione del presente provvedimento, diffusione per formazione della banca dati ovvero per gli obiettivi previsti dal PNRR, assuma provvedimenti/strumenti idonei ad omettere l´indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati.
Siena, 04/06/2025 Il giudice o.p. dott.ssa Chiara Flavia Scarselli
T