Articolo 65 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449
Articolo 64
Versione
1 gennaio 1998
Art. 65. (Entrata in vigore). 1. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore il 1 gennaio 1998, salvo che sia espressamente stabilita una diversa decorrenza.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1998
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