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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/03/2025, n. 2206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2206 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 45111/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINDICESIMA - TRIBUNALE DELLE IMPRESE -SPECIALIZZATA IMPRESA “B” CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nella persona dei magistrati
Angelo Mambriani Presidente
Maria Antonietta Ricci Giudice Nicola Fascilla Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 45111/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Luca Purpura, Parte_1 C.F._1
Antonio Cacciato, Francesco Pedroni e Giulia Colombo, elettivamente domiciliato presso lo studio degli avvocati Luca Purpura, Antonio Cacciato e Giulia Colombo in Milano, Giardino A. Calderini, 3
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BALESTRIERI Controparte_1 P.IVA_1
PAMELA NA elettivamente domiciliata tramite PEC pec:
Email_1
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previ ogni accertamento e declaratoria da pronunziarsi, se del caso, anche in via incidentale, così giudicare:
a.- per tutti i motivi indicati in atti, condannare al pagamento in favore del signor Controparte_1 della somma di euro 110.777,12 (centodiecimilasettecentosettantasette/12) – di cui Parte_1 euro 60.777,12 lordi a titolo di risarcimento del danno da parametrarsi ai compensi che il consigliere revocato avrebbe percepito nel periodo di congruo preavviso non inferiore ai sei mesi ed euro 50.000,00 a titolo di corrispettivo per l'anno 2021 (ovvero, in subordine, a titolo risarcitorio) – oltre rivalutazione monetaria ed interessi, ovvero delle diversa somma che dovesse essere accertata in corso di causa, nonché al risarcimento del danno da lesione dell'onorabilità professionale del signor Pt_1
da liquidarsi nella misura che sarà determinata in corso di causa e, comunque, anche in via
[...] equitativa;
pagina 1 di 12 b.- in via istruttoria, per tutti i motivi indicati in atti, rigettare tutte e ciascuna delle istanze istruttorie formulate ex adverso e accogliere tutte e ciascuna delle istanze istruttorie nei limiti e secondo quanto richiesto dal signor nelle proprie memorie ex art. 183 c.p.c.; Parte_1
c.- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite.
Il sottoscritto Avv. Antonio Cacciato, sotto la propria responsabilità, dichiara che il dott.
[...]
e il dott. hanno partecipato attivamente alla predisposizione delle CP_2 Controparte_3 presenti note e ne richiede l'inserimento a verbale ai fini della pratica forense.
Per parte convenuta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per le ragioni esposte in narrativa e in accoglimento delle eccezioni spiegate, nel merito:
- rigettate, in quanto infondate in fatto e diritto, le domande formulate dal sig. nei Parte_1 confronti di Controparte_1
- accertare e dichiarare, in accoglimento dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. formulata da l'inadempimento del sig. per tutti i motivi esposti in narrativa;
Controparte_1 Parte_1 in subordine: qualora Codesto Tribunale ravvisi nei fatti di causa un'ipotesi di abusivo esercizio della clausola n. 37 dello Statuto, dichiarare nulla dovuto al sig. in forza dell'eccezione di Parte_1 inadempimento di cui al punto che precede;
in ulteriore subordine: in caso di accoglimento, anche parziale, delle domande attoree, rideterminare il diritto di credito azionato dal sig. in ragione delle risultanze emerse in corso di giudizio Parte_1 ovvero in via equitativa, con rinuncia alla domanda di compensazione delle somme dovute a titolo di spese legali cui il è stato condannato con lodo arbitrale del 4 novembre 2022, in quanto nelle Pt_1 more del giudizio sono state corrisposte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con citazione ritualmente notificata ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1
allegando che:
- era stato membro del consiglio di amministrazione della convenuta Parte_1 CP_1
a socio unico dal 28 settembre 2020 al 10 dicembre 2021;
[...]
- in particolare, il 28 settembre 2020 l'assemblea di , con il voto favorevole dell'allora CP_1
socio unico aveva nominato, a tempo indeterminato, un consiglio di amministrazione Persona_1
composto dal medesimo da e da attribuendo al Persona_1 Persona_2 Parte_1 consigliere «un compenso annuo lordo di Euro 118.000» nonché «per l'anno 2021 … un Pt_1
premio pari a 50.000 Euro lordi qualora la società realizzi un Ebit superiore a Euro 200.000»;
- lo stesso 28 settembre 2020, il Consiglio di Amministrazione di aveva attribuito al CP_1
presidente i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della società ed ai Per_1
consiglieri e alcune deleghe;
Per_2 Pt_1
pagina 2 di 12 - l'attore era cessato dalla suddetta carica di consigliere in data 10 dicembre 2021 quando l'assemblea di , su proposta e con il voto favorevole dell'allora socio unico aveva CP_1 Persona_1
deliberato «di prendere atto delle, e accettare le, dimissioni del sig. e del sig. e della Per_1 Per_2
conseguente immediata decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione della Società, ai sensi dell'art. 37 dello statuto, a far data dal giorno 8 novembre 2021; di nominare amministratore unico il sig. ; Persona_1
- la delibera del 10 dicembre 2021 e l'invocata operatività della clausola simul stabunt simul cadent di cui all'art. 37 dello statuto di avevano costituito un evidente escamotage volto ad CP_1
ottenere, in via surrettizia e indiretta, la revoca del consigliere a ciò affiancando il tentativo di Pt_1
sottrarre la società dalle conseguenze proprie di una revoca in assenza di giusta causa;
- quanto occorso il 10 dicembre 2021, infatti, costituiva atto conclusivo di una complessiva e preordinata serie di condotte malfidenti e vessatorie, strumentalmente funzionale a procurare, pur in assenza di giusta causa, la cessazione del rapporto organico tra e il consigliere CP_1 Pt_1
- il riferimento andava:
a) alle strumentali asserzioni – tanto generiche quanto prive di un qualche fondamento – di cui al verbale del consiglio di amministrazione del 24 settembre 2021, peraltro reso pubblico mediante iscrizione al Registro delle Imprese;
b) al contegno – peraltro, frontalmente contrario a ogni principio di buona fede e correttezza – tenuto da e dai suoi esponenti nell'interrompere, “nottetempo” e senza motivazioni di sorta, le CP_1 interlocuzioni all'epoca correnti in ragione dell'intendimento di (e dei suoi consiglieri CP_1
e di porre termine al rapporto con il signor e di definire i relativi rapporti;
Per_1 Per_2 Pt_1
- in particolare, in “risposta” al legittimo riscontro del 16 novembre 2021 dato dal signor alla Pt_1
proposta di interruzione del rapporto organico formulata da anche per il tramite del CP_1 commercialista dottor , era stato posto in essere un vero e proprio blitz, articolatosi nell'arco di Per_3
48 ore:
(1) nel tentativo di del 18 novembre 2021 di iscrivere al Registro Imprese una CP_1
“cessazione amministratori” retrodatata all'8 novembre 2021 e in assenza di una qualche delibera in tal senso;
(2) nella predisposizione in data 17 novembre 2021 di un sistema di risposta automatica collegato all'indirizzo e-mail del signor con la quale si comunicava a clienti e fornitori, in assenza dei Pt_1
pagina 3 di 12 relativi presupposti e/o di qualche preavviso, che «il Sig. non lavora più c/o Energy Parte_1
System Srl»;
(3) nell'invio di un telegramma in data 17 novembre 2021 con cui si chiedeva al signor in Pt_1
assenza dei relativi presupposti di fatto e di diritto, la restituzione di beni aziendali;
c) nelle strumentali asserzioni – tanto generiche quanto prive di un qualche fondamento – di cui al verbale del consiglio di amministrazione del 2 novembre 2021, con chiusura postuma datata 8 novembre 2021, il tutto senza preventiva convocazione;
- la clausola simul stabunt simul cadent contenuta nell'art. 37 dello Statuto di era stata CP_1
quindi utilizzata in termini preordinati ed abusivi a danno dell'attore;
- bastava considerare che, se era vero che all'esito dell'assemblea del 10 dicembre 2021 era stato nominato quale organo amministrativo di solo uno dei due amministratori dimissionari, CP_1
non poteva sfuggire che, al fine di nascondere l'abusivo utilizzo della clausola simul stabunt simul cadent, il 20 settembre 2021 aveva costituito, quale socio unico, la con capitale sociale Per_1 CP_4 pari al minimo di legge, avente quale oggetto sociale l'attività di holding, rimasta inattiva sino al 26 marzo 2022, con consiglio di amministrazione composto proprio dal signor e dal signor Per_1
(le cui “dimissioni” da consiglieri di avevano determinato l'abusiva Per_2 CP_1
operatività della clausola simul stabunt simul cadent nella medesima ); CP_1
- il successivo 29 aprile 2022 aveva deliberato, in presenza di non meglio precisate CP_4
«motivazioni sottese alle esigenze di capitalizzazione della società», un aumento di capitale (da
10.000,00 euro a 1.000.000,00 di euro), «da liberare mediante conferimento in natura» e, naturalmente, offerto in opzione al socio unico di CP_4 Persona_1
- in tale contesto l'assemblea di aveva altresì modificato alcune clausole statutarie, tra il testo CP_4 rafforzando il ruolo assegnato alla holding di «coordinamento, la pianificazione, l'organizzazione ed il controllo strategico ed operativo delle imprese o enti nella quali partecipa, tra cui a titolo esemplificativo il coordinamento relativo alla prestazione di servizi inerenti la gestione finanziaria, commerciale, mobiliare e immobiliare, amministrativo, contabile, legale e tecnica, la gestione del personale, paghe e contributi, la gestione dei servizi informativi e telematici, nonché i servizi che richiedano professionalità tecniche a favore delle imprese partecipate»;
- in altri termini, nell'aprile 2022 si era chiuso il cerchio del preordinato disegno abusivo posto in essere dagli esponenti di : la era divenuta socio unico di (dante CP_1 CP_4 CP_1
pagina 4 di 12 causa proprio il signor ed i dimissionari e in accordo tra loro, avevano Per_1 Per_1 Per_2
ricostituito nella holding che controllava al 100% Energy System, il medesimo assetto CP_4 presente in (prima dell'interruzione dei rapporti con il signor , semplicemente CP_1 Pt_1 facendolo “salire di un piano”: il medesimo socio unico ( e il medesimo organo amministrativo Per_1
presente in prima delle dimissioni, con la sola esclusione del signor CP_1 Pt_1
- l'escamotage dell'utilizzo abusivo della clausola simul stabunt simul cadent aveva avuto come unico scopo quello di “far fuori” e revocare il consigliere a “costo zero”, dopo che si Pt_1 CP_1
era assicurata una serie di importanti commesse portate proprio dal signor tra queste: Pt_1
(a) l'aggiudicazione dell'appalto di finanza pubblica relativo al rifacimento ed alla gestione dell'intera rete di teleriscaldamento del;
Parte_2
(b) il contratto di service tecnico stipulato con Mesos s.c. a r.l., afferente alla “riqualificazione, ampliamento e relativa gestione della rete di teleriscaldamento esistente unitamente alla concessione del servizio di gestione, manutenzione, efficientamento energetico e riqualificazione degli impianti di climatizzazione e degli impianti elettrici degli immobili di proprietà dell'Amministrazione del Comune di ”, per un corrispettivo di 1.130.000,00 annui per i primi 5 anni di vigenza contrattuale. Pt_2
In sede di citazione l'attore ha quindi formulato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previ ogni accertamento e declaratoria da pronunziarsi, se del caso, anche in via incidentale, così giudicare:
a.- per tutti i motivi indicati in narrativa, condannare al pagamento in favore del Controparte_1
signor della somma di euro 110.777,12 (centodiecimilasettecentosettantasette/12) – di Parte_1
cui euro 60.777,12 lordi a titolo di risarcimento del danno da parametrarsi ai compensi che il consigliere revocato avrebbe percepito nel periodo di congruo preavviso non inferiore ai sei mesi ed euro 50.000,00 a titolo di corrispettivo per l'anno 2021 (ovvero, in subordine, a titolo risarcitorio) – oltre rivalutazione monetaria ed interessi, ovvero delle diversa somma che dovesse essere accertata in corso di causa (anche in ragione dell'eccepita compensazione), nonché al risarcimento del danno da lesione dell'onorabilità professionale del signor , da liquidarsi nella misura che sarà Parte_1 determinata in corso di causa e, comunque, anche in via equitativa;”
1).1 Si è costituita la società convenuta, contestando la ricostruzione in fatto e diritto operata dall'attore e formulando le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per le ragioni esposte in narrativa e in accoglimento delle eccezioni
pagina 5 di 12 sopra ivi spiegate, nel merito:
- rigettate, in quanto infondate in fatto e diritto, le domande formulate dal sig. nei Parte_1
confronti di Controparte_1
- accertare e dichiarare, in accoglimento dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. formulata da l'inadempimento del sig. per tutti i motivi esposti in narrativa;
Controparte_1 Parte_1
in subordine: qualora Codesto Tribunale ravvisi nei fatti di causa un'ipotesi di abusivo esercizio della clausola n. 37 dello Statuto, dichiarare nulla dovuto al sig. in forza dell'eccezione di Parte_1
inadempimento di cui al punto che precede;
in ulteriore subordine: in caso di accoglimento, anche parziale, delle domande attoree, rideterminare il diritto di credito azionato dal sig. in ragione delle risultanze emerse in corso di Parte_1
giudizio ovvero in via equitativa e compensare le somme dovute a titolo di spese legali cui il è Pt_1 stato condannato con lodo arbitrale del 4 novembre 2022.”
1).2 Successivamente alla concessione dei termini ex art. 183 c. 6 c.p.c., il giudice istruttore invitava le parti alla precisazione delle conclusioni e la causa, spirati in data 4 febbraio 2025 i termini per il deposito delle memorie di replica, perveniva al Tribunale per la decisione.
2) Prima di entrare nel merito della controversia, appare necessario ricostruire l'orientamento giurisprudenziale relativo alle clausole statutarie che prevedono il meccanismo del c.d. “simul stabunt simul cadent”, che costituisce l'oggetto del presente giudizio.
Come già statuito da questo Tribunale, la clausola è finalizzata a mantenere costanti, a livello di organo gestorio, gli equilibri interni originariamente voluti e cristallizzati secondo una determinata configurazione nella delibera assembleare di nomina (cfr. per tutte, con ampio richiamo della giurisprudenza, Trib. Milano, sent. 9.12.2020, n. 8088/2020, rel. . Per_4
La clausola è espressamente riconosciuta dal quarto comma dell'art. 2386 cc – introdotto dalla riforma del diritto societario del 2003 in adesione ad orientamenti dottrinali e giurisprudenziali già formatisi nel silenzio al riguardo della normativa previgente – e si tratta di clausola che, come illustrato da tali orientamenti, funziona da stimolo alla coesione dell'organo gestorio poiché ciascun amministratore è consapevole che le dimissioni di uno/alcuni degli altri, determinano la decadenza dell'intero consiglio e, nel contempo, può contribuire a quella decadenza, quando in disaccordo con gli altri (così Tribunale di Milano 14.1.2020, sentenza n. 247/2020).
pagina 6 di 12 Conformemente a quanto appena detto, l'operatività fisiologica della clausola di decadenza non implica l'obbligo di motivare la rinuncia all'incarico, sebbene spesso di fatto tale motivazione venga resa
(principio affermato già nella sentenza del Tribunale di Milano n. 3388/2015 emessa il 13.3.2015 e richiamato successivamente dal medesimo Tribunale in senso conforme).
Tanto premesso, il carattere abusivo o strumentale della vicenda decadenziale si configura ogni qual volta le dimissioni di quell'amministratore o di quegli amministratori capaci di provocare la decadenza di tutto l'organo di gestione siano dettate unicamente o prevalentemente dallo scopo di eliminare amministratori sgraditi, in assenza di giusta causa, quindi eludendo l'obbligo di corresponsione degli emolumenti residui (ed in generale di risarcimento del danno) che spetterebbero loro se fossero cessati dalla carica, non per effetto della clausola in discussione, ma per revoca ex art. 2383 comma 3 c.c. nelle
S.p.A. ed ex art. 1723 comma 2 e 1725 c.c. nelle S.r.l..
Perciò la giurisprudenza ha inteso reprimere siffatti comportamenti riconoscendo comunque agli amministratori non dimissionari decaduti il diritto al risarcimento del danno quando sia dimostrato che le dimissioni che hanno determinato l'effetto decadenziale siano state date abusivamente - cioè per scopi diversi da quelli per i quali è riconosciuto il diritto a rinunciare alla carica - o strumentalmente - cioè per eludere l'obbligo risarcitorio connesso alla revoca senza giusta causa (così Tribunale di Milano sent. 9.12.2020, n. 8088/2020, rel. Trib. Milano 14.1.2020, sentenza n. 247/2020; Tribunale Per_4
di Milano 31.1.19, sentenza n. 1124/2019).
Pertanto, se le facoltà di cui alla clausola in discussione sono esercitate correttamente, allora tale esercizio non fa sorgere alcun diritto a favore dell'amministratore decaduto, il quale accettando l'iniziale conferimento dell'incarico aderisce implicitamente alle clausole dello statuto sociale che regolano le condizioni di nomina e permanenza degli organi sociali ed i relativi poteri (Tribunale di
Milano sentenza n. 3388/2015 cit.).
Nel caso del prospettato abuso di esercizio della clausola simul stabunt simul cadent, l'onere della prova in ordine alla abusività della condotta altrui ricade sull'amministratore decaduto, al quale non basterà dimostrare l'assenza di propri comportamenti negligenti o comunque l'assenza di situazioni integranti giusta causa di revoca (cfr. Tribunale Milano n. 8088/2020 cit;
Tribunale di Milano n.
1124/2019, cit.).
Incombe dunque sull'attore la prova della esclusiva finalizzazione della clausola alla sua estromissione dal collegio degli amministratori per il conseguimento di interessi extrasociali o di un gruppo della pagina 7 di 12 compagine sociale e quindi l'ottenimento in via indiretta del risultato di revocarlo in assenza di giusta causa (Trib. Milano sentenza 21 luglio 2017). Inoltre, possono esistere casi in cui un amministratore rinunci alla carica senza che sussista in capo agli altri una giusta causa di revoca. In tal caso, solo per la presenza della clausola statutaria del simul stabunt simul cadent, gli amministratori non rinuncianti e pur sempre cessati non hanno comunque diritto all'indennizzo o al risarcimento del danno poiché la clausola statutaria configura intrinsecamente il rapporto società-amministratore (Tribunale di Milano, sentenza del 18.6.2016).
Così ricostruiti i presupposti essenziali dell'istituto, occorre a questo punto verificare se sussista una ipotesi di abuso di utilizzo, da parte della maggioranza degli amministratori dimissionari, della clausola numero 37 dello statuto di la quale prevede che “In caso di cessazione della Controparte_1
carica, per qualsiasi motivo, della metà degli amministratori se di numero pari, o della maggioranza se di numero dispari, si intenderanno decaduti dalla carica tutti gli amministratori con effetto dalla accettazione di almeno la metà dei nuovi amministratori”.
Dalla documentazione prodotta in atti emerge quanto segue.
In sede di riunione del CDA del 24 settembre 2021, è stato contestato all'attore di aver tenuto comportamenti non corretti con riferimento ai rapporti con nell'ambito della commessa CP_5 aggiudicata dal all'ATI tra ed . Parte_2 CP_5 CP_1
In particolare, dalla lettura del verbale emerge come nelle date del 17 settembre 2021 e 20 settembre
2021 presidente del CDA, sia stato attinto da due telefonate da parte Persona_1 dell'amministratore di e del Direttore generale della medesima società, i quali avrebbero CP_5
contestato come la società convenuta non avesse tenuto una condotta di chiarezza negoziale nonché la non professionalità nell'impostare il piano manutentivo e contrattuale.
Nel verbale oltretutto viene contestato all'attore come l'accaduto dovesse essere classificato come “il risultato di una condotta di grave mancata aderenza al tracciato delle linee strategiche definite dal
Presidente del C.d.A. di da parte del Consigliere . E' innegabile che solo il CP_1 Pt_1
tempestivo intervento da part del Sig. volto a ricucire e ricostruire su basi di rispetto Per_1
Par professionale i rapporti con i soci in ha permesso di evitare per l'azienda danni importanti sia sul versante economico e soprattutto su quello reputazionale.
D'altra parte, il Sig. fa constatare come quella qui ricostruita sia solo l'ultima delle molteplici Per_1
iniziative che il Consigliere R. Matina ha preso, interpretando (come di fatto tuttora interpreta) in
pagina 8 di 12 maniera del tutto personale, senza attenersi alle direttive strategiche ricevute dall'Amministratore
Delegato, al quale riporta.
Dette iniziative, hanno più volte posto nelle condizioni di dover recuperare CP_1 imbarazzanti situazioni negoziali ripartendo da posizioni di sudditanza.” (cfr. sul punto doc. 5 attoreo).
Sempre dal verbale risultano ulteriori contestazioni all'attore, che hanno portato il Presidente a Per_1
proporre al CDA di revocare le deleghe allo stesso conferite.
La proposta è stata accolta con il solo voto sfavorevole di Parte_1
A questa situazione di evidente tensione nel CDA, interviene la riunione del Consiglio del 2 novembre
2021.
Come riportato dalla società convenuta, si legge nel verbale quanto segue:
“In data 4/10, alle ore 17:39 (…) l'Amministratore Delegato di (…) ha richiamato al CP_5
telefono affermando, con toni perentori e definitivi, la sua prostrazione per la totale Persona_1
mancanza di professionalità con cui il Sig. si relazione con il Presidente della società Pt_1 consortile anch'esso presente nella call (…). In chiusura di call, l'Avv. Pontrelli Controparte_6
(ndr. Amministratore delegato di ) ha tenuto a escludere che i suoi collaboratori possano CP_5
ancora interloquire con il Sig. , che viene considerato, per dichiarazione diretta dello stesso: Pt_1
“non all'altezza per gli argomenti e i temi che sono quotidianamente trattati dall'organo amministrativo di gestione di Mesos”. Purtroppo, il comportamento non professionale e contrario alla tutela degli interessi rappresentati dal Sig. , sono stati confermati anche il giorno 18/10/2021, Pt_1 allorquando è emerso … che nonostante la promessa di offerta per personale (due unità) da assegnare alla manutenzione del circuito secondario dell'impianto EX ALER di , l'ing di Pt_2 Tes_1 [...]
, non ha ricevuto alcun riscontro, lamentando di non voler più avere come referente CP_7
aziendale di per il cantiere di il Sig. , in quanto ritenuta persona CP_1 Pt_2 Pt_1 inaffidabile e inattendibile.” (cfr. doc. 19 att.)
Il Presidente ha fatto oltretutto constatare come i fatti costituivano una prosecuzione senza Per_1
soluzione di continuità rispetto a quelli evidenziati nel verbale di CDA del 24 settembre 2021 già citato.
Il medesimo verbale dà atto come la riunione del CDA sia stata sospesa e sia stata ripresa in data 8 novembre 2021, in cui il clima nel consiglio di amministrazione era ormai divenuto insostenibile.
A seguito della riunione del CDA del 2-8 novembre 2021, i consiglieri e hanno Per_1 Per_2
pagina 9 di 12 presentato le dimissioni (cfr. verbale assemblea dei soci del 10 dicembre 2021 sub doc. 3 att. nonché visura di alla data del 23 novembre 2021 sub doc. 14 att.). Controparte_1
Così ricostruiti sinteticamente i passaggi che hanno portato alla cessazione dell'intero CDA in forza della clausola 37 dello statuto della società convenuta, ritiene il Tribunale come le domande attoree debbano essere respinte.
Come detto, la clausola statutaria che prevede la cessazione dell'intero CDA nel caso in cui la maggioranza dello stesso cessi le proprie funzioni per qualsivoglia ragione ha la funzione di rafforzare la coesione dell'organo gestorio, in quanto ogni amministratore è consapevole delle conseguenze delle dimissioni degli altri componenti del consiglio di amministrazione.
Ciò comporta necessariamente la permanenza di un rapporto di reciproca fiducia tra gli amministratori,
e la assenza di motivi ostativi alla prosecuzione del rapporto collegiale di gestione della società.
Nel caso di specie, dai documenti prodotti emerge all'evidenza come già a partire dal mese di settembre 2021 i rapporti tra il Presidente del CDA e il consigliere da un Per_1 Persona_2 lato e l'attore dall'altro fossero già ampiamente deteriorati.
Invero, la circostanza descritta nel verbale del CDA del 24 settembre 2021 – che peraltro ha comportato per la revoca delle deleghe – si era inserita in altre precedenti Parte_1
contestazioni, a dimostrazione della già risalente tensione nel consiglio di amministrazione.
La situazione dell'organo gestorio al settembre 2021 si è poi ulteriormente aggravata in sede del CDA del 2-8 novembre 2021, dove è evidente che la situazione tra gli amministratori fosse irrimediabilmente compromessa.
Il venir meno della fiducia costituisce senz'altro una ipotesi che giustifica le dimissioni degli amministratori.
L'abuso della clausola simul stabunt simul cadent, infatti, è configurato quando l'unico scopo perpetrato sia quello di estromettere un amministratore semplicemente sgradito, al fine di ovviare al problema della revoca (che peraltro è atto dell'assemblea dei soci e non degli amministratori) senza giusta causa.
Il presente giudizio ha, invece, fatto emergere una situazione completamente diversa.
Al convenuto, in epoca precedente alle dimissioni, sono state contestate plurime condotte che hanno fatto venir meno il rapporto fiduciario in seno al CDA.
All'esito dell'ultima riunione degli amministratori, i consiglieri e hanno rassegnato le Per_1 Per_2
pagina 10 di 12 proprie dimissioni.
La scelta degli amministratori è stata, quindi, determinata dalla situazione di insanabile crisi nei loro reciproci rapporti.
L'intervenuta cessazione dell'intero consiglio di amministrazione, quindi, non è frutto di un abuso bensì della fisiologica applicazione della clausola statutaria più volte citata.
Pertanto, tutte le circostanze accadute successivamente all'8 novembre 2021, data delle dimissioni della maggioranza del CDA, risultano irrilevanti.
In particolare risultano successive alle dimissioni:
- il tentativo di del 18 novembre 2021 di iscrivere al Registro Imprese la cessazione CP_1
degli amministratori: in particolare si osserva come non fosse necessaria alcuna delibera per la accettazione delle dimissioni. Va, infatti, sul punto ricordato che la rinuncia all'incarico di amministratore è atto unilaterale recettizio che si perfeziona al momento della sua ricezione da parte dei destinatari (artt. 1344 e 1355 c.c.), non essendo necessaria alcuna approvazione ai fini della relativa efficacia;
- la predisposizione in data 17 novembre 2021 di un sistema di risposta automatica collegato all'indirizzo e-mail del con la quale si comunicava a clienti e fornitori, in assenza dei relativi Pt_1
presupposti e/o di qualche preavviso, che «il Sig. non lavora più c/o Parte_1 CP_1
: sul punto si osserva che trattasi di atto che segue le dimissioni della maggioranza degli
[...]
amministratori, e quindi era già da considerarsi formalmente cessato dal suo incarico;
Parte_1
- l'invio di un telegramma in data 17 novembre 2021 con cui la società ha chiesto all'attore la restituzione di beni aziendali. Anche in questo caso, è circostanza che ha come presupposto la cessazione dell'attore dalla carica di amministratore ex art. 37 dello statuto della società convenuta.
Infine, rispetto alla delibera sostitutiva dell'assemblea dei soci del 10 dicembre 2021, la circostanza che la società sia passata da un sistema di governance pluripersonale ad un sistema che preveda l'amministratore unico appare ulteriore elemento significativo di una reale volontà di cambiamento nel sistema di gestione della società.
L'infondatezza della domanda principale di abuso dell'utilizzo della clausola simul stabunt simul cadent comporta, in via consequenziale, il rigetto delle domande risarcitorie formulate dall'attore.
3) Le spese seguono la soccombenza. Pertanto il Tribunale condanna a rifondere a Parte_1
le spese di lite sostenute per il presente giudizio che si liquidano in complessivi € Controparte_1
pagina 11 di 12 11.268,00 (causa scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00: fase di studio € 2.552,00; fase introduttiva €
1.628,00; fase istruttoria € 2.835,00; fase decisionale € 4.253,00) oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. se dovuta alle rispettive aliquote di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
1. respinge le domande attoree;
2. condanna a rifondere a le spese di lite sostenute per il presente Parte_1 Controparte_1 giudizio che si liquidano in complessivi € 11.268,00 oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. se dovuta alle rispettive aliquote di legge.
Così deciso in Milano, 13 febbraio 2025
Il giudice relatore ed estensore Il Presidente
Nicola Fascilla Angelo Mambriani
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINDICESIMA - TRIBUNALE DELLE IMPRESE -SPECIALIZZATA IMPRESA “B” CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nella persona dei magistrati
Angelo Mambriani Presidente
Maria Antonietta Ricci Giudice Nicola Fascilla Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 45111/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Luca Purpura, Parte_1 C.F._1
Antonio Cacciato, Francesco Pedroni e Giulia Colombo, elettivamente domiciliato presso lo studio degli avvocati Luca Purpura, Antonio Cacciato e Giulia Colombo in Milano, Giardino A. Calderini, 3
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BALESTRIERI Controparte_1 P.IVA_1
PAMELA NA elettivamente domiciliata tramite PEC pec:
Email_1
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previ ogni accertamento e declaratoria da pronunziarsi, se del caso, anche in via incidentale, così giudicare:
a.- per tutti i motivi indicati in atti, condannare al pagamento in favore del signor Controparte_1 della somma di euro 110.777,12 (centodiecimilasettecentosettantasette/12) – di cui Parte_1 euro 60.777,12 lordi a titolo di risarcimento del danno da parametrarsi ai compensi che il consigliere revocato avrebbe percepito nel periodo di congruo preavviso non inferiore ai sei mesi ed euro 50.000,00 a titolo di corrispettivo per l'anno 2021 (ovvero, in subordine, a titolo risarcitorio) – oltre rivalutazione monetaria ed interessi, ovvero delle diversa somma che dovesse essere accertata in corso di causa, nonché al risarcimento del danno da lesione dell'onorabilità professionale del signor Pt_1
da liquidarsi nella misura che sarà determinata in corso di causa e, comunque, anche in via
[...] equitativa;
pagina 1 di 12 b.- in via istruttoria, per tutti i motivi indicati in atti, rigettare tutte e ciascuna delle istanze istruttorie formulate ex adverso e accogliere tutte e ciascuna delle istanze istruttorie nei limiti e secondo quanto richiesto dal signor nelle proprie memorie ex art. 183 c.p.c.; Parte_1
c.- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite.
Il sottoscritto Avv. Antonio Cacciato, sotto la propria responsabilità, dichiara che il dott.
[...]
e il dott. hanno partecipato attivamente alla predisposizione delle CP_2 Controparte_3 presenti note e ne richiede l'inserimento a verbale ai fini della pratica forense.
Per parte convenuta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per le ragioni esposte in narrativa e in accoglimento delle eccezioni spiegate, nel merito:
- rigettate, in quanto infondate in fatto e diritto, le domande formulate dal sig. nei Parte_1 confronti di Controparte_1
- accertare e dichiarare, in accoglimento dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. formulata da l'inadempimento del sig. per tutti i motivi esposti in narrativa;
Controparte_1 Parte_1 in subordine: qualora Codesto Tribunale ravvisi nei fatti di causa un'ipotesi di abusivo esercizio della clausola n. 37 dello Statuto, dichiarare nulla dovuto al sig. in forza dell'eccezione di Parte_1 inadempimento di cui al punto che precede;
in ulteriore subordine: in caso di accoglimento, anche parziale, delle domande attoree, rideterminare il diritto di credito azionato dal sig. in ragione delle risultanze emerse in corso di giudizio Parte_1 ovvero in via equitativa, con rinuncia alla domanda di compensazione delle somme dovute a titolo di spese legali cui il è stato condannato con lodo arbitrale del 4 novembre 2022, in quanto nelle Pt_1 more del giudizio sono state corrisposte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con citazione ritualmente notificata ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1
allegando che:
- era stato membro del consiglio di amministrazione della convenuta Parte_1 CP_1
a socio unico dal 28 settembre 2020 al 10 dicembre 2021;
[...]
- in particolare, il 28 settembre 2020 l'assemblea di , con il voto favorevole dell'allora CP_1
socio unico aveva nominato, a tempo indeterminato, un consiglio di amministrazione Persona_1
composto dal medesimo da e da attribuendo al Persona_1 Persona_2 Parte_1 consigliere «un compenso annuo lordo di Euro 118.000» nonché «per l'anno 2021 … un Pt_1
premio pari a 50.000 Euro lordi qualora la società realizzi un Ebit superiore a Euro 200.000»;
- lo stesso 28 settembre 2020, il Consiglio di Amministrazione di aveva attribuito al CP_1
presidente i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della società ed ai Per_1
consiglieri e alcune deleghe;
Per_2 Pt_1
pagina 2 di 12 - l'attore era cessato dalla suddetta carica di consigliere in data 10 dicembre 2021 quando l'assemblea di , su proposta e con il voto favorevole dell'allora socio unico aveva CP_1 Persona_1
deliberato «di prendere atto delle, e accettare le, dimissioni del sig. e del sig. e della Per_1 Per_2
conseguente immediata decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione della Società, ai sensi dell'art. 37 dello statuto, a far data dal giorno 8 novembre 2021; di nominare amministratore unico il sig. ; Persona_1
- la delibera del 10 dicembre 2021 e l'invocata operatività della clausola simul stabunt simul cadent di cui all'art. 37 dello statuto di avevano costituito un evidente escamotage volto ad CP_1
ottenere, in via surrettizia e indiretta, la revoca del consigliere a ciò affiancando il tentativo di Pt_1
sottrarre la società dalle conseguenze proprie di una revoca in assenza di giusta causa;
- quanto occorso il 10 dicembre 2021, infatti, costituiva atto conclusivo di una complessiva e preordinata serie di condotte malfidenti e vessatorie, strumentalmente funzionale a procurare, pur in assenza di giusta causa, la cessazione del rapporto organico tra e il consigliere CP_1 Pt_1
- il riferimento andava:
a) alle strumentali asserzioni – tanto generiche quanto prive di un qualche fondamento – di cui al verbale del consiglio di amministrazione del 24 settembre 2021, peraltro reso pubblico mediante iscrizione al Registro delle Imprese;
b) al contegno – peraltro, frontalmente contrario a ogni principio di buona fede e correttezza – tenuto da e dai suoi esponenti nell'interrompere, “nottetempo” e senza motivazioni di sorta, le CP_1 interlocuzioni all'epoca correnti in ragione dell'intendimento di (e dei suoi consiglieri CP_1
e di porre termine al rapporto con il signor e di definire i relativi rapporti;
Per_1 Per_2 Pt_1
- in particolare, in “risposta” al legittimo riscontro del 16 novembre 2021 dato dal signor alla Pt_1
proposta di interruzione del rapporto organico formulata da anche per il tramite del CP_1 commercialista dottor , era stato posto in essere un vero e proprio blitz, articolatosi nell'arco di Per_3
48 ore:
(1) nel tentativo di del 18 novembre 2021 di iscrivere al Registro Imprese una CP_1
“cessazione amministratori” retrodatata all'8 novembre 2021 e in assenza di una qualche delibera in tal senso;
(2) nella predisposizione in data 17 novembre 2021 di un sistema di risposta automatica collegato all'indirizzo e-mail del signor con la quale si comunicava a clienti e fornitori, in assenza dei Pt_1
pagina 3 di 12 relativi presupposti e/o di qualche preavviso, che «il Sig. non lavora più c/o Energy Parte_1
System Srl»;
(3) nell'invio di un telegramma in data 17 novembre 2021 con cui si chiedeva al signor in Pt_1
assenza dei relativi presupposti di fatto e di diritto, la restituzione di beni aziendali;
c) nelle strumentali asserzioni – tanto generiche quanto prive di un qualche fondamento – di cui al verbale del consiglio di amministrazione del 2 novembre 2021, con chiusura postuma datata 8 novembre 2021, il tutto senza preventiva convocazione;
- la clausola simul stabunt simul cadent contenuta nell'art. 37 dello Statuto di era stata CP_1
quindi utilizzata in termini preordinati ed abusivi a danno dell'attore;
- bastava considerare che, se era vero che all'esito dell'assemblea del 10 dicembre 2021 era stato nominato quale organo amministrativo di solo uno dei due amministratori dimissionari, CP_1
non poteva sfuggire che, al fine di nascondere l'abusivo utilizzo della clausola simul stabunt simul cadent, il 20 settembre 2021 aveva costituito, quale socio unico, la con capitale sociale Per_1 CP_4 pari al minimo di legge, avente quale oggetto sociale l'attività di holding, rimasta inattiva sino al 26 marzo 2022, con consiglio di amministrazione composto proprio dal signor e dal signor Per_1
(le cui “dimissioni” da consiglieri di avevano determinato l'abusiva Per_2 CP_1
operatività della clausola simul stabunt simul cadent nella medesima ); CP_1
- il successivo 29 aprile 2022 aveva deliberato, in presenza di non meglio precisate CP_4
«motivazioni sottese alle esigenze di capitalizzazione della società», un aumento di capitale (da
10.000,00 euro a 1.000.000,00 di euro), «da liberare mediante conferimento in natura» e, naturalmente, offerto in opzione al socio unico di CP_4 Persona_1
- in tale contesto l'assemblea di aveva altresì modificato alcune clausole statutarie, tra il testo CP_4 rafforzando il ruolo assegnato alla holding di «coordinamento, la pianificazione, l'organizzazione ed il controllo strategico ed operativo delle imprese o enti nella quali partecipa, tra cui a titolo esemplificativo il coordinamento relativo alla prestazione di servizi inerenti la gestione finanziaria, commerciale, mobiliare e immobiliare, amministrativo, contabile, legale e tecnica, la gestione del personale, paghe e contributi, la gestione dei servizi informativi e telematici, nonché i servizi che richiedano professionalità tecniche a favore delle imprese partecipate»;
- in altri termini, nell'aprile 2022 si era chiuso il cerchio del preordinato disegno abusivo posto in essere dagli esponenti di : la era divenuta socio unico di (dante CP_1 CP_4 CP_1
pagina 4 di 12 causa proprio il signor ed i dimissionari e in accordo tra loro, avevano Per_1 Per_1 Per_2
ricostituito nella holding che controllava al 100% Energy System, il medesimo assetto CP_4 presente in (prima dell'interruzione dei rapporti con il signor , semplicemente CP_1 Pt_1 facendolo “salire di un piano”: il medesimo socio unico ( e il medesimo organo amministrativo Per_1
presente in prima delle dimissioni, con la sola esclusione del signor CP_1 Pt_1
- l'escamotage dell'utilizzo abusivo della clausola simul stabunt simul cadent aveva avuto come unico scopo quello di “far fuori” e revocare il consigliere a “costo zero”, dopo che si Pt_1 CP_1
era assicurata una serie di importanti commesse portate proprio dal signor tra queste: Pt_1
(a) l'aggiudicazione dell'appalto di finanza pubblica relativo al rifacimento ed alla gestione dell'intera rete di teleriscaldamento del;
Parte_2
(b) il contratto di service tecnico stipulato con Mesos s.c. a r.l., afferente alla “riqualificazione, ampliamento e relativa gestione della rete di teleriscaldamento esistente unitamente alla concessione del servizio di gestione, manutenzione, efficientamento energetico e riqualificazione degli impianti di climatizzazione e degli impianti elettrici degli immobili di proprietà dell'Amministrazione del Comune di ”, per un corrispettivo di 1.130.000,00 annui per i primi 5 anni di vigenza contrattuale. Pt_2
In sede di citazione l'attore ha quindi formulato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previ ogni accertamento e declaratoria da pronunziarsi, se del caso, anche in via incidentale, così giudicare:
a.- per tutti i motivi indicati in narrativa, condannare al pagamento in favore del Controparte_1
signor della somma di euro 110.777,12 (centodiecimilasettecentosettantasette/12) – di Parte_1
cui euro 60.777,12 lordi a titolo di risarcimento del danno da parametrarsi ai compensi che il consigliere revocato avrebbe percepito nel periodo di congruo preavviso non inferiore ai sei mesi ed euro 50.000,00 a titolo di corrispettivo per l'anno 2021 (ovvero, in subordine, a titolo risarcitorio) – oltre rivalutazione monetaria ed interessi, ovvero delle diversa somma che dovesse essere accertata in corso di causa (anche in ragione dell'eccepita compensazione), nonché al risarcimento del danno da lesione dell'onorabilità professionale del signor , da liquidarsi nella misura che sarà Parte_1 determinata in corso di causa e, comunque, anche in via equitativa;”
1).1 Si è costituita la società convenuta, contestando la ricostruzione in fatto e diritto operata dall'attore e formulando le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per le ragioni esposte in narrativa e in accoglimento delle eccezioni
pagina 5 di 12 sopra ivi spiegate, nel merito:
- rigettate, in quanto infondate in fatto e diritto, le domande formulate dal sig. nei Parte_1
confronti di Controparte_1
- accertare e dichiarare, in accoglimento dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. formulata da l'inadempimento del sig. per tutti i motivi esposti in narrativa;
Controparte_1 Parte_1
in subordine: qualora Codesto Tribunale ravvisi nei fatti di causa un'ipotesi di abusivo esercizio della clausola n. 37 dello Statuto, dichiarare nulla dovuto al sig. in forza dell'eccezione di Parte_1
inadempimento di cui al punto che precede;
in ulteriore subordine: in caso di accoglimento, anche parziale, delle domande attoree, rideterminare il diritto di credito azionato dal sig. in ragione delle risultanze emerse in corso di Parte_1
giudizio ovvero in via equitativa e compensare le somme dovute a titolo di spese legali cui il è Pt_1 stato condannato con lodo arbitrale del 4 novembre 2022.”
1).2 Successivamente alla concessione dei termini ex art. 183 c. 6 c.p.c., il giudice istruttore invitava le parti alla precisazione delle conclusioni e la causa, spirati in data 4 febbraio 2025 i termini per il deposito delle memorie di replica, perveniva al Tribunale per la decisione.
2) Prima di entrare nel merito della controversia, appare necessario ricostruire l'orientamento giurisprudenziale relativo alle clausole statutarie che prevedono il meccanismo del c.d. “simul stabunt simul cadent”, che costituisce l'oggetto del presente giudizio.
Come già statuito da questo Tribunale, la clausola è finalizzata a mantenere costanti, a livello di organo gestorio, gli equilibri interni originariamente voluti e cristallizzati secondo una determinata configurazione nella delibera assembleare di nomina (cfr. per tutte, con ampio richiamo della giurisprudenza, Trib. Milano, sent. 9.12.2020, n. 8088/2020, rel. . Per_4
La clausola è espressamente riconosciuta dal quarto comma dell'art. 2386 cc – introdotto dalla riforma del diritto societario del 2003 in adesione ad orientamenti dottrinali e giurisprudenziali già formatisi nel silenzio al riguardo della normativa previgente – e si tratta di clausola che, come illustrato da tali orientamenti, funziona da stimolo alla coesione dell'organo gestorio poiché ciascun amministratore è consapevole che le dimissioni di uno/alcuni degli altri, determinano la decadenza dell'intero consiglio e, nel contempo, può contribuire a quella decadenza, quando in disaccordo con gli altri (così Tribunale di Milano 14.1.2020, sentenza n. 247/2020).
pagina 6 di 12 Conformemente a quanto appena detto, l'operatività fisiologica della clausola di decadenza non implica l'obbligo di motivare la rinuncia all'incarico, sebbene spesso di fatto tale motivazione venga resa
(principio affermato già nella sentenza del Tribunale di Milano n. 3388/2015 emessa il 13.3.2015 e richiamato successivamente dal medesimo Tribunale in senso conforme).
Tanto premesso, il carattere abusivo o strumentale della vicenda decadenziale si configura ogni qual volta le dimissioni di quell'amministratore o di quegli amministratori capaci di provocare la decadenza di tutto l'organo di gestione siano dettate unicamente o prevalentemente dallo scopo di eliminare amministratori sgraditi, in assenza di giusta causa, quindi eludendo l'obbligo di corresponsione degli emolumenti residui (ed in generale di risarcimento del danno) che spetterebbero loro se fossero cessati dalla carica, non per effetto della clausola in discussione, ma per revoca ex art. 2383 comma 3 c.c. nelle
S.p.A. ed ex art. 1723 comma 2 e 1725 c.c. nelle S.r.l..
Perciò la giurisprudenza ha inteso reprimere siffatti comportamenti riconoscendo comunque agli amministratori non dimissionari decaduti il diritto al risarcimento del danno quando sia dimostrato che le dimissioni che hanno determinato l'effetto decadenziale siano state date abusivamente - cioè per scopi diversi da quelli per i quali è riconosciuto il diritto a rinunciare alla carica - o strumentalmente - cioè per eludere l'obbligo risarcitorio connesso alla revoca senza giusta causa (così Tribunale di Milano sent. 9.12.2020, n. 8088/2020, rel. Trib. Milano 14.1.2020, sentenza n. 247/2020; Tribunale Per_4
di Milano 31.1.19, sentenza n. 1124/2019).
Pertanto, se le facoltà di cui alla clausola in discussione sono esercitate correttamente, allora tale esercizio non fa sorgere alcun diritto a favore dell'amministratore decaduto, il quale accettando l'iniziale conferimento dell'incarico aderisce implicitamente alle clausole dello statuto sociale che regolano le condizioni di nomina e permanenza degli organi sociali ed i relativi poteri (Tribunale di
Milano sentenza n. 3388/2015 cit.).
Nel caso del prospettato abuso di esercizio della clausola simul stabunt simul cadent, l'onere della prova in ordine alla abusività della condotta altrui ricade sull'amministratore decaduto, al quale non basterà dimostrare l'assenza di propri comportamenti negligenti o comunque l'assenza di situazioni integranti giusta causa di revoca (cfr. Tribunale Milano n. 8088/2020 cit;
Tribunale di Milano n.
1124/2019, cit.).
Incombe dunque sull'attore la prova della esclusiva finalizzazione della clausola alla sua estromissione dal collegio degli amministratori per il conseguimento di interessi extrasociali o di un gruppo della pagina 7 di 12 compagine sociale e quindi l'ottenimento in via indiretta del risultato di revocarlo in assenza di giusta causa (Trib. Milano sentenza 21 luglio 2017). Inoltre, possono esistere casi in cui un amministratore rinunci alla carica senza che sussista in capo agli altri una giusta causa di revoca. In tal caso, solo per la presenza della clausola statutaria del simul stabunt simul cadent, gli amministratori non rinuncianti e pur sempre cessati non hanno comunque diritto all'indennizzo o al risarcimento del danno poiché la clausola statutaria configura intrinsecamente il rapporto società-amministratore (Tribunale di Milano, sentenza del 18.6.2016).
Così ricostruiti i presupposti essenziali dell'istituto, occorre a questo punto verificare se sussista una ipotesi di abuso di utilizzo, da parte della maggioranza degli amministratori dimissionari, della clausola numero 37 dello statuto di la quale prevede che “In caso di cessazione della Controparte_1
carica, per qualsiasi motivo, della metà degli amministratori se di numero pari, o della maggioranza se di numero dispari, si intenderanno decaduti dalla carica tutti gli amministratori con effetto dalla accettazione di almeno la metà dei nuovi amministratori”.
Dalla documentazione prodotta in atti emerge quanto segue.
In sede di riunione del CDA del 24 settembre 2021, è stato contestato all'attore di aver tenuto comportamenti non corretti con riferimento ai rapporti con nell'ambito della commessa CP_5 aggiudicata dal all'ATI tra ed . Parte_2 CP_5 CP_1
In particolare, dalla lettura del verbale emerge come nelle date del 17 settembre 2021 e 20 settembre
2021 presidente del CDA, sia stato attinto da due telefonate da parte Persona_1 dell'amministratore di e del Direttore generale della medesima società, i quali avrebbero CP_5
contestato come la società convenuta non avesse tenuto una condotta di chiarezza negoziale nonché la non professionalità nell'impostare il piano manutentivo e contrattuale.
Nel verbale oltretutto viene contestato all'attore come l'accaduto dovesse essere classificato come “il risultato di una condotta di grave mancata aderenza al tracciato delle linee strategiche definite dal
Presidente del C.d.A. di da parte del Consigliere . E' innegabile che solo il CP_1 Pt_1
tempestivo intervento da part del Sig. volto a ricucire e ricostruire su basi di rispetto Per_1
Par professionale i rapporti con i soci in ha permesso di evitare per l'azienda danni importanti sia sul versante economico e soprattutto su quello reputazionale.
D'altra parte, il Sig. fa constatare come quella qui ricostruita sia solo l'ultima delle molteplici Per_1
iniziative che il Consigliere R. Matina ha preso, interpretando (come di fatto tuttora interpreta) in
pagina 8 di 12 maniera del tutto personale, senza attenersi alle direttive strategiche ricevute dall'Amministratore
Delegato, al quale riporta.
Dette iniziative, hanno più volte posto nelle condizioni di dover recuperare CP_1 imbarazzanti situazioni negoziali ripartendo da posizioni di sudditanza.” (cfr. sul punto doc. 5 attoreo).
Sempre dal verbale risultano ulteriori contestazioni all'attore, che hanno portato il Presidente a Per_1
proporre al CDA di revocare le deleghe allo stesso conferite.
La proposta è stata accolta con il solo voto sfavorevole di Parte_1
A questa situazione di evidente tensione nel CDA, interviene la riunione del Consiglio del 2 novembre
2021.
Come riportato dalla società convenuta, si legge nel verbale quanto segue:
“In data 4/10, alle ore 17:39 (…) l'Amministratore Delegato di (…) ha richiamato al CP_5
telefono affermando, con toni perentori e definitivi, la sua prostrazione per la totale Persona_1
mancanza di professionalità con cui il Sig. si relazione con il Presidente della società Pt_1 consortile anch'esso presente nella call (…). In chiusura di call, l'Avv. Pontrelli Controparte_6
(ndr. Amministratore delegato di ) ha tenuto a escludere che i suoi collaboratori possano CP_5
ancora interloquire con il Sig. , che viene considerato, per dichiarazione diretta dello stesso: Pt_1
“non all'altezza per gli argomenti e i temi che sono quotidianamente trattati dall'organo amministrativo di gestione di Mesos”. Purtroppo, il comportamento non professionale e contrario alla tutela degli interessi rappresentati dal Sig. , sono stati confermati anche il giorno 18/10/2021, Pt_1 allorquando è emerso … che nonostante la promessa di offerta per personale (due unità) da assegnare alla manutenzione del circuito secondario dell'impianto EX ALER di , l'ing di Pt_2 Tes_1 [...]
, non ha ricevuto alcun riscontro, lamentando di non voler più avere come referente CP_7
aziendale di per il cantiere di il Sig. , in quanto ritenuta persona CP_1 Pt_2 Pt_1 inaffidabile e inattendibile.” (cfr. doc. 19 att.)
Il Presidente ha fatto oltretutto constatare come i fatti costituivano una prosecuzione senza Per_1
soluzione di continuità rispetto a quelli evidenziati nel verbale di CDA del 24 settembre 2021 già citato.
Il medesimo verbale dà atto come la riunione del CDA sia stata sospesa e sia stata ripresa in data 8 novembre 2021, in cui il clima nel consiglio di amministrazione era ormai divenuto insostenibile.
A seguito della riunione del CDA del 2-8 novembre 2021, i consiglieri e hanno Per_1 Per_2
pagina 9 di 12 presentato le dimissioni (cfr. verbale assemblea dei soci del 10 dicembre 2021 sub doc. 3 att. nonché visura di alla data del 23 novembre 2021 sub doc. 14 att.). Controparte_1
Così ricostruiti sinteticamente i passaggi che hanno portato alla cessazione dell'intero CDA in forza della clausola 37 dello statuto della società convenuta, ritiene il Tribunale come le domande attoree debbano essere respinte.
Come detto, la clausola statutaria che prevede la cessazione dell'intero CDA nel caso in cui la maggioranza dello stesso cessi le proprie funzioni per qualsivoglia ragione ha la funzione di rafforzare la coesione dell'organo gestorio, in quanto ogni amministratore è consapevole delle conseguenze delle dimissioni degli altri componenti del consiglio di amministrazione.
Ciò comporta necessariamente la permanenza di un rapporto di reciproca fiducia tra gli amministratori,
e la assenza di motivi ostativi alla prosecuzione del rapporto collegiale di gestione della società.
Nel caso di specie, dai documenti prodotti emerge all'evidenza come già a partire dal mese di settembre 2021 i rapporti tra il Presidente del CDA e il consigliere da un Per_1 Persona_2 lato e l'attore dall'altro fossero già ampiamente deteriorati.
Invero, la circostanza descritta nel verbale del CDA del 24 settembre 2021 – che peraltro ha comportato per la revoca delle deleghe – si era inserita in altre precedenti Parte_1
contestazioni, a dimostrazione della già risalente tensione nel consiglio di amministrazione.
La situazione dell'organo gestorio al settembre 2021 si è poi ulteriormente aggravata in sede del CDA del 2-8 novembre 2021, dove è evidente che la situazione tra gli amministratori fosse irrimediabilmente compromessa.
Il venir meno della fiducia costituisce senz'altro una ipotesi che giustifica le dimissioni degli amministratori.
L'abuso della clausola simul stabunt simul cadent, infatti, è configurato quando l'unico scopo perpetrato sia quello di estromettere un amministratore semplicemente sgradito, al fine di ovviare al problema della revoca (che peraltro è atto dell'assemblea dei soci e non degli amministratori) senza giusta causa.
Il presente giudizio ha, invece, fatto emergere una situazione completamente diversa.
Al convenuto, in epoca precedente alle dimissioni, sono state contestate plurime condotte che hanno fatto venir meno il rapporto fiduciario in seno al CDA.
All'esito dell'ultima riunione degli amministratori, i consiglieri e hanno rassegnato le Per_1 Per_2
pagina 10 di 12 proprie dimissioni.
La scelta degli amministratori è stata, quindi, determinata dalla situazione di insanabile crisi nei loro reciproci rapporti.
L'intervenuta cessazione dell'intero consiglio di amministrazione, quindi, non è frutto di un abuso bensì della fisiologica applicazione della clausola statutaria più volte citata.
Pertanto, tutte le circostanze accadute successivamente all'8 novembre 2021, data delle dimissioni della maggioranza del CDA, risultano irrilevanti.
In particolare risultano successive alle dimissioni:
- il tentativo di del 18 novembre 2021 di iscrivere al Registro Imprese la cessazione CP_1
degli amministratori: in particolare si osserva come non fosse necessaria alcuna delibera per la accettazione delle dimissioni. Va, infatti, sul punto ricordato che la rinuncia all'incarico di amministratore è atto unilaterale recettizio che si perfeziona al momento della sua ricezione da parte dei destinatari (artt. 1344 e 1355 c.c.), non essendo necessaria alcuna approvazione ai fini della relativa efficacia;
- la predisposizione in data 17 novembre 2021 di un sistema di risposta automatica collegato all'indirizzo e-mail del con la quale si comunicava a clienti e fornitori, in assenza dei relativi Pt_1
presupposti e/o di qualche preavviso, che «il Sig. non lavora più c/o Parte_1 CP_1
: sul punto si osserva che trattasi di atto che segue le dimissioni della maggioranza degli
[...]
amministratori, e quindi era già da considerarsi formalmente cessato dal suo incarico;
Parte_1
- l'invio di un telegramma in data 17 novembre 2021 con cui la società ha chiesto all'attore la restituzione di beni aziendali. Anche in questo caso, è circostanza che ha come presupposto la cessazione dell'attore dalla carica di amministratore ex art. 37 dello statuto della società convenuta.
Infine, rispetto alla delibera sostitutiva dell'assemblea dei soci del 10 dicembre 2021, la circostanza che la società sia passata da un sistema di governance pluripersonale ad un sistema che preveda l'amministratore unico appare ulteriore elemento significativo di una reale volontà di cambiamento nel sistema di gestione della società.
L'infondatezza della domanda principale di abuso dell'utilizzo della clausola simul stabunt simul cadent comporta, in via consequenziale, il rigetto delle domande risarcitorie formulate dall'attore.
3) Le spese seguono la soccombenza. Pertanto il Tribunale condanna a rifondere a Parte_1
le spese di lite sostenute per il presente giudizio che si liquidano in complessivi € Controparte_1
pagina 11 di 12 11.268,00 (causa scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00: fase di studio € 2.552,00; fase introduttiva €
1.628,00; fase istruttoria € 2.835,00; fase decisionale € 4.253,00) oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. se dovuta alle rispettive aliquote di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
1. respinge le domande attoree;
2. condanna a rifondere a le spese di lite sostenute per il presente Parte_1 Controparte_1 giudizio che si liquidano in complessivi € 11.268,00 oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. se dovuta alle rispettive aliquote di legge.
Così deciso in Milano, 13 febbraio 2025
Il giudice relatore ed estensore Il Presidente
Nicola Fascilla Angelo Mambriani
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