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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 09/12/2025, n. 2267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2267 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MESSINA Seconda Sezione Civile Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Emanuela Lo Presti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2746/2024 R.G., introitata per la decisione all'udienza di discussione orale del 6 novembre 2025, ai sensi del novellato art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. promossa da
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Antonino Mazzei e Sebastiano Mazzei, giusta procura in atti, attrice contro
(C.F. ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 dall'avv. Giuseppe Melazzo, giusta procura in atti, convenuto avente ad oggetto: altri contratti atipici;
In fatto ed in diritto Con atto di citazione, notificato in data 28.06.2024, ha agito Parte_1 in giudizio nei confronti di , chiedendo la declaratoria di CP_1 simulazione dell'accordo patrimoniale sottoscritto in data 30.11.2015, in sede di separazione dei coniugi, omologato da Tribunale di Messina con decreto del 19.01.2016, n. 1340, nonché l'atto di compravendita stipulato con atto in Notaio del 25.02.2016, registrato il 17.03.2016 al n.1897 Serie 1T, Per_1 trascritto il 18.03.2016 al n. 7120 Reg.Gen., n. 5411 Reg. avente ad Pt_2 oggetto l'immobile censito al Catasto del Comune di Messina, al fg. 76, part. 303, sub. 5.
, costituendosi in giudizio, ha contestato la fondatezza della CP_1 domanda, chiedendo, in via riconvenzionale il rilascio dell'immobile de quo da parte dell'attrice. Con note di trattazione scritta del 06.10.2025, il procuratore di parte attrice ha dato atto della rinuncia agli atti del giudizio da parte di e Parte_1 dell'accettazione da parte di con compensazione integrale CP_1 delle spese di giudizio, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la cancellazione della domanda giudiziale trascritta presso la Conservatoria dei RR.II. di Messina l'11.07.2024, al n.19214 Reg. Gen., n. 15350 Reg.Part. Il giudizio è stato, quindi, rinviato per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza, all'esito della quale il Giudice ha assunto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. Occorre osservare, in via preliminare, che secondo il costante orientamento giurisprudenziale, la declaratoria di cessazione della materia del contendere implica che sia sopravvenuto un fattore che incida sulla situazione sostanziale preesistente e che entrambe le parti concordino tanto sull'esistenza di tale fattore quanto sul sopravvenuto reciproco disinteresse alla pronuncia giudiziale o che comunque emerga in atti il soddisfacimento del diritto azionato (cfr., ex multis, Cass. Civ., 10.02.2003, n. 1950; Cass. Civ., 22.05.2006, n. 11931). La Suprema Corte ha affermato, infatti, che “la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso. In mancanza di tale accordo, l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere da una sola parte, deve essere valutata dal giudice, il quale, qualora ritenga che tale fatto abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato, e quindi il difetto di interesse ad agire, lo dichiara, regolando le spese giudiziali alla luce del sostanziale riconoscimento di una soccombenza;
qualora invece ritenga che il fatto in questione abbia determinato il riconoscimento dell'inesistenza del diritto azionato, pronuncia sul merito dell'azione, dichiarandone l'infondatezza, e statuisce sulle spese secondo le regole generali” (Cass. Civ., 08.07.2010, n. 16150; v. anche Cass. Civ., Sez. Un., 28.09.2000, n. 1048, secondo la quale “la cessazione della materia del contendere si verifica per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio e, quindi, ad una pronuncia sul merito. Essa postula, cioè, che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, dell'interesse all'azione […] È bensì vero che, in talune pronunce di questa Corte, si rinviene l'affermazione secondo cui una siffatta situazione si avvera solo quando tutti i contendenti si diano reciprocamente atto della mutata situazione e sottopongano al giudice conclusioni conformi (così, ad esempio, Cass. n. 16017 del 2008). Ma ciò non può essere inteso nel senso che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, essendo invece sufficiente che sia incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito”; conf. Cass. Civ., 20.03.2009, n. 6909). Secondo, poi, la più recente giurisprudenza di legittimità “la rinuncia all'azione non richiede formule sacramentali, può essere anche tacita e va
2 riconosciuta quando vi sia incompatibilità assoluta tra il comportamento dell'attore e la volontà di proseguire nella domanda proposta. Essa presuppone il riconoscimento dell'infondatezza dell'azione, accompagnato dalla dichiarazione di non voler insistere nella medesima. Solo a queste condizioni la rinuncia all'azione determina, indipendentemente dall'accettazione della controparte, l'estinzione dell'azione e la cessazione della materia del contendere. Deve, viceversa, essere dichiarata, anche d'ufficio, cessata la materia del contendere in ogni caso in cui risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto” (cfr. Cass Civ., sez II, 23.07.2019 n. 19845; nella giurisprudenza di merito, Corte d'appello L'Aquila, 12.10.2020, n. 1323). Nel caso di specie, visto l'accordo depositato in atti con il quale le parti, dopo aver dato atto di aver regolamentato i loro rapporti in sede di divorzio e di non avere più interesse alla definizione giudiziale del presente giudizio, hanno rinunciato, ai sensi dell'art. 306 c.p.c. agli atti del giudizio e alle rispettive domande, deve ritenersi sia venuta meno la posizione di contrasto tra le stesse e, con essa, sia il loro interesse all'adozione del provvedimento giudiziario sulla domanda originariamente formulata, sia l'obbligo del Giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia, anche in ordine alle spese di lite, rispetto alle quali hanno chiesto l'integrale compensazione. Deve, pertanto, essere dichiarata la cessazione della materia del contendere con cancellazione della domanda giudiziale trascritta presso la Conservatoria dei RR.II. di Messina l'11.07.2024, al n. 19214 Reg. Gen., n. 15350 Reg. Part e, vista la determinazione delle parti sul punto, la compensazione integrale delle spese processuali, non ostando a tale pronuncia la necessità di delibare il fondamento della domanda per regolare le medesime secondo il principio della soccombenza virtuale, sussistendo la facoltà per il Giudice di disporne la compensazione, totale o parziale (cfr., Cass. Civ., 11.08.2022, n. 24714; Cass. Civ., Cass. Civ., 14.07.2020, n. 14939; Cass. Civ., 17.02.2016, n. 3148; Cass. Civ., 29.11.2016, n. 24234: “il Giudice che dichiari cessata la materia del contendere dovrà, comunque, pronunciarsi sulle spese del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, laddove detta soccombenza andrà individuata in base ad una ricognizione della normale probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito”). Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria, istanza eccezione e
3 difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2746/2024 R.G., così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. dispone la cancellazione della domanda giudiziale trascritta presso la Conservatoria dei RR.II. di Messina l'11.07.2024, al n. 19214 Reg. Gen., n. 15350 Reg. Part., con esonero del Conservatore dei RR.II. da ogni e qualsiasi responsabilità in merito;
3. dispone la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti. Si comunichi. Così deciso in Messina, il 5 dicembre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Emanuela Lo Presti
4
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Antonino Mazzei e Sebastiano Mazzei, giusta procura in atti, attrice contro
(C.F. ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 dall'avv. Giuseppe Melazzo, giusta procura in atti, convenuto avente ad oggetto: altri contratti atipici;
In fatto ed in diritto Con atto di citazione, notificato in data 28.06.2024, ha agito Parte_1 in giudizio nei confronti di , chiedendo la declaratoria di CP_1 simulazione dell'accordo patrimoniale sottoscritto in data 30.11.2015, in sede di separazione dei coniugi, omologato da Tribunale di Messina con decreto del 19.01.2016, n. 1340, nonché l'atto di compravendita stipulato con atto in Notaio del 25.02.2016, registrato il 17.03.2016 al n.1897 Serie 1T, Per_1 trascritto il 18.03.2016 al n. 7120 Reg.Gen., n. 5411 Reg. avente ad Pt_2 oggetto l'immobile censito al Catasto del Comune di Messina, al fg. 76, part. 303, sub. 5.
, costituendosi in giudizio, ha contestato la fondatezza della CP_1 domanda, chiedendo, in via riconvenzionale il rilascio dell'immobile de quo da parte dell'attrice. Con note di trattazione scritta del 06.10.2025, il procuratore di parte attrice ha dato atto della rinuncia agli atti del giudizio da parte di e Parte_1 dell'accettazione da parte di con compensazione integrale CP_1 delle spese di giudizio, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la cancellazione della domanda giudiziale trascritta presso la Conservatoria dei RR.II. di Messina l'11.07.2024, al n.19214 Reg. Gen., n. 15350 Reg.Part. Il giudizio è stato, quindi, rinviato per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza, all'esito della quale il Giudice ha assunto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. Occorre osservare, in via preliminare, che secondo il costante orientamento giurisprudenziale, la declaratoria di cessazione della materia del contendere implica che sia sopravvenuto un fattore che incida sulla situazione sostanziale preesistente e che entrambe le parti concordino tanto sull'esistenza di tale fattore quanto sul sopravvenuto reciproco disinteresse alla pronuncia giudiziale o che comunque emerga in atti il soddisfacimento del diritto azionato (cfr., ex multis, Cass. Civ., 10.02.2003, n. 1950; Cass. Civ., 22.05.2006, n. 11931). La Suprema Corte ha affermato, infatti, che “la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso. In mancanza di tale accordo, l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere da una sola parte, deve essere valutata dal giudice, il quale, qualora ritenga che tale fatto abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato, e quindi il difetto di interesse ad agire, lo dichiara, regolando le spese giudiziali alla luce del sostanziale riconoscimento di una soccombenza;
qualora invece ritenga che il fatto in questione abbia determinato il riconoscimento dell'inesistenza del diritto azionato, pronuncia sul merito dell'azione, dichiarandone l'infondatezza, e statuisce sulle spese secondo le regole generali” (Cass. Civ., 08.07.2010, n. 16150; v. anche Cass. Civ., Sez. Un., 28.09.2000, n. 1048, secondo la quale “la cessazione della materia del contendere si verifica per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio e, quindi, ad una pronuncia sul merito. Essa postula, cioè, che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, dell'interesse all'azione […] È bensì vero che, in talune pronunce di questa Corte, si rinviene l'affermazione secondo cui una siffatta situazione si avvera solo quando tutti i contendenti si diano reciprocamente atto della mutata situazione e sottopongano al giudice conclusioni conformi (così, ad esempio, Cass. n. 16017 del 2008). Ma ciò non può essere inteso nel senso che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, essendo invece sufficiente che sia incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito”; conf. Cass. Civ., 20.03.2009, n. 6909). Secondo, poi, la più recente giurisprudenza di legittimità “la rinuncia all'azione non richiede formule sacramentali, può essere anche tacita e va
2 riconosciuta quando vi sia incompatibilità assoluta tra il comportamento dell'attore e la volontà di proseguire nella domanda proposta. Essa presuppone il riconoscimento dell'infondatezza dell'azione, accompagnato dalla dichiarazione di non voler insistere nella medesima. Solo a queste condizioni la rinuncia all'azione determina, indipendentemente dall'accettazione della controparte, l'estinzione dell'azione e la cessazione della materia del contendere. Deve, viceversa, essere dichiarata, anche d'ufficio, cessata la materia del contendere in ogni caso in cui risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto” (cfr. Cass Civ., sez II, 23.07.2019 n. 19845; nella giurisprudenza di merito, Corte d'appello L'Aquila, 12.10.2020, n. 1323). Nel caso di specie, visto l'accordo depositato in atti con il quale le parti, dopo aver dato atto di aver regolamentato i loro rapporti in sede di divorzio e di non avere più interesse alla definizione giudiziale del presente giudizio, hanno rinunciato, ai sensi dell'art. 306 c.p.c. agli atti del giudizio e alle rispettive domande, deve ritenersi sia venuta meno la posizione di contrasto tra le stesse e, con essa, sia il loro interesse all'adozione del provvedimento giudiziario sulla domanda originariamente formulata, sia l'obbligo del Giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia, anche in ordine alle spese di lite, rispetto alle quali hanno chiesto l'integrale compensazione. Deve, pertanto, essere dichiarata la cessazione della materia del contendere con cancellazione della domanda giudiziale trascritta presso la Conservatoria dei RR.II. di Messina l'11.07.2024, al n. 19214 Reg. Gen., n. 15350 Reg. Part e, vista la determinazione delle parti sul punto, la compensazione integrale delle spese processuali, non ostando a tale pronuncia la necessità di delibare il fondamento della domanda per regolare le medesime secondo il principio della soccombenza virtuale, sussistendo la facoltà per il Giudice di disporne la compensazione, totale o parziale (cfr., Cass. Civ., 11.08.2022, n. 24714; Cass. Civ., Cass. Civ., 14.07.2020, n. 14939; Cass. Civ., 17.02.2016, n. 3148; Cass. Civ., 29.11.2016, n. 24234: “il Giudice che dichiari cessata la materia del contendere dovrà, comunque, pronunciarsi sulle spese del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, laddove detta soccombenza andrà individuata in base ad una ricognizione della normale probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito”). Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria, istanza eccezione e
3 difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2746/2024 R.G., così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. dispone la cancellazione della domanda giudiziale trascritta presso la Conservatoria dei RR.II. di Messina l'11.07.2024, al n. 19214 Reg. Gen., n. 15350 Reg. Part., con esonero del Conservatore dei RR.II. da ogni e qualsiasi responsabilità in merito;
3. dispone la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti. Si comunichi. Così deciso in Messina, il 5 dicembre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Emanuela Lo Presti
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