Sentenza breve 26 gennaio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 26/01/2021, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/01/2021
N. 00112/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01203/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1203 del 2020, proposto da
Lux Esco S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Salvatore Mirabile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, piazza S. Marco, 63 (Palazzo ex Rea);
per l'annullamento
del decreto di revoca dell'autorizzazione alla vendita di energia elettrica al consumatore finale codice ditta ROE00848B - Società Lux Esco S.r.l. - P.IVA 01943990380 - Prot. N. 33175/RU emesso dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli-Direzione Territoriale III- Veneto e Friuli Venezia Giulia- Ufficio delle Dogane di Padova in data 5 ottobre 2020 e notificato in data 6 ottobre 2020.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio delle Dogane di Padova;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 25 del decreto legge n. 137/2020;
Visto l’art. 4 del decreto legge n. 28/2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 70/2020;
visto l’art. 60 cod. proc. amm.
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2020 il dott. Alessio Falferi
Con ricorso depositato in data 19.11.2020, munito di istanza cautelare, la società Lux Esco S.r.l. ha impugnato il decreto di data 5.10.2020, meglio indicato in epigrafe, con cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Territoriale III – Veneto e Friuli Venezia Giulia ha disposto la revoca dell’autorizzazione alla vendita di energia elettrica al consumatore finale identificata dal codice ditta ROE00848B.
La revoca è stata disposta quale conseguenza della mancata integrazione della garanzia unica nazionale. In particolare, l’Amministrazione ha evidenziato che, con nota del 2.7.2020, la società odierna ricorrente era stata invitata ad integrare la garanzia unica nazionale, prestata in data 16.6.2017 con il deposito definitivo presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Venezia, specificando, altresì, che “ gli artt. 53 commi 5 e 6 e 64 del D.Lgs. 504/95 (…) prevedono rispettivamente che i soggetti obbligati provvedono ad integrare, a richiesta del competente Ufficio dell’Agenzia delle Dogane, l’importo della cauzione che deve risultare pari ad un dodicesimo dell’imposta dovuta nell’anno precedente, nonché qualora occorre integrare la cauzione il soggetto obbligato deve provvedervi entro 30 giorni dal termine stabilito dall’Amministrazione Finanziaria ed in caso di inosservanza di tale termine la licenza è revocata ”.
In punto di fatto, la ricorrente ha premesso:
-di aver ricevuto, in data 2.7.2020, una comunicazione da parte dell’Ufficio delle Dogane di Padova di integrazione della garanzia unica nazionale (c.d. cauzione), con invito al versamento di euro 2.500,00 da effettuarsi entro 30 giorni dalla comunicazione;
-di aver subito inoltrato una comunicazione all’Agenzia richiedendo –come già avvenuto in altre occasioni - l’indicazione delle modalità da seguire per procedere al versamento dovuto, comunicazione a riscontro della quale era inviato il modulo unificato di domanda per la costituzione di deposito definitivo presso il M.E.F. e le istruzioni per interfacciarsi con il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Venezia - Sede di Venezia - Dorsoduro n. 1266, in cui era espressamente precisato (punto 10) “ non versate nulla nel frattempo, aspettate che vi arrivi il mio atto di avvenuto deposito dove comparirà il codice IBAN della Banca d’Italia con cui fare il bonifico in <Home Banking> ”, riscontro, però, mai pervenuto alla società;
-che in data 6.10.2020 era notificato il provvedimento di revoca oggetto di gravame;
-che, a seguito della notifica della revoca, era tempestivamente contattato il funzionario indicato nella precedente comunicazione e che solo in data 7.10.2020 erano comunicate le coordinate per procedere al pagamento, successivamente effettuato in data 14.10.2020;
-di aver inviato, in data 21.10.2020, istanza di riattivazione della licenza (o in subordine di annullamento della revoca) allegando il pagamento di euro 2.500,00 già effettuato e l’avvenuto saldo di tutti i debiti pregressi per accise, chiedendo, altresì, un colloquio con il responsabile del procedimento al fine di spiegare, anche verbalmente, le ragioni della società e l’esistenza dei disguidi sopra segnalati;
-che, però, l’Ufficio delle Dogane di Padova comunicava il rigetto dell’istanza di riattivazione dell’autorizzazione alla vendita al consumatore finale.
Tanto premesso, parte ricorrente, in sintesi, ha formulato le seguenti censure: 1) difetto di motivazione e di istruttoria in quanto fin dal 14.7.2020 la ricorrente aveva contattato l’Ufficio delle Dogane per procedere all’integrazione della cauzione, il cui effettivo versamento era, però, subordinato alla ricezione dell’avviso di deposito dell’istanza da parte del M.E.F. contenente, altresì, l’indicazione delle coordinate bancarie della Banca d’Italia; solo dopo aver appreso del disguido, la ricorrente aveva contattato la Ragioneria Territoriale dello Stato di Venezia e aveva ottenuto non solo la comunicazione di deposito ma anche le coordinate bancarie, provvedendo immediatamente ad integrare la cauzione; 2) mancata comunicazione dell’avvio del procedimento di revoca, che avrebbe consentito di chiarire l’equivoco con l’Amministrazione; violazione dei principi del “giusto” procedimento amministrativo, fondato sul preventivo contraddittorio tra i cittadini destinatari della attività amministrativa e la P.A.; 3) violazione del principio di proporzionalità e adeguatezza e degli artt. 3, 24, 41 e 113 Cost. e dell’art. 1 della legge n. 241/90; a seguito dell’immediato pagamento di quanto richiesto, l’Agenzia delle Dogane avrebbe dovuto riattivare la licenza ; 4) eccesso di potere per sviamento, avendo l’Amministrazione Finanziaria utilizzato il potere conferito dalla legge per una finalità diversa da quella prevista.
Si è costituita in giudizio l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
Alla Camera di Consiglio del 16 dicembre 2020, il ricorso è stato trattenuto in decisione, sentite le parti come da verbale di causa, potendo essere definito con sentenza in forma semplificata.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Risulta, invero, assorbente e decisiva la censura di cui al secondo motivo di ricorso –in relazione ai fatti evidenziati nel primo motivo –con cui è stata denunciata la mancata comunicazione di avvio del procedimento di revoca dell’autorizzazione alla vendita di energia elettrica al consumatore finale.
È noto che la comunicazione di avvio del procedimento, imposta dall’art. 7 della legge n. 241 del 1990, rappresenta un principio di carattere generale dell’azione amministrativa, diretto a garantire l’instaurazione di un contraddittorio procedimentale tra le parti interessate in relazione a tutti gli aspetti che assumeranno rilievo ai fini della decisione finale ( TAR Campania, Salerno, sez. II, 24 giugno 2019, n.1117 ).
La partecipazione, dunque, costituisce un momento imprescindibile per dare concreta attuazione al principio di trasparenza, che governa i rapporti tra privati e pubblica amministrazione, assicurando la piena visibilità e verificabilità del potere amministrativo, nello stesso momento della sua formazione ( TAR Campania, Napoli, sez. III, 5 maggio 2016, n.2250 ).
Tale preavviso assume un sicuro maggiore spessore proprio nei casi in cui è riscontrabile l’esercizio del potere di autotutela, tanto è vero che ogni qualvolta la Pubblica Amministrazione intenda emanare un atto di secondo grado (annullamento, revoca, decadenza), incidente su posizioni giuridiche originate dal precedente atto, oggetto della nuova determinazione amministrativa di rimozione, la comunicazione dell’avvio del procedimento si pone come imprescindibile, qualora non sussistano ragioni di urgenza da esplicitare adeguatamente nella motivazione del provvedimento ( TAR Lombardia, Brescia, sez. II 22 settembre 2020, n. 655; TAR Piemonte, sez. II, 5 dicembre 2019, n. 1203; TAR Lazio, sez. I, 21 marzo 2019, n. 3798; TAR Campania, Napoli, sez. III, 10 dicembre 2014, n. 6476 ).
E’ stato altresì chiarito che non basta alla parte interessata allegare la generica, apodittica, violazione dell’art. 7, senza nel contempo offrire al giudice amministrativo un embrionale principio di prova circa l’effettività dell’apporto procedimentale mancato, “risolvendosi altrimenti la denuncia della lesione del principio del giusto procedimento in un’astratta, ininfluente, affermazione di principio o in una declaratoria iuris che non avrebbe mutato, per l’inesistenza di tale apporto anche laddove consentito, non già a valle le sorti della concreta vicenda amministrativa, ma a monte l'iter stesso del procedimento” ( Consiglio di Stato, sez. III, 2 novembre 2020, n.6755; cfr . anche Consiglio di Stato, sez. V, 20 ottobre 2020, n.6333 ).
Ebbene, nel caso in esame parte ricorrente ha ampiamento dimostrato, allegando plurimi elementi concreti (sopra sinteticamente esposti nella parte in fatto), che ove avesse potuto esercitare le proprie prerogative partecipative avrebbe potuto adeguatamente evidenziare all’Amministrazione procedente le ragioni sottese al mancato tempestivo versamento dell’integrazione richiesta, così da poter eliminare ogni causa ostativa al mantenimento della licenza.
Invero, parte ricorrente ha allegato il “modello unificato“- ad essa trasmesso a seguito della richiesta di chiarimenti in ordine alla modalità di versamento dell’integrazione della cauzione – in cui è specificato di attendere l’invio del codice iban della Banca d’Italia, con la conseguenza che tale circostanza avrebbe potuto essere oggetto di puntuale contradditorio procedimentale, ove la ricorrente stessa fosse stata messa nelle condizioni di partecipare al procedimento di revoca dell’autorizzazione.
Né, sotto tale profilo, risultano condivisibile le argomentazioni difensive dell’Agenzia resistente.
Diversamente da quanto sostenuto, infatti, la nota del 2.7.2020 non può essere considerata una comunicazione di avvio del procedimento di revoca dell’autorizzazione, né tenere luogo di tale preavviso, stante il chiaro tenore letterale della nota medesima, avente ad oggetto “ Energia elettrica Dichiarazione di consumo 2019. codice ditta ROE00848B invito ad integrare la cauzione nazionale ” e con la quale l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli si è limitata ad invitare la ricorrente “ ad integrare la sopra citata garanzia, in quanto insufficiente a tutelare gli interessi
erariali, per ulteriore importo minimo 2.500,00 “, precisando che “ Al reintegro richiesto sarà dato esito entro 30 giorni dal ricevimento della presente ai sensi dell’art. 53 comma 6 e art. 64 del D.lgs. 504 del 26.10.1995, pena il ritiro dell’autorizzazione di cui al codice ROE00848B ”, inciso che certamente non integra i requisiti della comunicazione di cui all’art. 7 legge n. 241 del 1990, da inviarsi con le modalità e il contenuto di cui al successivo art. 8, a norma del quale: “ Nella comunicazione debbono essere indicati:
a) l'amministrazione competente;
b) l'oggetto del procedimento promosso;
c) l'ufficio, il domicilio digitale dell'amministrazione e la persona responsabile del procedimento;
c-bis) la data entro la quale, secondo i termini previsti dall’articolo 2, commi 2 o 3, deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;
c-ter) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza;
d) le modalità con le quali, attraverso il punto di accesso telematico di cui all’articolo 64 bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o con altre modalità telematiche, è possibile prendere visione degli atti, accedere al fascicolo informatico di cui all’articolo 41 dello stesso decreto legislativo n. 82 del 2005 ed esercitare in via telematica i diritti previsti dalla presente legge;
d-bis) l'ufficio dove è possibile prendere visione degli atti che non sono disponibili o accessibili con le modalità di cui alla lettera d) ”.
Dunque, la nota del 2.7.2020 con cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha invitato la società ricorrente a voler integrare la garanzia unica nazionale non può certo tenere luogo né essere sostitutiva della comunicazione di avvio del procedimento, la cui omissione ha pregiudicato l’esercizio delle facoltà partecipative della ricorrente, come disciplinate dalla legge sul procedimento amministrativo.
In definitiva, la doglianza di parte ricorrente è fondata e va, dunque, accolta, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, potendo restare assorbite le ulteriori questioni sollevate in ricorso.
Stante la evidente particolarità in fatto della vicenda, le spese di causa possono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2020 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere, Estensore
Paolo Nasini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessio Falferi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO