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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 03/06/2025, n. 380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 380 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PISTOIA
RGN. N. 1689/2020
Udienza del 3 giugno 2025.
Dinanzi a giudice, dott. Matteo Marini sono pervenute le note scritte in sostituzione dell'udienza per la parte attrice per la parte convenuta Parte_1 [...] nelle quali le parti hanno proceduto alla precisazione delle proprie CP_1 conclusioni.
Il giudice emette la sentenza che segue che, letta nel corso dell'udienza, viene alle- gata al presente verbale.
Il giudice
Dott. Matteo Marini
1 REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nella persona del giudice monocratico, dott. Matteo Marini, all'esito dell'udienza del 3 giugno 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies c.p.c
nel procedimento RG n. 1689/2020 promosso da
, rappresentata e difesa dall'avv. LENSI PAOLO GIU- Parte_1
LIANO;
- parte attrice –
Contro
e Rappresentata e difesa Controparte_2 Controparte_3 dall'avv. DINI GIOVANNI;
- parte convenuta –
Oggetto: risarcimento danno omessa diagnosi
Conclusioni delle parti: come nella sentenza non definitiva 516 /2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Risolta con la sentenza non definitiva 516/2024 la questione dell'an de- beatur, il Tribunale, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione sulla base della propria proposta, deve in questa sede definire la controversia sulal quantifi- cazione del risarcimento del danno.
Premesso che, come è evidente, il Tribunale ha accertato che la parte con- venuta si è resa responsabile per l'omessa diagnosi, il risarcimento del danno è stato chiesto sotto tre profili:
a) danno non patrimoniale subito della attrici come prossime congiunti del de cuius;
b) danno non patrimoniale subito dal dott. e, iure hereditatis, in Pt_2 capo alle attrici;
c) danno patrimoniale da lucro cessante subito dalle attrici. 2 In via preliminare si deve precisare che la morte di avve- Persona_1 nuta il 4 maggio 2020, è precedente al deposito del ricorso con la conseguenza che, secondo la giurisprudenza, in questo caso “sono, di regola, alternativamente conce- pibili e risarcibili iure hereditario, se allegati e provati, i danni conseguenti: a) alla condotta del medico che abbia causato la perdita anticipata della vita del paziente
(determinata nell'an e nel quantum), come danno biologico differenziale (peggiore qualità della vita effettivamente vissuta), considerato nella sua oggettività, e come danno morale da lucida consapevolezza della anticipazione della propria morte, eventualmente predicabile soltanto a far data dall'altrettanto eventuale acquisizione di tale consapevolezza in vita;
b) alla condotta del medico che abbia causato la per- dita della possibilità di vivere più a lungo (non determinata né nell'an né nel quan- tum), come danno da perdita di chances di sopravvivenza” (Cass., 27 dicembre 2023
n. 35998).
A parere del Tribunale, nel caso che ci occupa deve trovare applicazione fattispecie dei “perdita anticipata della vita” dal momento che la patologia insorta aveva, anche ove tempestivamente diagnosticata, un'oggettiva potrnzialità mortale di modo che l'omessa diagnosi aveva portato all'anticipazione del decesso. E' quello che si desume dalla consulenza nella quale si discorre appunto Persona_2 di possibilità di sopravvivenza a 5 e 10 anni, dando per scontato che oltre difficil- mente non si poteva andare. A fronte di ciò, i consulenti hanno individuato due ipotesi, la prima in cui il tumore non avesse manifestato metastasi e l'altra in cui esse fossero già presenti. A parere del Tribunale - coerentemente con le premesse contenute nella sentenza non definitiva- deve optarsi per la prima ipotesi (tunore non metastatico) dal momento che il serratissimo controllo cui il dott. si Pt_2 era sottoposto era finalizzato proprio alla early detection di forme precoci di tumore che, quindi, non avendo sviluppato metastasi, poteva essere suscettibile di tratta- menti terapeutici. Per questo, si ritiene corretta la valutazione della CTU secondo cui “una diagnosi più tempestiva, avvenuta prima della diffusione a distanza della neoplasia non avrebbe provato il paziente di quel 53% di chance di sopravvivere a 5 anni (tenuto conto che sono già trascorsi 4 anni dall'inizio del trattamento) e del 48% di chance di sopravvivere a 10 anni”. Svolta questa prima scelta, Il Tribunale ritiene che debba essere valorizzata la più lunga sopravvivenza in quanto, come giusta- mente osservato dai consulenti, di fatto il dott. aveva prolungato la pro- Pt_2 pria vita per 4 anni dall'infausta scoperta, e ciò autorizza a ritenere che la tempe- stiva diagnosi (e, quindi, una scenario migliore di quello effettivamente realizzatosi)
3 avrebbe determinato probabilmente un prolungamento della vita oltre tale limite di 5 anni.
Dunque: il danno complessivamente arrecato è consistito nella privazione della percentuale del 48% di sopravvivere a 10 anni.
Nessuna regola o prassi applicativa sembra potersi invocare per la quantifi- cazione di danni da perdita anticipata della vita, con la conseguenza che essa dovrà necessariamente avvenire in via equitativa: tuttavia, affinché ciò non porti a arbi- trio ed aporie, ogni valutazione dovrà prendere le mosse da dati ragionevolmente oggettivi.
Centrale è la seguente considerazione: se il dott. ha perso una Pt_2 speranza del 48% di sopravvivere per 10 anni, ciò vuol dire che ha perso (la spe- ranza di) 10 anni di vita. A questo punto, non è nemmeno irragionevole prendere come punto oggettivo di riferimento il valore della inabilità temporanea ricavabile dalle tabelle uniche (che vengono in considerazione solo come criterio oggettivo di riferimento e non in quanto tali) pari a € 55,00 al giorno moltiplicato per il periodo di tempo della vita perduta dei 10 anni o 3.650 giorni (€ 200.750,00). Su detta somma dovrà essere applicata la riduzione del 48%: il risultato porta alla somme di € 96.360,00 che costituisce il corrispettivo della vita anticipatamente tolta.
In assenza di prova del fatto che il dott. fosse rimasto lucido e, Pt_2 quindi, fosse consapevole della propria situazione, non vi è spazio per riconoscere un danno da “lucida agonia”.
Con riguardo alle odierne attrici e al risarcimento loro spettante iure proprio, non possono trovare applicazione le tabelle per la perdita di congiunti, in quanto esse prendono in considerazione solo la morte e non l'anticipazione di essa. Se nessuna norma o prassi poteva essere invocata per la quantificazione del danno al paziente, a maggior ragione detta lacuna riguarda il danno a favore dei prossimi congiunti. In questo caso, oggetto del risarcimento è il danno rappresentato dalla prematura scomparsa del congiunto che può essere riconosciuto nella stessa quota di quello a favore di quest'ultimo (e quindi per ciascuna in € 96.360,00); in altre parole: il tempo di vita che è stato tolto dall'omissione diagnostica è stato sempre lo stesso sia nei riguardi del dott. in termini di vita “biologica” sia nei Pt_2 riguardi della moglie e della figlia in termini di “vita affettiva”, fatta cioè di normali rapporti sentimentali e di cura.
In questo caso, oltre al danno da perdita, alle attrici deve essere anche rico- nosciuto un ulteriore profilo attinente all'oggettiva sofferenza per avere dovuto as- sistere al progressivo decadimento delle condizioni fisiche del congiunto e per avere
4 anche dovuto accudirlo. L'aggiustamento conseguente porta il risarcimento per ciascuna attrice in € 100.000,00.
Venendo al danno patrimoniale, si può ragionevolmente ritenere che stante la spiccata professionalità del dott. (documentata anche dagli incarichi Pt_2 per il Tribunale dai quali aveva dovuto ritirarsi per le ragioni di salute), egli avrebbe continuato ad esercitare la professione. Tuttavia, dovendo questa tipologie di danno essere rigorosamente provata e non potendosi chiaramente indicare in che misura egli avrebbe continuato ad esercitare, ogni quantificazione avrebbe una ineliminabile componente di aleatorietà.
Da ciò consegue che non vi è spazio per riconoscere alcunchè per danno patrimoniale per lucro cessante.
Per quanto attiene poi alle spese sostenute per la cura del prossimo con- giunto, la CTU dei dott. e svolta in questa sede le ha ritenute Per_3 Per_4 congrue per € 14.751,14 (comprensiva anche di compensi dei CTU).
Complessivamente quindi, il danno non patrimoniale ammonta ad €
296.360,00; su detta somma sono dovuti gli interessi legali sulla somma devalu- tata al momento della morte del 4 maggio 2020 (€ 249.881,96) e poi rivalutati annualmente fino alla data odierna (€ 27.541,78). Il totale è pari a € 317.901,78 oltre interesse e rivalutazione come indicato poco sopra dalla data odierna fino al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- condanna e in solido tra loro Controparte_2 Controparte_4
a corrispondere a e la somma di € 317.901,78 Parte_1 Parte_3 oltre interessi e rivalutazione come da parte motiva ed € 14.751,14 per spese rite- nute congrue dai CTU;
- condanna e in solido tra loro Controparte_2 Controparte_4
a rifondere le spese legali sostenute dalla attrici:
a) nel procedimento di ATP che si quantificano per quelle legali in € 6.000,00 oltre accessori come per legge oltre a quelle di CTU;
b) nel presente giudizio che si quantificano in € 18.000,00 oltre accessori come per legge.
Sentenza pubblicata mediante allegazione al verbale di udienza del 3 giugno
2025.
Il giudice
5 dott. Matteo Marini
6
RGN. N. 1689/2020
Udienza del 3 giugno 2025.
Dinanzi a giudice, dott. Matteo Marini sono pervenute le note scritte in sostituzione dell'udienza per la parte attrice per la parte convenuta Parte_1 [...] nelle quali le parti hanno proceduto alla precisazione delle proprie CP_1 conclusioni.
Il giudice emette la sentenza che segue che, letta nel corso dell'udienza, viene alle- gata al presente verbale.
Il giudice
Dott. Matteo Marini
1 REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nella persona del giudice monocratico, dott. Matteo Marini, all'esito dell'udienza del 3 giugno 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies c.p.c
nel procedimento RG n. 1689/2020 promosso da
, rappresentata e difesa dall'avv. LENSI PAOLO GIU- Parte_1
LIANO;
- parte attrice –
Contro
e Rappresentata e difesa Controparte_2 Controparte_3 dall'avv. DINI GIOVANNI;
- parte convenuta –
Oggetto: risarcimento danno omessa diagnosi
Conclusioni delle parti: come nella sentenza non definitiva 516 /2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Risolta con la sentenza non definitiva 516/2024 la questione dell'an de- beatur, il Tribunale, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione sulla base della propria proposta, deve in questa sede definire la controversia sulal quantifi- cazione del risarcimento del danno.
Premesso che, come è evidente, il Tribunale ha accertato che la parte con- venuta si è resa responsabile per l'omessa diagnosi, il risarcimento del danno è stato chiesto sotto tre profili:
a) danno non patrimoniale subito della attrici come prossime congiunti del de cuius;
b) danno non patrimoniale subito dal dott. e, iure hereditatis, in Pt_2 capo alle attrici;
c) danno patrimoniale da lucro cessante subito dalle attrici. 2 In via preliminare si deve precisare che la morte di avve- Persona_1 nuta il 4 maggio 2020, è precedente al deposito del ricorso con la conseguenza che, secondo la giurisprudenza, in questo caso “sono, di regola, alternativamente conce- pibili e risarcibili iure hereditario, se allegati e provati, i danni conseguenti: a) alla condotta del medico che abbia causato la perdita anticipata della vita del paziente
(determinata nell'an e nel quantum), come danno biologico differenziale (peggiore qualità della vita effettivamente vissuta), considerato nella sua oggettività, e come danno morale da lucida consapevolezza della anticipazione della propria morte, eventualmente predicabile soltanto a far data dall'altrettanto eventuale acquisizione di tale consapevolezza in vita;
b) alla condotta del medico che abbia causato la per- dita della possibilità di vivere più a lungo (non determinata né nell'an né nel quan- tum), come danno da perdita di chances di sopravvivenza” (Cass., 27 dicembre 2023
n. 35998).
A parere del Tribunale, nel caso che ci occupa deve trovare applicazione fattispecie dei “perdita anticipata della vita” dal momento che la patologia insorta aveva, anche ove tempestivamente diagnosticata, un'oggettiva potrnzialità mortale di modo che l'omessa diagnosi aveva portato all'anticipazione del decesso. E' quello che si desume dalla consulenza nella quale si discorre appunto Persona_2 di possibilità di sopravvivenza a 5 e 10 anni, dando per scontato che oltre difficil- mente non si poteva andare. A fronte di ciò, i consulenti hanno individuato due ipotesi, la prima in cui il tumore non avesse manifestato metastasi e l'altra in cui esse fossero già presenti. A parere del Tribunale - coerentemente con le premesse contenute nella sentenza non definitiva- deve optarsi per la prima ipotesi (tunore non metastatico) dal momento che il serratissimo controllo cui il dott. si Pt_2 era sottoposto era finalizzato proprio alla early detection di forme precoci di tumore che, quindi, non avendo sviluppato metastasi, poteva essere suscettibile di tratta- menti terapeutici. Per questo, si ritiene corretta la valutazione della CTU secondo cui “una diagnosi più tempestiva, avvenuta prima della diffusione a distanza della neoplasia non avrebbe provato il paziente di quel 53% di chance di sopravvivere a 5 anni (tenuto conto che sono già trascorsi 4 anni dall'inizio del trattamento) e del 48% di chance di sopravvivere a 10 anni”. Svolta questa prima scelta, Il Tribunale ritiene che debba essere valorizzata la più lunga sopravvivenza in quanto, come giusta- mente osservato dai consulenti, di fatto il dott. aveva prolungato la pro- Pt_2 pria vita per 4 anni dall'infausta scoperta, e ciò autorizza a ritenere che la tempe- stiva diagnosi (e, quindi, una scenario migliore di quello effettivamente realizzatosi)
3 avrebbe determinato probabilmente un prolungamento della vita oltre tale limite di 5 anni.
Dunque: il danno complessivamente arrecato è consistito nella privazione della percentuale del 48% di sopravvivere a 10 anni.
Nessuna regola o prassi applicativa sembra potersi invocare per la quantifi- cazione di danni da perdita anticipata della vita, con la conseguenza che essa dovrà necessariamente avvenire in via equitativa: tuttavia, affinché ciò non porti a arbi- trio ed aporie, ogni valutazione dovrà prendere le mosse da dati ragionevolmente oggettivi.
Centrale è la seguente considerazione: se il dott. ha perso una Pt_2 speranza del 48% di sopravvivere per 10 anni, ciò vuol dire che ha perso (la spe- ranza di) 10 anni di vita. A questo punto, non è nemmeno irragionevole prendere come punto oggettivo di riferimento il valore della inabilità temporanea ricavabile dalle tabelle uniche (che vengono in considerazione solo come criterio oggettivo di riferimento e non in quanto tali) pari a € 55,00 al giorno moltiplicato per il periodo di tempo della vita perduta dei 10 anni o 3.650 giorni (€ 200.750,00). Su detta somma dovrà essere applicata la riduzione del 48%: il risultato porta alla somme di € 96.360,00 che costituisce il corrispettivo della vita anticipatamente tolta.
In assenza di prova del fatto che il dott. fosse rimasto lucido e, Pt_2 quindi, fosse consapevole della propria situazione, non vi è spazio per riconoscere un danno da “lucida agonia”.
Con riguardo alle odierne attrici e al risarcimento loro spettante iure proprio, non possono trovare applicazione le tabelle per la perdita di congiunti, in quanto esse prendono in considerazione solo la morte e non l'anticipazione di essa. Se nessuna norma o prassi poteva essere invocata per la quantificazione del danno al paziente, a maggior ragione detta lacuna riguarda il danno a favore dei prossimi congiunti. In questo caso, oggetto del risarcimento è il danno rappresentato dalla prematura scomparsa del congiunto che può essere riconosciuto nella stessa quota di quello a favore di quest'ultimo (e quindi per ciascuna in € 96.360,00); in altre parole: il tempo di vita che è stato tolto dall'omissione diagnostica è stato sempre lo stesso sia nei riguardi del dott. in termini di vita “biologica” sia nei Pt_2 riguardi della moglie e della figlia in termini di “vita affettiva”, fatta cioè di normali rapporti sentimentali e di cura.
In questo caso, oltre al danno da perdita, alle attrici deve essere anche rico- nosciuto un ulteriore profilo attinente all'oggettiva sofferenza per avere dovuto as- sistere al progressivo decadimento delle condizioni fisiche del congiunto e per avere
4 anche dovuto accudirlo. L'aggiustamento conseguente porta il risarcimento per ciascuna attrice in € 100.000,00.
Venendo al danno patrimoniale, si può ragionevolmente ritenere che stante la spiccata professionalità del dott. (documentata anche dagli incarichi Pt_2 per il Tribunale dai quali aveva dovuto ritirarsi per le ragioni di salute), egli avrebbe continuato ad esercitare la professione. Tuttavia, dovendo questa tipologie di danno essere rigorosamente provata e non potendosi chiaramente indicare in che misura egli avrebbe continuato ad esercitare, ogni quantificazione avrebbe una ineliminabile componente di aleatorietà.
Da ciò consegue che non vi è spazio per riconoscere alcunchè per danno patrimoniale per lucro cessante.
Per quanto attiene poi alle spese sostenute per la cura del prossimo con- giunto, la CTU dei dott. e svolta in questa sede le ha ritenute Per_3 Per_4 congrue per € 14.751,14 (comprensiva anche di compensi dei CTU).
Complessivamente quindi, il danno non patrimoniale ammonta ad €
296.360,00; su detta somma sono dovuti gli interessi legali sulla somma devalu- tata al momento della morte del 4 maggio 2020 (€ 249.881,96) e poi rivalutati annualmente fino alla data odierna (€ 27.541,78). Il totale è pari a € 317.901,78 oltre interesse e rivalutazione come indicato poco sopra dalla data odierna fino al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- condanna e in solido tra loro Controparte_2 Controparte_4
a corrispondere a e la somma di € 317.901,78 Parte_1 Parte_3 oltre interessi e rivalutazione come da parte motiva ed € 14.751,14 per spese rite- nute congrue dai CTU;
- condanna e in solido tra loro Controparte_2 Controparte_4
a rifondere le spese legali sostenute dalla attrici:
a) nel procedimento di ATP che si quantificano per quelle legali in € 6.000,00 oltre accessori come per legge oltre a quelle di CTU;
b) nel presente giudizio che si quantificano in € 18.000,00 oltre accessori come per legge.
Sentenza pubblicata mediante allegazione al verbale di udienza del 3 giugno
2025.
Il giudice
5 dott. Matteo Marini
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