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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 29/10/2025, n. 2154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2154 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, Azzurra de IA, all'esito dell'udienza cartolare del 03.10.2025, ex art.127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 10200/2023 R.G.L.
T R A
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Martina Monaco e Lucio Cesarini Parte_1
ricorrente
e
, in persona del pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 CP_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, avv.ta Lydia Fiandaca resistente oggetto: demansionamento
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.11.2023, parte ricorrente ha adito il Tribunale di Foggia, in funzione di Giudice del Lavoro, esponendo di essere arruolato presso il “Ministero della Difesa – Aeronautica
Militare – 32° Stormo” con sede in Amendola (FG) S.S. 89 Garganica – Km 22, a far data dal
13.10.1986, con grado di “Maresciallo di 1^ classe”; di essere stato inserito, con n. di matricola
637285, nella Sezione del Personale Civile e di aver svolto, sino al 31.08.2015, la mansione di
“Assistente Tecnico per le lavorazioni”; di aver proposto domanda di “cambio qualifica personale”, più precisamente da “Assistente tecnico per le lavorazioni” a “Settore Vigilanza – Guardania”, cui seguiva relativo parere favorevole da parte del Comandante Reparto Logistica, in persona del T. Col. AArnn
A.F. di essere stato adibito, dal 3.7.2017, a nuova mansione e trasferito presso il Reparto Pt_2
, in qualità di addetto all' “Area Espositiva del Reparto Logistica”, impiego con carattere di CP_3
“eccezionalità e temporaneità”; di essere stato sottoposto, in data 23.05.2023, a visita medica, all'esito della quale la Commissione ha espresso il seguente parere “NON IDONEO allo svolgimento delle mansioni inerenti il profilo FT37 Assistente ai servizi di vigilanza”; di aver appreso della inidoneità
pagina 1 di 4 solo quando ha proposto domanda di accesso agli atti;
di aver trasmesso istanza in autotutela avverso il verbale di inidoneità fisica, in data 05.10.2023, chiedendo la rettifica e/o l'annullamento del medesimo, cui però è seguito un ulteriore riscontro negativo da parte dell'Amministrazione resistente, trasmesso a mezzo pec in data 23.10.2023; che gli è stata notificata una nuova assegnazione d'incarico, con comunicazione protocollata in data 05.10.2023 (ID M_D AFG001 0091162 – 2023), con cui è stato stabilito che “a far data dal 23-10-2023 il dipendente A2 – F4 cessi dall'attuale Parte_1 temporaneo impiego presso l'Area Espositiva del 32° Stormo e sia riassegnato al Nucleo Officine del
Servizio Infrastrutture del Reparto del 32° Stormo a ricoprire il profilo professionale di CP_3
Assistente Tecnico per le Lavorazioni FT54”.
Ritenendo l'illegittimità di quest'ultima assegnazione, parte ricorrente ha chiesto all'Intestato Tribunale di “accertare e dichiarare l'avvenuto demansionamento del sig. n. di matricola Parte_1
637285, a mezzo del provvedimento recante il n. di protocollo ID M_D AFG001 0091162 – 2023, del quale si chiede l'annullamento e/o la rettifica e per l'effetto reintegrarlo nella qualifica di “Assistente ai servizi di vigilanza” Cod. FT 37”.
Costituendosi in giudizio, l'Amministrazione resistente ha contestato l'avverso ricorso, chiedendone il rigetto.
Acquisite le note di trattazione scritta, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
* * *
Il ricorso deve essere rigettato per i motivi che seguono.
Risulta per tabulas che il ricorrente sia transitato nei ruoli dei dipendenti civili del Controparte_1
, in data 03.09.2012, con il profilo di “Assistente tecnico per le lavorazioni”, presso il 32°
[...]
Stormo dell'Aeronautica Militare di Amendola (FG), Nucleo Officina della Sezione Servizi Tecnici
Generali (doc. 2 fasc. ). CP_1
Come dedotto dal (e non contestato da controparte), nel 2015, nell'ambito di un generale CP_1 processo di riorganizzazione della struttura organica e ordinativa dell' è stato soppresso il Gruppo Pt_3 di Efficienza Aeromobili e tutto il personale appartenente a detto gruppo, compreso il ricorrente, è stato reimpiegato in altre articolazioni di Stormo.
Il è stato impiegato, in qualità di “Assistente tecnico”, presso il Nucleo Officine del Pt_1 neocostituito Reparto Logistica (doc. 3 fasc. Ministero).
È incontestato altresì che, nell'agosto 2015, sia stata avviata una procedura di riconversione del personale già assunto, precisamente per una posizione di “Addetto del settore servizi generali” e due pagina 2 di 4 posizioni di “Assistente ai servizi di guardiania”, cui ha partecipato il ricorrente, collocandosi al quarto posto su cinque partecipanti.
Con atto del 3.7.2017 (ID M_D AFG001 0038211 – 2017), il ricorrente è stato impiegato “con carattere di eccezionalità e temporaneità” presso l'Area Espositiva del Reparto Logistica.
Con comunicazione protocollata in data 05.10.2023 (ID M_D AFG001 0091162 – 2023), il ricorrente,
a far data dal 23.10.2023, è stato “riassegnato al Nucleo Officine del Servizio Infrastrutture del Reparto
Logistica del 32° Stormo a ricoprire il profilo professionale di Assistente Tecnico per le Lavorazioni
FT54” (doc. 7 fasc. ricorrente, doc. 7 fasc. ). CP_1
Tutto ciò premesso, giova sottolineare che, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 165/2001, “Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di cui all'articolo 35, comma 1, lettera
a). L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione”.
La giurisprudenza da tempo interpreta la citata disposizione nel senso che “in tema di pubblico impiego privatizzato, l'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001 assegna rilievo solo al criterio dell'equivalenza formale delle mansioni, con riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, indipendentemente dalla professionalità in concreto acquisita, senza che il giudice possa sindacare la natura equivalente della mansione, non potendosi avere riguardo alla norma generale di cui all'art. 2103 c.c.” (cfr. Cass., Sez. Lav., Ordinanza n. 1665 del 16/01/2024).
In altre parole, nel lavoro pubblico, non rileva il profilo professionale, ma l'assegnazione a mansioni proprie della stessa area d'inquadramento prevista dalla contrattazione collettiva.
Nel caso che ci occupa, i profili professionali di “Assistente Tecnico” e “Assistente ai servizi di vigilanza” appartengono alla stessa area contrattuale, ossia l'Area II, cui il ricorrente pacificamente appartiene.
Ne deriva che non vi sia stato alcun demansionamento, ma il ricorrente sia stato adibito a mansioni proprie del suo livello d'inquadramento.
Peraltro, non si configura, nel caso di specie, alcun diritto del dipendente ad ottenere una assegnazione ad uno specifico profilo professionale, rientrando, invece, nelle prerogative datoriali la scelta delle mansioni cui adibire il lavoratore nell'ambito del livello d'inquadramento formale, in cui, come anzidetto, secondo la giurisprudenza sopra riportata, le mansioni si ritengono equivalenti.
pagina 3 di 4 Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e la liquidazione avviene ai sensi del D.M. n. 147/2022 (cause di lavoro, valori minimi, valore indeterminabile).
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa e assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in €.4.629,00, oltre accessori di legge.
Foggia, all'esito dell'udienza del 03.10.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
(Azzura de IA)
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, Azzurra de IA, all'esito dell'udienza cartolare del 03.10.2025, ex art.127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 10200/2023 R.G.L.
T R A
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Martina Monaco e Lucio Cesarini Parte_1
ricorrente
e
, in persona del pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 CP_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, avv.ta Lydia Fiandaca resistente oggetto: demansionamento
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.11.2023, parte ricorrente ha adito il Tribunale di Foggia, in funzione di Giudice del Lavoro, esponendo di essere arruolato presso il “Ministero della Difesa – Aeronautica
Militare – 32° Stormo” con sede in Amendola (FG) S.S. 89 Garganica – Km 22, a far data dal
13.10.1986, con grado di “Maresciallo di 1^ classe”; di essere stato inserito, con n. di matricola
637285, nella Sezione del Personale Civile e di aver svolto, sino al 31.08.2015, la mansione di
“Assistente Tecnico per le lavorazioni”; di aver proposto domanda di “cambio qualifica personale”, più precisamente da “Assistente tecnico per le lavorazioni” a “Settore Vigilanza – Guardania”, cui seguiva relativo parere favorevole da parte del Comandante Reparto Logistica, in persona del T. Col. AArnn
A.F. di essere stato adibito, dal 3.7.2017, a nuova mansione e trasferito presso il Reparto Pt_2
, in qualità di addetto all' “Area Espositiva del Reparto Logistica”, impiego con carattere di CP_3
“eccezionalità e temporaneità”; di essere stato sottoposto, in data 23.05.2023, a visita medica, all'esito della quale la Commissione ha espresso il seguente parere “NON IDONEO allo svolgimento delle mansioni inerenti il profilo FT37 Assistente ai servizi di vigilanza”; di aver appreso della inidoneità
pagina 1 di 4 solo quando ha proposto domanda di accesso agli atti;
di aver trasmesso istanza in autotutela avverso il verbale di inidoneità fisica, in data 05.10.2023, chiedendo la rettifica e/o l'annullamento del medesimo, cui però è seguito un ulteriore riscontro negativo da parte dell'Amministrazione resistente, trasmesso a mezzo pec in data 23.10.2023; che gli è stata notificata una nuova assegnazione d'incarico, con comunicazione protocollata in data 05.10.2023 (ID M_D AFG001 0091162 – 2023), con cui è stato stabilito che “a far data dal 23-10-2023 il dipendente A2 – F4 cessi dall'attuale Parte_1 temporaneo impiego presso l'Area Espositiva del 32° Stormo e sia riassegnato al Nucleo Officine del
Servizio Infrastrutture del Reparto del 32° Stormo a ricoprire il profilo professionale di CP_3
Assistente Tecnico per le Lavorazioni FT54”.
Ritenendo l'illegittimità di quest'ultima assegnazione, parte ricorrente ha chiesto all'Intestato Tribunale di “accertare e dichiarare l'avvenuto demansionamento del sig. n. di matricola Parte_1
637285, a mezzo del provvedimento recante il n. di protocollo ID M_D AFG001 0091162 – 2023, del quale si chiede l'annullamento e/o la rettifica e per l'effetto reintegrarlo nella qualifica di “Assistente ai servizi di vigilanza” Cod. FT 37”.
Costituendosi in giudizio, l'Amministrazione resistente ha contestato l'avverso ricorso, chiedendone il rigetto.
Acquisite le note di trattazione scritta, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
* * *
Il ricorso deve essere rigettato per i motivi che seguono.
Risulta per tabulas che il ricorrente sia transitato nei ruoli dei dipendenti civili del Controparte_1
, in data 03.09.2012, con il profilo di “Assistente tecnico per le lavorazioni”, presso il 32°
[...]
Stormo dell'Aeronautica Militare di Amendola (FG), Nucleo Officina della Sezione Servizi Tecnici
Generali (doc. 2 fasc. ). CP_1
Come dedotto dal (e non contestato da controparte), nel 2015, nell'ambito di un generale CP_1 processo di riorganizzazione della struttura organica e ordinativa dell' è stato soppresso il Gruppo Pt_3 di Efficienza Aeromobili e tutto il personale appartenente a detto gruppo, compreso il ricorrente, è stato reimpiegato in altre articolazioni di Stormo.
Il è stato impiegato, in qualità di “Assistente tecnico”, presso il Nucleo Officine del Pt_1 neocostituito Reparto Logistica (doc. 3 fasc. Ministero).
È incontestato altresì che, nell'agosto 2015, sia stata avviata una procedura di riconversione del personale già assunto, precisamente per una posizione di “Addetto del settore servizi generali” e due pagina 2 di 4 posizioni di “Assistente ai servizi di guardiania”, cui ha partecipato il ricorrente, collocandosi al quarto posto su cinque partecipanti.
Con atto del 3.7.2017 (ID M_D AFG001 0038211 – 2017), il ricorrente è stato impiegato “con carattere di eccezionalità e temporaneità” presso l'Area Espositiva del Reparto Logistica.
Con comunicazione protocollata in data 05.10.2023 (ID M_D AFG001 0091162 – 2023), il ricorrente,
a far data dal 23.10.2023, è stato “riassegnato al Nucleo Officine del Servizio Infrastrutture del Reparto
Logistica del 32° Stormo a ricoprire il profilo professionale di Assistente Tecnico per le Lavorazioni
FT54” (doc. 7 fasc. ricorrente, doc. 7 fasc. ). CP_1
Tutto ciò premesso, giova sottolineare che, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 165/2001, “Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di cui all'articolo 35, comma 1, lettera
a). L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione”.
La giurisprudenza da tempo interpreta la citata disposizione nel senso che “in tema di pubblico impiego privatizzato, l'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001 assegna rilievo solo al criterio dell'equivalenza formale delle mansioni, con riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, indipendentemente dalla professionalità in concreto acquisita, senza che il giudice possa sindacare la natura equivalente della mansione, non potendosi avere riguardo alla norma generale di cui all'art. 2103 c.c.” (cfr. Cass., Sez. Lav., Ordinanza n. 1665 del 16/01/2024).
In altre parole, nel lavoro pubblico, non rileva il profilo professionale, ma l'assegnazione a mansioni proprie della stessa area d'inquadramento prevista dalla contrattazione collettiva.
Nel caso che ci occupa, i profili professionali di “Assistente Tecnico” e “Assistente ai servizi di vigilanza” appartengono alla stessa area contrattuale, ossia l'Area II, cui il ricorrente pacificamente appartiene.
Ne deriva che non vi sia stato alcun demansionamento, ma il ricorrente sia stato adibito a mansioni proprie del suo livello d'inquadramento.
Peraltro, non si configura, nel caso di specie, alcun diritto del dipendente ad ottenere una assegnazione ad uno specifico profilo professionale, rientrando, invece, nelle prerogative datoriali la scelta delle mansioni cui adibire il lavoratore nell'ambito del livello d'inquadramento formale, in cui, come anzidetto, secondo la giurisprudenza sopra riportata, le mansioni si ritengono equivalenti.
pagina 3 di 4 Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e la liquidazione avviene ai sensi del D.M. n. 147/2022 (cause di lavoro, valori minimi, valore indeterminabile).
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa e assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in €.4.629,00, oltre accessori di legge.
Foggia, all'esito dell'udienza del 03.10.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
(Azzura de IA)
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