Articolo 5 della Legge 9 ottobre 1967, n. 962
Articolo 4Articolo 6
Versione
14 novembre 1967
Art. 5. (Atti diretti a commettere genocidio
mediante sottrazione di minori)

Chiunque, al fine indicato nell'articolo precedente, sottrae minori degli anni quattordici appartenenti ad un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, per trasferirli ad un gruppo diverso, e' punito con la reclusione da dodici a ventuno anni.
Entrata in vigore il 14 novembre 1967
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