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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/06/2025, n. 3783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3783 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
così composta:
dr. Marianna D'AVINO Presidente
dr. Mariarosaria BUDETTA Consigliere
Avv. Paola CASTRIOTA SCANDERBEG Relatore
Riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 5951 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018, posta in decisione all'udienza del giorno 6 febbraio 2025 e vertente
TRA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t,, elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliata in Roma via Cola di Rienzo n.212 presso studio dell'avv. Tiziano Mariani che la rappresenta e difende, unitamente all'avv- Andrea Santi, per procura in calce alla copia passiva dell'atto di appello,
Appellante
CONTRO
(C.F ), elettivamente domiciliata in Controparte_1 P.IVA_2
Roma via Misurina n. 80 presso lo studio dell'avv. Maria Eser Balduini che la rappresenta e difende per procura a margine della comparsa di costituzione,
Appellata
E
, C.F: , elettivamente domiciliato in Pomezia (RM), Via Ovidio Controparte_2 C.F._1
n. 84 presso lo studio dell'Avv. Nadia Di Domenico, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato conferito separatamente ai sensi dell'art. 83 III C CPC.
Appellato-Appellante incidentale
NONCHE' , con l'avv. Luciano Annicchiarico Controparte_3
Appellato-Appellante incidentale
E
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_4 P.IVA_3 elettivamente domiciliata in Roma via Cratilo di Atene n.31 presso lo studio dell'avv. Valeria Vizzone per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale,
Appellata- appellante incidentale
E
(CF ), in persona del legale rappresentante p,t. e Controparte_5 P.IVA_4 Controparte_6
(CF ) in persona del legale rappresentante p.t., in Roma elettivamente domiciliate presso
[...] P.IVA_5 lo studio dell' Avv. Mario Massano via Otranto 36, che le rappresenta e difende per procure depositate con la comparsa di costituzione
Appellate
E
Controparte_7
Appellata contumace
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 1561/2018 del Tribunale di Velletri pubblicata il 28.06.2018 e notificata il 2.7.2018.
FATTO
Con atto d'appello ritualmente notificato, , impugnava la sentenza indicata in Parte_1 epigrafe con la quale il Tribunale di Velletri aveva accertato la responsabilità solidale della CP_8
e del dott. , negli esiti dell'intervento eseguito su ,
[...] Controparte_2 Persona_1 condannandoli in solido al pagamento nei confronti di questi della somma di €. 118.491,02 oltre accessori;
aveva condannato le compagnie della a garantire la propria assicurata di ogni somma che sarà CP_1 tenuta a pagare a parte attrice;
aveva accolto la domanda di manleva proposta dal dr. nei confronti CP_2 della propria compagnia e rigettato l'eccezione di inoperatività della polizza di Parte_1 condannandola a garantire il dott. a titolo di rivalsa delle somme eventualmente versate. CP_2
Con l'appello impugnava l'ultimo capo della sentenza con il quale il primo giudice Parte_1 aveva rigettato l'eccezione di inoperatività della polizza censurandolo per violazione e falsa applicazione dell'art. 1982 cc e 17 del contratto, ovvero, in subordine, per violazione e falsa applicazione dell'art. 1372 cc in relazione all'art. 16.4 del contratto.
A sostegno del motivo deduceva che dagli atti sarebbe emersa la reticenza del dr. , all'atto di CP_2 sottoscrizione del contratto assicurativo, nel riferire alla compagnia alcuni elementi di fatto indicativi della possibilità di essere passibile di azione risarcitoria;
ed inoltre impugnava il capo relativo alla condanna alle spese. Chiedeva, pertanto, previa sospensione cautelare della sentenza, la riforma della stessa in ordine all'accoglimento dell'eccezione proposta.
Con comparsa del 16.11.2018, si costituiva la la Controparte_9 quale, precisando che nessuna domanda era stata formulata nei propri confronti, chiedeva il rigetto dell'appello opponendosi all'ammissione di richieste istruttorie.
Con comparsa del 19.11.2018 si costituiva nella qualità di assicuratrice della , CP_4 Controparte_10 la quale rilevava l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 cpc e l'infondatezza nel merito;
proponendo, inoltre, appello incidentale per violazione degli art. 115 e 116 cpc sul presunto errore della sentenza di aver ritenuto esistente il nesso causale tra le lesioni lamentate e l'intervento, sulla base di una inaccettabile
CTU; sostenendo poi l'inapplicabilità delle tabelle Milanesi e chiedendo la riforma della sentenza ed il rigetto della domanda risarcitoria proposta.
Si costituiva il dr. il quale chiedeva il rigetto dell'appello principale in quanto infondato e CP_2 proponeva appello incidentale nella parte in cui la sentenza aveva accolto la domanda di rivalsa delle compagnie condannando esso a rifondere le somme da queste versate al e (secondo CP_2 Per_1 motivo) per non aver quantificato le spese legali alla cui refusione aveva condannato le compagnie nei confronti dei convenuti.
Si costituiva il quale chiedeva il rigetto dell'appello principale e formulava appello Persona_1 incidentale per la mancata personalizzazione del danno in seguito al pregiudizio estetico subito (oltre i valori medi liquidati); per omesso riconoscimento di un disturbo post traumatico da stress;
per omesso riconoscimento del danno patrimoniale per perdita di capacità lavorativa specifica.
Con ordinanza del 14 marzo 2019 la Corte, in altra composizione, rigettava l'istanza di sospensione cautelare della sentenza.
All'udienza del 6.2.2025, verificato il deposito di note di trattazione scritta, la causa veniva trattenuta a sentenza sulle conclusioni come precisate, con la concessione dei termini per il deposito di memorie conclusive e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale è infondato e va rigettato per i motivi di seguito esposti.
, quale assicuratrice del dr. , dopo aver precisato di aver proposto appello con Parte_1 CP_2 esclusivo riferimento alle parti della sentenza che attengono alla domanda di manleva formulata dal dott.
e ai conseguenti effetti, (senza minimamente voler mettere in discussione le statuizioni a favore del CP_2
) con il primo motivo, lamenta l'errore del primo giudice nell'aver rigettato l'eccezione di Per_1 inoperatività della polizza dalla stessa promossa sul presupposto che il dott. , prima della CP_2 sottoscrizione della polizza, fosse a conoscenza di circostanze che potevano far presagire un'azione risarcitoria e che dolosamente non aveva comunicato alla Compagnia.
Va detto al riguardo che l'affermazione sulla quale si basa il motivo di appello, contestata da parte dell'assicurato, non viene supportata da alcun elemento fattuale né tantomeno probatorio, nonostante venga più volte ribadita nel corso delle 76 pagine dell'appello.
Difatti, non può dirsi violato l'obbligo imposto all'assicurato ex art. 1892 cc, (ripreso dall'art. 17 del contratto assicurativo) in difetto di prova, sia delle circostanze specifiche (che, se conosciute dall'assicuratore, avrebbero modificato i termini del contratto), sia del dolo e della colpa grave richiesti dall'art. richiamato.
Né tantomeno la prova della conoscenza di eventuali circostanze a tal fine significative prima della sottoscrizione della polizza, può essere integrata -come vorrebbe l'appellante- dal presunto ”fatto notorio” che le strutture sanitarie siano dotate di protocolli interni in ragione dei quali, al ricevimento di una richiesta risarcitoria da parte di un paziente, queste abbiano l'obbligo di portarne immediatamente a conoscenza il personale medico coinvolto nella vicenda.
Ciò perché in atti non si rinviene alcun accenno a tale presunta prassi che, peraltro, viene smentita dalla
; ed in ogni caso, anche qualora ne fosse stata data la prova, ciò non sarebbe elemento CP_1 sufficiente a dimostrare, nel caso specifico, la conoscenza da parte del medico dell'azione risarcitoria intrapresa in suo danno.
Inoltre, manca del tutto la prova del dolo.
La consapevolezza del medico di aver causato una lesione iatrogena nel corso di un intervento, non equivale ad aver la consapevolezza di poter subire una richiesta risarcitoria, specie se si è nella convinzione di aver correttamente operato osservando fedelmente i protocolli, come avvenuto nel caso di specie.
Per contro, è in atti la prova che il medico convenuto ha documentato di essere venuto a conoscenza della richiesta di risarcimento dei danni solo in data 05.08.13, quando ha ricevuto la notifica della citazione;
circostanza non contestata dalla Convenuta . CP_11
Difatti dagli atti emerge che la richiesta risarcitoria fu inoltrata dal esclusivamente alla Per_1 CP_12 in data 22.06.2012; mentre non risulta che la comunicazione della suddetta richiesta sia stata
[...] inoltrata al dr. precedentemente alla sottoscrizione della polizza. CP_2
Il motivo d'appello formulato va, pertanto, rigettato per assenza di prova.
Quanto al secondo motivo.
Come è stato ben evidenziato, la polizza assicurativa in essere tra il dott. e CP_2 Parte_1 all'art. 16, punto 4 stabilisce che ”l'assicurazione opera in primo rischio, limitatamente alla rivalsa azionata, qualora le strutture, ovvero le relative assicurazioni agiscano in rivalsa nei confronti del medico assicurato” come avvenuto nel caso concreto.
Sicchè, correttamente il primo giudice, alla luce di tale disposizione contrattuale, ha condannato a rivalere il dr. delle somme richieste in rivalsa dalle compagnie assicuratrici Parte_1 CP_2 della casa di cura.
Quanto al terzo motivo titolato: “violazione dell'art.1372 c.c. con riferimento alla polizza AIOP stipulata dalla relativamente al capo della sentenza che ha negato l'operatività del predetto Controparte_8 contratto assicurativo in favore del dott. , avendolo erroneamente considerato non beneficiario della CP_2 polizza e ha accolto la domanda di rivalsa proposta dalle Compagnie assicurative della clinica”.
Il motivo è assorbito dal rigetto del precedente, essendo stato affermato che la polizza assicurativa in essere tra il dott. e era a primo rischio. CP_2 Parte_1 Infine, quanto al capo relativo alla condanna alle spese del giudizio, inammissibile appare la richiesta di riforma della sentenza, atteso che nella liquidazione delle spese è stato applicato il principio della soccombenza ed risponde per il proprio assicurato. Parte_1
Venendo all'appello incidentale proposto da CP_4
Vero è che la compagnia è stata chiamata in manleva dalla verso la quale non sono Controparte_10 state proposte domande in questo grado di appello (vedi costituzione casa di cura).
Ciò posto, ha proposto appello incidentale in ordine alla mancata responsabilità dei convenuti, al CP_4 nesso causale tra le lesioni lamentate e l'intervento, con specifica censura alla CTU ed alla sentenza che sul punto l'aveva recepita.
Il motivo è generico – in quanto ritiene “non condivisibili” le conclusioni del CTU senza avversarle nel merito- e contraddetto dalla espletata istruttoria nella quale è stata accertata la responsabilità dei convenuti ed il rapporto eziologico tra intervento e danno. Peraltro, nessuna altra parte in causa ha contestato specificatamente il punto (con apposito motivo di appello) e lo stesso medico chirurgo ha prestato acquiescenza al capo di sentenza che ne ha determinato la responsabilità professionale ed il nesso causale.
D'altra parte, emerge dagli atti che in seguito alla lesione delle vie biliari, causata nel corso dell'intervento in laparoscopia, è stato necessario eseguire d'urgenza un secondo intervento -sempre da parte del dr. per risolvere i problemi di drenaggio conseguiti alla lesione. Sicchè è in atti la prova del legame CP_2 eziologico tra danno ed intervento.
Quanto alla censura relativa alla mancanza di motivazione della sentenza sul punto, pur a volerla condividere- ma non è questo il caso- deve rilevarsi come il richiamo alla CTU molto articolata ed analitica su ogni singolo profilo tecnico, ha fatto ritenere al primo giudice di essere esonerato dal fornire una propria ulteriore motivazione, ritenendo sufficiente il richiamo all'elaborato tecnico pienamente condiviso.
Quanto all'applicabilità delle tabelle milanesi, proposte come secondo motivo di appello.
“In tema di danno non patrimoniale da invalidità temporanea, in mancanza della tabella prevista dall'art.
138 cod. ass. (prevista dall'art. 1, comma 18, della l. n. 124 del 2017, ma non ancora predisposta) il pregiudizio derivante da lesioni di non lieve entità non può essere liquidato sulla base dei parametri previsti dall'art. 139 cod. ass., i quali riguardano la liquidazione di danni non patrimoniali per inabilità temporanea derivanti da lesioni di lieve entità, potendo il giudice fare ricorso, invece, ai parametri offerti dalle cosiddette
"tabelle milanesi". Ord. 5474/2023.
La decisione del primo giudice, nel solco dei principi espressi dalla recente giurisprudenza della S.C., va pertanto confermata. Con la conseguenza che l'appello incidentale proposto da deve essere CP_4 rigettato.
Quanto all'appello incidentale proposto dal dr. relativamente al capo di sentenza che ha accolto la CP_2 CP_ domanda di rivalsa proposta dalle compagnie della nei suoi confronti, il motivo va rigettato CP_1 perché infondato.
Va, difatti, precisato che se l'azione di rivalsa è stata correttamente esercitata dalle compagnie della struttura ospedaliera condannata in solido con il medico, stante la sussistenza del contratto assicurativo inter partes e la specifica domanda proposta in giudizio;
la sussistenza della copertura assicurativa in favore del dr. comporta solo che le somme chieste in rivalsa debbano essere allo stesso rimborsate dalla CP_2 propria compagnia assicuratrice.
Pertanto, è tenuta a manlevare il dr. di ogni esborso, trattandosi di polizza a Parte_1 CP_2 primo rischio.
Quanto, invece, al motivo sulle spese, effettivamente non quantificate dal primo giudice, le stesse andranno liquidate come da dispositivo, in accoglimento della censura formulata.
Venendo all'appello incidentale di . Persona_1
L'appello è generico e poco circostanziato in ordine ai tre motivi.
Preliminarmente, si deve accogliere l'eccezione di tardività dello stesso proposto da . Parte_1
Difatti, a seguito dell'impugnazione da essa proposta in data 3.9.18 solo relativamente alla domanda di manleva formulata dal dott. e ai conseguenti effetti, senza censure sull'an né sul quantum del CP_2 risarcimento, è iniziato a decorrere da tale data il termine breve per impugnare la sentenza sugli altri capi e sulle altre parti motive del provvedimento. Il termine ex art. 325 c.p.c. è, quindi, scaduto il 03.10.2024. Per costante Giurisprudenza della Suprema Corte, vige il principio generale di equipollenza della notifica della impugnazione alla notifica della sentenza, ai fini della decorrenza del termine stabilito dall'articolo 325
c.p.c. (Cass. ord. n. 4689/2021). Con la conseguenza che l'appello proposto da , con la Persona_1 comparsa di risposta depositata il 19.11.2018, è tardivo.
Ciò detto, i motivi dell'appello incidentale sono in ogni caso infondati, dovendosi condividere la decisione del Tribunale in ordine al mancato riconoscimento di una maggiore personalizzazione del danno, in assenza di specifica prova da parte del danneggiato.
Il ha mancato di fornire la prova della sussistenza di modificazioni effettive nel proprio vivere Per_1 quotidiano a causa della lesione subita, pertanto, la personalizzazione del danno non può essere riconosciuta e la sentenza di primo grado deve essere confermata.
Stesse considerazioni devono formularsi in ordine ai danni richiesti per un presunto disturbo post traumatico da stress e per la perdita di capacità lavorativa specifica. Circostanze che, come ben si legge nella sentenza impugnata andavano specificamente provate in concreto;
prova che nella specie è mancata.
In tema di capacità lavorativa specifica, com'è noto, l'evoluzione giurisprudenziale della S.C. è consolidata nel ritenere che il risarcimento da lesione della capacità lavorativa specifica, non costituisce riflesso di un danno in re ipsa, ma necessita di prova specifica;
di guisa che il danno patrimoniale da invalidità deve essere accertato nella fattispecie concreta attraverso la dimostrazione che il soggetto leso svolgesse prima del sinistro un'attività produttiva di reddito e che, dopo di esso, non avesse mantenuto una capacità generica di attendere ad altri lavori confacenti alle proprie attitudini personali.
Valutazione della prova che spetta al giudice che decide anche prescindendo dalle indicazioni eventualmente fornite dal CTU.
Per quanto innanzi detto l'appello principale va rigettato ed accolto l'appello incidentale proposto dal dr.
limitatamente alla mancata indicazione delle spese liquidate nel dispositivo che si indicano, in CP_2 applicazione al D.M. 55/14, in €. 10.000,00 oltre accessori di legge e di tariffa.
Rigettati tutti gli altri appelli incidentali;
Nel rigetto dell'appello principale restano assorbite tutte le altre questioni proposte.
Le spese del presente grado di giudizio in ragione della reciproca soccombenza delle parti sono interamente compensate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma quinta sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Velletri n. 1561/18, così provvede: Parte_1
- rigetta l'appello principale;
- rigetta l'appello incidentale di CP_4
- rigetta l'appello incidentale di;
Persona_1
- in parziale accoglimento dell'appello incidentale del dr. liquida in €. 10.000,00 le spese del giudizio CP_2 di primo grado;
- compensa le spese fra tutte le parti in causa
Roma, 4.6.2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Avv. Paola Castriota Scanderbeg Dr. Marianna D'Avino