Articolo 1982 del Codice civile
Articolo 1981Articolo 1983
Versione
19 aprile 1942
Art. 1982.

(Riparto).

I creditori devono ripartire tra loro le somme ricavate in proporzione dei rispettivi crediti, salve le cause di prelazione. Il residuo spetta al debitore.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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