TRIB
Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 18/03/2025, n. 458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 458 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
R. G. 3278/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
nella persona del dott. Riccardo Ariu, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 12.3.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3278 del RACL dell'anno 2022, promossa da:
nato a [...] il [...], residente in [...]
91, C.F. , ed elettivamente domiciliato in Cagliari, Via Alghero n. 29, C.F._1 presso lo Studio dell'Avv. Luigi Pateri, che lo rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso
Parte attrice
CONTRO
alternativamente denominata P. IVA Controparte_1 CP_2
, in persona del Dott. in virtù dei poteri conferiti con atto del P.IVA_1 Controparte_3
7 settembre 2018 Rep. 10147, Racc. 4770, rappresentata e difesa per delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta dagli Avv.ti Prof. Marco Marazza e Domenico De Feo, ed elettivamente domiciliate presso lo studio dell'Avv. Piergiorgio Loi, sito in Cagliari, nella Via
Alghero n. 22
Parti convenute
Conclusioni:
Nell'interesse di parte attrice:
“Accertare e dichiarare l'illegittimità dell'assorbimento del “superminimo” operato da CP_2
e di tutte le conseguenti e connesse detrazioni pecuniarie effettuate dalla società
[...] medesima;
− dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento della somma di €. 2.809,87 maturati dall'1 febbraio 2018 a tutt'oggi, nonché al pagamento di tutte le altre somme maturande per la medesima causale dalla data odierna all'emananda sentenza, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di maturazione del credito al saldo, con conseguente condanna di al pagamento delle dette somme ed accessori;
CP_2
− Con vittoria di spese e competenze da distrarre in favore del sottoscritto avvocato anticipante”.
Nell'interesse delle società convenute:
pagina 1 di 5 “in via preliminare, rigettare il ricorso perché inammissibile in ragione di quanto esposto in narrativa;
in via principale e nel merito, rigettare il ricorso siccome infondato in fatto ed in diritto;
in ogni caso, rigettare le domande di condanna delle convenute al pagamento delle presunte differenze retributive per i motivi esposti in narrativa;
condannare il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio”.
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 26.10.2022 ha instaurato il presente Parte_1 giudizio nei confronti della sostenendo: CP_2
- di essere stato assunto alle dipendenze della società convenuta in data 1.2.1988, in qualità di impiegato Liv. 5 CCNL Imprese esercenti servizi di Telecomunicazioni;
- che in data 1.12.2017 la società datrice di lavoro gli aveva attribuito un emolumento, qualificato espressamente come “superminimo” mensile, dell'importo di €.103,29, che di fatto gli era stato erogato continuativamente fino al mese di gennaio 2018;
- che, difatti, a partire dal mese di febbraio 2018, la società convenuta, senza alcuna preventiva comunicazione, aveva omesso di riconoscergli l'emolumento in parola;
- che, tuttavia, la comunicazione dell'1.12.2017 non conteneva alcuna menzione della natura assorbibile di tale superminimo, né era intervenuto alcun accordo tra le parti volto ad attribuire al “superminimo” la natura “assorbibile”;
- che la stessa condotta della società datrice di lavoro, reiterata nel tempo, denota la natura assorbibile del trattamento in parola, considerato che dopo l'attribuzione del superminimo erano intervenuti diversi rinnovi contrattuali senza che i relativi incrementi retributivi fossero avessero assorbito il superminimo, rimasto difatti inalterato nel tempo.
Quanto premesso in fatto e valorizzando l'orientamento giurisprudenziale affermatosi ai fini della ricostruzione della volontà negoziale in ordine a tale emolumento, integrante gli estremi dell'uso aziendale, parte attrice ha sostenuto che il superminimo riconosciutogli dalla società convenuta non avesse natura assorbibile e che avrebbe potuto essere oggetto di diverso trattamento solo in forza di apposita regolamentazione pattizia tra le parti del rapporto individuale, senza la possibilità di venire escluso dal datore di lavoro in via unilaterale o in forza di successivi accordi collettivi.
Parte attrice ha quindi concluso come in epigrafe, chiedendo la condanna di controparte al pagamento degli importi indebitamente trattenuti per la causale in oggetto, pari a €.
2.809,87 al momento del ricorso.
***
Costituitasi in giudizio, la società convenuta ha eccepito in via preliminare la carenza allegatoria e probatoria del ricorso introduttivo, incidente sull'ammissibilità e, comunque, sulla fondatezza delle domande attoree.
Nel merito, ha contestato la fondatezza del ricorso, di cui ha chiesto il rigetto, sostenendo che il trattamento retributivo in questione era stato espressamente attribuito individualmente ed era stata prevista espressamente la sua natura assorbibile, senza che fosse mai intervenuto un accordo tra le parti volto ad attribuire la natura “non assorbibile” al superminimo erogato.
Pertanto, ad avviso della convenuta, nel caso di specie il datore di lavoro si era pagina 2 di 5 sostanzialmente riservato la facoltà di disporre l'assorbimento del superminimo individuale a fronte degli aumenti retributivi disposti dalla contrattazione collettiva, ferma restando l'assenza di un obbligo in tal senso, potendo, a fronte di ogni rinnovo contrattuale, scegliere se conservare quella misura oppure di disporre il suo assorbimento. Ragione per la quale si era legittimamente deciso di non disporre inizialmente l'assorbimento dei superminimi individuali del ricorrente a fronte dei rinnovi contrattuali e di provvedere poi diversamente in occasione dell'attuazione dell'Accordo del 23 novembre 2017, anche perché recante degli aumenti tabellari che hanno fatto propendere per l'opportunità di procedere all'assorbimento dei superminimi riconosciuti ai propri dipendenti.
***
La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti.
All'esito dell'istruttoria, le domande di parte attrice non possono trovare accoglimento per le seguenti ragioni.
Come evidenziato dalla giurisprudenza citata da parte convenuta, è pacifico che “Il cosiddetto superminimo, ossia l'eccedenza retributiva rispetto ai minimi tabellari, individualmente pattuito tra datore di lavoro e lavoratore, è soggetto al principio dell'assorbimento, nel senso che, in caso di riconoscimento del diritto del lavoratore a superiore qualifica, l'emolumento è assorbito dai miglioramenti retributivi previsti per la qualifica superiore, a meno che le parti abbiano convenuto diversamente o la contrattazione collettiva abbia altrimenti disposto, restando a carico del lavoratore l'onere di provare la sussistenza del titolo che autorizza il mantenimento del superminimo, escludendone
l'assorbimento.” (Cass., sez. L, sentenza n. 14689/2012 e Cass., sez. L, ord. 26017/2018).
Nel caso di specie, a differenza di quanto sostenuto da parte attrice in ricorso, non è stata Con prodotta la lettera con la quale le aveva riconosciuto l'incremento retributivo oggetto di causa.
Peraltro, dalla stessa ricostruzione di parte attrice di evince chiaramente che l'incremento non era stato oggetto di specifico accordo tra le parti, ma era stato unilateralmente attributo al lavoratore dal datore di lavoro.
Per tale ragione, non appare revocabile in dubbio che, in forza del principio generale sopra spiegato, il titolo da cui aveva tratto fonte l'incremento retributivo in esame non solo avesse previsto che si trattava di un superminimo attribuito unilateralmente dal datore di lavoro al lavoratore, ma anche che si trattava di trattamento soggetto alla regola dell'assorbimento.
Pertanto, appare del tutto conforme al titolo del trattamento retributivo in parola la condotta della allorché aveva deciso di assorbire il superminimo negli aumenti stipendiali CP_1 previsti dall'accordo di programma per il rinnovo del CCNL TLC del 23/11/2017, con cui le parti sociali avevano convenuto l'adeguamento dei trattamenti economici del personale dipendente con indicazione degli aumenti minimi tabellari (oltre che, con decorrenza dal giorno 1.7.2018, il riconoscimento di un elemento retributivo separato, denominato ERS).
Nessuna prova è stata invece offerta in ordine al fatto che ci sarebbero stati altri e diversi Con contratti collettivi, intervenuti nelle more, a fronte dei quali non avrebbe tuttavia operato il riassorbimento.
Nel caso di specie, non è pertanto predicabile alcun uso aziendale qualificabile in termini di fonte autonoma del diritto in parola, tantomeno quale diritto ad un incremento retributivo non pagina 3 di 5 assorbibile, né un uso aziendale qualificabile in termini di fonte modificativa del diritto precedentemente riconosciuto al lavoratore dal datore di lavoro (ossia, quale uso negoziale che aveva modificato il diritto in esame rendendo da assorbibile a non assorbibile l'incremento retributivo costituente il suo oggetto), considerato che tra il riconoscimento a parte attrice del superminimo e il suo successivo assorbimento è decorso meno di un anno.
Peraltro, la soluzione non muterebbe se parte attrice avesse dato prova di un uso aziendale, Con per avere la spontaneamente e ripetutamente concesso ad una pluralità di dipendenti - e quindi ad una cerchia di lavoratori indistintamente e a prescindere da singoli meriti e/o dalla qualità o maggiore onerosità della prestazione lavorativa - un trattamento economico di miglior favore, consistente, appunto, nel mancato assorbimento del superminimo individuale in occasione degli aumenti retributivi previsti dalla contrattazione collettiva e/o derivanti dal superiore inquadramento.
Difatti, come evidenziato dal tribunale di Milano con la sentenza n. 2094 del 20.6.2024, la giurisprudenza della Corte di Cassazione è da tempo ferma nel ritenere che l'uso aziendale, quale fonte di un obbligo unilaterale di carattere collettivo del datore di lavoro, che non trova origine nel contratto collettivo o individuale, ma solo in un comportamento spontaneo del medesimo datore di lavoro, agisce sul piano dei rapporti individuali con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale, sostituendo alle clausole contrattuali e a quelle collettive in vigore quelle più favorevoli dell'uso aziendale, secondo il disposto dell'art. 2077 c.c., comma 2
(Cass. n. 15489/2007, n. 14471/2006, n. 985/2005, n. 9690/1996).
Ne consegue che l'uso aziendale non incide direttamente sul contratto individuale di lavoro, modificandone il contenuto, ma opera come fonte eteronoma dello stesso, allo stesso modo di ogni altro contratto collettivo.
Ne consegue ulteriormente che il diritto riconosciuto dall'uso aziendale, non concretizzandosi in una clausola più favorevole del contratto individuale, non sopravvive, ai sensi dell'ultima parte del citato art. 2077 c.c., al mutamento della contrattazione collettiva (Cass. 5882/ 2010).
Così posti i termini generali della questione, deve ritenersi possibile e quindi legittimo che il datore di lavoro, il quale non abbia di fatto applicato la decurtazione per alcuni anni, in presenza di successivi aumenti contrattuali, possa ritenersi non vincolato a farlo nella vigenza di una nuova disciplina negoziale collettiva che, nulla precisando sui trattamenti individuali in atto, ne abbia implicitamente confermato l'assorbibilità, come da regola generale, e abbia fissato degli incrementi retribuitivi in un contesto diverso da quello in cui sono stati siglati gli accordi economici precedenti, con assetto di interessi, sindacali e datoriali, che tenga conto della congiuntura economica specifica di quel momento.
Pertanto, la circostanza che per molto tempo abbia rinunciato ad Controparte_1 avvalersi della facoltà di compensare il superminimo di cui si discute con gli aumenti contrattuali successivi via via introdotti dai CCNL (come precisato, non supportata da alcun elemento di prova) non avrebbe comunque comportato la vigenza sine die del trattamento migliorativo, venendo l'uso aziendale in essere meno nel momento in cui la società, a fronte degli aumenti salariali sanciti dall'ultimo contratto aziendale, ha deciso di disporre nuovamente del diritto all'assorbimento, senza che occorresse al riguardo una specifica previsione, operando il principio generale dell'assorbimento del superminimo nei pagina 4 di 5 miglioramenti contemplati dalla disciplina collettiva, tranne che sia diversamente disposto
(cfr. Cass. n. 10945/16).
In sostanza, sarebbe comunque rientrato nelle facoltà della società datrice di lavoro procedere alla “disdetta” della presunta prassi (uso) aziendale precedentemente formatasi.
In conclusione, a seguito dell'accordo del 23/11/17 si è avvalsa della Controparte_1 legittima facoltà di assorbire il superminimo con gli aumenti previsti dall'accordo.
Per le ragioni esposte il ricorso dev'essere rigettato, siccome infondato.
***
La particolarità delle questioni oggetto di causa e la loro difficile interpretazione, dimostrata dalla non unanime giurisprudenza formatasi sulle stesse, giustificano la compensazione delle spese di lite in misura pari a 1/3, che per la restante parte seguono la soccombenza di parte attrice e devono essere liquidate nei termini indicati in dispositivo, tenuto conto del valore del giudizio, pari all'importo oggetto della domanda di parte attrice, in ragione dei valori medi per le prime due fasi e dei valori minimi per la terza e quarta fase.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. Rigetta le domande proposte da parte attrice.
2. Compensa le spese del giudizio in misura pari a 1/3 e condanna parte attrice a rifondere alle parti convenute, in solido tra loro, i restanti 2/3, che si liquidano in euro 1.315,00 per compenso al difensore, oltre spese generali, cpa ed iva, dovute come per legge.
Cagliari, 18.3.2025
Il giudice
Riccardo Ariu
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
nella persona del dott. Riccardo Ariu, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 12.3.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3278 del RACL dell'anno 2022, promossa da:
nato a [...] il [...], residente in [...]
91, C.F. , ed elettivamente domiciliato in Cagliari, Via Alghero n. 29, C.F._1 presso lo Studio dell'Avv. Luigi Pateri, che lo rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso
Parte attrice
CONTRO
alternativamente denominata P. IVA Controparte_1 CP_2
, in persona del Dott. in virtù dei poteri conferiti con atto del P.IVA_1 Controparte_3
7 settembre 2018 Rep. 10147, Racc. 4770, rappresentata e difesa per delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta dagli Avv.ti Prof. Marco Marazza e Domenico De Feo, ed elettivamente domiciliate presso lo studio dell'Avv. Piergiorgio Loi, sito in Cagliari, nella Via
Alghero n. 22
Parti convenute
Conclusioni:
Nell'interesse di parte attrice:
“Accertare e dichiarare l'illegittimità dell'assorbimento del “superminimo” operato da CP_2
e di tutte le conseguenti e connesse detrazioni pecuniarie effettuate dalla società
[...] medesima;
− dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento della somma di €. 2.809,87 maturati dall'1 febbraio 2018 a tutt'oggi, nonché al pagamento di tutte le altre somme maturande per la medesima causale dalla data odierna all'emananda sentenza, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di maturazione del credito al saldo, con conseguente condanna di al pagamento delle dette somme ed accessori;
CP_2
− Con vittoria di spese e competenze da distrarre in favore del sottoscritto avvocato anticipante”.
Nell'interesse delle società convenute:
pagina 1 di 5 “in via preliminare, rigettare il ricorso perché inammissibile in ragione di quanto esposto in narrativa;
in via principale e nel merito, rigettare il ricorso siccome infondato in fatto ed in diritto;
in ogni caso, rigettare le domande di condanna delle convenute al pagamento delle presunte differenze retributive per i motivi esposti in narrativa;
condannare il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio”.
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 26.10.2022 ha instaurato il presente Parte_1 giudizio nei confronti della sostenendo: CP_2
- di essere stato assunto alle dipendenze della società convenuta in data 1.2.1988, in qualità di impiegato Liv. 5 CCNL Imprese esercenti servizi di Telecomunicazioni;
- che in data 1.12.2017 la società datrice di lavoro gli aveva attribuito un emolumento, qualificato espressamente come “superminimo” mensile, dell'importo di €.103,29, che di fatto gli era stato erogato continuativamente fino al mese di gennaio 2018;
- che, difatti, a partire dal mese di febbraio 2018, la società convenuta, senza alcuna preventiva comunicazione, aveva omesso di riconoscergli l'emolumento in parola;
- che, tuttavia, la comunicazione dell'1.12.2017 non conteneva alcuna menzione della natura assorbibile di tale superminimo, né era intervenuto alcun accordo tra le parti volto ad attribuire al “superminimo” la natura “assorbibile”;
- che la stessa condotta della società datrice di lavoro, reiterata nel tempo, denota la natura assorbibile del trattamento in parola, considerato che dopo l'attribuzione del superminimo erano intervenuti diversi rinnovi contrattuali senza che i relativi incrementi retributivi fossero avessero assorbito il superminimo, rimasto difatti inalterato nel tempo.
Quanto premesso in fatto e valorizzando l'orientamento giurisprudenziale affermatosi ai fini della ricostruzione della volontà negoziale in ordine a tale emolumento, integrante gli estremi dell'uso aziendale, parte attrice ha sostenuto che il superminimo riconosciutogli dalla società convenuta non avesse natura assorbibile e che avrebbe potuto essere oggetto di diverso trattamento solo in forza di apposita regolamentazione pattizia tra le parti del rapporto individuale, senza la possibilità di venire escluso dal datore di lavoro in via unilaterale o in forza di successivi accordi collettivi.
Parte attrice ha quindi concluso come in epigrafe, chiedendo la condanna di controparte al pagamento degli importi indebitamente trattenuti per la causale in oggetto, pari a €.
2.809,87 al momento del ricorso.
***
Costituitasi in giudizio, la società convenuta ha eccepito in via preliminare la carenza allegatoria e probatoria del ricorso introduttivo, incidente sull'ammissibilità e, comunque, sulla fondatezza delle domande attoree.
Nel merito, ha contestato la fondatezza del ricorso, di cui ha chiesto il rigetto, sostenendo che il trattamento retributivo in questione era stato espressamente attribuito individualmente ed era stata prevista espressamente la sua natura assorbibile, senza che fosse mai intervenuto un accordo tra le parti volto ad attribuire la natura “non assorbibile” al superminimo erogato.
Pertanto, ad avviso della convenuta, nel caso di specie il datore di lavoro si era pagina 2 di 5 sostanzialmente riservato la facoltà di disporre l'assorbimento del superminimo individuale a fronte degli aumenti retributivi disposti dalla contrattazione collettiva, ferma restando l'assenza di un obbligo in tal senso, potendo, a fronte di ogni rinnovo contrattuale, scegliere se conservare quella misura oppure di disporre il suo assorbimento. Ragione per la quale si era legittimamente deciso di non disporre inizialmente l'assorbimento dei superminimi individuali del ricorrente a fronte dei rinnovi contrattuali e di provvedere poi diversamente in occasione dell'attuazione dell'Accordo del 23 novembre 2017, anche perché recante degli aumenti tabellari che hanno fatto propendere per l'opportunità di procedere all'assorbimento dei superminimi riconosciuti ai propri dipendenti.
***
La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti.
All'esito dell'istruttoria, le domande di parte attrice non possono trovare accoglimento per le seguenti ragioni.
Come evidenziato dalla giurisprudenza citata da parte convenuta, è pacifico che “Il cosiddetto superminimo, ossia l'eccedenza retributiva rispetto ai minimi tabellari, individualmente pattuito tra datore di lavoro e lavoratore, è soggetto al principio dell'assorbimento, nel senso che, in caso di riconoscimento del diritto del lavoratore a superiore qualifica, l'emolumento è assorbito dai miglioramenti retributivi previsti per la qualifica superiore, a meno che le parti abbiano convenuto diversamente o la contrattazione collettiva abbia altrimenti disposto, restando a carico del lavoratore l'onere di provare la sussistenza del titolo che autorizza il mantenimento del superminimo, escludendone
l'assorbimento.” (Cass., sez. L, sentenza n. 14689/2012 e Cass., sez. L, ord. 26017/2018).
Nel caso di specie, a differenza di quanto sostenuto da parte attrice in ricorso, non è stata Con prodotta la lettera con la quale le aveva riconosciuto l'incremento retributivo oggetto di causa.
Peraltro, dalla stessa ricostruzione di parte attrice di evince chiaramente che l'incremento non era stato oggetto di specifico accordo tra le parti, ma era stato unilateralmente attributo al lavoratore dal datore di lavoro.
Per tale ragione, non appare revocabile in dubbio che, in forza del principio generale sopra spiegato, il titolo da cui aveva tratto fonte l'incremento retributivo in esame non solo avesse previsto che si trattava di un superminimo attribuito unilateralmente dal datore di lavoro al lavoratore, ma anche che si trattava di trattamento soggetto alla regola dell'assorbimento.
Pertanto, appare del tutto conforme al titolo del trattamento retributivo in parola la condotta della allorché aveva deciso di assorbire il superminimo negli aumenti stipendiali CP_1 previsti dall'accordo di programma per il rinnovo del CCNL TLC del 23/11/2017, con cui le parti sociali avevano convenuto l'adeguamento dei trattamenti economici del personale dipendente con indicazione degli aumenti minimi tabellari (oltre che, con decorrenza dal giorno 1.7.2018, il riconoscimento di un elemento retributivo separato, denominato ERS).
Nessuna prova è stata invece offerta in ordine al fatto che ci sarebbero stati altri e diversi Con contratti collettivi, intervenuti nelle more, a fronte dei quali non avrebbe tuttavia operato il riassorbimento.
Nel caso di specie, non è pertanto predicabile alcun uso aziendale qualificabile in termini di fonte autonoma del diritto in parola, tantomeno quale diritto ad un incremento retributivo non pagina 3 di 5 assorbibile, né un uso aziendale qualificabile in termini di fonte modificativa del diritto precedentemente riconosciuto al lavoratore dal datore di lavoro (ossia, quale uso negoziale che aveva modificato il diritto in esame rendendo da assorbibile a non assorbibile l'incremento retributivo costituente il suo oggetto), considerato che tra il riconoscimento a parte attrice del superminimo e il suo successivo assorbimento è decorso meno di un anno.
Peraltro, la soluzione non muterebbe se parte attrice avesse dato prova di un uso aziendale, Con per avere la spontaneamente e ripetutamente concesso ad una pluralità di dipendenti - e quindi ad una cerchia di lavoratori indistintamente e a prescindere da singoli meriti e/o dalla qualità o maggiore onerosità della prestazione lavorativa - un trattamento economico di miglior favore, consistente, appunto, nel mancato assorbimento del superminimo individuale in occasione degli aumenti retributivi previsti dalla contrattazione collettiva e/o derivanti dal superiore inquadramento.
Difatti, come evidenziato dal tribunale di Milano con la sentenza n. 2094 del 20.6.2024, la giurisprudenza della Corte di Cassazione è da tempo ferma nel ritenere che l'uso aziendale, quale fonte di un obbligo unilaterale di carattere collettivo del datore di lavoro, che non trova origine nel contratto collettivo o individuale, ma solo in un comportamento spontaneo del medesimo datore di lavoro, agisce sul piano dei rapporti individuali con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale, sostituendo alle clausole contrattuali e a quelle collettive in vigore quelle più favorevoli dell'uso aziendale, secondo il disposto dell'art. 2077 c.c., comma 2
(Cass. n. 15489/2007, n. 14471/2006, n. 985/2005, n. 9690/1996).
Ne consegue che l'uso aziendale non incide direttamente sul contratto individuale di lavoro, modificandone il contenuto, ma opera come fonte eteronoma dello stesso, allo stesso modo di ogni altro contratto collettivo.
Ne consegue ulteriormente che il diritto riconosciuto dall'uso aziendale, non concretizzandosi in una clausola più favorevole del contratto individuale, non sopravvive, ai sensi dell'ultima parte del citato art. 2077 c.c., al mutamento della contrattazione collettiva (Cass. 5882/ 2010).
Così posti i termini generali della questione, deve ritenersi possibile e quindi legittimo che il datore di lavoro, il quale non abbia di fatto applicato la decurtazione per alcuni anni, in presenza di successivi aumenti contrattuali, possa ritenersi non vincolato a farlo nella vigenza di una nuova disciplina negoziale collettiva che, nulla precisando sui trattamenti individuali in atto, ne abbia implicitamente confermato l'assorbibilità, come da regola generale, e abbia fissato degli incrementi retribuitivi in un contesto diverso da quello in cui sono stati siglati gli accordi economici precedenti, con assetto di interessi, sindacali e datoriali, che tenga conto della congiuntura economica specifica di quel momento.
Pertanto, la circostanza che per molto tempo abbia rinunciato ad Controparte_1 avvalersi della facoltà di compensare il superminimo di cui si discute con gli aumenti contrattuali successivi via via introdotti dai CCNL (come precisato, non supportata da alcun elemento di prova) non avrebbe comunque comportato la vigenza sine die del trattamento migliorativo, venendo l'uso aziendale in essere meno nel momento in cui la società, a fronte degli aumenti salariali sanciti dall'ultimo contratto aziendale, ha deciso di disporre nuovamente del diritto all'assorbimento, senza che occorresse al riguardo una specifica previsione, operando il principio generale dell'assorbimento del superminimo nei pagina 4 di 5 miglioramenti contemplati dalla disciplina collettiva, tranne che sia diversamente disposto
(cfr. Cass. n. 10945/16).
In sostanza, sarebbe comunque rientrato nelle facoltà della società datrice di lavoro procedere alla “disdetta” della presunta prassi (uso) aziendale precedentemente formatasi.
In conclusione, a seguito dell'accordo del 23/11/17 si è avvalsa della Controparte_1 legittima facoltà di assorbire il superminimo con gli aumenti previsti dall'accordo.
Per le ragioni esposte il ricorso dev'essere rigettato, siccome infondato.
***
La particolarità delle questioni oggetto di causa e la loro difficile interpretazione, dimostrata dalla non unanime giurisprudenza formatasi sulle stesse, giustificano la compensazione delle spese di lite in misura pari a 1/3, che per la restante parte seguono la soccombenza di parte attrice e devono essere liquidate nei termini indicati in dispositivo, tenuto conto del valore del giudizio, pari all'importo oggetto della domanda di parte attrice, in ragione dei valori medi per le prime due fasi e dei valori minimi per la terza e quarta fase.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. Rigetta le domande proposte da parte attrice.
2. Compensa le spese del giudizio in misura pari a 1/3 e condanna parte attrice a rifondere alle parti convenute, in solido tra loro, i restanti 2/3, che si liquidano in euro 1.315,00 per compenso al difensore, oltre spese generali, cpa ed iva, dovute come per legge.
Cagliari, 18.3.2025
Il giudice
Riccardo Ariu
pagina 5 di 5