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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 21/11/2025, n. 1224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1224 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1925/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
GI LI BE - Presidente
VI CI - Giudice rel.
G. Claudia Ragusa - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1925/2024 degli affari civili contenziosi
TRA
, nata a [...] il [...] (Avv. Sprio Gianluca) Parte_1
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] (Avv. Mossuto Laura) CP_1
CONVENUTO
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENTORE EX LEGE OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
CONCLUSIONI: cfr. verbale dell'udienza del 12.11.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Rilevato che , con ricorso del 10.09.2024, chiedeva che il Tribunale Parte_1 dichiarasse la cessazione degli effetti del matrimonio concordatario contratto in data
13.12.1989 a Enna con CP_1 che quest'ultimo, costituitosi, non si è opposto alla domanda di divorzio;
che, in data 13.05.2025, i coniugi hanno depositato istanza di trasformazione del rito chiedendo congiuntamente la pronuncia del divorzio alle seguenti condizioni
1. “ corrisponderà, a titolo di assegno divorzile, in favore di CP_1 Parte_1 la somma di € 200,00 da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese;
[...]
2. Ed ancora, entrambi sono comproprietari in ragione di ½ ciascuno dei seguenti immobili: a) Appartamento di civile abitazione (già casa coniugale) sito in AV nel Viale Aldo Moro n. C7 Piano 1, distinto in catasto al Foglio 45 Particella 1644
Subalterno 18; b) Immobile di civile abitazione (magazzino agricolo C/2 e terreno seminativo 1 ha are ca 29 34 sito in Agrigento nella TR Petrusa snc, distinto in catasto al Foglio n. 134, Particella n. 599 e particella 305 seminativo.
Si segnala che sono le attuali abitazioni dei due coniugi.
Pertanto, a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti a seguito di separazione i coniugi e poiché Parte_1 CP_1 in comunione legale dei beni, convengono di sciogliere la comunione legale dei beni tra loro esistente e di effettuare la seguente attribuzione dei beni.
- Il sig. titolare di ½ della proprietà dell'immobile di Viale Aldo CP_1
Moro a AV cede alla SI.ra , che accetta, la sua quota di proprietà Parte_1
dell'immobile sito nel Comune di AV, distinto in catasto al Foglio 45 Particella
1644 Subalterno 18, Viale Aldo Moro, piano 1°, categoria A/2. classe 3, vani 5,5, consistenza 139 mq, rendita catastale € 267,01;
- Di contro, la sig.ra , titolare di ½ della proprietà dell'immobile di Parte_1
TR Petrusa a AV cede al SI. che accetta, la sua quota CP_1 di proprietà dell'immobile sito nel Comune di Agrigento, distinto in catasto al Foglio n. 134, Particella n. 599, TR Petrusa, piano T categoria C/2, classe 1, consistenza 98 mq, superficie catastale 150 mq, rendita catastale € 111,35 e terreno seminativo particella 305 reddita catastale euro 43,27;
- Entrambe le parti dichiarano, e allo stesso tempo prendono atto, che i dati catastali relativi alle unità immobiliari urbane oggetto del presente trasferimento corrispondono alle ultime planimetrie depositate in Catasto e che i dati catastali e le planimetrie sono conformi allo stato di fatto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale, con reciproca esenzione dalla produzione ed allegazione al presente atto.
- Entrambi dichiarano che tutti e due gli immobili sono conformi alle regole edilizie e non vi sono difformità rispetto all'originaria concessione edilizia ovvero al rilascio del permesso di costruire in sanatoria.
- Le cessioni avranno effetto dal momento in cui la sentenza che pronuncia il divorzio diverrà definitiva.
- 1 presenti trasferimenti vengono effettuati a corpo e nello stato di fatto e di diritto in cui si ne trovano gli oggetti, unitamente alle inerenti pertinenze, accessioni, cose comuni ex art. 1117 c.c. ed eventuali servitù attive e passive ed in particolare con tutti i patti, le condizioni e le serviti previsti nell'atto di provenienza e nel regolamento di condominio.
- Le parti, ove ce ne fosse bisogno, prestano ogni garanzia di legge, in relazione a titolarità, disponibilità e libertà di quanto alienato da diritti reali o personali, azioni, ragioni di terzi, vincoli e privilegi anche fiscali.
- si dà atto che già entrambe le parti sono immesse nel possesso esclusivo dei rispettivi immobili.
- Ai sensi dell'art. 6, comma 2-ter del d-lgs- n. 192/2005, le parti si danno reciprocamente atto di aver ricevuto dall'altro le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica del rispettivo immobile.
- In relazione agli impianti di cui all'art. 1 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37 s.m.i., destinati al servizio dell'immobile oggetto del presente atto, le parti rispettivamente garantiscono la conformità alla normativa in materia di sicurezza vigente all'epoca della realizzazione.
- 1 coniugi chiedono, in relazione all'attribuzione patrimoniale, l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19, L. n. 74/1987”. che, all'udienza del 24.9.2025, le parti chiarivano “che le condizioni relative alla divisione degli immobili alle stesse intestati, devono essere intese come condizioni aventi efficacia obbligatoria in quanto le parti si recheranno davanti a un notaio per effettuare i trasferimenti pattuiti”
che all'udienza cartolare del 12.11.2025, le parti hanno depositato delle note di trattazione scritta confermando la volontà di non volersi riconciliare, dando atto di voler rinunciare alla partecipazione all'udienza; ritenuto altresì, che la domanda è ammissibile e fondata in quanto dalla documentazione prodotta, risulta che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione, previste dall'art. 3 N. 2 lett. b) della legge 1/12/1970 N. 898, come da ultimo modificata dalla legge n. 55/2015 e cioè la decorrenza del termine dilatorio minimo annuale a far tempo dall'avvenuta comparizione davanti al Presidente del Tribunale e la pronuncia della separazione personale con sentenza passata in giudicato. che pertanto, non essendo intervenuta dopo tale data alcuna riconciliazione tra le parti, deve ritenersi irreversibile la frattura materiale e spirituale tra i coniugi;
sentito il Pubblico Ministero;
ritenuto che
, in ragione del rito, nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese;
P. Q. M.
IL TRIBUNALE
DICHIARA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Enna il
13.12.1989 da , nata a [...] il [...] e nato a [...]_1
AV (AG) il 10/01/1961, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Enna al n. 197, parte II, Serie A, anno 1989.
Avuto riguardo a quanto convenuto dai coniugi, dispone in conformità alle condizioni concordate nell'istanza di trasformazione del ricorso da giudiziale in consensuale, come precisate all'udienza del 24.09.2025, soprariportate.
Nulla sulle spese;
DISPONE
che questa sentenza in copia autentica venga trasmessa all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Enna, per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d del D.P.R. 03.11.2000 n. 396. Così deciso in Agrigento nella camera di consiglio del 20.11.2025
L'ESTENSORE
VI CI
IL PRESIDENTE
GI LI BE
(atto firmato digitalmente)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
GI LI BE - Presidente
VI CI - Giudice rel.
G. Claudia Ragusa - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1925/2024 degli affari civili contenziosi
TRA
, nata a [...] il [...] (Avv. Sprio Gianluca) Parte_1
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] (Avv. Mossuto Laura) CP_1
CONVENUTO
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENTORE EX LEGE OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
CONCLUSIONI: cfr. verbale dell'udienza del 12.11.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Rilevato che , con ricorso del 10.09.2024, chiedeva che il Tribunale Parte_1 dichiarasse la cessazione degli effetti del matrimonio concordatario contratto in data
13.12.1989 a Enna con CP_1 che quest'ultimo, costituitosi, non si è opposto alla domanda di divorzio;
che, in data 13.05.2025, i coniugi hanno depositato istanza di trasformazione del rito chiedendo congiuntamente la pronuncia del divorzio alle seguenti condizioni
1. “ corrisponderà, a titolo di assegno divorzile, in favore di CP_1 Parte_1 la somma di € 200,00 da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese;
[...]
2. Ed ancora, entrambi sono comproprietari in ragione di ½ ciascuno dei seguenti immobili: a) Appartamento di civile abitazione (già casa coniugale) sito in AV nel Viale Aldo Moro n. C7 Piano 1, distinto in catasto al Foglio 45 Particella 1644
Subalterno 18; b) Immobile di civile abitazione (magazzino agricolo C/2 e terreno seminativo 1 ha are ca 29 34 sito in Agrigento nella TR Petrusa snc, distinto in catasto al Foglio n. 134, Particella n. 599 e particella 305 seminativo.
Si segnala che sono le attuali abitazioni dei due coniugi.
Pertanto, a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti a seguito di separazione i coniugi e poiché Parte_1 CP_1 in comunione legale dei beni, convengono di sciogliere la comunione legale dei beni tra loro esistente e di effettuare la seguente attribuzione dei beni.
- Il sig. titolare di ½ della proprietà dell'immobile di Viale Aldo CP_1
Moro a AV cede alla SI.ra , che accetta, la sua quota di proprietà Parte_1
dell'immobile sito nel Comune di AV, distinto in catasto al Foglio 45 Particella
1644 Subalterno 18, Viale Aldo Moro, piano 1°, categoria A/2. classe 3, vani 5,5, consistenza 139 mq, rendita catastale € 267,01;
- Di contro, la sig.ra , titolare di ½ della proprietà dell'immobile di Parte_1
TR Petrusa a AV cede al SI. che accetta, la sua quota CP_1 di proprietà dell'immobile sito nel Comune di Agrigento, distinto in catasto al Foglio n. 134, Particella n. 599, TR Petrusa, piano T categoria C/2, classe 1, consistenza 98 mq, superficie catastale 150 mq, rendita catastale € 111,35 e terreno seminativo particella 305 reddita catastale euro 43,27;
- Entrambe le parti dichiarano, e allo stesso tempo prendono atto, che i dati catastali relativi alle unità immobiliari urbane oggetto del presente trasferimento corrispondono alle ultime planimetrie depositate in Catasto e che i dati catastali e le planimetrie sono conformi allo stato di fatto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale, con reciproca esenzione dalla produzione ed allegazione al presente atto.
- Entrambi dichiarano che tutti e due gli immobili sono conformi alle regole edilizie e non vi sono difformità rispetto all'originaria concessione edilizia ovvero al rilascio del permesso di costruire in sanatoria.
- Le cessioni avranno effetto dal momento in cui la sentenza che pronuncia il divorzio diverrà definitiva.
- 1 presenti trasferimenti vengono effettuati a corpo e nello stato di fatto e di diritto in cui si ne trovano gli oggetti, unitamente alle inerenti pertinenze, accessioni, cose comuni ex art. 1117 c.c. ed eventuali servitù attive e passive ed in particolare con tutti i patti, le condizioni e le serviti previsti nell'atto di provenienza e nel regolamento di condominio.
- Le parti, ove ce ne fosse bisogno, prestano ogni garanzia di legge, in relazione a titolarità, disponibilità e libertà di quanto alienato da diritti reali o personali, azioni, ragioni di terzi, vincoli e privilegi anche fiscali.
- si dà atto che già entrambe le parti sono immesse nel possesso esclusivo dei rispettivi immobili.
- Ai sensi dell'art. 6, comma 2-ter del d-lgs- n. 192/2005, le parti si danno reciprocamente atto di aver ricevuto dall'altro le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica del rispettivo immobile.
- In relazione agli impianti di cui all'art. 1 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37 s.m.i., destinati al servizio dell'immobile oggetto del presente atto, le parti rispettivamente garantiscono la conformità alla normativa in materia di sicurezza vigente all'epoca della realizzazione.
- 1 coniugi chiedono, in relazione all'attribuzione patrimoniale, l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19, L. n. 74/1987”. che, all'udienza del 24.9.2025, le parti chiarivano “che le condizioni relative alla divisione degli immobili alle stesse intestati, devono essere intese come condizioni aventi efficacia obbligatoria in quanto le parti si recheranno davanti a un notaio per effettuare i trasferimenti pattuiti”
che all'udienza cartolare del 12.11.2025, le parti hanno depositato delle note di trattazione scritta confermando la volontà di non volersi riconciliare, dando atto di voler rinunciare alla partecipazione all'udienza; ritenuto altresì, che la domanda è ammissibile e fondata in quanto dalla documentazione prodotta, risulta che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione, previste dall'art. 3 N. 2 lett. b) della legge 1/12/1970 N. 898, come da ultimo modificata dalla legge n. 55/2015 e cioè la decorrenza del termine dilatorio minimo annuale a far tempo dall'avvenuta comparizione davanti al Presidente del Tribunale e la pronuncia della separazione personale con sentenza passata in giudicato. che pertanto, non essendo intervenuta dopo tale data alcuna riconciliazione tra le parti, deve ritenersi irreversibile la frattura materiale e spirituale tra i coniugi;
sentito il Pubblico Ministero;
ritenuto che
, in ragione del rito, nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese;
P. Q. M.
IL TRIBUNALE
DICHIARA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Enna il
13.12.1989 da , nata a [...] il [...] e nato a [...]_1
AV (AG) il 10/01/1961, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Enna al n. 197, parte II, Serie A, anno 1989.
Avuto riguardo a quanto convenuto dai coniugi, dispone in conformità alle condizioni concordate nell'istanza di trasformazione del ricorso da giudiziale in consensuale, come precisate all'udienza del 24.09.2025, soprariportate.
Nulla sulle spese;
DISPONE
che questa sentenza in copia autentica venga trasmessa all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Enna, per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d del D.P.R. 03.11.2000 n. 396. Così deciso in Agrigento nella camera di consiglio del 20.11.2025
L'ESTENSORE
VI CI
IL PRESIDENTE
GI LI BE
(atto firmato digitalmente)